Riconoscimento in Svizzera

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Riconoscimento in Svizzera"

Transcript

1 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Riconoscimento di un figlio in Svizzera dinanzi all'ufficio dello stato civile, dinanzi al tribunale o Operazione Riconoscimento Riconoscimento in Svizzera

2 Indice 0 Visione panoramica 5 1 Esame preliminare Competenza Per quanto attiene al territorio Per quanto attiene alla persona 7 2 Informazione e consulenza Dovere d informazione Comunicazione delle informazioni giuridiche appropriate Uso del cognome Cittadinanza 8 3 Esame Identità Documenti Presupposti giuridici 9 4 Particolarità Riconoscimento di un figlio morto Riconoscimento di un figlio nato morto Riconoscimento per il tramite di una rappresentanza svizzera all estero Riconoscimento dinanzi al tribunale Riconoscimento 11 5 Preparazione della documentazione Dati non rilevati Trasferimento dello stato civile dal registro delle famiglie Documentazione dello stato civile Dati rilevati 13 6 Dichiarazione di riconoscimento Stesura dell atto Dichiarazione prima della nascita Dichiarazione dopo la nascita Ricevimento della dichiarazione 13 7 Documentazione 14 8 Comunicazioni ufficiali 14 9 Rilascio di estratti del registro Atto di nascita Estratto del registro delle nascite (CIEC) Conferma di nascita Certificato relativo allo stato di famiglia registrato Atto d origine Conferma di documentazione 16 2/16

3 10 Archiviazione dei documenti giustificativi Dichiarazione originale di riconoscimento Corrispondenza 16 3/16

4 Tabella delle modifiche Modifica dal 1 gennaio 2011 Nuovo Tutto il processo Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall Numero Precisazione dei dati concernenti l art. 71 cpv. 1 LDIP. Numero 3.3 Numero 3.4 Numero 4.3 Numero Numero 8 Precisazione dei dati. Stralciato (non si tiene più alcuna statistica). Precisazione dei dati. Precisazione dei dati. Precisazione dei dati. Modifica dal 1 gennaio 2013 Numero 2.3 Numero 3.3 Numero 4.3 Numero 8 Nuovo numero 9.6 Nuovo Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi Adeguamento al nuovo diritto di protezione degli adulti. In caso di riconoscimenti presso la rappresentanza svizzera, la data dell autenticazione della firma da parte della rappresentanza va indicata come data del riconoscimento (e non più la data di ricevimento presso l ufficio dello stato civile). Adeguamento al nuovo diritto di protezione degli adulti Conferma di documentazione alla rappresentanza svizzera all estero. 4/16

5 0 Visione panoramica 1 Esame preliminare 1.1 Competenza Per quanto attiene al territorio Per quanto attiene alla persona 2 Informazione e consulenza 2.1 Dovere d'informazione 2.2 Comunicazione delle informazioni giuridiche appropriate 2.3 Uso del cognome 2.4 Cittadinanza 3 Esame 3.1 Identità 3.2 Documenti 3.3 Presupposti giuridici 4 Particolarità 4.1 Riconoscimento di un figlio morto 4.2 Riconoscimento di un figlio nato morto 4.3 Riconoscimento per il tramite di una rappresentanza svizzera all estero 4.4 Riconoscimento dinanzi al tribunale 4.5 Riconoscimento per disposizione di ultima volontà 5 Preparazione della documentazione 5.1 Dati non rilevati Trasferimento dello stato civile dal registro delle famiglie Documentazione dello stato civile 5.2 Dati rilevati 6 Dichiarazione di riconoscimento 6.1 Stesura dell atto Dichiarazione prima della nascita Dichiarazione dopo la nascita 6.2 Ricevimento della dichiarazione 7 Documentazione 8 Comunicazioni ufficiali 9 Rilascio di estratti del registro 9.1 Atto di nascita 9.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC) 9.3 Conferma di nascita 9.4 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato 9.5 Atto d'origine 9.6 Conferma di documentazione 10 Archiviazione dei documenti giustificativi 10.1 Dichiarazione originale di riconoscimento 10.2 Corrispondenza 5/16

6 1 Esame preliminare 1.1 Competenza Per quanto attiene al territorio La dichiarazione concernente il riconoscimento della paternità è ricevuta e documentata: a scelta da ogni ufficio dello stato civile (art. 11 cpv. 5 OSC), se non sussiste alcuna relazione con l estero (cittadinanza, domicilio, luogo di nascita); dall ufficio dello stato civile del luogo di nascita o del luogo di dimora abituale del figlio, oppure dall ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o di origine della madre o dell autore del riconoscimento, se sussiste una relazione con l estero (art. 71 cpv. 1 LDIP). Se l autore del riconoscimento è domiciliato all' estero, in un Paese dove non è possibile documentare il riconoscimento, la competente rappresentanza svizzera è autorizzata a ricevere la dichiarazione concernente la paternità (art. 5 cpv. 1 lett. d; art. 11 cpv. 6 OSC). La documentazione della dichiarazione, presentata per il tramite della rappresentanza svizzera, compete, a scelta, a uno dei seguenti uffici dello stato civile: del luogo di origine o del domicilio del padre, della madre e del figlio riconosciuto, oppure del luogo di nascita del figlio (cfr. anche la circolare UFSC n del 1 gennaio 2011 «Riconoscimento di figlio tramite rappresentanza svizzera all'estero, se questo non è possibile all'estero»). La dichiarazione concernente la paternità depositata presso il tribunale è documentata dall ufficio dello stato civile, designato dal diritto cantonale, della sede dell autorità giudiziaria (art. 21 cpv. 3 OSC). Il riconoscimento della paternità è documentato dall ufficio dello stato civile, designato dal diritto cantonale, del luogo in cui avviene l apertura del testamento (art. 21 cpv. 3 OSC). Il luogo di domicilio, o di dimora, va comprovato e registrato al momento della documentazione, ma non produce effetto alcuno sulla competenza, se non esistono relazioni con l estero. Come prova del domicilio o della dimora all estero è sufficiente una dichiarazione scritta, quando non si è in grado di produrre un documento conforme. Solitamente l autore del riconoscimento si rivolge all ufficio dello stato civile del luogo di domicilio. Non è né sensato né ragionevole indirizzare la persona verso un altro ufficio dello stato civile, né tantomeno consigliarla di aspettare fino alla nascita del figlio. È sufficiente rendere plausibile la gravidanza in corso. Se è palesemente impossibile, o inesigibile, che l autore del riconoscimento si presenti di persona all ufficio dello stato civile, l ufficiale stesso dello stato civile può eccezionalmente accettare la dichiarazione riguardante la paternità al di fuori dell ufficio preposto, segnatamente all interno di un ospedale o di un penitenziario (art. 11 cpv. 6 OSC). 6/16

7 1.1.2 Per quanto attiene alla persona Al momento della preparazione, della ricezione della dichiarazione e della documentazione del riconoscimento i collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici sono tenuti all applicazione delle regole in materia di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC). 2 Informazione e consulenza 2.1 Dovere d informazione L ufficiale dello stato civile informa l autore del riconoscimento e la madre, eventualmente presente, dell importanza e delle conseguenze giuridiche del riconoscimento volontario. In particolare spiega le condizioni necessarie alla documentazione, informa sui documenti da presentare quando lo stato civile dell autore del riconoscimento deve ancora essere documentato, e rende attenti alle conseguenze del riconoscimento sul cognome e sulla cittadinanza (art. 1 cpv. 2 LCit). Quando ulteriori delucidazioni sono necessarie l ufficiale dello stato civile dispone accertamenti supplementari, oppure rimanda agli uffici competenti (art. 16 cpv. 5 OSC). 2.2 Comunicazione delle informazioni giuridiche appropriate Solo il padre biologico può riconoscere il figlio. L autore del riconoscimento deve essere informato espressamente ed esplicitamente di tale premessa e delle eventuali conseguenze di una falsa attestazione (art. 253 CP). L ufficio dello stato civile non è tuttavia né tenuto né autorizzato a verificare le dichiarazioni verbali. Ma se è palese che l autore del riconoscimento non può essere il padre biologico del bambino, il rifiuto di documentare il riconoscimento è d obbligo. Occorre ricordare al padre che il riconoscimento della paternità istituisce tra lui e figlio un rapporto di filiazione (ossia di parentela giuridica), che comporta diritti e obblighi reciproci, in particolare il diritto all eredità. 2.3 Uso del cognome Se il figlio da riconoscere è domiciliato in Svizzera, il suo cognome è retto dal diritto svizzero. Il riconoscimento non ha effetti sul cognome, fatta salva l applicazione del diritto estero. 7/16

8 Se al momento del riconoscimento il figlio domiciliato in Svizzera possiede una nazionalità straniera, i detentori dell autorità parentale possono richiedere che il suo cognome sia regolato dal diritto nazionale (dello stato d origine) del figlio come effetto del riconoscimento (art. 37 cpv. 2 LDIP). La sottomissione del cognome al diritto nazionale è stabilita al momento della documentazione del riconoscimento. Si un bambino possiede più nazionalità, il suo nome può essere regolato dal diritto nazionale dello Stato con cui esso è più strettamente legato (art. 23 cpv. 2 LDIP). Il rappresentante legale del figlio deve provare la correttezza e la conformità del cognome straniero (conferma da parte delle autorità dello Stato d origine straniero) se esso non è a conoscenza dell ufficio dello stato civile (art. 16 cpv. 1 LDIP; art. 16 cpv. 5 OSC). Se il figlio è domiciliato all estero il cognome portato dopo il riconoscimento sottostà al diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale (art. 37 cpv. 1 LDIP). Caso particolare: Se il rapporto di filiazione con il marito della madre viene istituito soltanto dopo il matrimonio mediante riconoscimento, con il riconoscimento il figlio assume il cognome che i genitori hanno stabilito per i figli in comune in occasione del matrimonio (art. 160 cpv. 3 CC), fatto salvo il consenso del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno d età (art. 270b CC). 2.4 Cittadinanza Il riconoscimento non influisce sui diritti di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale che il figlio possiede al momento del riconoscimento stesso. Per contro il figlio straniero minorenne acquisisce, con il riconoscimento, la nazionalità svizzera e i diritti di cittadinanza cantonali e comunali del padre svizzero, se la nascita è avvenuta dopo il 31 dicembre 2005 (art. 1. cpv. 2 LCit). 3 Esame 3.1 Identità L autore del riconoscimento deve dimostrare la sua identità mediante un documento (carta di identità, passaporto) quando si presenta la prima volta all ufficio dello stato civile, a meno che l ufficiale dello stato civile in questione non lo conosca personalmente (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC). Va appurato in modo appropriato (domande di controllo, nessuna domanda suggestiva) che una persona non abusi dei dati registrati riguardanti una terza persona o non utilizzi i documenti di un estraneo per occultare, o tacere, la sua identità. 8/16

9 Deve inoltre produrre sufficienti indicazioni sul figlio (se è già nato) e sulla madre, per permettere di richiamare i loro dati nel registro dello stato civile e identificarli senza ombra di dubbio. 3.2 Documenti Se i dati attuali delle persone coinvolte sono già rilevati nel sistema, basta semplicemente presentare il certificato di domicilio (art. 16 cpv. 4 OSC). L autore straniero del riconoscimento i cui dati non sono rilevati nel sistema, e non figurano nemmeno in un registro delle famiglie, per il rilevamento retroattivo è tenuto a produrre tutti i documenti necessari all iscrizione nel registro dello stato civile (cfr. il Processo sul Rilevamento di cittadini stranieri: se del caso il rilevamento della persona con dati incompleti sullo stato civile, poiché prevale l interesse del figlio). Lo straniero i cui dati rilevati nel sistema non sono attuali deve produrre i documenti necessari all aggiornamento. Onde procedere al riconoscimento prenatale di un figlio di madre straniera i cui dati non sono rilevati nel sistema e non figurano nemmeno in un registro delle famiglie è fondamentale produrre tutti i documenti necessari al rilevamento retroattivo della madre nel registro dello stato civile (cfr. il Processo: Rilevamento di cittadini stranieri). Se i dati sono rilevati nel sistema, ma non sono attuali, occorre produrre i documenti necessari all aggiornamento. Dopo la registrazione o l aggiornamento dei dati della madre, questi vengono rilevati nel sistema in vista della documentazione della nascita che seguirà. 3.3 Presupposti giuridici Il padre può riconoscere il figlio solo se la madre è nota e il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti di quest ultima (art. 260 cpv. 1 CC). Il riconoscimento è escluso nel caso di un trovatello e se il rapporto di filiazione materno è stato sciolto in seguito all'adozione (art. 11 cpv. 3 OSC). Un figlio adottato (adozione completa) non può essere riconosciuto. La documentazione del riconoscimento va rifiutata anche se il figlio ha un rapporto di filiazione soltanto con la madre (adottiva). Se il figlio è già stato riconosciuto da un altro uomo o se il registro dello stato civile attesta una presunzione legale della paternità (art. 255 cpv. 1 CC), la documentazione del riconoscimento deve essere rifiutata poiché non produce alcun effetto giuridico. Se il riconoscimento è richiesto prima della nascita, il padre deve fornire indicazioni sufficienti sulla madre per permettere di richiamarne i dati nel sistema o disporne il rilevamento retroattivo. Se la madre è straniera, il padre deve produrre i documenti o esigerne la presentazione affinché possa essere rilevata nel sistema. Il riconoscimento prima della nascita è rifiutato se la gestante è coniugata. 9/16

10 L ufficiale dello stato civile ritenendo la paternità obiettivamente impossibile deve rifiutarsi di documentare il riconoscimento, se del caso emettendo una decisione impugnabile mediante ricorso. Semplici supposizioni non sono tuttavia sufficienti a giustificare tale rifiuto. La madre può accompagnare il padre e presenziare alla documentazione del riconoscimento. La sua presenza non ha comunque alcun peso legale. Lei può però convalidare, direttamente o indirettamente, l effettiva paternità dell autore del riconoscimento. Se l'autore del riconoscimento è minorenne, sotto curatela generale o se, a causa di una sua incapacità di discernimento permanente, prende effetto un mandato precauzionale, è necessario il consenso scritto del suo rappresentante legale (art. 260 cpv. 2 CC). Tale consenso non è soggetto all obbligo di utilizzare un modulo. I genitori che esercitano l autorità parentale congiunta (fatto da appurare, nel dubbio) devono ambedue firmare il consenso (art. 11 cpv. 4 OSC). Il riconoscimento non è soggetto a termini. Un figlio può essere riconosciuto in ogni momento prima o dopo la nascita. Il riconoscimento prima della nascita diventa effettivo al momento della nascita stessa. Nella documentazione della nascita di un figlio nato morto si tiene conto sia della filiazione materna sia di quella paterna. Anche i figli nati morti, o nel frattempo deceduti, possono essere riconosciuti. In seguito alla documentazione del riconoscimento la filiazione paterna compare sulla conferma della nascita di bambini nati morti e sull atto di nascita di figli deceduti nel frattempo (uguaglianza di trattamento tra figli nati durante e fuori dal matrimonio per quanto concerne l indicazione della filiazione; cfr. anche la circolare n del 1 dicembre 2008 «Indicazioni su filiazione, nome e cittadinanza di figli nati morti o deceduti prima del riconoscimento»). 4 Particolarità 4.1 Riconoscimento di un figlio morto È possibile riconoscere un figlio già morto. Tuttavia, poiché il figlio non gode più dei diritti civili (art. 31 cpv. 1 CC), il riconoscimento da parte del padre non influisce sul suo cognome e sulla sua cittadinanza, anche se i genitori dopo la morte del figlio comune si sono sposati o decidono di farlo. 4.2 Riconoscimento di un figlio nato morto Secondo la prassi indiscussa e consolidatasi fin dagli inizi della tenuta dei registri, per un figlio nato morto durante il matrimonio dei genitori, sono documentati i dati tanto della filiazione materna quanto di quella paterna, anche se questo non motiva alcun rapporto di filiazione (art. 31 cpv. 2 CC). Come conseguenza dell uguaglianza tra uomo e donna va pertanto ricevuta anche una dichiarazione riguardante la paternità di un figlio nato morto al di fuori del matrimonio, in vista della documentazione dei dati relativi alla filiazione paterna. 10/16

11 L operazione non è tuttavia prevista dal sistema di documentazione. La dichiarazione va pertanto ricevuta su un modulo allestito in maniera convenzionale. Per la documentazione della dichiarazione nel sistema, la posizione del figlio nato morto va provvisoriamente segnata come "sconosciuto". Dopo la documentazione la posizione dovrà essere modificata senza indugio in "nato morto" con la collaborazione dell autorità cantonale di vigilanza (domanda di rettifica). 4.3 Riconoscimento per il tramite di una rappresentanza svizzera all estero Se non è possibile riconoscere il proprio figlio all estero, perché nessuna autorità straniera si dichiara competente ad accettare la dichiarazione concernente la paternità, quest ultima può eccezionalmente venir rilasciata, previa autorizzazione dell ufficio dello stato civile competente in Svizzera, presso una rappresentanza svizzera all estero (art. 5 cpv. 1 lett. d OSC). Quest ultima riceve la dichiarazione personale in vece dell ufficio dello stato civile, indica le informazioni giuridiche appropriate e autentica la firma del padre (art. 11 cpv. 6 OSC). La dichiarazione serve da giustificativo per la documentazione del riconoscimento da parte dell ufficio dello stato civile, su incarico del quale è stata ricevuta. L ufficio è tenuto anche a emanare tutte le comunicazioni ufficiali previste. La data dell autenticazione della firma presso la rappresentanza svizzera e la sede dell ufficio dello stato civile che procede alla documentazione vanno indicate rispettivamente come data e luogo del riconoscimento. Non è necessaria una decisione di iscrizione dell autorità cantonale di vigilanza poiché non si tratta di un documento estero. In assenza del mandato di un ufficio dello stato civile, la dichiarazione ricevuta in conformità alle regole in vigore va documentata dal competente ufficio dello stato civile presso cui è presentata (cfr. anche la circolazione n del 1 gennaio 2011 «Riconoscimento di figlio tramite rappresentanza svizzera all'estero, se questo non è possibile all estero»). 4.4 Riconoscimento dinanzi al tribunale Quando un azione di costatazione di paternità è pendente, il figlio può venire riconosciuto davanti al giudice durante la procedura (art. 260 cpv. 3 CC). Il riconoscimento viene registrato sulla base della comunicazione del tribunale (art. 40 cpv. 2 OEC). Entra in vigore il giorno della dichiarazione (data del riconoscimento). La sede del tribunale che ha ricevuto la dichiarazione è iscritta come luogo del riconoscimento. La documentazione viene effettuata dall ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale. 4.5 Riconoscimento Un figlio può venir riconosciuto (testamento; cfr. art. 260 cpv. 3 CC). Questo entra in vigore al momento del decesso del testatore (data del riconoscimento). La sede dell autorità competente per l apertura del testamento è considerata luogo del riconoscimento stesso. Una comunicazione attestante il riconoscimento del figlio viene indirizzata all autorità di vigilanza cantonale (art. 43 cpv. 1 OSC) sottoforma di un Estratto del testamento (art. 42 cpv. 2 OCS). Essa ordina la documentazione all ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale. 11/16

12 Le disposizioni sono supposte essere chiaramente espresse nella formulazione del riconoscimento per testamento. Quando si procede alla documentazione occorre appurare che le condizioni richieste siano soddisfatte. In mancanza di tali condizioni (mancanza di chiarezza nella formulazione del testamento), deve essere emessa una decisione soggetta a ricorso. Per motivi tecnici, il riconoscimento per disposizione testamentaria va documentata nell operazione Rapporto di filiazione anziché nell operazione Riconoscimento. 5 Preparazione della documentazione 5.1 Dati non rilevati Se i dati sullo stato civile dell autore del riconoscimento, o del figlio, non sono disponibili nel sistema, la procedura di registrazione va interrotta onde procedere al rilevamento retroattivo o alla registrazione della persona in questione. Prima di poter riprendere la documentazione, deve essere avviato il rilevamento retroattivo (di svizzeri e stranieri che figurano nel registro delle famiglie) o la documentazione dello stato civile (di stranieri che non figurano nel registro delle famiglie [cfr. art. 15 cpv. 2 OSC]) Trasferimento dello stato civile dal registro delle famiglie L ufficio dello stato civile del luogo di attinenza è incaricato di trasferire i dati della persona in questione dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (rilevamento retroattivo). Se sono competenti del rilevamento retroattivo più uffici dello stato civile, perché la persona ha più di un luogo d origine, l ufficio incaricato della registrazione ha l obbligo di collaborare Documentazione dello stato civile Se i dati del padre straniero non sono rilevati nel sistema, egli deve fornire tutti i documenti necessari a documentare i dati relativi allo stato civile (art. 16 cpv. 2 OSC). Per la documentazione dello stato civile attuale (registrazione; art. 15a cpv. 2 OSC) vanno presentati documenti sulla nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile e la cittadinanza. Poiché l interesse del figlio prevale, i dati possono essere documentati in via eccezionale anche se incompleti (art. 15a cpv. 4 OSC); ad esempio i dati sullo stato civile e sulla filiazione dell autore straniero del riconoscimento possono eccezionalmente non venire accertati (cfr. Processo Rilevamento di cittadini stranieri). Se nel sistema non sono disponibili né i dati della madre straniera né quelli del figlio nato all estero, madre e figlio devono essere rilevati nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2 OSC) e i loro dati collegati tra loro. In casi motivati, l articolo 15a capoverso 4 OSC è applicabile al rilevamento della madre straniera nel registro dello stato civile ma non a quello del figlio senza padre giuridico. 12/16

13 Se i dati della madre straniera sono comunque disponibili nel sistema, la nascita avvenuta all estero deve essere documentata retroattivamente nel registro dello stato civile con l autorizzazione dell autorità di vigilanza (art. 23 cpv. 2 OSC). 5.2 Dati rilevati Va verificato se i dati rilevati nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lit. c OSC). Il padre conferma la correttezza dei dati per iscritto (modulo 8.1). Se emerge che i dati rilevati sullo stato civile della persona in questione non sono corretti, completi o aggiornati, la procedura va interrotta fino a quando gli eventi non documentati vengono comprovati e registrati. A quel punto la procedura di documentazione del riconoscimento va ripresa senza indugio. 6 Dichiarazione di riconoscimento 6.1 Stesura dell atto Dichiarazione prima della nascita La dichiarazione di riconoscimento prima della nascita (modulo 5.0.1) non può venir preparata se i dati dei genitori del nascituro non sono ancora documentati nel sistema Dichiarazione dopo la nascita Per preparare la dichiarazione di riconoscimento dopo la nascita (modulo 5.0.2), i dati dell autore del riconoscimento e del figlio devono essere rilevati nel sistema e aggiornati. Se è necessario un rilevamento, nuovo o retroattivo, dei dati personali, la documentazione del riconoscimento sarà differita a una data da convenire d intesa con l interessato. 6.2 Ricevimento della dichiarazione Il documento preparato va firmato congiuntamente dall autore del riconoscimento e dall ufficiale dello stato civile (art. 18 cpv. 1 OSC). Non è permesso ottenere in altro modo la firma della persona che effettua il riconoscimento; essa deve essere apposta personalmente in presenza di un pubblico ufficiale (eccezione cfr. n. 4.3; in questo caso la firma dell autore del riconoscimento è autenticata dalla rappresentanza svizzera all estero). In casi debitamente motivati la dichiarazione di riconoscimento può venir accettata anche in un luogo diverso dall ufficio dello stato civile (stabilimento ospedaliero o penitenziario). 13/16

14 7 Documentazione Non appena la dichiarazione di riconoscimento è firmata dal padre in presenza dell ufficiale dello stato civile, il riconoscimento del figlio ha valore legale. La documentazione va eseguita subito o al più tardi il giorno lavorativo seguente (art. 19 e 28 OSC). La documentazione non deve essere obbligatoriamente eseguita dalla stessa persona che ha autenticato la firma sulla dichiarazione di riconoscimento. Le regole previste per la ricusazione sono pertanto applicate per analogia (cfr. n ). 8 Comunicazioni ufficiali La trasmissione dei dati all amministrazione comunale del luogo di domicilio del figlio riconosciuto, della madre e del padre (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC); agli organi dell AVS (art. 53 cpv. 1 OSC) avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC). Ulteriori comunicazioni vanno inviate all autorità di protezione dei minori del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 50 cpv. 2 lett. a OSC), se quest ultimo è ancora minorenne in occasione del riconoscimento (art. 50 cpv. 1 lett. c OSC); alla madre e al figlio, o al suo rappresentante legale, oppure ai suoi eventuali discendenti dopo il suo decesso (art. 11 cpv. 7 OSC), con la menzione degli articoli 260a-260c. A seconda del caso seguono altre comunicazioni all ufficio dello stato civile del luogo di origine dell interessato (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC): all Ufficio federale della migrazione, se l evento riguarda un richiedente l asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. b OSC); alle autorità nazionali estere dell interessato sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 cpv. 1 OSC). In caso di riconoscimento prima della nascita vengono meno le comunicazioni al controllo degli abitanti e alle autorità estere. 14/16

15 Se la nascita in Svizzera del figlio è stata documentata in un registro delle nascite cartaceo, occorre inoltre inviare una comunicazione ufficiale all ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Tale ufficio iscrive il riconoscimento nel registro delle nascite come annotazione a margine o trasmette per esecuzione la comunicazione al luogo in cui è conservato il registro. Ulteriori comunicazioni necessitano di una base legale cantonale (art. 56 OSC). 9 Rilascio di estratti del registro 9.1 Atto di nascita Un nuovo atto di nascita (modulo 1.2.3) viene rilasciato, su richiesta, dall ufficio dello stato civile del luogo di nascita svizzero. L atto di nascita attesta l attualità dei dati concernenti il figlio al momento del rilascio dell atto stesso. I dati relativi alla filiazione si riferiscono al momento dell instaurazione del rapporto di filiazione. 9.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC) Un nuovo estratto del registro delle nascite CIEC (modulo 1.80) viene rilasciato, su richiesta, dall ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera. L estratto del registro delle nascite CIEC attesta i dati attuali riferiti a cognome, cittadinanza suoi e dei genitori. I cognomi dei genitori (padre e madre) sono quelli al momento dell allestimento dell atto, se lo stesso è stabilito per il rilascio partendo dall'operazione Documento. 9.3 Conferma di nascita La conferma di nascita (modulo 1.2.2) rilasciata dall ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera attesta, senza alcun cambiamento, tutti i dati concernenti il figlio al momento della nascita. 9.4 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato Su richiesta, un certificato relativo allo stato di famiglia registrato può essere consegnato al padre o alla madre del figlio. Se la persona in questione non è un cittadino svizzero, il documento va rilasciato dall ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o di soggiorno. I cittadini svizzeri devono invece richiedere il certificato relativo allo stato di famiglia registrato all ufficio dello stato civile del loro luogo di attinenza. 15/16

16 9.5 Atto d origine A causa della modifica della filiazione l atto d origine non è più valido, poiché i dati riportati non sono più attuali. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un atto d origine nuovo. 9.6 Conferma di documentazione Su richiesta della rappresentanza svizzera all estero, viene confermata la documentazione del riconoscimento mediante dichiarazione avvenuto all estero. Ciò serve a consentire l aggiornamento del registro d immatricolazione. 10 Archiviazione dei documenti giustificativi 10.1 Dichiarazione originale di riconoscimento La dichiarazione di riconoscimento della paternità, firmata e certificata dall ufficiale dello stato civile, o la dichiarazione eccezionalmente accettata da una rappresentanza svizzera facente le veci dell ufficio dello stato civile, deve essere archiviata come pezza giustificativa. È proibito consegnare il documento o sostituirlo con una fotocopia. Sono inoltre da conservare gli originali di tutte le comunicazioni del Tribunali così come l estratto del testamento Corrispondenza L eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata. Vanno archiviati eventuali documenti attestanti l uso del cognome in virtù del diritto estero, in particolare la dichiarazione riguardante l assoggettamento del cognome al diritto nazionale del figlio. M:\Org\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\33 Kindsverhältnis\33.1 Anerkennung eines Kindes im Inland\33.1 Processo Riconoscimento_I 8_Jan 13_V 4.0 i.doc 16/16

Scioglimento matrimonio in Svizzera o all'estero

Scioglimento matrimonio in Svizzera o all'estero Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Scioglimento del matrimonio

Dettagli

Accertamento della paternità

Accertamento della paternità Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione Rapporto di filiazione

Dettagli

Processo UFSC. no. 33.7 del 15 ottobre 2009. Revoca della presunzione di paternità o del riconoscimento in Svizzera o all estero

Processo UFSC. no. 33.7 del 15 ottobre 2009. Revoca della presunzione di paternità o del riconoscimento in Svizzera o all estero Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Revoca della presunzione di

Dettagli

Matrimonio in Svizzera

Matrimonio in Svizzera Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione «Matrimonio» Matrimonio

Dettagli

Direttive UFSC. n. 10.07.05.01 del 1 maggio 2007 (Stato: 1 ottobre 2014)

Direttive UFSC. n. 10.07.05.01 del 1 maggio 2007 (Stato: 1 ottobre 2014) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Direttive UFSC Salvataggio dei dati dello

Dettagli

Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero n. 153.3

Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero n. 153.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Stato: Luglio 2014 Promemoria sulle dichiarazioni

Dettagli

Casi di successione: prova dello stato di famiglia di una persona

Casi di successione: prova dello stato di famiglia di una persona UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE Casi di successione: prova dello stato di famiglia di una persona Allestimento degli estratti del registro delle famiglie e del registro dello stato civile (art. 47

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

Riconoscimento di figli nati morti o deceduti

Riconoscimento di figli nati morti o deceduti Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Circolare UFSC Indicazioni su filiazione,

Dettagli

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Documenti soggetti a emolumenti

Documenti soggetti a emolumenti Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Circolare UFSC Modalità di pagamento dei

Dettagli

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale

Dettagli

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita 5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE 5.1 La dichiarazione di nascita La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio per l iscrizione del/della neonato/a nel registro comunale dello stato civile (D.p.r.

Dettagli

Releasenotes Infostar

Releasenotes Infostar Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Settore Infostar SIS Releasenotes Infostar del 14 marzo 2012 passaggio dalla versione

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Legge sui consulenti in brevetti

Legge sui consulenti in brevetti (LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto

Dettagli

Processo UFSC. n. 31.4 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2013) Morte in Svizzera di una persona di identità nota.

Processo UFSC. n. 31.4 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2013) Morte in Svizzera di una persona di identità nota. Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Morte in Svizzera di una persona

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio Traduzione 1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio 0.211.221.131 Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvata dall Assemblea federale l 8 marzo 1978 2 Istrumento

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

Promemoria sui documenti di stato civile nei casi di successione ereditaria

Promemoria sui documenti di stato civile nei casi di successione ereditaria Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Stato: Aprile 2010 Promemoria sui documenti

Dettagli

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione Ordinanza sul collocamento in vista d adozione (OCAdo) del 29 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 269c capoverso 3 del Codice civile 1 (CC); visto l articolo 26 della legge federale

Dettagli

del 28 aprile 2004 (Stato 27 dicembre 2005) Art. 1 Circondari dello stato civile e tasso d occupazione 2

del 28 aprile 2004 (Stato 27 dicembre 2005) Art. 1 Circondari dello stato civile e tasso d occupazione 2 Ordinanza sullo stato civile (OSC) 211.112.2 del 28 aprile 2004 (Stato 27 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, del titolo

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che

che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che sono regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato (solo nel caso in cui l evento si sia verificato

Dettagli

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; 1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La

Dettagli

UNIONE ITALIANI NEL MONDO

UNIONE ITALIANI NEL MONDO IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

Settore servizi demografici

Settore servizi demografici Settore servizi demografici Sede: Piazza del Municipio, 1 26832 Cervignano d Adda Responsabile del Settore: Raimondi Cominesi Renata Orario di apertura degli sportelli: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

I dati personali degli Utenti le strutture di RETE Reggio Emilia Terza Età sono registrati in forma cartacea nella Cartella Personale Utente e nel

I dati personali degli Utenti le strutture di RETE Reggio Emilia Terza Età sono registrati in forma cartacea nella Cartella Personale Utente e nel APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.2002/67 DEL 3/12/2002 I dati personali degli Utenti le strutture di RETE Reggio Emilia Terza Età sono registrati in forma cartacea nella Cartella Personale Utente e nel raccoglitore

Dettagli

Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami)

Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami) Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami) di [*] La società X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica

Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE-DFGP) 943.033.1 del 25 giugno 2013 (Stato 1 agosto 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 3

Dettagli

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE www.ddfavvocati.eu Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Dettagli

Procedura preliminare dell unione domestica registrata

Procedura preliminare dell unione domestica registrata Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Procedura preliminare per la

Dettagli

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale) Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Codice civile svizzero (Responsabilità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014

ESAME ABILITAZIONE GEOMETRI - ANNO 2014 Corso praticanti DIRITTO E CONDOMINIO - MAGGIO 2014 LA SUCCESSIONE La successione per causa di morte è il passaggio di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto. Normalmente, come previsto dal codice civile, l'apertura della successione

Dettagli

Regolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO

Regolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 138/15 DEL 27 LUGLIO 2015 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO IP.AS.VI. DI TORINO Regolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO

Dettagli

Domanda d indennità in caso di maternità

Domanda d indennità in caso di maternità Domanda d indennità in caso di maternità Il luogo d inoltro della domanda è menzionato nell ultima pagina! Indicare con una crocetta ciò che il caso richiede N. AVS A. Da compilare dl avente diritto l

Dettagli

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga

Dettagli

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Capo VI: Certificato Successorio Europeo Art.: 62 73 CES: La più grande novità

Dettagli

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati;

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; 1. L ordinamento giuridico è: a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; b) Il complesso di norme e istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della

Dettagli

Domande d'entrata in vista del ricongiungimento familiare: profilo del DNA e esame degli atti dello stato civile

Domande d'entrata in vista del ricongiungimento familiare: profilo del DNA e esame degli atti dello stato civile Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM Ambito direzionale Immigrazione e integrazione Divisione Entrata N. di riferimento: Istruzione A : Rappresentanze

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 19.6.2014 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 19.6.2014 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 19.6.2014 Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) e-parl 26.06.2014 11:15 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio

Dettagli

Sì, altra/e cittadinanza/e. No Sì, identità degli ex-coniugi da indicare qui sotto : Cognome/i Nome/i Data di nascita giorno, mese, anno

Sì, altra/e cittadinanza/e. No Sì, identità degli ex-coniugi da indicare qui sotto : Cognome/i Nome/i Data di nascita giorno, mese, anno Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti AVS DOMANDA DI RIMBORSO DEI CONTRIBUTI AVS Numero dell assicurazione svizzera : 756... Ricevuta il : (spazio riservato all ufficio) 1. Dati personali

Dettagli

Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: / / Comune di residenza: Provincia: ( ) Banca e Filiale:

Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: / / Comune di residenza: Provincia: ( ) Banca e Filiale: MODULO RICHIESTA RISCATTO DIPENDENTI PUBBLICI DA INVIARE A FONDO SCUOLA ESPERO Via Aniene, 14 00198 - Roma 1. DATI DELL ISCRITTO 2. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI L iscritto ha cessato l attività lavorativa

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA Approvato Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2015 delibera n. 83 Art. 1 disposizione generale Il Consiglio Direttivo,

Dettagli

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza

Dettagli

ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. All Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell Ordine di TREVISO (OMF) Mod 2014

ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. All Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell Ordine di TREVISO (OMF) Mod 2014 ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. All del Consiglio dell Ordine di TREVISO (OMF) Mod 2014 Il sottoscritto PERSONA FISICA COG DA COMPILARE IN STAMPATELLO CON CARATTERI LEGGIBILI ALLEGA COPIA DOCUMENTO

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

Straniero divenuto italiano

Straniero divenuto italiano Straniero divenuto italiano Efficacia e trascrizioni degli atti di stato civile Relatore: Valeria Pini Esperto Anusca Provincia di Bergamo, 9 maggio 2012 D.P.R. n 396 del 03/11/2000 Regolamento dello stato

Dettagli

CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE PER OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Che cosa è e a che cosa serve Gli operatori ambulanti ai sensi dell art. 21, comma 10 della L.R. 06/2010 hanno l

Dettagli

Richiesta di una rendita di vecchiaia

Richiesta di una rendita di vecchiaia Richiesta di una rendita di vecchiaia 1. Dati personali 1.1 Cognome 1.2 Tutti i nomi 1.3 Data di nascita 1.4 Numero d'assicurato 1.5 Sesso maschile femminile 1.6 Stato civile celibe / nubile coniugato/a

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il

Dettagli

431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Prot. n. 867/A39 Brescia, 03/02/2010 IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni; VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1 Traduzione 1 0.831.109.636.12 Accordo amministrativo su l applicazione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente le assicurazioni sociali Conchiuso il 28 marzo

Dettagli

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail. COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it bollo di 16,00 da apporre solo se si richiedono copie conformi Al Responsabile

Dettagli

Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010. (cognome nome) nato a Prov. il. residente a in. n. civ cap. prov. codice fiscale. tel.

Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010. (cognome nome) nato a Prov. il. residente a in. n. civ cap. prov. codice fiscale. tel. Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 Sede Legale ACCORDIAMOCI S.r.l. Via del Rondone, 1 40122 Bologna Sede di riferimento: Modalità presentazione istanza: A - Parte Istante (cognome nome)

Dettagli

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI SPOSARSI A STRESA SPOSARSI CON RITO CIVILE Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi

Dettagli

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che

Dettagli

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del

Dettagli

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 dfe-ug@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia

Dettagli

Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza CITTADINANZA ITALIANA Criteri ispiratori della normativa in materia di cittadinanza La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze)

Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) Servizio Socio Assistenziale Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) Domanda per la richiesta dell assegno di maternità ai sensi dell art. 66 della legge 448/98 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Dettagli

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA. Articoli da 4 bis a 4 sexies

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA. Articoli da 4 bis a 4 sexies Dipartimento per le Politiche Europee Ufficio per la Cittadinanza Europea, il Mercato Interno e gli Affari Generali Servizio mercato interno I TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA Articoli da 4 bis a 4 sexies

Dettagli

ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODULISTICA ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 - D.M. 12.08.2008 - Chiarim. Mef 12.06.2008 al CNDCEC - Linee guida CNDCEC 8.09.2008 Sussiste in

Dettagli

Procedura preparatoria al matrimonio

Procedura preparatoria al matrimonio Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione Procedura preparatoria

Dettagli

0.221.122.3. Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

0.221.122.3. Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011) Traduzione 1 Convenzione europea sul computo dei termini 0.221.122.3 Conchiusa a Basilea il 16 maggio 1972 Approvata dall Assemblea federale il 26 novembre 1979 2 Istrumento di ratificazione depositato

Dettagli

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA White paper Lorenzo Braidi SOMMARIO Premessa...2 Gli attori...2...2 Mittente e destinatario...3 Il servizio...3 Processo standard...4 Processo a gestore unico...4 Eccezioni...4

Dettagli

Domanda per la richiesta dell assegno di maternità (ai sensi dell art.66 della legge 448/98)

Domanda per la richiesta dell assegno di maternità (ai sensi dell art.66 della legge 448/98) COMUNE DI IMPRUNETA (Provincia di Firenze) Servizio Affari Generali Ufficio Socio Educativo Domanda per la richiesta dell assegno di maternità (ai sensi dell art.66 della legge 448/98) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Dettagli

DOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D ONORE Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 e regolamento regionale del 25 gennaio 2011, n. 1

DOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D ONORE Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 e regolamento regionale del 25 gennaio 2011, n. 1 Allegato 2) ZONA SOCIALE N. 6 DOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D ONORE Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 e regolamento regionale del 25 gennaio 2011, n. 1 AL SINDACO DEL COMUNE DI Oggetto: DOMANDA DI PRESTITO

Dettagli

0.363.514.1. Trattato

0.363.514.1. Trattato Traduzione 1 0.363.514.1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell ambito dei sistemi d informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili

Dettagli

1. FINALITA 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITA E DIFFUSIONE 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO 6.

1. FINALITA 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITA E DIFFUSIONE 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO 6. 1 1. FINALITA 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITA E DIFFUSIONE 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO 6. MODALITA DI SEGNALAZIONE 7. INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D,LGS. 196/2003

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

COMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino) Cod. Fiscale 84500810019 Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816

COMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino) Cod. Fiscale 84500810019 Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816 COMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino) Cod. Fiscale 84500810019 Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816 UFFICIO DELLO STATO CIVILE PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO PER MATRIMONIO CIVILE Con l atto

Dettagli

MODULO QUOTA ATTIVITA ANNUALE 2015

MODULO QUOTA ATTIVITA ANNUALE 2015 MODULO QUOTA ATTIVITA ANNUALE 2015 DA INVIARE ALLA SEGRETERIA OPERATIVA: EMAIL:segreteria@golfclubchieri.it COGNOME NOME NATO/A IL VIA CAP CITTA PROVINCIA CELL. TEL. E- MAIL CODICE FISCALE Prego specificare

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria REGOLAMENTO N.4 DELL AUTORITA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DISCIPLINANTE IL CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI FONDI AI SENSI DELL ARTICOLO 38, COMMA 4 DELLA LEGGE N. CXXVII DEL 30

Dettagli

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione Accordo in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio Vienna, 29 marzo 1990 E' un Accordo tra

Dettagli

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa STATUTO della cassa dei medici società cooperativa 1. Nome e sede 1 Sotto il nome Ärztekasse Genossenschaft, Caisse des Médecins société coopérative, Cassa dei Medici società cooperativa sussiste, con

Dettagli

Procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale. La fase amministrativa

Procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale. La fase amministrativa Procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale La fase amministrativa Nella prima fase, amministrativa, le autorità competenti in materia di protezione sono la Polizia uffici di frontiera

Dettagli

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE: Richiesta di CITTADINANZA P.A.S.S. Porta di Accesso ai Servizi Sociali Tel. 035 399 888 Appuntamento il giorno alle ore ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE: A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

Dettagli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

Dettagli

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta:

Dettagli

Istruzioni per l uso delle nuove semplificazioni. Vietato chiedere i certificati ai cittadini

Istruzioni per l uso delle nuove semplificazioni. Vietato chiedere i certificati ai cittadini Testo unico sulla documentazione amministrativa Istruzioni per l uso delle nuove semplificazioni Vietato chiedere i certificati ai cittadini Certificati addio: dal 7 Marzo le amministrazioni e i servizi

Dettagli