Attuazione della direttiva 2010/63/UE e procedura di infrazione della Commissione 2013/0042. Avv. Ivan Tosco, PhD. Studio Legale Secci & Medda
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1 Attuazione della direttiva 2010/63/UE e procedura di infrazione della Commissione 2013/0042 Avv. Ivan Tosco, PhD Studio Legale Secci & Medda 1 XXIII CONGRESSO NAZIONALE GIQAR Ospedaletto di Pescantina (VR) 19 giugno 2014 Ivan Tosco 2014
2 2 Ivan Tosco - Dottore di ricerca in diritto internazionale (indirizzo diritto dell Unione Europea) presso l Università di Milano Statale e Avvocato nel Foro di Torino. Ha ricoperto il ruolo di General Counsel, direttore degli affari legali, e responsabile di trattamento, del ramo broadband del gruppo Eutelsat (ETL:Euronext); è membro della Camera Avvocati Tributaristi del Piemonte ed autore di diverse pubblicazioni in materia di reti commerciali. avv.tosco@avvocatiseccimedda.it Lo studio Secci & Medda è uno studio legale attivo a Torino. La sua mission è fornire assistenza globale all impresa e all imprenditore, offrendo le prestazioni di professionisti costantemente aggiornati. Lo studio offre prestazioni specialistiche in diritto commerciale internazionale, diritto del lavoro, diritto di famiglia e della persona, difesa tributaria.
3 3 Riferimenti normativi! Artt. 258 e 259 TFUE! Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici! D.Lgs 4 marzo 2014, n. 26 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
4 4! La procedura di infrazione! La direttiva 2010/63/UE (cenni)! La procedura 2013/0042! Il Dlgs n.26/2014 (cenni)! Considerazioni conclusive
5 5 La procedura di infrazione! La procedura di infrazione è diretta a porre termine alla violazione del diritto dell Unione e a fare in modo che lo Stato Membro modifichi il suo comportamento! La Commissione avvia la procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro (art. 258 TFUE) o uno Stato membro contro un altro Stato membro (art. 259 TFUE)
6 6 La procedura di infrazione! La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni! Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'unione europea.
7 7 comportamenti sanzionabili! L infrazione è la violazione di un obbligazione che incomba su di uno Stato membro derivante dai Trattati, dagli atti vincolanti dell UE e dagli accordi internazionali stipulati dall UE! L inadempimento può consistere in un comportamento,in un atto normativo, in una pratica amministrativa o nell omessa attuazione di un obbligo dell Unione (per es. Mancata trasposizione di una direttiva nei termini fissati)! Un caso particolare è quello della mancata esecuzione di una sentenza della Corte, in cui già si riconosceva un inadempimento
8 8 Fase pre-contenziosa:! La Commissione invia una lettera di messa in mora allo Stato che rende note le ipotesi di inosservanza del diritto dell Unione che la Commissione imputa allo Stato! se lo Stato non risponde o la Commissione non ritiene adeguate le osservazioni dello Stato Membro, la Commissione invia un parere motivato, nel quale sono specificate le infrazioni che si ritengono commesse e il termine entro il quale lo Stato è tenuto a mettere fine all inadempimento
9 9 Fase contenziosa:! Se entro il termine fissato lo stato non si adegua, la Commissione può presentare un ricorso alla Corte di Giustizia
10 10 Messa in mora Parere motivato (decisione del Collegio su prosecuzione) Ricorso in Corte di Giustizia Constatazione della violazione Eventuale doppia condanna con sanzione (es. 150k / giorno)
11 11 La procedura di infrazione: effetti! Se la Corte emette una sentenza per inadempimento, lo Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che la sentenza impone (per es. abrogare o introdurre una norma attuativa, trasporre una direttiva, modificare una norma, etc.)! Se lo Stato non si conforma alla sentenza, la Commissione può riproporre la procedura di infrazione richiedendo una sanzione pecuniaria a carico dello Stato (con il Trattato di Lisbona: possibile richiesta di sanzione già nel primo ricorso)
12 12 La procedura di infrazione: effetti! Conseguenze nell ordinamento nazionale: obbligo per i giudici e le amministrazioni nazionali di non applicare la norma dichiarata incompatibile con il diritto dell Unione (c.d. obbligo di disapplicazione della norma nazionale)
13 13! La procedura di infrazione! La direttiva 2010/63/UE (cenni)! La procedura 2013/0042! Il Dlgs n.26/2014 (cenni)! Considerazioni conclusive
14 14 Precedenti! 1986! direttiva 86/609/CEE volta a eliminare le disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.! 1998! Decisione 1999/575/CE adesione della CE alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
15 15 Precedenti (segue)! Alcuni Stati membri avevano adottato misure nazionali di attuazione che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri si limitavano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 86/609/CEE.! 2010! promulgata la 2010/63/UE: la direttiva 86/609/CEE è abrogata a decorrere dal 1/1/2013
16 16 Le finalità! Le disparità rischiano di costituire degli ostacoli agli scambi di prodotti e sostanze per lo sviluppo dei quali sono effettuati esperimenti su animali. Di conseguenza, è opportuno ridurre tali disparità al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.! Il benessere degli animali è un valore dell Unione (art. 13 TFUE)
17 17 Finalità in contrasto! Armonizzazione del mercato interno! normative armonizzate tendenti alla riduzione del carico sul commercio! Benessere degli animali! legittime norme di maggior rigore
18 18 Bilanciamento! gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al 9 novembre 2010, intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali;! Nuove norme più protettive potranno essere introdotte solo a seguito della revisione della direttiva alla luce del progresso tecnico.! Lo Stato che si avvale della clausola di riserva non vieta o ostacola la fornitura o l uso di animali o prodotti conformi alla direttiva.
19 19 Cronoprogramma! 10/11/2010! entrata in vigore! 10/11/2012! gli Stati adottano e pubblicano le disposizioni legislative, e amministrative necessarie! 1/1/2013! le nuove norme nazionali entrano in vigore! 10/11/2017! inizio del procedimento di riesame per valutare progressi tecnici
20 20 Ma l Italia! Al 1 gennaio 2013 non ha ancora proceduto all adozione delle norme di recepimento quindi
21 21! La procedura di infrazione! La direttiva 2010/63/UE (cenni)! La procedura 2013/0042! Il Dlgs n.26/2014 (cenni)! Considerazioni conclusive
22 22 Infrazione e iter legislativo! 30 gennaio 2013! La Commissione apre la procedura di messa in mora per mancato recepimento nei termini.! 6 agosto 2013! con la L. 96/2013 (c.d. legge comunitaria 2013) il Governo riceve delega all attuazione della direttiva, con un comodo termine al 3 marzo 2014.! 24 febbraio 2014! il Governo porta in ultima lettura in 14ª Commissione alla Camera il progetto di Dlgs n. 50/2013
23 23 Traguardo! 4 marzo 2014 promulgato il DLgs n.26/2014 (in vigore dal 29 marzo 2014)
24 24 Voi siete qui Messa in mora Parere motivato (decisione del Collegio su prosecuzione) Ricorso in Corte di Giustizia Constatazione della violazione Eventuale doppia condanna con sanzione (es. 150k /giorno)
25 25! La procedura di infrazione! La direttiva 2010/63/UE (cenni)! La procedura 2013/0042! Il Dlgs n.26/2014 (cenni)! Considerazioni conclusive
26 26 Traguardo?! L adozione del Decreto Legislativo 26/2014 determina in teoria l estinzione della procedura di infrazione: l UE richiedeva l emanazione di un atto idoneo, e l atto è stato emanato. Tuttavia..
27 27 Criticità! Il DLgs impone alcune limitazioni che non si trovano nella direttiva, e in particolare:! Introduce limiti ulteriori alle procedure suscettibili di essere autorizzate (art. 5) in violazione della clausola di riserva;! Vieta l allevamento di cani, gatti e primati per fini di sperimentazione sul territorio nazionale (art. 10);! Restringe i casi in cui è consentito il reimpiego degli animali in procedure moderate (art. 16)
28 28 Restrizioni ex art Non possono essere autorizzate le procedure: d) per le ricerche sugli xenotrapianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q); e) per le ricerche sulle sostanze d'abuso; (divieti operativi dal 1. gennaio 2017)! Queste restrizioni sono nuove e successive al 9 novembre 2010
29 29 Restrizioni ex art.10 divieto di allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani.! la normativa comunitaria non prevede la facoltà di stabilire tale divieto.! in conseguenza di questo divieto, lo schema di decreto legislativo non recepisce l art. 28 della direttiva sulla la strategia di allevamento per i primati
30 30 Restrizioni ex art. 16 c. 1(d) dal 1 gennaio 2017, il riutilizzo di animali è consentito solo qualora la procedura successiva sia lieve o non risveglio, escludendo le procedure classificate come! restrizione maggiore rispetto al dettato dell articolo 16 dir, che consente il riutilizzo anche in procedure moderate
31 31 Effetti nazionali di una errata attuazione Sent. C. Cost. n. 132 del 1996: il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare, mentre, l eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega
32 32! La procedura di infrazione! La direttiva 2010/63/UE (cenni)! La procedura 2013/0042! Il Dlgs n.26/2014 (cenni)! Considerazioni conclusive
33 33 Dunque: traguardo?! La normativa attuativa, finalmente emanata, potrebbe porre termine alla procedura di infrazione;! Tuttavia, il DLgs 26 contiene al proprio interno alcuni vizi giuridici gravi: 1. Non attua puntualmente le norme indicate nella direttiva e 2. E a grave rischio di dichiarazione di incostituzionalità per eccesso di delega.
34 34 Forse...! La Corte Costituzionale, eventualmente investita della questione, potrebbe semplicemente cassare le norme non previste nella direttiva (e nella legge delega), in questo modo ripristinando anche la legalità rispetto all ordinamento UE.! Nel frattempo, però, a nostro parere, l infrazione contestata permane. Ad oggi la procedura non è stata chiusa.
35 35 Grazie per l attenzione! Studio Legale Secci & Medda C.So Siracusa, Torino
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