Profili fiscali delle società veicolo nel project financing

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1 4931 APPROFONDIMENTO Profili fiscali delle società veicolo nel project financing di Roberto Moro Visconti Le società veicolo concessionarie di investimenti finanziati col project financing hanno problematiche fiscali peculiari e particolarmente delicate, principalmente per quanto concerne l Iva sul canone di disponibilità e il finanziamento dell Iva a credito durante la costruzione. Altri aspetti di rilievo concernono il riporto delle perdite, la fiscalità differita, l ammortamento dei costi di costruzione, il Rol e gli interessi passivi, l Ici e le permute immobiliari. 1. Le società veicolo nel project financing Il project financing costituisce una tecnica di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche e rappresenta uno strumento cui le amministrazioni pubbliche ricorrono sempre più frequentemente, a causa del divario esistente, in termini finanziari, tra disponibilità del settore pubblico e necessità di opere infrastrutturali ad uso della collettività 1. Si tratta di un operazione di finanziamento di un progetto, nel quale il finanziatore fa affidamento sul flusso di cassa e sugli utili come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività del- 1 Per approfondimenti, si veda: S. Gatti, Manuale del project finance, Bancaria Editrice, Roma, 2006; A. Vacca-C. Solustri, Il project financing per le opere pubbliche, Sistemi Editoriali, Napoli, 2003; E.R. Yescombe, Principles of Project Finance, Academic Press/Elsevier Science, London, Si consulti anche utilmente il sito istituzionale dell Unità Tecnica Finanza di Progetto, l unità economica come garanzia collaterale del prestito 2. Se il finanziamento è senza rivalsa (non recourse financing), la garanzia consiste esclusivamente nel cash flow generato dal progetto e nel patrimonio della società veicolo, senza possibilità per le banche di rivalersi sui promotori; in alternativa, si può prevedere una rivalsa limitata (limited recourse), assistita da garanzie collaterali. Dal momento che non esistono vere e proprie garanzie collaterali, tutta la struttura si sostiene sull idoneità del progetto a garantire un flusso di cassa in misura e per il tempo sufficiente a ripagare il servizio del debito. Infatti, il problema fondamentale e ricorrente di tali operazioni è quello dell identificazione puntuale e preventiva del rischio 3 finanziario relativo alla restituibilità dei finanziamenti ottenuti. La società veicolo (Spv) è un player fondamentale nella strutturazione di operazioni di project 2 Il project financing, a differenza del tradizionale finanziamento bancario garantito da assets reali, si basa sulle prospettive di reddito e sui flussi di cassa attesi dalla specifica opera realizzata. Trova, quindi, applicazione in special modo nei progetti infrastrutturali nel settore delle opere pubbliche, cioè in tutte quelle iniziative che risultano essere in grado di generare un cash flow positivo, prevedibile con ragionevole certezza, e segue un approccio cash flow based anziché asset based, ai fini delle garanzie. 3 L analisi dei profili di incertezza e aleatorietà è uno dei punti fondamentali del project financing e la valutazione dell operazione, anche ai fini della sua bancabilità, si basa anche sulla matrice dei rischi. Per approfondimenti, si consenta di rimandare a: R. Moro Visconti, The risk matrix of a project finance SPV in the healthcare sector, Working paper, June, 2009, in abstract_id= ; R. Moro Visconti, I rischi della società veicolo nel project financing, in Amministrazione & Finanza, 23/2008, pag. 33 e bibliografia ivi citata.

2 4932 APPROFONDIMENTO Imposta sul valore aggiunto (IVA) financing, rappresentando l entità giuridica ad hoc per la realizzazione del progetto, in cui investono gli sponsor, tipicamente privati, e che si pone come controparte contrattuale del committente pubblico, assumendo direttamente o tramite strutture collegate il ruolo di contractor (società di costruzione) e poi di gestore (concessionario) 4. L opzione di strutturare l operazione attorno ad un veicolo societario costituito ad hoc, e quindi immune rispetto a potenziali passività pregresse, può oggi dirsi una costante operativa; tale modello organizzativo si è, infatti, ormai imposto come funzionalmente ottimale rispetto alla logica di separazione patrimoniale e di isolamento dei rischi, tipica del project financing, consentendo di pervenire ad una situazione giuridica che ruota intorno al concetto c.d. di ring fence. 2. L aliquota Iva del canone di disponibilità Il canone integrativo di disponibilità (availability payment) rappresenta il corrispettivo che il concedente si impegna a corrispondere al concessionario, a fronte dell effettiva disponibilità delle opere, a titolo di ulteriore e parziale integrazione dell investimento del concessionario per la realizzazione delle opere, al fine di assicurare l equilibrio economico-finanziario del progetto. La misura del canone integrativo di disponibilità è determinata in modo da remunerare adeguatamente gli investimenti per la costruzione sostenuti dal concessionario stesso, raggiungendo un punto di equilibrio tra le attese di rendimento dei soci della società veicolo e le esigenze della stazione appaltante di minimizzare l esborso per l investimento 5. 4 Per approfondimenti, si veda: R. Moro Visconti, La valutazione delle società veicolo nel project financing, in Banche e Banchieri n. 5/2005, pag. 365; R. Moro Visconti, La società veicolo nella concessione di costruzione e gestione, in Amministrazione & Finanza nn /2008, pag A fronte del costo che la società veicolo concessionaria sostiene per l investimento, vi è una remunerazione attesa basata sul contributo pubblico, laddove presente, e sui ricavi (per servizi commerciali, tariffabili ). Le opere c.d. fredde (ospedali, acquedotti, scuole, cimiteri, prigioni ) richiedono evidentemente un canone integrativo di disponibilità più elevato rispetto alle opere più o meno calde (parcheggi, metropolitane, ponti e tunnel, autostrade, piscine, progetti in campo energetico ), in cui la società veicolo ha maggiori ricavi tariffabili, anche se sopporta, L imposizione ai fini Iva del canone di disponibilità rappresenta un aspetto rilevante nell ambito della verifica della bancabilità e anche per il concedente, ai fini della preventiva scelta dello strumento più idoneo e della stima del Value For Money 6, in un ottica comparativa con altri strumenti finanziari (leasing o mutuo immobiliare ). Un imposizione Iva penalizzante rispetto alle alternative potrebbe spingere il concedente a scegliere altre modalità di finanza strutturata ovvero il concessionario a rivalersi sul concedente, caricando sul progetto gli extra-costi. Se cautelativamente si optasse per l imposizione del canone di disponibilità all aliquota Iva ordinaria (massima) del 20%, ciò potrebbe rivelarsi penalizzante per i concedenti con un limitato pro rata di detraibilità dell Iva (ad esempio, in ambito sanitario per le Aziende Sanitarie Locali od Ospedaliere e, più in generale, per molti enti pubblici non commerciali); in tali casi, l Iva diventerebbe, infatti, un costo aggiuntivo per il concedente, che riceve la fattura dal concessionario e riesce a compensare l Iva addebitata solo in piccola parte (in base al limitato pro rata di attività non esenti). In assenza di una norma ad hoc e di specifiche circolari o risoluzioni ministeriali, una possibile interpretazione è quella in base alla quale, sempre con riferimento all ambito sanitario 7, il canone di disponibilità, in quanto corrispettivo per l esecuzione dell opera non correlato ad altra prestazione da parte del concessionario, debba essere assoggettato ad Iva nella misura del 10%, come previsto dal n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in considerazione dell assimilazione degli e- difici ospedalieri ai fabbricati elencati all art. 1 della L. 19 luglio 1961, n. 659, richiamata, tra le altre, dalla circ. n. 1/E del 2 marzo In tal senso, secondo la ris. n. 395/E del 27 dicembre , Poiché la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente per converso, un più elevato rischio di mercato, che penalizza la bancabilità dell investimento. 6 Comparazione qualità-prezzo con altre tipologie di finanziamento alternative. 7 Che rileva per gli investimenti in project financing ospedalieri. 8 In banca dati fisconline. 9 In il fisco n. 2/2003, fascicolo n. 2, pag. 283, e che, peraltro, si occupa del trattamento ai fini Iva dei contributi pubblici.

3 Imposta sul valore aggiunto (IVA) APPROFONDIMENTO 4933 l opera da realizzare, il prezzo assume il carattere di elemento sinallagmatico accidentale che l amministrazione corrisponde al concessionario al solo fine del perseguimento dell equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei servizi, ferma restando la necessità della presenza del rischio di gestione. Sulla base di tali considerazioni, il prezzo posto a carico dell amministrazione aggiudicatrice è da assoggettare regolarmente ad Iva secondo l aliquota prevista per la realizzazione dell opera 10. A sostegno di tale tesi vi è la considerazione in merito al fatto che, come si vedrà meglio in seguito 11, la ris. n. 21/E del 16 febbraio aveva indicato che il contributo pubblico per la realizzazione delle opere in ambito sanitario è imponibile ai fini Iva, ma con l aliquota agevolata del 10%, in quanto riferibile alla costruzione di edifici ospedalieri 13. Si potrebbe anche ipotizzare che la quota-parte del canone di disponibilità che idealmente ripaga gli oneri finanziari sostenuti dal concessionario per la costruzione dell opera, in quanto pagamento dilazionato del prezzo, sia addebitata al concedente in esenzione da imposta, ai sensi dell art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. Il corretto inquadramento tributario ai fini Iva dipende, ad avviso di chi scrive, anzitutto da un prioritario inquadramento della fattispecie sotto il profilo giuridico (qual è la natura e la ratio del canone di disponibilità?) ed economico-finanziario. 3. Trattamento Iva dei contributi pubblici Come precisato anche dalla ris. n. 183/E dell 11 giugno , un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligazione 10 Il termine aliquota per la realizzazione dell opera non è peraltro univoco, posto che in fase di costruzione l aliquota Iva tipicamente applicabile è quella del 10%, anche se vi sono fattispecie per le quali è applicabile una diversa a- liquota; ad esempio le spese ed oneri accessori (consulenze, spese tecniche, oneri per la sicurezza ) hanno tipicamente un aliquota del 20%. L aliquota del 10% è, quindi, largamente prevalente ma non esclusiva. 11 Si veda il paragrafo In il fisco n. 11/2005, fascicolo n. 2, pag Per maggiori approfondimenti, si veda E. Mattesi, Le nuove modalità di partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni alla realizzazione di opere in project financing: profili tributari, in il fisco n. 2/2003, fascicolo n. 1, pag In il fisco n. 25/2002, fascicolo n. 2, pag di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Il concedente e il concessionario, si assumono in genere degli impegni reciproci, diretti da un lato alla realizzazione dell opera e, dall altro, al finanziamento del costo necessario per l ottenimento dell opera stessa. Il contributo in esame, infatti, è tipicamente erogato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e, pertanto, è direttamente correlato all attività svolta dalla società veicolo e finalizzata alla realizzazione della struttura ospedaliera. I contributi pubblici erogati al concessionario in ambito sanitario devono essere comprensivi di Iva con aliquota agevolata al 10%, come precisato dalla ris. n. 21/E del 2005, in quanto utilizzati per la costruzione di strutture ospedaliere 15. Il concessionario, pertanto, scorporerà l Iva (a debito) dai contributi ricevuti e potrà compensarla con l Iva (a credito) maturata sui costi di costruzione pro quota. Tale situazione risulta persino favorevole per il concessionario, in quanto il finanziamento Iva 16 (tipicamente più costoso), necessario per far fronte ai fabbisogni generati dall Iva (a credito) sui costi di costruzione, sarà più limitato. 4. La Vat facility e il rimborso dell Iva a credito maturata durante la fase di costruzione Durante la fase di costruzione, il concessionario matura un credito Iva sugli investimenti, che non può essere integrato e non matura ricavi con Iva a debito. Perciò, il credito Iva maturato sui costi di realizzazione viene finanziato mediante una linea ponte di finanziamento ad hoc (Vat facility), garantita dallo stesso credito nei confronti dell Erario. In genere, il rimborso della predetta Vat facility (finanziamento dell Iva a credito da chiedere a rimborso o, più semplicemente linea Iva ) da parte della società veicolo è previsto 15 Secondo la predetta ris. n. 21/E del 2005, considerato che detta prestazione riguarda la realizzazione di attrezzature sanitarie, contemplate dall art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, si è in presenza di un servizio relativo ad un opera di urbanizzazione secondaria di cui al punto n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e come tale soggetta all aliquota del 10 per cento ai sensi del successivo punto n. 127-septies) della medesima Tabella. 16 C.d. Vat facility, di cui si dirà in seguito. Si veda il paragrafo 4.

4 4934 APPROFONDIMENTO Imposta sul valore aggiunto (IVA) mediante la richiesta di rimborso del credito Iva all Erario 17, ai sensi dell art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. In sostanza, la banca concede un finanziamento 18 pari all importo del credito Iva maturato dalla società veicolo durante la fase di costruzione, controgarantito dallo stesso credito erariale, che viene progressivamente restituito mediante i rimborsi dell Erario relativi al medesimo credito Iva. L eventuale compensazione dell Iva è soggetta a norme sempre più restrittive, soprattutto se il credito Iva supera determinati ammontari. 5. L ammortamento dei costi di costruzione Tipicamente, nel project financing il concessionario capitalizza durante la fase di costruzione le spese sostenute per la costruzione stessa (anche comprensive di spese accessorie pluriennali immateriali, quali, ad esempio, gli oneri finanziari, le commissioni bancarie, le spese assicurative ) e procede poi al loro ammortamento a quote costanti durante la fase di gestione; nel caso non infrequente in cui il concessionario non sia di norma proprietario dell opera da lui realizzata 19 per conto del concedente (tipicamente pubblico), si tratta di fatto di un ammortamento finanziario di beni gratuitamente devolvibili 20, di cui all art. 104 del Tuir; non rilevano, pertanto, in tale ambito, le obie- 17 Si tenga presente che i termini per l ottenimento dei rimborsi dell Iva in Italia variano sensibilmente (da pochi mesi ad anni) a seconda dell Ufficio dell Agenzia delle Entrate a cui si presenta la richiesta, che dipende dalla sede legale della società che richiede il rimborso. 18 Come tasso viene in genere utilizzato l Euribor a 6 mesi, oltre a un (limitato) spread. 19 Lo schema classico prevede un contesto di Build, Operate and Transfer (Bot), in cui il concessionario costruisce l opera, la gestisce e poi la trasferisce gratuitamente al concedente al termine della concessione. In altri casi, la proprietà del bene costruito è da subito del concedente; vi sono anche fattispecie in cui la proprietà o rimane al concessionario o può essere da questi venduta, al termine della concessione, tipicamente al concedente. Nell ampia varietà delle casistiche possibili, bisogna quindi determinare giuridicamente a chi compete la proprietà e da quando. Nell ambito delle diverse modalità operative, vi sono molteplici varianti il cui acronimo costituisce una sorta di minestra alfabetica : come il Bdot (Build-Design-Operate-Transfer); Blt (Build-Lease- Transfer); Boo (Build-Own-Operate); Boos (Build-Own- Operate-Sell); Boot (Build-Own-Operate-Transfer); Bot (Build-Own-Transfer); Bto (Build-Transfer-Operate); Brt (Build-Rent-Transfer), eccetera. 20 Il caso classico è quello di investimenti in autostrade. zioni in merito alla possibilità di capitalizzare e ammortizzare i predetti costi da parte della società veicolo, anche perché se la società veicolo dovesse spesare a conto economico durante la fase di costruzione tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle opere, il project financing stesso perderebbe di ogni significato. Secondo una parte della dottrina, i costi di costruzione (e gli oneri accessori) devono essere capitalizzati dalla società veicolo a titolo di diritti di concessione ed ammortizzati come immobilizzazioni immateriali, ai sensi dell art. 103, comma 2, del Tuir, secondo cui Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto 21. Tale impostazione, nei casi in cui la proprietà del bene sia fin da subito del committente (che in tal caso ha titolo per fare l ammortamento tecnico, contabile e fiscale), discende anche dalla natura giuridica del contratto di concessione, che attribuisce al concessionario per un lungo periodo (talora anche oltre i 30 anni) la gestione dell opera, conferendogli un diritto esclusivo di sfruttamento che pare legittimamente iscrivibile in bilancio e, conseguentemente, ammortizzabile lungo la vita utile contrattualmente prestabilita. 6. Il riporto delle perdite e la fiscalità differita Nella determinazione delle imposte, occorre tenere in considerazione la possibilità di riportare le perdite maturate nel periodo di costruzione (solo ai fini Ires), con relativa rilevazione della fiscalità differita, nei limiti previsti dall art. 84, commi 1 e 2, del Tuir, secondo cui 1. La perdita di un periodo d imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Secondo il principio contabile Oic 25, paragrafo H.II., sulle imposte, il beneficio fiscale potenzia- 21 Così E. Mattesi, Il project financing: profili tributari, in il fisco n. 43/2001, pag

5 Imposta sul valore aggiunto (IVA) APPROFONDIMENTO 4935 le connesso a perdite riportabili non ha natura di credito verso l Erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l esistenza di futuri redditi imponibili, entro il periodo in cui le perdite sono riportabili. Conseguentemente, il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili è iscritto in bilancio fino all esercizio di realizzazione dello stesso, solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria; le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno. Con riferimento a tali condizioni, si rileva che, in genere, nel project financing, la società veicolo matura perdite durante la fase di costruzione dell opera, mentre comincia a maturare ricavi e imponibili fiscali positivi durante la fase di gestione (come desumibile dal piano economicofinanziario asseverato da un istituto di credito). L illimitata riportabilità nel tempo delle perdite del primo triennio di vita della società veicolo rappresenta nei fatti una preziosa opportunità, atteso che nel project financing le perdite di solito si materializzano nel periodo iniziale di costruzione. Per sfruttare appieno l opportunità, non è di norma consigliabile l utilizzo di una società veicolo preesistente (a meno che non si prevedano perdite per un breve arco temporale), che ha già consumato tale opzione e risulta quindi conveniente, come da prassi comunemente avviene, la costituzione di apposita NewCo, con costi di norma ampiamente giustificati dall entità dell investimento. 7. Rol e interessi passivi Per la società veicolo non rilevano le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi disciplinate dal nuovo art. 96 del Tuir, in vigore dal 1 gennaio , secondo cui la quota di interessi passivi di un esercizio che eccede gli interessi attivi del medesimo esercizio può essere dedotta, 22 Con effetto da tale data, sono state, infatti, abrogate le disposizioni riguardanti il pro rata patrimoniale e la thin capitalization, previsti in precedenza rispettivamente dagli artt. 97 e 98 del Tuir. ai fini Ires 23, nei limiti del 30% del reddito operativo lordo, definito dalla predetta norma come la differenza fra valore e costi della produzione (ex art del codice civile) risultante dal conto economico civilistico, aumentato degli ammortamenti delle immobilizzazioni e dei canoni per il godimento di beni di terzi. Ciò in quanto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 96 del Tuir, le disposizioni sull indeducibilità degli interessi passivi non si applicano, inter alia, alle società consortili costituite per l esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori ai sensi dell art. 96 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e alle società veicolo costituite ai sensi dell art. 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti), ove al comma 1 si rileva che Il bando di gara per l affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l aggiudicatario ha la facoltà, dopo l aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l ammontare minimo del capitale sociale della società. È questo un esempio di lungimirante presa di posizione del legislatore, in assenza della quale molte società veicolo sarebbero state condannate a morte. 8. Permute immobiliari Come specifica la citata ris. n. 21/E del 2005, nell ipotesi in cui il concedente trasferisca a terzi beni immobili di proprietà, al fine di reperire i finanziamenti da erogare poi al concessionario come contributo pubblico, il corrispettivo di tali dismissioni costituisce parte integrante del prezzo pagato dal concedente al concessionario in relazione al servizio reso ed è, pertanto, da assoggettare ad Iva secondo le stesse modalità illustrate nel paragrafo Ad analoghe conclusioni si perviene, sempre secondo la ris. n. 21/E del 2005, anche nell ipotesi in cui il concedente trasferisca direttamente al concessionario la proprietà di alcuni immobili, al fine di finanziare il contributo pubblico. Tale tra- 23 Gli interessi passivi non sono comunque deducibili ai fini Irap. 24 Si veda anche, in dottrina, F.M. Baggio-G. Rebecca, Rilevanza fiscale dei contributi pubblici ricevuti per l esecuzione di un project financing, in il fisco n. 31/2003, fascicolo n. 1, pag

6 4936 APPROFONDIMENTO Imposta sul valore aggiunto (IVA) sferimento costituisce un pagamento in natura da assoggettare all imposta sul valore aggiunto: in via separata rispetto alla prestazione (realizzazione del complesso ospedaliero) cui si riferisce, ai sensi dell art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972; in base al valore normale dei beni che formano oggetto del trasferimento, ai sensi dell art. 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633/ L imposta comunale sugli immobili (Ici) Presupposto per l assoggettamento all imposta comunale sugli immobili (Ici) è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa. L art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 sancisce che i soggetti passivi dell imposta comunale sugli immobili sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l attività. Si è già esaminata, nel paragrafo 5, la delicata fattispecie della proprietà del bene infrastrutturale costruito facendo ricorso al project financing, dalla quale naturalmente discende ogni considerazione in tema di presupposto soggettivo relativo all Ici. Nel caso del project financing, ad esempio, in ambito sanitario o autostradale, il concedente rimane il soggetto tenuto alla corresponsione dell Ici; il concessionario, infatti, non diventa mai proprietario dell area stessa. Allo stesso modo, il concessionario non diventa titolare di alcuno dei diritti reali previsti dalla norma in precedenza menzionata, ma al limite può ottenere solo il diritto allo sfruttamento economico di alcune aree dell opera, senza mai ottenere la titolarità delle medesime. In alcune fattispecie rilevano anche considerazioni oggettive, che si riferiscono alla natura dell immobile e al suo assoggettamento o meno all imposta, anche in virtù di eventuali agevolazioni. In ambito sanitario, l art. 7 del citato D.Lgs. n. 504/1992 elenca una serie di presupposti e condizioni che, se riscontrati, giustificano l esenzione del tributo per il concedente; tra questi rileva la disposizione seguente di cui al comma 1: Sono esenti dall imposta:... gli immobili posseduti dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Resta, tuttavia, il dubbio nel caso in cui il concessionario si occupi anche della gestione dei servizi commerciali non sanitari, aggiuntivi rispetto a quelli strumentali all opera (area commerciale, parcheggi, pubblicità ); in tali casi risulta non agevole sostenere che le aree gestite direttamente dal concessionario per lo sfruttamento di tali servizi siano destinate esclusivamente ai compiti istituzionali del concedente, come richiede la norma sopra citata per usufruire dell esenzione. 10. Questioni aperte Le problematiche fiscali delle società veicolo nel project financing seguono, in taluni casi, le normali disposizioni delle società (come, ad esempio, nel riporto delle perdite), mentre in molte delle fattispecie qui esaminate (aliquota Iva del canone di disponibilità; Vat facility; esclusione dalla disciplina del Rol ) comportano trattamenti peculiari, di fronte ai quali non vi è un organico trattamento fiscale. Con riferimento alla tematica nei fatti assai rilevante dell aliquota Iva da applicare al canone integrativo di disponibilità, una coraggiosa presa di posizione, preferibilmente a livello normativo 25, consentirebbe di superare incertezze interpretative che talora frenano il ricorso ad una tecnica di finanza strutturata, qual è il project financing, che può dare un non irrilevante contributo nell agevolare investimenti infrastrutturali, di cui il Paese ha disperato bisogno e che, da sempre, costituiscono una tradizionale manovra anticiclica, particolarmente utile a livello di contributo per uscire dalle paludi della recessione. Con particolare riferimento alla coraggiosa presa di posizione deve intendersi, nell intenzione di chi scrive, un equilibrata disamina e composizione dei legittimi interessi economici sia del concedente pubblico, sia del concessionario privato, atteso che i profili di maggiore onerosità che discendono da una scelta di aliquota subottimale (per l una o l altra parte) non implicano un netto scenario di mors tua, vita mea, bensì 25 Perché il problema rileva su scala nazionale e potrebbe risultare troppo rilevante per poter essere risolto a livello di pur utili circolari e risoluzioni ministeriali.

7 Imposta sul valore aggiunto (IVA) APPROFONDIMENTO 4937 una più sfumata e ambivalente fattispecie in cui la parte danneggiata cercherà una legittima rivalsa economica dell extra-costo sopportato. In concreto, un imposizione Iva sfavorevole potrebbe spingere il concedente a scegliere altre modalità di finanza strutturata e il concessionario a rivalersi sul concedente, caricando sul progetto gli extra-costi. Si consideri, inoltre, che il rapporto Stato (Erario)-ente pubblico, pur caratterizzato da differenze di natura e ruoli, risente di una comune matrice genetica e, pertanto, o- gni aggravio impositivo crea un gettito effimero con corrispondente deficit da ripianare, così come l aggravio a carico della controparte privata, se controbilanciato da maggiori oneri compensativi per il committente pubblico. Altre sono le tematiche su cui l Amministrazione finanziaria è chiamata a confrontarsi con un mercato sempre più alla ricerca di regole certe ed internazionalmente condivise, non ultima l annosa questione dei tempi e limiti dei rimborsi dei crediti Iva, che tanti danni crea ai contribuenti. L imposta ottimale è quella che, per definizione, minimizza ogni distorsione competitiva, delegando al mercato e alla libera contrattazione delle parti la selezione, caso per caso, della tecnica di finanziamento più consona.

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