CAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE FINANZE

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1 CAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE FINANZE AUDIZIONE DEL 6 LUGLIO ORE ISTANZE UNIREC PER LA MODIFICA DELL ARTICOLO 128 UNDECIES 2 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI (ATTO N.225) 1

2 INDICE DEL DOCUMENTO 1) PREMESSA - I VOLUMI DEL SETTORE Pag. 3 2) IL PROGETTO EBITEC Pag. 5 3) LA MODIFICA ALL ART. 128 Pag. 6 4) SINTESI Pag. 9 2

3 Roma, 2 luglio 2010 Prot. 2010/79 1) PREMESSA - I VOLUMI DEL SETTORE Onorevoli Deputati, nel ringraziare per aver dato alla nostra Associazione, per il tramite della mia persona, la possibilità di partecipare a questa audizione per illustrare le nostre istanze relative al cambiamento dell articolo 128 undecies 2 dello schema di Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 28/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo (ATTO n.225), mi corre l obbligo di introdurre l argomento raccontando brevemente, a beneficio di coloro che non lo conoscono, il comparto che la nostra associazione rappresenta e la funzione che svolge nel sistema economico nazionale. Il servizio di TUTELA DEI CREDITI mediante operazioni di gestione e recupero extra-giudiziale del credito, infatti, è svolto nel nostro paese, per la maggior parte dei casi, da aziende aderenti ad UNIREC - Unione delle imprese di servizi a tutela del credito aderente a CONFINDUSTRIA Servizi Innovativi e Tecnologici e membro di FENCA, Federazione Europea che rappresenta le associazioni nazionali di settore di 18 Paesi. 3 I soggetti economici che affidano i propri crediti insoluti alla gestione extra-giudiziale effettuata dalle nostre aziende, vanno dalle PMI alle grandi imprese, dalle Utilities alle Pubbliche Amministrazioni, ma sono le Banche e le Finanziarie che utilizzano il nostro servizio con carattere di preminenza. Tutti questi soggetti si avvalgono dell ausilio delle imprese a tutela del credito per tentare di recuperare i propri crediti mantenendo un buon rapporto con la propria clientela. L attività in questione consiste essenzialmente nel fronteggiare il crescente slittamento dei tempi di pagamento e nel tentare di sanare, in via bonaria, milioni di potenziali contenziosi.

4 Come facilmente si può comprendere questo lavoro realizza un conseguente snellimento del volume di lavoro dei Tribunali e degli uffici del Giudice di Pace su tutto il territorio nazionale. Pertanto, non solo reca vantaggio ai clienti/creditori ma anche alla collettività, preservandola da un peggioramento dei tempi e dei costi della giustizia civile, già ora troppo spesso intasata da una miriade di vertenze. Al fine di meglio rappresentare le dimensioni del settore in questione, si cita un recente studio svolto da UNIREC nel 2009 sui volumi gestiti dalle imprese associate nell arco temporale , ove si rileva quanto segue : 25 milioni di pratiche lavorate annualmente; 26 miliardi di euro circa il valore dei crediti affidati ogni anno al recupero in via stragiudiziale; A fronte delle prime due rilevazioni si registra come risultato dell attività delle nostre aziende un valore del credito recuperato pari a 8 miliardi di euro (ovvero circa il 30% del credito affidato sulle posizioni più vetuste, anche se per alcune tipologie di crediti più freschi e garantiti si raggiunge anche il 90% di successo). 4 Le prassi operative che portano a questi importanti risultati sono disciplinate da un Codice Deontologico elaborato dalla nostra Associazione di categoria ed inoltre da una serie di accordi con le principali associazioni dei consumatori italiane, il cui rispetto è garantito da periodici controlli. L Associazione UNIREC è oggi il punto di riferimento per le Istituzioni, per i consumatori, per la committenza e garantisce un approccio professionale ai servizi offerti dalle aziende del settore, e si batte da anni per un ammodernamento della propria fonte normativa; la stessa, attualmente è prevista dal Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza del UNIREC inoltre promuove dei percorsi professionali (con enti certificatori come CEPAS -

5 accreditato SINCERT o autonomi) ed ha realizzato un sistema di Crediti Formativi Professionali obbligatori condividendoli con le associazioni dei consumatori, al fine di accrescere la professionalità degli operatori. 2) IL PROGETTO EBITEC Sotto questo profilo vale la pena di accennare brevemente anche all Accordo tra UNIREC e ADICONSUM, siglato lo scorso 19 novembre 2009 a Palazzo Marini che ha visto la costituzione di un Ente Bilaterale denominato EBITEC. EBITEC, primo esempio in Europa di bilateralità tra imprese di servizi e organizzazioni a tutela dei consumatori, è visto anche all estero con molta curiosità ed interesse in quanto è un modello da seguire per avere delle corrette relazioni in questo delicato comparto. 5 EBITEC nasce, infatti, dalla volontà congiunta di armonizzare, pur nella tutela degli interessi contrapposti intercorrenti tra creditore e debitore, i processi che consentano di ripristinare il merito creditizio del soggetto inadempiente e di converso, per far sì che lo stesso possa onorare, secondo le proprie possibilità, l obbligazione non onorata. Inoltre l obiettivo di non secondaria importanza di EBITEC è l educazione finanziaria dei soggetti interessati, affinché gli stessi possano affrontare, anche in futuro, con maggior consapevolezza i rischi derivanti dal loro indebitamento. Al fine di garantire il rispetto di quanto precedentemente enunciato saranno attribuiti ad EBITEC, dalle aziende che vi aderiranno, dei poteri istruttori, di vigilanza, nonché organizzativi, volti a garantire al meglio il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in un ottica di sussidiarietà, bilateralità e soprattutto, di autofinanziamento e solidarietà. Realizzeremo, infine, tramite EBITEC anche un Fondo di Solidarietà per i crediti oggetto di

6 cessione, finalizzato a supplire, in presenza di determinati requisiti, all insolvenza dei lavoratori, causata dal licenziamento ovvero dalla perdita del posto di lavoro per chiusura dell azienda o dal ricorso della stessa alla mobilità. Gli interessi generati dalla ristrutturazione del debito saranno a carico dello stesso Fondo di Solidarietà senza che ciò comporti nessun onere economico a carico dello Stato. È doveroso ribadire come il servizio oggi erogato dalle nostre aziende venga già svolto nell interesse degli stessi debitori. Ciò è facilmente dimostrato dal fatto che nonostante l ingente numero di pratiche gestite annualmente, oltre 25 milioni, grazie alla professionalità delle aziende e degli addetti alla tutela del credito occupati (oltre 15 mila lavoratori), non si sono praticamente mai determinate problematiche di sorta. 3) LA MODIFICA ALL ART. 128 Ci pareva utile evidenziare questo virtuoso percorso intrapreso dal comparto e dalla nostra Associazione, soprattutto alla luce del provvedimento di cui oggi chiediamo la modifica, in quanto quello che ho fin qui premesso potrebbe essere gravemente compromesso dall articolo in questione, qualora non venisse cancellato o modificato, giacché il settore che UNIREC rappresenta, vedrebbe sottrarsi ingiustamente la parte principale della propria clientela. 6 A fronte di questa realtà imprenditoriale che funziona molto bene, e che già oggi è uno strumento di ammortizzazione sociale senza oneri per lo stato, è con viva preoccupazione che le nostre aziende ed i nostri operatori hanno letto il titolo ed i contenuti dell art. 128 undecies2, il quale è titolato (a nostro modesto avviso impropriamente): recupero crediti ; e che recita come: Per l attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi le banche e gli intermediari finanziari si avvalgono esclusivamente di agenti in attività finanziaria iscritti nell elenco di cui all articolo 128 quater, comma 2.

7 Pur apprezzando la volontà di conferire una disciplina più organica e regole chiare e inderogabili, la previsione di cui all art 128 undecies 2, non prevista tra l altro nella Direttiva 48/2008, dà, come competenza esclusiva, agli agenti in attività finanziaria alcune funzioni che vanno a violare la riserva di attività prevista per le nostre imprese dall art 115 del TULPS del 1931, sottraendole di fatto ai nostri operatori. Qualora dovesse entrare in vigore codesto disposto, pertanto, nuovi soggetti si sostituirebbero nell esercizio dell attività di recupero dei crediti, in particolare per quella relativa ai crediti di natura finanziaria con gravi conseguenze per l occupazione nel nostro settore (oggi i lavoratori direttamente occupati dalle nostre aziende ammontano ad oltre 15 mila unità) ed anche per quelli dell indotto. Tutto ciò, ripeto, in contrasto con quanto previsto dall art 115 TULPS del 1931 ed inoltre, con le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni nelle proprie circolari, nonché con la Sentenza della Corte Europea del 18 luglio 2007 nella causa 134/05, concernente l ordinamento delle agenzie di recupero crediti in Italia, le quali prevedono che l abilitazione allo svolgimento dell attività di recupero conto terzi, sia di competenza esclusiva del Questore ove ha sede l agenzia. 7 Il dettato dell art 115 TULPS e il successivo regolamento attuativo, dispongono inoltre che le Questure svolgano tutte quelle attività necessarie ed inderogabili per il controllo preventivo e successivo nonché per la verifica dei requisiti di moralità ed onorabilità preventiva e successiva degli operatori, sia sugli esponenti delle agenzie di recupero che del proprio personale interno ed esterno, con particolare riguardo ai funzionari esattoriali che esplicano il loro compito presso il domicilio del debitore. esame. Tutto questo è totalmente assente nel disposto di cui all articolo 128 dello schema di decreto in Alla luce di quanto sopra, al fine di non violare la normativa vigente in tema di recupero extragiudiziario dei crediti e di non creare dubbi interpretativi, si chiede di riformularlo come di seguito. Articolo 128 undecies 2 (ristrutturazione del debito)

8 Per l attività finanziaria finalizzata alla ristrutturazione del debito quando la stessa comporta la stipula di nuovi contratti le Banche e gli intermediari finanziari si possono avvalere esclusivamente dell opera di agenti in attività finanziaria iscritti nell elenco di cui all art. 128 quater, comma 2. Onorevoli, come si può ben comprendere la nostra intenzione è solo quella di arrivare ad una modifica dell articolo in questione, ad evitare ogni possibile commistione ovvero invasioni di campo tra attività che non possono e non devono diventare concorrenti. Vorremo solo chiarezza sui limiti alle rispettive attività (agenti in attività finanziaria e recuperatori del credito). Sarebbe giusto poter leggere questa differenza nell articolo 128 qualora si riuscisse, chiaramente ed oltre ogni ragionevole dubbio, ad indicare questo principio ovvero che nell attività di ristrutturazione dei crediti, quando finalizzata alla stipula di nuovi contratti, il lavoro sarà riservato agli agenti in attività finanziaria, mentre nell attività di gestione e recupero dei crediti (ad esempio per postergare il pagamento di una rata ovvero effettuare un saldo e stralcio) l attività rimarrà riservata alle agenzie di recupero crediti munite di licenza di Polizia ai sensi dell art.115 TULPS del Siamo fiduciosi che le nostre istanze, condivise peraltro con la nostra Federazione di riferimento in Confindustria (Confindustria SIT), con ASSOFIN (Associazione Italiana del credito al consumo ed immobiliare) ed ASSILEA (Associazione Italiana Leasing) per il mondo della committenza, con EBITEC e con ADICONSUM per quello degli utenti finali del servizio possano essere accolte. Tutte queste associazioni sostengono apertamente il nostro punto di vista, e quindi congiuntamente a loro, auspichiamo fortemente che la nostra richiesta di modifica possa essere accolta rendendo giustizia e tutelando i valori occupazionali del nostro settore.

9 4) SINTESI Testo attuale. Articolo 128 undecies 2 (recupero crediti) Per l attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi le banche e gli intermediari finanziari si avvalgono esclusivamente di agenti in attività finanziaria iscritti nell elenco di cui all articolo 128 quater, comma 2. Proposta di modifica UNIREC. Articolo 128 undecies 2 (ristrutturazione del debito) Per l attività finanziaria finalizzata alla ristrutturazione del debito quando la stessa comporta la stipula di nuovi contratti le Banche e gli intermediari finanziari si possono avvalere esclusivamente dell opera di agenti in attività finanziaria iscritti nell elenco di cui all art. 128 quater, comma 2. Antonio Persici 9 (Presidente UNIREC)

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