COMUNE DI MELPIGNANO Provincia di LECCE P.I C.F Tel. 0836/ Fax 0836/434035

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1 COMUNE DI MELPIGNANO Provincia di LECCE P.I C.F Tel. 0836/ Fax 0836/ SCHEMA DI CONTRATTO/ CAPITOLATO SPECIALE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CHIOSCO/BAR IN PIAZZA SAN GIORGIO PER IL PERIODO DI ANNI NOVE L anno duemilatredici, il giorno del mese di, in Melpignano e nella sede municipale, avanti a me Dott. Giuseppe De Donno, Segretario del Comune di Melpignano, legalmente autorizzato a stipulare in forma pubblica gli atti nell'interesse del Comune, non assistito da testimoni per espressa rinunzia fattavi dai comparenti di comune accordo tra loro e col mio consenso a norma di legge, si sono personalmente costituiti i Sigg.: 1) L arch. Annalisa Malerba, nata a Galatina (LE), il , C.F. MLR NLS D862M, nella sua qualità di Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. del Comune di Melpignano in base al Decreto sindacale n 101 in data il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del Comune di Melpignano che rappresenta (C.F ); 2) Il/La Sig./ra nat_ a ( ) il e residente in, via, C.F.:, anch'esso da me personalmente conosciuto ed il quale interviene al presente atto quale legale rappresentante della Ditta con sede in, via n P.IVA:, che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamat_ per brevità anche Locatario ; Della identità personale dei predetti comparenti, io Ufficiale Rogante sono personalmente certo. PREMESSO - Che con deliberazione G.M. n del, esecutiva, è stata disposta la concessione del servizio di gestione del chiosco bar in piazza San Giorgio e approvato il progetto di realizzazione del blocco servizi annesso; - Che con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. n del, è stata indetta la procedura di gara per la selezione del concessionario, approvati lo schema di bando di gara, i documenti allegati e lo schema del presente contratto/capitolato speciale; - Che previa pubblicazione del bando di gara all Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Melpignano, per numero giorni, mediante procedura aperta con offerta in rialzo sul canone annuale posto a base di gara, è stata espletata gara pubblica in data ed è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della concessione di che trattasi la Ditta che ha offerto il canone annuo di locazione di euro pari all aumento percentuale di % rispetto a quello a base di offerta; - che, come accertato e dichiarato dal Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP., sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della ditta aggiudicataria; - Che è stata acquisita la certificazione C.C.I.A.A. n in data ; attestante l insussistenza a carico della Ditta, Rep. amministrativo C.C.I.A.A. come sopraindicato, di procedimenti per l applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. n 575/1965 e successive modifiche e integrazioni; - che per quanto concerne la polizza assicurativa a garanzia per tutti i rischi inerenti l esercizio dell attività di somministrazione di bevande e alimenti e l utilizzo dei beni, nonché per rischi di incendio, furto e atti vandalici, la ditta concessionaria ha stipulato un assicurazione con polizza n, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni in data, valevole fino al, di ; - che per quanto concerne la cauzione definitiva a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta concessionaria ha stipulato la polizza fideiussoria n, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni in data, valevole fino al,dell importo di ; Art 1 Generalità SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

2 Il comune di Melpignano, Concedente cede in concessione, al Sig. il servizio di gestione del chiosco bar sito in piazza San Giorgio, per un periodo di anni nove a decorrere dalla data del e fino a per un importo di annui Art. 2 Dati di consistenza del bene oggetto della concessione La concessione ha per oggetto la locazione degli immobili di seguito elencati, da adibirsi esclusivamente a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande: a. locale commerciale, individuato con la lettera A nella planimetria allegata, porzione dell immobile identificato in catasto al fg.4, p.lla 736, destinato a bar; b. n.2 campate del portico nord della piazza San Giorgio, individuate con la lettera B nella planimetria allegata, porzione dell immobile identificato in catasto al fg.4, p.lla 736, destinato a pertinenza del bar; c. blocco servizi, di futura realizzazione, individuato con la lettera C nella planimetria allegata, che costituirà una unità catastale autonoma, da definire; Art. 3 Canone di locazione Il canone annuo da corrispondere al Comune di Melpignano è pari a (euro ) da pagarsi in rate mensili entro il 5 del mese successivo al mese computato. Il pagamento dovrà avvenire mediante pagamento sul c.c. codice IBAN: IT32F D , intestato al Comune di Melpignano Servizio di Tesoreria con causale canone di locazione chiosco bar. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora, tali somme verranno attinte dalle garanzie appresso indicate all art. 14. Art.4 Rivalutazione del canone di locazione Ai sensi dell'art. 32 della L. n. 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni le parti convengono che dall'inizio del quinto anno di locazione, il canone sarà rivalutato ogni anno, in base all aggiornamento dell indice dell ISTAT inflativo sui consumi delle famiglie, a livello nazionale per il relativo periodo. Art. 5 Durata del contratto Il presente contratto di locazione ha la durata di 9 (nove) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. E data la possibilità al concessionario di risoluzione del contratto previa comunicazione inviata all Ente tramite raccomandata postale o PEC non meno di tre mesi prima della data proposta per la cessazione dell attività. Art. 6 Proroga Non e ammessa proroga nella forma tacita del presente contratto. Art. 7 Sublocazione È vietata la sublocazione o la cessione del presente contratto. Art. 8 Immissione nei locali Il concessionario entra nella detenzione dell immobile nello stato in cui si trova attualmente. Sarà cura del concessionario provvedere alla realizzazione del blocco servizi e completare i lavori in relazione all attività di commercio e somministrazione al fine di rendere i locali idonei sotto l aspetto igienico-sanitario. A seguito della stipulazione del presente contratto che disciplina la locazione, il concedente procederà alla consegna dei beni al concessionario redigendo contestualmente apposito verbale da cui dovrà risultare lo stato di conservazione dei medesimi ed elenco delle attrezzature presenti che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Identica operazione dovrà essere effettuata al momento della restituzione dei beni da parte del concessionario. Il concessionario riconosce che i locali e gli spazi esterni sono idonei all uso preposto e ne è responsabile per l intera durata del presente contratto. Sono a totale carico del locatario la realizzazione delle opere edilizie ed impiantistiche relative al blocco servizi, la dotazione degli arredi, bancone bar e quant altro necessario al servizio e i relativi accessori. Al termine del contratto il locatario dovrà rilasciare l immobile nello stato in cui questo si trova alla consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all uso. Sono inoltre a totale carico del locatario: - la stipula dei contratti relativi alle utenze del chiosco bar ed il pagamento dei relativi consumi. - tutte le spese inerenti le autorizzazioni amministrative e contrattuali, consequenziali ed accessorie, con l esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Art. 9 Utilizzo dei beni: Gli spazi concessi saranno adibiti all uso esclusivo di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, dopo aver ottenuto le regolari autorizzazioni commerciali e sanitarie e con l assoluto divieto di

3 svolgere qualsiasi altra attività commerciale, installazione di video giochi o vendita di prodotti non previsti dalle Leggi vigenti in materia. La struttura dovrà essere gestita secondo criteri di sana ed efficiente imprenditorialità e massima dovrà essere la cura del concessionario affinché la stessa e gli impianti si presentino e si mantengano in perfetto stato e conformi alle norme vigenti, in particolare a quelle igienico- sanitarie. Art. 10 Modalità di espletamento del servizio Il concessionario ha il dovere di organizzare e far funzionare il servizio assunto, sotto pena di decadenza del contratto, nel pieno rispetto delle norme amministrative ed igienico- sanitarie e di settore. Il concessionario si impegna, nel pubblico interesse, ad osservare l orario di apertura al pubblico stabilito dall Amministrazione. Art. 11 Gestione dell esercizio pubblico Il concessionario dovrà essere anche l intestatario dell autorizzazione amministrativa. Egli potrà servirsi della collaborazione di familiari o dipendenti rimanendo in ogni caso responsabile, nei confronti dell Amministrazione, dell opera degli stessi. La gestione dell esercizio a mezzo di Ditta individuale o di Società è consentita, ma ogni variazione di base societaria, all interno di essa, resta subordinata al previo consenso e gradimento dell Amministrazione, con riserva di revoca discrezionale in ogni tempo. In ogni caso tutte le variazioni societarie comportano l adeguamento delle relative autorizzazioni, pena la decadenza del Contratto. Resta comunque inteso che il titolare intestatario del Contratto, deve continuare a far parte della Società. Art. 12 Norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche Il concessionario si impegna ad osservare le disposizioni Legislative e Costituzionali che regolano il rapporto di lavoro dell eventuale personale dipendente, con particolare riferimento all art. 36 della Costituzione ed alle Norme Assicurative, Previdenziali e Antinfortunistiche. Sono a carico del concessionario le assicurazioni contro gli infortuni per sé ed i suoi eventuali collaboratori durante l esecuzione delle mansioni loro affidate e per la responsabilità civile, nonché le formalità di iscrizione alla Camera di Commercio e l osservanza delle disposizioni fiscali tutte, formali e sostanziali. L Amministrazione essendo estranea alla gestione della struttura non risponde di incendi, furti, effrazioni, danneggiamenti compiuti all interno od all esterno dei locali formanti oggetto dell affidamento. Art. 13 Obblighi e oneri a carico del concessionario Il concessionario si obbliga ad eseguire i seguenti interventi e servizi: - realizzazione del blocco servizi secondo il progetto approvato con la D.G.C. n. 14 del 24/01/2013 e sotto la direzione tecnica dell Amministrazione Comunale; ove le relative opere non vengano eseguite direttamente dal concessionario, le stesse potranno essere affidate, previa autorizzazione del comune concedente, ad altro soggetto in possesso dei prescritti requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo; - svolgimento dell attività commerciale di gestione del chiosco bar; - fornitura e installazione degli arredamenti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento del chiosco bar e degli spazi esterni affidati il cui arredamento dovrà essere corrispondente alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Colore e dell Arredo Urbano e dovrà essere sottoposto all approvazione dell Amministrazione Comunale; - le spese per il consumo dell energia elettrica, regolarizzando a loro spese la posizione contrattuale con il gestore della fornitura dell energia elettrica del chiosco bar; - le spese per il consumo dell acqua potabile e lo scarico in fogna, regolarizzando a loro spese la posizione contrattuale con l A.Q.P.; - la corresponsione della Tassa O.S.A.P per lo spazio posto entrambe sotto il portico, corrispondenti a n.2 campate; - tutte le spese inerenti le autorizzazioni amministrative e contrattuali, consequenziali ed accessorie con l esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune; - la verifica costante del rispetto, da parte dell utenza, delle norme comportamentali consentite e compatibili con la destinazione del sito, segnalando tempestivamente all Amministrazione o, se necessario, alle Forze dell Ordine, ogni situazione anomala e tale da recare pregiudizio all incolumità dei luoghi; - la manutenzione ordinaria del chiosco bar, del blocco servizi e delle campate del portico assegnate; - la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto elettrico, idrico e fognario. Per manutenzione ordinaria si deve intendere tra l'altro: o la tinteggiatura e verniciatura periodica di porte, serramenti, locali interni e pareti esterne, riparazione degli infissi, vetri, apparecchiature di servizio, servizi igienici, pavimenti e rivestimenti; o la pulizia del locale chiosco bar e area antistante;

4 o la pulizia dai rifiuti dell'area circostante il CHIOSCO-BAR per un raggio di almeno 5 metri e smaltimento rifiuti; Le riparazioni degli artt e 1609 C.C. saranno tutte, nessuna esclusa ad esclusivo carico del locatario anche se cagionate da vetustà, forza maggiore o qualsiasi altro accidente straordinario e dovranno essere fatte mantenendo l originalità dell edificio. Qualora il concessionario non provveda ad eseguirle l Amministrazione vi provvederà direttamente, addebitandone il costo al conduttore attraverso l incameramento della polizza di garanzia. Qualsiasi intervento, modifica, miglioria od altro che il concessionario intende realizzare, dovrà essere fatto a proprie spese e dovrà essere preventivamente concordato con l Amministrazione che ne autorizzerà formalmente l esecuzione. Art. 14 Obblighi e oneri a carico del concedente L Amministrazione Comunale si obbliga a: acquisire e rilasciare tutti i nulla osta, autorizzazioni ed atti di assenso necessari alla realizzazione del blocco servizi; svolgere attività di direzione lavori attraverso proprio personale sull esecuzione delle opere previste in progetto; previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, provvedere al rilascio dell agibilità del locale commerciale, ai sensi dell art.24 e 25 del D.P.R. n.380/2001; previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, provvedere al rilascio dell autorizzazione allo svolgimento dell attività di somministrazione di bevande ed alimenti ai sensi del D.lgs. 59/2010; Art. 15 Garanzie assicurative e Cauzione A garanzia di ogni responsabilità verso il concedente e verso terzi,a copertura di tutti i rischi inerenti l esercizio dell attività di somministrazione di bevande e alimenti e l utilizzo dei beni, nonché per i rischi di incendio, furto e atti vandalici nel corso del periodo di locazione, il concessionario ha l obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa pari al valore dell immobile di ,00, che potrà essere svincolata solo con esplicito nulla osta dell Amministrazione a fine locazione. Il concessionario dovrà inoltre presentare cauzione definitiva dell importo di pari al 10% del canone offerto per tutta la durata del contratto, mediante polizza fidejussoria o polizza assicurativa a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali.. Art. 16 Responsabilità per l adempimento del contratto Il concessionario è direttamente responsabile dell esatto adempimento del presente contratto. Egli è tenuto all osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari e particolarmente di quelle in materia di pubblica sicurezza, igiene e sanità oltre che responsabile dei danni comunque riportati da persone e cose. È altresì responsabile della perdita o del deterioramento dell immobile che si verificasse nel corso del contratto nonché dei danni nei confronti di chiunque, anche se derivante da incendio. Tutte le sanzioni relative a violazioni accertate dalle autorità di Pubblica Sicurezza, Finanziarie e Sanitarie e di ogni altra, relative allo stato e alla conservazione della struttura comunale ed alla sua gestione, sono a carico esclusivo del concessionario. Art. 17 Controlli Il Comune si riserva la facoltà in ogni momento di verificare la qualità del servizio prestato dal concessionario e in caso di ripetute inadempienze, di formulare contestazioni scritte invitando lo stesso ad ottemperare agli obblighi contrattuali in un termine congruo nonché a relazionare per iscritto in risposta a quanto contestato. Il Comune ha diritto di risolvere il contratto quando, previa diffida a provvedere, il locatario non adempia nel termine prefissato. Art. 18 Rimessa in pristino dei luoghi Entro trenta giorni dalla data di scadenza o sospensione del Contratto in qualunque momento e per qualsiasi causa avvenga, il concessionario dovrà asportare, a sua cura e spese, arredi e materiali di sua proprietà. In caso contrario vi provvederà l Amministrazione a spese del locatario, il quale si impegna fin d ora ad accettare il relativo addebito compreso il costo della custodia di quanto lasciato nella struttura in idoneo locale, senza riserve né eccezioni, anche con l utilizzo, salvo conguaglio, delle garanzie versate. Su richiesta del concessionario, l Amministrazione può consentire di mantenere quelle opere che a suo giudizio potranno continuare a sussistere. In tale ipotesi, per le suddette opere, le quali diverranno automaticamente di proprietà dell Amministrazione Comunale, non sarà corrisposto alcun compenso.

5 Art. 19 Penali e sanzioni Per interruzioni non autorizzate del servizio o per l espletamento non conforme dello stesso alle prescrizioni del presente contratto, è prevista l applicazione delle seguenti penali: 1. mancata apertura del chiosco bar: 50,00 per ogni giorno di chiusura, a seguito della segnalazione formale da parte della Amministrazione Comunale; 2. mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie: 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dalla Amministrazione Comunale, con comunicazione formale; In caso di inosservanza da parte del concessionario dei suoi doveri, l Amministrazione si riserva di adottare in via amministrativa quei provvedimenti che di volta in volta si dimostreranno più consoni alle esigenze pubbliche che il contratto si propone di realizzare in virtù dei poteri di autotutela. In ogni caso, per eventuali inadempienze relative a formali segnalazioni per il ripristino di opere danneggiate verrà applicata una penale di 100,00, decorrente dal giorno successivo a quello della notifica della segnalazione; Art. 20 Risoluzione del contratto In caso di inosservanza degli obblighi nascenti dal Contratto, l Amministrazione può richiamare il concessionario all osservanza degli stessi, fissandogli un congruo termine per l adempimento; trascorso inutilmente il termine accordato può pronunciare la decadenza del rapporto, con perdita dell intera garanzia versata ed estromissione immediata del locatario e far eseguire d ufficio le opere non eseguite. Le spese per tali interventi saranno totalmente a carico del concessionario. Fermo restando quanto previsto e convenuto dal precedente articolo 16, l Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con il solo preavviso di trenta giorni, da darsi mediante lettera raccomandata o PEC, sia per sopravvenuta incompatibilità degli obblighi derivanti dal contratto, sia per altri motivi di pubblica utilità ed interesse. Parimenti, l adempimento degli obblighi contrattuali, così come la sublocazione abusiva o il mutamento di destinazione dell uso della struttura e la non regolarizzazione delle autorizzazioni amministrative e delle variazioni societari oltre a quanto previsto dall art. 10, produrranno la risoluzione del Contratto. Nei casi sopra elencati, il concessionario non potrà accampare pretese o compensi, indennità o diritti di alcun genere e dovrà restituire all Amministrazione Comunale l Autorizzazione Amministrativa che si intende comunque decaduta con la risoluzione del Contratto. In concessionario accetta la clausola risolutiva espressa, ex artt e 1456 c.c., nel senso che, in ipotesi di inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la originaria convenzione e con la presente, di mancata manutenzione dell impianto o per motivi di pubblico interesse o d ordine pubblico, la amministrazione concedente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente la convenzione, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante alla stessa amministrazione concedente e senza che i la società concessionaria abbia a pretender alcun indennizzo o risarcimento. Art. 21 Utilizzo dei dati Il locatario autorizza l Amministrazione, relativamente al Contratto sottoscritto, a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali secondo le modalità prescritte dal D. Lgs. n. 193/2003. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, si impegnano a far richiamo alle vigenti norme in materia. Per qualsiasi contestazione fra le parti sarà comunque competente il foro di Lecce. Art. 22 Spese Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti il contratto, sono ad esclusivo carico del soggetto concessionario previa la costituzione di apposito deposito per diritti. Il concessionario L ufficiale rogante Il responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP.

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