Analisi Studi sul Mercato del Lavoro. Le misure anticrisi in Italia

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1 Analisi Studi sul Mercato del Lavoro Le misure anticrisi in Italia

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3 Le misure anticrisi in Italia 3 1. Le misure di contrasto alla crisi e per lo sviluppo dell occupazione Tra la fine del 2008 e il 2009, nell ambito del percorso tracciato dalla Commissione europea con la Comunicazione Dalla crisi finanziaria alla ripresa (COM CE n ) e con il piano europeo di ripresa economica (COM CE n. 800 del ), sono state varate dal Governo e dalle Regioni una serie di importanti misure di contrasto alla crisi a tutela dell occupazione centrate su: 1. un ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali attraverso l estensione delle coperture degli ammortizzatori in deroga a categorie di lavoratori finora non coperte da alcuna forma di sostegno al reddito in caso di sospensione e di perdita del posto di lavoro; 2. una maggiore integrazione tra politiche passive e politiche attive del lavoro, rendendo più stringente la partecipazione a misure di politica attiva da parte dei soggetti destinatari di forme di sostegno al reddito pena la perdita dell indennità; 3. una maggiore cooperazione interistituzionale fra Stato e Regioni, vista la ripartizione delle competenze in materia di ammortizzatori sociali e formazione professionale. Il processo, avviato già nel novembre 2008, ha visto i diversi livelli di governo, nazionale e regionale, impegnati in un'azione congiunta, sancita dall accordo tra Stato e Regioni del febbraio 2009, nel quale i due attori si sono impegnati a cofinanziare le diverse misure di ampliamento degli ammortizzatori in deroga per il 2009 ed 2010, anche utilizzando le risorse del Fondo Sociale Europeo. L accordo Stato-Regioni formalizza, infatti, il collegamento tra politiche attive e passive e rappresenta il punto di avvio di un altrettanto importante processo normativo e regolamentare attualmente in corso - che vede impegnate le diverse amministrazioni regionali, pur con modalità diverse come dimostra questo primo rapporto di monitoraggio, nella effettiva implementazione di quanto concordato. 2. Il quadro normativo di riferimento Il percorso normativo [v. Tavola 3] prende l avvio formalmente con il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 - con il quale il Governo vara un primo pacchetto di misure a sostegno della famiglia, del lavoro, dell occupazione e dell impresa, ridisegnando in funzione anti-crisi il quadro delle politiche del lavoro. Tra le varie misure,

4 4 Le misure anticrisi in Italia infatti, il dispositivo normativo estende l accesso agli ammortizzatori in deroga a nuove categorie di lavoratori sospesi o disoccupati quali: i lavoratori a tempo indeterminato delle aziende o dei settori per i quali non sono previsti gli ordinari ammortizzatori sociali; i lavoratori a tempo determinato (contratti a termine); gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di somministrazione (cosiddetti interinali); i collaboratori a progetto (cosiddetti co.co.pro). Il disposto normativo inoltre prevede l intervento integrativo, in misura non inferiore al 20% delle diverse indennità, a carico degli enti bilaterali, compresi quelli espressione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, e il concorso e l intervento dei fondi interprofessionali, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratto di apprendistato o a progetto, che sono a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi di quanto previsto per i soggetti svantaggiati, così come individuati dai regolamenti comunitari. Il sostegno in deroga viene così esteso per la prima volta ai cosiddetti lavoratori atipici anche mediante l intervento dei fondi interprofessionali e il legislatore assegna, altresì, un ruolo importante agli organismi espressione delle parti sociali e imprenditoriali (gli enti bilaterali) nella gestione delle misure di welfare. In sintesi, il sostegno al reddito in deroga per i lavoratori sospesi o licenziati è garantito attraverso il ricorso: alla cassa integrazione in deroga (pari all ammontare della CIGS e, dunque, all 80% della retribuzione, con un massimale rivalutato di anno in anno e fissato per il 2008 a 860 euro mensili); all indennità di mobilità in deroga (pari anch essa all ammontare della CIGS per i primi dodici mesi e all 80% della stessa CIGS per i periodi successivi); all indennità di disoccupazione (per un ammontare pari a circa il 60% della retribuzione per i primi sei mesi, a scalare nei mesi successivi); a una specifica indennità una tantum rivolta ai cosiddetti collaboratori a progetto che abbiano un rapporto di monocommittenza (pari a un ammontare variabile tra i 700 e i euro, a seconda della durata e del valore del contratto originario). Con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, il decreto legge 185 viene convertito con alcune modifiche. La manovra anti crisi, infatti, oltre a prevedere una copertura finanziaria pari a 4.996,9 milioni di euro per il 2009, milioni di euro per il 2010 e 2.434,5 milioni di euro per il 2011, interviene sull articolo 19 del decreto legge in più parti. Di queste le più

5 Le misure anticrisi in Italia 5 importanti riguardano tra gli altri l effettiva applicazione del principio sanzionatorio, per cui, così come recita il comma 10 modificato, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito ( ) è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Il principio, già presente nel decreto legge, viene ulteriormente sviluppato e rappresenta un vero e proprio spartiacque rispetto al passato. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito da parte del lavoratore beneficiario viene infatti subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e soprattutto all'accettazione di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo offerto dai servizi competenti, ossia da parte dei servizi pubblici per l impiego, delle agenzie private autorizzate e/o accreditate in ambito regionale. In caso di rifiuto, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale. Viene dunque introdotto un diritto/dovere del lavoratore che beneficia di sostegni al reddito. Il percorso normativo prosegue con la legge 9 aprile 2009 n. 33 Misure urgenti a tutela dell occupazione - successiva alla stipula dell accordo Stato-Regioni - che all art. 7-ter introduce un'ulteriore estensione degli ammortizzatori sociali, attraverso la definizione di un'indennità di reinserimento a favore dei collaboratori a progetto e di lavoro accessorio. La legge n. 33/09 ha anche apportato significative modifiche all art. 70 del d.lgs n. 276/03, in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Il nuovo dettato normativo amplia l ambito di applicazione del sistema di regolazione dei buoni lavoro, inserendo ulteriori attività e nuovi committenti, sempre nell ambito tuttavia di prestazioni di tipo accessorio e occasionale. Tra le novità introdotte, va ricordato che tra i soggetti che possono beneficiare dei buoni lavoro rientrano anche percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito; è così possibile la cumulabilità del reddito da prestazioni occasionali con gli ammortizzatori sociali. Ulteriore dispositivo varato dal Parlamento è il d.l. 1 luglio 2009, n. 78, trasformato in legge n. 102 del 3 agosto 2009, che nel rafforzamento del rapporto tra politiche attive e passive prevede che: i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere utilizzati dall impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all apprendimento; i lavoratori percettori di sostegno al reddito in forma sperimentale per il 2009 e 2010 possono richiedere l ammontare complessivo del sostegno per avviare un'attività di lavoro autonomo o di impresa.

6 6 Le misure anticrisi in Italia Di notevole importanza è il programma di incentivi previsto dalla legge Finanziaria 2010, che agli articoli , in particolare, prevede per l anno 2010 lo stanziamento di 65 milioni di euro per la realizzazione di misure sperimentali finalizzate all inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. Alle agenzie private per il lavoro è dunque concessa una serie di incentivi (la cui entità è definita sulla base delle caratteristiche di ciascun soggetto preso in carico e in base alla tipologia di contratto, per un minimo di euro 800 e un massimo di euro 5.000) per ogni lavoratore inserito nel mercato del lavoro. A Italia Lavoro s.p.a. sono inoltre affidati la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni contenute nella legge Finanziaria descritte sopra. 3. L Accordo Stato- Regioni Come si è visto, il processo normativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle misure anticrisi prosegue senza soluzione di continuità ed è verosimilmente destinato a continuare anche in futuro con interventi di natura regolamentativa, funzionali proprio a dare esecuzione non solo alle diverse disposizioni normative, ma anche in relazione alla effettiva applicazione dell accordo Stato-Regioni siglato il 12 febbraio 2009, subito dopo la trasformazione in legge 2/09 del decreto legislativo 185/08. L accordo, come si è detto, rappresenta uno spartiacque nello sviluppo delle politiche per il lavoro nel nostro Paese, poiché appunto pone al centro delle misure concordate tra Stato e Regioni i due principi sanciti nella legge e cioè: il forte collegamento tra politiche attive e passive; il cofinanziamento tra Regioni e Stato degli interventi integrati di sostegno al reddito e di politica attiva. Le risorse indicate dall Accordo, da destinare ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro, ammontano ad 8 miliardi di euro, di cui 5,350 messi a disposizione dallo Stato e 2,650 dai programmi regionali del Fondo Sociale Europeo [v. Tavola 1]. Per la prima volta, quindi, in Italia l uso dei finanziamenti FSE unisce strumenti che coniugano sostegno al reddito e interventi di politica attiva del lavoro (formazione, orientamento, accompagnamento), da sviluppare in sinergia con i servizi per l impiego e rivolti a tutti quei lavoratori dipendenti o con altre tipologie contrattuali attualmente non coperti dalla legislazione ordinaria degli ammortizzatori. Con riferimento ai lavoratori destinatari di trattamenti in deroga, il contributo nazionale sarà impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito; il contributo regionale sarà impiegato per azioni combinate di politica attiva e di integrazione del sostegno al reddito.

7 Le misure anticrisi in Italia 7 L INPS, sulla base degli accordi stipulati tra le Regioni e le parti sociali, acquisita la dichiarazione di immediata disponibilità da parte dei lavoratori beneficiari (presentabile sia ai servizi pubblici per il lavoro sia all INPS), eroga il sostegno al reddito per la parte imputata ai fondi nazionali con l accantonamento della contribuzione figurativa. L elenco dei lavoratori percettori dell ammortizzatore in deroga viene trasmesso alle Regioni per via telematica attraverso la cooperazione applicativa. Verificata la quota di intervento del FSE per ciascuna Regione, nel caso essa non sia sufficiente a coprire la domanda di ammortizzatori in deroga nella Regione o nel caso di tensioni concordemente ritenute eccessive sull impiego del FSE, il Governo si impegna a integrare le risorse con una quota delle risorse nazionali, come indicato dall accordo stesso. Nel caso gli esiti della verifica tecnica diano luogo all accertamento di alcune situazioni regionali dove possa non esservi la piena capienza per partecipare al contributo regionale complessivo, il Governo si impegna a garantire, nell ambito dei singoli protocolli con le Regioni, l integrazione delle risorse a disposizione con una quota delle risorse nazionali di cui all accordo stesso. Nel medesimo tempo la possibilità che in altre Regioni la domanda di intervento si riveli alla fine del 2010 inferiore alle previsioni comporterà che le risorse del FSE destinate a questa operazione che risultino inutilizzate possano essere impiegate dalla Regione, coerentemente alla programmazione. L operatività dell accordo tra Stato e Regioni sarà comunque subordinata a una condivisione formale dell accordo stesso da parte della Commissione Europea. 4. La regolamentazione dell accordo Stato-Regioni La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta dell 8 aprile 2009, ha sancito l intesa sullo schema di accordo in materia di Fondo Sociale Europeo e sul complessivo documento riepilogativo dell attuazione dello stesso. La Conferenza Stato-Regioni ha anche approvato lo schema-tipo dell accordo tra Governo e le singole Regioni sugli ammortizzatori in deroga, schema sulla base del quale ogni singola Regione ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro il proprio accordo. È possibile richiamare a grandi linee lo schema adottato, che al netto di piccole variazioni è stato sottoscritto con tutte le Regioni. In sintesi lo schema prevede la seguente articolazione [v. Tavola 2]: Destinatari delle risorse: le risorse sono destinate alla concessione dei trattamenti di cassa e mobilità in deroga e alla disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati;

8 8 Le misure anticrisi in Italia Risorse nazionali: una prima assegnazione, da parte del Governo, delle risorse nazionali alla singola regione prevede l importo del 70% per il sostegno al reddito e per l intera contribuzione figurativa. Risorse regionali: l importo nazionale per il sostegno al reddito è integrato da un contributo del 30% a carico delle Regioni con l utilizzo del Fondo Sociale Europeo. Ciò significa che la copertura della percentuale spettante per il sostegno al reddito sarà assicurata per il 70% dalle risorse nazionale e per il 30% da quelle regionali. Il contributo delle Regioni per il sostegno al reddito può essere erogato mensilmente oppure in un unica soluzione, integrando verticalmente la quota nazionale (ad esempio: primi 7 mesi risorse nazionali, gli altri mesi risorse regionali). Le Regioni, per l erogazione del proprio contributo al sostegno del reddito, possono stipulare un apposita convenzione con l INPS. Il contributo regionale è subordinato alla partecipazione da parte dei singoli lavoratori a percorsi formativi e di politica attiva del lavoro. Eventuali ulteriori risorse: le risorse per il sostegno al reddito possono essere integrate attraverso l utilizzo dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Accordi quadro Regione-parti sociali: dovranno essere stipulati in ogni Regione accordi quadro tra la stessa e le parti sociali, per definire il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l utilizzo nel tempo dei trattamenti stessi e la ripartizione delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale. La richiesta di cassa integrazione in deroga: le domande dei trattamenti in deroga, insieme al verbale di consultazione sindacale sottoscritto, sono inoltrate all assessorato competente individuato dalla Regione per l autorizzazione all accesso al trattamento. La cassa integrazione in deroga potrà essere attivata soltanto dopo l utilizzo, da parte delle imprese, di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente (CIGO e CIGS). A seguito dell autorizzazione della Regione le istanze relative ai trattamenti in deroga devono essere presentate alla competente sede INPS, la quale eroga il trattamento per il sostegno al reddito (70%) utilizzando le risorse nazionali. Il trattamento di sostegno al reddito sarà erogato dopo la sottoscrizione da parte del lavoratore di un'apposita dichiarazione di disponibilità a un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, a un corso di formazione o di riqualificazione, o ad accettare un offerta di lavoro congrua. L elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento: viene trasmesso dall IN- PS alla Regione e, contestualmente, ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima (servizi per l impiego, agenzie autorizzate o accreditate) anche ai fini

9 Le misure anticrisi in Italia 9 dell attivazione dei servizi di politica attiva. A questo punto, attraverso la presa in carico nominativa del lavoratore da parte della Regione, quest ultima autorizza l erogazione al lavoratore del contributo di sostegno al reddito di sua pertinenza. Qualora il lavoratore rifiuti il percorso di azioni formative e di politiche attive, l INPS comunica alla Regione e al Ministero del Lavoro l avvenuta decadenza dei trattamenti di sostegno al reddito. Verifica e monitoraggio della spesa: il Ministero del Lavoro, tramite Italia Lavoro, la Regione e l Inps, deve costantemente verificare l andamento della spesa nel limite complessivo delle risorse nazionali. Il Ministero mette a disposizione della Regione sia l Isfol sia Italia Lavoro per l attivazione delle politiche attive, il monitoraggio della spesa e la valutazione dei risultati. 5. il percorso di condivisione con la Commissione europea per l utilizzo del FSE Al fine di verificare l operatività dell accordo, il 31 marzo 2009 si è tenuto a Roma, presso la sede del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un incontro tecnico tra i rappresentanti della Commissione europea, dei Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e di una delegazione regionale (Coordinamento delle regioni, Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia e Molise) e sulla base di una bozza di progetto tecnico è stata verificata la valutazione della Commissione sui temi più strettamente legati all'utilizzo delle risorse FSE. Nel corso dell incontro sono stati evidenziati e condivisi i seguenti punti principali: la Commissione europea ha manifestato apprezzamento per i contenuti dell accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo e Regioni e ha dichiarato la propria disponibilità a supportare per quanto di competenza la messa in atto dello stesso; è stato confermato il ruolo centrale del FSE quale strumento per l attuazione della Strategia europea per l occupazione, la cui missione è fornire sostegno agli interventi di politica attiva; la delegazione italiana ha confermato che i lavoratori colpiti dalla crisi economica saranno destinatari degli interventi previsti nell accordo, assicurando nel contempo che saranno realizzate anche altre azioni a beneficio delle altre fasce deboli del mercato del lavoro. Nell agosto 2009, al fine di dare seguito alle indicazioni emerse nell incontro del 31 marzo, è stato redatto un documento quadro elaborato dalla Direzione generale in colla-

10 10 Le misure anticrisi in Italia borazione con il Coordinamento delle regioni, le Regioni e le Province autonome al fine di illustrare le modalità operative di gestione delle misure indicate nell accordo Stato-Regioni, soprattutto in relazione all utilizzo del FSE. Il documento affronta tutte le tematiche di interesse e rappresenta una base organica di discussione con la Commissione. In estrema sintesi, il testo fornisce una rappresentazione schematica dei possibili percorsi e delle diverse modalità attuative disposte dalle Autorità di gestione e dagli organismi intermedi. In sintesi il documento tratta i seguenti argomenti: i principi generali per l ammissibilità della spesa, sottolineando la correlazione e l equilibrio tra le spese relative alle misure di politica attiva e l indennità di partecipazione, con riferimento al periodo complessivo di attuazione delle misure individuali; la descrizione di quattro tipologie di percorsi di attuazione delle misure, evidenziando alcune modalità specifiche di intervento; il tema del controllo e della certificazione della spesa, indicando che la rendicontazione può avvenire a costi reali e quindi documentando analiticamente le spese sostenute; le indicazioni concernenti le semplificazioni introdotte dalla modifica del regolamento 1081/06, in particolare considerando i principi generali per l applicazione dell'articolo 11.3 lettera b; le indicazioni in merito ai costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione; il tema dei costi unitari standard, definiti in anticipo indicando alcune tipologie ed esempi di riferimento a cui applicare le unità di costo standard; le eventuali riparametrizzazioni conseguenti a riduzioni/interruzioni di attività. 6. Piani anticrisi e accordi regioni-parti sociali La programmazione e implementazione di azioni di politica attiva da parte delle Regioni, compresi gli interventi urgenti in materia di crisi/ammortizzatori sociali [v. Tavola 4], si inseriscono coerentemente nel quadro normativo regionale e nel contesto delineato dall accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, dai successivi accordi tra il Ministero del Lavoro e le Regioni e dagli accordi tra le Regioni e le parti sociali, nonché dagli indirizzi comunitari. Le Regioni hanno realizzato questa necessaria correlazione tra sostegno al reddito e misure di politicaattiva, con gli accordi quadro territoriali con le parti sociali. Tutti gli accordi quadro hanno infatti previsto interventi integrati di politiche passive e attive da finanziare attraverso l integrazione delle risorse a valere sui fondi nazionali e su quelli comunitari, ovvero FSE (POR ), nonché programmi di gestione delle crisi attraverso piani e programmi di formazione/riqualificazione professionale e strumenti di

11 Le misure anticrisi in Italia 11 incentivazione all occupazione. Inoltre riguardano essenzialmente i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga (CIGS e mobilità). Questa connessione ha poi trovato ulteriore conferma e coronamento nei piani anticrisi. In questi ultimi le Regioni hanno provveduto a mettere a sistema, pur nei diversi gradi di sviluppo e di efficacia degli ordinamenti normativi regionali sui temi del lavoro e della formazione, le misure di sostegno al reddito collegandole con misure di formazione che migliorassero concretamente l adattabilità dei lavoratori, in stretta connessione con le peculiarità/esigenze dei sistemi produttivi regionali. Allo stato attuale l implementazione di tale processo vede una forte differenziazione nei modelli adottati dalle regioni. Quasi tutte le amministrazioni regionali (e le due Province autonome), a fronte della sottoscrizione dell accordo con il Ministero del Lavoro e dei successivi accordi sottoscritti con le parti sociali, hanno predisposto i necessari documenti di programmazione quadro. Tale documentazione, da una prima analisi, sembra definire almeno tre approcci strategici differenziati: 1. Amministrazioni che hanno definito e approvato piani straordinari di intervento o linee guida riferiti in modo circostanziato alle politiche attive connesse con le politiche passive, in particolare con il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga. In tali documenti sono definite le risorse da impegnare per ciascuna tipologia di utenza (percettori di CIG in deroga e lavoratori in mobilità in deroga). Spesso nella sua articolazione questo tipo di programmazione prevede percorsi differenziati d intervento di politica attiva, diversi (per struttura, durata e parametri di costo) per ciascun target d utenza. 2. Amministrazioni che sugli specifici target d utenza previsti dagli accordi bilaterali hanno definito piani di intervento di politiche attive integrate con interventi di welfare. In questi casi infatti l amministrazione, accanto agli interventi di politica attiva, prevede l attivazione di misure e dispositivi di natura eminentemente sociale volti a supportare le situazioni (individuali o familiari) di particolare disagio socio-economico. 3. Amministrazioni le quali, pur definendo una strategia coordinata di intervento, a fronte di stanziamenti finanziari cospicui, hanno definito e programmato interventi e azioni rivolti a un utenza più ampia (occupati, disoccupati e inoccupati), orientati a ricomprendere i percettori di ammortizzatori sociali in deroga in attività ordinarie e a regime. Infine, si ipotizza l esistenza di una relazione significativa tra la definizione di una programmazione specificamente rivolta alla predisposizione di un mix di offerta di politiche passive-attive e la definizione di procedure di presa in carico dell individuo percettore di ammortizzatore sociale in deroga, laddove sussista un sistema di servizi pubblici o privati

12 12 Le misure anticrisi in Italia per l impiego che precisa - attraverso l attuazione - le più efficaci modalità di intervento individualizzato (ad esempio il voucher e la dote). 7. Il bacino dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga Nell ambito degli accordi Stato-Regioni e in base agli accordi regionali con le parti sociali, il bacino primario di riferimento è rappresentato dai lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga (AA.SS.) ossia in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità in deroga. Tra gennaio e settembre 2009 si è registrato un numero complessivo di lavoratori beneficiari di AA.SS. in deroga pari a unità, di cui in CIGS e in mobilità, per un bacino di aziende coinvolte ( per la CIGS e 686 per la mobilità). La spesa stimata è di euro, di cui per la CIGS e per la mobilità. Nei primi 9 mesi del 2008 i lavoratori coinvolti erano stati poco più di 32 mila e le aziende complessivamente 2 mila. La crescita esponenziale registrata nel 2009 appare in modo ancor più evidente se si considera l intero volume registrato nel Nel 2009 la crisi assume, quindi, una dimensione nemmeno paragonabile a quella registrata in precedenza. Già sul finire del primo trimestre si è registrato, infatti, un fortissimo incremento del numero delle domande di accesso agli AA.SS. in deroga, che nel secondo trimestre 2009 si traduce in una enorme crescita del bacino, in larga misura dovuta all aggravarsi di fattori congiunturali immediatamente riconducibili alla forte contrazione della domanda di beni e servizi. La percentuale di aziende che è alla prima concessione di CIGS è pari al 91% (quella dei lavoratori è dell'86%), a conferma del fatto che il bacino è composto da imprese entrate recentemente nella fase di crisi, in gran parte nei primi mesi del Al contrario, un terzo delle imprese che ricorrono alla mobilità sono almeno alla seconda proroga, marcando così la natura non strettamente congiunturale di tale ammortizzatore. Le differenze dimensionali emergono in modo evidente considerando le diverse classi di ampiezza. La CIGS, infatti, garantisce una copertura soprattutto alle piccole imprese che hanno un numero di addetti da 2 a 9 dipendenti e che rappresentano il 57% del totale. Una quota significativa delle imprese in mobilità si colloca, invece, al di sopra dei 15 dipendenti (37,6% del totale) e tra di esse il 15% conta più di 40 dipendenti. Analizzando poi i settori merceologici interessati, è possibile individuare i comparti più esposti alla crisi e in particolare: per la CIGS, i settori maggiormente esposti ai fenomeni di crisi congiunturale - per i quali, come si è detto, è più diffuso il ricorso alla sospensione - sono quelli della fabbricazione di prodotti in metallo (26%), di mobili (8%), di prodotti tessili (8%), cui

13 Le misure anticrisi in Italia 13 si aggiungono alcuni settori delle costruzioni (5,5%); per la mobilità, i settori in cui si registra una maggiore incidenza di aziende in crisi storica, per le quali, come si è visto, il ricorso alla mobilità è più frequente, sono quelli della preparazione e concia del cuoio (19,2%), della confezione di articoli di abbigliamento (15,3%), della metallurgia (7,1%) e della fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (5,1%). A livello regionale, per quanto attiene alla CIGS, l incidenza maggiore in valore assoluto si registra in Lombardia, seguita dal Veneto, dal Piemonte, dall Emilia Romagna, dalla Liguria e dall Abruzzo (regione profondamente segnata dai terribili effetti del sisma sull economia), cui si aggiungono Toscana, Marche e Umbria. Spostando l attenzione sulla mobilità in deroga, si evince come il ricorso a tale ammortizzatore sia sostanzialmente concentrato nelle regioni del Mezzogiorno, con punte in Calabria, Campania e Basilicata, dove si concentra l incidenza maggiore di aziende che hanno manifestato fenomeni di crisi indipendenti dall attuale congiuntura. Una seconda importante prospettiva di analisi territoriale è data dal bacino dei lavoratori coinvolti (considerando il numero massimo previsto dagli accordi sindacali) relativamente a gennaio-settembre 2009 rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, distinguendo tra CIGS e mobilità in deroga. Come si evince dai dati, gli incrementi regionali sono enormi e tra loro molto differenziati rispetto alla variazione percentuale del totale nazionale, che registra un aumento del 678%. Gli incrementi maggiori si registrano in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria e Marche, dove il ricorso alla CIGS in deroga prima del 2009 era praticamente assente. Anche in questo caso, assai diverso appare lo scenario in riferimento ai lavoratori interessati da mobilità in deroga. In numerose regioni, in controtendenza, il bacino si riduce (Campania, Toscana, Puglia, Molise e Marche) anche a fronte di una crescita media del 32% su tutto il territorio nazionale, incremento legato prevalentemente all aumento dei lavoratori in mobilità registrato in Calabria, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Si può quindi concludere, alla luce di questo breve excursus sullo scenario attuale, che: la CIGS in deroga, e quindi il ricorso alla sospensione, è lo strumento a cui fanno ricorso le aziende interessate da fenomeni di crisi congiunturale, mentre la mobilità continua a garantire, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno, assistenza alle imprese, la cui crisi va ricercata in cause strutturali e storiche; l incidenza dei fenomeni di crisi congiunturale sembra penalizzare maggiormente regioni come le Marche, l Umbria, la Toscana e il Veneto, dove maggiore è la presenza di imprese artigiane e di piccole dimensioni e dove l incidenza dei lavoratori interes-

14 14 Le misure anticrisi in Italia sati da CIGS in deroga sul bacino degli occupati è relativamente maggiore; i fenomeni di crisi sono venuti via via ad aggravarsi nel corso di questi primi nove mesi del 2009 ed è verosimile che il trend negativo prosegua seppure con dinamiche di crescita più lente. Tavola 1. Schema di ripartizione delle risorse in base all'accordo Stato-Regioni del febbraio 2009 Tavola 2. Schema dell'accordo tra Ministero del Lavoro e Regioni

15 Le misure anticrisi in Italia 15 Tavola 3. Il processo normativo delle misure di contrasto alla crisi Tavola 4. Procedura per l'attivazione degli ammortizzatori sociali

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Quadro di sintesi normativa

Quadro di sintesi normativa Allegato n.1 Quadro di sintesi normativa Articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Articolo 7 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito

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