indice Notizie Generalità Commento ad alcuni articoli della Tariffa Professionale 5

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1 Notizie Speciale tariffe indice Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari Viale Japigia, Bari Tel Fax Direttore responsabile Antonio Sasso Vice Direttore Alberto Pizzini Comitato di Redazione Il Consiglio dell Ordine La collaborazione è aperta a tutti i colleghi iscritti all Ordine Iscrizione nel Pubblico Registro della Stampa presso il Tribunale di Bari n. 388 dell 11 gennaio 1966 Gestione editoriale, pubblicità e stampa Ecumenica Editrice scrl via B. Buozzi, 46 - Bari Tel. e Fax 080/ Generalità Commento ad alcuni articoli della Tariffa Professionale 5 Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 Collaudi statici 9 Colludi tecnico-amministrativi 11 Certificato di regolare esecuzione 13 Progettazione antincendio 14 Adempimenti ex lege 10/91 24 Prestazioni ex D.Lgs. 494/96 e D.Lgs 528/99 25 Studio di impatto ambientale 26 Prestazioni di ingegneria geotecnica 27 Tariffa Urbanistica 31 Tariffa per redazione di tabelle millesimali 45 Prestazioni ex D.Lgs. 626/94 46 Collaudi tecnico-funzionali conseguenti all applicazione della legge 46/90 51 Piani urbani del traffico 54 Piani di emergenza per rischio idraulico ex Legge 225/92 60 Condono edilizio 67 Pratiche catastali 70 Colludo lavori di formazione di cartografia tecnica 72 Tariffa camera arbitrale 73 Esempi di calcolo di parcelle relative a prestazioni rientranti nell ambito di applicazione nella L. 143/49 Onorari per progettazione 74 Progettazione architettonica di un fabbricato 74 Progetto per la Commissione Edilizia 74 Direzione lavori misure 75 Misura e contabilità 76 Progetto stralcio 76 Stralcio esecutivo di progetto di massima 76 Stralcio esecutivo di progetto esecutivo 76 Perizia di variante e/o suppletiva 78 Collaudo statico 79 In zona non sismica e sismica con s = In zona sismica con s = Collaudo tecnico- amministrativo 80 Piano particolareggiato 81 Accatastamento di unità immobiliari 82 Coordinamento sicurezza 82 1

2 Nuova tariffa per OO.PP. Esempio di calcolo per progettazione unica 84 Manufatto edilizio - esempio 1 88 Edificio Vincolato - esempio 2 89 Fognatura - esempio 3 90 Progettazione integrale e coordinata 91 Esempio progettazione integrale e coordinata 92 Coordinamento sicurezza opera pubblica 93 Indice Appendice Normativa Adeguamento Vacazioni Ingegneri e Architetti (Decreto Ministero Giustizia 27/10/1997) 94 Tariffe OO.PP. (Decreto Ministero Giustizia 04/04/2001) 95 Tariffa Giudiziaria (D.P.R. 27/07/88 n. 352) 106 Adeguamento Tariffe C.T.U. (Decreto Ministero Giustizia 5/12/1997) 114 Tariffe Ingegneri ed Architetti Stralcio legge 155/89 Linee guida per l applicazione 149 2

3 presentazione presentazione L attività professionale degli ingegneri è in continua modificazione ed articolazione, così come continuamente si modifica e si articola la società civile che essi con il loro magistero professionale servono. Noi, che viviamo il cambiamento, spesso nel nostro quotidiano non ne percepiamo la profondità ma, sempre, ne impattiamo la dimensione nel momento in cui dobbiamo programmare l avvio oppure definire la conclusione di una nostra attività. Momenti questi, per noi delicati, nei quali si misura la nostra capacità di rispondere sul versante tecnico e sociale a quanto chiesto da chi ci conferisce il mandato, e sul versante etico a quanto chiede l essere parte della comunità professionale. Il lavoro sviluppato dal collega Domenico Perrini che, da Consigliere responsabile del settore parcelle del nostro Ordine, vive con continuità i problemi, appunto, della valutazione economica delle nostre prestazioni professionali, e che ha stabilito una efficace rete di contatti regionali e nazionali che ci consente di operare con la coerenza e il senso di responsabilità che tale lavoro richiede, trova esplicitazione nello speciale tariffe Speciale tariffe che l Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari riedita dopo alcuni decenni. Pubblicamente va dato atto a Mimmo Perrini del suo impegno. Impegno, comunque, che non può fermarsi e lo condanna a perseverare perché, come già scritto, il cambiamento è continuo. Giovanni Fuzio 3

4 introduzione introduzione Dal 1949 ad oggi in un arco di tempo superiore a cinquant anni, si sono modificate ed affinate le tecniche di ingegneria; nuove norme o leggi di prevenzione e/o sicurezza hanno occupato il posto di normative inadeguate rispetto all evoluzione tecnologica, nuovi campi di lavoro si sono presentati per gli ingegneri. La presente pubblicazione non può, di conseguenza, contemplare tutti i casi in cui siamo chiamati a svolgere la nostra attività, ma ha lo scopo di rendere più agevole il compito dei colleghi che si accingono a quantificare, in via preventiva o a consuntivo, la loro prestazione professionale. Si esporranno, pertanto, in primo luogo, criteri di carattere generale, destinati soprattutto ai neo laureati o a chi compie solo occasionalmente atti di libera professione e, nel seguito, criteri idonei a completare la Tariffa Professionale per alcune prestazioni in essa non previste. Si indicheranno, volta per volta, i riferimenti della tariffa indicata alle delibere del Consiglio dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari o ad altra fonte normativa ovvero a criteri interpretativi, in uso presso la Commissione Parcelle dello stesso Ordine. Mimmo Perrini 4

5 Commenti alla tariffa professionale commenti ad alcuni articoli della Tariffa Professionale Si espongono, qui di seguito, chiarimenti e precisazioni in merito ad alcuni articoli della Tariffa Professionale. Essi derivano dall esperienza sui dubbi più ricorrenti da parte dei colleghi che hanno richiesto, negli scorsi anni, la consulenza della Commissione Parcelle. Gli onorari, secondo l elencazione dell art. 2 della Tariffa Professionale (legge n. 143/1949), sono così distinti: a) onorari a percentuale (ossia in ragione dell importo delle opere): Progettazione. Direzione lavori. Misura e contabilità. Collaudo Tecnico Amministrativo. Perizie Estimative. b) onorari a quantità (ossia in ragione dell unità di misura) per esempio: Certificazioni (/certificato) c) onorari a vacazione (ossia in ragione del tempo impiegato). Sono da computare a vacazione tutte le prestazioni di carattere normale o accessorie all incarico principale in cui il tempo concorre come elemento prevalente. Oltre alle prestazioni elencate nell art. 4 della tariffa, sono da computarsi a vacazione le restituzioni grafiche conseguenti ad un rilievo, le attività preliminari per l espletamento di un incarico da compensare in ragione dell importo dell opera. Ad ogni vacazioni, a partire dal 4/12/1997, corrisponde un compenso pari a 56,81. Le vacazioni per perizie estimative sono da considerarsi integrative alla prestazione e quindi da computarsi al 50%. È bene precisare che, per i lavori a percentuale o a quantità, svolti fuori studio, le vacazioni decorrono dall uscita dallo studio al successivo rientro, per il tempo necessario alle operazioni fuori studio. Nel caso in cui, per gli spostamenti, venga impiegata la propria autovettura, è possibile fare riferimento ai costi chilometrici dell A.C.I. Generalmente, per le prestazioni in qualità di Consulente d Ufficio per il Tribunale, i giudici riconoscono un costo chilometrico pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro. d) onorari a discrezione (ossia stabiliti liberamente dal professionista) Art. 5. Stabilisce che per le consulenze e per tutte le prestazioni in cui non sia possibile stabilire un criterio a percentuale, a quantità o a vacazione, ovvero 5

6 quando non sia possibile applicare un criterio per analogia, gli onorari possono essere calcolati a discrezione del professionista. In questi casi, è buona norma di opportunità e di correttezza, valutare con attenzione e concordare preventivamente il valore del corrispettivo della prestazione, applicando, quando è possibile, criteri di analogia con altre prestazioni similari previste dalla tariffa. Ad esempio uno studio di fattibilità può essere assimilato ad un progetto di massima e compensato con le aliquote a) e b) di tabella B. Commenti alla tariffa professionale Art. 6. Elenca quali sono le spese che sono da rimborsare al professionista ed al personale di aiuto per l espletamento dell incarico. Si tenga presente, come meglio precisa il successivo art. 13 della tariffa, che non sono rimborsabili le spese strettamente necessarie allo svolgimento dell incarico, cioè in pratica tutte quelle legate alla conduzione dello studio professionale. Per esempio, sono rimborsabili le spese documentate anticipate per conto del committente, quali il pagamento dei diritti di uffici pubblici o privati, ma non le spese telefoniche, di cancelleria, ecc. Art. 7. Per quanto attiene alla progettazione, la collegialità dell incarico deve essere chiaramente ed inequivocabilmente espressa dal committente (cioè contenuta nella delibera o nella convenzione di incarico). In questo caso a ciascuno dei componenti il collegio spetta l intero compenso, calcolato secondo tariffa. Negli altri casi l incarico è da intendersi plurimo: spetta un unico compenso, da ripartirsi tra i vari professionisti, in parti uguali o secondo accordi interni al gruppo; la prestazione è resa come se fosse stato incaricato un solo professionista. Per quanto attiene alla Direzione dei lavori in caso di incarico plurimo, ad ogni professionista spetta l intero compenso salvo il caso in cui nella convenzione siano espressamente e chiaramente individuati distinti campi di intervento e conseguenti distinte responsabilità. Art. 13. Questo articolo si applica a prestazioni da compensarsi in ragione dell importo dell opera. Comunemente si intende che la maggiorazione dell onorario, conglobata in una percentuale variabile fino ad un massimo del 60%, sia riferita alle spese occorrenti per produrre la prestazione. In realtà tale percentuale è riferita anche alle prestazioni accessorie quali gli studi preliminari, i rilievi di qualsiasi natura, i contatti con il committente ecc. secondo l elencazione dell art. 4, per cui il rimborso forfettario comprende anche gli eventuali onorari a vacazione che non possono, quindi essere richiesti separatamente. In alternativa, come già detto, possono essere richieste le spese sulla base di documentazione probante e, a parte, le competenze da calcolare a vacazione. Art. 15. Il presente articolo sancisce il diritto del professionista, che ha prestato la sua assistenza all intero svolgimento dell opera, dalla progettazione 6

7 Commenti alla tariffa professionale alla direzione dei lavori ed alla assistenza al collaudo finale, di essere compensato in base al consuntivo lordo dell opera, intendendosi per esso la somma di tutti gli importi, a lordo di eventuali ribassi, accordati all impresa esecutrice dell opera, in sede di stato finale o di collaudo, senza tenere conto delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potessero aver fatto a qualsiasi titolo. Nel caso in cui la direzione dei lavori non sia estesa a tutte le opere progettate oppure l importo dei lavori a consuntivo sia inferiore all importo dei lavori preventivato, la maggiorazione per incarico parziale (art. 18 T.P., eliminato per le OO.PP.) si applica sulla quota parte di lavori progettati e non diretti. Sono da applicare, all onorario così determinato, le maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 6 e 17, se spettanti. Art. 17. A norma del secondo comma dell articolo il direttore dei lavori, quando gli viene richiesto un impegno personale maggiore del normale, ha il diritto ad una maggiorazione dell aliquota g) di tabella B non superiore al 50%. Per esempio se i lavori fossero in classe I, cat. c e ricorressero le condizioni di applicabilità dell art. 17, poiché l aliquota g) è pari, in questo caso, a 0,25, essa potrebbe essere maggiorata fino ad un massimo di 0,25 x 50% = 0,125; l aliquota complessiva g) per direzione lavori risulterebbe pari a 0,25+0,125 =0,375 N.B. L Ordine Provinciale di Bari richiede al professionista, di allegare alla domanda di vidimazione della specifica una relazione dettagliata in cui viene specificato il motivo per cui viene applicato l articolo in questione. Art. 18. Si applica esclusivamente alla progettazione o alla direzione lavori e non è più applicabile, come precedentemente accennato, alle OO.PP a seguito dell entrata in vigore del D.M. 04/04/01. Perché al professionista spetti la maggiorazione del 25% è sufficiente che l incarico sia originariamente o in seguito limitato solo ad alcune delle funzioni parziali previste nella Tabella B. Tale maggiorazione è da calcolare, per quanto concerne la progettazione, sul preventivo delle opere progettate e, per quanto riguarda la direzione dei lavori, sul consuntivo delle opere eseguite. Per opere progettate e dirette solo in parte, la maggiorazione si applica relativamente alla quota parte di opere progettate e non dirette. Non spetta, ovviamente, alcuna maggiorazione se l incarico iniziale sia stato in origine completo ed il professionista abbia receduto per motivi personali; rimane fermo il diritto del professionista al compenso per la parte di lavoro svolto, qualora da questa derivi comunque una utilità per il committente. Art. 19. Per quanto concerne il presente articolo, si evidenzia che: la progettazione di massima può consistere anche in una relazione che contenga la descrizione delle opere da realizzarsi; il compenso per assistenza al collaudo spetta anche se i lavori non sono stati 7

8 ancora collaudati, in quanto, il direttore dei lavori compie operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori (ved. Art. 19 T.P. sub i). Insieme con l aliquota c) Progetto esecutivo sono da applicare sempre anche le aliquote a) e b), di tabella B, relative rispettivamente al progetto di massima ed al preventivo sommario. Commenti alla tariffa professionale Art. 21. L applicazione del presente articolo e la misura massima delle maggiorazioni previste, sono valutate dal Consiglio dell Ordine, in base alla documentazione prodotta dal professionista, il quale deve accompagnare la richiesta con una specifica relazione esplicativa. 8

9 Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 tariffa collaudi statici delibera del Consiglio dell Ordine in data 18 febbraio 2000 TARIFFA COLLAUDI STATICI IN ZONA NON SISMICA O SISMICA CON S = 6 E S = 9. L onorario è dato, in generale, da: O = I x P x 0.10 x K x S p Dove I è l importo delle opere strutturali da sottoporre a collaudo ottenuto dal computo metrico estimativo o, in mancanza di questo, fissato in 1/3 del costo di costruzione, determinato a metro cubo, ai costi dell edilizia residenziale pubblica. (1) P è la percentuale di applicazione ricavata dalla tabella A (2) della T.P. per le classi If o Ig o IX (3). K è un coefficiente di maggiorazione pari a 1.6, applicabile nel caso in cui il collaudatore ha effettuato la prova di carico o ha fatto propri i risultati della prova di carico eventualmente disposta in corso d opera dal Direttore dei Lavori. S p è la maggiorazione per spese e prestazioni accessorie che, ai sensi dell art.13 della T.P., viene fissata in 1.30 per prestazioni svolte nel raggio di 20 Km dal Comune di residenza e in 1.60 per prestazioni svolte oltre 20 Km dal Comune di residenza. La revisione dei calcoli statici, se effettuata in sede di collaudo, per richiesta esplicita del committente o per giustificata necessità del collaudatore, motivata nel certificato di collaudo, va compensata in aggiunta all onorario come sopra determinato ai sensi dell art. 19f della T.P. DR = I x P x 0,20 x g ove g = 0.28 per i lavori privati, ricadenti in classe If o Ig g = 0.20 per i lavori privati, ricadenti in classe IX g = 0.21 per le OO.PP. ricadenti in classe If o Ig g = 0.18 per le OO.PP. ricadenti in classe IX L importo minimo dell onorario per collaudo, al netto delle spese, viene fissato in 780. (1) Attualmente viene ritenuto congruo per la provincia di Bari, relativamente alle strutture, un costo di 70 /mc per il volume fuori terra e di 35 /mc per il volume interrato. (2) Per le opere pubbliche le percentuali da applicare sono quelle del D.M. 04/04/01. (3) La classe e categoria Ig si applica per strutture complesse e per le zone sismiche con s = 6 ed s = 9; la classe e categoria IX si applica per le strutture metalliche. 9

10 TARIFFA COLLAUDI STATICI IN ZONA SISMICA CON S = 12 (delibera del Consiglio dell Ordine in data ) Se il collaudo è compiuto in zona sismica con s=12, l onorario O è dato da: O = (C x I x I x P x K 1 x I x P x K 2 x 0.50) x S p Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 Dove: C è la percentuale calcolata per interpolazione dalla tabella C della T.P. di cui alla Lege 143/49; 1,30 è la maggiorazione per collaudo in corso d opera; I è l importo delle opere strutturali; K 1 è l aliquota g di Tabella B (pag. 142) relativa al progetto esecutivo pari a 0.28 per lavori privati e a 0,21 per le OO.PP.; P è la percentuale calcolata per interpolazione dalla tabella A per la classe e categoria Ig della L. 143/49 per i lavori privati e dalla Tab. A del D.M. 04/04/01 per le OO.PP.; K 2 è l aliquota g di tabella B (0.35) per la classe e categoria Ig. della L. 143/49 per lavori privati e l aliquota l di tabella B (0.42) per la classe e categoria Ig. per le OO.PP.; S p è la maggiorazione per spese e prestazioni accessorie che, ai sensi dell art.13 della T.P., viene fissata in 1.30 per prestazioni svolte nel raggio di 20 Km dal Comune di residenza ed in 1.60 oltre 20 Km dal luogo di residenza. Il consiglio dell Ordine ha deliberato l obbligatorietà del visto sulle parcelle attinenti le operazioni di collaudo statico, effettuate da ingegneri la cui nomina è avvenuta nell ambito della terna proposta dall Ordine; l inadempiente non sarà più segnalato in terne di collaudo. N.B. Esempi a pag

11 Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 tariffa collaudi tecnico-amministrativi delibera 1059 del Consiglio dell Ordine del 4/7/ Il compenso va determinato conformemente a quanto fissato dai commi 2,3,4,5,6 dell art. 210 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro (D.P.R. 554/99), qui di seguito riportati: 2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all organico della stazione appaltante, per l effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell articolo 17 della Legge. 3. L importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell importo delle eventuali riserve dell appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio. 4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. 5. Per i collaudi in corso d opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento. 6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso d opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In particolare per il calcolo del compenso si precisa che: a a1 a2 a3 l onorario base si determina applicando sull importo dei lavori, determinato come specificato al comma 3, sopra riportato la percentuale fissata dalla Tabella C della Legge 143/49; per il collaudo in corso d opera si applica una maggiorazione sull onorario base del 20%; per il collaudo di lavori di manutenzione si applica una maggiorazione sull onorario base del 50%; la relazione riservata, (ove richiesta dalla stazione appaltante) va determinata applicando una maggiorazione del 20% sull onorario base; b l onorario per revisione tecnico contabile si ottiene calcolando: * per le opere contabilizzate a misura, il 30% dell onorario per contabi- 11

12 lità, determinato applicando le percentuali ricavate dalla tabella E della L. 143/49 senza alcuna riduzione o maggiorazione; * per le opere contabilizzate a corpo, il 15% dell onorario per contabilità determinato applicando le percentuali ricavate dalla tabella E della L. 143/49 senza alcuna riduzione o maggiorazione; Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 c il rimborso spese può essere calcolato a piè di lista (vacazioni + spese vive) oppure a percentuale forfettaria dell onorario come sopra determinato in misura del 30% elevabile al 60% solo per collaudo in corso d opera. Nel caso di commissione di collaudo, ai sensi del comma 4 dell art. 210 del D.P.R. 554/99, l onorario sarà determinato maggiorando del 25% per ogni componente oltre il primo l onorario totale (onorario base+maggiorazioni+revisione tecnico-contabile) dividendo il totale comprensivo di spese per il numero di componenti. N.B. Esempi a pag

13 Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 certificato di regolare esecuzione Il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, va compensato con le stese modalità con cui viene determinato l onorario base nel Collaudo Tecnico Amministrativo (lettera a tariffe collaudi T.A.). Le spese e prestazioni accessorie vanno forfettariamente conglobate nel 10% dell onorario base. Il certificato di idoneità statica va compensato con le stesse modalità con cui viene determinato l onorario per collaudo statico. La prestazione relativa alla redazione del certificato di regolare esecuzione è cumulabile con l assistenza al collaudo (voce i della tabella B di tariffe). 13

14 tariffa progettazione antincendio della delibera del Consiglio dell Ordine in data 21 dicembre Il compenso, in linea generale, va computato a discrezione e può a norma dell art. 21 della legge n. 143 raggiungere, per la sola progettazione antincendio, l intero ammontare dell onorario calcolato, con riferimento all importo lordo delle opere di prevenzione incendi, per le classi e categorie di tabella A, applicando le aliquote di tabella B relative a: a) progetto di massima b) preventivo sommario c) progetto esecutivo fermo restando che il compenso di cui sopra va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per la prestazione complessiva qualora la consulenza di prevenzione incendi sia fornita dallo stesso professionista. Nell eventualità che sia richiesta la prestazione di altro professionista con riferimento agli articoli 23 della legge 143 (consiglio di specialisti) e all articolo 18 (compensi per prestazioni parziali), si precisa che l ammontare del compenso come sopra determinato va incrementato del 25%. Prestazioni non previste dalla Legge 143/ Poiché in generale è di difficile determinazione il valore lordo degli interventi di adeguamento antincendio e parimenti è problematico valutare a discrezione, in via preventiva, l impegno del professionista, si utilizza una formula di rapida valutazione del compenso al fine di fornire un ordine di grandezza dello stesso. Resta sempre e comunque inteso che il valore cui si perviene con la formula proposta è solo un mero riferimento di massima e non si sostituisce al principio di discrezionalità del compenso dettato dalla vigente tariffa legge 143. La formula utilizzata è la seguente: C= FxA+Σ i p i dove: C è il compenso professionale; F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell incarico e valutata in 413; A = ISTAT/105,1 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal rapporto tra l indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno e pari a quello del gennaio dell anno stesso e l indice ISTAT di Gennaio 1997, pari a 105,10; p i è il compenso relativo alla singola attività i-esima: tale valore è dato dalla formula p i = 7,75 x (H x S x A) 0.71 ; H parametro di rischio-complessità assunto pari alle ore massime indicate 14

15 Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 per ogni singola attività dall allegato VI del Decreto del Ministero dell Interno ; S = Sup x p dove Sup è la superficie totale oggetto dell intervento espressa in mq tranne per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 64, 91, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M posto che per attività all aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito, la superficie viene dimezzata, e q è il parametro del carico d incendio dato dalla seguente tabella: CARICO DI INCENDIO SPECIFICO 30 kg/m 2 60 kg/m 2 90 kg/m kg/m kg/m kg/m 2 q 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 Valori particolari di S: - per le attività 1, 2; S = K/6.000 dove K è il valore in Kcal/h del gas combustibile in lavorazione oraria, in Kcal se in deposito; nel caso di gas comburenti si utilizza un valore fittizio di Kcal/Nmc; - per le attività 3, 4, 5: S = K/8.800 dove K è il valore in Kcal/h del gas combustibile in lavorazione oraria, in Kcal se in deposito; - per le attività 6, 7, 18; S = 20 per ogni impianto; - per le attività 91 e 64; S = K/3.000 dove K è la potenzialità termica complessiva in Kcal/h; - per l attività 94: S = (somma della superficie coperta dei vari piani) x q/10; - per l attività 95: S = (numero dei vani ascensore o montacarichi x 20) + 50; - per l attività 97: S = diam x L/4 dove diam. è il diametro della tubazione in cm, L è la lunghezza della condotta in Km; 15

16 - per i depositi e serbatoi non interrati: S = (carico d incendio) / ; - per i depositi e serbatoi interrati: S = (carico d incendio) / Prestazioni non previste dalla Legge 143/ Eventuali correzioni dei compensi calcolati Inoltre, indicando la N il numero di attività soggette comprese in ogni singolo caso in esame, si indicano le seguenti correzioni in funzione dell effettivo maggiore (o minore) impegno: - per N = 1: si ammette una maggiorazione fino al 100%; - per N = 2: si ammette una maggiorazione fino al 50%; - per N = 3: si ammette una maggiorazione fino al 40%; - per N = 4: si ammette una maggiorazione fino al 30%; - per N = 5: si ammette una maggiorazione fino al 20%; - per N = 6: si ammette una maggiorazione fino al 10%; - per N > 6: non si ammettono maggiorazioni. 4. Oneri non compresi nei compensi calcolati Dal compenso calcolato al punto 3 sono espressamente esclusi: - i rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche; - le eventuali ulteriori prestazioni di cui ai punti d, e, f, g, h, i ed l della tabella B della tariffa legge 143 che sono da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa; - le perizie o certificazioni giurate; - le dichiarazioni e certificazioni richieste per la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (art. 2 del D.M ); - la verifica di conformità di quanto eseguito al progetto di prevenzione incendi approvato, a supporto della dichiarazione di inizio attività di cui all art. 3 del D.M ; - i compensi accessori, come da artt. 4 e 6 della legge n. 143; - l eventuale progettazione esecutiva e Direzione Lavori delle opere di adeguamento necessarie da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa. 5. Incarichi congiunti Quando l incarico viene affidato a più professionisti, l intero compenso risultato dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali: per 2 professionisti % per 3 professionisti % per 4 o più professionisti % 16

17 Prestazioni non previste dalla Legge 143/ Incarico riconfermato Nella eventualità che l incarico venga confermato allo stesso professionista che ebbe a provvedere alla consulenza per gli adempimenti del nulla-osta (legge 818 del ) o nella ipotesi che non siano intervenute modifiche o variazioni rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle documentazioni allegate alla richiesta del nulla-osta provvisorio, il compenso sarà valutato al 70% della Progettazione tecnica antincendio pari al 70%). 7. Compensi accessori conglobati Il professionista può valutare tutti i compensi accessori in conformità degli artt. 4, 6 e 13 della tariffa professionale. 8. Responsabilità Il committente è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità in modo completo ed esatto tutti i dati, caratteristiche, situazioni e quanto altro necessario affinché su di essi il professionista, senza alcun obbligo di verifica o responsabilità nei riguardi della loro esattezza, possa impostare il suo elaborato tecnico progettuale antincendio. Il professionista garantisce lo sviluppo e completamento del progetto, inteso ad ottenere (art. 13 D.P.R. 577/82) dai competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l approvazione che attesti la rispondenza del progetto alle vigenti norme (alla data di stesura del progetto) o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di riduzione delle probabilità di insorgenza dell incendio e la limitazione delle conseguenze, nonché le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc. 9. Incarichi e compensi per la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I. (art. 2 del D.M ) Premesso che al professionista può essere richiesta la redazione, in aggiunta o meno al progetto antincendio, delle documentazioni richieste dall art. 2 del D.M ; essendo le stesse riconducibili ad una aliquota dell importo per il progetto antincendio, si valutano le seguenti percentuali di esso: 9.1 Redazione di dichiarazioni e certificazioni richieste dall art. 2 comma 2 del D.M : - 15% se l incarico è affidato allo stesso professionista redattore del progetto; - 25% se l incarico è affidato a diverso professionista o se il professionista deve esprimersi su opere preesistenti. 9.2 Verifica della conformità di quanto eseguito al progetto approvato con stesura di dichiarazione: - 25% se l incarico è affidato allo stesso professionista redattore del progetto; - 45% se l incarico è affidato a diverso professionista. 17

18 Estratto del Decreto del Ministero dell Interno del 04/05/1998 Cod. Parametro individuazione Attività soggette rischio attività complessità H 1 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 6 Prestazioni non previste dalla Legge 143/ Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h - impianti 6 - cabine 2 3 Depositi e rivendite di gas combustibile in bombole: a) compressi: - per capacità complessive superiori a 0,75 m 3 2 b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi superiori a 75 kg 2 4 Depositi e rivendite di gas combustibile in serbatoi fissi a) compressi: - per capacità complessive superiore a 0,75 m 3 2 b) disciolti o liquefatti: - per quantitativi complessivi superiori a 0,3 m Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi a) compressi per capacità complessive superiori a 3 m 3 4 b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar 8 7 Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione - impianti singoli 6 - impianti misti (gpl e metano) 8 8 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti 4 9 Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 4 10Impianti per l idrogenazione di olii e grassi 6 11 Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l impiego di oltre 15 becchi a gas 4 12 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (con punto di infiammabilità fino a 65 C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m Stabilimenti ed impianti dove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 C a 125 C per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili 6 18

19 Prestazioni non previste dalla Legge 143/ Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva superiore a 0,5 m Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva superiore a 0,2 m Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio 4 19 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg 4 20 Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi superiori a Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti 4 22 Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con capacità superiore a 0,2 m Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali e animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n 635 e successive modificazioni ed integrazioni nonché perossidi organici 8 25 Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni 2 26 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori 8 27 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi organici 8 28 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l acqua sviluppano gas infiammabili 8 29 Stabilimenti ed impianti ove si producono acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno 8 30 Fabbriche e depositi di fiammiferi 8 19

20 31 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo 6 32 Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 6 33 Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li 6 Prestazioni non previste dalla Legge 143/ Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron ed altre leghe ad alto tenore di magnesio 6 35 Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi 6 36 Impianti per l essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato 6 37 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 6 38 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 6 39 Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 6 40 Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 6 41 Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li 6 43 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l industria delle carta con quantitativi superiori a 50 q.li 3 44 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche pellicole cinematografiche radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg Depositi di legnami di costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sugheri ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale con quantitativi superiori a 500 q.li 3 47 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 50 q.li: 5 20

21 Prestazioni non previste dalla Legge 143/ Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali ed artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi superiori a 50 q.li: 5 49 Industrie dell arredamento, dell abbigliamento e della lavorazione della pelle con oltre 25 addetti 4 50Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li 4 51 Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 4 52 Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche 4 53 Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 4 54 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li 4 55 Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 4 56 Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito 4 57 Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 4 58 Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li i 3 59 Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici ed intermedi e prodotti farmaceutici con l impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li 4 61 Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 6 62 Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li 4 63 Centrali termoelettriche 8 64 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw 2 65 Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici valvole elettriche, ecc Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 6 67 Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze 6 68 Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 8 21

22 69 Cantieri navali con oltre 5 addetti 8 70 Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti 8 71 Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti 8 Prestazioni non previste dalla Legge 143/ Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti 2 73 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti 6 74 Cementifici 6 75 Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n 185) 4 76 Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n 185) 4 77 Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n 1860, sostituito dall art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n 1704) 4 78 Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione 4 79 Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1 lettera b della legge 31 dicembre 1962, n 1860) 4 80 Impianti relativi all impiego pacifico dell energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego; -impianti nucleari; -reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini 4 82 Centrali elettroniche per l archiviazione e l elaborazione di dati con oltre 25 addetti 4 83 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti 4 84 Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto 4 22

23 Prestazioni non previste dalla Legge 143/ Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti 4 86 Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti - letto 4 87 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m 2 comprensiva dei servizi e depositi 4 88 Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a m Aziende ed uffici nei quali sino occupati oltre 500 addetti 6 90 Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a kcal/h 2 92 Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili 2 93 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti 4 94 Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m 2 95 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installai in edifici industriali di cui all art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n Oleodotti con diametro superiore a 100 mm 8 23

24 tariffa per gli adempimenti ex lege 10/91 L onorario si ottiene dalla formula di seguito riportata C t = (C v + C l + C i ) x K d ove C t = C v = C l = C i = K d = Compenso globale in Euro Compenso correlato al volume V Compenso correlato al numero dei locali l Compenso correlato al numero di impianti i Coefficiente di difficoltà, comprensivo dei costi ispettivi e di reperimento dati in genere, fissato discrezionalmente dall incaricato, il cui valore non può comunque essere né inferiore all unità, né superiore a 1.6 Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 Compenso correlato al volume, C v (Euro) Per V inferiore a 300 m 3, il compenso correlato al volume resta fisso e pari a 78 Euro C v = 78 () Per V compreso tra 301 e m 3, il compenso correlato al volume è dato da C v = K v (V) x V () ove K v (V) rappresenta il compenso unitario (Euro/m 3 ) funzione del volume V (m 3 ) ed è dato dalla formula K v (V) = + x [( V)/29.700] , ,27 Per V superiore a m 3, K v (V) resta fisso e pari a (167/1936,27 Euro/m 3 ), per cui il compenso correlato al volume diventa 167 C V = x V () 1936,27 Compenso correlato al numero dei locali, C l (Euro) C l = K l (l) x l ove l = Numero dei locali K l (l) rappresenta il compenso unitario (Euro/Locale), funzione del numero dei locali l, ed è dato dalla formula K l (l) = /(1936,27 x l ) Compenso correlato al numero degli impianti, C i (Euro) C i = K i (i) x i () ove i = Numero degli impianti K i (i) rappresenta il compenso unitario (Euro/impianto), funzione del numero degli impianti i, ed è dato dalla formula K i (i) = /(1936,27 x i 0,15 ) 24

25 Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 tariffa per prestazioni ex D.lgs. 494/96 e D.lg. 528/99 delibera 1055 del Consiglio in data 31/05/2001 in vigore a partire dal 01/06/2001per opere private D.M. 04/04/01 in vigore dal 27/04/01 per le OO.PP. Gli onorari per la sicurezza tengono conto di aliquote di base, di incrementi (edifici soggetti a vincolo monumentale e paesistico, adeguamento del piano e del fascicolo, coordinamento ed organizzazione attività ed informazione) e di maggiorazioni per fattori rischio connessi alla particolarità dell opera; sono calcolati facendo riferimento alle categorie e classi di cui all art. 14 della Legge 143/49. Per le prestazioni svolte per privati le spese vanno calcolate ai sensi dell art.13 della Legge143/49 nella misura del 30% per prestazioni entro 20 Km. dal luogo di residenza e nella misura del 60% per prestazioni oltre 20 Km dal luogo di residenza; per le OO.PP. le spese verranno calcolate per interpolazione lineare tra il 30% (corrispondente a ,84 di lavori) ed il 15% (corrispondente a , 91 di lavori). Non si applicano le maggiorazioni per incarico parziale. Nel dettaglio l onorario viene così determinato (vedi esempio pag. 82): O = [A x Σ i (I i x P i x S pi ) x (1 + K 1 + K 2 + K 3 )] x (1 + K 4 + K 5 + K 6 + K 7 + K 8 + K 9 + K 10 + K 11 + K 12 + K 13 ) Dove: A rappresenta l aliquota base per prestazione. I i è l importo riferito alla classe e categoria di appartenenza dei lavori P i è la percentuale di applicazione afferente alla singola classe e categoria determinata in base alla Tabella A della L. 143/49 per prestazioni svolte per privati ed in base alla Tabella A allegata al D.M. 04/04/01 per le Opere Pubbliche. K 1 = 0.15 (Incremento per edificio soggetto a vincolo monumentale applicabile per entrambe le fasi) K 2 = 0.25 (Incremento per adeguamento del piano e del fascicolo, applicabile solo per coordinamento in fase di esecuzione) K 3 = 0.15 (Incremento coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, applicabile solo per coordinamento in fase di esecuzione) K 4 K 13 = 0.05 (Maggiorazioni) S pi è la percentuale di maggiorazione per spese, determinata come sopra indicato. La tabella B2, allegata al D.M.04/04/01, riporta il valore dell aliquota base per singole prestazioni, definisce le costanti K, relative alle maggiorazioni, ove applicabili, e fissa gli onorari minimi. Al coordinatore per la progettazione spetta anche l onorario relativo alle prime indicazioni e prescrizioni. 25

26 studio dell impatto ambientale (V.I.A.) di progetti delibera 1055 del Consiglio dell Ordine del 31/05/2001in vigore dal 01/06/2001 Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 Per lo studio di prefattibilità ambientale, di fattibilità ambientale e di impatto ambientale, nell ambito di applicazione della normativa VIA, l onorario, dovuto ai professionisti ingegneri singoli o a gruppi che non si intendono riuniti in collegio, sarà a percentuale sull importo dell opera da progettare secondo le aliquote fissate dalla Tabella B4 del D.M. 04/04/01 con l applicazione delle maggiorazioni e delle riduzioni riportate in calce alla stessa tabella; per gli importi intermedi si procede per interpolazione lineare. Detto onorario non comprende i costi di indagini di campo, monitoraggi, prelievi ed analisi, nonché relazioni di settore. 26

27 Prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 tariffa per prestazioni di ingegneria geotecnica Rientrano in questa classe le prestazioni relative alle indagini di natura geotecnica nonché l illustrazione dei caratteri tipologici delle terre, sino agli studi ed ai calcoli di meccanica dei terreni e delle rocce (geotecnica), richiesti per il progetto e la realizzazione di qualsiasi tipo di opera, strutture ed interventi interessanti il suolo e/o il sottosuolo nonché di quelle opere (come dighe di ritenuta in materiali sciolti, rilevati, arginature, ecc.) in cui i terreni o le rocce vengono impiegati quali materiali da costruzione. In generale formano oggetto della presente classe le prestazioni professionali riguardanti relazioni geotecniche. 1. Articolazione delle prestazioni 1.1. Studi per l individuazione di problemi geologici e geotecnica relativi al progetto preliminare dell opera e compilazione del preventivo sommario delle indagini e prove da eseguire; 1.2. compilazione del programma dettagliato delle indagini siano esse storiche o tipologiche in sito e delle prove, sia in sito che in laboratorio; compilazione inoltre del preventivo e capitolato speciale d appalto delle prove; 1.3. supervisione allo svolgimento del programma di cui al punto 1.2. comprendente: assistenza alle indagini ed accertamento della loro regolare esecuzione da effettuarsi a mezzo di sopralluoghi del professionista incaricato o dei suoi collaboratori, nel numero e con frequenza che il professionista stesso riterrà, a suo esclusivo giudizio, necessario; collegamento con gli altri istituti preposti per le indagini di carattere geologico e topografico e/o collegamento con i laboratori incaricati delle prove per l esame interattivo dei risultati; esame della situazione geologica e/o dei problemi di natura geotecnica imposti dalla costruenda opera e dalle possibili soluzioni progettuali; calcolazioni geotecniche (per la sola relazione geotecnica) relative alla soluzione definitiva prescelta; stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata dagli elaborati grafici e dalla documentazione prevista per legge, ivi compresi i sistemi di collaudo e di controllo dell opera in esercizio; consulenza ed assistenza alla direzione lavori durante la costruzione dell opera, per quanto attiene alle parti di essa interessanti il suolo e/o il sottosuolo o realizzate in materiali sciolti; assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione lavori afferenti alle stesse parti d opera di cui alla precedente punto

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