QUADERNO CANTIERE ANCE LIVORNO

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1 QUADERNO DI CANTIERE ANCE LIVORNO

2 ANCE LIVORNO aderente a Confindustria La Sezione Costruttori Edili dell ANCE Livorno aderisce alla Confindustria della Provincia di Livorno con la quale rappresenta e tutela gli interessi delle Imprese associate, operanti nel settore dell edilizia, attraverso la gestione degli organismi paritetici: Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale. Ai nostri Associati è garantita una vasta gamma di servizi, per le problematiche che quotidianamente le Imprese edili devono affrontare. Per questo, abbiamo ritenuto utile realizzare una guida pratica, il Quaderno di cantiere, ed offrirla a tutte le Imprese iscritte alla nostra Associazione, per agevolare la gestione degli adempimenti previsti in fase di realizzazione di un nuovo cantiere. La guida sarà aggiornata periodicamente, in rapporto all evoluzione delle diverse normative di settore. Il Quaderno ha la finalità di favorire il dialogo sociale con le Istituzioni e le organizzazioni economiche e sociali e rappresentare un laboratorio di confronto per coloro che quotidianamente affrontano, in base alle rispettive competenze, le probematiche relative alla prevenzione e alla sicurezza nei cantieri edili. Ci auguriamo che questo Quaderno, sia apprezzato da tutti gli interlocutori interessati e contribuisca ad accrescere la cultura della prevenzione e della sicurezza, che restano gli obiettivi prioritari delle nostre attività. Il Presidente (Dr. Alberto Ricci)

3 QUADERNO DI CANTIERE 1 QUADERNO DI CANTIERE a cura di Mario Bertoli, ANCE Livorno Giuseppe Grillotti, USL 6 per ANCE Livorno

4 DA COMPILARE Committente: Impresa esecutrice: Lavori di : Indirizzo cantiere: Estremi dell autorizzazione o concessione: Direzione lavori: Direzione cantiere: Assistente di cantiere: Progetto esecutivo e direzione lavori in c. a.: Progetto esecutivo e direzione impianti: Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l esecuzione: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Medico competente: Numero medio presunto lavoratori: Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data (indicazione facoltativa) : Responsabile unico del procedimento: Importo del progetto: Importo lavori a base d asta: Oneri per la sicurezza: Importo del contratto: Gara in data: offerta: pari al ribasso del %

5 Subappaltatori : Ditta Categoria lavori Importo data presunta inizio lavori durata presunta dei lavori con fine lavori prevista per il prorogato il con fine lavori prevista per il Legenda nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente, dell amministrazione pubblica interessata ai lavori generalità dell impresa costruttrice nome e cognome e titolo o qualifica professionale indicazione del numero e della data della concessione edilizia o dell autorizzazione

6 Cantiere: Documentazione 1 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (sempre aggiornato) 2 Copia del Registro infortuni (l originale deve essere conservato in sede) 3 Copia del contratto di appalto e dell eventuale sub-appalto ( è necessario il contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice: tutti i contratti devono evidenziare i costi della sicurezza) 4 Verbale della riunione periodica (almeno una riunione l anno nelle aziende con più di 15 dipendenti) 5 Copia della nomina del responsabile del servizio RSPP (non è più necessaria la lettera di comunicazione alla AUSL e alla DPL, prevista dalla precedente norma 626, ma è sufficiente la lettera di incarico firmata per accettazione dal designato) 6 Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP 7 Copia della nomina del Medico competente (è obbligatoria per tutte le aziende che hanno dipendenti esposti a rischi per la salute: in edilizia è obbligatoria sempre) 8 Copia dei certificati medici dell ultima idoneità al lavoro dei dipendenti (sono rilasciati dal Medico Competente dopo la visita preventiva o periodica e devono essere conservati da parte dell impresa) con l elenco dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria ed il relativo protocollo sanitario 9 Registro degli esposti a cancerogeni o mutageni ed all amianto 10 Elenco dei dipendenti sottoposti alle vaccinazioni antitetaniche con relativo scadenziario 11 Cartelle sanitarie e di rischio personali (sono sigillate dal Medico Competente, possono essere aperte solo da altro medico e vengono mantenute in un luogo concordato tra il MC e l azienda; copia deve essere consegnata al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro) 12 Copia della designazione degli addetti alla lotta antincendio, gestione incendi ed evacuazione di emergenza (un addetto per ciascun luogo di lavoro tra i lavoratori presenti) 13 Copia della designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso (un addetto per ciascun luogo di lavoro tra i lavoratori presenti ) 14 Copia degli attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione 15 Copia degli attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso 16 Copia dei verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei singoli lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta (la formazione deve essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici) 17 Verbale di nomina/elezione del RLS (nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto ad eleggerlo) 18 Attestato del corso di formazione svolto dal RLS (se eletto) 19 Documentazione attestante la scelta di avvalersi del RLST 20 Documento di valutazione rischi (per le imprese con più di 10 addetti) o autocertificazione (per le aziende con meno di 10 addetti), Valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto, Valutazione del rischio chimico, Valutazione sulle vibrazioni, Valutazione movimentazione manuale dei carichi, ecc (all interno del POS di ogni singola impresa) e Valutazione dei rischi collegati allo stress da lavoro- correlato 21 Piano per la gestione delle emergenze 22 Libro unico del lavoro (sostituisce il libro paga e il libro matricola ed è obbligatorio per tutte le imprese) 23 Ricevute della consegna dei DPI firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI 24 Certificati di conformità del DPI consegnati ai lavoratori (schede tecniche) 25 Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della comunicazione all ISPESL dell installazione dell impianto di messa a terra e dell impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 26 Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra 27 Copia dei libretti di uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature 28 Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature si no nr

7 29 Copia dei verbali di avvenuta informazione, formazione ed addestramento degli operatori di macchine ed attrezzature, inclusa quella data ai gruisti 30 Copia della documentazione relativa all addestramento dei lavoratori all utilizzo dei DPI di III categoria 31 Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 Kg 32 Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento 33 Documentazione relativa all installazione delle gru a torre fisse e su rotaie 34 Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza 35 Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e relative verifiche sugli elementi di ponteggio previste dall allegato XIX 36 Progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montati in difformità agli schemi tipo autorizzati 37 Piano di montaggio, uso e smontaggio PIMUS comprensivo del disegno esecutivo del ponteggio 38 Copia dei documenti relativi alla formazione specifica per gli addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi e del preposto 39 Piano Operativo di Sicurezza - POS (deve essere redatto per ogni cantiere da parte dell impresa/e affidataria/e e da parte di ciascuna impresa esecutrice e deve riportare i rischi specifici di quel cantiere ) 40 Copia della notifica preliminare inviata all AUSL e alla DPL dal committente o dal responsabile dei lavori e consegnata all impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere 41 Piano di Sicurezza e di Coordinamento (redatto dal committente e consegnato alle imprese in fase di presentazione delle offerte) 42 Piano di Sicurezza Sostitutivo (redatto dall impresa esecutrice principale negli appalti pubblici non assoggettati al PSC) 43 Designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 44 Copia della lettera di comunicazione alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi del nominativo del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l esecuzione dei lavori 45 Documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l esecuzione dei lavori 46 Designazione del responsabile dei lavori (adempimento a carico del committente) 47 Copia della richiesta alle imprese esecutrici del documento unico di regolarità contributiva DURC e della dichiarazione sull organico medio annuo prevista dall articolo 90, comma 9, lettere a) e b) del decreto correttivo 106/2009 (obbligo a carico del committente) 48 Copia della trasmissione al committente del documento unico di regolarità contributiva DURC e della dichiarazione sull organico medio annuo prevista dall articolo 90, comma 9, lettere a) e b) del decreto correttivo 106/2009 (obbligo a carico di tutte le imprese esecutrici) 49 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione 50 Tessera di riconoscimento personale dei lavoratori 51 Ricevuta firmata dei dipendenti della consegna della tessera di riconoscimento personale 52 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - DUVRI 53 Elenco dei soggetti che rientrano negli accertamenti per la tossicodipendenza 54 Giornale dei lavori 55 Legge 136/2010 Legenda: in cantiere deve essere conservata la sola copia documentazione da tenere esclusivamente in azienda o da rendersi disponibile presso il libero professionista documentazione da tenere esclusivamente in cantiere in originale documentazione non obbligatoria N. B. : Questa lista è puramente indicativa e non esaustiva. Aggiornato con le disposizioni del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 Ultimo aggiornamento: settembre 2010

8 QUADERNO DI CANTIERE 6 1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Il certificato è il documento che attesta l iscrizione al Registro Imprese e al REA (Repertorio Economico Amministrativo). Ha validità 6 mesi e normalmente è rilasciato in bollo ma sono previsti alcuni casi di esenzione disciplinati da leggi speciali (ad es. ad uso rimborso IVA, motivi di credito come mutuo bancario o finanziamenti regionali, esenzione a favore di cooperative sociali e onlus...). I certificati sono rilasciati immediatamente a seguito di richiesta anche verbale effettuata allo sportello. Fanno eccezione le richieste particolarmente numerose che l ufficio può non essere in grado di soddisfare immediatamente e i certificati antimafia per i quali serve una richiesta scritta. Il certificato antimafia, otre a contenere i dati di un normale certificato anagrafico/iscrizione, riporta la dicitura antimafia di cui all art. 9 del d.p.r. 03/06/1998 n Il controllo antimafia viene eseguito sul titolare di impresa individuale e sui componenti l organo amministrativo delle società. Nel modello di richiesta, può essere richiesto di eseguire il controllo antimafia anche su altri nominativi (ad es. titolari di cariche REA: direttori tecnici, direttori generali, amministrativi, dei lavori, procuratori, ecc.) che altrimenti non risulterebbero come persone controllate. Il certificato antimafia può essere richiesto unicamente dal titolare di impresa individuale o dal legale rappresentante di società o da loro delegati. Per ottenere un certificato antimafia l utente deve presentare apposito modello allegando fotocopia di un documento d identità valido del richiedente. Se la richiesta è effettuata da un delegato al modulo di richiesta devono essere allegate fotocopie di un documento d identità valido sia del delegante che del delegato. A seguito dell adozione del regolamento (DPGR , n. 55/R), il 29 ottobre 2009 entrano in vigore le norme in materia di artigianato previste dalla legge regionale Toscana , n. 53. Le Commissioni Provinciali per l Artigianato, sono pertanto soppresse dalla data del 29 ottobre 2009 e le loro funzioni sono trasferite alle Camere di Commercio, che gestiranno l albo provinciale delle imprese artigiane con le stesse modalità previste per il Registro delle Imprese. 2) Copia del registro infortuni Il registro infortuni è stato reso obbligatorio con l art. 403 del D.P.R. n. 547/1955 ed istituito con il DM 12 settembre Il registro degli infortuni deve essere intestato all azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina. Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito col decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio. Il registro deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile. Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall ultima registrazione e, se non usato, dalla data di vidimazione. Con il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con il decreto correttivo, d.lgs. 106 dell agosto del 2009, il legislatore ha previsto l abolizione sia del registro degli infortuni sia del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (comma 6 dell art. 53). L abolizione avverrà mediante decreto interministeriale. Allo stato attuale è pensabile che l obbligo di tale documento valga ancora per un anno. 3) Copia del contratto d appalto e dell eventuale sub-appalto L appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art c.c.). Quando l opera viene eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la rimuneratività dell opera che va ad seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza. L appalto è scorporato quando l opera viene eseguita all interno del luogo di lavoro del committente, senza la presenza di lavoratori dipendenti dal committente stesso. Quando invece sono presenti anche i lavoratori del committente è possibile che

9 QUADERNO DI CANTIERE 7 si generino interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente. Si dice appalto promiscuo quando in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente sono impegnate una o più imprese appaltatrici. Il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l autorizzazione. L appaltatore non può dare in subappalto l esecuzione dell opera se non autorizzato dal committente (art c.c.). Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni: i costi non sono soggetti a ribasso. L art. 26 del decreto correttivo d.lgs. 106/2009 al Testo Unico riporta gli obblighi del datore di lavoro connessi ai contratti d appalto o d opera, cioè quei contratti in cui una persona si obbliga verso un altra persona fisica o giuridica a fornire un opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art c.c.) o di somministrazione, cioè il contratto con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose (art 1559 c.c.). Non si deve confondere con l istituto regolato dal d.lgs. n. 276/2003, ossia il contratto di somministrazione di lavoro. 4) Verbale della riunione periodica L art. 35 del decreto correttivo d.lgs. 106/2009 al Testo Unico stabilisce che nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all anno una riunione a cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente (ove nominato), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il comma 2 indica gli argomenti che devono essere trattati mentre il comma successivo prevede quali obiettivi di miglioramento devono essere proposti per un sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 4 introduce la possibilità di convocare un apposita riunione in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Sempre lo stesso comma prevede la possibilità che, anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possa chiedere la convocazione di un apposita riunione. Il comma 5 obbliga il datore di lavoro a redigere un verbale della riunione e di metterlo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Il legislatore non ha previsto la presenza dei lavoratori ma la letteratura giurisprudenziale indica nella disponibilità a far partecipare i dipendenti come attività riconducibile all art. 36 del decreto correttivo d.lgs. 106/2009 Informazione ai lavoratori -. 5) Copia della nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP Una delle novità introdotte dal d.lgs. 626/94 riguardava l istituzione obbligatoria, in ogni Azienda, del Servizio di Prevenzione e Protezione, inteso come un complesso di persone e mezzi adeguati alle esigenze aziendali con l obiettivo di creare quella cultura della sicurezza che è il vero scopo della norma. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è organizzato dall Azienda, costituito da una o più persone qualificate, ed opera in collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori e con il Medico Competente. Il Servizio è coordinato da un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che deve essere designato dal datore di lavoro che non può delegare tale attività e che può essere interno o esterno all Azienda. L istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere esclusivamente interna in alcune realtà aziendali industriali complesse. Il Responsabile deve essere in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore e deve aver frequentato dei corsi di formazione specifici oppure, in mancanza del titolo di studio, deve possedere una pregressa esperienza lavorativa nel settore e avere partecipato ai corsi formativi previsti. Il Nuovo decreto legislativo prevede un corso generale e una serie di corsi particolari sulle diverse tipologie di aziende e di rischi associati, proprio per sottolineare che nel diversificato mondo della produzione e dei

10 QUADERNO DI CANTIERE 8 servizi non è possibile fissare norme precise, valide per ogni Azienda di qualsiasi settore. L art. 34 del decreto correttivo d.lgs. 106/2009 al Testo Unico prevede che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione nelle ipotesi previste dall allegato II dandone preventiva informazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro per svolgere il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve frequentare un corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 6) Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP I documenti, da tenere in copia, riguardano, come segnalato dal precedente punto, la frequenza alle attività formative previste dall accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni e il diploma di scuola media superiore. Le attività corsuali sono suddivise in tre moduli. Il modulo A, della durata di 28 ore, più una quota di ore per la verifica finale, è sempre propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente. Il modulo B è suddiviso in macrosettori e le ore di formazione sono diverse rispetto al settore nel quale si vuole esercitare il ruolo di RSPP. Per il settore edile il riferimento è all ATECO 3 che prevede un corso della durata di 60 ore, più una quota di ore per la verifica finale. Il modulo B entra nel merito dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative del settore. Per questo modulo è previsto, con cadenza quinquennale, un corso di aggiornamento di 60 ore per il macrosettore dell attività 3. Il modulo C, della durata di 24 ore, più una quota di ore per la verifica finale, riguarda la formazione su prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La positiva acquisizione di tale idoneità vale per qualsiasi macrosettore della classificazione ATECO e costituisce credito formativo permanente. Se il datore di lavoro svolge direttamente i compiti di RSPP la documentazione da tenere in cantiere riguarda la copia dell attestato di frequenza al relativo corso di formazione. Si ricorda che gli attestati e il diploma che vengono presentati in copia devono riportare la dicitura copia conforme. Tale dicitura deve essere apposta dopo che è stata sistemata la relativa marca da bollo e fotocopiato il documento. 7) Copia della nomina del Medico competente Il medico competente, che svolge un ruolo cruciale nella gestione delle problematiche di salute e sicurezza nelle aziende, collaborando con le altre figure della prevenzione, deve essere un professionista in possesso di specifica ed adeguata formazione per la tutela della salute del lavoratore nel luogo di lavoro. Il datore di lavoro, una volta constatata la necessità di attivazione del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, e scelto a suo giudizio il medico competente,deve procedere alla nomina scritta dello stesso. Procederà dunque alla redazione di una lettera di incarico in cui prende atto della necessità di attivazione del servizio di sorveglianza sanitaria, verificherà il possesso dei titoli e dei requisiti necessari da parte del medico per assumere tale ruolo, le mansioni che dovrà svolgere e il corrispettivo spettante per la prestazione dei suoi servizi. Il medico competente deve possedere uno dei seguenti requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale solo se in possesso di ulteriori requisiti specificati dalla normativa (art. 38. comma 2 del d.lgs. 106/2009) alla quale si rimanda. Secondo quanto previsto dall art. 25 (comma 1 lettera n) del d.lgs. 106/2009, il medico competente deve comunicare il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge, al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di modifica al Testo Unico. Non può essere un dipendente di strutture pubbliche assegnato ad uffici che svolgono attività di vigilanza (art. 39, comma 3 d.lgs. 106/2009).

11 QUADERNO DI CANTIERE 9 8) Copia dei certificati medici dell ultima idoneità al lavoro dei dipendenti con l elenco dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria con il relativo protocollo sanitario L articolo 41 del d.lgs.106/2009 prevede che, nell ambito della Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica a cui il lavoratore è assegnato. Questo giudizio deve essere espresso sia con una visita medica preventiva in fase preassuntiva (comma 2 lettera e-bis), per constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, sia con una visita medica periodica in fase di continuità del rapporto di lavoro per verificare che non siano intervenuti fattori di impedimento rispetto alla mansione specifica. Il comma 6 segnala che il Medico Competente deve manifestare le risultanze delle visite mediche tramite i giudizi di: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Il comma 6 bis prevede che il Medico Competente esprime il giudizio per iscritto dandone copia sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Quest ultimo è obbligato a tenere in cantiere, dove è presente il lavoratore interessato, copia del certificato medico dell ultima idoneità rilasciata. E inoltre tenuto a tenere copia presso il cantiere dell elenco dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria con il relativo protocollo sanitario (accertamenti e periodicità stabilite dal Medico competente). 9) Registro degli esposti a cancerogeni o mutageni ed all amianto La tenuta del Registro è obbligatoria per le aziende che hanno lavoratori esposti a sostanze cancerogene o mutagene ed all amianto. Il Registro deve contenere le generalità dei lavoratori, l attività svolta per ciascuno di essi, l agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il RSPP ed il RLS hanno accesso a tale registro. Nello stesso registro dovranno essere inseriti anche i nominativi dei soggetti che hanno avuto una esposizione non precedentemente prevedibile ad amianto (casi di esposizioni accidentali) e, solo in questo caso, dovrà essere inviata successivamente copia di questo agli organi di vigilanza e all ISPESL. L iscrizione nel registro degli esposti ad amianto deve intendersi come temporanea, dovendosi perseguire l obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato dall articolo 251, comma 1 lett. b) del d.lgs. 81/ ) Elenco dei dipendenti sottoposti alle vaccinazioni antitetaniche con relativo scadenzario La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per i lavoratori del settore edile. L inosservanza dell obbligo della vaccinazione antitetanica, di cui risponde il datore di lavoro, condiziona il giudizio stesso di idoneità alla mansione specifica del lavoratore, potendosi configurare per es. una non idoneità temporanea alla mansione. La vaccinazione antitetanica per i lavoratori esposti al rischio di tetano rappresenta una delle misure più importanti ed insostituibili di protezione individuale. Le modalità di esecuzione della vaccinazione sono le seguenti: 1. Effettuazione ciclo primario (1ª dose a tempo 0; 2ª dose a distanza di 6-8 settimane; 3ª dose a distanza di 6-12 mesi) 2. La prima vaccinazione di richiamo va eseguita dopo 4-5 anni, la successiva a distanza di anni 10. Si ricorda che la vaccinazione offerta ai lavoratori non deve comportare oneri finanziari per i lavoratori e che deve essere riportata nella cartella sanitaria di rischio.

12 QUADERNO DI CANTIERE 10 11) Cartelle sanitarie e di rischio personali L articolo 25, comma 1, lettera c) obbliga il Medico Competente ad istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il d.lgs.106/2009 ha modificato quanto previsto in precedenza dal Testo Unico prevedendo, per tutte le aziende e non soltanto per quelle con più di 15 dipendenti, che il documento deve essere custodito in un luogo concordato al momento della nomina del medico competente. Trattandosi di documentazione coperta dal segreto professionale la letteratura giurisprudenziale, in larga misura, sostiene che la cartella sanitaria e di rischio, in caso di richiesta degli Organi di Vigilanza, deve essere immediatamente reperibile e non necessariamente essere presente nel cantiere. L articolo 25 obbliga il Medico Competente a consegnare, al datore di lavoro, la documentazione all atto della cessazione dell incarico, lettera d), e a consegnare copia della cartella al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro fornendo le indicazioni necessarie per la conservazione del documento, lettera e). Sempre la stessa lettera obbliga il datore di lavoro a conservare per almeno 10 anni l originale della cartella sanitaria e di rischio. Il tema della cartella è affrontato anche dall articolo 230 che prevede che in tale documento siano indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Si ricorda che con la modifica al Testo Unico con l introduzione della lettera g-bis il datore di lavoro ha l obbligo di comunicare al Medico Competente tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro. 12) Copia della designazione degli addetti alla lotta antincendio, gestione incendi ed evacuazione di emergenza L articolo 18, comma 1, lettera b) obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente (cioè all inizio di ogni attività lavorativa) i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell emergenza. Sempre lo stesso articolo ma la lettera t) obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie per gestire le emergenze rimandando all articolo 43 il dettato sulle disposizioni generali. Da tenere presente la modifica apportata al Testo Unico con l introduzione della lettera e-bis) che fa obbligo al datore di lavoro di garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. Il comma 2 stabilisce che la designazione di questi incaricati deve tenere conto delle dimensioni dell azienda e dei rischi specifici dell azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all articolo 46. Il comma successivo entra nel merito degli incaricati segnalando che non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione e che devono essere formati, vedi articolo 37 comma 9, ed essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell azienda o dell unità produttiva. La designazione deve risultare da atto scritto e riportare la firma del lavoratore incaricato per accettazione. È importante che per la designazione degli addetti venga consultato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) e che di questa consultazione rimanga memoria tramite atto sottoscritto vedi articolo 50 comma 1, lettera c). Si ricorda che nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di addetto alla prevenzione incendi e all evacuazione avendo frequentato preventivamente l apposito corso di formazione. Se il datore di lavoro opta per questa soluzione deve darne anticipatamente comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale). 13) Copia della designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso Come abbiamo visto nella precedente nota, il datore di lavoro, ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera b) provvede a nominare anche gli incaricati delle operazioni di primo soccorso. Anche questa designazione

13 QUADERNO DI CANTIERE 11 deve avvenire previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) e deve risultare da atto scritto e riportare la firma del lavoratore incaricato per accettazione Deve ricevere una formazione adeguata per poter svolgere le attività di sua competenza così come previsto dall articolo 37, comma 9. L articolo 45 al comma 2 rimanda al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso ed i requisiti del personale e la sua formazione. Si ricorda che nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, secondo il dettato dell articolo 34, comma 1-bis di modifica al Testo Unico, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di addetto al primo soccorso avendo frequentato preventivamente l apposito corso di formazione. Se il datore di lavoro opta per questa soluzione deve darne anticipatamente comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale). 14) Copia degli attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione L articolo 37, comma 9 prevede che i lavoratori incaricati dell attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell emergenza devono ricevere un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Si ricorda che tale obbligo incorre anche al datore di lavoro se, trovandosi nelle condizioni previste dall articolo 34, comma 1-bis, svolge in modo diretto i compiti di cui alla presente nota. L attività formativa per questi lavoratori tiene conto del tipo di classificazione del luogo di lavoro secondo i criteri di cui all allegato I al D.M. 10/03/1998. Il legislatore, infatti, ha previsto tre percorsi formativi che entrano nel merito della gravità/probabilità di incendio in rapporto alla presenza di sostanze infiammabili: rischio incendio basso, rischio incendio medio, rischio incendio elevato. Le ore di formazione pertanto variano dalle 4 ore per il rischio incendio basso, alle 8 ore per il rischio incendio medio ed alle 16 ore per il rischio incendio elevato. Allo stato attuale solo le imprese che devono redigere il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi,elaborato in conformità ai criteri di cui all allegato VIII del D.M. 10/03/98, hanno l obbligo annuale dell addestramento degli addetti. Ad eccezione delle aziende di cui all art. 3, comma 2, del D.M. 10/03/98, per i luoghi di lavoro, ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. I lavoratori designati a gestire le attività delle emergenze incendi nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell allegato X del D.M. 10/03/98, devono conseguire l attestato di idoneità tecnica di cui all art. 3 della legge 28 novembre 1996, n Il Testo Unico sembra propendere ad inserire per tutte le aziende l obbligo dell aggiornamento che dovrebbe consistere nella sola fase pratica di utilizzo di estintori e sulle modalità di spegnimento degli incendi. Le buone prassi, in materia di sicurezza, consigliano, per il rischio incendio elevato, di inserire nelle procedure di sicurezza l obbligo di una formazione pratica antincendio di 4 ore con cadenza triennale mentre per il rischio incendio medio si potrebbe inserire non un vincolo ma una facoltà. Si ricorda che la prova di evacuazione è obbligatoria almeno una volta all anno (art. 5 del D.M. 10/03/98). Gli attestati devono essere presenti in copia in cantiere e pertanto una volta in possesso dell originale occorre applicare la marca da bollo di 14,62 e farne diverse fotocopie apponendo la dicitura copia conforme all originale. Si consiglia di tenere in cantiere una nota firmata dal datore di lavoro con l indicazione del luogo dove è possibile verificare il documento originale. Il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere a consegnare al lavoratore interessato una copia dell attestato facendosi rilasciare una dichiarazione di avvenuta consegna. 15) Copia degli attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003 ha introdotto una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso, individuando le tipologie di formazione degli addetti al pronto soccorso, in funzione di tale classificazione aziendale e specificando le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione

14 QUADERNO DI CANTIERE 12 degli addetti. L articolo 37, comma 9, più volte citato, obbliga il datore di lavoro di attivarsi perché i lavoratori incaricati dell attività di primo soccorso ricevano un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico che nello svolgimento della parte pratica della formazione può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Gli addetti sono formati con istruzione teorica e pratica per l attuazione delle misure di primo intervento interno e per l attivazione degli interventi di pronto soccorso. Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, le aziende ovvero le unità produttive vanno classificate in tre gruppi: gruppo A, gruppo B, gruppo C. Per le aziende di gruppo A il corso di formazione è di 16 ore mentre per quelle di gruppo B e C le ore di corso sono 12. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto attiene la capacità di intervento pratico, con un modulo formativo di 6 ore per le aziende di gruppo A e di 4 ore per i gruppi B e C. Si identificano in aziende di gruppo A quelle dove si svolge un attività industriale e soggette all obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura. Al gruppo B appartengono le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A mentre al gruppo C appartengono le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 16) Copia dei verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei singoli lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta La legislazione antecedente all entrata in vigore del d.lgs. 626 del 1994 dava scarso peso all attività di informazione, formazione e addestramento degli addetti. Se con il 626 il legislatore ha voluto dare priorità a queste attività per alcune figure presenti nel processo organizzativo/produttivo il nuovo Testo Unico, con le modifiche apportate con il decreto correttivo, coinvolge tutti i soggetti presenti a qualsiasi titolo nel processo produttivo. Il decreto correttivo ha confermato l impianto iniziale dell articolo 36 e relativo all obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un adeguata informazione su aspetti riguardanti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro sia in generale sia quelli specifici in relazione alla mansione assegnata e sulle misure e le attività di protezione messe in atto a livello aziendale. Oltre a ciò il lavoratore deve essere informato sulle procedure previste per il primo soccorso, la lotta antincendio e l evacuazione e sui nominativi degli addetti a queste attività e sui nominativi del Responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente. L articolo 37 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente perché sappia acquisire tutti gli elementi, normativi, comportamentali e comunicativi interrelazionali, per essere soggetto attivo delle procedure aziendali di contrasto ai fattori di pericolo/rischio. È importante notare che il legislatore, in considerazione della forte presenza di lavoratori immigrati nel mercato del lavoro, ha previsto come obbligo che l attività sia di informazione che di formazione deve tenere conto delle conoscenze linguistiche e pertanto occorre procedere ad una verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso informativo/ formativo. Il legislatore ha previsto che le attività di informazione devono avvenire all atto della costituzione del rapporto di lavoro e ogniqualvolta sia necessario il trasferimento di ulteriori notizie come per esempio la modifica delle misure e delle attività di protezione e prevenzione precedentemente adottate, l uso di nuove sostanze e preparati pericolosi, la variazione dei nominativi incaricati delle attività di emergenza e del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente. Anche per le attività formative occorre

15 QUADERNO DI CANTIERE 13 rispettare la tempistica riportata nell articolo 37 e pertanto le iniziative formative dovranno essere svolte in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzo di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione dei lavoratori, inoltre, deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi o all insorgenza di nuovi rischi. Con il decreto correttivo al Testo Unico è stato riconfermato l obbligo che le attività di formazione devono avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali e di settore. Si ricorda che sia le attività di informazione sia quelle di formazione e addestramento devono essere adeguatamente documentate. È per questo motivo che è opportuno che tutte le attività di informazione/formazione e di addestramento siano gestite con la fattiva collaborazione degli organismi paritetici che sono tenuti a rilasciare gli attestati comprovanti le iniziative svolte a favore del ciascun lavoratore. Si ritiene opportuno ricordare che, in presenza di fasi di lavoro che prevedono interventi di demolizione o rimozione di manufatti contenenti amianto, i lavoratori, addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell amianto, devono ricevere una specifica formazione poiché tali lavorazioni, se eseguite non correttamente, possono rappresentare un rischio sia per i lavoratori che per l ambiente. È opportuno, dal momento che i lavoratori edili possono venire in contatto con materiali contenenti amianto, prevedere comunque una formazione specifica che gli consenta di individuare il pericolo ed informare tempestivamente il datore di lavoro. L impresa che esegue lavorazioni di rimozione, smaltimento e bonifica dell amianto deve essere iscritta in un apposito albo. Per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana è stato istituito il Libretto formativo del cittadino. Circa la tenuta e la compilazione del libretto non è ben definito il soggetto obbligato. L art. 37, comma 14, infatti, non indica espressamente il datore di lavoro come responsabile della sua istituzione e aggiornamento, ma si limita a prevedere che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano registrate in tale documento se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Secondo l art. 2, comma 1, lett. i), del DL 276/2003, le registrazioni dovrebbero essere effettuate tramite operatori abilitati nell ambito di ciascuna realtà regionale, mentre l istituzione è a cura del lavoratore, che è anche il principale responsabile della sua manutenzione. In attesa di chiarimenti si consiglia l adozione di un atteggiamento ispirato a criteri di prudenza. Una soluzione potrebbe essere quella di istituire comunque, in via provvisoria, per ogni lavoratore il libretto formativo secondo il citato format sperimentale approvato dalla Conferenza Stato/Regioni il 14 luglio 2005, previa verifica anche delle disposizioni in vigore nella Regione in cui ha sede l unità produttiva. La registrazione è prevista anche per la formazione dei preposti, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del RSPP e degli addetti al SPP e facoltativamente degli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, nonché degli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Le annotazioni effettuate nel citato libretto costituiscono piena prova delle attività previste dagli articoli 36 e 37 ed evitano la sanzione penale prevista dall art. 55, comma 4, lett. e), del DL (arresto da quattro a otto mesi o l ammenda da euro ad euro 4.000). In attesa degli opportuni chiarimenti a causa della formulazione difettosa del dettato normativo è certo che i documenti certificatori, i verbali di formazione e le annotazioni sugli appositi registri mantengono la loro efficacia. 17) Verbale di nomina/elezione del RLS È certo che la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un diritto dei lavoratori e pertanto, nella fase di nomina/elezione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo. I lavoratori quindi devono convocare e prendere parte ad una riunione di cui deve essere redatto un verbale. Una volta che hanno designato/eletto il loro Rappresentante,devono comunicare al datore di lavoro l avvenuta nomina trasmettendo il relativo verbale. Il datore di lavoro deve, a sua volta, comunicare agli organismi paritetici territoriali di settore l avvenuta nomina trasferendo copia del verbale. Tale copia deve essere presente anche in cantiere a disposizione degli organismi di vigilanza e delle figure incaricate di applicare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestire le misure e le attività di protezione e prevenzione

16 QUADERNO DI CANTIERE 14 adottate dall azienda. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno mentre nelle aziende con più di 15 dipendenti è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Se queste rappresentanze non sono presenti il rappresentante è eletto dai lavoratori dell azienda al loro interno. Il Testo Unico ha previsto che l elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza avvenga di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro individuata, con decreto interministeriale, nell ambito della settimana europea. Il numero minimo degli RLS è di un rappresentante nelle aziende fino a 200 lavoratori; tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 lavoratori; sei rappresentanti nelle aziende oltre i mille. L elezione del RLS non rientra tra gli adempimenti del datore di lavoro e pertanto la sua eventuale mancata designazione da parte dei lavoratori non può essere annoverata quale violazione della norma. È tuttavia obbligo del datore di lavoro informare i lavoratori circa le funzioni del RLS e le modalità di elezione. 18) Attestato del corso di formazione svolto dal RLS Il legislatore ha posto l accento sull importanza della formazione del RLS, imponendo al datore di lavoro di assicurare a tale figura un percorso formativo specifico. L attività formativa ha diversi obiettivi: rendere RLS consapevole del proprio ruolo di rappresentanza, essere in grado di leggere la realtà lavorativa di cui è parte comprendendone i bisogni e trasferendone le istanze di tutela presso i soggetti di volta in volta chiamati in causa. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, quindi, gode di un autonomia operativa tanto ampia, quanto dipendente, e ciò al di là del dettato normativo, da un costante rapporto con gli altri lavoratori; un autonomia mai espressiva di posizioni individualistiche o di istanze scisse da questioni di salute e sicurezza. Ecco perché è fondamentale che la formazione del RLS, come recita l articolo 37, comma 6, sia periodicamente ripetuta con interventi di aggiornamento in relazione alla realtà aziendale ed al suo modificarsi nel tempo, integrandosi con le restanti attività di formazione volute dal decreto correttivo 106/2009. È anche evidente che la formazione del RLS debba avere contenuti vari e mirati, non tanto a produrre solo nozioni tecniche di igiene e sicurezza del lavoro quanto a sviluppare nel RLS la capacità di affrontare le diverse problematiche, attivando di volta in volta i soggetti responsabili perché intervengano a livello tecnico, procedurale, valutativo, informativo, di verifica, ecc per rimuovere ogni forma di pericolo. Il percorso formativo deve trasferire conoscenze e competenze perché il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sappia svolgere al meglio la funzione di rappresentanza che è articolata su molteplici attività: controllo, collaborazione, cooperazione e di promozione della salute. Da ciò la necessità che RLS non sviluppi solo capacità tecniche, ma anche relazionali, di comunicazione, decisionali e così via. Per l attestato del RLS valgono le stesse regole degli altri soggetti incaricati di svolgere attività di emergenza e pertanto si rimanda alla lettura degli ultimi due paragrafi del punto ) Documentazione attestante la scelta di avvalersi del RLST Il legislatore, prendendo atto di alcune criticità nella nomina del RLS, a causa della scarsa conoscenza della figura tra i lavoratori e delle forti difficoltà che la funzione di rappresentanza inevitabilmente incontra, specialmente nelle piccole imprese, ha previsto che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza possano anche essere eletti nell ambito dei dipendenti di più imprese accomunate per affinità territoriale o di comparto o di sito produttivo. Il comma 8 dell articolo 47, pur rimandando alle parti sociali a livello nazionale di realizzare intese in merito alle figure del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo, prevede che, in caso di mancata elezione del RLS aziendale, le funzioni esercitate da questa figura siano svolte da soggetti individuati tramite accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La vigente normativa, quindi, in merito alla figura del RLST, ha previsto un automatismo che sposta il diritto-dovere dei lavoratori ad eleggere o a designare il loro rappresentante per la sicurezza (RLS) all obbligo, per ogni azienda, di

17 QUADERNO DI CANTIERE 15 avere comunque un RLS con l aggiunta della lettera T. La vigente normativa prevede che gli organismi paritetici comunichino alle imprese i nominativi degli RLST e all INAIL l elenco delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, articolo 51, comma 8 e 8 bis. La necessità di avere in azienda questa figura è rintracciabile nell obbligo per il datore di lavoro di indicare nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) e nel POS, il nominativo del RLS o RLST (art,28, c.2, lett. e). Tale mancanza viene sanzionata (articolo 55, comma 3) con l ammenda da a euro, in quanto rappresenta una redazione incompleta del DVR, evidenziando la mancata consultazione preventiva e tempestiva del RLS o RLST in ordine alla valutazione dei rischi (articolo 18, comma1, lett. s). È certo che per le aziende i vantaggi di avere un RLS interno sono maggiori rispetto ad avere a disposizione un RLST. La presenza di un RLS interno significa infatti assicurare all azienda la presenza costante di questa importante figura che conosce molto bene l ambiente e i rapporti interpersonali nonché le peculiarità del lavoro cosa che difficilmente può essere garantita dal RLST. È opportuno, quindi, che le aziende, dove non è stato eletto il RLS, comunichino, per iscritto, all organismo paritetico l intenzione di avvalersi del RLST e di conservare, in cantiere, copia della comunicazione di ritorno che deve riportare i dati completi del RLST. Si ricorda che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale esercita le stesse competenze del RLS aziendale previste dall articolo 50. La lettura del dettato normativo sembrerebbe obbligare a tale procedura soltanto le imprese fino a 15 unità dato che, per quelle con una forza lavoro con più di 15 unità, la nomina del RLS deve avvenire con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali. 20) Documento di valutazione dei rischi - DVR, valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto, valutazione del rischio chimico, valutazione sui rischi da vibrazioni, valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, ecc (all interno del POS di ogni singola impresa) e Valutazione dei rischi collegati allo stress da lavoro- correlato. L articolo 2 del Testo Unico al comma 1, lettera q) definisce il concetto di valutazione dei rischi e cioè l attività di valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. L articolo 15 nell indicare le Misure generali di tutela mette al primo posto l attività di valutazione dei rischi e la programmazione della prevenzione che, recita la lettera b), deve mirare ad attivare un complesso di azioni in grado di integrare, in modo coerente, le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro. L articolo riporta dalla lettera c) alla lettera z) le azioni che devono accompagnare la corretta programmazione. La valutazione dei rischi, quindi, è un obbligo che il datore di lavoro deve assolvere personalmente, articolo 17, lettera a), e che deve concludersi con l elaborazione di un documento in cui sono analizzati tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa con l indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa. Questo documento, conosciuto con l acronimo DVR, deve essere redatto con data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) e del medico competente. Per le nuove imprese il legislatore ha fissato entro 90 giorni dalla data di inizio dell attività l elaborazione del documento mentre la valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente. Il datore di lavoro ha l obbligo di effettuare la valutazione e la redazione del DVR previa consultazione del RLS o RLST. Ha l obbligo, inoltre, di consegnare al RLS o RLST, previa richiesta dello stesso, una copia del DVR per la consultazione che deve avvenire esclusivamente all interno dell azienda. La valutazione ed il DVR non devono essere considerate attività una tantum ma necessitano di idonee rielaborazioni nei casi previsti dall articolo 29, comma 3) così come riportato nel decreto correttivo. Si ricorda che tale decreto ha fissato in trenta giorni, dalla data dell insorgere dell evento di modifica, la rielaborazione del

18 QUADERNO DI CANTIERE 16 documento. Il DVR in caso di contratti di appalto o d opera o di somministrazione devono essere custoditi presso l unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, a partire dal 30 giugno 2012, dovranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate che saranno predisposte con decreto interministeriale. Fino alla data del 30 giugno 2012 i DL possono auto certificare l effettuazione della valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che saranno predisposte entro il 30 giugno Queste procedure, con il decreto correttivo 106/2009, riguardano anche le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV Cantieri temporanei o mobili. Il documento deve essere custodito in azienda o presso l unità produttiva. La definizione di unità produttiva vale esclusivamente ai fini della legislazione antinfortunistica e riguarda gli stabilimenti o strutture finalizzate alla produzione di beni e servizi dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. La rilevanza dell unità produttiva nell impresa è legata, inoltre, all applicazione della disciplina del licenziamento, e al riconoscimento e all esercizio dei diritti sindacali: in particolare all elezione delle RSA, al trasferimento del lavoratore e all utilizzo degli strumenti di democrazia aziendale. In cantiere, non sussistendo le condizioni per considerare tale luogo di lavoro unità produttiva, deve essere presente una nota firmata esclusivamente dal datore di lavoro che segnali che il DVR è custodito presso la sede aziendale. Il datore di Lavoro, quindi, effettua l analisi e la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e nelle relative fasi di produzione, seguendo una metodologia basata sui rischi derivanti dalle attività, dalle mansioni svolte, dall uso di macchine e attrezzature, dall uso di particolari sostanze, ecc. Di seguito riportiamo, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, alcune attività che devono essere oggetto di valutazione dei rischi e che devono essere inserite nel DVR con la segnalazione delle misure di prevenzione previste dall azienda ed il loro programma di attuazione. Il nuovo Testo Unico,così come modificato dal decreto correttivo 106/2009, all articolo 187 specifica i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l udito. L articolo 188 definisce il significato della terminologia usata mentre l articolo successivo indica i valori limite di esposizione ed i valori di azione. L articolo 190 entra nel merito degli obblighi del datore di lavoro rispetto alla valutazione del rischio. Questa valutazione così come prevede l articolo 181 deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale o aggiornata ogni qual volta si verifichino dei mutamenti che rendono la precedente valutazione superata o in rapporto alle indicazioni della sorveglianza sanitaria. Questa attività deve essere gestita da personale qualificato nell ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. Il decreto correttivo ha aggiunto all articolo 190 un comma 5 bis che prevede che l emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente prevista dall articolo 6 del Testo Unico, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. Il datore di lavoro ha l obbligo di effettuare la valutazione di esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro e, se a seguito della valutazione può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione (Lex = 80 db (A) o Ppeak = 135 db(c)) possono essere superati, misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti e riporta i valori nel documento di valutazione. Il rapporto di valutazione deve essere redatto per ogni cantiere ed in base alle mansioni svolte da ogni singolo lavoratore, accorpando i lavoratori per gruppi omogenei, e ai tempi reali di esposizione e deve essere conservato in azienda a disposizione degli Organi di vigilanza. Si consiglia la lettura di tutti gli articoli presenti nel Capo II del Titolo VIII dato che sono state apportate diverse modifiche. Con l articolo 221 inizia l illustrazione dei requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. Il comma 4 precisa che le disposizioni riportate nel Capo I del Titolo IX non riguardano l esposizione ad amianto che sono disciplinate dalle norme contenute al Capo III dello stesso titolo. L articolo 222 definisce i termini impiegati per la trattazione del rischio chimico. Il successivo articolo entra nel merito di come il datore di lavoro deve realizzare la valutazione tenendo conto dei valori indicati negli allegati XXXVIII e XXXIX. L articolo 224, comma 2 prevede che se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la

19 QUADERNO DI CANTIERE 17 sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli art. 225, 226, 229, 230. Alla luce di quanto prescritto da tale articolo, non si applicheranno, quindi, le misure specifiche di protezione e prevenzione, le disposizioni in caso di incidenti o emergenze, la sorveglianza sanitaria e la realizzazione di cartelle sanitarie di rischio da parte del Medico Competente, nel solo caso che tutte le condizioni specificate si verifichino. Le verifiche da realizzare nell ambito della valutazione dei rischi non saranno, pertanto, solo finalizzate a determinare il livello di rischio per la salute (irrilevante) e per la sicurezza (basso). Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dal comma 1 dell articolo 224, per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi deve adottare delle misure di progettazione e organizzazione nei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro, fornire attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate, ridurre al minimo il numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti modificando al minimo la durata e l intensità dell esposizione, attivare misure igieniche adeguate, ridurre al minimo la quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro. La violazione di una delle prescrizioni può determinare l applicazione integrale del Titolo IX, Capo I. Lo strumento da utilizzare per la realizzazione della valutazione dei rischi prevista potrebbe essere il Modello di Valutazione del Rischio Chimico denominato con un semplice acronimo MoVaRisCh che è stato approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia - Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione alle Linee Guida del Titolo IX del Capo I del d.lgs. 81/08) proposte dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome. È una modalità di analisi che, attraverso un percorso informatico semplice, consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall articolo 223. Il modello, che va inteso come un percorso di facilitazione, rende possibile classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute in considerazione agli adempimenti della vigente normativa per quanto riguarda il rischio chimico per la salute dei lavoratori. Si ricorda che il livello di rischio da indicare nella valutazione deve avvenire per ogni sostanza utilizzata nell ambiente di lavoro, e la definizione di tale giudizio può avvenire utilizzando o meno modelli matematici. Il documento di valutazione del rischio chimico deve essere conservato in azienda a disposizione degli Organi di vigilanza. I rischi da vibrazioni possono provocare malattie diverse a seconda che coinvolgano il corpo intero (WBV) o solo il sistema mano-braccio (HAV). In base al tipo di vibrazioni a cui un lavoratore è sottoposto variano i disturbi che si possono manifestare: quelle di tipo HAV possono danneggiare tutte le strutture (apparato cardiovascolare, muscolo-scheletrico, nervoso); quelle WBV interessano tutto il tratto lombare della colonna vertebrale: lombalgie, lombo sciatalgie, ernia discale lombare e traumi al rachide. Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono molto più frequenti e dannose; da questo ne derivano valori limite più bassi. Il rischio è presente non appena si inizia ad utilizzare, regolarmente e di frequente, un macchinario, strumento o attrezzatura che produce un elevato livello di vibrazioni. I primi sintomi possono comparire dopo soli pochi mesi o dopo anni, in base al soggetto e all ampiezza della vibrazione. Il Titolo VIII al Capo III del d.lgs. 81/2008 e smi tratta della protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. L art. 200, alle lettere a) e b) definisce le vibrazioni sia quelle trasmesse al sistema mano braccio sia quelle trasmesse al corpo intero mentre le successive due lettere indicano i valori di esposizione giornaliera. L art. 201 dettaglia sia i valori di esposizione che i valori di azione mentre l art. 202 entra nel merito dell obbligo, per il datore di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e la misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. Il datore di lavoro, per verificare il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche, può fare ricorso ad informazioni reperibili presso banche dati dell ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori. Per la misurazione, invece, il datore di lavoro deve ricorrere ad attrezzature specifiche e ad una metodologia appropriata. Sostanzialmente, quindi, abbiamo tre livelli di approfondimento per valutare il rischio da vibrazioni: una prima valutazione, sempre obbligatoria, basata su osservazioni e conoscenze delle modalità del lavoro (il tipo di attrezzature in uso, il livello, il tipo e la durata dell esposizione, condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, presenza di lavoratori particolarmente sensibili, lamentele dei lavoratori ecc..). Nel caso in cui il rischio non sussista e quindi la valutazione non proceda oltre, il datore di lavoro deve dimostrarlo per iscritto, giustificando il mancato approfondimento. Se il problema esiste, occorre ricostruire i livelli espositivi

20 QUADERNO DI CANTIERE 18 ricorrendo a dati misurati da altri (Banche dati ISPESL, Regioni o CNR, dati dei produttori delle attrezzature ecc.). Il metodo è approssimativo, serve per discriminare tra situazioni certamente a rischio e certamente non a rischio, ma non per le situazioni limite. In questo modo è facile sottostimare il rischio perché i livelli di vibrazioni calcolati dal fabbricante sono molto distanti da quelli in condizioni reali di utilizzo. La misurazione strumentale, così come meglio precisato nell Allegato XXXV del nuovo Testo Unico parte A per il sistema mano braccio e parte B per il sistema corpo intero. Lo strumento attualmente disponibile è l accelerometro. Il comma 5 dell art.202 obbliga il datore di lavoro a tenere conto, nelle procedure di valutazione, di diversi elementi. Il datore di lavoro deve elaborare ed applicare opportune misure per ridurre al minimo l esposizione ed i rischi da vibrazioni. I lavoratori che sono esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta all anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. Il termine movimentazione manuale di carichi vuole identificare qualsiasi operazione che un lavoratore effettua tramite l uso della propria forza fisica. Prima dell entrata in vigore del d.lgs. 626/94, in Italia non esisteva una legislazione concreta inerente la movimentazione manuale di carichi. Quanto trattato nel Titolo V del d.lgs. 626/94 è passato interamente nel nuovo decreto in quanto la movimentazione manuale di carichi non è una caratteristica specifica del comparto industriale, ma riguarda la quasi totalità delle attività lavorative comprese scuole, uffici, ospedali ecc. Una buona percentuale di malattie professionali riconosciute, derivano da lesioni alla regione dorso lombare, e sono originate dalla movimentazione manuale di carichi. Si intuisce quindi che in ogni luogo di lavoro possono esistere molte mansioni che comportano una movimentazione manuale di carichi. Per una corretta movimentazione dei carichi occorre prendere in considerazione non solo il peso ma anche il volume, la forma, il tipo di presa e lo spostamento. Pertanto gli addetti alla movimentazione dei carichi, oltre alla forza fisica, devono avere la capacità di valutare le possibilità ottimali per svolgere lo spostamento in condizioni di sicurezza. Non esistono normative specifiche che riguardano le corrette modalità di movimentare manualmente dei carichi. Tuttavia, da studi medici ergonomici e dall esperienza acquisita in passato, è possibile individuare i corretti modi di movimentazione. La posizione corretta del corpo è determinante ai fini della sicurezza del sollevamento e/o dello spostamento manuale di un carico. Nel sollevamento e trasporto manuale di materiali con mezzi ausiliari a ruota quali ad esempio carrelli, carriole ecc., è necessario verificare sempre la tenuta del mezzo, la stabilità del carico, il tragitto da percorrere, l ambiente circostante. La formazione e l addestramento sulla movimentazione dei carichi è importante e deve essere garantita dal datore di lavoro sia dove sussiste la movimentazione ripetuta di piccoli pesi sia dove la movimentazione manuale è occasionale ma con pesi sostenuti e difficile presa. Nella movimentazione manuale di carichi e pesi sostenuti e difficili è molto importante l esperienza del lavoratore. Il datore di lavoro, al fine di ridurre i rischi di lesioni dorso lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell ambiente di lavoro e dell esigenze che tale attività comporta, affida al medico competente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Lo stress da lavoro-correlato è tra le cause più comuni di malattia riferito da oltre 40 milioni di lavoratori in tutta l Unione europea. Da ciò deriva l obbligo, previsto dall articolo 28 comma 1 e comma 1 bis, della valutazione, tra i diversi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche dello stress lavorativo. I rischi psicosociali derivano da alcuni aspetti della gestione del lavoro che hanno in sé un potenziale tale da causare danni psicosociali o fisici. Tali fenomeni sono spesso multiformi e rappresentano una condizione di rischio psicosociale che produce un danno psicologico. Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti. La valutazione deve essere organizzata e definita dalle aziende stesse, ossia dal gruppo aziendale di prevenzione che prevede la partecipazione del Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC, oltre che di eventuali altri soggetti indicati dalle organizzazioni. È opportuno che sia gestita all interno dell azienda e non demandata esclusivamente a soggetti esterni. Il livello di rischio stress da lavoro- correlato a livello aziendale è valutato in basso, medio e alto. Se il livello di rischio è medio o alto è necessario svolgere la valutazione rischi per singoli lavoratori o gruppi

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