REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

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1 Sent. 337/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Composta dai seguenti magistrati: dott. Salvatore NOTTOLA dott. Mauro OREFICE dott. Andrea LUPI Presidente Consigliere relatore Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul giudizio di responsabilità iscritto al n del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti della sig.ra Daniela MASI, nata a Ceccano (FR) il giorno ed ivi residente in via G. Matteotti n. 71, nella sua qualità di rappresentante legale della P.D.P. Service di Masi Daniela & C. s.a.s., esercente attività di Istituzioni sanitarie senza ricovero con sede e domicilio in Ceccano (FR), via G. Matteotti n. 71. Uditi, nel corso dell udienza dell 11 gennaio 2010, il relatore Cons. Mauro OREFICE e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Marco SMIROLDO. Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa Ritenuto in FATTO Con esposto del 30 ottobre 2007, la Guardia di Finanza di Frosinone ha denunciato

2 un ipotesi di danno erariale integrata da un soggetto privato a seguito di frodi ed irregolarità afferenti l area dei finanziamenti pubblici e segnatamente ascrivibili alla P.D.P. Service di Masi Daniela & C. s.a.s., esercente l attività di Istituzioni sanitarie senza ricovero, con sede in Ceccano (FR). In particolare, dalla istruttoria e dalle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza è emerso che la predetta società ha chiesto ed ottenuto, nell ambito delle facilitazioni connesse alla gestione dei fondi strutturali comunitari, agevolazioni ai sensi della legge n. 215/92 ( azioni positive per l imprenditoria femminile ) quantificabili in complessivi euro ,21. Dalle operazioni ispettive svolte dalla Guardia di Finanza è derivato il convincimento della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio che la P.D.P. Service, e per essa la responsabile legale Daniela Masi, in sede di rendicontazione finale per l ottenimento del predetto contributo pubblico, abbia documentato il sostenimento di spese relative all acquisto di beni e servizi mediante la presentazione di fatture ritenute afferire ad operazioni totalmente o parzialmente inesistenti. Il comportamento tenuto dalla sig.ra Masi è stato considerato dalla Procura agente un vero e proprio artifizio e raggiro tramite il quale la medesima ha indotto in errore gli Organi di gestione e controllo (B.I.C. Lazio S.p.a. e Regione Lazio) che hanno ammesso e finanziato a favore della P.D.P. Service il contributo pubblico di euro ,21=. Consta in atti, inoltre, che a fronte della determinazione di revoca del finanziamento da parte degli organi competenti, l intimata ha inviato per il tramite del proprio legale una controdiffida declinatoria della restituzione dell importo percetto. Peraltro la Procura agente, nel considerare danno erariale il contributo erogato ed indebitamente percetto, ha evidenziato la sussistenza di una ulteriore posizione debitoria della compagnia assicuratrice che ha prestato la prevista garanzia fideiussoria

3 per una parte dell importo erogato, pari al 30% dello stesso ed equivalente ad euro ,00, posizione debitoria da considerare per converso posizione creditoria delle Amministrazioni danneggiate. Ne seguiva l adozione del prescritto invito a dedurre nei confronti sia della sig.ra Masi, nella sua qualità di legale rappresentante della P.D.P. Service di Masi Daniela, sia della HDI Assicurazioni s.p.a., quale garante in manleva. All invito non corrispondeva alcuna iniziativa da parte della sig.ra Masi, mentre la HDI Assicurazioni procedeva, in data 5 novembre 2008, al pagamento della somma di euro ,15 in favore della BIC Lazio quale ente gestore e controparte del rapporto fideiussorio. Conseguentemente la Procura Lazio, nel ritenere l Amministrazione erogatrice il soggetto danneggiato dal comportamento doloso posto in essere dalla sig.ra Daniela Masi, spiccava, in data 30 gennaio 2009, citazione in giudizio della stessa innanzi a questa Sezione, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della P.D.P. Service s.a.s., per sentirla condannare al risarcimento dei danni prodotti alla Regione Lazio nonché al Ministero dell Industria, Commercio e Artigianato (in atto, Ministero dello Sviluppo Economico) ed alla B.I.C. Lazio, liquidati in euro ,06, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. In occasione dell odierna udienza, è stata presentata istanza di differimento della stessa ai fini di consentire la partecipazione alla discussione all avv. Giuseppe Volpari, medio tempore nominato difensore della sig.ra Masi. L istanza è stata rigettata per irritualità della procedura di presentazione della stessa. Il rappresentante del P.M., dal canto suo, ha rassegnato le proprie conclusioni, confermando quanto già sostenuto nell atto introduttivo. Ritenuto in

4 DIRITTO Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sugli addotti effetti distorsivi, in termini di efficiente ed efficace utilizzo del denaro pubblico da parte di un soggetto privato, prodotti dall asserito uso improprio ed illecito dei finanziamenti ricevuti dalla P.D.P. Service di Masi Daniela & C. s.a.s., esercente l attività di Istituzioni sanitarie senza ricovero. Risulta in atti che la predetta società è stata beneficiaria delle previsioni della legge n. 215/92 ( azioni positive per l imprenditoria femminile ) per un importo complessivo di euro ,,21=, giusta provvedimento di accoglimento della richiesta di contributo adottato dalla Regione Lazio n. 124 del 3 maggio A seguito di tale provvedimento la BIC Lazio s.p.a. ha effettuato un primo bonifico di euro ,00 in data 3 ottobre 2002 ed una seconda erogazione pari ad euro ,00 in data 29 ottobre Visto, poi, l esito positivo della relazione di monitoraggio effettuato in data 15 marzo 2004, veniva autorizzata, il 7 luglio 2004, l erogazione del saldo del contributo concesso pari ad euro 7.248,21 Risulta tuttavia che lo stesso finanziamento è stato oggetto di revoca peraltro non andata a buon fine da parte dell Amministrazione erogatrice, a seguito del venire meno, ai sensi delle disposizioni della predetta legge n. 215/92 e del relativo regolamento, delle condizioni previste per la concessione dell agevolazione in parola. Emerge infatti dagli atti che la P.D.P. Service di Masi Daniela & C. s.a.s. è stata oggetto di una verifica sostanziale in materia di fondi strutturali condotta dalla Guardia di Finanza compagnia di Frosinone e finalizzata al controllo degli atti e dei documenti posti in essere dalla medesima società per l ottenimento del predetto contributo di euro , 21, cofinanziato con risorse nazionale e comunitarie. Tale verifica, portata a conoscenza dei competenti Organi di questa Corte con denuncia

5 per ipotesi di danno erariale n. 298/PG/13863/UC del 30 ottobre 2007, ha evidenziato che la Società in parola ha documentato il sostenimento di spese relative all acquisto di beni e servizi mediante la presentazione di fatture ritenute afferire ad operazioni totalmente o parzialmente inesistenti. Dall esame della documentazione allegata alle operazioni di erogazione del contributo emergono invero elementi atti a comprovare l integrazione da parte della soc. P.D.P. Service di una attività fraudolenta volta a distorcere le previsioni e le finalità della legge n. 215/92, traendo in inganno le Amministrazioni competenti, ai fini dell ottenimento di un illecito tornaconto privato. E ciò appare evidente almeno in due occasioni, e cioè in relazione ai rapporti avuti con la ditta individuale Lorenzo Compagnone (fattura n. 21 del 15 aprile 2003), nonchè con la società 2ENNE Service s.r.l. (fattura n. 6 del 12 maggio 2003). Nel primo caso, la fattura reca un importo imponibile pari ad euro ,49 IVA pari ad euro ,30 e risulta emessa a fronte di fornitura ed installazione di impianto elettrico luce e FM presso lo stabile sito in Ceccano, via G.Matteotti, 71. Nel merito e tenuto conto delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza si rilevano dalle fatture esibite dal Compagnone a giustificazione dell acquisto dei beni installati presso la sede della Soc. P.D.P. acquisizioni di beni secondo quanto dichiarato dallo stesso Compagnone - pari ad un importo imponibile di euro ,17 che, sommati ai circa ,00 euro di beni già in giacenza presso il magazzino della ditta, determinano un importo di euro ,17. Tale somma appare assai lontana da quella dichiarata in fattura di euro ,49. Anche a voler stabilire il valore dell operazione sulla base della mano d opera impiegata, ciò risulta impossibile, in quanto il Compagnone non è stato in grado di esibire i rapportini giornalieri dei dipendenti che hanno realizzato l impianto, impedendo così una eventuale quantificazione delle ore uomo impiegate e

6 l individuazione delle giornate in cui sono avvenuti i lavori. Emergono inoltre palesi contraddizioni tra quanto dichiarato dal Compagnone e quanto affermato dalla P.D.P. in ordine all acquisto di apparecchi telefonici, fatturati da quest ultima società e mai acquistati ed installati dal Compagnone. Divergono anche le dichiarazioni rese da quest ultimo rispetto a quanto accertato dall ing. Giovanni Cavallo, perito per l attestazione del valore dell impianto elettrico, il quale ha attestato l inesistenza, alla data del 25 maggio 2004, di gran parte dei lavori e/o accessori informatici comunque fatturati dal Compagnone. Quanto precede, dimostra ampiamente l irregolarità di compilazione della fattura n. 21 del 15 aprile 2003, la quale documenta inequivocabilmente un comportamento illecito basato su prestazioni mai rese o rese solo in parte, con evidente, sensibile alterazione delle spese ammissibili a contributo. Lo stesso discorso deve farsi per la seconda fattispecie indicata e integrata dalla fattura n. 6 del 12 maggio 2003, recante un importo complessivo di euro ,90. In tale caso, infatti, desta stupore la macroscopica differenza emersa dai controlli della guardia di Finanza fra il costo imponibile sostenuto dalla 2ENNE Service s.r.l. per l acquisto dei beni e servizi ceduti alla P.D.P. (euro ,39) ed il prezzo imponibile della cessione indicato nella fattura de qua (euro ,00). Tale differenza, seppur comprensiva di eventuali prestazioni di manodopera non quantificate dai verbalizzanti, appare comunque spropositata rispetto alla libera pratica relativa al mercato informatico, denotando quindi una sovrafatturazione, dimostrabile per tabulas, da parte della 2ENNE Service s.r.l., con il conseguente illecito utilizzo della stessa da parte della P.D.P. Service al fine di dimostrare e consuntivare il sostenimento di spese di fatto affrontate solo in parte. Quanto precede appare a questo Collegio più che sufficiente a dimostrare la consapevole

7 violazione e la conseguente responsabilità contabile da parte della P.D.P. Service degli obblighi di legge derivanti dalle norme regolatrici della concessione di contributi a favore di società private, ai sensi della legge n. 215/1992, condotta peraltro indagata contestualmente anche in sede penale nell ambito del procedimento n. 4407/2007 pendente presso la Procura della Repubblica di Frosinone. La dolosa distrazione di fondi pubblici, anche se in questo caso di origine comunitaria il che nulla muta rispetto alle comuni regole di tutela del patrimonio pubblico non può quindi non essere considerata da questa Corte vero e proprio danno erariale, che trova la sua fonte nella diversa ed illecita destinazione di somme denaro originariamente destinate ad iniziative sì private ma finalizzate all interesse collettivo. Danno che quindi va identificato nel contributo erogato nella sua totalità dall Amministrazione pubblica alla P.D.P. Service e alla cui necessaria ed obbligatoria richiesta di revoca non ha fatto seguito alcuna conforme iniziativa da parte della Società interessata. Il quantum complessivo del danno, pari quindi ad euro ,21, va peraltro diminuito di quanto versato dalla HDI Assicurazioni che, come specificato nelle premesse in fatto, ha proceduto, in data 5 novembre 2008, quale garante in manleva, al pagamento della somma di euro ,15 in favore della BIC Lazio quale ente gestore e controparte del rapporto fideiussorio. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, condanna la P.D.P. Service di Masi Daniela & C. e, per essa, la responsabile legale Daniela MASI, al pagamento in favore dell Erario della complessiva somma di euro ,06 oltre rivalutazione monetaria secondo l indice ISTAT dal

8 compimento del fatto dannoso al deposito della presente sentenza ed interessi legali, al saggio corrente, dal deposito della presente sentenza sino all effettivo pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 904,18 (novecentoquattro/18). Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell 11 gennaio IL RELATORE F.to Dott. Mauro OREFICE IL PRESIDENTE F.to Dott. Salvatore NOTTOLA Depositato il 17/02/2010 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Dott. Francesco MAFFEI

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