LE PENSIONI NEL 2006 PREVIDENZA

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1 LE PENSIONI NEL 2006 Gli aggiornamenti sugli aspetti di maggior interesse della normativa previdenziale Inps Daniela Fiorino TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Secondo l art., comma 1, della legge 29/5/82, n. 297 ( Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica ), che ha introdotto il principio secondo cui il limite massimo della retribuzione pensionabile debba essere adeguato annualmente seguendo la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni, il tetto di retribuzione pensionabile nel 2006 sale da 8.60 a L incremento in misura del 1,7% è stato stabilito dal decreto interministeriale (economia e lavoro) 18 novembre 2005, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2005 (rif. circolare Inps n. 120 del 28 dicembre 2005). CALCOLO SU DUE QUOTE (SISTEMA RETRIBUTIVO) Come è noto, l ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due distinte quote: sia pure con diverse (decrescenti) aliquote di rendimento per la quota eccedente il tetto di retribuzione pensionabile che, come accennato, è aggiornato per il 2006 a Nella tabella 1 riportiamo le fasce di retribuzione annua pensionabile e le aliquote di rendimento distinte in quota A e quota B per il calcolo delle pensioni da liquidare nel Tabella 1 FASCE DI RETRIBUZIONE PER IL CALCOLO PENSIONI 2006 Fascia retribuzione Aliquota di rendimento annua pensionabile Quota A Quota B fino a ,00% 2,00% oltre e fino a ,01 1,50% 1,60% oltre ,01 e fino a 65.2,02 1,25% 1,5% oltre 65.2,02 e fino a ,0 1,00% 1,10% oltre ,0 1,00% 0,90% 48 quota A si calcola in base all anzianità contributiva maturata sino al 1/12/1992, secondo la normativa vigente a quella data, utilizzando le retribuzioni relative agli ultimi cinque anni dalla cessazione; quota B corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 199 in avanti, calcolata con la normativa introdotta dall art. del dlgs n. 50/92 (cd. riforma Amato ), in base alle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Per il calcolo della pensione è consentito utilizzare l intera retribuzione assoggettata a contributi (rif. art. 21 legge n. 67/88), Daniela Fiorino è responsabile dell ufficio sindacale di Manageritalia. REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ Per la pensione di vecchiaia restano fermi il requisito di età (65 anni se uomini, 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni, già in vigore rispettivamente dal 1 gennaio 2000 e dal 1 gennaio Per la pensione di anzianità sono confermati il requisito anagrafico di 57 anni di età e quello contributivo di 5 anni, mentre il requisito contributivo alternativo per coloro che non hanno il requisito anagrafico di 57 anni, viene elevato a 9 anni. Ai fini del perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione vengono considerati utili, oltre ai contributi obbligato-

2 ri versati durante il rapporto di lavoro, quelli volontari e figurativi ad eccezione di quelli per malattia e disoccupazione indennizzata. Una volta raggiunto il numero di contributi settimanali (corrispondenti a 52 settimane per 5 anni) e maturato così il diritto alla pensione, i contributi per malattia e disoccupazione vengono presi in considerazione per determinarne la misura. In proposito, l Inps ha ribadito che, ai fini del perfezionamento del requisito alternativo dei 9 anni di età, deve essere computata tutta la contribuzione, compresa quella non utile per il diritto, ma occorre che sia contestualmente perfezionato anche il requisito minimo dei 5 anni. Questo significa che, una volta raggiunti i 5 anni di contributi secondo i criteri illustrati nel precedente paragrafo, anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia viene considerata utile, sia per il diritto sia per la misura del trattamento. Per completezza di informazione riportiamo nella tabella riepilogativa 2 i requisiti necessari per accedere alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti: Tabella 2 REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ Anno Età e anzianità Anzianità e e e e e e e e * 60 e * 61 e * 62 e 5 40 (*)Dal 1 gennaio 2008, per le lavoratrici è prevista la possibilità - in via sperimentale fino al 1/12/ di ottenere la pensione di anzianità sulla base dei previgenti requisiti di età (57 anni) e di anzianità contributiva (5 anni), a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. LE FINESTRE PER IL 2006 I lavoratori dipendenti che nel 2006 conseguono i requisiti per il diritto della pensione di anzianità (9 anni di contributi, oppure 5 anni di contributi e 57 anni di età), potranno godere di questo trattamento con decorrenze diverse, determinate con riferimento alla data di maturazione dei requisiti. In proposito, riportiamo nella tabella i requisiti anagrafici e/o contributivi per poter usufruire delle decorrenze gennaio 2006-aprile 2007: Ricordiamo che tali decorrenze si devono intendere non a date fisse ma come termini iniziali a partire dai quali gli interessati in possesso dei requisiti previsti possono andare in pensione; una volta conseguito il diritto, la pensione potrà essere richiesta anche nei mesi e negli anni successivi alla cosiddetta finestra, con decorrenza, ovviamente, dal mese successivo la presentazione della domanda. CUMULO PENSIONE/REDDITI DI LAVORO La normativa, che sintetizziamo nella tabella nella pagina a fianco, non ha subito modifiche rispetto al 2005, dal momento che non sono state emanate le norme attuative intese a eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, secondo quanto disposto dalla legge delega di riforma del sistema pensionistico (art. 1, comma 1, legge 24/2004). PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI Per l anno 2006 le pensioni superiori al minimo vengono aggiornate in base all incremento della perequazione automatica fissato in via provvisoria al 1,7% (decreto interministeriale economia e lavoro del 18 novembre 2005, precedentemente citato). Poiché lo stesso decreto interministeriale ha stabilito nella misura del 2% l indice definitivo per la perequazione automatica liquidata dall 1/1/2005 sulle pensioni in essere al 1/12/2004, quest anno a tali pensionati è dovuto un conguaglio positivo di lieve entità pari allo 0,1%. Con riferimento alle modalità di calcolo della perequazione, ricordiamo che, con effetto dall anno 2001, l art. 69, comma 1, della legge 2 dicembre 2000, n. 88 (finanziaria per il 2001), ha stabilito che l indice di perequazione automatica delle pensioni si applica: al 100% sull importo mensile fino a volte il trattamento minimo Inps in vigore nel 2005 (pari ad? 420,4 mensili); al 90%, da a 5 volte il minimo; al 75%, oltre il quintuplo del minimo. Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2006 vengono quindi determinati come segue: Aumento 2006 Importo pensione al dicembre ,70% (100% Istat) fino a 1.261,29 1,5% (90% Istat) sulla parte di pensione oltre 1.261,29 e fino 2.102,15 1,275% (75% Istat) sulla parte di pensione eccedente 2.102,15 Si ricorda, infine, che l aumento verrà determinato in via globale su tutti i trattamenti pensionistici che fanno capo a uno stesso interessato, compresi quelli di previdenza complementare. 50 Tabella LE FINESTRE DI USCITA PER IL 2006 FINESTRA DAL REQUISITI PER IL DIRITTO 1 gennaio anni di contributi e 57 anni di età al 0/9/05 oppure 8 anni di contributi al 0/9/05, a prescindere dall età. 1 aprile anni di contributi e 57 anni di età entro il 1/12/2005 oppure 8 anni di contributi al 1/12/2005, a prescindere dall età. 1 luglio anni di contributi e 57 anni di età al 1//2006 oppure 9 anni di contributi e 57 anni di età al 0/6/ ottobre anni di contributi e 57 anni di età al 0/6/2006 oppure 9 anni di contributi e 57 anni di età al 0/9/ gennaio anni di contributi e 57 anni di età al 0/9/2006 oppure 9 anni di contributi al 0/9/06, a prescindere dall età. 1 aprile anni di contributi e 57 anni di età entro il 1/12/2006 oppure 9 anni di contributi al 1/12/2006, a prescindere dall età.

3 Tabella 4 CUMULO PENSIONE/REDDITI DI LAVORO PER IL 2006 ATTIVITÀ SVOLTA TIPOLIGIA DI PENSIONE NORMATIVA IN VIGORE Lavoro dipendente o autonomo Pensione di vecchiaia. Pensione di anzianità liquidata con 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall età. Pensione di anzianità liquidata con decorrenza dal 1 gennaio 200 con 7 anni di contributi e 58 anni di età. Nessuna trattenuta. Pensionati di anzianità liquidata con meno di 7 anni di contributi e 58 anni di età che hanno versato o verseranno l importo una tantum di cui all art. 44, comma 2 della legge n. 289/2002 (finanziaria per il 200). Lavoro dipendente Pensione di anzianità liquidata con meno di 7 anni Trattenuta dell intera pensione. di contributi e/o età inferiore a 58 anni. Lavoro autonomo Pensione di anzianità liquidata con meno di 7 anni Trattenuta del 0% della quota di contributi e/o età inferiore a 58 anni. eccedente 427,58 mensili (la trattenuta non può in ogni caso superare il 0% del reddito di lavoro). Lavoro dipendente Pensione liquidata interamente con il sistema contributivo. Trattenuta dell intera pensione fino a 6 anni di età. Oltre i 6 anni, trattenuta del 50% della quota eccedente 427,58 mensili. Lavoro autonomo Trattenuta del 50% della quota eccedente 427,58 mensili. MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE PER COLORO A CUI SI APPLICA IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Com è noto, il sistema di calcolo della pensione sulla base dei contributi versati nell arco dell intera vita lavorativa, introdotto dalla legge 5/95, è applicabile integralmente a tutti coloro che hanno iniziato i versamenti contributivi dal 1 gennaio 1996, oppure a chi abbia esercitato l opzione per tale sistema dal 1 gennaio 2001 in poi o la eserciti in futuro. Per coloro che rientrano nella sfera di applicazione della nuova normativa i versamenti contributivi non vengono più effettuati sull intera retribuzione ma nei limiti di un massimale di retribuzione imponibile annuo fissato dall art. 2, comma 18 della legge 5/95 e annualmente rivalutato. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei massimali in vigore dal 1996 al 2006 (quest ultimo comunicato dall Inps sempre con circ. n. 120 del 28 dicembre 2005): Anno Massimale Anno Massimale 1996 L L L L L L Con la stessa circolare n. 120/2005, l Inps ha infine rideterminato la prima fascia di retribuzione pensionabile al di sopra della quale è dovuta a carico dei lavoratori dipendenti, l aliquota aggiuntiva dell 1%, che - a decorrere dal 1 gennaio dovrà essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di (pari a.275 mensili). CALCOLO DELLE PENSIONI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO Si riportano di seguito le istruzioni per la determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza nel corso dell anno Secondo quanto comunicato dall Inps con messaggio n del 1 febbraio 2006, il calcolo del suddetto montante contributivo individuale deve essere effettuato come segue: al 1 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l anno 1997, pari a 1,055871; al 1 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l anno 1998, pari a 1,05597; al 1 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l anno 1999, pari a 1,05650; al 1 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l anno 2000, pari a 1,051781; al 1 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l anno 2001, pari a 1,047781; al 1 dicembre 2001 per il coefficiente previsto per l anno 2002, pari a 1,04698; al 1 dicembre 2002 per il coefficiente previsto per l anno 200, pari a 1,041614; 51

4 al 1 dicembre 200 per il coefficiente previsto per l anno 2004, pari a 1,09272; al 1 dicembre 2004 per il coefficiente previsto per l anno 2005, pari a 1, Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all anno Infine, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni per il calcolo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo aventi decorrenza nel corso dell anno 2006, contenuti in allegato al messaggio Inps n del 1 febbraio 2006, possono essere scaricati dal nostro portale (percorso: Download documenti Informazione info Tabella coeff. rivalut 2006), oppure da ( Inps comunica Normativa Inps: circolari e messaggi ricerca messaggi ). INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE L Inps aggiorna i massimali per il 2006 Con la circolare n. 21 del 1 febbraio 2006, l Inps ha aggiornato gli importi massimi mensili da corrispondere ai titolari del trattamento di disoccupazione ordinaria, non agricola, con requisiti normali. Cogliamo l occasione per riepilogare di seguito i requisiti, la misura e la durata dell indennità in oggetto e per fornire altre informazioni utili. Domanda La richiesta deve essere presentata all Inps entro 68 giorni dall inizio dello stato di disoccupazione (indicando anche l eventuale periodo di preavviso riconosciuto dall azienda). In caso di ritardata presentazione della domanda, l indennità è corrisposta a decorrere dal quinto giorno successivo a quello di presentazione, senza diritto agli arretrati. MISURA E DURATA DELL INDENNIZZO Età Durata Ammontare con riferimento Contribuzione del disoccupato del trattamento alla retribuzione media figurativa degli ultimi mesi ( ) meno di 50 anni 7 mesi 50% per i primi 6 mesi 40% per il settimo mese 6 mesi 50% per i primi 6 mesi pari o superiore a mesi 40% per i successivi mesi 9 mesi 0% per il decimo mese ( ) Nei limiti di un importo massimo mensile lordo stabilito per legge e aggiornato annualmente (pari, per l anno 2006, a 80,77 mensili, elevate a 998,50 per i lavoratori che possono fare valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.797,1 - rif. circolare Inps n. 21 del 1 febbraio 2006). Per quanto riguarda l indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all attività svolta nel corso dell anno 2005, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare Inps n. 26 del 14 febbraio 2005 ( 819,62 o 985,10 per i lavoratori che possono fare valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.77,19). Requisiti cessazione non volontaria (ovvero a causa di licenziamento o per dimissioni per giusta causa); risultare assicurati presso l Inps da almeno 2 anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro; non percepire redditi di lavoro, a qualsiasi titolo, durante il periodo a cui si riferisce la corresponsione del trattamento di disoccupazione. La domanda può essere compilata online all indirizzo internet e ad essa va allegato il modello DS22 rilasciato dal datore di lavoro oppure il modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1 al messaggio Inps n del 20 ottobre 2005), anch esso scaricabile da internet. 52

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