CAPITOLATO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEL PARCO VEICOLI DEL COMUNE DI ANDRIA (BA)

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1 SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CAPITOLATO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEL PARCO VEICOLI DEL COMUNE DI ANDRIA (BA) Pagina 1 di 12

2 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Premesso che le normative e le condizioni di assicurazione per i vari "rami polizza sono quelle previste ai testi ANIA nella più recente edizione, resta convenuto che le condizioni contenute nel presente capitolato speciale, per ciascun ramo assicurativo, dovranno essere riportate integralmente nella polizza della Compagnia aggiudicataria. Comunque, dette condizioni devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di polizza comprese le Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 2 - FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO Le franchigie, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati nelle condizioni speciali e/o particolari dei capitolati inerenti i singoli rischi, saranno gli unici accettati. Diverse formulazioni o introduzione di limitazioni difformi invalideranno l'offerta. Art. 3 - VARIAZIONE PREMI La compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto. Art. 4 - VARIE La firma del presente capitolato impegna la Compagnia Assicuratrice aggiudicataria mentre per il Comune di Andria (BA) l'impegno è condizionato al conseguimento dell'esecutività della determinazione di presa d'atto delle risultanze di gara. Art. 5 - FORO COMPETENTE Per le controversie relative alla presente gara è competente, esclusivamente, il foro nel quale risiede il Contraente. Art. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni volutamente inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Art. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI L'assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 90 giorni successivi all'effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Pagina 2 di 12

3 Il premio sarà pagato entro 90 giorni dalle seguenti date: - 24/10/2007 per il periodo 24/10/ /01/2008; - 24/01/2008 per il periodo 24/01/ /01/2009; - 24/01/2009 per il periodo 24/01/ /01/2010. Art. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto. Art AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia di Assicurazione, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. A fronte della notificazione dell'aggravamento del rischio, la Compagnia può non accettarlo, recedendo dal contratto e rimborsando i premi pagati e non goduti. Art DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia di Assicurazione è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. Art DENUNCE SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. Art RINVIO ALLE NORIVIE DI LEGGE Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. Art DESCRIZIONE DEI RISCHI E OPERATIVITA' DELLE GARANZIE I mezzi da assicurare sono descritti all'allegato C/I RC AUTO e allegato C/2 AUTO RISCHI DIVERSI. La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola fatta salva la possibilità di inserire anche le garanzie Auto Rischi Diversi, Tutela Giudiziaria e Assistenza così come esattamente dettagliato ai Capitolati Speciali relativi. Art DURATA DELLA ASSICURAZIONE L'assicurazione decorre dalla data di aggiudicazione del contratto e comunque non prima delle ore 24,00 del 24/10/2007. Per ciascun veicolo occorre considerare per l'effetto della garanzia il giorno e il mese indicati nell'allegato C/1 RC AUTO e nell'allegato C/2 AUTO RISCHI DIVERSI. Pagina 3 di 12

4 La scadenza contrattuale è fissata improrogabilmente alle ore 24,00 del 24/01/2010. Il primo rateo dovrà scadere alle ore 24,00 del 24/01/2008 ed i successivi alle ore 24,00 del 24/01/2009 e del 24/01/2010. Il contratto non prevede il tacito rinnovo. E' inoltre facoltà del Contraente al termine del contratto, al fine di esplicare una nuova procedura di aggiudicazione, chiedere una proroga della copertura pari a 180 giorni alle stesse condizioni del presente capitolato. Pagina 4 di 12

5 RESPONSABILITA'CIVILE VEICOLI Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E MASSIMALI Premesso: - che nell'allegato C/1 RC AUTO è indicato l'intero parco veicoli a motore del Comune; - che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio; potenza fiscale per il parco autovetture; - Peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici; - cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori; - numero posti per autobus; si assicura: l'intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro così individuato ,00 (duemilioniseicentomila/o0) massimale unico, per ciascun veicolo componente il parco autovetture, autocarri, motocarri, ciclomotori, macchine operatrici, veicoli speciali; ,00 (cinquemilioni/o0) massimale unico, per ciascun autobus. Art. 2 - TIPOLOGIA DI POLIZZA Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (L. n 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste. Art. 3 - RISCHI DA ASSICURARE - Garanzie Base : rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria). - Forma Tariffaria: Bonus-Malus per le autovetture, motoveicoli e ciclomotori Tariffa Fissa per gli altri veicoli. L'offerta deve essere presentata: - con quotazione lorda per ogni singolo mezzo presente nell'allegato C/I RC AUTO; - con la somma dei premi lordi per i diversi settori sottoelencati; - complessiva lorda per l'intero parco veicoli; Le tariffe offerte dovranno essere riferite tutte alla zona territoriale del contraente. Art. 4 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO I mezzi da assicurare sono descritti all'allegato C/I RC AUTO. La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola fatta salva la possibilità di inserire anche le garanzie Auto Rischi Diversi, Tutela Giudiziaria e Assistenza così come esattamente dettagliato ai Capitolati Speciali relativi. Art. 5 - VARIAZIONE PARCO AUTOMEZZI I nuovi mezzi acquistati dal Comune, nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi appartenenti al settore tariffario che utilizzano la formula Bonus-Malus, le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Art. 6 - REGOLAZIONE PREMIO Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati, verranno comunicati, al loro verificarsi dall'assicurato. La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra. L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti all'articolo "pagamento del premio" di cui alle nonne gestionali ed amministrative che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione. Art. 7 -CONDIZIONI PARTICOLARI Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate includendo le seguenti condizioni particolari: a) per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione. Pagina 5 di 12

6 b) L'impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento dei sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (quando previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida. Analogamente l'impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli e sborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. L'Impresa eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a nonna delle vigenti disposizioni di legge; L'impresa rinuncia inoltre al diritto di rivalsa nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. c) l impresa garantisce l'assicurato e il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA. La garanzia non opera: - per danni cagionati a cose di terzi che l'assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo; - se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive modifiche e integrazioni; d) Ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia Assicurativa si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide c/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA. La garanzia non opera: - per danni cagionati a cose di terzi che l'assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo; - per danni conseguenti ad operazioni di riempimento c/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge; - se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive, nei confronti dell'assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio. e) La Società assicura la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Ai fini di tale estensione di garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate. f) La Società assicura i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione. La presente Pagina 6 di 12

7 estensione è operante per i rimorchi elencati all'allegato C/1 RC AUTO per cui venga corrisposto un premio separatamente dalla motrice. g) Si precisa che alcuni veicoli da assicurare possono essere adibiti al servizio di sgombero neve ed attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc.) ed essere muniti delle necessarie attrezzature ausiliarie. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi. Art. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per tutti i paesi per cui è prevista la "Carta Verde", più esattamente definita "appendice per estensione della garanzia alla circolazione all'estero". Pagina 7 di 12

8 RISCHIO INCENDIO-FURTO PER I VEICOLI DEL COMUNE Art. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO La garanzia è prestata per i veicoli di proprietà dell'amministrazione Comunale indicati nell'allegato C/2 AUTO RISCHI DIVERSI con la precisazione delle garanzie previste o meno. Art. 2 - TIPOLOGIA DI POLIZZA Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione approvate dall'ania, integrate dalle pattuizioni speciali successivamente previste. Art. 3 - RISCHI DA ASSICURARE INCENDIO La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli di cui all'art. 1, conseguenti a: a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; b) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e vandalismo esclusi gli atti terroristici (EVENTI SOCIO POLITICI); c) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI),questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di ,00 (tremila/o0); d) rinuncia alla rivalsa verso i dipendenti del comune. Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato; e) ricorso terzi da incendio, scoppio, esplosione fino al massimale di ,00 (trecentomila/00). FURTO I danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli conseguenti a: - furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina; La Società risponde inoltre dei danni materiali e diretti al mezzo conseguenti a: - circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli; - effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo; - appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che: tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione. Le deroghe sopraelencate sono valide a condizione che: la Società sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato; I'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele; il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale. Art. 4 - MASSIMALI DI GARANZIA Pagina 8 di 12

9 La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. E facoltà del contraente e per esso i Dirigenti dei Servizi, adeguare le somme assicurate in merito alle garanzie incendio e furto dei singoli veicoli ad ogni scadenza annuale. Art. 5 - FRANCHIGIE E SCOPERTI Le garanzie di cui al precedente art. 3 lettera b) e e), vengono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) e con un minimo non indennizzabile di. 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Art. 6 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro. Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo). In entrambi i casi il risarcimento non potrà superare il valore assicurato. Art. 7 - DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo descritto in polizza. Art. 8 -ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, paesi appartenenti all'unione Europea ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde). Art. 9 - COMPUTO DEL PREMIO Si richiede di esplicitare il tasso, nell'allegato, comprensivo di accessori e tasse, distintamente per ciascuna categoria di veicoli, per ciascuna separatamente delle sotto elencate garanzie: a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; b) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI); c) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI); d) furto. Art REGOLAZIONE DEL PREMIO Gli aumenti e/o le diminuzioni dei capitali assicurati a seguito di aumento o riduzione di valore dei mezzi assicurati, nonchè per inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati, verranno comunicati al verificarsi dall'assicurato. La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra. In caso di conguaglio attivo il Contraente provvederà al relativo pagamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del documento di regolazione. Pagina 9 di 12

10 TUTELA GIUDIZIARIA Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Compagnia alle condizioni del presente capitolato e nei limiti del massimale convenuto, assicura la protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti ai conducenti dei veicoli assicurati per la difesa dei loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati dal capitolato. Tale oneri sono: Le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del conducente dei veicoli assicurati, o di transazione autorizzata dalla Compagnia in base alle norme che seguono; Le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere; Le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); Le spese di giustizia. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente in base alle norme sottoriportate. Art. 2 - AMBITO DELLA GARANZIA Le garanzie vengono prestate al contraente e ai conducenti dei veicoli assicurati, ai trasportati, per i sinistri connessi alla circolazione dei veicoli indicati in polizza e precisamente: 1. L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. 2. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 3. Il ricorso, in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrative accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottata in seguito ad incidente stradale. La compagnia provvederà, su richiesta, alla redazione del ricorso purchè il provvedimento in originale pervenga alla Compagnia entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. 4. L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Art. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA a cui si riferisce. Art. 4 - DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia viene prestata per le controversie determinatesi da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le del giorno di decorrenza dell'assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Art. 5 - ESCLUSIONI Pagina 10 di 12

11 La garanzia non opera: l. In materia fiscale e amministrativa; 2. Per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, 3. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 4, Per fatti dolosi delle persone a favore delle quali è prestata l'assicurazione; 5, Per fatti non accidentali relativi all'inquinamento dell'ambiente; 6. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando le persone a favore delle quali è prestata l'assicurazione vengono perseguite in sede penale; 7. Se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione RCA; 8. Nei casi di guida sotto l'influenza di alcool, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, o per violazione dell'art. 189, comma 1, del Nuovo Codice della Strada (comportamento in caso di incidente); 9. Per fatti derivanti da partecipazione gare o competizioni sportive e relative prove. Art. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE Il contraente deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve far pervenire alla Compagnia (anche a mezzo fax) notizia di ogni atto a lui notificato entro tre giorni lavorativi dalla data della notifica stessa. La persona a favore della quale è prestata l'assicurazione ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo in cui ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Compagnia contemporaneamente alla denuncia di sinistro. Art. 7 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA Il contraente che richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 1. Informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonchè indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; 2. Conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. 3. La persona a favore della quale è prestata l'assicurazione è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Art. 8 - GESTIONE DEL SINISTRO Ricevuto la denuncia del sinistro, la Compagnia si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese della persona nei confronti della quale è prestata l'assicurazione presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale nei termini sopra riportati. La gestione delle opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada è comunque sempre di esclusive competenza della compagnia. Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale. Pagina 11 di 12

12 Il contraente e/o assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza la preventiva autorizzazione della compagnia. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la compagnia. La compagnia non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. La compagnia non si assume il pagamento di multe e/o ammende nonchè il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali. Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra contraente e/o assicurato e compagnia, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo fra la parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Art. 9 - RECUPERO DI SOMME Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi, spettano integralmente all'assicurato. Spettano invece alla Compagnia, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art MASSIMALE E ATTIVAZIONE GARANZIA La garanzia è prestata con un massimale di (cinquemilacinquecento) a sinistro. Premesso che la Compagnia è disponibile ad attivare la garanzia tutela legale per tutti i mezzi inclusi nell'allegato C/1 RC AUTO, è facoltà dell'amministrazione comunale segnalare per quali mezzi attivare la garanzia tutela legale (via fax o Raccomandata). ASSISTENZA Da attivare per le sole autovetture contenute nell'allegato C/ 1 RC AUTO, su esplicita richiesta del Contraente (via fax o raccomandata). Pagina 12 di 12

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