RECS EECS Domain Protocol Italia

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1 RECS EECS Domain Protocol Italia a cura del Gestore dei Servizi Elettrici GSE SpA Versione

2 Indice A A1 A2 INTRODUZIONE E FINALITA Premesse Scopo del documento B CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO NAZIONALE E GESTIONE DEL SISTEMA RECS EECS B1 Protocollo nazionale B2 Responsabilità di gestione del sistema RECS C DEFINIZIONI D D1 D2 D3 D4 D5 SISTEMA RECS ( RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE SYSTEM ) Definizioni aggiuntive RECS Requisiti di qualificazione Strumenti di promozione ed incentivazione Valore nominale dei certificati RECS Emissione dei certificati RECS E E1 E2 E3 E4 E5 ADESIONE AL SISTEMA RECS E REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE Adesione al sistema RECS Registrazione degli impianti di produzione Variazione dei dati registrati Recesso dal sistema RECS - chiusura di un conto Recesso dal sistema RECS - cancellazione degli impianti di produzione dal registro F F1 F2 DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE Apparati di misura Presentazione dei dati

3 G G1 G2 G3 G4 G5 EMISSIONE, TRASFERIMENTO ED ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI RECS Emissione Trasferimento Annullamento Ritiro o cancellazione Errori H H1 H2 H3 MONITORAGGIO E REPORTING Monitoraggio Reporting Reporting di irregolarità I MODIFICHE AL PROTOCOLLO NAZIONALE L ASSOCIATION OF ISSUING BODIES (AIB) Allegati Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 4.1 Allegato 5 Allegato 6 Allegato 6bis Elenco Referenti Modulo di registrazione dell impianto di produzione (RED) Tipologie di fonti di energia e tecnologie di produzione Dichiarazione di produzione/consumo (IRC) Dichiarazione di produzione di energia elettrica da combustibili fossili - FFE Modulo di domanda di apertura o modifica di conto Domanda di trasferimento o annullamento di certificati RECS Dichiarazione di trasferimento o annullamento multiplo di certificati RECS

4 A INTRODUZIONE E FINALITA A1 Premesse A1.1 La certificazione della qualità e dei metodi di produzione dell energia elettrica è un efficace strumento per valutare e misurare la qualità dell energia fornita al consumatore e i sistemi di generazione impiegati, i progressi compiuti verso l utilizzo di tecnologie ecocompatibili, al fine di incentivare gli investimenti in impianti alimentati con fonti rinnovabili. La certificazione consente anche di assegnare un valore a specifiche tipologie di produzione energetica da commercializzare separatamente dall energia sottostante. A1.2 Per rispondere adeguatamente a questi requisiti, un sistema di certificazione energetica deve essere in grado di fornire agli utenti dei titoli emessi (produttori, trader, fornitori, consumatori, ONG e governi) prove affidabili delle caratteristiche qualitative dell energia sottostante. Il sistema europeo di certificazione energetica EECS ( European Energy Certification System ) è finalizzato a creare fiducia, da parte degli utenti, nei confronti della qualità dei certificati emessi e gestiti dal sistema. A1.3 Il ciclo di vita del certificato EECS si articola in tre fasi: emissione, trasferimento ed annullamento. (a) I certificati RECS sono emessi in formato elettronico a fronte dell energia elettrica prodotta da impianti registrati nel sistema RECS EECS. (b) I certificati possono essere trasferiti da un conto all altro nel paese di origine o in altri territori ( Domain ) della rete EECS europea. (c) L annullamento è il meccanismo attraverso il quale il certificato viene ritirato dal mercato. L annullamento ha luogo nel momento in cui si realizza il valore del certificato, ad esempio attraverso il pagamento effettuato dal consumatore in riconoscimento delle caratteristiche qualitative dell energia elettrica sottostante il certificato. A1.4 Il presente Protocollo nazionale ( Domain Protocol ), insieme alla Convenzione siglata tra il GSE e gli operatori di mercato ( Standard Terms and Conditions ), definiscono il sistema RECS (Renewable Energy Certificate System) EECS per il territorio italiano.

5 A2 Scopo del documento A2.1 Il presente Protocollo nazionale stabilisce regole e procedure per l adozione del sistema RECS EECS in Italia. A2.2 La Convenzione stipulata fra il GSE e gli operatori di mercato rende vincolante, per gli stessi, il Protocollo nazionale e le relative obbligazioni. A2.3 L obiettivo è quello di assicurare la qualità attraverso un meccanismo solido e trasparente, che faciliti l utilizzo del sistema RECS EECS da parte degli operatori. A2.5 L Allegato 1 riporta i referenti del GSE per le attività relative al sistema RECS EECS.

6 B CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO NAZIONALE E GESTIONE DEL SISTEMA RECS EECS B1 Protocollo nazionale B1.1 Il presente Protocollo stabilisce le procedure per l emissione dei certificati RECS EECS registrati nel database EECS tenuto dal GSE, il loro trasferimento (passaggio di titolarità) ed il loro annullamento. Tali procedure possono essere modificate o integrate dal GSE in base alle disposizioni del successivo paragrafo I. B1.2 Il presente Protocollo nazionale è valido per il territorio italiano. B2 Responsabilità di gestione del sistema RECS EECS B2.1 Il GSE è responsabile della gestione del sistema RECS EECS sul territorio italiano. B2.2 Il GSE può affidare a rappresentati autorizzati o legalmente designati lo svolgimento di alcune funzioni di gestione del sistema. B2.3 Il CMO ( Central Monitoring Office ) svolge un ruolo di primo piano per l operatività del sistema EECS nel territorio di competenza, in quanto gestisce ed aggiorna il database degli impianti di produzione qualificati e dei certificati RECS EECS emessi. In Italia, tale funzione è svolta dal GSE. I corrispettivi per la gestione dei conti ed il monitoraggio delle transazioni effettuate sono pubblicati sul sito B2.4 Il CMO ha la responsabilità di creare, nel proprio registro, i record relativi ai certificati.

7 C DEFINIZIONI Salvo diversamente specificato o richiesto dal contesto, tutti i termini utilizzati nel presente Protocollo nazionale hanno il significato di cui al Titolo B del Basic Commitment being the Principles and Rules of Operation of the Association of Issuing Bodies (AIB), ovvero dei principi e delle norme che disciplinano il funzionamento del sistema RECS. Tali norme sono pubblicate sul sito TERMINE CMO - Central Monitoring Office Operatore di mercato Produzione di energia elettrica netta UTF Ufficio Tecnico Fiscale SIGNIFICATO Soggetto al quale è affidata la gestione del database di registrazione EECS L intestatario di un conto o il soggetto richiedente la registrazione di un impianto di produzione nel database EECS Produzione di energia elettrica lorda di un impianto di produzione, come risultante dai valori di misura acquisiti e calcolati da un soggetto autorizzato, diminuita dell energia assorbita dai servizi ausiliari di generazione e delle perdite nei trasformatori principali dei generatori dell impianto In ambito italiano, il soggetto autorizzato a certificare la validità dei dati relativi alla produzione

8 D SISTEMA RECS ( RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE SYSTEM ) Il sistema RECS consente lo scambio internazionale del valore aggiunto dell energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili, separandone il valore ambientale dall energia fisica sottostante. Si tratta di un sistema di negoziazione a carattere volontario gestito dall Associazione RECS International e che utilizza la piattaforma di scambio EECS. D1 Definizioni aggiuntive RECS Fattore di Fonte Rinnovabile In relazione ad un dato impianto di produzione ed ad un dato periodo di tempo, la quota (espressa come fattore inferiore ad 1) di energia elettrica netta ottenuta da fonti rinnovabili (RES-E) e riportata nella dichiarazione di produzione di tale impianto per il periodo in cui l energia elettrica è stata prodotta. D2 Requisiti di qualificazione D2.1 I requisiti di qualificazione degli impianti di produzione per la registrazione ai fini del sistema RECS EECS sono i seguenti: (a) (b) l impianto di produzione deve essere in grado di generare energia elettrica da fonti rinnovabili (RES-E); il titolare dell impianto si impegna - durante il periodo di validità della registrazione RECS e per la stessa unità di energia elettrica - a non richiedere altri titoli negoziabili rilasciati nell ambito di sistemi analoghi al RECS e che attestino la provenienza o il valore aggiunto dell energia da fonti rinnovabili sottostante. D2.2 La registrazione di un impianto di produzione ha validità quinquennale. Prima della scadenza, occorre presentare una nuova domanda di registrazione.

9 D2.3 Al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di qualificazione degli impianti registrati nel sistema RECS, è effettuata una verifica della produzione ( Production Audit ) (a) con cadenza almeno quinquennale e (b) con cadenza almeno annuale, quando l impianto è alimentato, in tutto o in parte, a biomasse. D3 Strumenti di promozione ed incentivazione D3.1 I sistemi di incentivazione rilevanti ai fini del funzionamento del sistema RECS EECS sono elencati nel documento dell AIB riguardante le tipologie di incentivazione pubblica ( AIB PRO Fact Sheet 3 Types of Public Support ). II documento è pubblicato sul sito nella sezione Association Documents Regulation PRO. D3.2 Il soggetto richiedente la registrazione deve dichiarare che il titolare dell impianto o il suo rappresentante si impegna a non richiedere - durante il periodo di validità della registrazione e per la stessa unità di energia elettrica - altri titoli negoziabili rilasciati nell ambito di sistemi analoghi al RECS e che attestino la provenienza o il valore aggiunto dell energia elettrica da fonte rinnovabile sottostante. D3.3 Il soggetto richiedente la registrazione è tenuto a comunicare al GSE se, per l impianto di produzione da registrare, è stata o sarà erogata un incentivazione pubblica (e di quale tipo).

10 D4 Valore nominale dei certificati RECS D4.1 Possono essere emessi certificati RECS con un valore nominale di 1 MWh. D5 Emissione dei certificati RECS D5.1 Il presente paragrafo integra le disposizioni del successivo Titolo G. D5.2 Se un impianto produce soltanto energia rinnovabile (RES-E), la quantità di RES-E rilevante ai fini del sistema RECS è la sua produzione netta di energia elettrica D5.3 Se un impianto produce allo stesso tempo energia rinnovabile (RES-E) ed non rinnovabile (non RES-E), la quantità di RES-E rilevante ai fini del sistema RECS è la sua produzione netta di energia elettrica moltiplicata per il Fattore di Fonte Rinnovabile. D5.4 I certificati RECS EECS possono essere emessi per tutta la RES-E prodotta da un dato impianto in qualunque periodo. D5.5 Il certificato RECS EECS deve indicare: (a) l eventuale incentivazione pubblica erogata all impianto che ha prodotto l energia sottostante, (b) la potenza dichiarata (in kw) dell impianto in questione.

11 E ADESIONE AL SISTEMA RECS E REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E1 Adesione al sistema RECS E1.1 Possono aderire al sistema RECS EECS tutte le persone giuridiche, i loro affiliati o rappresentanti che non facciano parte dell Association of Issuing Bodies (AIB). E1.2 Le modalità di adesione al sistema RECS EECS sono pubblicate sul sito E1.3 L operatore ha un rapporto contrattuale con il GSE, determinato dalla sottoscrizione della Convenzione che fissa le Condizioni generali italiane di gestione del sistema RECS. E1.4 Al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni, il GSE assegna a ciascun utente autorizzato un codice identificativo ed una password per l accesso al sistema informativo di gestione. L operatore deve mantenere la riservatezza di tali dati. E2 Registrazione degli impianti di produzione E2.1 Un impianto di produzione ubicato in Italia può essere registrato nel database RECS EECS soltanto dal titolare o da un soggetto autorizzato dallo stesso. In tal caso il richiedente presenta al GSE un idonea documentazione attestante che lo stesso ha ricevuto mandato per registrare l impianto di produzione ed assumere, in nome e per conto del titolare o dell operatore dell impianto, i diritti e le obbligazioni derivanti dalle disposizioni del sistema RECS EECS e del presente Protocollo nazionale. Tale documentazione può assumere la forma di una procura o di altra certificazione dei poteri di rappresentanza. E2.3 Il richiedente è tenuto a fornire i seguenti dati: (a) (b) (c) nome, indirizzo ed altri dati relativi alle persone da contattare per le eventuali comunicazioni, ad es. nome, numero di telefono, fax e indirizzo del responsabile della domanda, nomi dei soggetti autorizzati ad agire per conto del richiedente, ubicazione, denominazione ed indirizzo dell impianto di produzione,

12 (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) dati riguardanti il/i contatore/i di energia in esportazione dell impianto, dati riguardanti i servizi ausiliari di generazione dell impianto, se l impianto dispone di servizi ausiliari di generazione, dati riguardanti il/i contatore/i di energia in importazione per la determinazione di tutta l energia elettrica assorbita dall impianto stesso, tutte le fonti che possono essere trasformate in energia elettrica da parte dell impianto (a prescindere dall intenzione di utilizzarle) con riferimento alle tipologie di cui all Allegato 3, le caratteristiche tecnologiche dell impianto con riferimento alle tipologie di cui all Allegato 3, la potenza nominale dell impianto, la data di entrata in esercizio dell impianto. E2.4 Il modulo di registrazione ( Registration Form RF) riportante tutte le voci di cui al precedente articolo E2.3 è contenuto nell Allegato 2 del presente Protocollo nazionale. E2.5 I requisiti di qualificazione degli impianti di produzione ai fini del sistema RECS EECS sono riportati nel precedente articolo D3. E2.6 Il richiedente garantisce che i dati dichiarati nella domanda e forniti al GSE sono completi e corretti e che l impianto è conforme ai requisiti di qualificazione previsti dal sistema RECS EECS. E2.7 Il richiedente è tenuto altresì a comunicare eventuali somme (salvo quelle derivanti dalla vendita dei certificati RECS EECS) percepite o dovute, in relazione all impianto, nell ambito dei sistemi di incentivazione pubblica di cui al precedente articolo D4.1. E2.8 Il GSE, in qualità di CMO, comunica l esito della domanda entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento. E2.10 Se un impianto di produzione è già stata qualificato in base ad altro sistema EECS o sistema di incentivazione previsto per legge, il GSE può esonerare il richiedente, in tutto o in parte, dalla verifica della domanda.

13 E2.11 La domanda di registrazione di un impianto nell ambito del sistema RECS EECS può essere respinta se: (a) in relazione alla stessa, il richiedente non ha ottemperato ad una o più delle disposizioni del presente Protocollo nazionale o alle Condizioni generali italiane; (b) l impianto non è conforme ai requisiti di qualificazione; (c) l impianto dispone di uno o più servizi ausiliari di generazione che non sono muniti di contatori di energia in importazione. E2.12 Se la procedura di registrazione ha esito positivo, il GSE rilascia a ciascun impianto di produzione registrato un codice identificativo univoco. E2.13 Il richiedente autorizza il GSE a pubblicare sul sito - in forma aggregata - i dati dichiarati all atto della domanda di registrazione dell impianto di produzione nel database RECS EECS, ad eccezione dei seguenti dati: (a) (b) (c) descrizioni dettagliate dell impianto e dei relativi apparati, rappresentazioni grafiche dell impianto e della sua ubicazione, nonché diagrammi e fotografie e dati relativi a (i) il responsabile della domanda e, (ii) il titolare dell impianto, se il richiedente non è il titolare.

14 E3 Variazione dei dati registrati E3.1 Il richiedente la registrazione di un impianto è tenuto a comunicare al GSE eventuali variazioni programmate o non programmate, che possano determinare o abbiano determinato (a) una variazione dei dati relativi all impianto che sono stati registrati nel database RECS EECS, (b) la non rispondenza dell impianto ai requisiti di qualificazione RECS EECS. E3.2 Dopo aver ricevuto una comunicazione di variazione dei dati (eventualmente anche a seguito di ispezioni o altro), il GSE ne valuta le ripercussioni sulla sussistenza dei requisiti di qualificazione dell impianto, inviando una comunicazione al richiedente entro 5 giorni lavorativi. E3.3 Ove ritenga che l impianto non sia o non sarà più rispondente ai requisiti di qualificazione, il GSE modifica il record corrispondente nel database RECS EECS, indicando che lo stesso non si qualifica più ai fini dei certificati RECS EECS, con decorrenza (a) dalla data di effetto delle variazioni programmate (in caso di variazioni programmate comunicate anticipatamente) o (b) entro un termine ragionevole dal momento in cui il GSE viene a conoscenza delle variazioni. E4 Recesso dal sistema chiusura di un conto E4.1 Per comunicare al GSE l intenzione di chiudere un conto, l intestatario utilizza il modulo riportato nell Allegato 5. La domanda di chiusura del conto deve pervenire al GSE entro il 15 dell ultimo mese di operatività del conto. E4.2 Il GSE modifica il database RECS EECS, registrando la chiusura del conto con effetto dal mese successivo a quello di ricezione della domanda. E4.3 Agli operatori di mercato non è dovuto alcun rimborso in caso di chiusura del conto.

15 E5 Recesso dal sistema cancellazione degli impianti di produzione dal registro E5.1 L intenzione di cancellare un impianto di produzione dal registro deve essere comunicata per iscritto al GSE. La domanda di cancellazione deve pervenire al GSE entro il 15 dell ultimo mese di validità della registrazione dell impianto ai fini del sistema RECS. E5.2 Il GSE modifica il database RECS EECS, registrando la cancellazione dell impianto con effetto dal mese successivo a quello di ricezione della domanda. E5.3 Agli operatori di mercato non è dovuto alcun rimborso in caso di cancellazione di un impianto dal registro. F DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE F1 Apparati di misura F1.1 Possono essere registrati nel sistema RECS EECS soltanto gli impianti di produzione che siano muniti di apparati di misura conformi alle norme vigenti in materia di negoziazione di energia elettrica. Tali apparati devono essere in grado di effettuare le misure in base alle norme tecniche. F2 Presentazione dei dati F2.1 Per ricevere certificati RECS EECS per la produzione del proprio impianto in un dato periodo, il richiedente presenta al GSE una autocertificazione di produzione indicando i dati misurati in tale periodo. Il modulo per l autocertificazione di produzione è riportato nell Allegato 4. F2.2 Tutti i dati di misura della produzione (dichiarazioni UTF) dell impianto registrato nel database del CMO per la cui produzione sia stato richiesto il rilascio dei certificati RECS EECS sono comunicati annualmente al GSE. F2.3 Qualora risulti che i dati riportati nei certificati emessi nell ambito del sistema RECS non sono corretti e qualora sia avvenuto il rilascio di un quantitativo di certificati superiore

16 all effettiva produzione (in conseguenza di atti o omissioni del richiedente la registrazione dell impianto che ha prodotto l energia sottostante): (a) il GSE ritira i certificati dal mercato (a condizione che, in quel momento, siano depositati sul conto del richiedente) o (b) il titolare dei certificati si impegna a restituire al GSE un numero di certificati RECS EECS a copertura della differenza attraverso l acquisto da un altro operatore F2.4 Il soggetto che presenta una dichiarazione di produzione (vedi Allegato 4) in conformità al precedente articolo F2.1 è tenuto ad indicare (a) il valore dei termini M i e C i per ciascuna tipologia di combustibile i e (b) un Fattore di Fonte di Energia, nel periodo di riferimento, che non sia inferiore ad L e calcolato in base alla seguente formula dove: M i C i i j j n L j i i = n i M M i i xc xc è la massa di ciascun tipo di combustibile i per l impianto di produzione nel periodo di riferimento è il potere calorifico medio di ciascun tipo di combustibile i per l impianto in questione nel periodo di riferimento, sono le fonti di energia qualificate per l impianto in questione nel periodo di riferimento, sono le fonti di energia non qualificate per l impianto in questione nel periodo di riferimento. i i

17 G EMISSIONE, TRASFERIMENTO ED ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI RECS G1 Emissione G1.1 I certificati RECS EECS sono emessi esclusivamente in conformità alle disposizioni del presente Protocollo nazionale: (a) per un impianto di produzione che, all atto dell emissione, (i) sia ubicato in Italia, (ii) sia registrato nel database RECS EECS del GSE come impianto qualificato per l emissione dei certificati, (iii) il cui richiedente non risulti debitore verso il GSE o i suoi rappresentanti per corrispettivi non pagati in relazione ai certificati RECS EECS, (b) per l energia qualificata prodotta da tale impianto in qualunque periodo durante il periodo di validità della registrazione nel database EECS ai fini del sistema RECS, e (c) a favore dell intestatario di un conto che non risulti debitore verso il GSE o i suoi rappresentanti per corrispettivi non pagati in relazione ai certificati. G1.2 Subordinatamente al precedente articolo G1.1, i certificati RECS EECS sono emessi su richiesta del richiedente a fronte dei dati relativi all energia prodotta di cui al precedente articolo F2.2 e misurata durante il periodo di produzione, salvo diversamente pattuito. G1.3 Soltanto i rappresentanti autorizzati del richiedente possono richiedere l emissione dei certificati RECS EECS per l energia prodotta dall impianto in questione. G1.4 Il GSE procede alla verifica della coerenza della dichiarazione di produzione con i dati di misura forniti per l impianto in questione nel periodo al quale si riferisce la dichiarazione, controllando anche il database EECS per evitare che vengano rilasciati più certificati RECS EECS per la stessa produzione di energia elettrica qualificata. G1.5 Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una dichiarazione valida presentata al termine di ciascun periodo di produzione, il GSE riporta nel database RECS EECS il

18 benestare per l emissione dei certificati a fronte della operazione effettuata dall operatore richiedente. G1.6 I certificati RECS EECS sono emessi nel formato stabilito dall AIB. G1.7 Il certificato RECS EECS conferisce, all intestatario del conto sul quale è depositato, diritti di titolarità sulle seguenti informazioni relative alla produzione di energia elettrica (a) fonte utilizzata per produrre la quantità di energia alla quale si riferisce il certificato, (b) metodo adottato per la produzione e qualità dell energia prodotta, e consente allo stesso di ottenere tutti i benefici materiali ed immateriali che possono derivarne. Tali diritti dipendono dalle leggi del paese in cui è ubicato l impianto che ha prodotto l energia in questione e dalle leggi vigenti nei territori nei quali i certificati possono essere trasferiti per il successivo annullamento. G2 Trasferimento G2.1 L intestatario di un conto RECS EECS può tenere i certificati in un apposito conto del database EECS italiano. Il GSE apre il conto entro 5 giorni lavorativi dalla domanda. Il conto è identificato in modo univoco da un numero ed un nome. G2.2 Collegandosi al sito web comunicato dal GSE, l intestatario può accedere al conto attraverso una transazione protetta, al fine di trasferire i certificati su un altro conto dello stesso database RECS EECS o di un database di un altro territorio. G2.3 Soltanto i rappresentanti autorizzati dell intestatario possono richiedere il trasferimento dei certificati RECS EECS depositati sul conto dello stesso. I nominativi dei rappresentanti autorizzati sono comunicati al GSE.

19 G2.4 Dopo aver ricevuto una domanda di trasferimento di un certificato RECS EECS ed averne verificato la validità, il GSE conferma l avvenuto trasferimento. All atto della conferma, il sistema informativo trasferisce i certificati indicati sul conto del destinatario. Nella domanda di trasferimento, l intestatario del conto indica tutti i dati relativi al/ai certificati RECS EECS da trasferire sul conto del destinatario. Se il conto del destinatario indicato nella domanda è tenuto in un database RECS EECS diverso, il GSE a) notifica la domanda di trasferimento al gestore dell altro database EECS, b) subordinatamente alle disposizioni del successivo articolo G2.7, trasmette tutti i dati dei certificati RECS EECS di cui al precedente punto (a) al gestore dell altro database RECS EECS, c) dopo aver ricevuto conferma, da parte del gestore dell altro database EECS, dell avvenuto trasferimento, conferma a sua volta il trasferimento al mittente dei certificati RECS EECS. G2.5 Dopo aver ricevuto notifica, da parte del gestore di un altro database EECS, di una domanda di trasferimento indicante tutti i dati del certificato RECS EECS da trasferire, in conformità ai requisiti previsti per il trasferimento dei certificati RECS EECS, e riguardante un numero di conto presente nel proprio database EECS, il GSE provvede a a) inserire tutti i dati del certificato in detto conto, b) confermare l avvenuto trasferimento al gestore del database EECS che ha notificato la domanda di trasferimento, c) confermare l avvenuto trasferimento al destinatario, specificando il numero identificativo univoco del certificato ed il suo valore nominale. G2.6 Dopo aver ricevuto notifica, da parte del gestore di un altro database EECS, di una domanda di trasferimento di un certificato del sistema RECS non conforme ai requisiti previsti per il trasferimento dei certificati RECS EECS e/o indicante un numero di conto non presente nel proprio database EECS, il GSE mette in atto ogni ragionevole sforzo per scambiare informazioni e rendere il certificato conforme al sistema RECS EECS italiano o individuare il corretto numero di conto; in caso contrario,

20 a) tutti i dati del certificato sono reinseriti nel conto del mittente nel database EECS di competenza e lo stato del certificato in tale database è modificato in non esportato, e b) tutti i dati del certificato sono cancellati dall altro database EECS. G2.7 Il GSE verifica la validità o evade la domanda di trasferimento entro 10 giorni lavorativi. G2.9 L intestatario del conto è tenuto a conservare per almeno 10 anni tutti i record dei certificati RECS EECS ai quali ha avuto accesso.

21 G3 Annullamento G3.1 L annullamento è il ritiro di un certificato dal mercato e rappresenta il momento in cui il certificato cessa di essere negoziabile. Una volta annullato, il certificato non può essere più trasferito. G3.2 Soltanto i rappresentanti autorizzati dell intestatario possono richiedere l annullamento dei certificati RECS EECS. La domanda è effettuata per via elettronica collegandosi al sito comunicato dal GSE. G3.3 La domanda di annullamento dei certificati RECS EECS può essere presentata da un rappresentante autorizzato dall intestatario del conto. Per essere valida, la domanda deve riportare tutti i dati relativi ai certificati da annullare e a) il destinatario dei certificati e b) ogni altra informazione necessaria. G3.4 Dopo aver ricevuto una domanda di annullamento ed averne verificato la validità, il GSE a) cancella tutti i dati dei certificati RECS EECS dal conto, b) inserisce tutti i dati dei certificati annullati nel conto del destinatario e consente all intestatario di accedere ai dati che evidenziano l avvenuto annullamento dei certificati. Dopo aver effettuato l annullamento, il GSE fornisce su richiesta all intestatario del conto una dichiarazione attestante l avvenuto annullamento (Allegato 6). G3.5 La domanda di annullamento di un certificato RECS EECS è evasa entro 10 giorni lavorativi. G4 Ritiro o cancellazione G4.1 Il GSE ha facoltà di ritirare un certificato RECS EECS depositato su un conto del proprio database EECS, su richiesta dell intestatario del conto, o altrimenti cancellarlo in base alle disposizioni del sistema RECS.

22 G5 Errori G5.1 Se (successivamente all emissione) viene commesso un errore riguardante un certificato RECS EECS depositato su un conto del database EECS, durante il trasferimento su detto conto o la sua permanenza nello stesso, il GSE rettifica l errore. GSE rettifica l errore riguardante il certificato ed ogni altro errore ripetuto nei certificati RECS EECS, a condizione che il/i certificato/i non sia/siano stato/i trasferito/i da detto conto. Il GSE ha facoltà di ritirare o modificare qualunque certificato RECS EECS registrato nel proprio database RECS EECS al fine di dare applicazione ad un accordo stipulato, in conformità alle Condizioni generali, con l intestatario del conto sul quale il certificato è depositato. G5.2 Il GSE ha facoltà di modificare un certificato RECS EECS registrato nel proprio database RECS EECS, al fine di rettificare un errore che si sia verificato prima del suo trasferimento sul conto presso il quale è depositato al momento della rettifica, subordinatamente alle seguenti condizioni a) abbia ottenuto dall intestatario del conto il benestare per la modifica, b) abbia messo in atto ogni ragionevole sforzo per evitare la possibilità di un indebito arricchimento di un operatore di mercato in conseguenza dell errore, c) abbia messo in atto ogni ragionevole sforzo per evitare la possibilità di un indebito arricchimento dell intestatario del conto in conseguenza della modifica.

23 H MONITORAGGIO E REPORTING H1 Monitoraggio H1.1 Il soggetto richiedente la registrazione di un impianto di produzione deve, per conto del titolare o dell operatore dell impianto, consentire al GSE o ad un suo rappresentante di accedere all impianto stesso o alla documentazione riguardante la produzione di energia elettrica e le fonti utilizzate, al fine di svolgere ispezioni in conformità all articolo H1.2 ed alle leggi italiane. Il diniego di tale accesso può costituire inadempimento delle Condizioni generali. H1.2 Il GSE o un suo rappresentante hanno facoltà di ispezionare periodicamente gli impianti di produzione registrati nel database RECS EECS ed i contatori di energia in importazione ed esportazione eventualmente presenti, confermando a) che i dati riguardanti gli impianti e registrati nel database RECS EECS sono esatti; b) che il richiedente la registrazione e, ove applicabile, il titolare e/o l operatore dell impianto di produzione adempiono a tutte le obbligazioni derivanti dal sistema RECS EECS, e c) che gli impianti di produzione continuano ad essere conformi ai requisiti di qualificazione stabiliti dai sistemi EECS in base ai quali sono stati registrati. H1.3 Il periodo intercorrente fra le ispezioni degli impianti di produzione a norma del precedente articolo H1.2 non deve superare i 5 anni. H1.4 Il GSE o un suo rappresentante può svolgere verifiche ad hoc della documentazione concernente l incentivazione pubblica erogata agli impianti che sono registrati nel proprio database RECS EECS.

Scaglioni di potenza (kw) 1<P 3 3<P 6 6<P 20 20<P 200 200<P 1.000 P>1.000. /kw /kw /kw /kw /kw /kw - 2,2 2 1,8 1,4 1,2. Tabella 1

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