Grandi manovre sul fronte dei giochi

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1 Grandi manovre sul fronte dei giochi Mentre il comparto NewSlot soffre le pene dell inferno, non è che gli altri se la passino molto bene. Difficoltà per l apertura dei nuovi negozi e corner; ricevitorie in fermento; concessionari sotto la mannaia di pesanti sanzioni; CTD che concorrono slealmente con le agenzie scommesse. Questi sono solo i maggiori dei tanti motivi di preoccupazione 69 opo sei mesi di attesa, la D nuova rete delle scommesse ippiche e sportive ha cominciato finalmente a muovere i primi passi. Ricordiamo che le procedure di selezione indette da Aams sulla scorta del decreto Bersani/Visco, hanno portato all assegnazione, a 115 operatori (in parte nuovi ed in parte già operanti sul mercato italiano), di 158 concessioni, di cui 112 sportive e 46 ippiche. Complessivamente, fanno capo alle 158 concessioni diritti (dei messi a gara) per l apertura di punti di vendita di gioco ippico e sportivo, così suddivisi: a) diritti per l apertura di negozi di gioco, di cui sportivi e 290 ippici (che si aggiungono alle circa agenzie ippiche e sportive attualmente esistenti) aventi come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici; b) diritti per l apertura di punti di gioco (corner), di cui sportivi e ippici, che, a partire dal 1 luglio 2007, vanno a sostituire la rete di vendita delle circa ricevitorie preesistenti, avendo come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici. La grande corsa all aggiudicazione dei negozi e dei corner ha avuto per protagoniste le tre maggiori aziende italiane, Lottomatica, Snai e Match Point (Sisal) e due grandi operatori esteri: i greci di Intralot il bookmaker inglese Eurobet (per i dettagli sulla ripartizione dei punti vendita fra le concessionarie appena citate, si veda la tabella nella pagina successiva). Lottomatica e Match Point hanno mirato soprattutto sui corner, aggiudicandosene rispettivamente 1141 e 702. Strategia opposta per Snai e Intralot, che hanno invece puntato sui negozi (342 e 416). Va segnalato che dei punti messi all asta dal bando, non ne sono stati aggiudicati 2.603, valore che corrisponde a circa il 16% del totale. Per quanto concerne i punti sportivi, dei negozi previsti ben 619 (32.6%) non sono stati assegnati,

2 mentre quasi tutti aggiudicati i corner sportivi, visto che ne mancano all appello soltanto 61 (1,4%). Dei 500 negozi ippici all asta, non ne sono stati aggiudicati ben 210 (42%), mentre dei corner ippici non ne sono stati venduti (18%). ARTICOLAZIONE DELL OFFERTA DI SCOMMESSE OGGETTO DI CONCESSIONE PER TIPOLOGIA DI PUNTO VENDITA (NEGOZI E CORNER) Come ribadito da Aams nella circolare del 7 giugno, la presenza del prodotto scommessa come componente stabile dell offerta della nuova rete di vendita rende necessario l ottenimento da parte dei concessionari della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell articolo 88 Tulps, quale prerequisito indispensabile per la commercializzazione dei prodotti nei punti e nei negozi di gioco. La licenza di pubblica sicurezza è unica per tutte le tipologie di scommessa oggetto delle rispettive concessioni sportive ed ippiche. Esisteranno pertanto due differenti tipologie della suddetta licenza: a) licenza di pubblica sicurezza sportiva ; b) licenza di pubblica sicurezza ippica. Con le suddette licenze, i concessionari sono abilitati alla raccolta di tutte le scommesse oggetto delle rispettive concessioni e, quindi, anche di quelle con efficacia a partire dal 1 luglio 2007 (ad es. Scommesse a totalizzatore BIG ed Ippica Nazionale), nonché delle ulteriori scommesse che potrebbero essere introdotte durante il periodo di validità delle concessioni stesse. In merito alla procedura per l ottenimento della suddetta licenza, secondo quanto già esplicitato nella circolare del Ministero dell Interno 557/PAS F(4)1 del 23 aprile 2007, i concessionari, attraverso i propri rappresentanti legali o per il tramite dei soggetti dagli stessi incaricati, dovranno richiedere, presso le Questure territorialmente competenti, un numero di licenze di pubblica sicurezza pari al numero di diritti che intendono esercitare, corredando la domanda con la lettera prodotta da Aams a conferma dell avvenuta stipula della convenzione di concessione (nel caso di richiesta della licenza da parte del concessionario) e di eventuale lettera di incarico da parte del concessionario a favore del soggetto richiedente (nel caso REGIONE LOTTOMATICA SNAI MATCH POINT INTRALOT EUROBET Negozi Corner Negozi Corner Negozi Corner Negozi Corner Negozi Corner Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia R Friuli V. Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino A.A Umbria Veneto Ubicaz. indefinita TOTALI (Fonte AGICOS)

3 di richiesta della licenza da parte di soggetto diverso dal concessionario, ma da questi incaricato). Nel contempo Aams ha invitato gli Ispettorati Compartimentali a supportare l operato delle Questure nel produrre, nei tempi strettamente necessari, le licenze di pubblica sicurezza, prevedendo che l evasione delle richieste non debba comunque eccedere i 90 giorni (ai sensi dell art.2 co.3 legge 241/90 e succ. mod.). Per inciso, decorsi i 90 giorni, il silenzio dell Amministrazione competente su una istanza privata riferita ad atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza, non equivale a provvedimento di accoglimento della domanda con riferimento, bensì al rigetto dell istanza. Ebbene, sia pur in maniera tardiva rispetto ai programmi, la grande opera di rinnovamento dell offerta dei giochi pubblici è entrata nella fase operativa. Uno dei problemi maggiori, per i concessionari, era proprio quello dell ottenimento delle licenze art.88 Tulps, tant è vero che ad inizio luglio dei nuovi punti di gioco sportivo (tra negozi e corner) assegnati, ne erano stati aperti soltanto 25. Non solo, l aver fissato al 1 luglio il D-Day l avvio della nuova rete è in aperta contraddizione con la norma fissata dal bando, che riconosce ai concessionari 18 mesi di tempo per installarla, a partire dal momento dell assegnazione avvenuta tra febbraio e marzo di quest anno. Casi particolari ma non proprio trascurabili sono quelli che si stanno verificando nei comuni più piccoli, dato che il decreto Bersani impone almeno metri di distanza tra un punto scommesse e l altro (800 metri nel caso di corner): l apertura di un punto al centro della località rischia, in pratica, di mettere fuori gioco tutti gli altri. L AMARA SORTE DELLE RICEVITORIE Al cospetto del decreto Bersani/Visco, non poteva mancare la reazione delle ricevitorie, che nel 2006 avevano questa composizione (fonte Conari): 35 mila lottisti, 24 mila punti sportivi, 22 mila punti enalotto, in totale 81 mila piccole imprese. Quanto al fatturato, l anno scorso le ricevitorie hanno totalizzato quasi 10 miliardi di euro, con una entrata per l erario di 3,376 miliardi. Per contro, fa osservare il Conari, il fatturato corrispondente prodotto dalle agenzie è stato di circa 4,5 miliardi (il 45% di quello delle ricevitorie) con una entrata per l erario di circa 1,5 milioni di euro. Legittima, a questo punto, la domanda: perché privilegiare le agenzie a danno delle ricevitorie? Come palliativo, a fine giugno è arrivato l ennesimo intervento-tampone da parte di Aams, che ha disposto una proroga di tre mesi in favore delle ricevitorie non contrattualizzate come corner ippico o sportivo che, alla data del 30 giugno, siano abilitate alla raccolta dell Ippica Nazionale. A partire dal 1 luglio e fino al 30 settembre 2007, le ricevitorie sportive potranno quindi continuare l attività di raccolta dell Ippica Nazionale, pur se rimaste fuori dalla nuova rete di vendita. Questo per consentire alle ricevitorie uscenti di continuare a svolgere temporaneamente l attività di raccolta al fianco di quelle individuate come corner al fine di scongiurare, nella fase di messa a regime della nuova rete, la frammentarietà nell attività di raccolta dei giochi e assicurare, nel contempo, continuità alle entrate erariali. La notizia non ha incontrato il favore di tutti i ricevitori, alcuni dei quali si sono sentiti trattare da tappabuchi, coprendo in parte i problemi causati dai ritardi nella nuova rete di negozi e corner ippici e sportivi. Ma anche per i ricevitori in procinto di collegarsi a una rete di corner, tuttavia, non mancano le perplessità: il decreto Aams ha stabilito infatti che le scommesse raccolte dal 1 luglio al 30 settembre saranno collegate al concessionario con il quale è stato firmato il contratto per il corner, anche nel caso in cui si fosse attualmente connessi ad un altro provider. La voce di Conari è, però, ben lontana da quella del Sindacato Totoricevitori Sportivi (le divergenze associative esistono ovunque!), che nell audizione avuta alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha preso le distanze dai toni utilizzati da alcuni soggetti precedentemente ascoltati dalla Commissione, disapprovando le voci secondo cui il decreto Bersani avrebbe determinato l estinzione della categoria. A leggere l intervento del STS, in effetti, sembra emergere un quadro più equilibrato ed esauriente della situazione. Buona parte delle aziende associate al Sindacato afferma il presidente Gagliardi nella sua relazione potrà continuare a contare, alternativamente o congiuntamente, su SuperEnalotto, lotterie istantanee, macchine da intrattenimento e Lotto. La perdita di una parte non produttiva (i giochi sportivi) può essere in tali casi trascurabile. Il problema piuttosto si pone nei confronti delle totoricevitorie pure escluse di fatto dal bando e di parte delle ricevitorie sportive, che pure producevano una redditività sensibile, rimaste fuori dalla rete dei corner. Il Presidente ha quin- 71

4 di chiesto espressamente che esse vengano prese in considerazione nel momento in cui si tratterà di individuare i punti vendita cui far esercitare i numerosi diritti non assegnati in corso di gara. Relativamente al fenomeno dei Centri di Trasmissione Dati che raccolgono illegalmente scommesse per bookmaker esteri, Gagliardi ha ribadito l impegno del Sindacato nella raccolta delle segnalazioni provenienti dagli associati e nella sua costituzione in parte civile a tutela dei ricevitori nei diversi processi penali a carico dei titolari dei C.T.D. stessi. PUNTI DI COMMERCIALIZZAZIONE: IL NODO SCOTTANTE DEI CTD IL DECRETO DI AAMS SUL GIOCO TELEMATICO Quello dei Centri Trasmissione Dati non è certo un problema nuovo, ma col passare del tempo ha assunto dimensioni sempre più grandi e negative per i concessionari del betting. In pratica, molti di questi punti di commercializzazione, che dovrebbero essere dediti esclusivamente alla vendita delle ricariche, hanno svolto anche attività di raccolta di giocate, riscossione di poste di gioco, liquidazione di vincite e di rimborsi, in maniera del tutto illegale e senza essere in possesso di alcuna licenza. L azione punitiva di Aams nei confronti degli operatori scorretti si è concretizzata in primo luogo con il clamoroso provvedimento che ha colpito la Betting 2000, con il distacco della concessione. Un atto dimostrativo, più che altro, visto che in pochi giorni l Amministrazione ha fatto dietrofront, alla luce delle controdeduzioni presentate e considerate le proposte che codesta società intende attuare al fine di eliminare le violazioni della normativa vigente in materia di gioco a distanza verificatesi presso i centri di distribuzione delle ricariche dei conti di gioco, anticipando in tal modo anche il parere negativo del Consiglio di Stato. Del tutto opposto il caso di Indexbet, che ha deciso, al fine di contrastare eventuali attività di riciclaggio e di gioco illecito, di non avvalersi più dell attività dei punti di commercializzazione per l apertura e la ricarica dei conti di gioco. Da parte del Sindacato delle Imprese di Scommesse Telematiche (SISTEL), con un tempestivo comunicato (23 giugno), l annuncio di iniziative di controllo della rete di commercializzazione delle ricariche: Il SISTEL sta operando fattivamente, nell ottica di una propositiva collaborazione con Aams, al fine di ottenere dall amministrazione l adozione in tempi molto rapidi di alcune soluzioni tecniche e normative (già compiutamente predisposte), che potranno contribuire a contrastare e a risolvere in maniera davvero significativa (agendo all origine) il fenomeno dell intermediazione nella raccolta telematica. In tale contesto quindi, le preannunciate iniziative individuali di singoli concessionari che propongono in maniera disorganica e improvvisata soluzioni di controllo della rete, oltre ad esporre tali operatori al rischio di vedersi imposti, del tutto arbitrariamente, obblighi ed oneri assolutamente non necessari allo scopo e nemmeno previsti dalla convenzione, da norme e disposizioni di settore, ridanno voce ai soliti noti nemici del telematico autorizzandoli ad affermare che, se tanti concessionari telematici si stanno affannando a proporre ad Aams ipotesi di controllo delle proprie reti, evidentemente costoro non sono in regola e o ci pensa Aams a distruggere il telematico o ci pensiamo noi. Tempestivamente, Aams ha emanato il 4 luglio un decreto (pubblicato nella G.U. del 16 luglio) sulle scommesse telematiche, il quale va appunto a colpire i punti di commercializzazione e a disciplinare ulteriormente la gestione dei giochi. In particolare, sulle ricariche, si afferma che il titolare di sistema può distribuirle al giocatore: tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso; presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono; presso i punti di commercializzazione del titolare di sistema stesso, esclusivamente nella forma di carta di ricarica. La riscossione deve avvenire: mediante gli strumenti bancari e postali, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso; per contanti ovvero mediante gli strumenti bancari e postali, presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono. L attività di commercializzazione è subordinata: a. alla stipula di apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione; b. alla registrazione del punto di commercializzazione da parte del titolare di sistema, tramite trasmissione ad Aams dati relativi all ubicazione del locale nel quale

5 sarà esercitata l attività di commercializzazione e degli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il predetto locale. È vietata la stipula di contratti di conto di gioco tra il titolare di sistema ed il titolare e gli amministratori dell esercizio che esercita l attività di commercializzazione, nonché gli incaricati delle attività medesime. La stipula del contratto di punto di commercializzazione è subordinata alla preventiva risoluzione dei contratti di conto di gioco eventualmente in essere con i predetti soggetti Resta fermo, ai sensi dell articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite di crediti di gioco e di rimborsi presso i punti di commercializzazione. È fatto altresì divieto al punto di commercializzazione di prestare assistenza operativa al giocatore, in qualsiasi forma o modalità, per la riscossione, ai sensi dell articolo 8, comma 2, lettera a), tramite apparecchiature utilizzabili per le comunicazioni telematiche, eventualmente messe a disposizione del pubblico. Inoltre, è fatto divieto al punto di commercializzazione di favorire l accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di giochi ovvero di scommesse di qualsiasi genere, anche attraverso: a. l adozione di insegne, di vetrine, di arredi, di strutture, di targhe, di affissioni ovvero di dotazioni che pubblicizzano i giochi o le scommesse; b. la messa a disposizione al giocatore di pubblicazioni che illustrano offerte di gioco ovvero che forniscono informazione a supporto del gioco; c. la prestazione di assistenza operativa al giocatore, in qualsiasi forma o modalità, per l effettuazione dei giochi ovvero delle scommesse. È vietata la vendita di ricariche ai minori di età ndr). Nei punti di commercializzazione sono esposti, in modo visibile, il divieto di esercizio delle attività di cui sopra, il divieto di gioco da parte dei minori e le relative sanzioni, nonché le eventuali comunicazioni predisposte da Aams, a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile. Il titolare di sistema è tenuto: ad adottare adeguate misure al fine di verificare l affidabilità del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento di attività di commercializzazione; ad effettuare periodici controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti e di assicurare il rispetto delle disposizioni; a controllare la correttezza dell attività esercitata nei punti di commercializzazione, verificando l esistenza di irregolarità nonché di anomalie, provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto, nei casi in cui ne ricorrono gli estremi; a rendere disponibili ad Aams i dati e le informazioni scambiate tra il titolare di sistema stesso ed i punti di commercializzazione, su richiesta di Aams e con le modalità da essa definite. IL BANDO DEL SUPERENALOTTO Polemiche anche sui ritardi subiti dalla pubblicazione del bando per l assegnazione della concessione del Superenalotto, gestito da Sisal sin dalla nascita (1997), avvenuta sulle ceneri dell Enalotto. Un piatto ricchissimo (2 miliardi di euro di raccolta nel 2006), che fa gola a molti dei maggiori operatori internazionali ed è proprio per questo che alcuni (vedi la solita Stanley) hanno ritenuto sospetto il ritardo del bando. Ad inizio luglio Aams lo ha finalmente pubblicato, prorogando nel contempo sino al 31 dicembre 2007 la gestione Sisal. Questi i punti principali del bando. Oggetto della concessione: Non solo i giochi numerici a totalizzatore nazionale l Enalotto, Enalotto telematico e i giochi opzionali e complementari ai giochi numerici a totalizzatore nazionale, ma anche qualunque ulteriore gioco numerico a totalizzatore nazionale che Aams riterrà, in qualsiasi momento, di voler commercializzare per mezzo delle suddette reti distributive. Durata della concessione: Nove anni a decorrere dalla data di stipula dell atto di convenzione, anche per gli ulteriori giochi numerici a totalizzatore nazionale che Aams riterrà in qualsiasi momento di voler commercializzare. Vincolo della posizione dominante sul mercato : Aams non procederà all aggiudicazione qualora la stessa determini posizione dominante sul mercato nazionale del gioco. Si dà atto che con parere reso in data 28 giugno 2007 l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha evidenziato che sulla base delle informazioni disponibili e considerate le evoluzioni in corso, non è possibile, allo stato, individuare l eventuale esistenza di una posizione dominante in capo ad un operatore del mercato. Devoluzione della rete ad Aams: Al termine di concessione, il concessionario è tenuto alla devoluzione a favore di Aams di tutti i beni che costituiscono la rete distributiva fisica, senza alcun onere a carico di Aams stessa. Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle

6 forniture o di prestazione dei servizi: tutto il territorio italiano Quantitativo/entità dell appalto: L entità economica complessiva della concessione è data dal prodotto aritmetico dei seguenti fattori: a) compenso del concessionario espresso in termini percentuali della raccolta; b) raccolta annua del segmento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; c) durata della concessione. Il compenso del concessionario è pari a quanto indicato dal candidato nell offerta economica al ribasso sul valore di 5,71% della raccolta di gioco. A titolo meramente indicativo, la raccolta annua del segmento di mercato dei giochi numerici a totalizzatore nazionale si è attestata nel 2006 ad un valore pari a circa euro Costituzione in Spa: L aggiudicatario dovrà assumere la forma giuridica di società per azioni di diritto italiano con capitale sociale minimo di euro ,00 (ventimilioni), interamente versato. Nel caso in cui tale SpA si costituisca successivamente all aggiudicazione, dovrà essere partecipata da tutti soggetti che hanno presentato e sottoscritto la domanda di partecipazione alla procedura di selezione. Condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla procedura di selezione le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società consortili, i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese. I candidati devono dichiarare, all atto della presentazione della domanda di partecipazione, la composizione societaria e la relativa ripartizione delle quote del capitale sociale della società per azioni di diritto italiano che eserciterà le attività oggetto della concessione. Capacità economica e finanziaria: Il requisito di capacità economica e finanziaria per l ammissione alla procedura di selezione consiste nell aver conseguito complessivamente, negli ultimi tre esercizi chiusi, un fatturato almeno pari ad euro ,00 afferente le attività di operatore di gioco. L operatore di gioco è un soggetto che esercita, in Italia o in altro Stato, almeno una tipologia di gioco assimilabile a quelle facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da Aams, sulla base di un autorizzazione rilasciata, ove prevista, dall autorità competente dello Stato di cui l operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa. Il suddetto fatturato è inteso come remunerazione percepita dall operatore per i servizi connessi alle attività di esercizio del gioco. Nell ipotesi in cui il candidato sia un soggetto costituito da meno di tre anni, o nell ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese in cui uno dei raggruppati si sia costituito da meno di tre anni, la capacità economica e finanziaria potrà essere dimostrata attraverso la produzione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari. Nel caso di società consortile o consorzio o raggruppamento temporaneo d imprese, il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere apportato almeno per 1/3 (un terzo) da un unica impresa e, cumulativamente dalle imprese componenti, per l intero 100% (cento percento). Capacità tecnica: I requisiti di capacità tecnico-organizzativa consistono in una comprovata competenza nella conduzione di una rete tecnologica e commerciale articolata sul territorio, caratterizzata da: a) aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi chiusi, una raccolta di gioco almeno pari ad euro ,00 (un miliardocinquecentomilioni/00) relativamente a tipologie di giochi effettuati tramite terminali di gioco; b) aver gestito, nell anno 2006, una rete unitaria composta da almeno punti di erogazione dei servizi, intesi come sportelli di front office, lecitamente operativi, di una rete organizzata per la distribuzione di servizi collegata attraverso una rete telematica ad un sistema unico di gestione ed abilitata ad effettuare transazioni finanziarie. Si evidenzia che il requisito in questione attiene esclusivamente alla dimostrazione della capacità di gestione di una rete tecnologica e commerciale e non già alla previa disponibilità di una rete distributiva. Nel caso di società consortile o di consorzio o di raggruppamento temporaneo di imprese: 1. il requisito di capacità tecnicoorganizzativa deve essere apportato, anche separatamente, almeno per il 50% (cinquanta percento) da un unica impresa e cumulativamente dalle imprese componenti, per l interno 100% (cento percento); 2. il requisito di capacità tecnicoorganizzativa deve essere apportato nella misura del 100% (cento percento) da almeno una delle imprese componenti. Scadenza delle domande di partecipazione: 28 settembre 2007 ore 16,00. Apertura delle offerte: 3 ottobre 2007 ore 12,00. I RITARDI DELLA NUOVA RETE IPPICA Pure su questo fronte Aams si è vista costretta a rivedere i programmi, concedendo tre mesi di proroga (a partire dal 1 luglio) alla rete attualmente gestita da Lottomatica, Sisal e Snai, ma anche così facendo l Amministrazione sembra aver peccato di ottimismo. Come afferma il Presidente di Assosnai Ginestra l ippica

7 sicuramente viene danneggiata dalla proroga dell attività della vecchia rete. Se oggi chiediamo ad un operatore che raccoglie gioco ippico di diventare un corner collegato alla nuova rete, ci sentiamo rispondere che intanto va avanti con la sua attività, visto che c è stata la proroga e che anzi si aspettano ulteriori spostamenti in avanti della scadenza. In questo modo diventa impossibile aprire i nuovi corner ippici e quindi con la proroga slitterà ulteriormente l avvio della nuova rete. A questo punto, bisognerà probabilmente anche rivedere i tempi inizialmente previsto per l apertura dei punti assegnati con l ultimo bando. Rassicurante, però, l immediata replica del Sottosegretario Grandi: L emendamento aveva il parere contrario sia del governo sia del relatore, e non solo sul merito, ma ancora di più sulla copertura che aumenterebbe il prelievo fiscale sulle vincite del lotto. Pertanto, il Governo non consentirà la trasformazione in legge di questo emendamento. Una volta tanto, le promesse sono state mantenute: nella seduta del 17 luglio, la V Commissione Camera dei Deputati ha licenziato il testo del provvedimento e l emendamento del Governo, nel quale non compare più l aumento della trattenuta sul lotto. I PROBLEMI DEL BINGO LE NOTIFICHE AI CONCESSIONARI Il 28 giugno la Procura amministrativa della Corte dei Conti del Lazio ha inviato una notifica amministrativa a tutti i 10 concessionari di apparecchi da intrattenimento, invitandoli a presentare le proprie deduzioni in merito al «danno erariale per inadempimenti di servizio», causato dal mancato collegamento delle macchine. L ammontare delle penali è di 4,8 miliardi di euro per Snai e di 4 miliardi per Lottomatica, che comunque sono poca cosa rispetto ai famosi 98 miliardi di cui si parla da tempo. Un calcolo puramente matematico e totalmente disancorato dalla realtà, stando alle controdeduzioni delle società, che rischia di non giovare a nessuno: i concessionari non potranno mai pagare sanzioni penali di tale entità e Aams, qualora le multe venissero erogate, vedrebbe messa in pericolo la stabilità dell intero sistema. Intanto, però, le due aziende hanno subìto nell immediato un pesante crollo dei rispettivi indici azionari, di cui potrebbero cercare di rivalersi. Altro problema, il rilevato disallineamento dei dati contabili relativi al Preu riscontrati da Sogei e effettivamente contabilizzati (e quindi pagati) dai concessionari. Al gli importi non ancora versati erano pari a euro. L AUMENTO DELLA RITENUTA SULLE VINCITE DEL LOTTO (SCAMPATO PERICOLO!) Il 3 luglio il Senato ha approvato un emendamento al ddl sulle norme fiscali per l ammortamento degli immobili e in materia di Iva per le automobili aziendali, che prevede l aumento della ritenuta sulle vincite del Lotto dal 6 al 13%. Immancabili le proteste dei vari organismi di rappresentanza dei ricevitori e delle tabaccherie, che si lamentano innanzitutto per il fatto che il legislatore prende iniziative pur avendo una conoscenza marginale del settore e senza interpellare minimamente gli operatori, ravvisando poi in questo provvedimento un colpo mortale per il gioco più antico d Italia, che solo da qualche tempo si stava riprendendo dalla crisi generata dalle tante novità introdotte in quest ultima fase, a cominciare dalla terza estrazione settimanale. Anche per il Bingo sono giunti i tempi per il rinnovo delle concessioni, con conseguente rilascio di garanzia fidejussoria. Nodo scottante, come sottolineato da Ascob: Nonostante l impegno profuso, desta grande preoccupazione la prevista produzione della dichiarazione d impegno al rilascio della fideiussione assicurativa o bancaria a prima richiesta di ,89 a garanzia degli adempimenti contrattuali che con il rinnovato rapporto la scrivente società è tenuta ad assicurare. Il problema non è solo l entità dell importo, che non tiene conto del fatto che trattasi di semplice rinnovo della concessione, ma anche la difficoltà incontrate con le compagnie assicurative e gli istituti di credito. Questioni che, secondo Ascob, potrebbero pregiudicare il proseguo dell attività. Pertanto, l associazione delle sale bingo ha chiesto di eliminare la condizione contrattuale divenuta praticamente impossibile, che può allo stato essere sostituita da altra tipologia di garanzia onde consentire la prosecuzione dell esercizio dell attività, che solo da questo momento è in stato di rilancio gestionale. Come se non bastasse tutto ciò, ecco la mannaia del decreto sul bingo online (28 febbraio 2007, pubblicato in G.U. il 10 aprile), che metterebbe a rischio circa posti di lavoro, nonché la sicurezza del gioco stesso. Si ringrazia per la cortese collaborazione l agenzia AGICOS- AGICOSCOMMESSE. 77

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