COMUNE DI PESARO REGOLAMENTO D IGIENE. (come da ultima modifica apportata dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del

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1 COMUNE DI PESARO REGOLAMENTO D IGIENE (come da ultima modifica apportata dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del ) 1

2 TITOLO I Vigilanza igienica ed assistenza sanitaria. Art. 1 - Il Podestà presiede, nella giurisdizione del Comune, all'adempimento delle norme che, nell interesse della salute pubblica, sono stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti governativi e comunali; riceve i reclami degli interessati per quanto riguarda le disposizioni del presente Regolamento e ogni altra questione che possa interessare, anche indirettamente, la salute pubblica e in casi di urgenza, a termini della Legge Comunale e Provinciale, emana ordinanze sanitarie. Art. 2 - L ordinanza dovrà essere immediatamente eseguita, nonostante ricorso od opposizione e, in difetto di esecuzione, il provvedimento verrà effettuato d ufficio. Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini voluti dalla legge. Art. 3 - Il Podestà provvede in conformità della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica: a) alla vigilanza sanitaria coll'ufficio d Igiene, col Laboratorio Provinciale, col concorso degli altri Uffici Municipali da richiedersi secondo le rispettive competenze. b) all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a mezzo del Chirurgo di Città, dei Medici condotti e delle levatrici condotte. c) all'assistenza zooiatrica a mezzo del Veterinario del Macello. TITOLO II Dell'Ufficiale Sanitario. Art. 4 L Ufficiale Sanitario, oltre alle attribuzioni impostegli dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato: a) vigila sull'esecuzione del presente Regolamento, sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e ne tiene costantemente informato il Podestà ed il Medico Provinciale b) denunzia sollecitamente al Podestà ed al Medico Provinciale quanto nell'interesse della sanità pubblica possa richiedere speciali e straordinari provvedimenti; c) in caso di malattie infettive e contagiose dell'uomo, provvede alle misure per impedirne la diffusione con ispezioni, isolamenti e disinfezioni; d) visita le Scuole e consiglia i provvedimenti del caso per gli alunni affetti da malattia sospetta o trasmissibile; Vigila: a) sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato; b) sugli alimenti e sulle bevande; c) sulle professioni sanitarie ed affini; d) sulle malattie infettive dell'uomo e degli animali; e) sulla verifica dei decessi, sul trasporto dei cadaveri e sulla polizia sanitaria dei Cimiteri; f) visita le scuole e consiglia i provvedimenti del caso per gli alunni affetti da malattia sospetta o trasmissibile; g) compila la statistica sanitaria ed il bollettino mensile ed annuale sanitario del Comune; h) comunica al Prefetto l'elenco numerativo di tutte le vaccinazioni eseguite indicando quelle di prima o di ripetuta vaccinazione col risultato di esse. Art. 5 - L Ufficiale Sanitario sarà coadiuvato dai Veterinari, dall'ingegnere, dalle Guardie Municipali e dai Vigili Sanitari Provinciali. TITOLO III. Assistenza Medico-Chirurgica dei poveri. 2

3 Art. 6 - Pel servizio di cura dei malati, il Comune ha alle sue dipendenze un Chirurgo di città e dei medici condotti e ciascuno di questi ha un riparto sanitario. I medici chirurghi condotti sono tenuti: a) a curare gratuitamente tutti gli infermi del rispettivo riparto, a norma dell elenco ad essi assegnato, accedendo al loro domicilio quante volte occorra, sia di giorno che di notte, ed anche i malati poveri di passaggio; b) a denunziare a1 Podestà od all'ufficiale Sanitario i casi anche sospetti di malattia infettiva o diffusiva; nonché i fatti e le circostanze che possono interessare la salute pubblica; c) ad eseguire nei locali e nei giorni stabiliti tutte le pubbliche e gratuite vaccinazioni e rivaccinazioni anti vaiolose, nonché tutto le vaccinazioni che potessero, fuori dei locali suddetti, venire volta per volta ordinate dal Podestà, su proposta dell'ufficiale Sanitario; d) a comunicare all Ufficiale Sanitario il nome e cognome e le altre generalità dei vaccinati, nonché l esito dell'innesto; e) ad eseguire le vaccinazioni antitifiche; f) a praticare le verifiche dei decessi, ed anche dei nati in mancanza della levatrice; g) ad eseguire tutti gli obblighi contrattuali stabiliti nel loro capitolato d'oneri e tutti gli obblighi loro imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato; h) a prestare l'opera loro negli Ambulatori o nei Dispensari che il Comune credesse opportuno istituire. Art. 7 - Le levatrici condotte, oltre a quanto sono obbligate per il relativo capitolato, sono tenute: a) ad assistere gratuitamente tutte le partorienti povere, recandosi al loro domicilio, quante volte occorra, sia di giorno che di notte; b) a denunciare all Ufficiale Sanitario le puerpere febbricitanti e le oftalmie dei neonati; c) a tenere in ordine e presentare mensilmente all'ufficiale Sanitario i registri dei parti e degli aborti a norma del Regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvato con R.D. 6 Dicembre 1928, n. 3318; d) a tenere in perfetta asepsi gli strumenti prescritti; e) a chiamare il medico in qualunque parto difficile e non naturale. TITOLO IV. Assistenza e vigilanza zooiatrica. Art. 8 - Il servizio Zooiatrico è affidato all'ufficio Veterinario Municipale, del quale fanno parte: a) il Veterinario Municipale, direttore e responsabile del regolare funzionamento del servizio; b) il Direttore del pubblico macello che dirige il funzionamento del medesimo; c) i Veterinari Comunali che disimpegnano il servizio di vigilanza e assistenza zooiatrica nelle zone loro assegnate. Art. 9 - Il Veterinario Comunale, oltre all'assistenza zooiatrica, ha i seguenti obblighi: a) della vigilanza sulle condizioni sanitarie del bestiame, della denuncia al Podestà dei casi di malattia infettiva, nonché della esecuzione dei provvedimenti prescritti dal Regolamento speciale di Polizia Veterinaria del 10 Maggio 1914; b) dell accertamento della causa di morte accidentale o per malattia degli animali da macello per indicarne l uso o la distruzione, attenendosi alle prescrizioni del Regolamento sopracitato; c) di coadiuvare l'ufficiale Sanitario nel servizio di vigilanza annonaria, nell'ispezione dei singoli spacci del le carni macellate, nella visita ai laboratori di carni insaccate, allo spaccio di Bassa macelleria, nonché al mercato del pesce e ai frigoriferi; d) della vigilanza sull'igiene delle stalle e sulle condizioni di salute degli animali destinati alla produzione del latte; e) della vigilanza nel Canile municipale e sugli animali sospetti sottoposti a periodo di osservazione; f) della compilazione di un rapporto annuale sullo stato sanitario del bestiame, sui provvedimenti adottati durante l'anno e su quanto possa ritenere opportuno per l'incremento e il miglioramento delle razze; g) di corrispondere a tutte le richieste che gli saranno fatte dall'ufficiale Sanitario. 3

4 Art Il Veterinario del Macello oltre a tutti gli obblighi stabiliti nel relativo Capitolato ha l'obbligo: a) della ispezione degli animali da macello e dei locali in cui si fa la macellazione; b) della denuncia all'ufficiale Sanitario dei casi di malattia infettiva constatati nel macello, indicando la stalla di provenienza dell animale; c) di applicare tutte quelle misure del caso per impedire la diffusione all'uomo di malattie parassitarie riscontrate negli animali macellati. TITOLO V. Igiene del suolo. Art La pulizia delle strade, delle piazze, del suolo d'uso pubblico nell'interno dei fabbricati è di pertinenza dell'amministrazione Comunale che indicherà in quali luoghi saranno da trasportarsi le spazzature pubbliche. Art. 12 E vietato gettare dalle case sul suolo pubblico qualsiasi materia, come pure di scuotere o battere dalle finestre verso strade o piazze, abiti, tappeti e qualunque altro oggetto da cui possa separarsi polvere od immondizia. Art I cortili ed i terreni scoperti di proprietà privata, posti dentro la città e nel suburbio, devono essere provveduti di conveniente scolo in modo che non abbiano a ristagnarvi le acque delle piogge o di altra provenienza. Su tali superfici non potranno versarsi acque, immondizie o materiali di rifiuto delle case, che verranno raccolti in recipienti metallici coperti, da vuotarsi giornalmente dagli spazzini comunali. La spazzatura dei locali pubblici, dei cortili dovrà eseguirsi previo inaffiamento. Art La spazzatura degli esercizi deve essere eseguita prima dell'apertura al pubblico e dopo la chiusura. Art I depositi di letame sono vietati in città; nei terreni coltivati entro la cinta daziaria possono essere permessi, purché si trovino a distanza non minore di metri 30 dall'abitato, dalle pubbliche vie e da luoghi frequentati dal pubblico, in fosse murate con pareti e fondo impermeabili, munite di pozzetto di raccolta dei liquidi e ricoperti con terra battuta. Fuori della cinta daziaria i letamai devono trovarsi ad una distanza non minore di m. 20 dall'abitato e dalle strade e tenuti in modo tale che non producano esalazioni moleste. Art Il trasporto delle immondizie deve farsi, in città, esclusivamente con carri chiusi; in campagna o nello stesso modo o con carri a spallette e coperti. In ogni caso dovrà essere evitata la dispersione lungo la via di qualunque minima parte della materia trasportata. Art Qualora si richieda dai proprietari di utilizzare le materie dei cessi e le acque impure per irrigazione, il Podestà, nel concederne licenza, indicherà quelle modalità che stimerà opportune a garanzia della pubblica salute. E' sempre severamente vietato di inaffiare ortaglie direttamente con liquame di fogne e di pozzi neri. Art Il trasporto delle bestie morte o di parti di esse deve farsi con carri chiusi in modo da impedire qualsiasi dispersione. Art Il trasporto di qualunque materia liquida o quasi liquida, che tramandi esalazioni fetide, dovrà essere fatto con botti od altri recipienti chiusi in modo che non avvenga veruna esalazione. Art I proprietari ed i conduttori di terreni dovranno rimuovere qualsiasi ostacolo al deflusso delle acque superficiali ed il Podestà potrà ordinare tutti i lavori atti ad evitare il ristagno delle acque pericolose alla salute pubblica o propizia alla riproduzione di zanzare o di altri insetti. Lo sbarramento dei corsi d'acqua, a scopo d'irrigazione agricola, non potrà praticarsi senza licenza del Podestà. Art E' vietato intercettare con fondazioni od altre opere scoli, chiudere fogne, porre comunque ostacolo al deflusso di acque superficiali o sotterranee. 4

5 E' vietato gettare nelle bocche di fogna, negli orinatoi, nei chiusini stradali materie capaci di ostruirle. Art Le acque di rifiuto delle abitazioni, nonché quelle provenienti da stalle, devono essere convogliate in fognoli impermeabili sotterranei, immessi nella pubblica fognatura. In mancanza di fognatura pubblica le materie escrementizie devono essere immesse in bottini mobili o pozzi neri a fossa biologica prima che i rifiuti abbiano lo scarico nella fognatura stradale. I pozzi neri, o fosse fisse, dovranno essere praticati nel sottosuolo fuori del fabbricato, lontani dai muri di fondazione circondandoli di uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo dello spessore minimo di 50 cm. Le pareti avranno lo spessore non inferiore a 25 cm., dovranno essere di cemento o di mattoni legati con cemento od asfalto. Saranno i detti pozzi neri cilindrici o ad angoli arrotondati a fondo concavo della capacità non superiore a metri cubi due, ventilati con tubo fin sopra il tetto del fabbricato viciniore e chiusi con coperchio ermetico. Il tubo di caduta sarà munito di chiusura idraulica o di valvola. Spetta al proprietario l'obbligo di regolare il periodico vuotamento, preferibilmente con sistemi pneumatici adatti, e di curare la manutenzione in modo da impedire il traboccamento. Le fogne mobili saranno di facile trasporto, di metallo o legno resistente ricoperto di sostanza protettrice ed a perfetta chiusura. Saranno collocate in locale apposito a pavimento cementato e ventilato con tubo fin sopra il tetto. Art Le acque di rifiuto contenenti residui organici in decomposizione non potranno essere disperse in luoghi della spiaggia marina vicino ad aggregati di case, nel letto di torrenti, nei corsi d'acqua o nella falda acquea sotterranea per mezzo di pozzi assorbenti. Art I fognoli di raccolta delle acque di rifiuto e delle materie escrementizie delle case di nuova abitazione dovranno essere costruiti o in ghisa oppure in tubi cilindrici di cemento o di terracotta rivestiti con vernice impermeabile fabbricati a macchina con giuntura a perfetta tenuta. I fognoli esistenti, qualora si verifichino dispersioni o cattive esalazioni, dovranno essere ricostruiti. Art L'immissione dei fognoli privati nelle pubbliche fogne sarà fatta con licenza del Podestà, purché forniti di chiusura idraulica. Nessuna parte dei lavori di costruzione o di restauro della fognatura privata potrà essere coperta o in alcun modo nascosta se non dopo di essere stata sottoposta a verifica del tecnico, a ciò delegato dall'autorità Sanitaria Comunale. Art I lavori di escavazione del suolo stradale non possono essere eseguiti senza il permesso del Podestà. Trattandosi di rinnovamento o restauro di fogne, i lavori si devono eseguire sollecitamente senza interruzione, possibilmente di notte, ottemperando alle prescrizioni che verranno date dall'autorità Municipale. Art Se nelle escavazioni di strade, terreni o nella costruzione di nuovi fabbricati si trovino tratti di cunicoli, fogne od altre opere destinate a condurre acque o materie di espurgo, si dovrà immediatamente avvertire l'autorità Municipale e si debbono interrompere i lavori fino a che gli Uffici Tecnico e Sanitario del Comune non abbiano impartito le istruzioni opportune. Art Se nei lavori di scavo o nella costruzione di nuovi fabbricati si trovino terre impregnate di materie organiche in putrefazione o pozzi neri, si dovranno asportare le prime e vuotare i secondi riempendoli poi di terra. Se non sia possibile asportare dette materie esse dovranno essere sottoposte a trattamento chimico approvato dall'ufficio Sanitario. Art E' consentita la irrigazione agricola e spandimento purché con sistemi speciali tecnici consigliati dalla igiene dopo verifica dell'ufficiale Sanitario e con la licenza rilasciata dal Podestà, subordinata caso per caso alle norme di esercizio. E' vietato il lavaggio delle ortaglie in acque contaminate da immissioni luride. TITOLO VI Igiene dell'abitato, delle industrie e degli esercizi. 5

6 Art E' vietato intraprendere sia in Città come in campagna qualsiasi costruzione nuova, ricostruzione, riattamento di edifici o qualsiasi lavoro interessante la fognatura o la provvigione d'acqua, senza aver prima ottenuto il consenso dell Autorità Comunale. Art La domanda sarà corredata di disegno per indicare l estetica della costruzione, la distribuzione degli ambienti, dei cortili, la aereazione ed illuminazione, i pozzi, le latrine, come pure l'approvvigionamento dell'acqua, il sistema di allontanamento delle acque di rifiuto; i progetti esposti saranno esaminati dalla Commissione Edilizia di cui farà parte l'ufficiale Sanitario. Art In caso di demolizione anche parziale di edifici vecchi o comunque già stati abitati, si dovranno praticare frequenti bagnature per impedire il sollevamento della polvere e la propagazione di germi infettivi, e, dove occorra, disinfezioni. Inoltre, per evitare il sollevamento della polvere, i ponti e gli steccati delle case in demolizione dovranno essere rivestiti per tutta la loro altezza di adatto materiale (stuoie, tele, ecc.). Art Per adibire ad uso abitazione un fabbricato sono necessari i seguenti requisiti 1) che gli ambienti siano puliti ed asciutti; 2) che ogni appartamento abbia acqua potabile, lavandino, scarico delle acque di rifiuto, camini in numero sufficiente ed una latrina situata in locale appartato con presa di aria e luce diretta. Art Possono essere considerati abitabili anche i locali situati al disotto del piano stradale, quando in seguito a visita dell'ufficiale Sanitario siano dichiarati tali nel permesso di abitabilità della casa di nuova costruzione. I locali destinati per abitazione diurna (lavatoi, cucine, ecc.) dovranno avere: 1) il pavimento di centimetri 30 più elevato dal livello massimo delle acque del sottosuolo; 2) i muri ed il pavimento protetti mediante adatti materiali contro l'umidità del suolo; 3) altezza libera del locale fuori terra almeno un metro; 4) le finestre di superficie superiore a 1/10 della superficie dei pavimento, con 60 centimetri di altezza dal terreno circostante ed aprentisi all'aria libera. Art Gli ambienti destinati ad abitazione avranno almeno una finestra all'aria libera. La superficie di questa sarà, almeno 1/10 della superficie della stanza, e se vi è una sola finestra questa sarà almeno di metri quadrati 1,80 di superficie. Sono proibiti i passi di luce ed aria a tutti i fabbricati a cortile chiuso. Art Il vuoto delle scale delle abitazioni dovrà prendere aria e luce dall'esterno, e dove questo non sia possibile, la copertura a vetri destinata per l'illuminazione dovrà avere sufficiente apertura per la ventilazione. Art E' vietato nella costruzione di muri l'impiego di materiali inquinati o non ben puliti o troppo igroscopici. Art Nelle soffitte abitabili, il soffitto dovrà essere fornito di un rivestimento interno con spazio di aria interposto. Art Gli anditi, i vestiboli ed i corridoi comuni dovranno essere illuminati ed aereati, puliti, imbiancati ogni volta che se ne riconoscerà la necessità. Art Quando richiedersi per destinare a magazzino, laboratorio od esercizio pubblico di coprire con vetriate un cortile questo dovrà almeno misurare mq. 50 di superficie e dovrà il nuovo locale avere assicurata la rinnovazione d'aria. In ogni caso un locale coperto dovrà essere fornito di un lucernaio avente un'ampiezza di almeno 1/5 di quella della copertura ed un'altezza sopra di essa di mezzo metro. E vietata la copertura quando al disotto vi siano ambienti che ricevono aria o luce dal cortile. Art Le latrine avranno il pavimento ed il rivestimento delle pareti fino all'altezza di m. 1,20, di materiale impermeabile e lavabile, riceveranno luce ed aria all'esterno, non si apriranno mai nella cucina, ne possibilmente in altra camera di abitazione. 6

7 Pei laboratori, opifici, dormitori vi sarà una latrina ogni trenta persone, e vi saranno latrine separate per i due sessi. Art I tubi di scarico degli acquai, lavandini, bagni, etc. alla loro origine dovranno essere muniti di chiusura idraulica e formati di materiali impermeabili. Art I pozzi neri, costruiti a perfetta tenuta, non potranno mai essere collocati in sottosuolo coperti da un fabbricato, dovranno essere distaccati dai muri dell'edificio di almeno 50 centimetri ed essere costruiti indipendenti da questi. Fra i muri si interporrà uno strato di argilla battuta o calcestruzzo o una intercapedine areata. I bottini saranno almeno 10 metri distanti da qualunque pozzo o qualsiasi raccolta d'acqua, costruiti con pietrame o mattoni ben cotti uniti ed intonacati con cemento, avranno le pareti di uno spessore di 30 centimetri almeno e saranno di proporzioni adeguate al fabbricato, avranno angoli arrotondati e fondo concavo. Saranno coperti a volta e muniti di canne di ventilazione fino al tetto. Avranno una apertura munita di doppio chiusino o di altro mezzo che non si opponga alle esalazioni, che permetta di penetrarvi per la opportuna ripulitura, ed una altra apertura dovrà essere provvista di un tubo che peschi fino a breve distanza dal fondo nel punto più declive poggiato nel suo estremo superiore in modo da potervi innestare il condotto di aspirazione delle materie a seconda del sistema inodoro adottato. Il detto tubo dovrà essere tappato possibilmente con coperchio a vite oppure con doppio chiusino. Art Potranno costruirsi bottini a diversi comparti per l applicazione del sistema di epurazione biologica. I mezzi di aereazione ecc., nonché tutte le opere necessarie al loro perfetto funzionamento, dovranno essere approvate dall'ufficio d'igiene il quale, prima di permettere l'immissione nella fognatura del liquame, dovrà verificare con analisi e ricerche del Laboratorio che esso offra tutte quelle garanzie richieste dalla scienza. In caso di guasto o cattivo funzionamento, sarà tolto il permesso rilasciato e verrà chiusa d'ufficio la comunicazione colle fogne pubbliche. Art Ogni volta che siasi eseguita la vuotatura di un pozzo nero si farà la lavatura, ripulitura e disinfezione del suolo circostante. L'Autorità Comunale, quando occorra, potrà ordinare per le operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri, l impiego di speciali sostanze deodoranti e disinfettanti. I pozzi neri dovranno essere costruiti in modo d'aver facile accesso per la vuotatura. Quelli esistenti e non rispondenti a tali condizioni potranno essere soppressi e ricostruiti in luoghi adatti, previo parere dell'ufficio Tecnico. Sono proibiti i bottini a smaltitoio. La vuotatura dei pozzi neri sarà fatta a mezzo di macchine a sistema inodoro. La vuotatura dei pozzi neri nelle abitazioni rurali, ferme restando le precedenti disposizioni, potrà farsi con i sistemi comuni e meglio adatti, per l'uso del prodotto come concime. Art I bottini destinati al deposito delle materie fertilizzanti estratti dai pozzi neri, compresi quelli in proprietà private, saranno permessi in seguito all'approvazione della Autorità Comunale, sentiti i pareri degli Uffici d'igiene e Tecnico, sulla capacità, costruzione, ubicazione, distanza dallo abitato. Art Le condutture delle acque bianche, quando saranno immesse nella fognatura al loro imbocco nei fognoli, saranno fornite di chiusura idraulica. Se immesse nelle condutture delle latrine, saranno fornite di un doppio sifone od altri interruttori a chiusura idraulica e ventilata. Dove non esistono fogne le condutture saranno immesse in vasche separate impermeabili ed in tutto corrispondenti ai requisiti dell'art. 46 ed il proprietario dovrà curarne il vuotamento. Saranno proibite le condutture a smaltimento e l'immissione di tali rifiuti nelle fosse stradali. Art I collegi, gli ospizi e gli asili dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento per le abitazioni ed avranno inoltre: 1) i dormitori con una cubicità di 25 mc. per ogni individuo grande e di mc. 15 per giovani; 2) un locale uso infermeria aereato e salubre appartato con camere d'isolamento. Saranno inoltre provvisti di acqua potabile sufficiente, lavandini, bagni. Saranno tenuti colla più scrupolosa nettezza procedendo, se è necessario, a restauri, imbiancature, ecc. Qualora i proprietari conduttori, direttori, ecc. dei suddetti Istituti non ottemperassero alle suddette 7

8 disposizioni entro un termine prefisso, oltre alle pene sancite ai contravventori del presente Regolamento, il Podestà potrà ordinare la chiusura dell'istituto. Art Le norme stabilite nel presente Regolamento per le case nuove o già esistenti si osserveranno pure per le scuole. Queste avranno pavimenti impermeabili ad angoli arrotondati, dovranno essere fornite di acqua potabile di fontanine uso Accorimboni, Oreffice, od altro analogo, lavandini, riscaldamento, armadi individuali, avere l'ampiezza proporzionata al numero degli alunni, essere convenientemente aereate ed illuminate scrupolosamente pulite ed imbiancate. I banchi ed il materiale scolastico saranno conformi ai regolamenti ed alle istruzioni stabilite da leggi speciali. Ogni edificio scolastico deve essere provvisto di medicinali indispensabili a prestare le prime immediate cure ai bambini colpiti da malore improvviso. Art Chiunque intende aprire una scuola pubblica o privata e qualsiasi raccolta temporanea o permanente di persone a scopo di ritiro, di asilo, di studio, di ricreazione, dovrà chiederne permesso al Podestà quindici giorni prima e dichiarare il locale o i locali che servono per raccolta della collettività di persone e il numero massimo degli individui che vi possono essere contenuti. L Ufficiale Sanitario verificherà se si hanno i requisiti richiesti dal presente regolamento, ed in caso affermativo rilascerà il relativo permesso. Art Per l'apertura di opifici, laboratori e di altri locali destinati ad usi industriali si dovrà renderne avvisato il Podestà, almeno quindici giorni prima, questi concederà il permesso dopo che una ispezione tecnico-sanitaria avrà accertato che tutte le norme d'igiene prescritte dalle leggi e dai regolamenti siano osservate. Art I locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali, dovranno rispondere alle seguenti condizioni: a) avere un'altezza di m. 3 ed una cubicità di mc. 10 per persona se costruiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento; di m. 2,50 ed una cubatura di mc. 8 per persona se costruiti prima dell'attuale regolamento, essere asciutti, ben difesi contro gli agenti atmosferici ed anche ad ambiente chiuso; b) avere una sufficiente ventilazione attivata in modo da evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro; c) essere forniti, qualora vi sia necessità, di apparecchi per la continua e completa esportazione di prodotti della combustione e delle altre emanazioni gasose. L asportazione avrà luogo in modo che i prodotti non rechino danno od incomodo agli operai ed agli abitanti vicini. L'aspirazione deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove i gas si producono; d) essere convenientemente illuminati secondo la natura del lavoro che vi si compie, possibilmente a luce naturale diretta; e) avere le pareti pulite e, se il genere dell'industria lo consenta, anche intonacate e verniciate e la pavimentazione in buono stato di manutenzione e senza discontinuità. Art In ogni opificio ed in ogni luogo dove vengono occupati stabilmente più di cinque persone dovrà trovarsi una sufficiente quantità di acqua, riconosciuta pura, tanto per uso potabile quanto per lavaggio; nonché di cessi, orinatoi in numero conveniente e cioè almeno uno per ogni trenta persone. La distribuzione dell'acqua per lavaggio deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma. I cessi e gli orinatoi dovranno essere posti in camerini separati dall ambiente di lavoro, direttamente aereati ed illuminati dall'esterno. Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in queste contenute devono rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria. I proprietari e i direttori sono tenuti a curare che i cessi, gli orinatoi, i lavandini e gli apparecchi relativi siano mantenuti costantemente puliti ed in perfetto stato di funzionamento. Art Nelle aziende industriali che occupano più di 20 operai, quando questi lavorano in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usino abitualmente 8

9 sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, si dovrà provvedere ad un servizio giornaliero di doccie. Queste devono essere provviste di acqua calda e fredda in quantità sufficiente con ambienti separati per i due sessi. Art Le Aziende industriali che occupino più di 50 operai, quelle che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo precedente e quelle dove gli abiti degli operai possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoi, distinti per i due sessi e convenientemente arredati. I locali destinati ad uso di spogliatoi devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati, illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda. Art E' proibito far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie ed in generale in ambienti, recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possono esservi gas deleteri se non sia stata preventivamente accertata la esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell' atmosfera, gli operai devono essere legati con cinture di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro, e, ove occorra, provveduti anche di apparecchi di protezione. Art L'esercente deve adottare i mezzi opportuni perché gli operai possano mettersi al riparo dalle irradiazioni calorifiche nei periodi di tempo in cui non sono costretti a rimanervi esposti per causa delle esigenze di lavoro. Quando le irradiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, gli operai devono essere muniti, a seconda dei casi e compatibilmente con le esigenze tecniche, di occhiali affumicati od anche di schermi capaci di difendere tutto il viso. Apparecchi analoghi di protezione si devono fornire agli operai contro la fiamma ossidrica od ossiacetilenica e al personale operatore e di assistenza contro i raggi X, i raggi ultra-violetti, ed altre irradiazioni. Art Presso tutti gli stabilimenti industriali o laboratori, nei quali gli operai vanno soggetti a pericoli d'infortuni, di asfissie, di avvelenamento acuto, dovranno essere scrupolosamente applicati tutti i mezzi e prese tutte le misure di cui la scienza e l'esperienza hanno dimostrato l'opportunità per proteggere la salute di chi lavora. Inoltre dovrà trovarsi un locale apposito con tutto il necessario per i primi soccorsi d'urgenza. Le istruzioni sui primi soccorsi di urgenza saranno stampate ed affisse nei locali di lavoro. Art I locali chiusi semi sotterranei, quando si trovino collocati sotto il livello del terreno circostante per non più di tre quarti della loro altezza, possono essere destinati al lavoro, anche se questo sia continuativo, purché rispondano alle altre condizioni del presente regolamento e non siano pregiudizievoli alla salute dei lavoratori. Nei locali sotterranei potranno essere compiute le operazioni relative alla vinificazione e quelle che per carattere tecnico devono essere eseguite in detti locali. Art Le camere destinate nelle aziende industriali all'allattamento dei bambini delle operaie devono essere bene illuminate e ventilate, ben riscaldate nella stagione fredda e tenute sempre in istato di scrupolosa pulizia. Esse saranno anche provviste di acqua e convenientemente arredate. Art Nelle aziende industriali e commerciali l'esercente deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo la sollevazione delle polveri nell'atmosfera, oppure mediante aspiratori. L'esercente dovrà tenere, nelle Aziende predette, sputacchiere da pulirsi e da disinfettarsi convenientemente, tanto nei locali chiusi di lavoro, quanto nelle scale e in altri luoghi di passaggio. Art Non sarà permesso tenere locande, alberghi, locali per uso dormitorio pubblico, o ricovero anche temporaneo, se non previa ispezione tecnico-sanitaria. Le camere destinate a questo uso non avranno meno di tre metri di altezza, di mc. 25 per persona adulta e di mc. 15 per ragazzi, aereate, direttamente illuminate dal di fuori. 9

10 L'esercente dovrà curare la massima nettezza degli ambienti e delle suppellettili, la rimozione di ogni causa d'insalubrità uniformandosi a tutte le istruzioni che il Podestà dovesse emanare a tutela dell'igiene. Art. 62/bis Per gli alberghi, ristoranti e pensioni l altezza minima interna utile dei locali è fissata in mt. 2,70, riducibili a mt. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti, i ripostigli. La riducibilità dell altezza si applica anche alle cucine per gli edifici già esistenti, quando non sia materialmente o giuridicamente possibile adeguarli alla norma generale, salva restando la valutazione del competente Servizio Sanitario in merito alla effettiva igienicità dei locali. (Nota: Articolo aggiunto con atto di CC n. 319 del , esaminato dal CO.RE.CO., in data 03/ al n Ripubblicato a termini dell articolo 62 T.U n. 383, e successive modificazioni). Art Le locande, gli alberghi, i pensionati di famiglia, come gli ospedali ed istituti di cura o di ricovero pubblico o privato, saranno sottoposti almeno una volta all'anno a generale ripulitura. Art Nelle locande, negli alberghi, nelle trattorie e negli altri esercizi pubblici, come pure nelle abitazioni collettive, i locali dove si conservano e si preparano cibarie, dovranno avere i vani di apertura esterna muniti di reticelle metalliche per protezione degli insetti, mantenute costantemente integre e pulite. Art Tutti i luoghi chiusi destinati a pubblici spettacoli, riunioni, dovranno essere ben aereati, occorrendo anche con apparecchi di ventilazione; avere latrine in quantità sufficiente, distinte per sesso, poste in luogo appartato, ventilato adeguatamente dall'esterno, munite di chiusura idraulica e possibilmente con cacciate automatiche di acqua per lavatura, orinatoi provvisti di acqua per il loro continuo lavaggio ed essere disinfettati giornalmente; avere nelle sale di trattenimento, nei corridoi ed annessi, i cartelli indicatori del divieto di sputare sul pavimento. Art Nelle scuole, opifici, locali destinati alla convivenza o riunione anche, temporanea di più persone, il riscaldamento, quando non si adatti col termosifone, sarà fatto con sistema tale da assicurare anche una buona ventilazione. L'aria da introdursi non verrà a contatto con parti metalliche roventi e non sarà inquinata da prodotti della combustione. Art Focolai, forni e camini, impianti termici, condotte di calore e canne fumarie devono rispettare quanto disposto dal D.P.R. 26/8/1993 n. 412 (come modificato e integrato dal D.P.R. 21/12/1999 n. 551, e successive sostituzioni, abrogazioni, modifiche ed integrazioni) e devono rispettare quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale (Nota: Articolo così sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del ) Art Le stalle per animali domestici dovranno essere possibilmente indipendenti dalle case, mai in comunicazione diretta con ambienti di abitazione, ed avere: altezza minima di m. 3, pavimenti di materiale impermeabile, con scoli regolari sboccanti in fognoli che vadano ad immettersi in un bottino a tenuta e munite di canne di ventilazione, pareti intonacate in modo da renderle impermeabili e lavabili fino all'altezza di metri due; soffitto costruito in modo da impedire il passaggio dei gas, angoli dei pavimento arrotondati. Ventilazione fatta con finestre a riscontro munite di reticelle metalliche. L'ambiente deve essere provvisto di conduttura di acqua potabile ed avere 30 mc. per ogni grosso animale, e 20 mc. per ogni piccolo. Rastrelliere, mangiatoie ed abbeveratoi di materiale, escluso il legno, di facile lavaggio e disinfezione. Il letame sarà rimosso ogni giorno e trasportato in terreni coltivati o in luoghi distanti dall'abitato. Art Le scuderie pubbliche e private devono essere denunciate all'ufficio di Igiene. Nessun nuovo impianto di stalla sarà consentito senza autorizzazione, del Podestà e potrà essere concesso quando, a giudizio insindacabile del Podestà stesso, si trovi in luogo appartato e possibilmente alla periferia della Città. Art In nessuna parte della Città è permesso tenere stalle ad uso armenti o per allevamento dei suini che potrà essere concesso fuori della cinta daziaria ad una distanza non minore di 50 10

11 metri dagli aggregati di case, a condizione che il terreno, dove gli animali rimangono, sia sistemato in modo che non faccia ristagnare acqua di pioggia. Art Ogni stallatico sarà munito di concimaia costruita in muratura di 15 cm., intonacata in calce idraulica o in cemento coperta di una capacità proporzionata al numero dei cavalli, munita di tubo esalatore. Ogni stallatico deve essere provvisto di cortile o rimessa con superficie sufficiente al ricovero dei veicoli. E' vietata l'occupazione anche temporanea di suolo pubblico con veicoli ed attrezzi ed è pure vietato l'attaccare cavalli sul suolo pubblico. Art Non si potranno tenere polli od altri volatili senza la licenza del Podestà, che potrà concederla quando la località si trovi nelle condizioni richieste dalla pubblica igiene e non arrechi danno o fastidio ai vicini. Art Le rimesse che non servono al semplice deposito di vetture o veicoli, ma anche alla nettezza, debbono essere provviste di scoli per le acque di lavatura coi rispettivi chiusini inodori. Art E' vietato di tenere case di cura zooiatrica o locali di allevamento d'animali senza il permesso del Podestà. Il permesso sarà concesso dopo favorevole ispezione tecnico-igienica e qualora non ne venga danno per la salute dei vicini. Art Chiunque intenda aprire uno spaccio per la vendita di carne fresca, congelata, o comunque preparata deve farne domanda all'autorità Comunale che concederà l'autorizzazione quando con accertamento risulti che i locali siano sufficientemente ampi e ben ventilati, abbiano un'altezza almeno di m. 3, il pavimento con sufficiente declivio, costruito con materiale impermeabile e lavabile, le pareti coperte di lastre di marmo, o di altro materiale impermeabile e liscio od intonacato a lucido fino all'altezza di metri due dal suolo, siano forniti di acqua potabile, conduttura per lo smaltimento delle acque di rifiuto a chiusura idraulica, banchi per la vendita di marmo o di altro materiale ritenuto idoneo. Gli spacci di carne fresca, ove possibile, devono essere dotati di cella o di armadio refrigeranti; gli spacci dove ha luogo la vendita di carni congelate devono essere provvisti di camera di scongelamento e di armadio refrigerante. Tali spacci avranno accesso da una pubblica via o piazza e non comunicheranno in altra guisa con locali o botteghe adatte ad altro uso o condotte da altro esercente. Art Chiunque intenda attivare un impianto frigorifero per la conservazione delle carni o comunque adibire a tale conservazione celle frigorifere, deve farne domanda al Prefetto, il quale concede l'autorizzazione quando risulti da accertamento del Veterinario Provinciale assistito, ove occorra, da un ingegnere del Consiglio Provinciale di Sanità o del Genio Civile, che i locali od i relativi arredamenti corrispondono a tutte le esigenze dell'igiene. Gli oneri per i necessari sopraluoghi si intendono a carico degli interessati. Art I proprietari e conduttori di frigoriferi devono tenere apposito registro, dal quale sia sempre dato di rilevare: a) la quantità e qualità delle carni in deposito in ogni singola cella; b) il nome e cognome dei proprietari delle singole partite di carne; c) la data in cui le carni sono state immesse nel frigorifero. Art I locali situati al disotto del piano stradale, oppure penetranti entro terreni elevati (cantine, grotte e simili) non potranno servire per deposito nè per conservazione delle carni di animali macellati, nonché di grosse partite di pollame o selvaggina. Art Le trattorie, le osterie, le fiaschetterie, le birrerie, i bars ed i caffè devono essere provvisti di pavimenti impermeabili, di pareti liscie e facilmente lavabili e disinfettabili; acqua potabile e fluente per il lavaggio dei bicchieri e delle stoviglie, di conduttura per lo scarico delle acque di rifiuto, e, negli esercizi molto frequentati, di cessi ed orinatoi a sistema inodoro, collocati in luogo appartato e ventilato dall esterno. Gli esercenti devono uniformarsi alle norme d'igiene impartite volta per volta dal Podestà. 11

12 Art I magazzini di deposito di pesce secco dovranno trovarsi in locali bene aereati in modo da non riuscire molesti a quanti abitano vicino ad essi. Per la vendita di stoccafisso e baccalà è obbligatorio una doppia vasca in materiale impermeabile, acqua corrente, conduttura per lo smaltimento delle acque di rifiuto, provvista di chiusura idraulica. Art I locali destinati a lavatoi per più persone avranno la massima aereazione, pavimento impermeabile, muniti di necessari scoli con chiusini inodori, pareti a cemento fino alla altezza di un metro e mezzo. Le vasche saranno a compartimenti separati ed individuali a cemento od in pietra od in muratura rivestita di cemento e munite in ciascun scomparto di bocchette di scarico. Detti locali saranno tenuti con la massima nettezza, cercando dopo ogni lavatura, lo scarico delle acque, lo spurgo e la disinfezione delle vasche. I lavatoi saranno forniti di acqua sufficiente. Le vasche e le acque dei lavatoi non saranno mai adoperate per la lavatura degli erbaggi. Art Le manifatture, le fabbriche che spandono esalazioni insalubri classificate nella prima classe a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, saranno collocate ad una distanza non minore di duecento metri fuori dell'abitato e da ogni gruppo di case abitate. Quelle anche non appartenenti alla prima classe che possono riuscire dannose alla salute degli abitanti possono essere aperte solo con approvazione dei Podestà, sentito il parere di una Commissione tecnico-igienica, la quale assicuri che nell'esercizio si è provveduto ad escludere ogni nocumento al vicinato. Art. 82/bis I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici devono avere le caratteristiche merceologiche fissate dalla normativa vigente ed il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate dalla normativa stessa. In particolare, per tutti gli impianti termici comunque usati, è fatto divieto di utilizzare come combustibili i seguenti materiali: Truciolare, Medio Denso, Multistrato, Impiallicciato, Nobilitato, ed altri materiali assimilabili; legno o scarti di legno che abbiano subìto trattamenti superficiali con prodotti vernicianti, resine o simili. (Nota: Integrato con atto C.C n. 340/91. Ripubblicato a termini di legge). Art I depositi di stracci, di ossa e di pelli animali sono permessi soltanto al di fuori dell abitato, sotto l'osservanza delle prescrizioni che in ogni singolo caso saranno date dal Podestà, su proposta dell'ufficiale sanitario. Art Dovranno essere denunziati al Podestà i locali destinati a deposito di stracci otto giorni prima dell'apertura per ottenere l'approvazione. Per quelli già esistenti il termine è di un mese dalla pubblicazione del presente regolamento. Art In casi di epidemia i negozianti e depositati di stracci dovranno sottostare alle speciali ordinanze che in proposito fossero emanate dal Podestà. Art In casi di epidemia nei Comuni vicini o che abbiano rapporti commerciali con questo Comune, il Podestà potrà impedire l'entrata degli stracci, o permetterla a quelle condizioni che saranno garanzia di evitare per questo mezzo ogni possibile diffusione della epidemia. Art La macerazione di piante tessili è permessa nella aperta campagna entro vasche apposite a cento metri di distanza da ogni casa rurale, da pozzi od altri serbatoi di acqua potabile, oppure in acqua corrente sempre che questa non serva ad uso domestico o per uso del bestiame. TITOLO VII Abitazioni rurali. Art Ogni proprietà rurale deve avere un'abitazione corrispondente alla quantità di agricoltori impiegati. Le case possibilmente isolate, mai a ridosso di un monte o di una collina, avranno il pavimento del piano terreno rialzato di 50 cm. sul piano di campagna, le camere pavimentate con adatto materiale ben connesso, con una altezza di almeno metri due e ottanta centimetri all'impostatura del soffitto, bene intonacato. Ogni camera da letto dovrà avere una finestra con telaio a vetri ed imposte ben connesse la cui superficie sia almeno un dodicesimo dell'area dei pavimento. 12

13 La cucina dovrà essere fornita di camino, cappa e fumaiuolo atti a favorire il pronto smaltimento dei prodotti della combustione e di acquaio con vasca di raccolta delle acque luride. Art. 88/bis - Ferme restando le disposizioni previste per il rilascio della licenza, le manifatture, le fabbriche ed i depositi di materie insalubri o pericolose e comunque attività insalubri o pericolose, devono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali. In mancanza di regolamenti il Sindaco provvede sulla domanda degli interessati e decide anche in ordine agli eventuali ricorsi degli stessi (1) (2). (Nota: Articolo Aggiunto. Deliberato con atto del C.C. 311 del esaminato senza rilievi dal Comitato di Controllo, sezione Speciale di Pesaro in data n (1) Art. 64 del T.U n.773. (2) Art. 19 n. 12 D.P.R Art Le latrine delle case rurali debbono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e non devono trovarsi in immediata comunicazione con le camere da letto. Le materie luride provenienti dalle latrine devono scaricarsi mediante tubi esterni ai muri perimetrali delle case. I pozzi neri dovranno essere costruiti secondo le norme del presente regolamento. Art Le stalle saranno costruite secondo l'art. 71 del presente regolamento e non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione. Le concimaie dotate, nei terreni non impermeabili, di platea in muratura o cemento o calcestruzzo o con pozzetto o bottino a tenuta per liquidi devono essere normalmente situate a distanza non minore di 10 metri dalla casa nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. Qualora per difficoltà provenienti dall'ubicazione non sia possibile mantenere la distanza suddetta, dopo domanda, il podestà potrà concedere che la concimaia sia stabilita anche a distanze minori. Art Ogni casa colonica dovrà essere provvista di un pozzo per l'acqua potabile situato distante almeno 10 metri dall'abitato. Per la conservazione dell'acqua potabile si devono osservare le norme igieniche atte ad evitare l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. Art Nessuna casa di nuova costruzione od in parte modificata o riparata con grandi restauri potrà essere abitata senza autorizzazione del Podestà che rilascerà il permesso, dopo ispezione dell'ufficiale Sanitario ed accertamento che il fabbricato risponde alla prescrizione dell'art. 69 del T.U. delle Leggi Sanitarie ed agli articoli del presente regolamento e di quello edilizio. Art Le case potranno ritenersi prosciugate quando le malte ottenute per trapanamento nei muri in vari punti non contengono più dell'1% di acqua. In ogni caso l'abitabilità non sarà concessa se non sei mesi dopo il giorno in cui si facciano risultare, da apposita visita di un tecnico municipale, ultimati i muri grezzi, tetto, scale, volte delle cantine, e locali d'abitazione. Non risultando sufficiente il prosciugamento dell'edificio la visita sarà ripetuta dopo non meno di un mese. Art Il Podestà ricevendo reclami per insalubrità di una abitazione farà eseguire una ispezione e, accertati gli inconvenienti, qualora il proprietario si rifiuti a ripararvi entro un termine fisso, dichiarerà la casa in tutto od in parte inabitabile. TITOLO VIII Difesa acque potabili. Art Le sorgenti di acque potabili di uso pubblico o privato avranno una zona di protezione in cui sarà proibito, il pascolo, la coltivazione, opere di fabbricazione, deposito concimi o materie soggette a putrefazione, aperture di fossi, pozzi o nuovi scoli. Tutte le opere di allacciamento dovranno essere difese da invasione di acque estranee. Art E' vietato il deposito di concime e di altre materie putrescibili, ad una distanza minore di dieci metri dalla linea d'andamento dell'acquedotto e di formare qualsiasi vuoto sotto di esso. 13

14 Art E' vietato di alterare, guastare, od estrarre acque in qualsiasi modo dagli acquedotti. Le opere abusive saranno rimesse a spese dei proprietari; i guasti riparati a spese degli autori senza pregiudizio dell'azione penale. E' vietato eseguire opere o manufatti capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, o capaci di determinare frammenti di terreno. Art E' vietato imbrattare, infettare, corrompere, le acque di sorgente, acquedotti, pozzi, cisterne; i contravventori saranno deferiti all'autorità Giudiziaria a norma dell'art. 318 del Codice Penale. Art Nessun tubo portatore di acqua potabile potrà essere immesso in fognoli o pozzetti di smaltimento. Art Nelle nuove condutture e nelle rinnovazioni delle esistenti sarà escluso l'uso del piombo che si permetterà solo per le diramazioni delle case. Art I tratti di acquedotto dentro città, ove esistono fabbriche o coltivazione, saranno difesi con opere opportune e sarà rimossa ogni costruzione anche se già esistente che si riconosce dannosa alla integrità ed alla sicurezza dell'acquedotto, salvo il diritto da parte del proprietario alla relativa indennità. Art Dovunque è possibile procurarsi acque potabili provenienti da sorgenti mediante conduttura, è vietato di servirsi per uso alimentare di acque di pozzi o cisterne che non siano riconosciute potabili e garantite da inquinamento. Art Ferme restando le disposizioni dell'art. 102, non sarà permesso l'uso di pozzi che non siano distanti almeno metri dieci da latrine, fosse, concimaie o simili, che non abbiano intorno all apertura un pavimento impermeabile del raggio di due metri con inclinazione verso l'esterno. Avranno pareti intonacate a cemento fino al livello dell'acqua saranno muniti di pompa e chiusi in modo da impedire inquinamento dall'esterno. Non vi sarà contatto con vasche per lavar panni e abbeverare bestiame. Art Per l'apertura di nuovi pozzi si dovrà richiedere l'autorizzazione del Podestà inviando la carta topografica quotata e tutte le altre eventuali indicazioni. Art I pozzi dichiarati inservibili per inquinamento saranno per cura dei proprietari riempiti di pietrame e terra fino a livello del suolo. Art Qualsiasi acqua per essere adibita ad uso potabile dovrà essere riconosciuta tale dall'ufficio Sanitario. Art I preposti al lavori di manutenzione e di riparazione dovranno assicurarsi che gli operai ai lavori stessi non siano importatori di infezioni, e qualora si manifestino malattie fra gli operai, gli ammalati saranno esclusi dal lavoro. Se qualche malattia infettiva si verifichi tra le persone dimoranti nel personale degli Acquedotti dovrà essere informata l'autorità Sanitaria Comunale. TITOLO IX Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso domestico. Art Le persone che tengono fabbriche, depositi e spacci di generi alimentari, di bevande, droghe, colori, prodotti chimici, vernici e profumerie, nonché i venditori di tali generi sia ambulanti che a posto fisso, in chioschi, carrettini, banchette devono dichiarare all'ufficio municipale di Igiene tutti i locali che servono a spaccio e deposito delle sostanze che formano oggetto del loro commercio e successivamente i cambiamenti od ampliamenti che saranno effettuati. Solo dopo constatazione che i locali rispondono alle norme di igiene prescritte, sarà concessa la licenza che è personale ed ha carattere temporaneo. 14

15 Art Gli esercizi pubblici ed i locali di vendita e di deposito di generi alimentari, di erbaggi e di frutta e di bevande dovranno essere bene aereati ed illuminati, pavimentati con materiale impermeabile e tenuti sempre con la massima nettezza. I generi alimentari dovranno essere protetti con vetrine, reti metalliche o con veli in modo da preservarli da insudiciamento o inquinamento. La deficente pulizia o l'inosservanza di qualsiasi disposizione in materia d'igiene può costituire motivo a revoca di licenza o a chiusura d'esercizio. Art. 109/bis E vietato introdurre cani ed altri animali negli esercizi ove si producono, preparano, confezionano e somministrano sostanze alimentari. L esercente ha l obbligo di affiggere, sulla porta dell ingresso del locale, apposito cartello indicante il divieto di cui sopra, con gli estremi della presente disposizione. (Nota: Integrato con atto CC n. 340/91. Ripubblicato a termini di legge.) Art Le persone affette da malattie infettive o diffusive non possono essere impiegate neppure temporaneamente nei locali di fabbricazione, dei depositi, di vendita o di somministrazione di generi alimentari o di bevande. Tale disposizione si estende alle persone di famiglia, dei proprietari, direttori o gestori di detti locali, nonché ai venditori ambulanti di alimentari e di bevande. Tali persone devono essere munite di apposito libretto sanitario di idoneità, rilasciato dall'ufficiale Sanitario, a norma dell'art. 14 della legge , n Le persone anzidette vengono sottoposte a visita dell'ufficiale Sanitario una volta all'anno e più frequentemente, quando ciò sia ritenuto necessario a giudizio dello stesso Ufficiale Sanitario. Dette visite vanno integrate con gli accertamenti dispensariali e di laboratorio ritenuti necessari dall'ufficiale Sanitario ed i risultati delle visite stesse vanno, di volta in volta, annotati sui rispettivi libretti sanitari, che gli interessati hanno l'obbligo di conservare presso di se e di esibirli a richiesta degli organi di controllo. Gli inadempienti sono puniti a termini dell'art. 14 della legge , n (Nota: Delibera del Consiglio Comunale n. 648 dei , approvata dalla G.P.A. il al n. 618 Div. 3/1). Art Salvo autorizzazione speciale, che sarà concessa solo per peculiari condizioni di luogo e di esercizio, e indipendentemente da ogni altra norma relativa a singoli generi alimentari, è vietato vendere o ritenere in uno stesso esercizio, insieme a sostanze alimentari, generi che, per la loro natura o per le esigenze dello smercio, possano essere causa diretta o indiretta di insudiciamento o di deterioramento, ovvero possano comunicare sapore od odore sgradevole ai generi alimentari stessi. Art Il pane, le pasticcerie ed i dolciumi, i formaggi ed in genere tutte le sostanze alimentari che si consumano senza cottura o lavaggio non debbono essere toccati dal pubblico per la scelta, ma distribuiti direttamente dall'esercente. In ogni esercizio dovranno essere esposti in modo ben visibile uno o più cartelli indicanti tale divieto. In nessun caso potranno essere messi nuovamente in vendita i generi suddetti per qualsiasi ragione riportati da precedenti acquirenti. Art E' proibito fabbricare, vendere, ritenere per vendere, tenere in deposito o somministrare come compenso ai propri dipendenti materie destinate al cibo o alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, in via di decomposizione o in altro modo insalubri o nocive oppure non rispondenti per natura, sostanza e qualità alla denominazione con la quale sono designate o richieste. Si considerano adulterati i prodotti alimentari e le bevande che siano stati spogliati in parte delle proprie materie, nutrienti o mescolati a materie di qualità inferiori o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale. Art La disposizione dell'articolo precedente non colpisce l'aggiunta ai prodotti alimentari di quegli ingredienti che essendo per loro natura innocui servano solo a renderli commerciali ed a facilitarne il consumo, salvo però il caso che ne aumentino a scopo di frode il volume od il peso o ne nascondano la qualità scadente. 15

16 Art Chiunque mescoli alimenti o bevande con ingredienti innocui oppure di valore nutritivo, non a scopo di aumentarne con dolo il volume od il peso o di mascherarne la cattiva qualità, deve munire il prodotto di un cartello indicante a chiare lettere la vera natura del prodotto aggiunto. Art La macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all alimentazione deve essere eseguita esclusivamente nel pubblico macello. Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustifichino il provvedimento, può essere consentita dall'autorità Comunale previa approvazione Prefettizia, la macellazione per uso privato ed a scopo industriale anche fuori del pubblico macello. Art Gli animali da macello devono essere sottoposti alla visita sanitaria immediatamente prima della macellazione. L'ispezione sanitaria delle carni deve seguire appena avvenuta la macellazione stessa. Le dette operazioni devono compiersi entro i limiti di un orario diurno da stabilirsi dall Autorità Comunale d'accordo col Direttore del macello, in guisa da garantire la continuità della vigilanza sanitaria. Art L'ispezione sanitaria delle carni deve essere metodica, accurata e minuziosa; nessuna parte, nessun viscere devono essere sottratti alla vista ed asportati dai locali di macellazione, prima che il Sanitario abbia emesso il suo giudizio. Art I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità Comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al Veterinario Comunale. Art Nei casi di macellazione d'urgenza, il Veterinario Comunale deve essere immediatamente avvertito, per i necessari accertamenti sanitari e per constatare se effettivamente era giustificata la necessità della pronta macellazione. Qualora non risulti dimostrata l'urgenza ed appaia evidente il dolo, il suddetto Sanitario dove farne denunzia all'autorità Comunale per i provvedimenti del caso. Art A prova dell'avvenuta ispezione, le carni ed i visceri degli animali ammessi a regolare consumo, qualunque sia la specie cui l'animale appartiene, verranno contrassegnate con bollo del Comune, munito della sigla V.S. (visita sanitaria). Le carni equine porteranno in aggiunta, a grandi lettere, la scritta "equino". Il Veterinario apporrà sulle carni il numero dei bolli sanitari che crederà opportuno. I bolli debbono essere a patina rossa per le carni superiori e di prima qualità, a patina nera per le carni di seconda qualità. Art In ogni macello deve tenersi un registro a madre e figlia, nel quale sarà regolarmente annotata ogni macellazione, con le seguenti indicazioni: a) nome e cognome del proprietario dell'animale macellato; b) specie, sesso, età dell'animale; c) esito della visita; d) data della macellazione; e) firma del Direttore del macello e bollo d'ufficio. Il tagliando, da staccarsi dal registro, sarà consegnato al proprietario dell'animale macellato. Art E' proibito l'uso a scopo alimentare delle carni di animali morti od uccisi per malattia, salvo i casi contemplati dagli art. 125, 126 e 127 del presente regolamento. E' perciò fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunziare all Autorità Comunale ogni caso di morte dei propri animali. Art Non sono ammessi alla macellazione animali infetti e clinicamente sospetti di rabbia, carbonchio sintomatico ed edema maligno. Saranno però ammesse al consumo le carni di animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, purché gli animali morsicati siano uccisi entro cinque giorni dalla morsicatura oppure sia per essi trascorso favorevolmente il periodo di osservazione, a sensi dell'art. 51 del regolamento di polizia veterinaria 10 Maggio 1914 n

17 Art Le carni degli animali abbattuti d'urgenza per malattia o per altra diversa causa, salvo i casi di traumi non accompagnati da alcuna reazione organica di carattere generale, nonché le carni di animali morti per traumatismo, ustioni, insolazioni, colpo di calore, folgorazione, annegamento, soffocazione, asfissia, strapazzo, echinococco del cuore, aneurismi, emorragie interne da alterazioni locali dei vasi, embolismi, cardiopatie, afta apoplettica, schock postoperativi, meteorismo acuto alimentare, collasso puerperale, anafilassi da sieri - purché si sia provveduto ad un sufficiente dissanguamento ed alla pronta eviscerazione - possono, nel caso di reperto nettamente favorevole, essere classificate di bassa macelleria e come tali adibite al consumo. Quando invece il reperto non risulti di assoluta perfetta chiarezza, il giudizio della commestibilità delle carni dovrà essere dato dal Direttore del Macello e dal Veterinario Provinciale. Art Le carni di cui l'odore ed il sapore risultano modificati dalla somministrazione di certi medicamenti, dal genere dell'alimentazione (fieno greco, panelli rancidi, residui industriali) e da altre cause (ittero non infettivo, rottura della vescica, elmintiasi dei vitelli, ecc.) sono pure vendute nella bassa macelleria sempre che il Veterinario - ricorrendo, ove occorra, alla prova della cottura - possa accertarsi che l'alterazione non è tale da renderle inadatte al consumo. In caso contrario, esse non possono essere adibite che a scopo industriale, mai alimentare. Sono pure destinate alla bassa macelleria le carni dei suini non castrati e dei criptorchidi di odore sgradevole, nonché le carni di animali idroemici, denutriti ed immaturi, purché riconosciute adatte al consumo. Art Le carni degli animali uccisi o morti in seguito ad avvelenamenti (alcaloidi, sali metallici, piante velenose, ecc.), purché sufficientemente dissanguati ed immediatamente eviscerati, possono essere assegnate alla bassa macelleria, previo completo sequestro di tutti i visceri e parenchini interni, della mammella e della testa, che devono essere distrutti. Art La constatazione, all'ispezione sanitaria, di lesioni tubercolari a carattere localizzato, quando anche abbiano sede in più organi o nelle sierose delle due grandi cavità splanoniche, non è motivo di esclusione delle carni dal libero consumo, purché dall'esame dei parenchini renale e splenico, delle meningi e dei gangli intramuscolari si possa escludere una recente diffusione ematogena del processo. Nei casi in cui le indicate lesioni localizzate coesistano con uno stato di scadente nutrizione dell'animale, le carni sono destinate alla bassa macelleria., senza alcun preventivo trattamento. La constatazione, invece, di una recente diffusione ematogena del processo tubercolare, ancorché le lesioni risultino limitate e le carni appartengano a soggetti in ottimo stato di nutrizione, è sempre motivo di assegnazione alla bassa macelleria delle carni stesse, le quali non potranno essere vendute se non convenientemente cotte. Sono altresi assegnate alla bassa macelleria, dopo essere stato sottoposte a cottura, le carni di animali che, pur non manifestando generalizzazione ematogena recente del processo tubercolare, presentano alla ispezione lesioni a carattere infiltrante. In tutti i casi, le parti sede di lesioni tubercolari debbono essere asportate con larga base di escissione, qualsiasi viscere, sede di lesione tubercolare, anche se nettamente delimitata, deve essere per intiero sequestrato e distrutto: la tubercolosi di un ganglio comporta il sequestro e la distruzione del viscere corrispondente. Quando la tubercolosi, quale ne sia la forma e la diffusione, venga riscontrata in animali in istato di eccessivo dimagramento, le carni devono essere distrutte. Art Le carni ed il grasso degli animali suini e bovini infestati da cisterco possono essere ammesse al consumo alimentare, previ appropriati trattamenti, da eseguirsi nel pubblico macello, sotto la diretta sorveglianza del Veterinario Comunale. I trattamenti cui le carni ed il grasso anzidetto devono essere sottoposti, prima di essere ammesse al consumo, sono: a) la cottura, che deve essere completa per le carni e fino a perfetta fusione per i grassi; b) la salatura per non meno di un mese; c) l'affumicamento per non meno di 20 giorni; d) la conservazione in un frigorifero, per il periodo non minore di 3 settimane per le carni panicate bovine e di 4 settimane per quelle suine. Detto termine può essere ridotto a giorni 15 per le carni bovine e a giorni 20 per le carni suine, nei casi in cui siano mantenute ad una temperatura non superiore a

18 Il Veterinario stabilirà, in tali casi, tenuto conto del grado della infezione, se le carni anzidette debbano essere ammesse alla libera vendita o classificate e vendute come carni di bassa macelleria. I visceri riscontrati esenti da cisterco e le carni di animali così detti "unigrani" sono ammessi liberamente al consumo. Nei casi nei quali la infezione sia tale da aver prodotte gravi e profonde alterazioni nelle masse muscolari e nel connettivo (degenerazione, inzuppamento sieroso, sclerosi, ecc.) le carni devono essere sequestrate e distrutte ed il grasso, fuso e denaturato, adibito ad uso industriale. Art Le carni che fossero eventualmente riscontrate infestate da trichina spiralis devono essere sequestrate e distrutte. I grassi, prima di essere ammessi al consumo, devono essere fusi alla temperatura non inferiore agli 80. Art Le carni di animali affette da forme leucemiche e da neoplasmi a metastasi multiple, quando non si osservano alterazioni profonde dell'organismo e delle masse muscolari, nei quali casi devono essere distrutte, sono destinate alla bassa macelleria, previa bollitura. Art I visceri infestati da parassiti, o che siano sede di processi a carattere locale, devono essere totalmente o parzialmente distrutti. In questo ultimo caso il Veterinario stabilirà se lo parti non sequestrate siano da ammettersi al libero consumo o da assegnarsi alla bassa macelleria. Art Le carni ed i visceri non atti al consumo saranno distrutti a norma dell'art. 7 del Regolamento di Polizia veterinaria 10 maggio 1914 n Art La insufflazione d'aria nel connettivo sottocutaneo e nei polmoni deve sempre eseguirsi con mezzi meccanici, riconosciuti idonei dal Direttore del Macello. Art E' fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni macellate fresche siano contraddistinte, oltreché dal bollo sanitario, prescritto dal Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 Dicembre 1928 n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè: a) per i bovini: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca, toro; b) per i bufalini: bufalo, anutali; c) per gli equini : (categoria unica) equino; d) per i suini : suino (maschi e femmine castrate), scrofa, verro; e) per gli ovini: agnello, castrato, montone, pecora; f) per i caprini: capretto, capra, becco. Art Nello stesso spaccio non si possono vendere che le carni di una data specie di animali. L'Autorità Comunale potrà, però, qualora particolari esigenze locali lo reclamino concedere permessi speciali per la vendita cumulativa delle carni appartenenti alle diverse specie di animali, escluse le equine che debbono essere sempre vendute in spacci a parte. Art La bollatura relativa alla distinzione per categoria, di cui al precedente art. 135, non è applicabile alle carni congelate. Dette carni debbono però essere vendute in spacci speciali e distinti da quelli in cui si vendono le carni fresche. Art Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e delle carni congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne ben visibili che indichino in maniera precisa la specie e la qualità delle carni per le quali è autorizzata la vendita. Art E' proibito di vendere, di distribuire, o anche soltanto tenere negli spacci e negli annessi locali di deposito e di conservazione, carni che siano riconosciute in decomposizione o comunque alterate. I contravventori saranno deferiti all'autorità Giudiziaria e le carni confiscate e distrutte. 18

19 Art Gli spacci di carne e gli annessi locali di deposito e di conservazione sono sottoposti a frequenti controlli sanitari, anche allo scopo di constatare che le carni risultino munite dei prescritti bollo sanitari. Le carni che risultino sprovvisto di tali bolli sono sequestrate, trattate come carni sospette e destinate alla distruzione. I contravventori saranno deferiti all'autorità Giudiziaria. Art Le carni congelate e provenienti da altri Comuni, prima che siano depositate nelle celle frigorifere, devono essere sottoposte a controllo da parte del Veterinario Comunale, per constatarne lo stato di conservazione. Tale controllo deve eseguirsi nell'ambito del frigorifero all'atto in cui le carni vengono introdotte nelle celle. A cura del detto Veterinario sarà anche provveduto al ritiro dei singoli certificati sanitari di scorta delle carni introdotte nei frigoriferi ed alla conservazione di essi per un tempo non inferiore ad un anno. Art Le carni congelate, che a causa di scongelamento, di invasione di muffe, di eccessivo invecchiamento, o per qualunque altro motivo abbiano subìto alterazioni per le quali siano riconosciute inadatte al consumo, o adatte soltanto al consumo sotto determinate condizioni, devono, a cura dell'autorità Comunale, essere poste sotto sequestro in attesa del provvedimento del Prefetto, al quale deve darsi immediata notizia del sequestro avvenuto. Art Il trasporto delle carni e dei visceri dai macelli deve farsi in carri chiusi con coperchio fisso, ben connessi e puliti, rivestiti internamente di lamiera di zinco o altro adatto metallo e costruiti secondo il modello prescritto dalla Autorità Municipale. Art L'introduzione nel Comune della carne fresca, macellata altrove, destinata agli spacci pubblici ed agli stabilimenti industriali, è permessa alle seguenti condizioni: a) che sia in pezzi non inferiori ad un quarto; b) che sia marcata con bollo del Comune di origine; c) che sia accompagnata da un certificato da rilasciarsi dalla Autorità Comunale, secondo il Modulo n. 1 prescritto dal Regolamento approvato con R.D. 20 Dicembre 1928 n. 3298, con la dichiarazione del Veterinario Comunale che la carne portante il bollo impresso o descritto sul certificato stesso appartiene animale perfettamente sano e regolarmente macellato; d) che sia sottoposta a nuova visita da parte del Veterinario del Comune di destinazione. Art Il trasporto delle carni congelate da un Comune all'altro del Regno, deve effettuarsi sotto la scorta di un certificato, da rilasciarsi dall'autorità Comunale, secondo il Modello n. 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 20 dicembre 1928 n. 3298, con l'attestazione del Veterinario Comunale incaricato della vigilanza al frigorifero, che le carni stesse risultano in buono stato di conservazione. Art Le carni di animali destinati alla bassa macelleria, ai termini degli articoli 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132 del presento regolamento, devono essere bollate con speciale bollo a patina portante, a grandi lettere, la dicitura "Bassa Macelleria" e devono essere vendute nell'apposito locale comunale sotto la diretta sorveglianza sanitaria comunale. Art Chiunque intenda aprire un laboratorio per la produzione delle carni insaccate, salate o comunque preparate, deve farne domanda all'autorità Comunale, che concede la autorizzazione quante volte, in seguito a visita del Veterinario Comunale, risulti che i locali, gli arredamenti ed i macchinari corrispondono alle esigenze dell'igiene. Detti laboratori devono sorgere in località che ne renda facile il controllo e funzionare sotto la vigilanza del Veterinario Comunale. Art Il personale addetto ai laboratori di carni insaccate, salate, o comunque preparate, deve risultare da regolare certificato medico indenne da malattie trasmissibili ed essere sottoposto a periodiche visite di controllo da parte dell'ufficiale Sanitario. Detto personale, durante il lavoro, deve indossare apposita vestaglia in perfette condizioni di pulizia. Art All'ingresso di ogni laboratorio sarà collocato in modo visibile al pubblico un cartello indicante le specie di carni che vi si lavorano. 19

20 Art Nella preparazione degli insaccati non si possono mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, se tale mescolanza non sia stata approvata dall'autorità Prefettizia, alla quale l'interessato deve rivolgere apposita domanda. Gli insaccati destinati al commercio debbono essere muniti, appena preparati, di un bollo a piombo, da applicarsi allo spago con cui l'insaccato è legato; il bollo porterà impresso da un lato il nome della Ditta produttrice ed il luogo di produzione, e dall'altro le lettere iniziali della specie o delle specie animali le cui carni entrano a costituire l'insaccato e cioè: S. per le carni suine; B. per le carni bovine; O. per le carni ovine; E. per le carni equine. Per la preparazione e la conservazione degli insaccati sono consentiti: la salatura, l'affumicamento, l'essicamento, la cottura, la sterilizzazione, la refrigerazione, oltre all'aggiunta delle droghe che si usano normalmente a scopo di condimento. E' vietato l'impiego di materie coloranti e l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza che possa comunque modificare la normale costituzione degli insaccati. Art Le rivendite e i depositi di carni insaccate saranno sottoposti a frequenti controlli sanitari. I prodotti che risultino guasti o adulterati sono sequestrati e distrutti, ed i contravventori deferiti all'autorità Giudiziaria. Art Gli intestini degli animali adoperati per lo insaccamento delle carni debbono essere sani, convenientemente lavati e preparati. La salatura dei lardi, dei prosciutti e di tutte le altre carni in genere, si deve fare con cloruro di sodio cristallizzato, o con salamoia fresca. La conservazione deve essere fatta in luoghi asciutti e ben ventilati. Art La preparazione dello strutto dovrà farsi in recipienti bene stagnati ed esclusivamente con grasso di maiali atti al consumo, restando quindi proibita qualsiasi mescolanza con grassi e con sostanze estranee anche non nocive. Art E' vietata la vendita di polli morti per malattia e di quelli molto deteriorati pel trasporto od in istato di incipiente putrefazione. E' vietato insufflare aria sotto la pelle di animali da cortile allo scopo di farli comparire grassi, tenerli nell'acqua per conservarli o sottometterli a qualunque operazione che possa nasconderne l'iniziata decomposizione. Art Non si potranno mettere in vendita conigli magri, vecchi o affetti da psorospermosi o da altre malattie, e così pure la selvaggina che non porti evidenti traccie dell'avvenuta uccisione e che si trovi in via di putrefazione. Art Saranno sequestrati e distrutti i pesci freschi o conservati crostacei, molluschi in istato di incipiente alterazione od uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive. Non è permessa la vendita delle ostriche raccolte nel nostro Porto. Art. 157 E vietata la vendita di salami e salsicce di pesce (bottarghe o simili) fatte con carni guaste e di pesci conservati con la salagione o con l'affumicamento e dei cosiddetti marinati all'olio che si presentino alterati o comunque deteriorati. Latte Art Per aprire una vaccheria o rivendita di latte si dovrà chiederne permesso al Podestà 15 giorni prima. L'Ufficiale Sanitario od altra persona delegata eseguirà una ispezione dei locali per rilevare le condizioni igieniche dei locali e degli utensili. Art Le stalle che contengono vacche destinate alla produzione del latte dovranno avere le seguenti disposizioni: a) pavimento lastricato con materiali impermeabili con scoli regolari ed adatti fognoli; b) aria e luce sufficienti mediante finestre a riscontro, comunicanti direttamente all'esterno ed aventi una superficie non inferiore ad un decimo del pavimento; c) pareti intonacate e lavabili fino all'altezza di due metri almeno; d) rastrelliere e mangiatoie di materiale di facile lavatura e disinfezione; 20

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