TESTO COORDINATO dell'artigianato Raccolta normativa

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1 TESTO COORDINATO dell'artigianato Raccolta normativa

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3 Introduzione Il presente testo coordinato, costituito da quattro capitoli, fornisce un quadro delle più rilevanti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alla materia dell artigianato, interessata negli anni più recenti da rilevanti cambiamenti sotto il profilo delle competenze legislative e amministrative. Prima dell entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l artigianato era una materia nella quale le regioni a statuto ordinario potevano emanare leggi regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato: alla emanazione della legge - quadro nazionale n. 443 del 1985 faceva seguito l adozione, da parte della Regione, della legge regionale n. 73 del 1989 per gli aspetti istituzionali e della legge regionale n. 17 del 1990 per gli aspetti promozionali. Con la legge 15 marzo 1997, n. 59 sul decentramento amministrativo, le funzioni e i compiti in materia di artigianato venivano conferiti alle Regioni, sempre nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. In base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, con particolare riguardo alle imprese artistiche erano trasferite alle Regioni; lo Stato manteneva le funzioni concernenti eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, nonché la funzione di indirizzo e coordinamento. La riforma costituzionale del 2001 ha completato il processo di trasferimento di funzioni, assegnando alle Regioni anche la competenza legislativa esclusiva in materia di artigianato, ad esempio nei campi dell incentivazione e del sostegno al settore artigiano, del coordinamento dei servizi alle imprese nonché dell organizzazione delle strutture amministrative competenti. Viceversa, i profili inerenti l ordinamento civilistico e della giurisdizione devono considerarsi ancora riservati al legislatore statale. 3

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5 TESTO COORDINATO dell'artigianato Sommario Capitolo 1 - Normativa generale e di settore pag. 14 Legge 8 agosto 1985, n. 443 Legge - quadro per l'artigianato La legge che disciplina, a livello statale, il settore dell artigianato è stata in parte superata a causa dell entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001. Gli aspetti ancora rilevanti sono rappresentati: dalla definizione di imprenditore artigiano (art. 2): colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo ; dalla definizione dell impresa artigiana (art. 3), qualifica limitata alle società semplici, in nome collettivo e cooperative; dagli importanti limiti dimensionali posti all esercizio dell impresa (art. 4); dalla disciplina della istruzione artigiana (art. 8), rispetto alla quale vengono affidate alle Regioni potestà e funzioni in materia, in accordo anche con il dettato costituzionale e gli orientamenti comunitari; dalla disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell artigianato (artt. 9-12): Commissioni provinciali e regionali e Consiglio nazionale. Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo» I disposti della legge regionale sopra richiamata fanno riferimento ed attuano i principi enunciati dalla legge n. 443 del La legge regionale disciplina, tra l altro, l organizzazione istituzionale dell attività artigianale, prevedendone gli organismi (CRA e CPA) di funzionamento e la tenuta degli albi artigiani. Legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia Provvedimenti attuativi - Deliberazione Consiglio regionale 29 ottobre 1991 n. 5/335 Indirizzi, priorità e criteri per l attuazione degli interventi regionali previsti dalla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia 5

6 - Deliberazione Giunta regionale 30 maggio 2003 n Convenzione tra Regione Lombardia - direzione generale artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica - e unione regionale delle camere di commercio della Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano - ll.rr. nn e 17/90. La legge regionale n. 17 del 1990 può essere definita la legge quadro dell artigianato lombardo. Molteplici sono infatti gli interventi previsti, finalizzati, in gran parte, al sostegno e allo sviluppo anche tecnologico, del comparto. Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs , n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) - art. 2 commi 1-19 Provvedimenti attuativi - Deliberazione Giunta regionale 16 novembre 2001 n. 7/6875 Approvazione di indirizzi, priorità e criteri per l'attivazione delle deleghe alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia dell'art. 14 della l.r. 17/90, in attuazione del comma 16, art. 2 della l.r. 1/ Decreto direttore generale 2 agosto 2000 n. 7/19188 Autorizzazione regionale alle Camere di Commercio della Lombardia per l'attivazione delle procedure di collegamento informatico, al fine di consentire l'accesso all'albo delle imprese artigiane per il rilascio delle certificazioni e relative visure Come è noto, con la legge 1/2000, la Regione Lombardia ha recepito il D.Lgs. 112/98, delegando molte funzioni amministrative alle autonomie locali. In particolare, interessano il settore artigiano le previsioni legislative di cui all art. 2 commi 1-19, laddove il legislatore regionale individua e declina le funzioni riservate alla Regione (commi 4-11), le attività delegate alle Province (comma 12), ai Comuni (comma 13), alle Comunità montane (comma 14) nonché alle Camere di Commercio (commi 16-18). Le funzioni amministrative conferite devono essere esercitate dai soggetti sopra menzionati in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione, con la partecipazione degli stessi enti destinatari del conferimento e degli organismi di rappresentanza del settore artigiano (art. 2, c. 19). Legge regionale 6 gennaio 1979, n. 6 Partecipazione regionale al centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese - CESTEC Con la legge n. 6/1979, la Regione Lombardia ha assunto una partecipazione nella società CESTEC, partecipazione aumentata (+ 1%) e portata fino al 51% nel

7 La legge regionale definisce la missione di CESTEC, considerato quale strumento privilegiato per la diffusione dell innovazione e del trasferimento tecnologico per il sistema delle piccole e medie imprese con particolare riferimento a quelle artigiane, con l inclusione anche delle attività sul versante europeo per la partecipazione a programmi comunitari in materia e per l acquisizione dei relativi finanziamenti. Si segnala infine la seguente normativa: L. 5 ottobre 1991 n. 317 Interventi per l innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558 Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri dell allegato 1 della Legge 15 marzo1997, n. 59) l.r.23 aprile 1985, n. 34 Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese l.r.21 febbraio 1989, n. 83 Interventi di sostegno per i consorzi fra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane l.r.22 febbraio 1993, n. 7 Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 Interventi per l innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell artigianato. Capitolo 2 - Normativa comunitaria relativa alle agevolazioni agli aiuti alle imprese pag. 92 La regolamentazione della normativa in materia di agevolazioni alle attività produttive trova fondamento nelle disposizioni dell'unione Europea in materia di "aiuti di Stato". In particolare, la definizione di aiuto di Stato è contenuta nell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità Europea. In esso è prevista una generale incompatibilità degli aiuti medesimi con il mercato comune, salvo che in un numero limitato di casi (deroghe 87.3.a e 87.3.c). Da tali deroghe deriva la possibilità, per gli Stati membri, di concedere aiuti agli investimenti nelle aree svantaggiate - i cosiddetti aiuti a "finalità regionale" - ovvero a favore di alcune particolari attività, come nel caso delle cosiddette norme "orizzontali" relative agli aiuti alle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione professionale, alla tutela dell'ambiente ecc. 7

8 Regolamento n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"). Regolamento n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese Capitolo 3 - Interventi agevolativi e di sostegno per le imprese artigiane pag. 111 I principali strumenti finanziari utilizzati dalla Regione Lombardia a sostegno delle imprese artigiane singole od associate sono i seguenti: fondi di garanzia (l. 1068/64 e l.r. 34/96): prestano garanzia diretta o tramite il sistema dei confidi alle imprese che richiedono il finanziamento degli istituti creditizi a sostegno dei propri investimenti; fondo di rotazione (l.r. 34/96): cofinanzia, congiuntamente agli istituti di credito e alle società di leasing convenzionate, gli investimenti relativi all avvio di nuove imprese, allo sviluppo produttivo e commerciale, all innovazione tecnologica, alla tutela ambientale, alla sicurezza ed alla ripresa dell attività produttiva a seguito dei danni causati da eventi straordinari; fondi abbattimento tassi (l. 949/52, l. 240/81 e l.r. 34/96): concedono contributi in conto interessi oppure in conto canoni, per gli investimenti immobiliari, per lo sviluppo della struttura commerciale e produttiva, per l acquisizione di beni strumentali e di scorte. La concessione dei finanziamenti e delle agevolazioni regionali è affidata al Comitato tecnico per il credito istituito dalla l.r. 34/96, ed al Comitato tecnico regionale previsto dalla l. 949/52; per la gestione dei fondi e l istruttoria delle pratiche, invece, Regione Lombardia si avvale di enti gestori specializzati quali Finlombarda, Artigiancassa. Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 «Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane» Provvedimenti attuativi - Deliberazione Consiglio regionale 1 ottobre 1997 n. VI/699 Piano degli interventi - Art. 5, l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 Interventi regionali per agevolare l accesso al credito alle Imprese artigiane - Deliberazione Consiglio regionale 29 settembre 1999 n. VI/1317 Modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi per agevolare l accesso al credito alle Imprese artigiane, approvato con D.c.r. n. 699/97 8

9 - Decreto direttore generale 27 gennaio 2004 n. 804 Rideterminazione del tasso di interesse applicato alla quota regionale del fondo di rotazione costituito ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane - Deliberazione Giunta regionale 5 marzo 2004 n. 7/16657 Adeguamento dei criteri e condizioni di intervento per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane La l.r. 34/96 agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane - regolarmente iscritte negli appositi albi artigiani che hanno sede legale e produttiva nella Regione Lombardia - con l utilizzo di due differenti strumenti agevolativi: il Fondo di rotazione e il Fondo abbattimento tassi. Si tratta di una legge che prevede finanziamenti, leasing agevolati e contributi in conto interessi per: avviamento di nuove imprese (Misura 1); innovazione tecnologica (Misura 2); eventi straordinari (Misura 3); investimenti a carattere immobiliare (Misura 4). In appendice pubblichiamo informazioni più dettagliate sulle modalità di funzionamento del Fondo di rotazione e del fondo di abbattimento tassi. Legge 25 luglio 1952, n. 949 Provvedimenti per lo sviluppo dell economia e incremento dell occupazione - art. 37 Legge 21 maggio 1981 n. 240 Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste - art. 23 Provvedimenti attuativi - Deliberazione Giunta regionale 30 dicembre n. 7/11829 Disposizioni regionali in materia di operazioni di credito artigiano agevolato e di locazione finanziaria agevolata ai sensi della legge del 25 luglio 1952, n. 949 e della legge 21 maggio 1981, n. 240, in attuazione dell'atto aggiuntivo tra Regione Lombardia e Artigiancassa s.p.a., approvato con d.g.r. n. 7/1759 del 20 ottobre 2000 e sottoscritto in data 13 novembre 2000 La l. 949/52 e la l. 240/81 agevolano l'accesso al credito delle imprese artigiane con sede legale e produttiva nella Regione Lombardia, regolarmente iscritte negli appositi albi artigiani, con l utilizzo del Fondo regionale per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito. 9

10 Sono previsti contributi in conto interessi e in conto canoni relativi agli investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane. Maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento del fondo regionale per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito si trovano in appendice. Legge 14 ottobre 1964, n Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della l. 25 luglio 1952 n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell economia e l incremento dell occupazione. Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale art. 14 Provvedimenti attuativi - Deliberazione Giunta regionale 16 maggio n. 7/13042 Disposizioni regionali relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolativi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge del 14 ottobre 1964 n e successive modifiche - Deliberazione Giunta regionale 8 agosto 2003 n Modifica della D.g.r. n. 7/13042 del 16 maggio 2003 avente ad oggetto: Disposizioni regionali relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolativi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge del 14 ottobre 1964 n e successive modifiche. La legge n. 1068/64 ha istituito il fondo centrale di garanzia, che è stato trasferito nel 2001 alla Regione, in virtù della legge di decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni, e ora è denominato fondo regionale di garanzia. Tale fondo presta garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia a favore delle imprese artigiane e dei consorzi di garanzia; il fondo è affidato in gestione ad Artigiancassa spa. In particolare, il fondo di garanzia garantisce le seguenti operazioni: 1. finanziamenti o leasing agevolati dalla Regione anche con la compartecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati; 2. finanziamenti a medio e lungo termine, o leasing non agevolati per investimenti produttivi erogati da banche ed intermediari finanziari; 3. interventi speciali o straordinari di sostegno alle imprese artigiane, deliberati dalla Regione 4.finanziamenti garantiti dalle cooperative e consorzi artigiani di garanzia di primo e secondo grado (controgaranzia) Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n

11 Il decreto individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere (articolo 1) Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale (articolo 2) La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l attuazione degli interventi, una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario dei programmi di spesa (articolo 4). La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda (articolo 5) La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell ambito di forme di programmazione concertata. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) - art. 72 L art. 72 prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi. I contributi a carico dei fondi sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi: l ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell importo contributivo; la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva; il tasso d interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0.50 per cento annuo. Legge 24 novembre 2003, n. 326 Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici - art. 44, comma 8 Provvedimenti attuativi - Deliberazione Giunta regionale 23 dicembre 2003 n. 7/15796 Linee Guida e criteri generali per la qualificazione del sistema dei Confidi di 1 e 2 grado La nuova disciplina dell attività di garanzia fidi contenuta nell art. 13 del d.l.l n. 269, recentemente convertito in legge (L. 24 novembre 2003, n. 326), ha permesso alla Regione Lombardia di definire, con la delibera 23 dicembre 2003 n , nuovi indirizzi guida per accompagnare il sistema 11

12 dei Confidi all ottenimento dei necessari livelli di rating, allo scopo di garantire al comparto delle imprese lombarde i necessari flussi di credito da parte degli istituiti creditizi. Per la consultazione di ulteriore documentazione si rimanda al sito della Direzione Generale Artigianato e Servizi: Capitolo 4 - Altre misure di incentivazione pag. 211 Doc.up. obiettivo Deliberazione Giunta regionale n. 7/8602 del 27 marzo 2002 Doc.up. obiettivo Adozione del complemento di programmazione Alcune aree della Lombardia sono inserite nel programma comunitario denominato obiettivo 2 (Aree Svantaggiate) dell Unione Europea. Le aziende artigiane che operano in tali aree possono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia. Le misure previste si concretizzano: nel sostegno agli investimenti delle imprese artigiane, da realizzarsi nelle aree a sostegno transitorio (o phasing out); nei servizi per la competitività delle imprese artigiane, singole e associate; nei finanziamenti agevolati; nel sistema di controgaranzia nei confronti dei Confidi che concedono la garanzia sui finanziamenti erogati alle imprese artigiane. Le imprese artigiane localizzate nelle aree obiettivo 2, possono richiedere la garanzia a titolo gratuito ai Confidi nella misura massima dell 80% del finanziamento concesso dagli istituti di credito. Misura 1.4 Interventi di ingegneria finanziaria Sottomisura B) Asse 1 Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo La misura sopraindicata prevede la costituzione di un fondo di controgaranzia affidato alla gestione di Artigiancredit Lombardia s.c.r.l., finalizzato all abbattimento dei rischi assunti dai Confidi artigiani che rilasciano garanzie ad imprese artigiane, consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, localizzate nell area Obiettivo 2 Misura 1.4 Interventi di ingegneria finanziaria Sottomisura A) Asse 1 Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo Doc. UP Obiettivo 2 ( ) La misura sopraindicata agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane regolarmente iscritte negli appositi albi artigiani che hanno sede legale e produttiva nella zone obiettivo 2 e Phasing out della Regione 12

13 Lombardia con l utilizzo di due differenti strumenti agevolativi: il fondo di rotazione e il Fondo abbattimento tassi. In particolare la misura prevede: finanziamenti, leasing agevolati per investimenti relativi allo sviluppo e l ammodernamento delle imprese artigiane ad un tasso più competitivo rispetto alla l.r. 34/96. Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA) - Deliberazione Giunta regionale 5 dicembre 2003 n Attivazione dei Pacchetti integrati di agevolazione (PIA) - Deliberazione Giunta regionale 19 luglio 2004 n Attivazione dei Pacchetti integrati di agevolazione (PIA) approvati con d.g.r. n del 5 dicembre Decreto dirigente struttura 26 luglio n Pacchetto Integrato di Agevolazione (PIA) «Nuove imprese artigiane - Investimento semplice» (l.r. 34/96 art. 4 (misura 1) - l. 1329/65) - Apertura dei termini per la presentazione delle domande - Decreto dirigente struttura 26 luglio n Pacchetto integrato di agevolazione (PIA) Imprese Artigiane Innovazione organizzativa (l.r. 34/1996 art. 4 (misura 2) - l. 949/1952) - Apertura dei termini per la presentazione delle domande I Pacchetti Integrati di Agevolazioni, il cui acronimo è PIA, sono delle iniziative di incentivazione disciplinate da leggi regionali e nazionali. Un'unica domanda quindi permette all'utente di accedere alle agevolazioni previste con procedure di accesso, di istruttoria e di concessione unificate. Le imprese artigiane possono accedere ai seguenti pacchetti agevolativi: 1) P.I.A. Nuove imprese Artigiane Investimento Semplice: si tratta di un pacchetto di agevolazioni rivolto alle nuove imprese (costituite entro i 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda), per programmi di investimento tesi all acquisto di macchine utensili, di produzione e per interventi legati alla loro installazione, utilizzazione e operatività. 2) P.I.A. Imprese Artigiane Innovazione Organizzativa: si tratta di un pacchetto di agevolazioni rivolto a imprese artigiane, consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, per programmi di investimento tesi a rafforzare le strutture organizzative di produzione o commercializzazione di imprese artigiane, mediante iniziative imprenditoriali. 13

14 Testo coordinato dell'artigianato Capitolo 1 Normativa generale e di settore Legge 8 agosto 1985, n Legge-quadro per l'artigianato (G.U. 24 agosto 1985, n. 199) Art. 1 - Potestà delle regioni In conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei princìpi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali. Art. 2 - Imprenditore artigiano È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali. 14

15 Capitolo 1 Art. 3 - Definizione di impresa artigiana È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (1). È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice (2). In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma (2). L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Art. 4 - Limiti dimensionali L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; (1) Il comma è stato modificato dall'art. 1 della l. 20 maggio 1997, n. 133 e poi dall'art. 13 della l. 5 marzo 2001, n. 57. (2) Il comma è stato aggiunto dall'art. 1 della l. 20 maggio 1997, n

16 Testo coordinato dell'artigianato b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. Art. 5 - Albo delle imprese artigiane È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. 16

17 Capitolo 1 L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (3). In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n Art. 6 - Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione 17

18 Testo coordinato dell'artigianato degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 7 - Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma (4). La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa. La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane (4). Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini (4) Il comma è stato modificato dall'art. 13 della l. 5 marzo 2001, n

19 Capitolo 1 degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione (4). Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati. Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla no tifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Art. 8 - Istruzione artigiana L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei princìpi fondamentali che regolano tale materia. Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi. Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4. Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani. Art. 9 - Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. In questo ambito si dovranno prevedere: 1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali (4) ; 2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e (4) Il comma è stato modificato dall'art. 13 della l. 5 marzo 2001, n

20 Testo coordinato dell'artigianato rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato. Art. 10. Commissioni provinciali per l'artigianato La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri. Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente. Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni. Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'inps, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti. Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato. Art Commissioni regionali per l'artigianato La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente. La commissione di cui al precedente comma è composta: a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato; b) da tre rappresentanti della regione; c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione. Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale. Art Consiglio nazionale dell'artigianato.. (6) Art Disposizioni transitorie e finali La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative. Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali (6) L'articolo è stato abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n

21 Capitolo 1 redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo. Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere. Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge. 21

22 Testo coordinato dell'artigianato Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 Disciplina istituzionale dell artigianato lombardo (B.U.R.L. 20 dicembre 1989, n. 51, 1º suppl. ord.) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art Finalità 1. Con le presenti disposizioni la regione Lombardia disciplina l esercizio delle funzioni in materia di artigianato, secondo principi fondamentali della Legge 8 agosto 1985, n. 443, al fine di costituire l organizzazione istituzionale disposta da detta Legge ed il quadro di riferimento per l esercizio delle attività e degli interventi di sostegno e promozione, mediante: a) l istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane; b) l istituzione, la costituzione ed il funzionamento delle commissioni provinciali (CPA), circondariali e regionale per l artigianato (CRA) (1). Art Interpretazione ed integrazione della disciplina giuridica di imprenditore, impresa artigiana e loro forme associative 1. È imprenditore artigiano l imprenditore individuale o in forma di società che abbia i requisiti previsti dall art. 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, eserciti un impresa avente le caratteristiche di cui agli artt. 3 e 4 della stessa Legge e sia iscritta all albo di cui al successivo art L obbligo di essere titolare di una sola impresa artigiana disposto dal terzo comma dell art. 3 della Legge n. 443/85 non preclude all artigiano la possibilità di esercitare l impresa in più unità locali, di essere contemporaneamente titolare di imprese non artigiane o partecipare contemporaneamente a società esercenti un attività artigiana, salva l applicazione dell art del codice civile. 3. Nell ipotesi di società esercente un attività artigiana, la qualità di socio amministratore non è incompatibile con lo svolgimento da parte dello stesso di lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, ai fini di quanto disposto dal secondo comma dell art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n I consorzi, le società consortili, le associazioni temporanee fra imprese artigiane debbono avere i requisiti previsti dall art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n

23 Capitolo 1 Titolo II ALBO PROVINCIALE E CIRCONDARIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE Art Istituzione 1. In ogni Provincia della Lombardia, presso la sede delle commissioni provinciali per l artigianato, costituite ai sensi del successivo art. 13, è istituito l albo delle imprese artigiane nel quale debbono essere obbligatoriamente iscritti gli imprenditori, di cui al primo comma del precedente art. 2, secondo le formalità ed i termini previsti dagli artt. 47, 48, 49 e 50 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla Legge 4 novembre 1981, n. 630 e relative norme di attuazione. 2. Nell albo debbono altresì essere iscritti, in apposita sezione separata, i soggetti indicati al primo comma dell art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché le associazioni temporanee indicate al quarto comma dello stesso articolo purché siano composte da sole imprese artigiane. L iscrizione alla separata sezione dell albo é condizione per l ammissione alle agevolazioni regionali degli altri soggetti di cui al terzo e quarto comma dello stesso art. 6 della Legge n. 443/ Gli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane sono pubblici. Chiunque può prendere libera visione degli albi con le modalità stabilite dalla competente commissione provinciale per l artigianato, nonché su istanza e previo pagamento dei costi, farne estrarre copia (1). Art Domanda di iscrizione all albo e denuncia di cessazione o modificazione 1. Le domande di iscrizione all albo delle imprese artigiane debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni dall inizio dell attività. 2. Le domande per l iscrizione all albo delle imprese artigiane sono presentate, o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione provinciale per l artigianato della Provincia o circondario nel quale l impresa ha sede. 3. Le domande di iscrizione all albo, nonché le successive denunce di modificazione e di cessazione, esimono dal compimento di medesimi atti ai fini di quanto disposto dagli artt. 47 e seguenti del R.D. 20 settembre 1934, n e successive modificazioni. 4. A cura della commissione provinciale per l artigianato le domande di iscrizione e le denunce di modificazione o di cessazione vengono tempestivamente trasmesse in copia alla camera di commercio per l annotazione nel registro delle ditte ai sensi del secondo comma dell art. 5, della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (1). (1) L articolo è stato modificato dalla lett. c) del sesto comma dell art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n

24 Testo coordinato dell'artigianato Art Iscrizione delle società e dei consorzi 1. Per le società ed i soggetti esercenti un attività artigiana di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, la domanda di iscrizione all albo delle imprese artigiane, o alla sezione separata, deve essere presentata o spedita a cura degli amministratori, con le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 4, alla commissione provinciale per l artigianato competente per il luogo ove la società ha la sede legale, entro trenta giorni dalla data di inizio dell attività artigiana. 2. Per le società di cui all art. 26/quater della Legge 22 dicembre 1980, n. 891, la domanda di iscrizione deve essere presentata, a cura dei soci, entro trenta giorni dalla data di inizio dell attività artigiana, allegando copia autentica dell atto costitutivo ed indicando gli estremi dell avvenuta registrazione presso l Ufficio del registro. 3. Alla domanda deve essere allegato un elenco di soci, aggiornato annualmente, che, nell ipotesi di consorzi, di società consortili ed associazioni temporanee misti, comprenda gli altri soggetti associati (1). Art Funzioni istruttorie dei Comuni 1. Quando le risultanze dell istruttoria e le certificazioni comunali di cui alla lett. a), quarto comma dell art. 63 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, non vengano direttamente allegate alla domanda a cura dell interessato, la commissione provinciale per l artigianato ne fa, senza indugio, richiesta al sindaco del Comune ove ha sede l impresa o la società artigiana. 2. Gli atti istruttori e le certificazioni richieste ai Comuni sono, a seconda dei casi di cui al comma precedente, rilasciati all interessato o trasmessi alla commissione provinciale o circondariale per l artigianato utilizzando apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell assessore competente (2). 3. Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta da parte della commissione provinciale o circondariale per l artigianato senza che il Comune abbia provveduto ad inviare le risultanze degli adempimenti di cui al precedente comma, detta commissione, su istanza dell interessato o d ufficio, provvede direttamente all effettuazione dell istruttoria (3). Art Iscrizione su domanda degli interessati 1. La commissione provinciale per l artigianato, esaminate le risultanze istruttorie ottenute con le procedure indicate nell articolo precedente e valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge, delibera sull accoglimento della domanda e ne dà comunicazione all interessato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento. In tal caso, l interessato comunica alla competente (1) L articolo è stato modificato dalla lett. c) del sesto comma dell art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15. (2) In applicazione di quanto previsto in materia di competenze degli organi di governo e della dirigenza dagli artt. 2, 3, 17 e 18 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 vedi il primo comma dell art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n

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