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1 Edizione: Febbraio 1999 Ministero dell ' Interno COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UDINE per ignem per undas celerrime GUIDA TECNICA N. 3 LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LOCALI O LUOGHI APERTI AL PUBBLICO ASPETTI TECNICI E PROCEDURALI CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA GUIDA ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE TECNICA SISTEMA DI VIE DI USCITA DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI PER IL PUBBLICO STRUTTURE E MATERIALI AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ATTIVITÀ PARTICOLARI SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO: NORME, PROCEDURE E COMPITI GESTIONE DELLA SICUREZZA E NORME DI ESERCIZIO QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO Dott. Ing. Amedeo Monaco

2 LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LOCALI O LUOGHI APERTI AL PUBBLICO INDICE pag PARTE 1 A - ASPETTI GENERALI, NORMATIVI E PROCEDURALI CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA GUIDA CAMPO DI APPLICAZIONE ED ASSOGGETTABILITÀ AI CONTROLLI APPLICABILITÀ DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO MISURE TECNICHE APPLICABILI ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE TECNICA ITER PROCEDURALE DOCUMENTAZIONE TECNICA GENERALITÀ SCHEDA INFORMATIVA GENERALE RELAZIONE TECNICA ELABORATI GRAFICI CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SEMPLIFICATE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 18 MODELLO DI CERTIFICAZIONE ( fac - simile) 19 MODELLO DI DICHIARAZIONE ( fac - simile) 21 PARTE 2 A - ASPETTI TECNICI DI SICUREZZA ANTINCENDIO SISTEMA DI VIE DI USCITA GENERALITÀ NUMERO DELLE USCITE LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA PORTE SCALE - ASCENSORI - SCALE MOBILI VIE DI ESODO PER PERSONE DISABILI DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI PER IL PUBBLICO DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO DEI SEDILI PALCHI, TRIBUNE E SIMILI STRUTTURE E MA TERIALI GENERALITÀ RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI 34 GT pag. 2 di 79

3 6 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO GENERALITÀ DEPOSITI ED AUTORIMESSE IMPIANTI ELETTRICI - GENERALITÀ IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE GRUPPI ELETTROGENI IMPIANTI TERMOTECNICI UTILIZZAZIONE DI GAS COMBUSTIBILE ; GPL IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E/O VENTILAZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ESTINTORI NASPI DN 20 E/O IDRANTI ANTINCENDIO INTERNI DN IDRANTI ESTERNI DN ATTIVITÀ PARTICOLARI CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI TEATRI-TENDA, TENDONI, COPERTURE A TENDA, E SIMILI MANIFESTAZIONI OCCASIONALI IN LUOGHI E SPAZI ALL APERTO O IN LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 POSTI PISCINE MANIFESTAZIONI OCCASIONALI IN IMPIANTI SPORTIVI SPETTACOLI PIROTECNICI SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO: NORME, PROCEDURE E COMPITI SERVIZIO VIGILFUOCO DI VIGILANZA ANTINCENDIO SERVIZIO INTERNO DI VIGILANZA ANTINCENDIO GESTIONE DELLA SICUREZZA E NORME DI ESERCIZIO 63 PARTE 3 A - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 66 REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931 N. 773 : TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 66 REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940 N. 635 : REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEL T.U , N 773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 66 D.M APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO 67 D.M NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 72 DM N REGOLAMENTO CONTENENTE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI STORICI E ARTISTICI DESTINATI A MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI E MOSTRE 76 GT pag. 3 di 79

4 parte 1 a ASPETTI GENERALI, NORMATIVI E PROCEDURALI 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA GUIDA CAMPO DI APPLICAZIONE ED ASSOGGETTABILITÀ AI CONTROLLI La presente guida tecnica di prevenzione incendi è indirizzata a manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, da svolgersi in locali pubblici o luoghi all aperto. Tali manifestazioni consistono generalmente in attività caratterizzate dalla presenza di un numero notevole di persone, e che, per tale motivo, in caso di incendio e/o incidenti possono presentare problematiche rilevanti ai fini della salvaguardia della vita umana. Molte manifestazioni temporanee possono essere classificabili come luoghi o locali di pubblico spettacolo, ed in tale caso sono soggette al controllo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (nel seguito indicata brevemente come C.P.V.L.P.S.), facente capo alla Prefettura. Tale obbligo deriva dall applicazione del Regio Decreto , n. 773, intitolato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (in seguito indicato brevemente come T.U.L.P.S.), che all art. 80 prevede che l autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell edificio e l esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio, mentre l art.141 del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S. (RD , n. 635), prevede che per l applicazione dell articolo 80 della legge è istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto che la presiede. Per le manifestazioni temporanee sussisteva un obbligo di controllo anche da parte dei Vigili del Fuoco, indipendente da quello previsto dal T.U.L.P.S per la C.P.V.L.P.S., ma recentemente il DPR , n. 37, all art. 9, comma1, ha abrogato l art. 15, comma primo, numero 5, del DPR 577/82, che prevedeva le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato... da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Per effetto di tale abrogazione le manifestazioni temporanee non sono più soggette (in quanto tali) al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco, e pertanto non è più necessario né richiedere il rilascio del CPI per tali manifestazioni, né inviare al Comando VF le documentazioni tecniche relative agli aspetti di sicurezza antincendio delle manifestazioni medesime. Rimane tuttavia inteso che, nei casi in cui nell ambito di una manifestazione temporanea dovessero sussistere anche attività soggette a controlli di prevenzione incendi per effetto del DM (es.: impianti termici con potenzialità superiore a Kcal/h - serbatoi gpl con capacità superiore a 0,3 m 3 depositi di bombole di gpl con capacità complessiva superiore a 75 Kg - GT pag. 4 di 79

5 gruppi elettrogeni con potenza superiore a 25 Kw - etc.), per quelle specifiche attività subentra anche una competenza dei controlli da parte dei Vigili del Fuoco, che saranno effettuati secondo le nuove procedure previste da recenti normative. Le competenze della C.P.V.L.P.S sono comunque rimaste immutate, ed i Vigili del Fuoco, presenti in quella Commissione come componenti, provvedono pertanto in quella sede alla verifica della sussistenza dei necessari requisiti di sicurezza antincendio, e ad impartire le prescrizioni del caso, qualora necessario, secondo le indicazioni contenute nella presente Guida. Nel seguito di questa Guida Tecnica verranno riportate alcune delle fonti normative citate in precedenza Come conseguenza di quanto descritto in precedenza, le manifestazioni temporanee, da un punto di vista autorizzativo, possono distinguersi in: manifestazioni soggette al controllo della C.P.V.L.P.S.; manifestazioni non soggette al controllo della C.P.V.L.P.S.; È importante evidenziare che l assoggettabilità o meno di una manifestazione temporanea al controllo della C.P.V.L.P.S. dipende unicamente dalla tipologia e dalle caratteristiche della manifestazione (secondo le indicazioni riportate nel seguito), e non dipende dal numero delle persone presenti (affollamento o capienza); il limite di capienza di 100 persone, riportato in alcune normative (es: DM attività 83; DM titolo XI), riguarda unicamente aspetti legati alla assoggettabilità di una attività di pubblico spettacolo ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, e quindi riguarda un requisito separato ed indipendente dalla attività della C.P.V.L.P.S. È inoltre opportuno specificare fin d ora che anche l eventuale esenzione dai controlli della C.P.V.L.P.S. per una manifestazione, non esenta assolutamente il titolare dell attività dall obbligo di attuare ed osservare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza antincendio necessari per la manifestazione medesima, per la tutela della incolumità sia dei lavoratori addetti, sia delle persone a qualsiasi titolo presenti; a tal riguardo saranno fornite in seguito ulteriori precisazioni Molte manifestazioni temporanee, da svolgersi in locali pubblici o in luoghi all aperto, sono comunque soggette al controllo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.). Tali sono, ad esempio, le manifestazioni configurabili nelle indicazioni dell'art. 1 del DM (in particolare ai punti: g - teatri tenda; h - circhi; i - luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l - luoghi all aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico), e/o nell'attività 83 del DM (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). A titolo esemplificativo si può anche fare riferimento in particolare alle seguenti tipologie di manifestazioni temporanee: Manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti, o comunque autorizzati per attività di diverso genere, e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti e/o nella disposizione dell arredo; ad esempio si possono citare: GT pag. 5 di 79

6 manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, in stadi, in palestre; trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici; conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, in palestre, in alberghi; manifestazioni varie (concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia) svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi, etc; Manifestazioni che si svolgono in luogo all aperto (con ciò intendendo luoghi ubicati in delimitati spazi all aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico [DM ]); si richiama l attenzione sul fatto che tali luoghi o spazi all aperto devono essere delimitati e circoscritti, e l accesso deve essere subordinato a determinate condizioni; ad esempio: trattenimenti danzanti sagre manifestazioni musicali o teatrali o concerti manifestazioni sportive spettacoli di arte varia mostre e fiere esposizioni circhi, spettacoli ambulanti, luna-park spettacoli pirotecnici Tuttavia è necessario precisare che in alcuni casi sarà opportuno verificare, di volta in volta, se per quella specifica occasione ricorre l applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S., e quindi l assoggettabilità ai controlli della C.P.V.L.P.S., perché alcune manifestazioni sono state ritenute esentate da tali controlli se ricorre una certa tipologia organizzativa. Si riportano di seguito alcuni esempi significativi: PUBBLICI ESERCIZI ( RISTORANTI BAR PIANO- BAR) CHE ORGANIZZANO PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI PER LA PROPRIA CLIENTELA: possono ipotizzarsi situazioni diverse: Sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S. (applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S.) le seguenti situazioni: Trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite con una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori (caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento; locale idoneo all espletamento delle esibizioni dell artista ed all accoglimento prolungato dei clienti; modifica della distribuzione abituale dell arredo [tavoli, sedie, impianto luci]; aree libere per il ballo; etc.) GT pag. 6 di 79

7 Locali in cui sia prevalente l attività congiunta di trattenimento e svago, e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a: pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, etc. Non sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S.) le seguenti situazioni: Piccoli trattenimenti che si svolgono nell esercizio pubblico dove la clientela accede solo per la consumazione; Trattenimenti organizzati allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l apprestamento di elementi tali da configurarne una trasformazione; Trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici dove l attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un attività complementare di allietamento. PUBBLICI ESERCIZI IN CUI È COLLOCATO L APPARECCHIO MUSICALE KARAOKE (O SIMILI) : Sono soggetti ai controlli della C.P.V.L.P.S. (applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S.) i pubblici esercizi nei quali il karaoke viene installato in sale appositamente allestite, con capienza superiore a 100 persone, e rese idonee all espletamento di esibizioni canore ed all accoglimento prolungato degli avventori. Non sono soggetti ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S.) i pubblici esercizi nei quali il karaoke viene installato alla stregua di un juke-box, o di un televisore, o di un apparecchio radio. PUBBLICI ESERCIZI DOVE SONO INSTALLATI APPARECCHI DI DIVERTIMENTO, AUTOMATICI E NON ( SALE GIOCHI) : Non sono soggetti ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S.) i pubblici esercizi in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo. AUDITORI E SALE CONVEGNO : Non sono soggetti ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S.) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni o enti. FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI. Si richiama il parere espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno (nota del ), che sottolinea come, in tema di applicabilità dell'art. 80 T.U.L.P.S. ai locali destinati ad ospitare fiere, mostre ed esposizioni, nella legislazione vigente manca una nozione che abbia una rilevanza giuridica. GT pag. 7 di 79

8 Si rileva infatti che, nella loro più semplice espressione, fiere, mercati, mostre, si riferiscono a luoghi più o meno attrezzati significando che, accanto a fiere che hanno una funzione semplicemente mercantile, ve ne sono altre preminentemente di informazione e di promozione; in altri termini gli istituti di diritto privato che gravitano attorno ad una delle predette manifestazioni non sono fissi, ma variano a seconda delle modalità con cui gli organizzatori regolano la manifestazione stessa; pertanto, ai fini che qui interessano, appare opportuno distinguere le predette manifestazioni secondo il seguente criterio: Sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S. (applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S.) le manifestazioni che sono disciplinate dall'art. 115 del T.U.L.P.S. (Non possono aprirsi o condurre agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore....), e dall art. 208 del correlato Regolamento di esecuzione (Deve munirsi della licenza, di cui all art. 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merce anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte). Solo per queste, infatti, si pone il problema dell'intervento della C.P.V.L.P.S., che è tenuta a pronunciarsi sull'agibilità della struttura destinata ad ospitare pubblico, al momento della costruzione ed ogni volta che intervengano sostanziali modifiche strutturali. Qualora nei predetti locali si svolgano attività di natura diversa da quelle per le quali è stata costruita la struttura, sarà necessario munirsi del parere tecnico della citata Commissione, in ordine alla sicurezza dell'edificio ed alla idoneità dello stesso ad accogliere pubblico. Non sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S.) invece le manifestazioni disciplinate dal R.D.L n. 454 (convertito in legge , n. 1607) e sottoposte al controllo del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato. LUOGHI ALL APERTO Anche per i luoghi e spazi all'aperto si richiama il parere espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno (nota del ), che può cosi sintetizzarsi: Sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S. (applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S.) le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all aperto che sono delimitati e circoscritti (teatri, campi sportivi, esposizioni, mostre e fiere), nei quali l accesso è subordinato a determinate condizioni, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico. Non sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non applicabilità dell art. 80 T.U.L.P.S.) invece le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all aperto (quali piazze e aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nei casi in cui è previsto l uso di palchi o GT pag. 8 di 79

9 pedane per artisti (purché di altezza non superiore a m 0,8), e/o l uso di attrezzature elettriche (comprese quelle di amplificazione sonora), purché installate in aree non accessibili al pubblico APPLICABILITÀ DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO Come già detto in precedenza, è comunque opportuno evidenziare che l esenzione da alcuni controlli preventivi non esenta assolutamente il titolare dell attività dall obbligo di attuare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza necessari per la manifestazione, per la tutela della incolumità sia dei lavoratori addetti, sia delle persone a qualsiasi titolo presenti. A tal riguardo si evidenzia che il D.M (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) prevede specificamente l applicabilità di misure di sicurezza anche per attività escluse dal suo campo di applicazione; in particolare si richiama l attenzione sui seguenti punti del citato DM: TITOLO IX - LUOGHI E SPAZI ALL APERTO L installazione all aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto. L eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi. Per i luoghi e spazi all aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d esecuzione a regola d arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l approntamento e l idoneità dei mezzi antincendio. TITOLO X - LOCALI MULTIUSO Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali multiuso, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di prevenzione incendi. Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le norme previste per i suddetti impianti quando vengono utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo. TITOLO XI - LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE Per i locali, di cui all art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all esecuzione a regola d arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati. (N.B.: Si richiama ancora all attenzione che l assoggettabilità o meno di una manifestazione temporanea al controllo della C.P.V.L.P.S. dipende unicamente dalla tipologia e dalle caratteristiche della manifestazione, e non dipende dal numero delle persone presenti (capienza); il limite di capienza di 100 persone riguarda quindi unicamente aspetti legati alla assoggettabilità di una attività di pubblico spettacolo ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, e quindi riguarda un requisito separato ed indipendente dalla attività della C.P.V.L.P.S.). GT pag. 9 di 79

10 Si ritiene infine opportuno evidenziare che anche la normativa vigente per la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro (es.: DPR 547/55; D.Lgs. 626/94; DM ) impone misure di sicurezza (anche di tipo antincendio) che devono essere applicate, in modo molto vasto e generalizzato, anche a tutte le attività ad uso civile con presenza di lavoratori dipendenti, indipendentemente dal fatto che una attività sia o non sia soggetta a controlli della C.P.V.L.P.S. o dei Vigili del Fuoco, e quindi anche in molti dei casi oggetto della presente guida, per le seguenti motivazioni: La normativa vigente per la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro prevede l'applicazione obbligatoria di misure di sicurezza (e quindi anche di sicurezza antincendio) per tutti i luoghi di lavoro; Il DPR 547/55, all'art. 33, impone che in tutte le aziende... devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio ", ed all'art. 14 (nuova formulazione) prevede che le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Il D.L. 626/94 (Attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) impone obblighi ancora più estesi e dettagliati a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (come indicato più dettagliatamente nel seguito); Sentenze della magistratura, anche recenti (es: Corte suprema di Cassazione), hanno più volte riaffermato il principio per cui le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono trovare applicazione anche a beneficio delle persone che occasionalmente si trovano nei luoghi di lavoro, essendo la loro integrità fisica meritevole di protezione non meno di quella dei lavoratori ; Tale orientamento, certamente condivisibile, significa di fatto estendere l'applicazione obbligatoria di misure di sicurezza a tutte le attività con presenza di lavoratori, ma nella loro interezza ed a favore di tutte le persone presenti a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività, e quindi, per le applicazioni della presente Guida Tecnica, anche alle manifestazioni che prevedono l'impiego di lavoratori dipendenti, o ad essi assimilati, indipendentemente dalle dimensioni dell'attività, dal numero di persone presenti, e dalla circostanza che l'attività possa risultare anche non soggetta al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco e/o di altri Enti (es: C.P.V.L.P.S.) Pertanto, anche per manifestazioni e/o attività eventualmente esentate da controlli preventivi di Enti quali la C.P.V.L.P.S. o i Vigili del Fuoco, sussiste comunque un obbligo normativo di attuazione e di rispetto di misure di sicurezza antincendio, ed in tali casi l'attuazione e l'osservanza delle misure di sicurezza necessarie é demandata alla piena, esclusiva e diretta responsabilità del "titolare dell'attività", e potrà avvenire applicando le disposizioni normative esistenti, e le indicazioni tecniche descritte nel seguito della presente Guida Tecnica. GT pag. 10 di 79

11 1.3 - MISURE TECNICHE APPLICABILI Le misure tecniche di sicurezza antincendio da applicare nelle singole situazioni sono descritte nelle normative tecniche specifiche (laddove esistenti), o possono essere desunte dai criteri tecnici generali di sicurezza antincendio. Per quanto applicabile alle singole manifestazioni, la normativa tecnica fondamentale di riferimento è costituita da: D.M Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. D.M Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. D.M N Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. D.M n Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento. D.M Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi D.Lgs n Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. D.M Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (per quanto applicabile). normative specifiche relative ad impianti e/o luoghi a rischio specifico (norme VF norme CEI norme UNI-CIG norme UNI etc). successive modifiche ed integrazioni delle normative citate; Per le attività non specificamente regolamentate, si applicano, con analogia ad altre normative esistenti, i principi di base e le misure tecniche fondamentali previste dal combinato disposto degli art. 3 e 13 del DPR 577/82, nonché, ove applicabili, i criteri tecnici indicati nei succitati DPR 547/55, nel D.Lgs. 626/94 e nel DM Il combinato disposto degli art. 3 e 13 del DPR 577/82 prevede che, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive delle attività, siano applicate le seguenti misure tecniche fondamentali: Misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio... (omissis)... Misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio... (omissis) Il D.Lgs. 626/94 prevede, tra l altro, che: Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall art. 3 (es.: eliminazione dei rischi.. e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; sostituzione di ciò che è pericoloso con GT pag. 11 di 79

12 ciò che non lo è, o è meno pericoloso; misure di protezione collettiva ed individuale; misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; etc.), e, in relazione alla natura dell'attività.. deve valutare.. i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera "a". - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all art. 1 (cioè: tutti i settori di attività privati o pubblici ), nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute di lavoratori, e in particolare: - designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;... (omissis)... - adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;... (omissis)... - adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti Pertanto, allo scopo di agevolare l applicazione di tali orientamenti di carattere generale, la presente guida tecnica fornisce indicazioni utili ed integrative delle regole tecniche esistenti. Infatti i criteri tecnici indicati nella presente guida non intendono, ovviamente, sostituirsi alle normative vigenti, e pertanto si intendono applicabili per tutti, e soli, gli aspetti non regolamentati diversamente da specifiche normative. Inoltre, in considerazione del fatto che la normativa tecnica di riferimento è in alcuni casi tuttora carente, o assente, o frammentaria, la presente guida tecnica si propone di indicare le linee guida di prevenzione incendi da seguire per tali attività. A tale scopo sono stati evidenziati alcuni aspetti fondamentali previsti dalle vigenti normative, e, nei casi di assenza di precisi riferimenti normativi, GT pag. 12 di 79

13 sono stati indicati i criteri tecnici normalmente seguiti da questo Comando Provinciale Vigilfuoco nei casi citati. Rimane altresì la facoltà, nei casi possibili e con le procedure previste, di concordare fra le parti in modo esplicito soluzioni diverse da quelle descritte. 2 - ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE TECNICA ITER PROCEDURALE Al fine di attivare i previsti controlli (C.P.V.L.P.S.) per le attività soggette a controllo, e/o allo scopo di accertare comunque la caratteristiche di sicurezza di una manifestazione, potranno essere seguite le procedure descritte nel seguito Per le attività soggette a controllo (vedi precedente punto 1.1) è necessario richiedere i previsti controlli della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per una verifica globale degli aspetti di sicurezza (parere preventivo e sopralluogo). I controlli previsti dalle vigenti procedure, e che abitualmente vengono effettuati, sono: La C.P.V.L.P.S. esamina preventivamente la documentazione tecnico-illustrativa relativa ad una manifestazione, al fine di una prima verifica globale degli aspetti di sicurezza previsti per la manifestazione medesima, esprimendo un parere in merito; La C.P.V.L.P.S. inoltre effettua, dopo che tutti i lavori di allestimento siano stati completati, un sopralluogo tecnico per l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza; La documentazione tecnico-illustrativa presentata alla C.P.V.L.P.S. deve essere idonea ad attestare in modo completo la corretta predisposizione e/o realizzazione delle opere e degli impianti, la sussistenza dei requisiti di sicurezza necessari, la regolarità e validità di dispositivi, materiali, attrezzature ed impianti, nonché la predisposizione di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza (vedi ulteriori indicazioni nel seguito della Guida), al fine di consentire una preventiva ed obiettiva valutazione tecnica della manifestazione che si intende effettuare. Nei successivi capitoli di questa Guida Tecnica si forniscono alcune specifiche indicazioni sulla documentazione tecnica da presentare, nonché sulle corrette modalità di applicazione dei criteri tecnici fondamentali che saranno oggetto di valutazione in sede di parere preventivo e/o di visita di controllo I controlli di competenza della C.P.V.L.P.S. (parere preventivo e sopralluogo tecnico) devono essere richiesti con congruo anticipo, secondo le indicazioni della Prefettura, al fine di consentire una corretta programmazione dei controlli medesimi; di norma si richiede che la richiesta pervenga alla Segreteria della C.P.V.L.P.S. almeno 15 giorni prima della manifestazione. GT pag. 13 di 79

14 Il sopralluogo della Commissione Provinciale per l'accertamento delle condizioni generali di sicurezza per ogni singola manifestazione può necessariamente essere effettuato soltanto dopo che tutti i lavori di allestimento siano stati completati, perché è necessario che la valutazione della Commissione sia riferita alle reali ed effettive condizioni in cui si svolgerà la manifestazione in esame; per tale motivo, nella richiesta di sopralluogo dovrà essere sempre specificata la data (e se necessario l orario) a partire dalla quale lo stesso potrà essere utilmente effettuato. All'atto dei sopralluoghi è consigliabile che siano presenti tecnici qualificati in grado di relazionare con competenza, completezza e conoscenza sui diversi aspetti della sicurezza, al fine di consentire una corretta valutazione Poiché il più delle volte il completamento degli allestimenti precede solo di poche ore l'inizio della manifestazione stessa, può frequentemente accadere che non sia possibile disporre in tempo utile, da parte della C.P.V.L.P.S., i sopralluoghi necessari per effettuare i suddetti accertamenti Qualora il sopralluogo tecnico della Commissione Provinciale non potesse essere effettuato in tempo utile per l'inizio della manifestazione, sarà comunque opportuno che i tecnici eventualmente delegati dal Sindaco si avvalgano delle procedure e dei criteri tecnici indicati in questa Guida Tecnica. In tali casi il Sindaco, cui compete in linea generale l'onere del rilascio dell'agibilità, al fine di valutare nell'ambito dei propri poteri e competenze l'opportunità di autorizzare comunque la manifestazione, potrà acquisire agli atti certificazioni, sottoscritte da professionisti iscritti all'albo professionale ed abilitati nel campo della prevenzione incendi (DM ; legge 818/84 - art.1), attestanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e/o descritti nella presente guida, o quanto altro comunque ritenuto necessario per la sicurezza della manifestazione da svolgere Anche per manifestazioni non soggette a controlli preventivi, nei casi in cui dovesse comunque sussistere l'esigenza di imporre e/o accertare il rispetto della normativa tecnica e/o di misure di sicurezza (ad esempio, l'accertamento da parte dei Comuni del "rispetto delle norme antincendio" ai fini del rilascio dell'abitabilità e/o agibilità), ed in mancanza di specifici organi tecnici di controllo, a parere dello scrivente potrebbero essere utile richiedere specifiche "certificazioni" rilasciate da professionisti abilitati nel campo della prevenzione incendi, attestanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza necessari Nel seguito della Guida Tecnica è riportato un facsimile di "certificazione e dichiarazione di regolare esecuzione", che potrà costituire una utile indicazione per i professionisti incaricati dell attuazione e/o della verifica delle misure di sicurezza, e per i responsabili delle singole manifestazioni; naturalmente tali certificazioni e dichiarazioni potranno essere integrate e/o modificate secondo le particolari esigenze della manifestazione considerata, ed in conformità agli aspetti di sicurezza interessati Per tutte le manifestazioni è necessario prevedere la predisposizione, a cura del gestore, di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza, e in particolare dovrà essere predisposto un adeguato servizio interno di vigilanza antincendio. GT pag. 14 di 79

15 Inoltre, per alcune manifestazioni di pubblico spettacolo l'attuale normativa prevede che i Vigili del Fuoco effettuino obbligatoriamente un servizio di vigilanza antincendio. Il D.M n. 261 (Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento) descrive i luoghi e le occasioni in cui il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività. In un successivo Capitolo di questa Guida Tecnica sono descritte più dettagliate informazioni sulla predisposizione ed organizzazione dei servizi di vigilanza antincendio, sia vigilfuoco sia interno, e sui compiti da affidare in particolare al servizio interno di vigilanza antincendio. Si evidenzia tuttavia fin d ora che l eventuale presenza di un servizio di vigilanza antincendio effettuato dai Vigili del Fuoco non esonera dalla predisposizione, comunque obbligatoria ed a cura del responsabile della manifestazione, di procedure per la gestione della sicurezza, e dalla presenza di un adeguato servizio interno di vigilanza antincendio DOCUMENTAZIONE TECNICA GENERALITÀ La C.P.V.L.P.S. esamina preventivamente la documentazione tecnicoillustrativa relativa ad una manifestazione, al fine di una prima verifica globale degli aspetti di sicurezza previsti per la manifestazione medesima, esprimendo un parere in merito, ed inoltre effettua, dopo che tutti i lavori di allestimento siano stati completati, un sopralluogo tecnico per l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza. Qualora sussistessero impedimenti per l effettuazione di tali controlli da parte della C.P.V.L.P.S., in alcuni casi tale Commissione potrà delegare la cosiddetta Commissione ridotta, prevista dall art. 142 del Regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S., per il controllo delle condizioni di sicurezza. Anche per manifestazioni non soggette a controlli preventivi da parte della C.P.V.L.P.S., il Sindaco, nei casi in cui lo ritenga comunque opportuno, potrà altresì richiedere un accertamento delle condizioni di sicurezza, avvalendosi anche di certificazioni prodotte da professionisti abilitati. In tutti i casi occorre pertanto documentare, mediante idonea documentazione tecnica, la sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e/o descritti nella presente guida, o quanto altro comunque ritenuto necessario per la sicurezza della manifestazione da svolgere (corretta realizzazione delle opere e degli impianti; regolarità e validità di dispositivi, materiali, attrezzature ed impianti; corretta organizzazione della gestione della sicurezza e norme di esercizio; etc.). Una prima parte della documentazione deve essere presentata preventivamente per consentire l'esame del progetto (quando previsto); in tale fase di esame progetto è opportuno e necessario fornire tutti i possibili riferimenti interessanti la prevenzione incendi, nel modo più dettagliato possibile, mediante una documentazione progettuale redatta secondo le indicazioni riportate nel seguito, che deve comprendere: scheda informativa generale, contenenti tutte le informazioni generali sull attività; GT pag. 15 di 79

16 relazione tecnica descrittiva delle soluzioni attuate e degli impianti installati, con riferimento alle normative ed ai criteri di sicurezza attinenti la prevenzione incendi; elaborati grafici realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M , e rispecchianti la reale situazione dell'attività; Tale documentazione progettuale deve essere tale da raggiungere in modo soddisfacente i seguenti obiettivi: Deve consentire di accertare la rispondenza alle norme vigenti o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi; questo aspetto costituisce condizione necessaria per l ottenimento di un parere favorevole sul progetto. Deve essere sufficientemente dettagliata in modo da evitare la mancata valutazione preventiva di elementi che potrebbero poi rivelarsi importanti per la sicurezza; ciò perché aspetti di sicurezza antincendio trattati superficialmente in fase di esame progetto, e quindi non sufficientemente chiariti e/o concordati preliminarmente, potrebbero poi essere oggetto di contenzioso in sede di controllo finale per il rilascio di CPI. Successivamente, prima del sopralluogo tecnico, dovrà essere presentata ulteriore documentazione, idonea ad attestare che la realizzazione di opere ed impianti, e l organizzazione della sicurezza, sono conformi a quanto previsto ed a quanto necessario; tale ulteriore documentazione deve comprendere: certificati e/o omologazioni rilasciate da enti o laboratori legalmente autorizzati (D.M ); dichiarazioni e/o attestazioni e/o certificazioni rilasciate da professionisti legalmente autorizzati (D.M e/o altre normative specifiche) nell'ambito delle rispettive competenze professionali; dichiarazioni e/o attestazioni rilasciate dal titolare dell'attività per gli aspetti di competenza; deve essere descritta e documentata l'avvenuta predisposizione, da parte del titolare e/o del responsabile della manifestazione, di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza. Nei casi in cui la documentazione prevista per la fase preventiva non sia stata presentata, o nei casi in cui siano intervenute varianti non previste inizialmente, tale documentazione dovrà essere presentata o integrata in fase di sopralluogo tecnico. Si segnala infine l'opportunità, quale condizione utile e spesso necessaria per un esito positivo del sopralluogo tecnico, che all'atto di tale controllo siano presenti tecnici qualificati, in grado di relazionare con competenza, completezza e conoscenza sui diversi aspetti della sicurezza attinenti la manifestazione in esame. Nel seguito vengono fornite utili informazioni sui contenuti delle documentazioni indicate SCHEDA INFORMATIVA GENERALE La scheda informativa generale deve comprendere: a - Dati ed informazioni generali sulla manifestazione (es.: ragione sociale; nominativo ed indirizzo del titolare e/o del responsabile dell attività; tipologia ed indirizzo dell'attività; attività soggette a controllo esistenti o GT pag. 16 di 79

17 previste nell'ambito del complesso; riferimento ad eventuale pratica di Prevenzione Incendi preesistente; etc.) b - Dati generali di prevenzione incendi del tipo di intervento in progetto (es.: tipologia dell'intervento progettuale; specificare se trattasi di nuovo insediamento, modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente; elencazione delle norme di sicurezza antincendio cui si fa riferimento; eventuale bibliografia specializzata di riferimento; etc.) La scheda informativa generale deve essere sempre presentata per tutte le manifestazioni, e deve essere sempre riferita all intero complesso, anche nei casi di modifiche o ampliamenti o ristrutturazioni di una parte dell attività RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica deve essere redatta con riferimento agli elaborati grafici, ed in conformità a simboli, termini e definizioni di cui al D.M (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi), al D.M (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), al D.M (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi). Dovrà comunque chiaramente evidenziare la conoscenza e l'osservanza dei criteri generali di prevenzione incendi e delle normative specifiche, e descrivere in modo sintetico, ma ben chiaro, i requisiti di seguito indicati, con riferimento agli aspetti applicati nella manifestazione in esame: Descrizione delle caratteristiche generali della manifestazione (es.: area occupata; tipo di manifestazione; programma e attività previste; modalità di utilizzazione dei luoghi e/o locali; affollamenti massimi ipotizzabili, suddivisi per luoghi, e/o locali, e/o piani; etc.); Caratteristiche di strutture e materiali (es.: tipologie costruttive; resistenza al fuoco; carico d'incendio; compartimentazioni; reazione al fuoco; etc.); Vie di uscita: criteri e dati di dimensionamento (larghezza, numero e posizione delle uscite; lunghezza e larghezza dei percorsi; massimo affollamento ipotizzabile; capacità di deflusso); scale (tipo, numero, ubicazione, caratteristiche); porte (tipo, dimensioni, caratteristiche, conformità normativa); luoghi sicuri (criteri, ubicazione, dimensionamento); Impianti elettrici normali e di emergenza; illuminazione di sicurezza; impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; Impianti termici; cucine; gruppi elettrogeni; impianti di distribuzione gas; Descrizione e schema di eventuali altri impianti tecnologici; aree e/o impianti a rischio specifico; Descrizione di attrezzature e impianti antincendio disponibili (estintori, idranti, impianti rivelazione incendi ed allarme, impianti di spegnimento fissi, etc.); Predisposizione di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza ELABORATI GRAFICI Gli elaborati grafici dovranno essere quotati, chiaramente leggibili, e redatti utilizzando la simbologia di cui al D.M ; in particolare si richiedono gli elaborati di seguito descritti, ed altri ritenuti eventualmente utili per illustrare aspetti di prevenzione incendi. GT pag. 17 di 79

18 Planimetria generale in scala opportuna (1:500; 1:1000; 1:2000) rappresentante l'area di pertinenza dell'attività in esame, dalla quale risulti chiaramente: Configurazione planimetrica dell'attività in esame e confini di proprietà; Ubicazione e configurazione di manufatti, strutture, impianti, apparecchiature inerenti la manifestazione; in particolare : edifici e/o locali utilizzati; palchi e/o tribune; impianti elettrici; cucine; impianti termici; depositi di bombole di gas e/o di sostanze infiammabili; idranti e altre risorse idriche; In caso di utilizzazione di locali chiusi, piante (e se necessario anche prospetti e sezioni) in scala opportuna (1:50, 1:100; 1:200), rappresentanti tutti i luoghi utilizzati, con esatta e chiara indicazione di: Articolazione planovolumetrica (elementi strutturali; compartimenti antincendio; sistemi di vie d'uscita normali e di sicurezza); Destinazione d'uso di ogni locale e/o area, con la reale configurazione di arredi interni, e con l'indicazione della disposizione e del numero di posti a sedere e/o in piedi; Ubicazione e caratteristiche di: installazioni, palchi, tribune, eventualmente previsti; locali e/o impianti a rischio specifico; presìdi antincendio (idranti, naspi, estintori, impianti antincendio, sistemi fissi di spegnimento, sistemi di rilevazione e segnalazione, etc.); superfici di aerazione e di evacuazione fumi; CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SEMPLIFICATE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE Al momento del sopralluogo tecnico per la verifica degli adempimenti di sicurezza antincendio, o comunque prima dell'inizio della manifestazione, è necessario acquisire agli atti, certificazioni e/o dichiarazioni che attestino sia la corretta predisposizione dei requisiti tecnici, sia la chiara volontà del responsabile della manifestazione di mantenere in efficienza quanto attuato e/o predisposto, sia la predisposizione di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza. A tale scopo, è stato predisposto un fac-simile di modello di certificazione, da far sottoscrivere da professionista abilitato, ed un fac-simile di modello di dichiarazione da fare sottoscrivere dal responsabile della manifestazione. Naturalmente, tali modelli di certificazione e di dichiarazione costituiscono una semplificazione della documentazione necessaria, e potranno essere considerate esaurienti solo nei casi di minore complessità. Nei casi di maggiore complessità, o ogni qualvolta si ritenga necessario, tali modelli di certificazione e di dichiarazione potranno essere integrati e/o modificati secondo le particolari esigenze e caratteristiche della manifestazione, in conformità agli aspetti di sicurezza interessati per l'occasione, e secondo le indicazioni fornite nella presente Guida Tecnica. GT pag. 18 di 79

19 MODELLO DI CERTIFICAZIONE ( FAC - SIMILE) (QUESTA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA PROFESSIONISTA ABILITATO; OMETTERE LE PARTI CHE EVENTUALMENTE NON RICORRONO NELLA MANIFESTAZIONE IN ESAME) Il sottoscritto iscritto all'albo professionale dei ed autorizzato alla certificazione ai sensi del D.M , C E R T I F I C A secondo quanto previsto all'art. 18 del DPR , n. 577, e con riferimento alla manifestazione : l'osservanza dei requisiti di seguito elencati : Sono state adottate misure idonee per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità delle persone. Le sistemazioni a sedere e/o in piedi per il pubblico sono state predisposte in conformità alle normative vigenti e/o alle prescrizioni impartite, e comunque in modo da tutelarne la sicurezza. Sono state predisposte e segnalate vie di esodo tali da consentire, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento delle persone presenti. Sono integralmente applicate le disposizioni sulla segnaletica di sicurezza previste dal D. Lgs , N. 493, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio. I palchi, le tribune, i solai, le scale, i piani di calpestio in genere con passaggio di pubblico, sono collaudati tenendo conto delle eventuali sollecitazioni dinamiche, verticali ed orizzontali, dovute a movimenti di folla. Il montaggio e la consistenza di coperture a tenda, pensiline, strutture di copertura di palchi, tribune, parcheggi e simili, e qualsiasi struttura sospesa e/o in posizione tale da determinare un potenziale pericolo per le persone, è tale da assicurare la stabilità anche per sovraccarico accidentale dovuto a neve, vento, o avverse condizioni atmosferiche in genere. Le ringhiere, i parapetti, le balaustre, le separazioni per il pubblico in genere, sono atte a sopportare forti sollecitazioni. I requisiti di "resistenza al fuoco" degli elementi strutturali dei locali utilizzati sono stati valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla Circolare M.I. n. 91 del , e nel rispetto di quanto previsto dal D.M , e successive modifiche ed integrazioni. GT pag. 19 di 79

20 I requisiti di "resistenza al fuoco" delle strutture portanti in legno dei locali utilizzati sono stati valutati secondo quanto previsto dal D.M , e successive modifiche ed integrazioni. Le caratteristiche di "reazione al fuoco" dei materiali impiegati all'interno dei locali sono conformi a quanto previsto dal D.M , n Gli impianti elettrici installati sono realizzati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge , n Il sistema di illuminazione di sicurezza installato è realizzato a regola d'arte; garantisce una affidabile segnalazione delle vie di esodo; ha alimentazione autonoma che, per durata e livello di illuminazione, consente un ordinato sfollamento. Gli impianti e le attrezzature per l'utilizzazione e/o la distribuzione di gas combustibile sono realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza, in conformità a quanto previsto dalla legge , n Gli impianti a rischio specifico pertinenti l'attività sono realizzati in conformità alle specifiche normative e/o a perfetta regola d'arte. I sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione degli incendi sono stati realizzati a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti e/o alle prescrizioni impartite. Le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche ed ubicazione sono tali da consentire un primo efficace intervento su un principio d'incendio, e gli agenti estinguenti utilizzati sono compatibili con le sostanze presenti nell'attività. Data Firma e timbro del professionista GT pag. 20 di 79

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