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1 Dipartimento Politiche Previdenziali, Fisco, Prezzi e Tariffe, Rapporti con gli Enti e i CIV Alle FNP-CISL Regionali Alle FNP-CISL Territoriali Al Coordinamento Donne FNP-CISL Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL - Loro Sedi - Roma, 11 febbraio 2013 Circolare n. 46/SDI-MC-CMon/pt Oggetto: Chiarimenti Inps su L. 214/11 Come noto l art. 24 del D.L. 201/11, conv. in L. 214/11 ha previsto, con decorrenza 2012, nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia ed anticipata. L Inps, con circolare n. 35 del 2012, ha fornito le prime istruzioni in merito all applicazione dei requisiti predetti, ma stante i numerosi quesiti insorti, e sulla base di un parere del Ministero del Welfare, l Istituto ha emanato un ulteriore e recente messaggio sull argomento. Soggetti che accedono a pensione con il sistema contributivo Per i soggetti che accedono alla pensione con il sistema contributivo, continua ad applicarsi l art. 1, comma 40 della L. 335/95, che prevede il riconoscimento dei contributi figurativi nei seguenti casi: - assenza da lavoro per educare ed assistere i figli fino al sesto anno di età, per centosettanta giorni per ciascun figlio; - assenza da lavoro per assistere i figli dal sesto anno di età oppure il coniuge o il genitore convivente in presenza di patologie di cui all art. 3 della L. 104/92, per 25 giorni all anno in un limite massimo di 24 mesi; - in presenza dell evento maternità, a prescindere dall assenza dal lavoro, alla lavoratrice è riconosciuto un anticipo di età, rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa all anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione della pensione con il moltiplicatore di cui alla tab. A, come modificata dalla L. 247/07, relativo all età di accesso alla pensione, maggiorato di 1 anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di 2 anni in caso di 3 o più figli. Per le lavoratrici madri, che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, dal 2012, l anticipo dell età pensionabile in caso di maternità, è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall art. 24 del D.L. 201/11, conv. nella L. 214/11, adeguate agli incrementi della speranza di vita. Federazione Nazionale Pensionati Cisl - Via Castelfidardo 47, Roma Telefono 06/ Fax 06/ previdenza-fisco@fnp.cisl.it -

2 Supplementi di pensione nell Ago e nella Gestione Separata Per i supplementi di pensione, in relazione ai nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia introdotti dall art. 24 L. 214/11, sia per il sistema misto che contributivo, il calcolo della quota di supplemento per le anzianità acquisite dal 2012 in poi, deve essere effettuato con il sistema contributivo, mentre nulla è cambiato per le anzianità maturate entro il Vi ricordiamo che i supplementi decorrono dal 1 giorno del mese successivo alla domanda. Per quanto riguarda i supplementi su pensioni nell Ago, come noto, il diritto agli stessi, per la contribuzione versata successivamente alla decorrenza della pensione, si consegue a domanda dopo 5 anni dal pensionamento o dal precedente supplemento; solo per una volta l interessato può richiedere il supplemento anche dopo 2 anni, a condizione che sia stata compiuta l età pensionabile. Ai fini dell individuazione dell età, e secondo i chiarimenti forniti dall Inps, l età anagrafica si cristallizza per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia vigenti al 31/12/2011 se: - titolari di pensione di vecchiaia entro la predetta data; - titolari di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia nel sistema retributivo, misto o contributivo qualora abbiano compiuto l età anagrafica vigente per la pensione di vecchiaia al La cristallizzazione opera anche per coloro che hanno perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia al 2011, ma non ancora titolari di pensione entro la predetta data. Il diritto al supplemento si consegue comunque trascorsi due anni dalla decorrenza della pensione. Per chi ha conseguito, anteriormente al 2012, la pensione di anzianità (retributivo o misto) o la pensione di vecchiaia nel contributivo e non ha perfezionato, entro il 2011, l età pensionabile per la vecchiaia, vigente, si può dar luogo alla liquidazione del supplemento dopo due anni dalla pensione, purché l interessato abbia, nel corso dei due anni, perfezionato l età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita, sempreché presenti domanda di supplemento successivamente allo scadere dei due anni. Per chi matura i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia e anticipata dal 2012, ai fini della liquidazione del supplemento, si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l accesso alla pensione di vecchiaia introdotte dall art. 24 della Manovra Monti, adeguate agli incrementi della speranza di vita. Per quanto riguarda i contributi versati nella Gestione Separata INPS successivi alla decorrenza della pensione già liquidata, fermo restando che il riconoscimento del supplemento può essere richiesto trascorsi due anni dalla decorrenza e, successivamente, dopo cinque anni dal precedente supplemento, l elevazione del requisito anagrafico previsto dalla riforma non assume alcuna rilevanza ai fini dell acquisizione del diritto al supplemento stesso. Pensione supplementare Il lavoratore iscritto all AGO, già titolare di altra pensione a carico di un Fondo sostitutivo esclusivo od esonerativo dell AGO, può chiedere, a domanda, la pensione supplementare se possiede contribuzione versata non sufficiente per ottenere una pensione autonoma. 2

3 Per le domande di pensione supplementare presentate dal 1 gennaio 2012 occorre fare riferimento alle nuove età pensionabili, di cui all art. 24 della L. 214/2011, adeguate agli incrementi legati alla speranza di vita. Tuttavia l Inps chiarisce che non verranno accolte le domande di pensione supplementare presentate nel 2012 da coloro che, in base ai requisiti vigenti al 31/12/2011 (vale a dire, 5 anni di ctb + 65 età + 1,2 importo A.S.), hanno già perfezionato un diritto autonomo a pensione nel sistema contributivo. Ciò in forza di quanto recita l art. 5 della l. 1338/62 che riconosce il diritto alla pensione supplementare in assenza del perfezionamento del diritto autonomo. Detta domanda verrà respinta in quanto l entrata in vigore della nuova normativa che ha innalzato i requisiti contributivi e anagrafici (20 anni di ctb e almeno 66 anni), non invalida il diritto acquisito al Il chiarimento dell Inps non può essere condiviso ed infatti la questione è stata affrontata dai legali dell Inas, su un futuro eventuale contenzioso. Secondo i legali, la norma non attribuisce direttamente un diritto,ma una facoltà di chiedere la prestazione subordinata al requisito e ad una condizione ovvero pensione principale ed età pensionabile, conseguentemente insorge il diritto alla pensione supplementare a prescindere dall epoca nella quale viene presentata. Pensione supplementare a carico della gestione separata Per gli iscritti dal 1 gennaio 1996 alla gestione separata che non perfezionano il diritto ad una pensione in regime autonomo, possono ottenere la pensione supplementare se titolari di un trattamento a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti o di una forma previdenziale esclusiva o sostitutiva dell AGO, ovvero di una delle gestioni dei lavoratori autonomi o dei liberi professionisti. L Inps chiarisce che la pensione supplementare può essere liquidata anche nel caso in cui l importo risulti inferiore a 1,5 volte l assegno sociale, pur in presenza dei requisiti di età anagrafica e contributiva per la pensione di vecchiaia, in regime autonomo, introdotti dalla legge 214/11. Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità Per le pensioni di inabilità liquidate dal 1 febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, determinata secondo il sistema contributivo, andrà ad aggiungersi al montante individuale dei contributi posseduti all atto del pensionamento, con un ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento del 60 anno di età dell interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5 anni e rivalutate, indipendentemente dal sesso e dalla gestione che liquida la pensione,e comunque fino ad un massimo di 40 anni di contribuzione. Contribuzione utile ai fini dell esclusione dalla riduzione percentuale della pensione anticipata. Come è noto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in caso di accesso alla pensione anticipata con un età anagrafica inferiore ai 62 anni di età è applicata una riduzione pari all 1% della quota retributiva di pensione per ogni anno di anticipo di accesso alla pensione rispetto all età di 62 anni (art. 24, c. 10 della L. 214/2011). Detta diposizione riguarda tutti i soggetti iscritti al 31 dicembre 1995 per i quali la riduzione si applica sulla 3

4 quota di pensione relativa alle anzianità retributive maturate al 31 dicembre 2011, se in presenza di almeno 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995 o, sulla quota di pensione relativa alle anzianità retributive maturate al 31 dicembre 1995, se in presenza di un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni di contribuzione a tale data. Quindi l art. 6, c. 2 quater della L. 14/2012 ha stabilito che tale riduzione percentuale non si applica nei confronti di coloro che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, fermo restando che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente: da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità (anche se intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro), per assolvimento di obblighi di leva, per infortunio, per malattia e per cassa integrazione ordinaria; da periodi riscattati ai sensi dell ex art. 13 della L. 1338/62. In questo caso, infatti, si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa. Opzione per il sistema contributivo Per i soggetti iscritti nell AGO e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, l art. 1 c. 23 della L. 335/95 prevede la facoltà di optare entro il 31 dicembre 2011 per il sistema contributivo a condizione che siano in possesso di un anzianità assicurativa anteriore al 1 gennaio 1996 (meno di 18 anni di ctb al 1995 oppure 15 anni di ctb di cui almeno 5 dal 1996). Al riguardo, l istituto precisa che anche per questi soggetti che esercitano detta facoltà a decorrere dal 1 gennaio 2012, vada applicata la disciplina in materia di requisiti per il diritto di accesso alla pensione secondo il sistema di calcolo misto. Pertanto, questi soggetti potranno accedere alla pensione contributiva, sia ai fini del diritto che della misura, in base alla previgente normativa. Ricordiamo che, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, i requisiti da maturare entro il 31dicembre 2011 sono: 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini + il requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva (l. 335/95); almeno 40 anni versamenti, indipendentemente dall età anagrafica (escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 volte i contributi da lavoro prima del 18 anno si età); almeno 35 anni di versamenti + requisito anagrafico previsto; nel caso in cui la pensione di vecchiaia sia richiesta da un soggetto di età inferiore a 65 anni, è richiesto il requisito di importo dell 1,2 volte l assegno sociale. Conseguentemente, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo la normativa vigente alla data del 31/12/2011, il soggetto optante deve aver perfezionato a tale data sia i requisiti amministrativi per il diritto a pensione sia le condizioni per l opzione stessa, anche se la facoltà viene esercitata dal In tali fattispecie l accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia è assoggettato alla normativa di decorrenze vigente al 31 dicembre 2011 e dunque all applicazione delle finestre mobili, fermo restando che detta decorrenza non potrà essere anteriore all opzione stessa. Per quanto riguarda invece quei soggetti che perfezionano i requisiti per l opzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, questi potranno optare per il sistema contributivo, soltanto ai fini della misura, vale a dire, esclusivamente con le regole di calcolo di detto sistema. Mentre, per quanto concerne il diritto alla prestazione pensionistica si applicano i 4

5 requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di un anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema misto), indipendentemente dall importo della pensione 1,5 volte l assegno sociale; quest ultimo requisito, infatti, è stabilito esclusivamente per gli iscritti dal 1 gennaio L ultimo chiarimento in tema di opzione per il sistema contributivo è relativo all irrevocabilità della sua domanda nel caso in cui venga esercitata al momento del pensionamento o nel corso della vita lavorativa. Se viene chiesta al momento del pensionamento, l Inps dovrà effettuare un doppio calcolo (misto e contributivo in regime di opzione). L irrevocabilità della domanda avviene solo quando il lavoratore sceglie di optare per il calcolo contributivo. Qualora la domanda di opzione venga presentata durante la vita lavorativa, l irrevocabilità della domanda si verifica solo nel caso in cui la retribuzione, previo calcolo, ecceda il massimale annuo stabilito dalla L. 335/95. Se viceversa la retribuzione non supera il tetto previsto, la richiesta di opzione, di fatto, si considera improduttiva di effetti. Di conseguenza, l Inps procederà al doppio calcolo di pensione per consentire al lavoratore di operare la sua scelta. Computo nella Gestione separata In base all art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, gli iscritti alla Gestione Separata che possono far valere periodi contributivi presso l AGO, le forme esclusive e sostitutive della medesima, hanno facoltà di chiedere nell ambito della Gestione Separata il calcolo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione, fermo restando che siano in possesso delle condizioni previste per l esercizio del diritto di opzione (meno di 18 anni di ctb al 1995 o 15 anni di ctb di cui 5 al 1996). Ciò premesso, ai fini del diritto a pensione, bisogna considerare i periodi non coincidenti almeno temporalmente, mentre, ai fini della misura, devono essere calcolati tutti i periodi, anche coincidenti, accreditati nelle diverse gestioni. Il soggetto che esercita detta facoltà di computo consegue il diritto alle prestazioni pensionistiche in base ai requisiti anagrafici e contributivi, nonché al sistema di calcolo contributivo, previsti nella Gestione Separata dal 1 gennaio Pertanto, coloro che perfezionano, a decorrere dal 1 gennaio 2012, le condizioni previste per il computo, così come previste all art. 3 del D.M. 282/96, conseguiranno il diritto a pensione in base ai requisiti introdotti dalla l. 214/2011 per gli iscritti alla Gestione Separata; mentre coloro che soddisfano le condizioni previste per il computo entro il 31 dicembre 2011 i requisiti previsti per accedere alla pensione nella Gestione Separata, andranno in pensione in base alla previgente normativa, fermo restando il regime delle decorrenze. Una volta verificato il perfezionamento al 31 dicembre 2011 del requisito contributivo per l esercizio del diritto di opzione al sistema contributivo e per quello relativo all importo della pensione - non inferiore a 1,2 volte l assegno sociale in presenza di un età inferiore a 65 anni l Inps precisa che, in ogni caso, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore alla data in cui il lavoratore ha esercitato l opzione. 5

6 Cristallizzazione dei requisiti pensionistici L Istituto conferma, allo stato attuale, il principio di cristallizzazione dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, per cui si può accedere al trattamento pensionistico da qualsiasi momento successivo, a condizione che non intervenga un ulteriore norma che modifichi la disciplina in vigore e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati. Disposizioni eccezionali La Direzione Generale dell Inps, nel confermare quanto contenuto nella circolare n. 35 del 2012 e, dopo aver acquisito apposito parere del Ministero del Lavoro, ha stabilito che la disposizione eccezionale di cui all art 24 c. 15 della legge 214/11, si applica nei confronti dei lavoratori che perfezionano i requisiti contributivi utilizzando anche la contribuzione accreditata nella gestione autonoma a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente. In questo caso la pensione verrà liquidata nella gestione autonoma. Se il lavoratore, alla data 28 dicembre 2011, risulti dipendente e successivamente autonomo può accedere al trattamento pensionistico in presenza dei requisiti di cui all art 24 comma 15 bis, in quanto alla suddetta data risulta dipendente del settore privato. Diversamente, come chiarito dal Ministero e acquisito dall Inps, i soggetti non occupati come dipendenti, alla data del 28 dicembre 2011 non possono usufruire della disposizione eccezionale in quanto l interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro. È ovvio che tutte le altre situazioni in cui l attività dipendente non risulta cessata, ma sospesa, ad esempio lavoratori collocati in cassa integrazione ordinaria, sono fatte salve. Opzione sperimentale Donne La legge 243/04 prevede in via sperimentale dal 2008 al 2015, che le lavoratrici possano andare in pensione optando per il sistema contributivo, con regole più favorevoli e cioè con 35 anni di contributi e 57 anni di età, tenendo conto sia dell incremento della speranza di vita che della disciplina delle decorrenze della pensione. Nella nota dell Inps si legge che, ai fini del raggiungimento dei 35 anni, è utile tutta la contribuzione, con esclusione di quella figurativa, per malattia, infortunio e disoccupazione. Tenuto conto che la prestazione è liquidata nel sistema contributivo, l istituto ha chiarito che continuerà ad applicare le regole del sistema retributivo e misto e, pertanto, verrà riconosciuto il trattamento minimo e non dovrà essere soddisfatto il requisito dell importo minimo previsto per coloro che conseguono il diritto a pensione in base alla disciplina del sistema contributivo. Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non si applicano i benefici di cui all art. 1 comma 40 della legge 335/95, ovvero anticipo età o incremento pensionistico rispetto al numero dei figli. Non possono accedere al regime sperimentale le lavoratrice che: - hanno perfezionato il diritto a pensione in base alla norma vigente al 31 dicembre 2011; - hanno perfezionato il diritto a pensione in base alla legge 214/11; - sono salvaguardate; 6

7 - raggiungeranno i requisiti entro il 2015 ma con una decorrenza successiva a tale data; Infine si chiarisce che la domanda di pensione per accedere al regime sperimentale può essere revocata, in base alle disposizioni di carattere generale, soltanto nel caso in cui la stessa non sia stata accolta con apposita comunicazione. Pensioni in totalizzazione La legge 214/11 ha abrogato il requisito minimo di durata richiesto per la pensioni di vecchiaia e anzianità in regime di totalizzazione. Pertanto, con effetto dal 1 gennaio 2012 potranno essere totalizzati tutti i periodi non coincidenti, anche di durata inferiore a tre anni al fine del conseguimento di un unica pensione di cui al D.lgs. 42/06 e successive modificazioni. Inoltre, nella nota si precisa che coloro i quali hanno perfezionato i requisiti vigenti entro il 31 dicembre 2011 qualora abbiano presentato domanda di pensione, ancora non definita, in regime di totalizzazione, nel corso del 2011 e/o nel 2012 e che sono in attesa della finestra mobile, possono scegliere di: - valorizzare anche i periodi inferiori a tre anni, nel caso specifico la decorrenza dei 18 mesi verrà rideterminata a partire dal 1 gennaio 2012; - non valorizzare i periodi inferiori a tre anni, in questo caso si potrà mantenere la decorrenza originaria. I periodi esclusi daranno luogo a pensione supplementare se almeno una quota di pensione in totalizzazione sia a carico di un fondo sostitutivo o esclusivo dell AGO. Per quanto riguarda le decorrenze, a partire dal 2012, anche per coloro che raggiungono il diritto a pensione in regime di totalizzazione con 40 anni, a prescindere dall età, dovrà essere aggiunta la finestra mobile di mese nel 2012, mesi nel 2013, mesi nel 2014 oltre all incremento legato alla speranza di vita. Pensione ai superstiti e di inabilità in regime di totalizzazione La facoltà di totalizzazione, come è noto, può essere esercitata sia per la liquidazione ai superstiti dell assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, sia per la pensione di inabilità. L Inps, con la circolare in esame, precisa che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la soppressione del requisito minimo di 3 anni per l accesso al trattamento pensionistico in totalizzazione non ha alcun rilievo in caso di domande di pensione di inabilità e superstiti. E, quindi, necessario e sufficiente verificare solo che ricorrano i requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché gli ulteriori requisiti, ordinariamente richiesti nella gestione pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (per la pensione di inabilità), ovvero nella gestione nella quale il dante causa era i scritto al momento del decesso (per la pensione indiretta). Lavoratori extra comunitari rimpatriati Anche nei confronti dei lavoratori extra comunitari rimpatriati si applicano i nuovi requisiti anagrafici comprensivi degli adeguamenti per la speranza di vita introdotti dalla legge 214/11. 7

8 Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazioni È stato precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, le maggiorazioni spettanti a particolari categorie di lavoratori, quali invalidi con una invalidità superiore al 74%, non vedenti, ecc., saranno utili solo ai fini del diritto ma non per la misura della quota contributiva; questo in quanto l importo della pensione è determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione relativo all età. Indennizzi per cessazione dell attività commerciale Sull argomento in esame l istituto ha chiesto apposito parere al Ministero del Lavoro,circa la possibilità di prorogare l indennizzo per la cessazione dell attività commerciale fino alle nuove età, per la pensione di vecchiaia, stabilite dalla legge 214/11. Come è noto, la legge n. 207/96, che ha istituito tale prestazione, fissa la durata dell indennizzo fino al compimento dei 65 anni se uomo e 60 se donna. Con l introduzione delle finestre per le pensioni di vecchiaia, l Inps aveva stabilito che l indennizzo venisse prorogato fino alla decorrenza effettiva della pensione, comprendendo anche i 18 mesi di posticipo. Ora, con l introduzione dei nuovi requisiti anagrafici stabiliti dalla riforma Monti, gli interessati, alla scadenza dell indennizzo, si troveranno senza lo stesso e senza pensione, non avendo compiuto la nuova età. Nell attesa del parere, le sedi sono state autorizzate di prorogare il pagamento dell indennizzo fino ad un massimo di 18 mesi dal compimento dell età pensionabile prevista dalla normativa precedente e cioè fino a 61 anni e 5 mesi per le donne e 66 e 5 mesi per gli uomini purché in possesso di almeno 20 anni di contribuzione. Cordiali saluti. Mario Menditto (Segretario Nazionale) 8

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