VideoLavoro. 12 luglio 2012

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1 VideoLavoro 12 luglio 2012

2 CENNI SULLE VARIE RIFORME DELLE PENSIONI A cura di Aldo Forte 2

3 LE VARIE RIFORME RIFORMA AMATO DECRETO LEGISLATIVO 503/1992; RIFORMA DINI LEGGE N.335/1995; RIFORMA MARONI: LEGGE N.243/2004 RIFORMA PRODI LEGGE N.247/2007 RIFORMA BERLUSCONI LEGGE 122/

4 RIFORMA AMATO INNALZAMENTO DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI E DI ETÀ PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA; INFATTI, SI È PASSATI VIA VIA DA 15 A 20 ANNI DI CONTRIBUTI; PER I LAVORATORI DIPENDENTI, DA 60 A 65 ANNI DI ETÀ PER GLI UOMINI E DA 55 A 60 ANNI PER LE DONNE; INOLTRE, È STATA INTRODOTTA LA CONDIZIONE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER OTTENERE LA PENSIONE DI VECCHIAIA DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI. 4 4

5 RIFORMA DINI HA INTRODOTTO UN NUTRITO CAMBIAMENTO, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DEL CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO PER COLORO CHE INIZIAVANO A LAVORARE DAL 1 GENNAIO 1996; PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA: DA 57 A 65 ANNI CON 5 ANNI DI CONTRIBUTI, SI PUO ACCEDERE SE LA PENSIONE NON RISULTA INFERIORE A 1,2 VOLTE L IMPORTO DELL ASSEGNO SOCIALE, ALTRIMENTI A 65 ANNI INDIPENDENTEMENTE DALL IMPORTO. 5 5

6 RIFORMA MARONI PENSIONE DI ANZIANITÀ PIÙ RIGIDA: DIPENDENTI: SI PASSA DA 57 ANNI A 60 ANNI DAL 2008; : 61 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUTI 6 6

7 RIFORMA MARONI PENSIONE DI ANZIANITÀ PIÙ RIGIDA: AUTONOMI: 1. SI PASSA DA 57 ANNI A 61 ANNI DAL 2008; : 62 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI CONTRIBUTI. 7 7

8 RIFORMA BERLUSCONI USCITE C.D. MOBILI LA DECORRENZA DELLE PENSIONI NON È PIÙ LEGATA ALLE FINESTRE, MA SI APPLICHERÀ LA FINESTRA MOBILE, NEL SENSO CHE SI ANDRÀ IN PENSIONE, DOPO: - 12 MESI DAL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO PER I DIPENDENTI; - 18 MESI DAL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO PER GLI AUTONOMI. 8 8

9 LEGGE 247/2007 La definizione di un nuovo sistema di età pensionabile, attraverso l abrogazione del c.d. scalone e l introduzione di un sistema graduale per l accesso alla pensione di anzianità, rispetto alla riforma Maroni; una nuova disciplina dei lavori usuranti, che consentirà di andare in pensione con 3 anni di anticipo; il rafforzamento dell impianto del sistema contributivo introdotto dalla riforma del 1995, applicando dal 2010 e poi con cadenza triennale, i nuovi coefficienti di trasformazione definiti nel 2005, e costituendo una Commissione per verificare e proporre modifiche che tengano conto delle nuove condizioni economiche e del mercato del lavoro, al fine di tutelare le pensioni più basse e le carriere discontinue dei giovani; 9 9

10 LEGGE 247/2007 intervento sulle finestre di uscita per la pensione di anzianità, portandole a 4, per i lavoratori che hanno 40 anni di contributi; sono previste delle finestre, anche per la vecchiaia; la definizione di alcuni interventi solidaristici (blocco perequazione pensioni alte e aumento aliquote contributive per gestione speciale già iscritti a forme previdenziali) il miglioramento della prestazione pensionistica per i giovani parasubordinati aumentando di un punto l anno fino a tre punti, la contribuzione che da diritto alla pensione; il miglioramento delle pensioni dei giovani mediante gli interventi sulla totalizzazione, sul riscatto della laurea e dei contributi figurativi nel caso di disoccupazione

11 LEGGE 247/2007 Lavoratori dipendenti Periodo transitorio: da gennaio 2008 a giugno anni di età e 35 di contributi (viene meno lo scalone ex legge 243/2004) Dal 1 luglio 2009 inizia il criterio della quota = 95 ( oppure ) = 96 ( oppure ) Dal 2013 = 97 ( oppure ) Oppure con 40 anni di contributi a prescindere dall età anagrafica 11 11

12 LEGGE 247/2007 Lavoratori autonomi Periodo transitorio: da gennaio 2008 a giugno 2009 età e 35 di contributi 59 anni di Dal 1 luglio 2009 inizia il criterio della quota = 96 ( oppure ) = 97 ( oppure ) Dal 2013 = 98 ( oppure ) Oppure con 40 anni di contributi a prescindere dall età anagrafica 12 12

13 LEGGE 122/2010 Dal 1 gennaio 2011, nuove decorrenze per le pensioni di anzianità e di vecchiaia ed anche per le pensioni in totalizzazione

14 LEGGE 122/2010 Nuove decorrenze dei trattamenti di anzianità e vecchiaia Dal 1 gennaio 2011, la pensione sia essa di anzianità che di vecchiaia, decorre: per coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi; 14 14

15 LEGGE 122/2010 per coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi

16 LE PRINCIPALI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Con la Riforma Monti-Fornero 16 16

17 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA Dal 2012 scattano i nuovi requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia. Ad occuparsi delle regole di accesso a tale prestazione pensionistica, sono i commi da 4 a 9, dell art.24, del decreto legge 201/2011, conv. in L.214/ Dal 2012 scompaiono tutte le forme di pensione di vecchiaia, sia essa di vecchiaia che di vecchiaia anticipata, per essere sostituite dalla pensione di vecchiaia

18 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA Requisiti anagrafici Ad occuparsi dei nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, per tutti i tipi di lavoratori, è il comma 6, dell art.24, del decreto citato. In particolare, vengono stabiliti i seguenti requisiti anagrafici per il diritto a pensione di vecchiaia stabiliti, a decorrere dall , nei confronti dei soggetti che maturano il diritto da quella data in poi

19 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE LAV. DIPENDENTI CON ADEGUAMENTO SPERANZA DI VITA ANNO ETA anni anni e 3 mesi anni e 9 mesi anni e 7 mesi anni e 7 mesi 19 19

20 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE LAVORATRICI AUTONOME (ART-COM CD/CM) E ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS ANNO dal 2018 ETA 63 anni e 6 mesi 64 anni e 6 mesi 65 anni e 6 mesi 66 anni 20 20

21 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE LAV. AUTONOME CON ADEGUAMENTO SPERANZA DI VITA ANNO ETA anni e 6 mesi anni e 9 mesi anni e 9 mesi anni e 1 mese anni e 7 mesi 21 21

22 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA Per quanto concerne gli uomini lavoratori dipendenti e autonomi (AGO, art-comcd/cm, Gestione Separata Inps, forme sostitutive ed esclusive, ivi compresi pertanto i pubblici dipendenti) e donne dipendenti del pubblico impiego, avremo i seguenti requisiti, tenendo conto anche dell adeguamento alla speranza di vita. ANNO ETA anni anni e 3 mesi anni e 7 mesi

23 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA Dal 2018 requisiti uguali per tutti E da sottolineare, che tutti i requisiti anagrafici di cui ci siamo occupati nelle varie tabelle, riguardano sia le pensioni di vecchiaia da liquidare nel sistema retributivo-misto, che quelle conseguibili nel sistema contributivo. In maniera specifica, dalle tabelle si ricava che, a partire dal 2018, esisterà un unico requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia valido per tutti i lavoratori (uomini e donne, dipendenti e autonomi) appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap etc )

24 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA Condizioni speciali per i lavoratori in possesso di primo accredito contributivo successivo all Vengono stabilite condizioni speciali e ulteriori possibilità di pensionamento per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, cioè di coloro che appartengono al sistema contributivo

25 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA Per questi ultimi, infatti, prima del compimento del 70 anno di età il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla condizione che il relativo importo non risulti inferiore a 1,5 volte l Assegno Sociale. Detto importo soglia (1,5 volte l Assegno Sociale) è valido per l anno 2012, e viene annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL relativo al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo non può comunque in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno

26 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA Al compimento del 70 anno di età gli stessi lavoratori di cui sopra, che sono in possesso di primo accredito contributivo successivo al 1 gennaio 1996, hanno poi diritto a pensione di vecchiaia con il possesso di un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e prescindendo da qualsiasi requisito di importo minimo

27 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA È da rilevare, come nel novero dei soggetti destinatari di queste ultime specificità risultano espressamente ricompresi i soli lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996 ; si dovrebbe dedurre, che rientrano solo ed esclusivamente coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 in poi e quindi i soggetti che cadono in pieno nel sistema contributivo. Se così fosse, dovrebbero restare esclusi coloro che potrebbero optare per il calcolo della pensione con il sistema contributivo

28 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA Flessibilità nell accesso a pensione fino a 70 anni Viene previsto, dal comma 4, dell art.24, del decreto legge 201/2011, che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, e che, a tal fine nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità

29 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA In pratica, significa che i lavoratori e le lavoratrici destinatari della tutela reale di cui all art.18 dello Statuto dei Lavoratori (reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, inefficace o nullo), continuano a mantenere tale tutela fino al compimento del 70 anno di età, ed hanno pertanto diritto ad essere mantenuti in servizio (e, per l effetto, posticipare il pensionamento) fino a tale data

30 LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA La permanenza fino a 70 anni, ed anche oltre in base agli incrementi della speranza di vita, è incentivata attraverso la previsione di più favorevoli e progressivamente crescenti coefficienti di trasformazione del montante contributivo calcolati fino all età di 70 anni

31 LA PENSIONE ANTICIPATA Requisiti contributivi ( Commi 10 e 11, art.24) La nuova pensione anticipata istituita a decorrere dall nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti a partire da quella data in poi, non prevede più un doppio canale di pensionamento costituito da un requisito contributivo minimo (35 anni) congiunto a età e quota, ed un alternativo requisito contributivo minimo (40 anni) che prescinde da quello anagrafico. Essa prevede infatti il solo raggiungimento di un requisito contributivo. Vediamo di seguito i requisiti previsti per le singole categorie di lavoratori, tenendo conto che non vi sono più le quote e le finestre flessibili

32 LA PENSIONE ANTICIPATA Tenendo conto che poi si dovrà procedere all aggiornamento con la speranza di vita, avremo i seguenti requisiti, sempre per le donne: ANNO REQUISITO CONTRIBUTIVO anni e 1 mese anni e 5 mesi dal anni e 6 mesi (alle scadenze del 2016, 2019, e quindi di lì in poi a cadenza biennale i requisiti sono assoggettati ad ulteriore incremento secondo il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita) 32 32

33 LA PENSIONE ANTICIPATA Sempre tenendo conto degli aumenti legati alle speranze di vita, avremo i seguenti requisiti, sempre per gli uomini: ANNO REQUISITO CONTRIBUTIVO anni e 1 mese anni e 5 mesi dal anni e 6 mesi (alle scadenze del 2016, 2019, e quindi di lì in poi a cadenza biennale i requisiti sono assoggettati ad ulteriore incremento secondo il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita 33 33

34 LA PENSIONE ANTICIPATA Tutte le gestioni I predetti requisiti riguardano sia le pensioni anticipate da liquidare nel sistema retributivo - misto, che quelle conseguibili nel sistema contributivo, e si applicano indistintamente a tutte le categorie di lavoratori (dipendenti e autonomi) appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps, autonomi e dipendenti ivi compresa la Gestione Separata, ex Inpdap ecc)

35 LA PENSIONE ANTICIPATA Penalizzazioni nel caso di accesso a pensione prima dei 62 anni ( art.24, c.10) Per coloro i quali accedano a pensione anticipata ad un età inferiore a 62 anni, è prevista l applicazione di una riduzione percentuale del trattamento pensionistico. Tale riduzione è pari all 1% per ciascun anno mancante ai 62 qualora si acceda al pensionamento all età di 60 o 61 anni, e sale al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo per chi acceda al pensionamento con un età inferiore a 60 anni

36 LA PENSIONE ANTICIPATA La riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al Nel caso in cui, al momento del pensionamento, gli anni mancanti all età di 62 non siano interi, la percentuale di riduzione deve essere calcolata a mese

37 LA PENSIONE ANTICIPATA Altra via di pensionamento per i lavoratori in possesso di primo accredito contributivo successivo all Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996 è altresì previsto un ulteriore canale di possibile pensionamento anticipato. Per questi ultimi, infatti, il diritto a pensione anticipata (previa sempre risoluzione del rapporto di lavoro), può essere conseguito anche al raggiungimento dei seguenti requisiti minimi e condizioni: 37 37

38 LA PENSIONE ANTICIPATA - 63 anni di età sia per uomini che per donne, requisito anch esso soggetto ad incremento, a partire dal 2013, per adeguamento alle speranze di vita, e quindi da rimodularsi secondo le modalità che seguono): - 20 anni di contribuzione effettiva; - ammontare mensile minimo della prima rata di pensione non inferiore all importo di 2,8 volte l ammontare mensile dell Assegno Sociale (importo valido per l anno 2012, rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL relativo al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo soglia non può comunque in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno)

39 LA PENSIONE ANTICIPATA Se era difficile raggiungere 1,5 l importo dell assegno sociale, sembra quasi utopistico quello di 2,8. Esempio Nel 2012 assegno sociale circa 430 euro, significa che l importo della pensione non deve essere inferiore a euro, cioè 430 euro X 2,8 = euro mensili

40 LA PENSIONE ANTICIPATA ANNO REQUISITO ANAGRAFICO anni anni e 3 mesi anni e 7 mesi (i 4 mesi aggiuntivi, 2017 relativi al secondo triennio di 2018 adeguamento alle speranze di vita, sono da confermare). Anche in questo caso, a partire dal 2019 i requisiti sono assoggettati ad ulteriore incremento a cadenza biennale secondo il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita

41 CALCOLO DELLE PENSIONI Art.24, comma 2, Sistema di calcolo contributivo in pro quota per le anzianità contributive maturate dall La norma prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo

42 CALCOLO DELLE PENSIONI In pratica, dal 2012 viene abrogato il sistema di calcolo totalmente retributivo disciplinato dall art.1, comma 13, della L.335/95, e indirizzato ai lavoratori in possesso di un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del D ora e in poi, per i lavoratori che matureranno anzianità contributive a partire dall , i sistemi di calcolo pensionistico applicabili alle diverse fattispecie saranno di tre tipologie: 42 42

43 CALCOLO DELLE PENSIONI - sistema misto vecchio, con quota retributiva sulle anzianità maturate fino al e quota contributiva sulle anzianità successive, applicabile ai lavoratori già appartenenti al sistema misto di cui all art.1, comma 12, della L.335/95, cioè in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del ; 43 43

44 CALCOLO DELLE PENSIONI - sistema misto nuovo, con quota retributiva sulle anzianità maturate fino al e quota contributiva sulle anzianità successive, applicabile ai lavoratori in precedenza appartenenti al sistema interamente retributivo, cioè in possesso di un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del ; 44 44

45 CALCOLO DELLE PENSIONI - sistema esclusivamente contributivo, per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie ed a coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo

46 PENSIONE DI INABILITÀ La pensione di inabilità è' una prestazione economica erogata a domanda, ai lavoratori che si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. In particolare, essa spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l'inps. La pensione di inabilità è reversibile 46 46

47 PENSIONE DI INABILITÀ I requisiti richiesti sono assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale; 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa; cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori; cancellazione dagli albi professionali; rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione

48 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E' una prestazione economica, erogata a domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità. Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l'inps

49 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ REQUISITI RICHIESTI È necessario essere in possesso di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda

50 PENSIONE AI SUPERSTITI È una prestazione economica erogata a domanda a favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti. Possono beneficiare delle prestazione in esame, i superstiti di lavoratori dipendenti e autonomi deceduti, titolari di un conto assicurativo presso l'inps o titolari di pensione erogata dall'inps

51 PENSIONE AI SUPERSTITI Art.18, comma 5, della legge 111/2011 L hanno definita la norma antibadanti ed è finalizzata ad impedire che, matrimoni di comodo tra un soggetto anziano ed uno più giovane, diano diritto ad una pensione di reversibilità pagata per intero

52 PENSIONE AI SUPERSTITI Dal 1 gennaio 2012, per le pensioni ai superstiti, siano esse di reversibilità, cioè provenienti da pensionato, o indirette, cioè provenienti da assicurato, nell ipotesi in cui il coniuge deceduto aveva contratto il matrimonio in un età superiore ai 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite era superiore ai 20 anni, l importo della prestazione è ridotto

53 PENSIONE AI SUPERSTITI In maniera specifica, l abbattimento sarà pari al 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata

54 ASSEGNO SOCIALE L assegno sociale, che dal 1 gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni (art. 3, co. 6, L. 335/1995), è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche ed è corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge. La verifica per la permanenza del diritto va fatta ogni anno

55 ASSEGNO SOCIALE L assegno sociale: non è gravato da imposte non è reversibile ai familiari superstiti è inesportabile non è cedibile non è sequestrabile non è pignorabile Per tutto quanto non diversamente disposto dalla L. 335/1995, per gli assegni sociali continuano ad applicarsi le disposizioni che disciplinano la pensione sociale

56 ASSEGNO SOCIALE REQUISITI per il DIRITTO : Cittadinanza italiana Residenza effettiva e abituale in Italia 65 anni di età Particolari condizioni reddituali personali e del coniuge

57 ASSEGNO SOCIALE Art.24, comma 8, Dl 201/2011 A decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno

58 ASSEGNO SOCIALE Ne deriva, che anche l assegno sociale cade nella rete del decreto Monti, con l aumento del requisito anagrafico di un anno a decorrere dal 1 gennaio Si avrà l incremento di un anno, dal 1 gennaio 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, che viene portato quindi a 66 anni, allineandolo al requisiti anagrafico minimo previsto per l accesso alla pensione di vecchiaia

59 ASSEGNO SOCIALE ASSEGNO SOCIALE ANNI REQUISITO ANAGRAFICO DI ETA ANNI ANNI E 3 MESI ANNI E 3 MESI ANNI E 3 MESI ANNI E 7 MESI ANNI E 7 MESI ANNI E 7 MESI 59 59

60 TOTALIZZAZIONE Per accedere a tale istituto, non sarà più necessario il limite minimo di tre anni di contribuzione in ogni singola gestione, si potranno totalizzare tutti i contributi versati nelle varie gestioni senza alcun limite temporale contributivo. In maniera specifica, la novità è contenuta nell art.24, comma 19 del DL 201/2011, manovra Monti, dove viene stabilito che All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1 gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse

61 LE DEROGHE ART.24, COMMA 3, DL 201/2011, CONV. IN LEGGE 214/2011 Tale comma prevede che coloro che hanno maturato i requisiti per l accesso alla pensione con la normativa antecedente l entrata in vigore del Dl 201/2011, avranno il diritto di andare in pensione con tale normativa; inoltre, viene data la possibilità di blindare tale diritto acquisito, chiedendone la certificazione all ente previdenziale di appartenenza

62 LE DEROGHE In particolare, il comma 3, dell art.24, del Dl 201/2011, stabilisce che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del decreto Monti, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto

63 LE DEROGHE In sintesi, con questa norma tutti coloro che hanno raggiunto il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia con le regole vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, più volte citato, seguiranno tali regole e non subiranno la riforma. Ciò significa, ad esempio che continueranno ad applicarsi le finestre mobili di uscita per l accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità

64 LE DEROGHE Art.24, Comma 14 Tale comma prevede, in maniera analitica, tutti coloro che rientrano nella vecchia normativa precedente l entrata in vigore del decreto legge 201/2011. In particolare, viene ribadito che restano fuori dal decreto Monti coloro che hanno raggiunto i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31 dicembre Vengono fatti rientrare nella precedente disciplina anche le lavoratrici che si avvarranno della possibilità di cui all art.1, comma 9, della legge 243/2004 e successive modifiche

65 LE DEROGHE Art.1, c.9. Legge 243/2004 Tale norma prevede, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, con un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n In pratica, si tratta della possibilità data alle lavoratrici di accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi, ma con la penalizzazione prevista dall obbligo di esercitare l opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Inoltre, è da sottolineare che la facoltà riguarda sia le lavoratrici dipendenti del settore privato che del settore pubblico

66 LE DEROGHE E da sottolineare, che con circolare INPS 35/2012 sono sorti non pochi problemi sulle donne optanti. Infatti, è stato stabilito che per poter esercitare la facoltà dell opzione è necessario che la pensione abbia decorrenza entro il Ciò significa, che bisogna aver maturato il diritto entro il mese di maggio 2012 per le autonome (18 mesi più1) e novembre 2011 per le dipendenti(12 mesi più 1)

67 LE DEROGHE Gli altri salvaguardati con riserva I soggetti di cui abbiamo fatto cenno, cioè quelli che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2011 con le vecchie norme e quelli di cui all art.1, comma 9, della legge 243/2004, sono coloro che sono blindati, cioè che rientrano sicuramente nell applicazione delle vecchie regole di pensionamento e non debbono aspettare nessuna autorizzazione o decreto particolare. Invece, vi sono una serie di soggetti che rientrano nell applicazione delle vecchie norme, ma sono condizionati dall emanazione di un decreto e possono rientrare o meno nella salvaguardia

68 LE DEROGHE È stato firmato il decreto c.d. esodati, che sta creando non poche polemiche in questi giorni. È da sottolineare, che vi sono delle sorprese, sicuramente non favorevoli agli assicurati, in quanto molte previsioni della legge 214/2011 sono state stravolte

69 LE DEROGHE Titolari di indennità di mobilità a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n Il decreto prevede che per tali soggetti sia avvenuta la cessazione dell attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 e che il perfezionamento dei requisiti avvenga entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità

70 LE DEROGHE b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre Anche per questi soggetti, il decreto interministeriale prevede la cessazione dell attività alla data del 4 dicembre 2011; 70 70

71 LE DEROGHE Titolari di assegni straordinari di solidarietà c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorchè maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso, è previsto che gli interessati siano titolari al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui alla legge 662/96. E stato stabilito anche che se la titolarità è successiva al 4 dicembre 2011, con autorizzazione dell INPS, restano a carico dei Fondi fino all età di 62 anni. 71

72 LE DEROGHE Autorizzati ai versamenti volontari d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per tali soggetti, in base a quanto prevede il decreto esodati, è necessario che la decorrenza della pensione maturi entro 24 mesi dall entrata in vigore del Dl 201/2011, che non abbiano ripreso l attività lavorativa dopo l autorizzazione ai versamenti volontari e che abbiano accreditato o accreditabile un contributo volontario alla data del 6 dicembre

73 LE DEROGHE Esonerati dal servizio e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n.112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. Il decreto interministeriale prevede che è necessario che vi sia l esonero dal servizio alla data del 4 dicembre

74 LE DEROGHE Assistenza figli disabili e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni. In questo caso, il decreto di salvaguardia, all art.2, comma 1, lettera f), prevede che gli interessati siano in congedo per assistere figli con disabilità grave e raggiungano il requisito contributivo per la pensione entro 24 mesi dalla data di inizio dello stesso congedo, senza tener conto dell età anagrafica di cui all art.1, comma 6, lettera a) legge 243/

75 LE DEROGHE Esodati Fra i salvaguardati, il decreto legge 216/2011, convertito in legge 14/2012, all art.6, comma 2 ter, ha fatto rientrare tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 dell art.24, del Dl 201/2011, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 201 del

76 LE DEROGHE Per tali soggetti, il decreto interministeriale, art.2, comma 1, lettere g) e h) prevede che per l accesso alla salvaguardia vi sia stata la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre I soggetti in esame, devono risultare in possesso dei requisiti, sia anagrafici che contributivi, che avrebbero dato luogo alla decorrenza della pensione entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data, 6 dicembre 2011, di entrata in vigore del decreto legge 201/

77 LE DEROGHE Istanze I lavoratori che si trovano esonerati dal servizio e quelli che assistono figli con disabilità grave, cioè quelli di cui alla lettere e) ed f), dovranno presentare apposita istanza di ammissione al beneficio di cui all art.24, comma 14, del DL 201/2011, alle competenti Direzioni territoriali del lavoro, in base alla residenza. In particolare, per quanto concerne gli esonerati dal servizio bisognerà allegare anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione in base al DPR 445/2000, che attesti gli estremi del provvedimento di esonero per il reperimento dello stesso da parte della DTL. 77

78 LE DEROGHE Per quanto concerne gli esodati, dovranno presentare le richieste con l accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro rispettivamente: Alla DTL presso la quale sono stati sottoscritti gli accordi ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile; Alla DTL di residenza, negli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro. Tutte le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale

79 LE DEROGHE Commissioni Le istanze saranno esaminate dalle Commissioni che saranno appositamente costituite presso le DTL, composte dal due funzionari della DTL di cui uno come Presidente e da un funzionario dell INPS. Le decisioni assunte dalla Commissioni saranno trasmesse in via telematica all INPS; contro tali decisioni, potranno essere presentate istanze di riesame entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Il riesame dovrà essere presentato alla DTL presso cui sono state presentate le richieste di accesso al beneficio

80 LE DEROGHE Beneficiari Il numero complessivo dei beneficiari è stato stabilito in complessive 65 mila unità, ripartite come da prospetto contenuto nel decreto

81 NOVITÀ DEL PERIODO A cura di Laurenzia Binda 81

82 NOVITÀ DEL PERIODO INTERVENTI SISMA D.L n. 74; Mess. Inps n ; Circ. Inps n. 85; Circ. Inail n. 28; Circ. Fond. Studi CDL n. 12; Mess. Inps n ; Vademecum Reg. Emilia-Romagna; Com. Inpgi ; Com. Enpacl; Circ. Inpgi n. 4; Mess. Inps n ; Com. Enpaia , Com. Previndai ; Mess. Inps n ; Nota Cnce SGRAVIO CONTRIBUTIVO 2011 D.M. Lavoro RIVALUTAZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ISCRIZIONE ALBO IMPRESE ARTIGIANE AVVISI BONARI DATORI DI LAVORO DOMESTICO Circ. Inps n. 79 Circ. Inps n. 80 Mess. Inps n

83 83 NOVITÀ DEL PERIODO CURE BALNEOTERMALI Mess. Inps n PRESCRIZIONE CONTRIBUTI INDEBITI Mess. Inps n VERSAMENTO VOLONTARI Mess. Inps n DURC Nota Cnce CONFORMITÀ PIANO FORMATIVO APPRENDISTATO DURC E IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA REDDITI SOCIO SRL ED EROGAZIONE DELL ANF Interp. Min. Lavoro n. 16 Istruz. operative Inail prot Mess. Inps n

84 84 NOVITÀ DEL PERIODO INCENTIVI ALL ASSUNZIONE E REDDITO DA DISOCCUPAZIONE Mess. Inps n DECRETO SVILUPPO D.L n. 83 APPRENDISTATO Delib Reg. Emilia Romagna n. 775; Delibera Reg. Liguria n. 553 Delib. Reg. Lombardia n. 9/3576; Accordo farmacie private ; Accordo nettezza urbana ; Accordo TRATTAMENTO TRIBUTARIO INCENTIVI ALL ESODO PREMIO INAIL PER INSEGNANTI E STUDENTI RISCOSSIONE CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI Parere Fond. Studi n. 20 Circ. Inail n. 31 Circ. Inps n

85 85 NOVITÀ DEL PERIODO PAGAMENTO PRESTAZIONI ALL ESTERO PAGAMENTO PENSIONI SUPERIORI A EURO CERTIFICATO MEDICO ISTANZA INVALIDITÀ PREVIDENZIALE COMUNICAZIONE PERIODICA LAVORO INTERINALE Mess. Inps n Mess. Inps n ; Mess. Inps n Circ. Inps n. 91 Nota Min. Lavoro n RIDUZIONE TASSO INTERESSE BCE Com. Bce DURATA DEL TIROCINIO PROFESSIONALE SGRAVI CONTRIBUTIVI SECONDO LIVELLO Circ. Min. Giustizia Mess. Inps n

86 NOVITÀ SOTTO LA LENTE Cenni alla riforma del mercato del lavoro Detassazione dei premi di produzione A cura di Laurenzia Binda 86

87 Arrivederci al prossimo appuntamento VideoLavoro del 20 settembre 2012 La riforma del mercato del lavoro A cura di Alberto Bortoletto 87

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