LIGURIA PRODUCE Polizza di Assicurazione Globale Aziende

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1 LIGURIA PRODUCE Polizza di Assicurazione Globale Aziende S OMMARIO DEFINIZIONI pag. 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 6 Condizioni Generali comuni a tutte le sezioni (CG) pag. 6 SEZIONE INCENDIO (IN) pag. 8 SEZIONE FURTO (FU) pag. 15 Norme Comuni a Sezioni Incendio e Furto (NC) pag. 2 0 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (RC) pag. 24 Elenco Attività pag. 31 Mod. GA16A - Ed. 4/2010 LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: MILA (MI) I - Via Senigallia, 18/2 - Tel. 02/ Fax 02/ Capitale sociale ,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L n. 966 (G.U n. 112) - Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l Isvap al n Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. 1 di 35

2 DEFINIZIONI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: 2 Assicurato: Assicurazione: Contraente: Indennizzo: Polizza: Premio: Risarcimento: Sinistro: Società: Addetti: Apparecchiature elettroniche: Archivi: Armadi corazzati Armadi fuoco-resistenti Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni direttamente subiti dall Assicurato. Il documento che prova l assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni causati a terzi dall Assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. *************************************** Tutte le persone (titolari, soci, dipendenti, nonché tutte le persone iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti, personale in prova e lavoratori parasubordinati) che prestano la loro opera nell azienda a tempo indeterminato e determinato. Macchine ed apparecchi a circuiti integrati, azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente: sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; personal computers ed elaboratori elettronici; macchine per ufficio; fatturatrici, pese e registratori di cassa; macchine ed impianti di segnalazione e di allarme; apparecchi per telefonia e trasmissione di voce e dati. Sono esclusi, se non espressamente precisati: apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; portadati esterni quali schede, dischi, software. Documenti, registri, disegni; microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici. Mezzi di custodia aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a mm 3 con protezione antistrappo e antiperforazione delle cerniere e delle serrature; - movimento di chiusura tramite volantino o maniglia che comanda catenacci multipli su almeno tre lati; - peso minimo non inferiore a kg 200. Mobili metallici corredati da certificato comprovante le caratteristiche di resistenza al fuoco, al fumo e al calore, non inferiore a 30 minuti. 2 di 35

3 DEFINIZIONI Assicurazione a primo rischio assoluto: Assicurazione a valore intero: Atti vandalici e dolosi: Attrezzature ed arredamento: Azienda: Cassaforte: Contenuto: Forma di copertura in cui la somma assicurata, qualora la stessa non corrisponda all intero valore delle cose assicurate, ne costituisce il limite massimo di indennizzo, senza applicazione dell art C.C. Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde all intero valore delle cose assicurate, con applicazione dell art C.C. in caso di assicurazione parziale. Atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno. Mobilio ed arredamento, serbatoi metallici e tubazioni; cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti, archivi, quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche. Attività artigianale e/o industriale descritta in polizza, che comporta lavorazione, produzione, installazione e manutenzione di merci e manufatti, con eventuale reparto interno per la vendita (spaccio) dei beni prodotti dall impresa. Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: - pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari; - movimenti di chiusura a chiave e/o a combinazione; - peso non inferiore a 200 kg o, qualora di peso inferiore, idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata, in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso. Tutto quanto inerente l attività dichiarata, anche se di proprietà di terzi, risultante dalle definizioni di Macchinario, Apparecchiature elettroniche, Attrezzature ed arredamento, Merci. Esplosione: Esplodenti: Fabbricato: Fenomeno elettrico: Franchigia: Furto: Implosione: Incendio: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati tali dall Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. La costruzione edile (intero edificio o sua porzione, compresa la pertinente quota di proprietà comune se trattasi di condominio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all attività assicurata ed eventualmente ad abitazione dell Assicurato e/o del custode, ad uffici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate (esclusa l area); tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico, come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d aria; impianti elettrici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili; recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze e pertinenze (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti a giardino). Corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico, escluse le interruzioni di erogazione dell energia elettrica. La parte del danno (espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra assoluta) che in caso di sinistro rimane a carico dell Assicurato. Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Repentino cedere di contenitori o tubazioni per difetto di pressione. Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 3 3 di 35

4 Incombustibili: Infiammabili: Lastre: Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali) non classificabili esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente s infiammano; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. Lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell esercizio, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti), insegne luminose e non, anche di materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, esclusi in ogni caso i lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico od affettivo. DEFINIZIONI 4 Macchinario: Macchine Mordenti: Massimale: Merci: Merci speciali: Rapina: Scasso: Scoperto: Scoppio: Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti di segnalazione e comunicazione, connessioni tra le singole macchine, attrezzatura ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze, escluso quanto definito come apparecchiature elettroniche. Macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW. La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l assicurazione per ogni sinistro, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta all assicurazione parziale di cui all art C.C. Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi Esplodenti, Infiammabili e Merci Speciali. Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa od alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano invece merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. Impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene o facendosela consegnare da chi la detiene. Forzamento, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso. La parte del danno liquidato a termini di polizza che, espressa in percentuale sull ammontare del danno stesso, rimane a carico dell Assicurato. Repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. 4 di 35

5 DEFINIZIONI Stampi e simili: Strutture tipo 1: Stampi, modelli, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Fabbricato avente le seguenti strutture: - strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; - strutture portanti del tetto in cemento armato o laterizi, materiali incombustibili; - pareti esterne e solai (separazione orizzontale fra i piani) in materiali incombustibili; - manto del tetto in materiali incombustibili. È ammessa la presenza di materiali combustibili: - nei solai e nei soppalchi, qualora non superiori al 25% della superficie totale dei piani; - nelle strutture portanti del tetto per non oltre il 10% delle rispettive superfici; - nelle pareti esterne e nel manto del tetto per non oltre il 10% delle rispettive superfici; - nei rivestimenti e nelle coibentazioni, purchè non realizzate in materiale plastico espanso. Strutture tipo 2: Fabbricato avente le seguenti strutture: - strutture portanti verticali in materiali incombustibili; - strutture portanti del tetto in materiali incombustibili; - pareti esterne e solai (separazioni orizzontali fra i piani) in materiali incombustibili; - manto del tetto in materiali incombustibili. È ammessa la presenza di materiali combustibili: - nei solai e nei soppalchi; - nelle strutture portanti del tetto per non oltre il 35% delle rispettive superfici; - nelle pareti esterne e nel manto del tetto per non oltre il 35% delle rispettive superfici; - nei rivestimenti e nelle coibentazioni. Valore a nuovo o costo di rimpiazzo: Valore allo stato d uso: Vetro antisfondamento: Per il Fabbricato: il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni circostanza concomitante. Per Macchinario, Attrezzature e arredamento, Apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all utilizzo fatto dall Assicurato), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali. La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. 5 5 di 35

6 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI Comuni a tutte le Sezioni CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI CG1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonchè la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 6 CG2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente, superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli atri assicuratori. CG3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. CG4 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere approvate per iscritto. CG5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telefax, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonchè la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell art C.C. CG6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6 di 35

7 CONDIZIONI GENERALI Comuni a tutte le Sezioni CG7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. CG8 - PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. CG9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DAN Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. CG10 - FRANCHIGIA ASSOLUTA In caso di sinistro, la Società corrisponderà l indennizzo o risarcimento dovuto a termini di polizza, sotto deduzione di una franchigia assoluta non inferiore a quella pattuita in polizza, che si intende pertanto operante quale minimo nel caso di applicazione di eventuale scoperto. CG11 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 7 CG12 - RINVIO ALLE RME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 7 di 35

8 SEZIONE INCENDIO IN1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi, - anche se conseguenti a colpa grave del Contraente o dell Assicurato, - anche se all aperto ma nell ambito dell area di pertinenza dell esercizio derivanti da: CONDIZIONI GENERALI Sezione INCENDIO 1) Incendio. 2) Fulmine. 3) Scoppio, esplosione ed implosione, non causati da ordigni esplosivi. 4) Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi. 5) Caduta di ascensori e montacarichi. 6) Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d acqua. 7) Onda sonica, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica. 8) Guasti prodotti, non inconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare i danni causati dagli eventi garantiti. 8 9) Danni consequenziali, intendendosi per tali i danni materiali causati alle cose assicurate da: - sviluppo di fumi, gas e vapori; - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; - colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione Incendio, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse. 10) Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro (con esclusione comunque sia dei residui rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.P.R. n 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia di quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni). 11) Spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse indispensabile per eseguire le riparazioni al fabbricato. 12) Dispersione di liquidi conseguenti a rotture o guasti accidentali di recipienti di capacità non inferiore a 100 litri. Si intendono esclusi i danni conseguenti a stillicidio per corrosione, usura od imperfetta tenuta dei contenitori. 13) Rottura di lastre di pertinenza dell azienda e/o delle parti di fabbricato di uso comune, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonchè dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature. 14) Fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da: a) macchine ed impianti elettrici costituenti parte dei fabbricati o del macchinario dell azienda; b) apparecchiature elettroniche e macchine d ufficio in genere, apparecchi e circuiti elettronici al servizio di macchinari ed impianti. Limitatamente ai sinistri che abbiano colpito gli elaboratori elettronici, i danni conse- 8 di 35

9 CONDIZIONI GENERALI Sezione INCENDIO guenti alla perdita di dati o al danneggiamento di programmi in licenza d uso sono liquidati fino al massimo del 25% dell importo indennizzabile per i danni diretti sofferti dalle macchine. Si intendono esclusi i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte nonché i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione; sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l installatore. 15) Danni materiali subiti da alimenti in refrigerazione, a causa di anormale produzione e distribuzione del freddo in conseguenza ad eventi garantiti dalla presente sezione di polizza. Si intendono esclusi i danni da sospensione dell erogazione dell energia elettrica da parte dell ente di produzione e distribuzione a qualsiasi causa dovuti; si intendono altresì esclusi i danni conseguenti ad interruzioni di durata inferiore alle 12 ore continuative. 16) Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e termici esistenti nel fabbricato assicurato. Si intendono esclusi i danni derivanti da gelo, acqua piovana, umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito e rottura di fognature nonché i danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati e collocati ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. 17) Guasti al macchinario ed alle attrezzature in conseguenza di urti accidentali, di errate manovre, di cedimento dei fabbricati o delle basi di appoggio, di errori nell esecuzione di operazioni di pulizia o di ordinaria manutenzione. Si intendono esclusi i danni dovuti ad usura, corrosione, inosservanza delle norme previste dal costruttore, dovuti a carente od omessa manutenzione, occorsi in fase di prima installazione, di rimontaggio dopo riparazioni straordinarie. Sono inoltre esclusi i danni subiti dai veicoli semoventi avvenuti durante la circolazione ed i trasferimenti. I danni agli utensili intercambiabili sono indennizzabili solo qualora altre parti della macchina siano state contestualmente colpite da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. 9 18) Eventi sociopolitici, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere e ciò a parziale deroga dell art. NC1 lett. a). La Società non risponde dei danni: a) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. 19) Eventi atmosferici Uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti e ciò a parziale deroga dell art. NC1 lett. c). Sono esclusi i danni: a) verificatisi all interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra; b) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; c) subiti da: - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serra- 9 di 35

10 menti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili; - baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - manufatti a base di cemento e simili o di materia plastica e similari per effetto di grandine. 20) Sovraccarico di neve Accumulo di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. Sono esclusi i danni causati: - da valanghe o slavine; - da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia; - a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. CONDIZIONI GENERALI Sezione INCENDIO La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra: 21) Merci presso terzi, in ubicazione diversa da quella dell azienda assicurata per lavorazioni o deposito temporaneo. 22) Merci presso fiere, esposizioni e mostre ) Spese di ricerca e riparazione guasti a seguito di danno indennizzabile ai termini di cui al precedente punto 16, comprese le spese per il ripristino delle parti di fabbricato necessariamente demolite per permettere la riparazione. 24) Oneri di urbanizzazione dovuti agli enti locali ed ai consulenti tecnici per l ottenimento delle autorizzazioni alla ricostruzione di fabbricati o impianti danneggiati a seguito di sinistro. 25) Onorari dei periti incaricati dall assicurato per la determinazione del danno, in conformità di quanto disposto al punto NC7. 26) Onorari a consulenti tecnici, architetti, ingegneri, progettisti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale (vedere art. NC7). 27) Indumenti ed effetti personali dei dipendenti trovantisi nei locali colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza. 28) Guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni. Si intendono esclusi: - i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell impianto che dei locali protetti; - i danni derivanti da gelo; - le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione. IN2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE Oltre alle esclusioni di cui all art. NC1, sono esclusi i danni: a) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione della presente Sezione Incendio; b) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; c) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. 10 di 35

11 CONDIZIONI GENERALI Sezione INCENDIO IN3 - DELIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE A) Nei riguardi degli enti specificati nella seguente tabella, si intendono operanti i seguenti limiti di indennizzo: DESCRIZIONE ENTI Tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d arte LIMITE PER OGGETTO LIMITE PER SINISTRO ,00 Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti Denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o armadi fuoco-resistenti, purché chiusi Materiale d archivio, supporti informatici, modelli, disegni e stampi ovunque riposti Materiale d archivio, supporti informatici, modelli, disegni, riposti in cassaforte o armadi fuoco-resistenti, purché chiusi 5.000, , , ,00 B) Nei riguardi delle garanzie specificate nella seguente tabella, si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo: GARANZIA - Art. IN1 Punto - Descrizione: 10 - Spese demolizione e sgombero 11 - Spese ricollocamento 12 - Dispersione liquidi 13 - Rottura lastre 14 - Fenomeni elettrici a) 14 - Fenomeni elettrici b) 15 - Refrigerazione 16 - Acqua condotta 17 - Guasti macchine 18 - Atti dolosi, etc Eventi atmosferici 20 - Sovraccarico neve 21 - Merci presso terzi 22 - Merci presso fiere 23 - Ricerca guasti 24 - Oneri urbanizzazione 25 - Onorari periti 26 - Onorari consulenti 27 - Effetti personali dipendenti 28 - Guasti impianti automatici Scoperto % Franchigia Limite per Sinistro Limite per anno Note Vedere opzione franchigia frontale ( 250 oppure 750) prescelta sulla scheda di polizza , , , , , , ,00 70% Somma Ass. 70% Somma Ass. 50% Somma Ass , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (*) A Primo Rischio Assoluto: se SI, vedi def. Assicurazione a primo rischio assoluto, se vedi def. Assicurazione a valore intero. Nota 1: Il limite di risarcimento previsto per la presente garanzia è da intendersi compreso entro il limite massimo delle Somme Assicurate previste in polizza, non in aumento allo stesso. Nota 2: La franchigia si intende comprensiva di quella prevista al punto 16 - Acqua Condotta RA (*) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 11 IN4 - RECESSO PARZIALE In caso di sinistro che interessa una delle garanzie dell art. IN1) di cui sopra, la Società, ove non intenda avvalersi della facoltà di recesso di cui al punto CG7, può escludere dall assicurazione, con gli stessi termini previsti da tale punto, le suddette garanzie. In questo caso il rimborso a carico della Società, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di efficacia dell esclusione, riguarda la parte di premio netto, pari a 0,10 per ciascuna delle garanzie applicate alla somma assicurata, relativa al periodo di rischio non corso. 11 di 35

12 12 GARANZIE FACOLTATIVE (per le quali è necessaria indicare espressamente la relativa partita) IN5 - RICORSO TERZI E/O LOCATARI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) le società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi del vigente art C.C. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art C.C. GARANZIE FACOLTATIVE Sezione INCENDIO IN6 - DANNI DA INTERRUZIONE ESERCIZIO MAGGIORI COSTI In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l interruzione parziale o totale dell attività dell azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di ripristino. Sono rimborsabili unicamente le spese straordinarie sostenute per: - l uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti dal sinistro, - il lavoro delle maestranze, compreso lo straordinario notturno e festivo, per agevolare ed anticipare la ripresa dell attività; - le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi, limitatamente alla parte eccedente i rispettivi costi durante la normale attività; - gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell attività, compresi i relativi costi di trasferimento; - altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati. La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; - difficoltà di reperimento delle merci, delle macchine, degli impianti, imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; - sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; - cessazione definitiva dell attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro. Per periodo di ripristino s intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima di tre mesi dalla data di accadimento del sinistro. Non sono pertanto rimborsabili spese sostenute successivamente alla scadenza di detto periodo. Per la presente estensione di garanzia il limite massimo di indennizzo per singolo sinistro che 12 di 35

13 RME PARTICOLARI Sezione INCENDIO la Società sarà tenuta a riconoscere calcolato per ciascuna partita danneggiata, presa separatamente è pari all importo indicato in polizza a tale titolo. In mancanza della specifica indicazione in polizza della partita e del premio relativi alla presente estensione di garanzia, quest ultima non produrrà alcun effetto. RME PARTICOLARI (sempre operanti) IN7 - RISCHIO LOCATIVO Se l assicurazione del fabbricato è prestata per il rischio locativo, la Società, nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le norme di liquidazione previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza, anche se causati con colpa grave dell Assicurato medesimo, al fabbricato tenuto in locazione dall Assicurato, ferma l applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato calcolato a termini di polizza. IN8 - BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza dal diritto all indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. IN9 - ANTICIPO INDENNIZZI L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00. L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. L acconto non potrà comunque essere superiore a ,00, qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. 13 IN10 - RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art C.C. verso: - le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge; - le Società controllate, consociate e collegate; - i clienti ed i fornitori purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. IN11 - DOLO E COLPA GRAVE La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi previsti dalla presente Sezione Incendio, anche se determinati da dolo dei dipendenti e da colpa grave dell Assicurato o del Contraente o delle persone di cui l Assicurato deve rispondere a norma di legge. IN12 - ESISTENZA DI INFIAMMABILI, MERCI SPECIALI, ESPLODENTI È tollerata l esistenza di: - infiammabili in quantità non superiore ai 500 kg, nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o in serbatoi di veicoli per alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate; 13 di 35

14 - merci speciali in quantità non superiore ai 300 kg; - esplodenti, in quantità non superiore a 3 kg. Detti limiti si intendono raddoppiati qualora previsto dall elenco delle attività riportato nel presente modello. Eventuali eccedenze rispetto alle tolleranze sopra indicate dovranno essere esplicitamente dichiarate in polizza. IN13 - ASSICURAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, sempreché adeguato ai prezzi di mercato, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. RME PARTICOLARI Sezione INCENDIO IN14 - UNIVERSALITÀ Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l area dello stesso. In caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato, e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinario. 14 IN15 - COMPENSAZIONE FRA PARTITE Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore per le quali, secondo l Art C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che: 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal sinistro; 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante; 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento. IN16 - INDENNIZZI SEPARATI Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto al punto NC9 a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto NC9, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro. IN17 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI È facoltà dell Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati ed impianti aggiungendo se del caso anche nuovi fabbricati ed impianti, che resteranno compresi nei valori assicurati, senza che il Contraente sia obbligato a darne avviso alla Società. Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente polizza e fermo restando il disposto di cui alla NC10 Assicurazione Parziale. In casi di modifiche nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d opera nell ambito dello stabilimento. 14 di 35

15 CONDIZIONI GENERALI Sezione FURTO SEZIONE FURTO FU1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti al contenuto, posto nei locali dell attività dichiarata in polizza, causati da: 1) furto delle cose assicurate, a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: - violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili; - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in modo clandestino, purchè l asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; 2) rapina delle cose assicurate avvenuta nei locali dell azienda, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno dell azienda e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La presente garanzia si intende operante anche nel caso in cui la violenza o la minaccia siano dirette a persone diverse da quelle che detengono gli enti assicurati. Sono inoltre indennizzabili: a) i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo; b) i guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi relativi, compreso impianto d allarme, per commettere il furto o per tentare di commetterlo; c) i danni alle cose assicurate cagionati da atti vandalici dei ladri; d) le perdite di valori subite dall Assicurato o dipendenti incaricati del loro trasporto a seguito di scippo, rapina, furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi durante il trasporto; e) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti all Assicurato od ai portavalori; f) i furti perpetrati con rottura dei vetri delle vetrine dalle ore 8 alle ore 20 con presenza di addetti nell azienda; g) i furti commessi dagli addetti fuori dalle ore di lavoro, purchè perpetrati nei modi previsti dal punto 1) e sempreché si verifichino le seguenti circostanze: - l autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o dei mezzi di custodia né della sorveglianza interna dei locali stessi; - il furto sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali l addetto adempie le sue mansioni nell interno dei locali stessi; h) i danni subiti da enti all aperto, purchè nell ambito dell area di pertinenza dell azienda; i) furto e rapina di merci presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicati in polizza; l) furto e rapina di merci in esposizione presso fiere e mostre; m) onorari dei periti incaricati dall Assicurato per la determinazione del danno, in conformità di quanto disposto al punto NC7. 15 FU2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE Oltre alle esclusioni di cui all art. NC1, sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni o scoppi, salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; b) commessi od agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato oppure: 1) da persone che abitano con il Contraente, l Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; 2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l Assicurato deve rispondere; 3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato; d) derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dai profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi. 15 di 35

16 FU3 - DELIMITAZIONI A) Limiti di indennizzo per alcuni beni A meno che l attività dichiarata in polizza non sia relativa alla produzione, lavorazione o riparazione degli enti sotto elencati, le garanzie relative a detti enti sono prestate con i seguenti limiti di indennizzo: DESCRIZIONE ENTI Tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d arte LIMITE PER OGGETTO LIMITE PER SINISTRO ,00 CONDIZIONI GENERALI Sezione FURTO Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti Denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o armadi corazzati purché chiusi Materiale d archivio, supporti informatici, modelli, disegni e stampi ovunque riposti Materiale d archivio, supporti informatici, modelli, disegni, riposti in cassaforte o armadi corazzati purché chiusi 1.000, , , ,00 B) Nei riguardi delle garanzie specificate nella seguente tabella, si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo: GARANZIE (art. FU1) Lett.- Descrizione Limite Somma Assicurata Limite Massimo Assoluto Scoperto % Franchigia Note b - Guasti ai locali 30% - Vedere opzione - 16 c - Atti vandalici d - Scippo e rapina valori 20% 20% - 20% franchigia frontale ( e - Duplicazione documenti ,00 - oppure - h - Enti all aperto 20% 20% 750) 2 i - Merci presso Terzi 20% 10% prescelta 3 l - Merci presso fiere e mostre 20% 10% sulla scheda 3 m- Onorari Periti ,00 - di polizza. - Note 1) La garanzia si intende prestata in eccesso rispetto a quanto previsto al punto 18 dell art. IN1 della Sezione Incendio e altri danni ai beni, senza l applicazione dello scoperto e della franchigia previsti da quest ultima. 2) Sono parificati ad enti all aperto quelli riposti sotto tettoie, purchè inclusi nel perimetro recintato di pertinenza dell azienda. 3) La garanzia non è operante per merci all aperto. C) Franchigia per merci/prodotti/attività specifiche Se l assicurazione è prestata per le merci relative ad aziende classificate come appartenenti al codice A rilevabile dall elenco delle attività riportato a pag. 32, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia assoluta del 10% della somma assicurata, con il minimo della franchigia indicata in polizza. Nel caso di assicurazioni presso diversi assicuratori, l indennizzo verrà determinato senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall importo come sopra calcolato. Dalla predetta franchigia sono esenti le garanzie atti vandalici, guasti cagionati dai ladri. 16 di 35

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