La Certificazione energetica in Italia: stato dell arte e problematiche di attuazione

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1 Vincenzo Lattanzi DOSSIER La Certificazione energetica in Italia: stato dell arte e problematiche di attuazione Quadro normativo vigente e novità in corso di emanazione, obblighi a carico di tecnici e proprietari immobiliari, requisiti di prestazione energetica per tipologie di edificio e di intervento, procedure di calcolo, soggetti abilitati, quadro normativo e adempimenti Regione per Regione. Criticità e prospettive a oltre un decennio dalla Direttiva 2002/91/CE, ruolo del settore pubblico, dei professionisti, dei consumatori e dell informazione. Edizione Febbraio 2014 Aggiornata con: D.L. 145/2013 (decreto Destinazione Italia ); L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); D.L. 151/2013 (decreto Milleproroghe 2 ).

2 Copyright Legislazione Tecnica La riproduzione, l adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Legislazione Tecnica S.r.L Roma, Via dell Architettura 16 Servizio Clienti Tel. 06/ Fax 06/ servizio.clienti@legislazionetecnica.it Portale informativo Shop ltshop.legislazionetecnica.it Il contenuto del testo è frutto dell esperienza dell Autore, di una accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il testo a proprio rischio, ritenendo indenni l Autore e l Editore da qualsiasi pretesa risarcitoria. 2

3 INDICE INTRODUZIONE PAG. 4 ATTUAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA: IL D. LEG.VO 192/2005, IL D. LEG.VO 311/2006, IL D.M. 26 GIUGNO 2009 E IL D.P.R. 75/2013 PAG. 7 LA DIRETTIVA 2010/31/UE PAG. 47 LA NUOVA DIRETTIVA 2012/27/UE PAG. 52 CONSIDERAZIONI E PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PAG. 54 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE: IL D.L. 63/2013 CONVERTITO IN LEGGE DALLA L. 90/2013 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NELLE REGIONI PAG. 73 PAG. 90 3

4 INTRODUZIONE Il problema del controllo della qualità energetica degli edifici è emerso in Europa all inizio degli anni 90 con l emanazione nel settembre 1993 della direttiva 93/76/CEE, che rappresenta il primo atto formale dell impegno dei Ministri dell Ambiente e dell Energia dell allora Comunità Europea per la riduzione delle emissioni globali di CO 2 nel settore edilizio. A distanza di quasi un decennio dalla pubblicazione della Direttiva 93/76/CE la Comunità Europea ha pubblicato una nuova Direttiva la 2002/91/CE sul Rendimento energetico in edilizia esprimendo l esigenza di arrivare a definire uno strumento giuridico complementare che sancisca interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora inattuato e di ridurre l ampio divario fra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore. Con tale Direttiva, l UE ha inteso adottare le misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto, in considerazione che l energia impiegata nel settore residenziale e terziario rappresenta circa il 40% dei consumi totali di energia nella UE. La Direttiva è in linea con l obiettivo generale della limitazione delle emissioni di gas serra, in particolare CO 2 nel settore civile, derivante anch essa dall esigenza di tutela del clima globale. Tali considerazioni oltre che per l UE sono state valide anche per l Italia dove in verità non destò particolari sorprese essendo molti contenuti della Direttiva previsti già nella legislazione italiana (Legge 10/1991). La Direttiva 2002/91/CE ha fissato le linee guida cui gli Stati membri avrebbero dovuto adeguarsi recependola con apposito atto legislativo entro tre anni dalla data di pubblicazione (per l Italia 4 gennaio 2006). Le linee guida riguardano in particolare: il quadro generale per la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici; i requisiti minimi per gli edifici di nuova costruzione; i requisiti minimi nel caso di ristrutturazione di edifici di grande metratura e sottoposti ad importanti ristrutturazioni; la certificazione energetica; l affissione e l informazione pubblica dei parametri della certificazione; l ispezione periodica degli impianti termici e di condizionamento e la perizia degli impianti con generatori oltre i 15 anni; gli esperti indipendenti. La direttiva contiene sia strumenti di tipo normativo (requisiti di rendimento energetico per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a ristrutturazioni importanti) e strumenti di tipo informativo (attestati di certificazione energetica ed ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell aria). 4

5 Secondo il legislatore europeo, la certificazione energetica degli edifici è uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare, che ne migliori la trasparenza e l efficienza fornendo ai potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva delle prestazioni energetiche (e delle relative spese) dell immobile da acquistare o a prendere in locazione. Essa è propedeutica tanto alla progettazione di nuovi edifici ad elevate prestazioni che alla ristrutturazione complessiva degli edifici esistenti. La certificazione dovrebbe quindi portare positivi effetti sul valore di mercato degli immobili ed incentivare nel medio termine la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica. In effetti la citata direttiva assegna esplicitamente alla certificazione energetica una funzione di promozione del mercato dell efficienza energetica, dove la propensione dell acquirente verso un prodotto con migliori caratteristiche energetiche è indotto e veicolato dall informazione che viene fornita in merito con responsabilità e relative ricadute in termini giudiziari con un approccio che appare del tutto analogo a quello dell etichettatura energetica degli elettrodomestici. In particolare per quanto concerne la certificazione energetica richiamata dalla Direttiva 2002/91/CE all art. 7 si riportano i contenuti necessari all argomento di questo articolo: Art. 7 - Attestato di certificazione energetica ACE 1. Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell attestato è di 10 anni al massimo. [Omissis] 2. L attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare l efficienza energetica dell edificio. L attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica in termini di costi-benefici. L obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici la cui metratura utile totale supera i 1000 mq occupati da autorità pubbliche e da enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero di persone e sono pertanto frequentati spesso da tali persone sia affisso in luogo chiaramente visibile per il pubblico un attestato di certificazione energetica risalente a non più di dieci anni prima. [Omissis] 5

6 Note È fondamentale soffermarsi sull importanza dell Attestato di certificazione energetica, non solo sulla valenza informativa relativa alla conoscenza oggettiva dei consumi energetici di un immobile e quindi alle sue spese di conduzione, ma anche sul ruolo di orientamento del cittadino nella scelta dell immobile da acquistare o prendere in locazione. È altrettanto importante notare come il fine ultimo dell ACE e sicuramente la parte più importante sia quello di riportare una serie di suggerimenti (raccomandazioni), cioè una serie di interventi attraverso i quali il cittadino può ridurre i consumi dell immobile e migliorare la prestazione dello stesso. Si consideri infine che dopo la conversione in legge del D.L. 63/2013, ad opera della L. 90/2013, l Attestato di Certificazione Energetica ha assunto la nuova denominazione di Attestato di Prestazione Energetica. Nel seguito di questo lavoro si utilizzerà indifferentemente l una o l altra dizione, volendo in ogni caso riferirsi al medesimo documento. 6

7 1 ATTUAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA: IL D. LEG.VO 192/2005, IL D. LEG.VO 311/2006, IL D.M. 26 GIUGNO 2009 E IL D.P.R. 75/2013 I contenuti della direttiva europea erano già stati introdotti in Italia con diversi anni di anticipo dall art. 30 della legge 10/1991, che prevedeva l emanazione di un decreto attuativo per la definizione delle modalità con cui operare la certificazione energetica degli edifici. Questa azione ha purtroppo subito un lungo ritardo per una serie di problemi di natura amministrativa e tecnica. Nel frattempo il D. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 112 aveva trasferito alle Regioni le competenze amministrative sulla materia. Il trasferimento delle competenze alle Regioni aveva posto al Governo la necessità della emanazione di un decreto di indirizzo sulla certificazione energetica, per indicare le linee guida da seguire ed assicurare uniformità di intenti ed omogeneità su tutto il territorio nazionale. Il motivo era duplice: da un lato la pubblicazione della Direttiva europea 2002/91/CE, che prevedeva precisi obblighi nazionali per il miglioramento dell efficienza energetica nell edilizia, dall altro la necessità di un riferimento nazionale comune per le Regioni e Province autonome quali soggetti autorizzati ad operare in piena autonomia. La ritardata emanazione del decreto sulla certificazione energetica degli edifici ha rappresentato un punto di debolezza della legislazione nazionale italiana. La certificazione energetica costituisce infatti un notevole strumento per migliorare la prestazione energetica degli edifici in fase di progettazione e/o ristrutturazione e un valido incentivo per riqualificare l intero patrimonio immobiliare nazionale. Inoltre la possibilità che ogni Regione potesse definire, come è avvenuto, un proprio sistema di certificazione energetica ha creato problemi di uniformità ed omogeneità di attuazione. La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta nella legislazione italiana con il D. Leg.vo. n. 192/2005 (recepimento della Direttiva europea 2002/91/CE), con il D. Leg.vo. n. 311/2006 (Testo correttivo ed integrativo del D. Leg.vo. n. 192/2005) e con il D.M. 26 giugno 2009 che ne stabilisce le linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici (recepimento del D. Leg.vo. n. 192/2005). Lo strumento della certificazione energetica rappresenta attualmente, se applicata in maniera corretta, la grande speranza e una grandissima opportunità di una edilizia ai più alti livelli di efficienza energetica. Come riporta il Ministero dello Sviluppo Economico nella sua relazione illustrativa: La certificazione energetica degli edifici è una necessità per ogni qualsiasi politica, sia nazionale che regionale, di intervento nel settore edilizio per favorire una migliore qualità energetica ed ambientale. 7

8 Il Ministero ricorda che, sia a livello europeo che nazionale, un ruolo particolarmente significativo per il raggiungimento degli obiettivi posti in materia di efficienza energetica e di salvaguardia ambientale è assegnato alla riduzione dei consumi energetici nella gestione degli edifici e che, in tale ambito, risultati concreti si possono ottenere solo riqualificando il patrimonio edilizio esistente. A tali fini la certificazione energetica può essere il fulcro di questa fase quale strumento primario per informare i cittadini della qualità energetica dell abitazione e fornire loro i più convenienti suggerimenti gestionali e di intervento edilizio e impiantistico per ridurre la spesa energetica e valorizzare l immobile. IL D. LEG.VO N. 192/2005 Il D. Leg.vo n. 192/2005, cogente dal 8 ottobre 2005, definendo gli interventi ed i casi i cui è obbligatorio redigere l attestato di certificazione energetica ha rimandato poi ad un decreto attuativo successivo (180 gg) le modalità di attuazione con l emanazione di linee guida nazionali (Decreto ministeriale 26 giugno 2009) valide su tutto il territorio nazionale fino a quando ciascuna Regione o Provincia Autonoma non avesse emanato un proprio provvedimento legislativo di recepimento della stessa direttiva. Trattandosi di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, questo ha comportato che lo Stato assumesse nella legislazione le funzioni di indirizzo ed alla Regioni e province autonome il compito della l emanazione dei provvedimenti regolamentari nel proprio ambito regionale. Nell art. 2 e nell allegato A allo stesso decreto sono riportate le definizioni seguenti: attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell edificio (ACE) è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell edificio. certificazione energetica dell edificio è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all articolo 4, comma 1, lettera c) (Soggetti certificatori, -r) per il rilascio dell attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell edificio. È poi l art. 6 del D. Leg.vo n. 192/2005 che stabilisce gli obblighi della certificazione energetica, contenuti, validità temporale ed il campo di applicazione nei casi esposti di seguito. Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti L obbligo della certificazione energetica è stabilito per: Edifici di nuova costruzione, di qualunque metratura (Sutile); Edifici soggetti a ristrutturazioni totali con Sutile > 1000 mq; 8

9 Edifici soggetti a demolizione e ricostruzione con Sutile > 1000 mq. Ne stabilisce la data di entrata in vigore (8 ottobre 2005) ed a carico di chi è l onere dell adempimento (costruttore). Tabella 1: Certificazione energetica obbligatoria (Art. 6, comma 1 D. Leg.vo n. 192/2005) Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di 08/10/2005 Nuove costruzioni Obbligo di certificazione energetica Costruttore 08/10/2005 Ristrutturazioni totale di edifici con Sutile > 1000 mq Obbligo di certificazione energetica Costruttore 08/10/2005 Demolizione e ricostruzione di edifici con Sutile > 1000 mq Obbligo di certificazione energetica Costruttore Edifici esistenti - Trasferimenti di immobili a titolo oneroso e locazioni Per gli edifici esistenti, vi è un obbligo di certificazione nei casi di compravendita immobiliare, (trasferimenti a titolo oneroso) con onere dell adempimento a carico del venditore. Tabella 2: Certificazione energetica obbligatoria (Art. 6, comma 1-bis D. Leg.vo n. 192/2005) Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di 01/07/2007 Edifici con Sutile > 1000 mq Obbligo di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile Venditore 9

10 01/07/2008 Edifici con Sutile >1000 mq Obbligo di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile Venditore 01/07/2009 Singolo appartamento Obbligo di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso Venditore Per le locazioni dopo una serie di provvedimenti legislativi, di obbligo prima (D. Leg.vo n. 192/2005) ed annullamento dell obbligo stesso poi (art. 35 comma 2-bis della legge n. 133/2008 cogente dal 22 agosto 2008), con conseguente procedura di infrazione da parte dell UE, finalmente con il D. Leg.vo 3 Marzo 2011 n. 28 viene ripristinato l obbligo solo nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica In questi casi detto attestato deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all originale in suo possesso. Il D. Leg.vo 3 Marzo 2011 n. 28 chiarisce anche l obbligo o meno di allegazione dell ACE nei contratti di trasferimento a titolo oneroso, (obbligatoria l allegazione per il D. Leg.vo n. 192/2005 e non obbligatoria per l art. 35 comma 2-bis della legge n.133/2008). Infatti tale decreto legislativo (3 Marzo 2011 n. 28) stabilisce: che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, e che nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica; nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica. 10

11 Tabella 3: Riepilogo temporale degli obblighi Dal 08/10/2005 al 21/08/2008 Dal 22/08/2008 al 28/03/2011 Dal 29/03/2011 Trasferimenti a titolo oneroso Obbligo di certificazione energetica con obbligo di allegazione Obbligo di certificazione energetica senza obbligo di allegazione Obbligo di certificazione energetica senza obbligo di allegazione ma con clausola nel contratto Locazioni Obbligo di certificazione energetica solo nei casi previsti Non obbligo di certificazione energetica Obbligo di certificazione energetica solo nei casi previsti senza obbligo di allegazione ma con clausola nel contratto Edifici esistenti - Detrazioni fiscali e contratti gestione impianti (gestione calore, servizi energia) L attestato di certificazione energetica è necessario: per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali o a carico di fondi pubblici, per interventi sull edificio o sugli impianti in relazione ad una efficienza energetica più elevata; entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale per tutti i contratti nuovi o rinnovati relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque un committente pubblico, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. Tabella 4: Certificazione energetica obbligatoria (Art. 6, commi 1-ter e 1-quater D. Leg.vo n. 192/2005) Entrata in vigore 01/07/2007 Riferimento Incentivi. L Attestato di certificazione energetica è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali o a carico di fondi pubblici, per interventi sull edificio o sugli impianti in relazione ad una efficienza energetica più elevate. 11

12 01/07/2007 Contratti di gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici. L Attestato di certificazione energetica è necessario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale per tutti i contratti nuovi o rinnovati relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque un committente pubblico, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. Edifici pubblici L obbligo della certificazione energetica è stabilito per: Gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 mq l attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico; Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto di Titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) sono tenuti all affissione dell attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico ed al rispetto degli adempimenti relativi alla validità temporale dell attestato di certificazione e dei contenuti dell attestato stesso. Contenuti dell attestato di certificazione energetica L attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell edificio. L attestato deve essere corredato da suggerimenti (raccomandazioni) in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. IL D. LEG.VO N. 311/2006 Il D. Leg.vo n. 192/2005, come si è visto, al di là degli obblighi di certificazione energetica e quindi dell obbligo dell ACE nei casi illustrati è stato molto carente ai fini dell attuazione della certificazione energetica perché ha demandato ad un decreto attuativo successivo (entro 180 giorni quindi entro l 8 aprile 2006 poi invece con il D.M. 26 giugno 2009 in vigore dal 25 luglio 2009) l emanazione delle linee guida nazionali per l attuazione reale della certificazione energetica. In realtà con il decreto non è stato dato un modello cui attenersi per la redazione dell ACE né le procedure operative e le metodologie di calcolo della prestazione energetica, né un sistema di classificazione degli edifici. Pertanto nonostante la cogenza del decreto la certificazione energetica non era stata assolutamente applicata e resa operativa. 12

13 La legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296 in vigore da 1/1/2007), introducendo le detrazioni fiscali del 55% per interventi relativi alla riqualificazione energetica ha posto tra i vari obblighi quello di produrre un ACE ai fini dell ottenimento delle detrazioni. È stato evidente che una disponibilità di incentivi dal 1/1/2007 si è subito scontrata con la necessità e la impossibilità di produrre un ACE in assenza di regole, cioè in assenza delle linee guida nazionali, tranne che per quelle Regioni che avevano già istituito un sistema di certificazione. La spinta inoltre delle diverse associazioni di categoria (isolanti, infissi, generatori di calore a condensazione) ha spinto il MISE ad emanare il D. Leg.vo n. 311/2006, cogente dal 02/02/2007, con l obiettivo di introdurre un sistema transitorio di certificazione energetica valido fino alla emanazione delle linee guida nazionali concernenti la certificazione energetica degli edifici, cioè il D.M. 26 giugno È stato proprio in assenza del decreto attuativo concernente le linee guida nazionali che il MISE ha istituito con il D. Leg.vo n. 311/2006 l Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) con una quadruplice finalità: 1. Definire una procedura transitoria di certificazione in tutte quelle regioni che in attesa delle linee guida nazionali non avessero ancora emanato una proprio provvedimento regolamentare, sostituendo nel periodo transitorio l attestato di certificazione energetica (ACE) con quello di qualificazione energetica (AQE); 2. Dare la possibilità ai cittadini di accedere alle detrazioni fiscali e di ottemperare all obbligo dell ACE obbligatorio sostituendolo in questi casi con l AQE. 3. Semplificare la fase successiva di certificazione energetica da parte di un soggetto terzo (soggetto certificatore), con la predisposizione da parte del progettista in maniera volontaria e del direttore lavori come obbligatoria, dell AQE; 4. Inserire l AQE tra gli adempimenti di conformità edilizia, in particolare facoltativo per il progettista ed obbligatorio per il Direttore dei lavori, come riportato in seguito. Il D. Leg.vo n. 152/2005, come modificato dal D. Leg.vo n. 311/2006, all allegato A, art. 2, dà dell attestato di qualificazione una definizione ben precisa: Attestato di qualificazione energetica (AQE) : il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell edificio, o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all articolo 8 comma 2 (Direttore dei Lavori), l attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. 13

14 A tal fine, l attestato comprende anche l indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell edificio, o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all edificio medesimo. Note Nel regime transitorio, e solo durante tale periodo, l attestato di qualificazione energetica in sostituzione dell attestato di certificazione, poteva essere sottoscritto da un professionista abilitato all esercizio della professione non estraneo alla proprietà, alla progettazione o realizzazione dell edificio. Come stabilito in seguito dal D.M. 26 giugno 2009, concernente le linee guida nazionali per la certificazione energetica, ciò non sarà più possibile, in quanto il soggetto certificatore dovrà dimostrare i propri criteri di indipendenza, non entrando in conflitto di interessi tra il suo ruolo di soggetto certificatore ed il ruolo assunto rispetto all edificio oggetto di certificazione, o come proprietario o come professionista in qualità di progettista o direttore lavori. L attestato di qualificazione energetica è valido se rilasciato in base al comma 2 dell art. 8, del D. Leg.vo n. 192/2005, o in base a una procedura equivalente di certificazione energetica rilasciata dal Comune con un proprio regolamento emanato prima dell 8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del D. Leg.vo n. 192/2005. In base ai commi 2-bis e 3, dell art. 6 del D. Leg.vo n. 192/2005, l interessato può predisporre l attestato di qualificazione energetica sia per la semplificazione successiva al rilascio della certificazione energetica da parte di un soggetto certificatore accreditato, sia per allegarla all atto di compravendita dell immobile in originale o copia autentica. Per interessato si intende il costruttore nel caso di un nuovo edificio o di un edificio esistente con Sutile > 1000 mq soggetto a ristrutturazione integrale o nel caso di demolizione e ristrutturazione in manutenzione straordinaria di un edificio esistente con Sutile > 1000 mq. Negli altri casi, edifici esistenti con Sutile < 1000 mq ristrutturati, l interessato è il proprietario o chi ha un titolo per la sua vendita. 14

15 Riportiamo per opportunità del lettore l obbligo invece dell attestato di qualificazione energetica da parte del direttore dei lavori così come recita proprio l art. 8 comma 2 dello stesso D. Leg.vo n. 192/2005: La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l attestato di qualificazione energetica dell edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. il comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. Il rilascio dell attestato di qualificazione energetica in base al comma 2 dell art. 8, prevede che il direttore dei lavori, al termine dei lavori, deve asseverare la conformità delle opere e le eventuali varianti realizzate, al progetto e alla relazione tecnica presentata, nonché deve asseverare l attestato di qualificazione energetica dell edificio. Questi documenti devono essere presentati al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori. Senza il deposito in Comune di tale documentazione asseverata, la dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo e quindi non può essere stipulato l atto di rogito per la vendita a titolo oneroso dell immobile. L art. 6 comma 2-bis stesso D. Leg.vo n. 192/2005 stabilisce che: Salvo quanto previsto dall articolo 8, comma 2, l attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell allegato A. IL D.M. 26 GIUGNO 2009: LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.M. 22 NOVEMBRE 2012 Come detto in precedenza le linee guida nazionali riportano le modalità attuative della certificazione energetica e riportano le fasi ed azioni fondamentali alla base della certificazione energetica degli edifici, in particolare: le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici; il sistema di classificazione energetica degli edifici); la Procedura di certificazione energetica; i soggetti abilitati alla certificazione energetica. Campo di applicazione Ai sensi del D. Leg.vo n. 192/2005, la certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del D.P.R. 412/1993, indipendentemente 15

16 dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Sono esclusi dalla applicazione a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo. Sono inoltre esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà: i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà; immobili venduti nello stato di scheletro strutturale, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o al rustico, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento di una nuova Relazione Tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 10/1991,il proprietario dell edificio o chi ne ha titolo, deve depositare presso le Amministrazioni Comunali competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori. Nell'allegato 1 al D.M. 26 giugno 2009 sono riportate le indicazioni specifiche per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria. Note Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. Prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica La prestazione energetica degli edifici è posta come somma delle prestazioni energetiche per la climatizzazione invernale, per la produzione dell acqua calda sanitaria, per la climatizzazione estiva e per l illuminazione artificiale (questa ultima obbligatoria solo per gli edifici del terziario). dove: EPgl = EPi + EPW + EPAC + EPill 16

17 EPi è l indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; EPacs è l indice di prestazione energetica per la produzione dell acqua calda sanitaria; Epe è l indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; EPill è l indice di prestazione energetica per l illuminazione artificiale. Nella fase di avvio, però, in considerazione che non sono stati ancora emanati solo i decreti relativi alla climatizzazione estiva ed alla illuminazione, si considerano solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari. EPgl = EPi + EPacs Per la climatizzazione estiva è prevista solo una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell involucro edilizio, determinata sul valore dell indice di prestazione dell involucro edilizio stabilito dal D.P.R. 59/2009 EPe,inv. Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici Vengono definite più metodologie per la determinazione della prestazione energetica, diverse per utilizzo e complessità prevedendo una pluralità di criteri affinché siano: adottabili, in modo alternativo, in funzione della tipologia dei dati di partenza (per esempio: nuove costruzioni o costruzioni esistenti) utilizzabili in modo integrato e sequenziale in funzione del livello di accuratezza con una logica di approfondimento e affinamento successivo, commisurato alle specifiche esigenze degli utenti. Sono pertanto considerati: a) il Metodo calcolato di progetto, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell edificio come realizzati Questo metodo è di riferimento per gli edifici: di nuova costruzione; sottoposti a ristrutturazione totale con superficie utile > 1000 mq; sottoposti a demolizione e ricostruzione totale con superficie utile > 1000 mq; b) il Metodo di calcolo da rilievo sull edificio o standard, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini anche strumentali svolte direttamente sull edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere: mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento; 17

18 per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali; sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici. L allegato 3 del D.M. 26 giugno 2009 riporta una tabella riepilogativa sull utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazione energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare. Tabella 5: Utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazione energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare (Allegato 3 del D.M. 26 giugno 2009) «Metodo di calcolo di progetto» «Metodo di calcolo da rilievo sull edificio» «Metodo di calcolo da rilievo sull edificio» «Metodo di calcolo da rilievo sull edificio» Edifici interessati Tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti Tutte le tipologie di edifici esistenti Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 3000 m² Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m² Prestazione invernale involucro edilizio Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET (CNR- ENEA) Metodo semplificato (Allegato 2) Energia primaria prestazione invernale Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET (CNR- ENEA) Metodo semplificato (Allegato 2) Energia primaria prestazione acqua calda sanitaria Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET (CNR- ENEA) Norme UNI/TS (esistenti) 18

19 Prestazione estiva involucro edilizio Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET (CNR- ENEA) Norme UNI/TS o DOCET o metodologia paragrafo 6.2 (*) Note La determinazione della prestazione energetica estiva dell involucro edilizio è facoltativa nella certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile 200 mq. Sistemi di classificazione degli edifici Nelle linee guida è stato ritenuto opportuno, per la massima efficacia comunicativa, affiancare ad una rappresentazione grafica diretta delle prestazioni su una scala numerica (dove si raffrontano anche la prestazione minima di legge, per un analogo edificio di nuova costruzione, e le potenzialità di una sua riqualificazione) ed un sistema di valutazione basato su classi. Per stimolare interventi di riqualificazione che possano concretizzarsi agevolmente in passaggi di classe sono state identificate sette classi dalla lettera A alla G, nel senso di efficienza decrescente, con l introduzione di una classe A+. Il sistema di classificazione nazionale per la climatizzazione invernale In particolare, relativamente alla climatizzazione invernale, il sistema di classificazione nazionale è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili per le nuove costruzioni, in vigore a partire dal 1 gennaio 2010 (EP il(2010) ) e parametrato al rapporto di forma dell edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato. Per la classificazione della prestazione relativa al servizio di climatizzazione invernale, è stato posto il requisito minimo fissato a partire dal 2010 per le nuove costruzioni quale limite di separazione tra le classi C e D (soglia di riferimento legislativo). Al punto 6.1 dell allegato 4 del D.M. 26 giugno 2009 è riportata la scala nazionale di classi espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Al fine di fornire all utente tutte le informazioni necessarie per individuare i provvedimenti atti migliorare le prestazioni energetiche, nell attestato di certificazione devono essere riportati, oltre all indice di prestazione energetica dell edificio (energia primaria specifica), quelli relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell involucro e il rendimento globale medio stagionale dell impianto. 19

20 Tabella 6: Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell involucro edilizio per la climatizzazione estiva (punto 1 dell allegato 4 del D.M. 26 giugno 2009) EPe,inv (kwh/mqanno) Prestazioni Qualità prestazionale EPe,inv < 10 ottime I 10 EPe,inv < 20 buone II 20 EPe,inv < 30 medie III 30 EPe,inv < 40 sufficienti IV EPe,inv 40 mediocri V Note In assenza della predetta valutazione, all edificio viene attribuita una qualità prestazionale energetica estiva dell involucro edilizio corrispondente al livello V della tabella. 20

21 Tabella 7: Scala nazionale di classi espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale (punto 1 dell allegato 4 del D.M. 26 giugno 2009) Classe Prestazione EPi kwh/mqa A+ EPi < 0,25 EPiL (2010) A 0,25 EPiL (2010) EPi < 0,50 EPiL (2010) B 0,50 EPiL (2010) EPi < 0,75 EPiL (2010) C 0,75 EPiL (2010) EPi < 1,00 EPiL (2010) D 1,00 EPiL (2010) EPi < 1,25 EPiL (2010) E 1,25 EPiL (2010) EPi < 1,75 EPiL (2010) F 1,75 EPiL (2010) EPi < 2,50EPiL (2010) G EPi > 2,50 EPiL (2010) Il sistema di classificazione nazionale per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari La prestazione energetica, rappresentata dal relativo indice per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari (EP acs ), in kwh/mq anno, di superficie utile dell edificio per anno viene messa a confronto con una scala di valori costituenti le classi energetiche. Al punto 2 dell allegato 4 del D.M. 26 giugno è riportata la scala nazionale delle classi, espressione della prestazione energetica per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari, determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche. 21

22 Tabella 8: Scala nazionale delle classi, espressione della prestazione energetica per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari, determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche (punto 2 dell allegato 4 del D.M. 26 giugno 2009) Classe A B C D E F G Prestazione EPacs kwh/mqa EPacs < 9 kwh/mqa 9 kwh/mqa EPacs < 12 kwh/mqa 12 kwh/mqa EPacs < 18 kwh/mqa 18 kwh/mqa EPacs < 21 kwh/mqa 21 kwh/mqa EPacs < 24 kwh/mqa 24 kwh/mqa EPacs < 30 kwh/mqa EPacs 30 kwh/mqa Il sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici EPi e la produzione di acqua calda sanitaria EPacs La prestazione energetica, globale rappresentata dai relativi indici per la climatizzazione invernale (EPi), e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari (EPacs), in kwh/mq anno, di superficie utile dell edificio per anno viene messa a confronto con una scala di valori costituenti le classi energetiche. Al punto 3 dell allegato 4 del D.M. 26 giugno è riportata la scala nazionale delle classi, espressione della prestazione energetica globale per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari, determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche. 22

23 Tabella 9: Scala nazionale delle classi, espressione della prestazione energetica globale per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici e sanitari, determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche (punto 3 dell allegato 4 del D.M. 26 giugno 2009) Classe Prestazione EPgl kwh/mqa A+ Epgl+ < 0,25 EPiL (2010) + 9 kwh/m² anno A B C D E F G 0,25 EPiL (2010) + 9 kwh/m² anno Epgl < 0,50 EPiL (2010) + 9 kwh/m² anno 0,50 EPiL (2010) + 9 kwh/m²anno Epgl < 0,75 EPiL (2010) + 12 kwh/m² anno 0,75 EPiL (2010) + 12 kwh/m²anno Epgl < 1,00 EPiL (2010) + 18 kwh/m² anno 1,00 EPiL (2010) + 18 kwh/m²anno Epgl < 1,25 EPiL (2010) + 21 kwh/m² anno 1,25 EPiL (2010) + 21 kwh/m²anno Epgl < 1,75 EPiL (2010) + 24 kwh/m² anno 1,75 EPiL (2010) + 24 kwh/m² anno Epgl < 2,50 EPiL (2010) + 30 kwh/m² anno Epgl 2,50 EPiL (2010) + 30 kwh/m² anno Procedura di certificazione energetica degli edifici La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende un complesso di operazioni svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare: 1. L esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell immobile e all individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti e comprende: il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell utenza, all uso energetico dell edificio e alle specifiche caratteristiche dell edificio e degli impianti; la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia; 23

24 l individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle (Raccomandazioni); 2. La classificazione dell edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui alla lettera b), del punto 1, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati. 3. Il rilascio dell attestato di certificazione energetica. Le modalità esecutive della diagnosi di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica. Il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell articolo 6, comma 2-bis, del D. Leg.vo n. 192/2005 rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell edificio o dell unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell attestato di certificazione energetica sulla base di: un attestato di qualificazione energetica relativo all edificio o alla unità immobiliare oggetto di certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente; le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere. Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente. L attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l attività del Soggetto certificatore e riducono l onere a carico del richiedente. SOGGETTI ABILITATI ED ACCREDITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: IL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 75. Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 pubblicato sulla G.U. n. 149 del 27 giugno 2013 e cogente dal 12 luglio 2013, definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all articolo 4, comma 1, lettera c), del D. Leg.vo n. 192/2005, per le finalità di cui all articolo 1 del medesimo Decreto, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per la certificazione della prestazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. Il Decreto è finalizzato a definire la figura del soggetto chiamato ad assicurare il servizio di certificazione della prestazione energetica degli edifici. In merito alla definizione dei soggetti certificatori, tenuto conto della necessità di fornire un servizio ai cittadini, ponendo a loro carico costi contenuti e congrui, il Ministero dello sviluppo economico 24

25 ha affermato che si è cercato di garantire una ampia disponibilità di tecnici sul mercato con la contemporanea possibilità di impiego di strumenti che fornissero garanzie sulla qualità del servizio reso. Quadro legislativo La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alla Comunità europea Legge comunitaria 2003 ha delegato il Governo a recepire, mediante Decreto Legislativo, la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia. Il Governo ha esercitato la predetta delega con l emanazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n Il suddetto Decreto prevede, tra i provvedimenti attuativi, l emanazione di decreti regolamentari che definiscono i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l ispezione degli impianti di climatizzazione, di cui all articolo 4, comma 1, lettera c). Con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 si è provveduto dunque a disciplinare i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione della prestazione energetica degli edifici. Con separato regolamento (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74), concernente l esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione e ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, si procede a definire i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare le ispezioni degli impianti di climatizzazione. Entrambi i citati regolamenti rispondono alla necessità di dare completa attuazione nell ordinamento nazionale alla Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul non completo e conforme recepimento della quale è stata aperta il 18 ottobre 2006 una procedura d infrazione (n. 2006/2378) da parte della Commissione europea. Nella lettera di messa in mora è stata, infatti, contestata alla Repubblica italiana la non comunicazione di misure di recepimento nell ordinamento giuridico italiano della Direttiva, facendo presente che il Decreto Legislativo di recepimento n. 192/2005 costituiva solo una legge quadro che doveva essere completata da diversi altri decreti, direttive e relazioni ancora non notificati alla Commissione. La procedura d infrazione è pervenuta il 19 luglio 2012 alla successiva denuncia presso la Corte di Giustizia europea (Causa C- 345/12). Nel ricorso è stato contestato il mancato rispetto dell obbligo di certificare le condizioni energetiche dell edificio mediante ricorso ad esperti indipendenti, anche 25

26 in considerazione del fatto che il paragrafo 9, allegato A, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, prevedendo la possibilità per il proprietario di un edificio di fornire un autocertificazione sul livello di rendimento energetico del proprio immobile, non risultava conforme all art. 10 della Direttiva 2002/91/CE, il quale richiede che la certificazione energetica degli edifici e l elaborazione delle raccomandazioni che la corredano siano effettuate da esperti qualificati/riconosciuti ed indipendenti. Il Decreto ministeriale citato è stato recentemente modificato da un successivo Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, che ha eliminato la suddetta autodichiarazione. Pur avendo rimosso la norma contestata dalla Commissione, risultava tuttavia evidente la necessità di definire i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, quale precipuo adempimento previsto dal D. Leg.vo 192/2005, al fine di completare il corretto recepimento dell articolo 10 della citata Direttiva. Sintesi dei contenuti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 Si illustrano nel seguito i contenuti del Decreto, composto da 7 articoli ed un allegato. L articolo 1 definisce l ambito di intervento e le finalità del provvedimento, concernenti i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui viene demandata la certificazione energetica degli edifici. L articolo 2 reca la disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione della prestazione energetica degli edifici. Particolare attenzione è stata posta al requisito di tecnico abilitato, con una puntuale e dettagliata indicazione delle qualificazioni tecnico professionali compatibili ai fini del Decreto, sia per tener conto delle necessità espresse dalle Regioni nel passaggio in Conferenza unificata, sia per recepire le osservazioni poste dal Consiglio di Stato in relazione alla necessità di una maggiore specificazione e una più chiara individuazione delle figure professionali deputate a svolgere la certificazione energetica. Si ricorda che il confronto complessivo con le regioni, e in particolare su questo specifico argomento, è stato lungo e difficoltoso (dal 2004) e che il Ministero dello sviluppo economico ha spesso mediato tra le nette divergenze che emergevano tra regione e regione ogni qualvolta si scendeva a disposizioni di maggiore dettaglio rispetto a quelle proposte su questo argomento nel D.P.R. in questione. Sempre con l obiettivo di meglio specificare le qualificazioni professionali, sono stati indicati gli indirizzi specializzati dei diplomi di periti industriali che hanno accesso diretto e pieno, senza 26

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