Dipartimento di Prevenzione. UF Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

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1 Dipartimento di Prevenzione UF Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Modalità di effettuazione dei controlli durante l attività Ispettiva della UF PISLL nei luoghi di lavoro Premessa In una logica di servizio e di trasparenza della Pubblica Amministrazione (D.Lgs 33/2013), la U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (di seguito denominata PISLL) ha realizzato questa nota informativa per comunicare alle aziende le modalità con cui vengono effettuati i controlli miranti a verificare l ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e agevolarle nel compito di attuare le misure di prevenzione conoscendo le modalità con cui sarà effettuato l accesso ispettivo. L obiettivo è quello della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, da raggiungere sia attraverso azioni rivolte a promuovere ed aumentare la cultura della sicurezza con interventi di informazione, formazione-assistenza alle aziende e ai lavoratori, sia con le attività di controllo e vigilanza direttamente nei luoghi di lavoro. L attività di controllo e vigilanza prevede l effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di: - individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori, - di verificare l adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali, - in caso di infortuni e malattie professionali, individuare le cause e determinare eventuali responsabilità Se vengono evidenziate violazioni alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al DLgs 81 del 2008, il personale ha l obbligo, stabilito da norme penali, di sanzionare le violazioni prescrivendo il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità. Il volume di attività di controllo è stabilito a livello nazionale (attualmente DPCM 17/12/2007 Patto per la Salute) e modulato a livello regionale dalla Direzione Regionale Prevenzione e dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui all art. 7 del DLgs 81/08. Il numero di aziende da ispezionare è calcolato nella misura del 5% delle posizioni assicurative INAIL che abbiano almeno un dipendente o equiparato; per la USL 12 l obiettivo si traduce per l anno 2014 in 435 aziende da ispezionare La selezione delle aziende avviene, conformemente alle indicazioni di priorità del Comitato per l Indirizzo di cui all art. 5 del DLgs 81/08, sulla base del rischio evidenziato con criteri oggettivi e delle direttive regionali che individuano i comparti produttivi a maggior rischio. L edilizia e l agricoltura rappresentano i due settori in cui sono più concentrati gli infortuni gravi e mortali e per questo motivo sono oggetto di piani nazionali di prevenzione; la Regione fissa un numero minimo di cantieri e di aziende agricole da ispezionare nel territorio di ciascuna Azienda sanitaria locale tenuto conto del numero delle imprese e degli operatori USL in forza: ciò si traduce per l ASL n 12 rispettivamente in 125 cantieri edili e 32 aziende agricole da controllare nell anno in corso 1

2 AMBITI DI INTERVENTO Settori individuati come prioritari dai piani sanitari nazionali e regionali Segnalazioni, provenienti da Organizzazioni Sindacali e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), segnatamente se dettagliate nella individuazione dei problemi e se riferite a rischi di consistente gravità Interventi richiesti nell ambito del servizio di pronta disponibilità (per lo più infortuni o segnalazioni di situazioni ad alto rischio) Interventi conseguenti ad eventi (reati) perseguibili d ufficio (infortuni o malattie professionali che hanno determinato lesioni gravi) Richieste della magistratura (indagini delegate) Interventi per verifiche legate a nuovi insediamenti produttivi o autorizzazione di strutture sanitarie Interventi di controllo per la rimozione di amianto. CRITERI DI SCELTA DELLE AZIENDE La selezione delle aziende oggetto di vigilanza avviene: Per iniziativa del Servizio in base ai seguenti criteri: Per la particolare incidenza di infortuni, anche se non gravi Per la presenza di infortuni con modalità particolarmente pericolose (eventi sentinella) o per infortuni ripetitivi con le stesse modalità Per progetti mirati a prevenire alcuni rischi di danno grave o mortale (impianti elettrici e attrezzature, sorveglianza sanitaria assenza tossicodipendenza, uso di carrelli elevatori, apparecchi di sollevamento etc.) A campione, anche su attività non particolarmente a rischio, in funzione della distribuzione nel territorio e del numero di addetti Per esposto/denuncia da parte di cittadini, lavoratori (in osservanza alle disposizioni contenute nelle procedure aziendali relativamente agli esposti e segnalazioni), dell Autorità Giudiziaria e altri Enti con funzioni di vigilanza e controllo La selezione dei cantieri edili oggetto di vigilanza avviene: Sulla base di indicatori di possibile rischio rilevati dalla notifica preliminare effettuata dal committente ai sensi dell art. 99 del D.Lgs 81/08. A vista, in quanto già dall esterno possono essere visibili palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza A campione, in base alla distribuzione delle attività nel territorio A seguito di esposti da parte di cittadini, lavoratori o altri soggetti interessati, in osservanza alle disposizioni contenute nel regolamento Aziendale relativamente agli esposti e segnalazioni. di: Il servizio PISLL inoltre effettua interventi di polizia giudiziaria in azienda a seguito Infortunio sul Lavoro con lesioni personali gravi o gravissime o morte, malattia professionale con lesioni personali gravi o gravissime o morte al fine di accertare se 2

3 le lesioni siano state causate da violazioni alla normativa sulla sicurezza e quindi dalla responsabilità di terzi. In quest ambito può essere richiesta, nei casi previsti, documentazione inerente l adozione di sistemi di gestione della sicurezza e di modelli organizzativi di cui all art. 30 del DLgs 81/08; I criteri per la scelta e gestione degli infortuni su cui effettuare l inchiesta sono quelli individuati da specifico protocollo d intesa siglato tra la Procura Generale della Regione Toscana e le Aziende USL della Toscana del 13 dicembre Possono essere eseguiti interventi di promozione dell adozione di sistemi di gestione della sicurezza e di modelli organizzativi di cui all art. 30 del DLgs 81/08, con o senza concomitante attività ispettiva. MODALITA DI INTERVENTO L ispezione viene effettuata dal personale PISLL che può avere diversi profili e competenze professionali per fornire una valutazione qualificata dei rischi e dei sistemi di prevenzione adottati: tecnici della prevenzione, medici del lavoro, laureati non medici (ingegneri, chimici), infermieri e assistenti sanitari. All accesso partecipa sempre almeno un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che, ai sensi del DPR 520 del 1955, ha potere di accesso nei luoghi di lavoro 1. Accesso in azienda Il personale PISLL si attiene al codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti e ai regolamenti dell Azienda USL 12. Per nessun motivo le aziende possono essere preavvertite dell accesso ispettivo; soltanto se necessario per verificare lavorazioni discontinue, possono essere presi accordi per sopralluoghi successivi al primo accesso. Al momento dell ingresso in azienda o in cantiere gli operatori di vigilanza, che di norma operano per tali controlli in coppia, si qualificano esibendo la tessera di riconoscimento; gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dichiarano la loro qualifica al fine di rendere edotto il datore di lavoro sul potere di accesso di cui sopra, fermo restando che il controllo è, almeno in prima istanza, di natura amministrativa e mira a verificare l ottemperanza alla normativa da parte dell azienda; soltanto se vengono successivamente evidenziati reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro l UPG effettua gli atti previsti ed agisce in tale veste. Gli operatori di vigilanza richiedono la presenza del Datore di Lavoro (DL) o di un suo delegato, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se presente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il datore di lavoro ha facoltà di far presenziare i propri consulenti; tuttavia, anche in assenza dei soggetti sopra menzionati, il controllo procede, fatta salva la facoltà per l azienda di fornire successivamente documentazione o quanto altro ritenga opportuno per documentare la propria attività in tema di prevenzione. Prima di procedere, gli operatori illustrano ai presenti lo scopo del controllo e l oggetto della verifica. In linea di massima il controllo prevede una verifica documentale e un controllo del luogo di lavoro. 3

4 I documenti che vengono visionati o richiesti abitualmente sono tra quelli elencati nella check list che riporta quanto obbligatorio per tutte le aziende e in tutti i settori di attività. E chiaro che la presenza di alcuni documenti dipende dall effettiva presenza di una condizione particolare di rischio. La documentazione richiesta al momento del sopralluogo è in funzione del tipo di intervento, che può essere finalizzato al controllo di specifici aspetti di igiene e sicurezza. L ispezione vera e propria prevede l accesso negli impianti e nei locali di lavoro, di norma seguendo le fasi del ciclo produttivo dall inizio alla fine del processo; vengono effettuati controlli a vista su macchine e attrezzature, test sul funzionamento dei dispositivi di interblocco delle protezioni, rilievi fotografici, eventuali misure ambientali istantanee (es. rumore, agenti chimici), controlli sui dispositivi di protezione individuali (DPI) e sul loro uso da parte dei lavoratori, verifiche sulla segnaletica di sicurezza, sull igienicità e salubrità dei luoghi di lavoro e in genere su quanto previsto dalla normativa (principalmente dal DLgs 81/08). Possono essere sentiti, anche a sommarie informazioni testimoniali, i lavoratori in relazione a infortuni, malattie professionali o ipotesi di violazione alla normativa di sicurezza. Al termine dell ispezione viene compilato e rilasciato in copia il documento denominato Intervento in materia di igiene e sicurezza in ambito di lavoro. Tale documento contiene, tra l altro, il nominativo degli operatori PISLL con i loro recapiti per eventuali comunicazioni. In caso di necessità, gli operatori PISLL possono acquisire in copia o in originale documentazione: in quest ultimo caso verrà rilasciato un verbale di acquisizione in cui si specificano i documenti acquisiti e il luogo di custodia. Se si renda necessario valutare documenti non disponibili al momento del sopralluogo, viene consegnata anche una richiesta di documentazione con il termine per presentare quanto richiesto agli uffici PISLL in un secondo momento. Previo accordo è possibile consegnare anche documenti digitalizzati in formato PDF. Se non sono state rilevate violazioni penali o amministrative e non sono necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, il controllo si chiude; comunque il personale provvedera a inserire il sopralluogo e tutte le attività nell applicativo di servizio utilizzato per la registrazione dell attività, Se, in assenza di violazioni, emerge la necessità di migliorare le condizioni di salute e sicurezza su argomenti che presentano margini di discrezionalità, possono essere impartite delle disposizioni; in questo caso è possibile che pervenga all azienda il successivo verbale di disposizioni che specifica le cautele da adottare. Il verbale indica i tempi entro cui ottemperare e le modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l azienda intende opporsi alla disposizione. Una forma particolare di disposizione è quella prevista dall art. 302-bis del D.LGs 81/08 in caso di adozione volontaria da parte del datore di lavoro di norme tecniche e di buone prassi, nel caso se ne riscontri la non corretta adozione. Se vengono riscontrate violazioni di natura amministrativa, l azienda riceverà un atto denominato verbale di primo accesso ispettivo che riporterà i tempi e i modi per la regolarizzazione, gli adempimenti conseguenti, e l indicazione sulle modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l azienda intende opporsi. Se l azienda ottempera, dopo nuovo sopralluogo di verifica nei tempi indicati in tale atto, potrà essere ammessa al pagamento in misura minima della sanzione amministrativa 4

5 tramite un atto chiamato Verbale di accertamento e contestazione, estinguendo così l illecito. Qualora il trasgressore non regolarizzi l oggetto della violazione contestata, il procedimento seguirà la procedura prevista dalla Legge 689/81, mediante il pagamento della sanzione pari alla piu favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo. Si evidenzia che la situazione di illecito, se non rimossa, potrà essere oggetto successivamente di nuova contestazione Se vengono riscontrate violazioni di natura penale, all azienda verrà notificato il Foglio di Prescrizioni ai sensi del DLgs 758/94 ai fini dell estinzione del reato penale. La norma prevede che sia data Notizia di Reato alla Procura della Repubblica ma il procedimento penale resta sospeso in attesa della conclusione dell iter di cui al D.Lgs. 758/94. Il Foglio di prescrizione contiene le indicazioni sullo svolgimento della procedura, tempi e modi di regolarizzazione. L azienda ha la possibilità di richiedere proroghe motivate dei tempi concessi per la regolarizzazione (che devono comunque essere congrue dal punto di vista tecnico e non dovute a negligenza del contravventore. Trascorso il termine, verrà effettuato il sopralluogo di verifica e, in caso di ottemperanza, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta (1/4 del massimo). A pagamento avvenuto, il PISLL comunica alla Procura che il contravventore ha ottemperato nei tempi e nei modi previsti ed ha pagato la sanzione amministrativa entro i termini, determinando così l estinzione del reato. In caso contrario, cioè se non si ottemperi nei modi e nei tempi indicati o non si paghi entro i termini, il procedimento penale riprende il suo corso, per la cui gestione diventa titolare direttamente la Procura della Repubblica Nel caso vengano riscontrate violazioni previste dal D.Lgs 81/08 per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, verranno applicate le medesime procedure delle violazioni di natura penale previste dal D.L. 758/94. Qualunque sia l esito dell ispezione, il personale fornisce informazioni utili ai fini della prevenzione ai datori di lavoro e agli altri soggetti della prevenzione aziendale nell ambito dell attività di assistenza. Nel caso in cui durante un accesso gli operatori accertino situazioni di pericolo grave e immediato, per evitare che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze (es. infortunio o malattia professionale), può essere eseguito un sequestro preventivo, disposto in genere dal Pubblico Ministero ma nei casi di urgenza puo essere eseguito d iniziativa dagli operatori di vigilanza con qualifica di ufficiale di P.G. In alcuni casi ad esempio per particolari infortuni sul lavoro, il sequestro puo essere eseguito ai fini di prova e denominato sequestro probatorio: e un atto che viene eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria qualora il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente oppure non ha ancora assunto la direzione delle indagini: a differenza del sequestro preventivo presuppone che le lesioni siano gia state causate. 5

6 In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale procedibile d ufficio o di attività delegata del Magistrato, gli operatori svolgono un inchiesta che ha come scopo la ricostruzione dell evento e di eventuale nesso di casualità, l individuazione di profili di colpa nella causazione del fatto e dei soggetti a cui spettava il dovere di adottare le misure di prevenzione dovute. L indagine si caratterizza per l espletamento di vari atti ed attività quali: Sopralluogo ispettivo comprendente rilievi (descrittivi e fotografici) redazione del verbale relativo ad accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose eventuali sequestri (probatorio e/o preventivo); verbali di sommarie informazioni rese dall infortunato e da altre persone informate sui fatti; verbale di spontanee dichiarazioni rese da persona sottoposta ad indagine acquisizione documentazione; verbale di identificazione dell indagato o di altre persone, con elezione o dichiarazione di domicilio e nomina del difensore (di fiducia o d ufficio) Altre disposizioni in materia penale sono contenute nel titolo XII del DLgs 81/08. Cosa deve fare il Datore di lavoro: Il Datore di Lavoro deve valutare i rischi, individuare le misure di prevenzione e protezione, informare e formare i lavoratori e verificare il rispetto delle disposizioni aziendali da parte dei lavoratori. E opportuno organizzare la documentazione relativa alla sicurezza in modo che sia facilmente reperibile e aggiornabile, soprattutto per quanto riguarda adempimenti periodici di cui è utile tenere uno scadenziario (es. verifiche attrezzature, formazione). Il datore di lavoro ha l obbligo di consentire l accesso al personale dell organo di vigilanza e di esibire la documentazione richiesta che deve essere custodita presso l unità produttiva.. 1) DPR 520/55 - Art. 8: Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora; del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi, dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze. Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni. 6

7 PROGRAMMA ATTIVITA DI VIGILANZA 2014 I controlli programmati riguardano in generale i requisiti strutturali degli ambienti di lavoro e dei locali accessori, la sicurezza delle macchine ed impianti in uso ai lavoratori, le misure di prevenzione e di contenimento dei fattori di nocività specifici delle attività. In alcuni casi, in particolare per cantieri edili ed aziende agricole, le attività saranno svolte congiuntamente ad altri Enti di controllo (Direzione Territoriale Lavoro, INAIL, INPS). Di seguito il programma degli interventi: TIPOLOGIA ATTIVITA CONSISTENZA TERRITORIALE NUMERO PERCENTUALE CONTROLLI PROGRAMMATI % Attività estrattive 35 siti attivi o in corso di autorizzazione Cantieri edili 1538 notifiche 125 8,1% delle preliminari pervenute notifiche nel 2013 preliminari 2013 Aziende agricole % aziende/lav.autonomi Aziende lavorazione 300 aziende 35 12% lapidei Settore Nautica da Non quantizzabile per 80 tra cantieri navali 100% dei diporto le aziende dell indotto e aziende dell indotto cantieri Aziende con dipendenti aperte in Non quantizzabile 70 regime di autocertificazione e attività di servizi Carrozzerie, aziende metalmeccaniche, 1000 con dipendenti 60 6% falegnamerie, lavanderie a secco 7

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