n Legale - Fiscale Sommario
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- Viola Foti
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1 Newsletter Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Sommario Impugnazione delle delibera di approvazione del bilancio Violazioni antistrust: regole certe per risarcimenti e sanzioni Esportazioni indirette non imponibili anche con uscita della merce dopo più di 90 giorni Eccedenza di credito IVA trimestrale: possibile modificare la scelta di utilizzo Tracciabile il pagamento anche per le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco Cessione di quote di fondi mobiliari chiusi senza sostituto d imposta
2 Impugnazione delle delibera di approvazione del bilancio Dopo la decisione della Cassazione n.147 del giugno scorso, è tornata di attualità la discussione sulla possibilità, o meno, di devolvere ad un collegio arbitrale la controversia riguardante l impugnazione della delibera di approvazione del bilancio. La questione muove dall interpretazione dell art. 4 del D. Lgs. 5/00 secondo cui Gli atti costitutivi delle società [] possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Cosicché, in presenza di una clausola compromissoria: le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili dovranno essere devolute ad arbitri; viceversa, le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili dovranno essere devolute al giudice ordinario. Nel corso degli anni, dottrina e giurisprudenza si sono più volte soffermate sulla natura disponibile, o meno, della facoltà di impugnazione delle delibere di approvazione di bilancio. Si discuteva, infatti, se tali delibere coinvolgessero diritti di cui il socio o la compagine sociale potessero disporre. Sul punto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione ha dapprima ribadito che il bilancio svolge principalmente due funzioni: rappresenta lo strumento di gestione della società e di programmazione strategica al servizio dei soci; identifica il patrimonio sociale, la gestione, l andamento finanziario, a tutela dei terzi. Da ciò, la Suprema Corte ha dedotto che: il bilancio non si pone nel dominio esclusivo della società e nella piena disponibilità dei soci; quindi le controversie relative all approvazione del bilancio attengono a diritti indisponibili; di conseguenza l impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio, anche in presenza di una clausola compromissoria arbitrale, è sempre da devolvere al giudice ordinario. Con tale pronuncia, quindi, la Suprema Corte ha censurato un orientamento espresso in più occasioni dai giudici di merito, ed in particolare dal Tribunale di Milano, secondo cui, in presenza di una clausola compromissoria, le controversie inerenti all approvazione del bilancio dovessero essere devolute solo ed esclusivamente ad arbitri. Stante la presa di posizione dei giudici di legittimità, resta da capire se i tribunali, e in particolare quello di Milano, si adegueranno o meno all orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. Riferimenti Art. 4, D.Lgs. 17gennaio 00, n. 5 Corte di Cassazione, sentenza 5 giugno 014, n Violazioni antistrust: regole certe per risarcimenti e sanzioni Lo scorso 10 novembre 014, il Consiglio dell Unione Europea ha approvato il testo definitivo della Direttiva sulle azioni da danno antitrust. La Direttiva intende garantire un effettiva ed uniforme tutela giurisdizionale per i soggetti che abbiano subito un danno a causa di una violazione del diritto, nazionale e/o comunitario, della concorrenza. Per attuare la Direttiva, gli Stati Membri avranno due anni di tempo decorrenti dalla sua piena entrata in vigore, prevista per metà dicembre 014. Le principali misure che gli Stati membri dovranno implementare, riguardano: il potere per giudici nazionali chiamati a pronunciarsi sul risarcimento di disporre, a vantaggio della vittima della violazione, l acquisizione di prove da parte delle imprese convenute, da terzi e dalle autorità antitrust che hanno accertato la violazione; la possibilità che il termine di prescrizione per l azione di risarcimento danni, non inferiore a cinque anni, venga fatto decorrere sino ad un anno dopo il definitivo accertamento della violazione da parte dell autorità antitrust; il riconoscimento del risarcimento anche per danni da incremento dei prezzi, patito dalle vittime indirette delle violazioni che hanno subito un danno a valle della catena distributiva; la rilevanza di eventuali composizioni consensuali delle controversie nonché dei cc.dd. programmi di clemenza. Il ottobre scorso, L AGCM ha adottato e pubblicato le Linee Guida illustrative dei principi seguiti dall Autorità stessa nella quantificazione delle sanzioni per le violazioni del diritto antitrust. Tra gli aspetti di maggiore interesse del regime sanzionatorio descritto nelle Linee Guida, si segnala: la possibilità per l AGCM di aumentare l ammenda per le violazioni più gravi (+15%/5% del valore delle vendite oggetto dell infrazione) o al fine di renderla proporzionata alle dimensioni dell azienda (fino a +50%); in caso di più violazioni, l applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (c.d. concorso formale); la possibile considerazione e rilevanza di circostanze aggravanti e circostanze attenuanti. Tra le circostanze attenuanti previste di notevole rilevanza, vi è l adozione e l effettiva applicazione, da parte delle imprese, di uno specifico programma di compliance alla normativa antitrust, allineato alle best practice europee e nazionali. A tal fine, il programma deve prevedere: l identificazione e la valutazione dei rischi nonché l adozione delle procedure atte a limitarli; il pieno coinvolgimento del management e l identificazione del personale responsabile del programma e della tenuta delle relative attività e documenti; l implementazione di adeguati programmi di monitoraggio, auditing, training, nonché di sistemi di segnalazioni interne anonime (whistle-blowing) e di incentivi al rispetto del programma. Riferimenti Testo della Direttiva UE relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati Membri e dell Unione Europea Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall Autorità in applicazione dell articolo 5, comma 1, della legge n. 87/90 adottate dall AGCM nell adunanza del ottobre 014.
3 Esportazioni indirette non imponibili anche con uscita della merce dopo più di 90 giorni Non sono imponibili IVA le esportazioni indirette anche se i beni lasciano il territorio UE oltre i 90 giorni. Pertanto, l eventuale imposta nel frattempo versata può essere recuperata mediante l emissione di nota di credito o richiesta di rimborso. E questo il chiarimento reso dall Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 98/E/014, fornendo risposta alla richiesta di chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell art. 8, co. 1, lett. b) DPR 6/197, secondo il quale le esportazioni regolate dalla clausola ex works (esportazioni indirette) beneficiano del regime di non imponibilità solo se i beni escono dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cessionario. Nel caso in cui l esportazione si perfezioni oltre tale termine, il cedente deve, quindi, regolarizzare l operazione addebitando al cessionario l IVA, a nulla rilevando che la merce sia stata effettivamente esportata. Alla luce della sentenza della CGUE del 19 dicembre 01, relativa alla causa C-56/1, è stato chiesto all Agenzia di rivedere l interpretazione data alla norma in parola. L Agenzia ha precisato che negare il regime di non imponibilità, nel caso in cui sia possibile dimostrare che i beni hanno lasciato il territorio comunitario, pur dopo 90 giorni dalla consegna al cessionario, e non consentire il recupero dell imposta eventualmente versata a titolo di regolarizzazione, non è in linea con l assunto dei giudici. Pertanto, ha chiarito che il regime di non imponibilità previsto per le esportazioni si applichi sia nel caso in cui il bene esca dal territorio UE entro 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine di 0 giorni per effettuare la regolarizzazione, che quando il bene lasci il territorio comunitario oltre 90 giorni. Di conseguenza, è possibile recuperare l IVA nel frattempo versata mediante l emissione di una nota di credito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è avvenuta l esportazione, o in alternativa, attraverso la presentazione di apposita richiesta di rimborso entro il termine di anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. Va da sé che se la merce è esportata oltre 90 giorni, ma nei 0 giorni previsti per la regolarizzazione si abbia prova dell avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell imposta, senza che sia applicata alcuna sanzione. 10 novembre 014, n. 98/E. Eccedenza di credito IVA trimestrale: possibile modificare la scelta di utilizzo Il contribuente può modificare la scelta di utilizzo dell eccedenza di credito IVA trimestrale effettuata tramite la presentazione del modello TR, con la presentazione di una nuova istanza. La possibilità di rettificare il modello TR deve essere concessa anche una volta che è decorso il termine di presentazione della correttiva nei termini. E questo quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 99/E/014. In particolare, l Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente può modificare la scelta operata anche oltre i termini di presentazione del modello TR, chiedendo l utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso, previa verifica con l ufficio territorialmente competente che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento. Nel caso di avvenuta validazione della disposizione di pagamento la rettifica non è, invece, consentita. Inoltre, la modifica della scelta può essere eseguita a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione. La modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA e, pertanto, la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione. In caso di utilizzo in compensazione dell eccedenza di credito IVA infrannuale già chiesta a rimborso - senza aver previamente operato la rettifica dell istanza - la stessa realizza l ipotesi di indebito utilizzo di somme in compensazione. Infine, l indebito utilizzo in compensazione del credito infrannuale, già chiesto a rimborso, configura una violazione sanzionabile. Resta salva, in ogni caso, la possibilità per il contribuente di avvalersi, qualora ne ricorrano i presupposti, dell istituto del ravvedimento operoso. 11 novembre 014, n. 99/E. Tracciabile il pagamento anche per le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco L Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 10/E/014, ha chiarito che sono tracciabili anche i pagamenti di importo superiore a 516,45 euro effettuati alle associazioni senza scopo di lucro e dalle pro-loco. L Agenzia ha, infatti, osservato che i pagamenti effettuati in favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a 516,46 euro, devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (carte di credito o bancomat). Tali sistemi di pagamento devono essere adottati anche dagli enti che hanno optato per l applicazione della legge n. 98/1991, ossia dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco. 19 novembre 014, n. 10/E. Cessione di quote di fondi mobiliari chiusi senza sostituto d imposta In caso di cessione di quote di fondi mobiliari chiusi senza intervento del sostituto d imposta, il contribuente non imprenditore è chiamato ad autoliquidare l imposta sostitutiva nel quadro RM della dichiarazioni. E quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 101/E/014. L articolo 6-quinquies, comma 1, D.P.R.
4 n. 600/197 dispone che le SGR che hanno istituito i fondi, la SICAV o la SICAF, in qualità di sostituti d imposta, devono operare la ritenuta sui proventi erogati in costanza di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani - diversi dagli OICR immobiliari - e lussemburghesi storici, compresi i suddetti fondi immobiliari chiusi, nonché su quelli derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione. In caso di cessione a titolo oneroso di quote di fondi immobiliari, il sostituto d imposta sui relativi redditi di capitale è la SGR. L Agenzia ha chiarito che nel caso in cui la cessione avvenga senza l intervento del sostituto, il contribuente, non esercente attività d impresa, è tenuto all autoliquidazione dell imposta sostitutiva nel quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi. Tale ipotesi può verificarsi nel caso di cessione di quote nominative in cui la SGR interviene soltanto per l annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti in quanto il contribuente cede la quota ai sensi dell art. 0 c.c., oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l emissione del certificato al portatore per la cui cessione non è richiesto l intervento dell intermediario. Per le cessioni di quote al portatore di valore pari o superiore a euro - ha concluso l Agenzia - per le quali è obbligatorio l intervento dell intermediario, resta fermo che l intermediario interessato è tenuto a operare la ritenuta di cui all art. 6-quinquies del D.P.R. n. 600/ novembre 014, n. 101/E. 4
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Roma, 19 novembre 2014
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