BOZZA STATUTO. COOPERATIVA s.r.l. - ONLUS
|
|
- Aurora Righi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 BOZZA STATUTO COOPERATIVA s.r.l. - ONLUS TITOLO I Art. 1 E costituita, nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata, una società cooperativa denominata Società cooperativa a responsabilità limitata - Onlus. Art. 2 La cooperativa ha sede in via. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze. Art. 3 La durata della cooperativa è fissata al Tale termine può essere prorogato a norma di legge. TITOLO II Scopo - Oggetto Art. 4 La cooperativa, che è retta e disciplinata dai principi della mutualità
2 senza scopo di lucro, si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei diritti civili, di promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa sociale limita la sua azione al territorio della Provincia di Biella ed ha lo scopo di favorire l accesso ad una abitazione dignitosa a cittadini extracomunitari che per motivi socioeconomici, familiari, psicofisici, sono svantaggiati e si trovano in situazione di bisogno e di disagio. Per il perseguimento dello scopo indicato, la Cooperativa si propone di operare nelle seguenti attività: a) acquisire abitazioni in affitto e/o comodato e assegnarle alle persone di cui al primo comma del presente articolo, fornendo garanzie contrattuali in merito alla durata dei rapporti locativi, ai termini e alle modalità di riconsegna e garantendo altresì, nei limiti previsti dal regolamento, i proprietari degli immobili riguardo il pagamento dei canoni di locazione pattuiti e delle spese condominiali, vigilando sulla custodia conservazione degli immobili stessi e sull affollamento abitativo e alla civile convivenza con gli inquilini residenti nell immobile; b) operare mediante un servizio di informazione, orientamento e intermediazione tra proprietari di immobili privati o pubblici ed i soggetti di cui al primo comma del presente articolo finalizzato all accesso di questi ultimi ad un alloggio dignitoso ed economico, e con l obiettivo favorire un proficuo incontro tra domanda ed offerta nel mercato della casa, fornendo contemporaneamente garanzie contrattuali, nei limiti previsti dal regolamento, in merito al pagamento dei canoni di locazione S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 2
3 pattuiti ed alle spese condominiali; c) contribuire alla sistemazione di immobili usati, di proprietà pubblica o privata, realizzando interventi di risanamento igienico - sanitario di alloggi, di proprietà pubblica o privata, da destinare agli stranieri extracomunitari, vincolando l uso dell immobile ai fini della cooperativa e recuperando l ammontare del contributo definendo adeguate modalità di restituzione del concorso economico; d) provvedere alla sistemazione e ristrutturazione di immobili da assegnare alle persone di cui al presente articolo ai titoli ed alle condizioni che di volta in volta appariranno opportune; e) coinvolgere le associazioni di categoria e delle imprese che occupano lavoratori extracomunitari nel reperimento e nella messa a disposizione di alloggi; f) la Cooperativa potrà promuovere e realizzare in proprio e/o con altri soggetti, iniziative sociali, culturali ed educative volte a favorire l inserimento e l integrazione di soggetti migranti. La Cooperativa potrà svolgere anche attività connesse a quelle sopra indicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare o immobiliare e quant'altro necessario ed utile per la realizzazione diretta o indiretta dei fini sociali. TITOLO III S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 3
4 Soci Art. 5 Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, possedendo i requisiti previsti dal regolamento e non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendano perseguire gli scopi statutari partecipando attivamente alle attività sociali. Art. 6 Possono essere soci della cooperativa: a) soci prestatori; b) soci sovventori; c) persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci in base all appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all ammontare delle quote sottoscritte. Art. 7 Chi intende diventare socio della cooperativa deve presentare domanda al consiglio di amministrazione nella quale dichiari di obbligarsi all osservanza dello statuto sociale, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali, secondo uno schema che verrà determinato dal Regolamento della Cooperativa, e nella quale indichi: S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 4
5 a) nome, cognome, data di nascita, residenza, indirizzo ed attività svolta; b) motivi della richiesta e categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; c) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; d) l atto di impegno per il versamento della tassa mensile di ammissione secondo le modalità previste dal regolamento. Nel caso di persone giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare le deliberazione dell organo competente che ha deciso l adesione. Sull accoglimento della domanda di ammissione decide il consiglio di amministrazione entro giorni dalla presentazione, con l obbligo di precisare il motivo dell eventuale rifiuto. La deliberazione deve essere comunicata all interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 8 I soci ammessi sono tenuti a versare la quota sociale, nonché un eventuale sovrapprezzo, determinato dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall ultimo bilancio approvato, e una tassa di ammissione, fissata anch essa dal consiglio di amministrazione. Art. 9 I soci sono obbligati: 1) a versare l importo delle quote sottoscritte, eventuali sovrapprezzo e la tassa mensile di ammissione secondo quanto stabilito dal S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 5
6 regolamento; 2) ad osservare lo statuto, le deliberazioni legalmente assunte dall assemblea e dal consiglio di amministrazione ed i regolamenti interni; 3) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali. TITOLO IV Recesso - Decadenza - Esclusione Art. 10 Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere, mediante comunicazione con lettere raccomandata al Presidente delle Cooperativa, il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione previsti nel regolamento; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. ART. 11 Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può, dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione previsti dal regolamento o non li abbia acquisiti nei termini previsti dal S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 6
7 regolamento medesimo; b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci; c) che svolga attività concorrente o in contrasto con gli interessi della Cooperativa; d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; e) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente Art. 12 Nel caso di decesso di un socio, la Cooperativa continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione previsti dal regolamento e la relativa domanda, da presentarsi entri i sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione. Essi entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile. S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 7
8 Art. 13 I soci receduti o esclusi rispondono per due anni, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la Cooperativa per il pagamento delle quote non versate. I soci receduti o esclusi rispondono verso terzi - nei limiti delle quote sottoscritte e dell'eventuale garanzia sussidiaria prestata - per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi e i legatari del socio defunto TITOLO V Patrimonio sociale Art. 14 Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di ; b) dalla riserva legale ordinaria indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 14 e con le quote sociali non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente; c) dalle eventuali riserve straordinarie; d) da liberalità di contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla Cooperativa e ammessi dalla legge. S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 8
9 Tutte le riserve previste dal presente articolo devono considerarsi come riserve indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge n. 904/77 con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento. Art. 14-bis La cooperativa costituirà un "Fondo Finanziario", secondo le previsioni del regolamento, a garanzia di particolari rischi o previsioni di oneri futuri connessi alla fruizione dei servizi della cooperativa ad opera dei soci. Art. 15 Il versamento delle quote sociali potrà essere effettuato in un'unica soluzione ratealmente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della cooperativa. Art. 16 Le quote sociali, sempre nominative, non possono essere cedute né sottoposte a pegno e a vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. TITOLO VI S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 9
10 Esercizio sociale - Bilancio Art. 17 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione dal bilancio previo inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il Consiglio di Amministrazione redige inoltre la relazione sul bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nelle gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della stessa. L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutti i costi e le spese pagate o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli: a) a riserva legale ordinaria nella misura non inferiore al 20%; b) ai fondi mutualistici (di cui alla legge n. 59/92) almeno nella misura minima prevista dalla legge; c) ad un aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea dei soci, purché nei limiti delle variazioni dei prezzi al consumo calcolato dall'istat per il periodo corrispondente all'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti; d) a retribuzione delle quote Sociali effettivamente versate in misura non superiore al tasso di interesse legale massimo corrente, ragguagliato al loro ammontare; e) ad eventuale riserva straordinaria; f) a finalità di natura mutualistica; g) ad eventuale integrazione salariale da destinarsi ai soci in S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 10
11 proporzione alla quantità di lavoro prestata da ciascun socio durante l'esercizio sociale. Nessun dividendo potrà comunque essere distribuito ai soci in misura superiore alla remunerazione dei prestiti sociali. Art. 18 L'Assemblea può stabilire l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti dei soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale ed in conformità alle leggi vigenti in materia. TITOLO VII Organi sociali Art. 19 Sono organi della Cooperativa: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio Sindacale, ove sia previsto obbligatorio per legge. Art. 20 Assemblea dei soci - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata da recapitare a mano o spedire al domicilio di ciascun socio almeno dieci gironi prima di quello stabilito per l'assemblea. L'avviso conterrà l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed eventuale seconda convocazione che non può essere fissata nello stesso giorno. S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 11
12 L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'Assemblea ordinaria viene convocata per: a) l'approvazione del bilancio; b) l'eventuale nomina degli amministratori; c) la determinazione dell'eventuale compenso agli amministratori; d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori, indicati nell'ordine del giorno. L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori. E' competenza dell'assemblea straordinaria deliberare: a) sulle modifiche dello Statuto della Cooperativa; b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Art. 21 Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, dal Consiglio di Amministrazione e - qualora il Consiglio non vi provveda - quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispongono tutti i soci. Art. 22 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 12
13 nell'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata, dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti, non oltre 15 giorni dalla data dell'assemblea. Art. 23 Ciascun socio ha un solo voto, qualsiasi siano il valore e il numero delle quote sociali sottoscritte. Anche le persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti loro richiesti. le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, purché non amministratore né sindaco, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio. Le persone giuridiche sono rappresentate all'assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto. S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 13
14 Art. 24 L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice presidente o da latro socio designato dall'assemblea. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nei libri delle deliberazioni dell'assemblea. Art. 25 Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti fra i soci dall'assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili. I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Nomina anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio. Nel caso venisse a mancare un amministratore, il Consiglio nomina il sostituto che durerà in carica fino alla prossima assemblea generale. Gli amministratori, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente, non hanno diritto a retribuzione. L'assemblea può stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza. L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Art. 26 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda motivata da due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, contenente l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi non S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 14
15 meno di tre giorni prima della adunanza, nei casi di urgenza a mezzo di telegramma in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive è considerato decaduto. Art. 27 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Esso può deliberare, pertanto, in conformità con la legge e lo statuto sociale, su tutti gli atti e le operazioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non siano espressamente riservati all'assemblea, ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare spetta al Consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; b) redigere i bilanci; c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; e) concedere, postergare o cancellare ipoteche; f) impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e sostenerla in giudizio avanti a qualsiasi magistratura; S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 15
16 g) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci; h) assumere il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni; i) dare l'adesione della Cooperativa ad organismi federativi e consortili; l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci; m) trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso Comune; n) istituire agenzie, sedi secondarie e succursali, fuori delle propria sede sociale; o) determinare i criteri e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai soci volontari. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dal Consiglio stesso. Il Consiglio, inoltre, può nominare il Direttore e istituire Comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali compensi. Art. 27 Presidente - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale e può, quindi compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale. Può perciò, con la sola sua firma rilasciare liberatorie quietanze ad enti pubblici e privati e istituti di credito. Può anche rilasciare procure per l'assistenza o la rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad organi giudiziari ed amministrativi e in qualsiasi grado di giurisdizione. In caso di assenza o S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 16
17 di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, qualora sia stato nominato o in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Il presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere con l'osservanza delle norme vigenti al riguardo. Art. 28 Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale, ove sia previsto obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti, anche fra i non soci, dell'assemblea. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, il compenso deve essere fissato prima della nomina e per tutta la durata della carica. Art. 29 Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I sindaci devono anche: a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative; b) accertare, almeno che ogni tre mesi, la consistenza della casa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Cooperativa o ricevuti da esse in pegno, cauzione o custodia; c) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori. S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 17
18 Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro, sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. TITOLO VIII Disposizioni generali e finali Art. 30 Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della Cooperativa, nel rispetto delle norme sindacali e di legge. Art. 31 In qualsiasi caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 18
19 poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, [previo rimborso ai soci del capitale versato ed eventuali dividendi maturati], deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della legge n. 59/92. Art. 32 Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari. S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 19
20 S T U D I O A V V O C A T O B O N I N O - BIELLA pag. 20
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliStatuto. La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto.
Statuto Art.1 La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto. Art 2 La Società ha sede legale in Livorno, presso il complesso sportivo "La Bastia", in
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliCOSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA. PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede E costituito un Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliPremessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata
STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ART. 1 Denominazione. E costituita un associazione di volontariato avente le caratteristiche di Organizzazione Non Governativa (ONG) e le caratteristiche di Organizzazione Non
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliSTATUTO Dicembre 2004 pag. 1
STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 Articolo 1 A norma dell art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Normativa in materia, è costituita un Associazione di promozione sociale denominata Colomba Bianca Associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS
STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS Verbale assemblea straordinaria del 27 marzo 2009 atto Dottor Alessio Michele Chiambretti Notaio n. 196753/43041 di repertorio Registrato a Saronno il 6 aprile 2009
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente
DettagliSTATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.
STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata: COMUNITA OKLAHOMA ONLUS Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. Articolo 3 Scopo L Associazione
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO
STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliCentrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadeflia 220
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliLO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È istituita la Fondazione denominata "Fondazione Banca San Paolo di Brescia" al fine di assicurare, con un nuovo strumento adeguato alla vigente legislazione, la prosecuzione
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo
DettagliFONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliStatuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo
Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliSTATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA
STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione
DettagliCOMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO
COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS
STATUTO CENTRODELCAMMINOPERLASPERANZATRAIPOPOLI ONLUS Art.1 Denominazione E costituita tra un associazione senza scopo di lucro denominata Centro del camminoperlasperanzatraipopoli organizzazionenonlucrativadiutilitàsociale
DettagliSTATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE
STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE ART.2 L Associazione ha sede legale in Bologna, via G. Matteotti
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSTATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. Art.1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita, ai sensi della Legge 266/91, l Associazione denominata Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE E' costituita, senza scopo di lucro, tra 48 soci promotori un'associazione sotto la denominazione: PROCOSTA- Associazione per lo sviluppo e la
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliSTATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede - 1) E' costituita in l'associazione denominata senza fini di lucro, con sede in, (1) 2) La durata dell'associazione
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliArt. 3 Disposizioni generali Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.
Statuto di Visarte Ticino Associazione professionale delle arti visive A) Denominazione, sede, scopo Art. 1 Denominazione e sede 1 - Con la denominazione Visarte -Ticino è costituita un associazione ai
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL) I. NOME, SEDE, SCOPO E DURATA Art. 1. Con la denominazione Associazione dei Direttori Lavori della Svizzera Italiana (ADL) viene
DettagliREGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 02/08/07) INDICE ARTICOLO 1 - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FINALITA ARTICOLO
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede
STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Denominazione e Sede La Fondazione di interesse collettivo denominata Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. è costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile
DettagliSOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG
SOCIETA MUTUA PER L AUTOGESTIONE - MAG STATUTO ART. 1 E costituita a norma della legge 15 aprile 1886 n. 3818 una società di mutuo soccorso, denominata Società Mutua per l Autogestione - MAG. La società
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO ANDISU ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.). Di essa possono far parte tutti gli organismi
DettagliASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E costituita un Associazione denominata: ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI, con sede in Viareggio, Piazza
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI
STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO ART.1 DENOMINAZIONE,SEDE, DURATA E costituita dall associazione denominata GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO con sede in Chions frazione di Basedo, via
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliSTATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona.
STATUTO Art. 1 Nome dell associazione e sede 1. L associazione è denominata Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona. 2. Successivamente all iscrizione nel registro delle persone giuridiche acquisterà
DettagliStatuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione
Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI Titolo 1 - Costituzione Denominazione - Sede Art. 1 - È costituita con sede in Molfetta, via Francesco
DettagliSTATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI
STATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI Art. 1 DENOMINAZIONE 1. E costituita la fondazione denominata Fondazione Ascolta e Vivi, in seguito chiamata per brevità fondazione, con sede legale a Milano via Foppa
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliS T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE
S T A T U T O Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 1) In attuazione dell articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995,
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE
STATUTO ASSOCIAZIONE TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI Art 1 Denominazione e sede. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l Associazione
DettagliSTATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.
STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, una Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S. o in forma abbreviata
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «CENTRO ANTIMOBBING RODOLFO DEGOLI» STATUTO DELL ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «CENTRO ANTIMOBBING RODOLFO DEGOLI» STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Art. 1 Denominazione, sede, durata E costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l
DettagliSTATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)
STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative
DettagliSTATUTO di ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
STATUTO di ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ART. 1 Denominazione e sede E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti dei Codice Civile, l'associazione culturale e sociale denominata "Training Management
DettagliGruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI Atletica & Triathlon
STATUTO SOCIALE ART. 1 Denominazione e sede Al fine di incentivare e sviluppare le attività sportive, con iniziative promozionali aperte, tendenti alla crescita nel territorio e allo svago, favorire iniziative
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
Dettagli