Indice. 2 Il venir meno della esclusività della giurisdizione ecclesiastica

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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO DELLE RELIGIONI LEZIONE VIII LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA MATRIMONIALE PROF. MARCO SANTO ALAIA

2 Indice 1 Efficacia civile delle decisioni ecclesiastiche sui matrimoni canonici: la esclusività della giurisdizione ecclesiastica Il venir meno della esclusività della giurisdizione ecclesiastica Il processo matrimoniale canonico ed il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. 7 4 Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale La dispensa ecclesiastica circa il matrimonio rato e non consumato di 12

3 1 Efficacia civile delle decisioni ecclesiastiche sui matrimoni canonici: la esclusività della giurisdizione ecclesiastica. Per quanto riguarda le decisioni sui matrimoni concordatari, vi è sempre stato un conflitto di principio tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale, dovuto alla differenza di fondo nella concezione del matrimonio. La Chiesa cattolica, infatti, considera il matrimonio sacramento di origine divina e, perciò, indissolubile; lo Stato italiano, invece, coerentemente con il principio di laicità, considera l unione coniugale un contratto bilaterale tra coniugi. A proposito dell ordinamento canonico, vige il principio di origine tridentina, secondo il quale, data la natura sacramentale del matrimonio fra battezzati, solo il giudice ecclesiastico ha giurisdizione su tale vincolo e può dichiararne la nullità (canoni , 1059, 1401 n. 1, 1671 C.I.C.). Solo il Pontefice, inoltre, può dichiarare lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato (can C.I.C.). L art. 34 comma 4 del Concordato del 1929 (L. n. 810), si era ispirato a tale principio, riconoscendo una riserva esclusiva di giurisdizione in materia matrimoniale a favore dell autorità ecclesiastica. Tale articolo, alla lettera, riconosceva riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici le cause concernenti la nullità del matrimonio canonico trascritto e la dispensa super rato. La riserva stabilita dall art. 34 comma 4 del Concordato del 1929 a favore della giurisdizione ecclesiastica nelle cause concernenti la nullità dei matrimoni canonici che avessero conseguito, con la trascrizione, effetti civili era di carattere assoluto, nel senso che riguardava tutti i matrimoni contratti secondo la disciplina canonica, trascritti in Italia nei registri dello stato civile. Inoltre, la Corte Costituzionale ribadì più volte il principio che il matrimonio concordatario assoggetta alla giurisdizione ecclesiastica entrambi i coniugi siano essi italiani o stranieri. Il carattere assoluto di una tale riserva comportava che, in materia matrimoniale concordataria, nessuna pronuncia di altra autorità giudicante potesse avere valore nell ordinamento italiano, sia che tale pronuncia venisse emanata dal giudice italiano, sia che essa fosse stata emanata dal giudice straniero e si intendesse darne esecuzione nel nostro Paese a seguito di giudizio di delibazione. Tale opinione è confermata, oltre che dalla maggior parte della dottrina, anche dal costante indirizzo del Supremo Collegio. 3 di 12

4 La competenza dei Tribunali ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio religioso trascritto nei registri di stato civile, ai sensi del Concordato del 1929, era esclusiva, nel senso che i tribunali statali mancavano di giurisdizione in materia. Essi, infatti, potevano soltanto conoscere dell invalidità della trascrizione, nel senso che quest ultima poteva essere impugnata davanti agli organi statali per una delle cause elencate nell art. 12 della L.m. Pertanto, in base ai Patti Lateranensi, bisognava distinguere tra impugnativa del matrimonio, rientrante nella giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici, ed impugnativa della trascrizione matrimoniale, di competenza dell autorità giudiziaria italiana, la quale escludeva l esame del vincolo matrimoniale. 1 I successivi commi 5 e 6 dell art. 34 Conc. e l art. 17 L.m. precisavano, poi, le modalità con cui i provvedimenti emanati dagli organi ecclesiastici assumevano effetti civili. In base a tali disposizioni, le cause concernenti la nullità dei matrimoni canonici, che con la trascrizione avessero conseguito effetti civili, erano riservate alla competenza dei tribunali ecclesiastici. In secondo luogo, tali cause dovevano svolgersi secondo le norme canoniche sia sostanziali che procedurali. Infine, le sentenze ecclesiastiche emanate in materia di nullità matrimoniale avrebbero avuto effetto, nel diritto italiano, a seguito di uno speciale procedimento innanzi la Corte d Appello ( procedimento di delibazione). Il silenzio dell art. 34 del Concordato del 1929 in merito al riconoscimento della generalità delle sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici da parte dello Stato italiano lasciava intendere che lo stesso Stato si era impegnato a riconoscere solo le sentenze di nullità del matrimonio e non anche qualsiasi sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale (es. stato delle persone). 1 Alaia M.S. L efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità matrimoniale nell ordinamento italiano Nolae 1999 pag di 12

5 2 Il venir meno della esclusività della giurisdizione ecclesiastica. Con il passare dei decenni, la riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica in tema di nullità matrimoniale, stabilita dall art. 34 comma 4 del Concordato del 1929, così come l intero sistema dei Patti Lateranensi, fu messa sempre più in discussione dai cambiamenti intervenuti nella legislazione, nella giurisprudenza e nel costume sociale italiano, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra. Dopo il 1970, con la legge introduttiva del divorzio, la competenza dello Stato sul matrimonio concordatario non riguardava solo il giudizio sulla validità della trascrizione civile del matrimonio stesso e sulla separazione personale dei coniugi, ma si estendeva anche alla cassazione degli effetti civili del vincolo canonico. Successivamente, la sentenza n. 18 del 2 febbraio 1982, emanata dalla Corte Costituzionale ha apportato modifiche fondamentali in materia di efficacia, nell ambito dell ordinamento giuridico italiano, delle sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità matrimoniale, aprendo la strada a nuove disposizioni legislative. La Corte Costituzionale ha stabilito definitivamente il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n del 1977, che la Corte d Appello non può limitarsi ad un esame di regolarità formale della sentenza ecclesiastica, ma deve accertare che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all ordine pubblico italiano e che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti (art. 24 Cost.). Infine, l Accordo di revisione del Concordato, del 18 febbraio 1984, all art. 8.2, ha rappresentato la fine della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di cause di nullità del matrimonio canonico con effetti civili. In esso si legge: Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d Appello competente, quando questa accerti : a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere la causa (art. 8.2 lett. a Nuovo Accordo); b) che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell ordinamento italiano; 5 di 12

6 c) che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d Appello potrà, nella pronuncia intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, stabilire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia. Inoltre, con il punto 4 lett. b del Protocollo Addizionale è stato precisato che: ai fini dell applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., si dovrà tener conto della specificità dell ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. Oggi, a seguito dell abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., ad opera dell art. 73 L. n. 218/1995 sulla Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il riferimento è all art. 64 della citata legge che elenca le condizioni attualmente richieste dall ordinamento italiano per il riconoscimento di efficacia delle sentenze straniere. Si precisa, però, che l entrata in vigore degli artt della legge di riforma, relativi all efficacia delle sentenze e degli atti stranieri, è stata a più riprese differita attraverso decreti-legge reiterati nel tempo. In definitiva: 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico; 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico; 3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito. Nello stesso Protocollo è stato anche precisato che le disposizioni del n. 2 dell art. 8 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell art. 34 del Concordato Lateranense e della legge n. 847/1929, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme medesime. 6 di 12

7 3 Il processo matrimoniale canonico ed il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Per l ordinamento statuale italiano, il processo che si svolge innanzi all autorità ecclesiastica, diretto alla dichiarazione della nullità del matrimonio canonico, avviene secondo le disposizioni previste dal diritto canonico e, in particolare, quelle relative ai processi matrimoniali (canoni ). In due soli casi il procedimento in corso innanzi all autorità ecclesiastica può avere ripercussioni nell ordinamento civile: 1) qualora la sentenza ecclesiastica debba formare pregiudiziale di altra controversia civile, penale, amministrativa; 2) quando, in pendenza del giudizio di nullità innanzi ai Tribunali ecclesiastici, venga richiesta al Tribunale civile la pronuncia di separazione temporanea dei coniugi (art. 19 L.m.). I provvedimenti dell autorità ecclesiastica in tema di nullità matrimoniale, sono destinati a produrre effetti civili nel nostro ordinamento. A tal fine, l ordinamento statuale italiano richiede che tali provvedimenti abbiano tutti i requisiti di legittimità prescritti dal diritto canonico. Tale controllo viene effettuato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. A tale proposito, l art. 8 n. 1 dell Accordo del 1984 prevede che le sentenze di nullità matrimoniali siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, che è la Segnatura Apostolica. In particolare, va evidenziato che: a) innanzitutto, è necessario che la sentenza ecclesiastica sia divenuta definitiva, e cioè, non sia più soggetta a gravami normali, secondo quanto previsto dal canone 1641 C.I.C.; b) in secondo luogo, la trasmissione al Tribunale della Segnatura Apostolica delle sentenze e dei provvedimenti che dichiarano la nullità del matrimonio, avviene a richiesta di parte ; c) in terzo luogo, compito del Tribunale della Segnatura Apostolica è quello di accertare e, quindi, di rassicurare lo Stato italiano, che i provvedimenti in esame siano legittimi secondo il diritto canonico. 7 di 12

8 Tali provvedimenti ecclesiastici devono rispondere fondamentalmente a tre requisiti di garanzia di legittimità ex diritto canonico. In particolare: 1) la sentenza deve essere stata pronunciata dal giudice competente; 2) la citazione, o comunque la chiamata a partecipare al procedimento, deve essere stata fatta in conformità del diritto canonico; 3) le parti devono aver avuto rappresentanza o, in ogni caso, essere state contumaci in conformità delle norme canoniche. 8 di 12

9 4 Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Per produrre effetti nell ordinamento giuridico italiano le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, devono essere riconosciute attraverso un procedimento di delibazione da svolgersi davanti alla Corte d Appello. Il procedimento per riconoscere la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale agli effetti civili, si deve svolgere davanti alla Corte d appello competente per territorio. Tale competenza dipende dal fatto che il comune presso il quale è stato trascritto il matrimonio canonico, oggetto della sentenza delibanda, si trova nel distretto della Corte. Il procedimento di delibazione ha inizio, come precisa l art. 8.2 dell Accordo su domanda delle parti o di una di esse ; tale domanda assume la forma del ricorso, se proviene da entrambe le parti, della citazione, se sia avanzata da una parte sola. La Corte d Appello non è chiamata a svolgere alcun riesame del merito della pronuncia ecclesiastica, ma deve limitarsi ad effettuare il sindacato di legittimità (punto b n. 4 Protocollo Addizionale). Essa deve, invece, accertare: a) la propria competenza territoriale (abbiamo già precisato che è competente la Corte nella cui circoscrizione rientra il Comune ove è stato trascritto il matrimonio canonico dichiarato nullo); b) che si tratti di matrimonio concordatario, cioè di matrimonio canonico trascritto e che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa; c) che il Tribunale della Segnatura abbia dichiarato la definitività della sentenza ecclesiastica e la regolarità dello svolgimento del processo canonico; d) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell ordinamento giuridico italiano; e) che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (L. n. 218/1995). 9 di 12

10 La lettera g dell art. 64 della L. n. 218/1995 riguarda l accertamento che le disposizioni della sentenza ecclesiastica non producono effetti contrari all ordine pubblico. Questa norma è già stata introdotta, nel procedimento per l esecutività delle sentenze ecclesiastiche dalla già citata sentenza n. 18 del 1982 della Corte Costituzionale ed è stata confermata dall Accordo del 1984, con il richiamo contenuto nell art. 8.2 lett. c. L efficacia della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato nullo il matrimonio e che la Corte d Appello ha reso esecutiva, retroagisce alla data di celebrazione del matrimonio: essendosi accertato che il vincolo matrimoniale non si è mai costituito, scompare, da quella data, ogni effetto personale o patrimoniale derivante da questo vincolo. Tuttavia, l art. 18 della L.m. prevede che in tale regolamentazione si applica la disposizione dell art. 128 c.c. riguardante il matrimonio putativo. Se, pertanto, il matrimonio fu contratto in buona fede da entrambi o almeno da uno dei coniugi, esso, fino alla sentenza ecclesiastica che pronuncia la nullità, produrrà gli effetti civili del matrimonio valido riguardo ad entrambi i coniugi o al coniuge di buona fede, nonché, in ogni caso, riguardo ai figli, anche se questi fossero nati o concepiti prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima della concessione dell esecutorietà della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità. La Corte d Appello, quando riconosca agli effetti civili una sentenza ecclesiastica di nullità, può attribuire, a favore del coniuge che ne abbia il diritto e ne faccia richiesta una provvisionale sulle indennità spettantegli a norma degli artt. 129 e 129 bis c.c., rimandando le parti avanti al giudice competente in primo grado per la decisione su tali questioni (art. 8.2 secondo comma dell Accordo). 10 di 12

11 5 La dispensa ecclesiastica circa il matrimonio rato e non consumato. La normativa concordataria del 1929 (art. 34 Conc.) e gli artt. 17 e 22 della legge matrimoniale consentivano che anche il provvedimento canonico, concesso dal Pontefice, di scioglimento del matrimonio canonico trascritto rato e non consumato acquistasse valore, a seguito dei dovuti adempimenti, anche nel diritto italiano. In base al codice di diritto canonico, il matrimonio valido fra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato. A tale proposito, in base al canone 1061 C.I.C. si è di fronte ad un matrimonio rato e consumato, se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura e per il quale i coniugi diventano una sola cosa. Tale matrimonio è considerato, dal diritto canonico, indissolubile, nel senso che non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte (can C.I.C.). Invece, sempre per l ordinamento interno della Chiesa cattolica, il matrimonio rato e non consumato può, per una giusta causa essere sciolto, dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l altra fosse contraria (can C.I.C.). La ratio di tale scioglimento è il mancato congiungimento tra i coniugi. Gli artt. 34 del vecchio Concordato e 17 L.m stabilivano che, al provvedimento dell autorità religiosa col quale era concessa la dispensa del matrimonio rato e non consumato, poteva essere data esecuzione nel diritto italiano, con lo stesso procedimento con cui era data esecuzione alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico. Nonostante tale identità di procedura, l efficacia civile del provvedimento di dispensa è un caso atipico. Innanzitutto, l autorità ecclesiastica dichiara sciolto il vincolo e, quindi, cancella il diritto soggettivo del singolo. Inoltre, il provvedimento di dispensa elimina gli effetti civili del matrimonio religioso solo dal momento in cui la dispensa è stata concessa, ossia con effetti ex nunc, e non, come per le sentenze dichiarative della nullità di matrimonio, con effetti ex tunc, ossia dal momento della celebrazione del matrimonio. Invece, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2 febbraio 1982, ha dichiarato l illegittimità costituzionale delle norme concordatarie dell art. 34 e dell art. 17 della L.m. n. 847/1929, che riconoscevano agli effetti civili tali dispense ecclesiastiche. In riferimento a ciò, il dettato della suddetta sentenza dichiara l illegittimità costituzionale delle norme concordatarie che prevedono che la Corte d Appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento 11 di 12

12 ecclesiastico con il quale è accordata la dispensa del matrimonio rato e non consumato. Tale pronuncia era motivata dalla considerazione che il procedimento di dispensa era stato definito dal legislatore ecclesiastico come amministrativo e, perciò, privo di quelle garanzie per il diritto di difesa delle parti, proprie dei procedimenti giurisdizionali. D altra parte, nell Accordo di revisione del Concordato del 1984 non si fa più menzione della norma dell attribuzione di effetti civili ai provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato, che, pertanto, deve ritenersi, implicitamente, abrogata, in quanto tale Accordo ha omesso di riconoscere agli effetti civili le dispense super rato. Però, talvolta, qualche Corte d Appello, venendo incontro alle domande delle parti, ha ritenuto di dover riconoscere agli effetti civili anche le dispense pontificie dal matrimonio rato e non consumato, ossia una delle ipotesi di scioglimento previste dall ordinamento canonico. Per giungere a tale risultato criticato, la Corte d Appello, contravvenendo alle statuizioni della Corte Costituzionale, ha ritenuto di poter considerare il procedimento di dispensa come giurisdizionale e ha attribuito alla dispensa stessa il carattere di sentenza, riconoscibile, fuori Concordato, come sentenza straniera, in base alle comuni norme processuali sul riconoscimento delle sentenze emesse da giudici di altri Stati. Tuttavia, tale riconoscimento delle dispense in questione da parte delle corti d appello italiane è se non contra legem, almeno extra legem, in quanto del tutto fuori dalle previsioni dell art. 8.2 dell Accordo del 1984 e della L. n. 121/ di 12

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