Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro"

Transcript

1 Linee guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro (da: Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro Vol. 5, PRIMA REVISIONE 2007) Per gentile concessione di SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale)

2 Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Consorzio per l accreditamento e aggiornamento in Medicina del Lavoro FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE I.R.C.C.S. CENTRO STUDI LINEE GUIDA per la prevenzione dei disturbi e delle patologie da esposizione a vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro Allegato al Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia - Vol. XXIX, n. 2/2007 M. BOVENZI (coordinatore) G. ANGOTZI, P. APOSTOLI, C. NEGRO, W. VERSINI Vol. 5 PRIMA REVISIONE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE CONTINUA E L ACCREDITAMENTO DEL MEDICO DEL LAVORO Series Editors P. Apostoli, M. Imbriani, L. Soleo, G. Abbritti, L. Ambrosi TIPOGRAFIA pime PAVIA EDITRICE Srl

3 Publisher: Maugeri Foundation Books - I libri della Fondazione Maugeri Tipografia PI-ME Editrice S.r.l. Via Vigentina 136 PAVIA 27100, Italy Tel Fax tipografia@pime-editrice.it Series Editors: P. Apostoli, M. Imbriani, L. Soleo, G. Abbritti, L. Ambrosi Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro Vol. 5, PRIMA REVISIONE 2007

4 LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE CONTINUA E L ACCREDITAMENTO DEL MEDICO DEL LAVORO Series Editors: P. Apostoli, M. Imbriani, L. Soleo, G. Abbritti, L. Ambrosi VOLUME 5, PRIMA REVISIONE 2007 Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI E DELLE PATOLOGIE DA ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRIMA REVISIONE Autori Massimo Bovenzi Giuliano Angotzi Pietro Apostoli Corrado Negro Walter Versini Coordinatore, Medicina del Lavoro, Università di Trieste Dipartimento di Prevenzione, AUSL 12, Viareggio Medicina del Lavoro, Università di Brescia Medicina del Lavoro, Università di Trieste Medicina del Lavoro, APSS, Trento Parole chiave Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; vibrazioni trasmesse al corpo intero; disturbi e patologie vascolari, neurologiche, muscolo-tendinee, osteoarticolari; arto superiore; distretto cervico-brachiale; rachide lombare Data prossima revisione Marzo 2010

5

6 Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni PRIMA REVISIONE 2007 Indice Razionale... 7 Definizioni... 8 Cap. 1 - Considerazioni generali Cap. 3 - Valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche La valutazione del rischio Misura delle vibrazioni La valutazione dell esposizione Cap. 4 - La sorveglianza sanitaria Cap. 5 - Controlli sanitari preventivi e periodici Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio Vibrazioni trasmesse al corpo intero Allegati Allegato 7 - Modalità di esecuzione del cold test con misura delle temperature cutanee digitali Allegato 8 - Modalità di esecuzione del cold test con misura delle pressioni sistoliche digitali Bibliografia Appendici Decreto legislativo n 187 del 19/8/2005. Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche (G.U. del 21/9/2005 n.220)

7

8 Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni PRIMA REVISIONE 2007 Razionale La revisione delle linee guida sulle vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro, pubblicate nel 2003, è essenzialmente giustificata dal recepimento della Direttiva Europea 2002/44/EC nella legislazione del nostro Paese mediante il DLgs. 187/2005, che viene riportato negli Allegati. Sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 187/2005, sono state rivisitate le sezioni delle linee guida dedicate alla valutazione del rischio e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti sia a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sia a vibrazioni trasmesse al corpo intero. Per quanto riguarda la valutazione del rischio, è stato aggiornata la sezione dedicata alle Definizioni e sono riportati alcuni riferimenti a banche-dati sulle misure delle vibrazioni meccaniche e ad una guida pratica per l implementazione della Direttiva 2002/44/EC, a cura della Commissione Europea. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, sono stati aggiornati sia i paragrafi dedicati ai controlli medici periodici includendo alcuni elementi iconografici, sia i paragrafi dedicati alla denuncia di malattia professionale con riferimento al D.M. 27 aprile Inoltre, sono stati aggiunti due nuovi paragrafi dedicati ai provvedimenti terapeutici e riabilitativi nei lavoratori con patologie causate sia da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sia da vibrazioni trasmesse al corpo intero. Da ultimo, sono stati aggiornati gli Allegati 7 e 8 (modalità di esecuzione del cold test con misura delle temperature cutanee digitali e delle pressioni sistoliche digitali) a seguito dell approvazione dello standard ISO Parte 1 e 2. La Bibliografia contiene nuove voci con riferimento agli aggiornamenti delle linee guida. È stata mantenuta la medesima nomenclatura dei capitoli e dei paragrafi riportati nelle linee guida del 2003, in modo tale che il lettore possa facilmente consultare le parti aggiornate delle linee guida. 7

9 Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni PRIMA REVISIONE 2007 Definizioni VIBRAZIONE Moto oscillatorio le cui principali grandezze fisiche sono l ampiezza espressa come spostamento (metri), velocità (m/s), o accelerazione (m/s 2 ), e la frequenza espressa come numero di oscillazioni al secondo o Hertz (Hz). La risposta del corpo umano alle vibrazioni dipende: (i) dalle caratteristiche fisiche delle vibrazioni (ampiezza e frequenza), (ii) dalla direzione delle vibrazioni lungo il sistema di coordinate biodinamiche x, y, z definite negli standard ISO e CEN, e (iii) dalla durata di esposizione alle vibrazioni. Con riferimento agli effetti delle vibrazioni sull essere umano in ambiente lavorativo, si distinguono due categorie di vibrazioni: (a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (hand-arm vibration, HAV); (b) vibrazioni trasmesse al corpo intero (whole-body vibration, WBV). a (h)wx, a (h)wy, a (h)wz Valore quadratico medio (root mean square, r.m.s.) dell accelerazione ponderata in frequenza (m/s 2 ) delle vibrazioni, misurata lungo i tre assi ortogonali x, y, z. Gli strumenti di misura delle vibrazioni incorporano filtri di ponderazione in frequenza le cui caratteristiche sono riportate nello standard ISO :2001 per le vibrazioni mano-braccio (a hwx, a hwy, a hwz ) e nello standard ISO :1997 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (a wx, a wy, a wz ). a (h)vvalore totale o somma vettoriale (radice quadrata della somma dei quadrati) delle accelerazioni r.m.s. ponderate in frequenza lungo i tre assi ortogonali x, y, z, calcolata mediante le seguenti formule: Vibrazioni mano-braccio: a hv = (a 2 hwx + a 2 hwy + a 2 hwz ) ½ (m/s 2 r.m.s.) Vibrazioni al corpo intero: a v = (k 2 x a 2 wx + k 2 y a 2 wy + k 2 z a 2 wz ) ½ (m/s 2 r.m.s.) ove k x =1.4; k y =1.4; e k z =1 per un soggetto in posizione assisa o in piedi. 8

10 Vibrazioni - PRIMA REVISIONE 2007 DURATA DELL ESPOSIZIONE GIORNALIERA ALLE VIBRAZIONI Somma dei periodi di tempo in un turno di lavoro durante i quali parti del corpo (es. la mano) o il corpo intero sono effettivamente in contatto con superfici vibranti. Ad esempio, nel calcolo del tempo effettivo di uso di un utensile vibrante vanno escluse le pause durante le quali l operatore sostituisce parti dell attrezzo e/o prepara il materiale da lavorare. A(8) Accelerazione equivalente ponderata in frequenza delle vibrazioni riferita a 8 ore di lavoro, calcolata mediante l equazione: A(8)= a (h)v (T e /T 0 ) ½ (m/s 2 ) ove a (h)v è il valore totale o somma vettoriale delle accelerazioni ponderate in frequenza lungo i tre assi ortogonali x, y, z per le vibrazioni mano-braccio (a hv ) o le vibrazioni trasmesse al corpo intero (a v ); T e è la durata dell esposizione giornaliera alle vibrazioni (ore); e T 0 è la durata di riferimento di 8 ore. METODO R.M.S. O PRINCIPIO DELL EGUALE ENERGIA ( SECOND POWER TIME DEPENDENCY ) Criterio di valutazione dell esposizione a vibrazioni suggerito dagli standard ISO, in base al quale si assume che due esposizioni quotidiane a vibrazioni, di accelerazione a w1 e a w2 e di durata T 1 e T 2, sono equivalenti in rapporto ai possibili effetti sulla salute quando: a w1 (T 1 ) ½ = a w2 (T 2 ) ½ METODO DEL VALORE DI DOSE DELLE VIBRAZIONI (VDV, FOURTH POWER TIME DEPENDENCY ) Criterio di valutazione dell esposizione a vibrazioni suggerito dallo standard ISO per esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero con componenti impulsive con elevato fattore di cresta (fc > 9, ove fc=a peak /a r.m.s. ), in base al quale si assume che due esposizioni quotidiane a vibrazioni, di accelerazione a w1 e a w2 e di durata T 1 e T 2, sono equivalenti in rapporto ai possibili effetti sulla salute quando: a w1 (T 1 ) ¼ = a w2 (T 2 ) ¼ 9

11

12 Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni PRIMA REVISIONE 2007 Capitolo 1 Considerazioni generali L esposizione a vibrazioni meccaniche in ambiente lavorativo può essere dovuta ad un ampia varietà di processi e operazioni svolti nell industria manufatturiera, nel comparto estrattivo, nell industria delle costruzioni, nel settore agricolo-forestale e nei servizi di pubblica utilità. Una prolungata esposizione ad elevati livelli di vibrazioni generate da macchine industriali e agricole, da veicoli di trasporto, da utensili portatili, o da manufatti impugnati e lavorati su macchinario fisso, può provocare importanti disturbi e lesioni a carico degli arti superiori e della colonna vertebrale (Bernard, 1997; Bongers e Boshuizen, 1990; Bovenzi, 1998; CEN, 1996; Gemne et al., 1993; Griffin, 1990). La Direttiva dell Unione Europea sulle vibrazioni 2002/44/CE (2002) e il D.Lgs. n. 187 (2005), che recepisce la Direttiva nella nostra legislazione, definiscono le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio come: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari ; e le vibrazioni trasmesse al corpo intero come: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. Sulla base delle rilevazioni del 3 rd European Survey on Working Conditions (Paoli e Merllié, 2001), è stato stimato che circa il 23.6% dei lavoratori europei è esposto a vibrazioni meccaniche. Per l Italia tale stima è di circa il 26%, di cui l 11% con esposizione giornaliera continua o quasi continua a utensili vibranti, l 8% con tempo di esposizione tra ¾ e ½ del turno di lavoro, e infine il 7% con esposizione corrispondente a circa ¼ del turno di lavoro. In Europa, i sei settori lavorativi con maggior frequenza di esposizione a vibrazioni sono rappresentati dall industria delle costruzioni, la manifattura di prodotti metallici, il comparto cave e miniere, i trasporti terrestri, l agricoltura e la silvicoltura-foreste. 11

13 Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni PRIMA REVISIONE 2007 Capitolo 3 Valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche Una esauriente trattazione delle problematiche relative alla identificazione, caratterizzazione e valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche (mano-braccio e corpo intero) negli ambienti di lavoro, nonché una dettagliata discussione sui riferimenti normativi nazionali, europei ed internazionali e sui dispositivi di protezione individuali, sono riportati negli atti del Convegno Nazionale dbaincontri - Rumore e vibrazioni, svoltosi a Modena nel settembre 2000 (dbaincontri, 2000). Il volume degli atti contiene le linee guida per la valutazione del rischio da vibrazioni proposte da un gruppo di lavoro nazionale coordinato dall ISPESL. È anche possibile reperire tutta la documentazione visitando il sito Internet: Il D.Lgs. n. 187 (2005), che recepisce nella nostra legislazione la Direttiva Europea 2002/44/CE sulle vibrazioni meccaniche, stabilisce vari obblighi a carico dei datori di lavoro, quali: (i) la valutazione dei rischi (articolo 4); (ii) le misure di prevenzione e protezione (articolo 5); (iii) l informazione e la formazione dei lavoratori (articolo 6). È obbligo del datore di lavoro disporre di una valutazione del rischio specifico costantemente aggiornata, che tenga conto, in particolare, dei seguenti principali aspetti: (i) il livello, il tipo e la durata dell esposizione, inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti e a urti ripetuti; (ii) i valori d azione e i valori limite di esposizione; (iii) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili al rischio; (iv) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l ambiente di lavoro o altre attrezzature; (v) le informazioni fornite dal costruttore dell attrezzatura e l esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; (vi) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature; (vii) le informazioni derivanti dalla 12

14 Vibrazioni - PRIMA REVISIONE 2007 sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica (articolo 4, comma 6). In accordo con le disposizioni contenute nell Allegato 1 della Direttiva Macchine al punto ( La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte ) (D.P.R. n. 459, 1996), il datore di lavoro, qualora i valori di azione siano superati (cfr. sezione 3.3), dovrà elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l esposizione alle vibrazioni ed i rischi che ne conseguono (articolo 5, comma 2), considerando in particolare: (i) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione alle vibrazioni; (ii) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate in termini ergonomici e che producono il minor livello possibile di vibrazioni; (iii) la fornitura di sistemi di attenuazione della trasmissione delle vibrazioni al corpo umano (es. sedili ergonomici che attenuano le vibrazioni trasmesse al corpo intero, oppure utensili dotati di impugnature anti-vibranti o guanti che attenuano le vibrazioni mano-braccio); (iv) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature e progettazione di posti di lavoro adeguati; (v) limitazione della durata e dell intensità dell esposizione alle vibrazioni; (vi) adeguata formazione e informazione dei lavoratori e fornitura ad essi di indumenti adatti per la protezione dal freddo e dall umidità. Il D.Lgs. 187 (2005) stabilisce che il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e che, in ogni caso, i lavoratori non devono essere esposti a valori di accelerazione delle vibrazioni che eccedano il valore limite di esposizione (articolo 5, comma 1), (cfr. sezione 3.3). Qualora tale valore sia superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l esposizione al di sotto di tale valore, individuandone le cause e adattando di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento (articolo 5, comma 3). In ottemperanza agli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 626 (1994), il D.Lgs. 187 (2005) impone al datore di lavoro l obbligo di fornire ai lavoratori esposti adeguate informazioni e formazione sul rischio da vibrazioni meccaniche, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche; b) ai valori limite di esposizione e ai valori d azione; c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione dell articolo 4 e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate; d) all utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni; e) alle circostanze nelle quali i la- 13

15 Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni voratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l esposizione a vibrazioni meccaniche (articolo 6). LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Nell ambito delle procedure per la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche, il medico competente, in collaborazione con il datore di lavoro, i tecnici del servizio di prevenzione e protezione aziendale e i rappresentanti dei lavoratori, fornisce il proprio contributo per acquisire una serie di informazioni e conoscenze che consentano di: 1. identificare i processi e le fasi lavorative che comportano esposizione a vibrazioni meccaniche; 2. individuare i macchinari e gli utensili (vibrazioni mano-braccio) oppure le macchine, i veicoli e gli automezzi (vibrazioni al corpo intero) utilizzati nelle diverse fasi lavorative; 3. valutare i tempi di esposizione effettiva a vibrazioni associati a ciascuna fase lavorativa e all intero ciclo lavorativo secondo le raccomandazioni degli standard europei e internazionali (ISO , 2001; EN 14253, 2003; CEN/TR WI64, 2005), (cfr. Definizioni). Per alcune attività lavorative può risultare difficile stimare i tempi di esposizione per via della variabilità dei cicli produttivi, ad esempio nel settore artigiano nel caso della produzione di manufatti non standardizzati sia metallici sia lapidei (vibrazioni mano-braccio), o nel comparto edile o agricolo dove l utilizzo di macchine o veicoli può essere occasionale, o limitato ad alcune fasi del ciclo lavorativo, oppure stagionale (vibrazioni al corpo intero). È necessario indagare i seguenti aspetti connessi con l esposizione a vibrazioni: (i) la tipologia delle macchine o degli utensili vibranti e le loro modalità d impiego; (ii) le condizioni operative associate con la percezione di maggior esposizione alle vibrazioni da parte dei lavoratori; (iii) i fattori che possono influenzare l esposizione alle vibrazioni, quali la vetustà e lo stato di manutenzione degli utensili, la forza di prensione esercitata sull impugnatura dell utensile (vibrazioni mano-braccio), oppure la vetustà dell automezzo, la tipologia del sedile, le posture assunte dal conducente del veicolo durante la guida (vibrazioni al corpo intero). Allo scopo di acquisire tali informazioni, i soggetti responsabili della prevenzione in azienda, tra i quali il medico competente, possono far ricorso a vari metodi d indagine, quali la consultazione dei fogli informativi e di certificazione dei singoli utensili o macchine, l osservazione diretta e/o la ripresa filma- 14

16 Vibrazioni - PRIMA REVISIONE 2007 ta delle condizioni di lavoro, la compilazione di check-list, la somministrazione di questionari specifici (vedi sezioni 2.1 e 2.2 delle Appendici Ia e Ib della prima edizione). A conclusione del processo di valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche, è opportuno redigere un rapporto di valutazione del rischio, inteso come parte integrante del documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 626, 1994), accompagnato da una relazione tecnica sulle misure delle vibrazioni (redatta dal personale competente) e da un foglio degli aggiornamenti, da conservarsi in azienda, e a disposizione dell organo di vigilanza. Esempi di modulistica per la compilazione del rapporto di valutazione del rischio, della relazione tecnica e del foglio degli aggiornamenti sono riportati negli allegati alle sopracitate linee guida prodotte dall ISPESL e sono scaricabili da (dbaincontri, 2000). MISURA DELLE VIBRAZIONI Oltre alle informazioni sulle condizioni di lavoro degli operatori, è necessario disporre dei dati relativi alla misura delle vibrazioni generate dalle macchine o dagli utensili per poter stimare quantitativamente il rischio potenziale associato con l esposizione a vibrazioni. Il D.Lgs. 187 (2005) stabilisce che nell assolvere gli obblighi stabiliti dall articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti (articolo 4, comma 1). Secondo il D.Lgs. 187 (2005), Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata (articolo 4, comma 4). Nell Allegato I al D.Lgs. 187 (2005) viene ribadita tale procedura laddove si afferma che la valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emis- 15

17 Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni sione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni. In prima istanza, pertanto, i dati relativi alle misure delle vibrazioni possono essere desunti dalla dichiarazione del costruttore acclusa nella scheda tecnica della macchina. La Direttiva Macchine (89/392/CEE e successive direttive, recepite in Italia dal D.P.R. 459, 1996) impone al costruttore di dichiarare il valore quadratico medio (r.m.s.) ponderato in frequenza dell accelerazione delle vibrazioni cui sono esposti gli arti superiori o il corpo intero dell operatore. Il costruttore deve altresì indicare le procedure di misura adottate in conformità con gli standard CEN. Come indicato dal D.Lgs. 187 (2005), è inoltre possibile fare riferimento, a scopo orientativo, ad alcune banche-dati accessibili via Internet e nelle quali sono reperibili i dati relativi alle misure di vibrazioni eseguite su un considerevole numero di automezzi, veicoli, macchine e utensili. Nelle pagine Web di queste banche dati sono riportate numerose informazioni, quali il tipo e, talora, il modello della macchina/veicolo o dell utensile vibrante, la figura o fotografia della macchina, le condizioni di misura, la normativa tecnica di riferimento, gli spettri in frequenza delle vibrazioni, i valori di accelerazione ponderati in frequenza delle vibrazioni dichiarati dai costruttori e, soprattutto, quelli misurati sul campo in condizioni operative reali. Si segnalano i seguenti indirizzi Web: Qualora non siano disponibili dati attendibili sulle vibrazioni prodotte dai macchinari e utensili impiegati nei cicli produttivi d interesse, sarà necessario procedere alla misura delle vibrazioni in accordo con le norme di buona tecnica contenute negli standard ISO e CEN e nelle linee guida nazionali (dbaincontri, 2000; Direttiva 2002/44/CE; ISO , 1997; ISO , 2001; ISO , 2001). È da rilevare, tuttavia, che nel D.Lgs. 187 (2005) mancano indicazioni relative ai requisiti di qualità dal punto di vista metrologico. In particolare, è assente il riferimento allo standard ISO 8041 relativo agli strumenti per la misura delle vibrazioni (analogo alle norme tecniche IEC 651 e IEC 804 specifiche per i fo- 16

18 Vibrazioni - PRIMA REVISIONE 2007 nometri) e, soprattutto, l obbligo di taratura ad intervalli appropriati presso laboratori accreditati (SIT - Sistema Italiano di Taratura, oppure EA - European cooperation for Accreditation). In Italia, come è noto, la cadenza di taratura per i fonometri è attualmente annuale per gli ambienti di lavoro e biennale per gli ambienti esterni e di vita, a garanzia dell attendibilità statistica e metrologica delle misure. I risultati delle misure dovranno essere riportati nella parte del documento di valutazione dei rischi dedicata alle vibrazioni meccaniche. A tale proposito, il D.Lgs. 187 (2005) specifica che la misura delle vibrazioni e la valutazione dei rischi devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente qualificato nell ambito del servizio di cui all articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di cui all articolo 4, comma 2, del medesimo decreto (articolo 4, comma 5). LA VALUTAZIONE DELL ESPOSIZIONE Identificate le potenziali sorgenti di vibrazioni nell ambito del processo produttivo, calcolati i tempi di esposizione effettiva alle vibrazioni, e acquisiti i dati relativi alle misura delle vibrazioni, è possibile procedere alla stima dell indicatore di esposizione suggerito dagli standard ISO (ISO ), dalla Direttiva Europea (2002/44/CE) e dal D.Lgs. 187 (2005). Tale indicatore è rappresentato dal valore dell esposizione giornaliera alle vibrazioni normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A(8). Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio (parte A dell Allegato I del D.Lgs. 187, 2005), A(8) è calcolato mediante l equazione: A(8) = a hv (T e /T 0 ) ½ (m/s 2 r.m.s.) ove a hv rappresenta la radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (a hwx, a hwy, a hwz ), [ovvero a hv =(a hwx 2 + a hwy 2 + a hwz 2 ) ½, in m/s 2 r.m.s.], in conformità con lo standard ISO (2001); T e è la durata dell esposizione giornaliera alle vibrazioni (ore); T 0 è la durata di riferimento di 8 ore. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (parte B dell Allegato I del D.Lgs. 187, 2005), la valutazione dell esposizione si basa sul calcolo dell esposizione giornaliera A(8) espressa come l accelerazione continua equivalente su 8 ore, 17

19 Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni calcolata sulla base del più elevato dei valori quadratici medi (m/s 2 r.m.s.) delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z [(1.4a wx, 1.4a wy, a wz ), per un lavoratore seduto o in piedi] in conformità con lo standard ISO (1997). È opportuno ricordare che nella Direttiva Europea 2002/44/CE, l esposizione giornaliera alle vibrazioni trasmesse al corpo intero può essere anche espressa come il più elevato dei Valori della Dose di Vibrazioni [VDV in m/s 1.75 (metodo della quarta potenza), cfr. Definizioni] determinati lungo i tre assi ortogonali x, y, z. L indicatore di esposizione VDV non è stato recepito nel D.Lgs. 187 (2005). Nella Direttiva Europea e nel D.Lgs. 187 (2005), i valori d azione giornalieri, A(8), sono fissati a 2.5 m/s 2 r.m.s. per le vibrazioni mano-braccio [art. 3(1)(b)] e a 0.5 m/s 2 r.m.s. per le vibrazioni trasmesse al corpo intero [art. 3(2)(b)]. I valori limite di esposizione giornalieri, A(8), sono fissati a 5 m/s 2 r.m.s. per le vibrazioni mano-braccio [art. 3(1)(a)] e a 1.15 m/s 2 r.m.s. o per le vibrazioni al corpo intero [art. 3(2)(a)], (Tabella 2). Per completezza di informazione, si riporta che nella Direttiva Europea il valore di azione giornaliero per le vibrazioni al corpo intero, in termini di VDV, è di 9.1 m/s 1.75, mentre il valore limite di esposizione è di 21 m/s È interessante rilevare che i valori di azione della Direttiva Europea e del D.Lgs. 187 (2005) coincidono, anche se il loro significato e metodo di calcolo sono differenti, con i valori di 2.5 m/s 2 r.m.s. e di 0.5 m/s 2 r.m.s., rispettivamente per le vibrazioni mano-braccio e per le vibrazioni al corpo intero, che la Direttiva Macchine (D.P.R. 459, 1996) impone di dichiarare ai costruttori quando i macchinari da loro prodotti generino vibrazioni con accelerazioni ponderate in frequenza superiori a tali valori. Tabella 2: Valore d azione giornaliero e valore limite di esposizione giornaliero per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (hand-arm vibration, HAV) e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (whole-body vibration, WBV), espressi in termini di accelerazione ponderata in frequenza normalizzata a un periodo di riferimento di 8 ore, A(8), secondo la Direttiva europea 2002/44/CE e il D.Lgs. 187 (2005) HAV WBV Valore d azione giornaliero A(8): 2.5 m/s 2 (r.m.s.) A(8): 0.5 m/s 2 (r.m.s.) VDV: 9.1 m/s 1.75 Valore limite di esposizione giornaliero A(8): 5 m/s 2 (r.m.s.) A(8): 1.15 m/s 2 (r.m.s.) VDV: 21 m/s

20 Vibrazioni - PRIMA REVISIONE 2007 Nell Allegato 5 (prima edizione) viene riportata una proposta operativa che consente al medico competente di formulare stime preliminari del potenziale rischio da vibrazioni associato all impiego di macchine o utensili. È più che opportuno rammentare che, a norma dell articolo 13 (comma 1) del D.Lgs. 187 (2005), gli obblighi di misurazione delle vibrazioni e di valutazione del rischio, nonché l obbligo della sorveglianza sanitaria, decorrono dal 1 gennaio Il rispetto dei valori limite di esposizione, invece, entra in vigore: (i) dal 6 luglio 2010 per le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto; e (ii) dal 6 luglio 2014 per il settore agricolo e forestale. È opportuno ricordare che il valore di azione e il valore limite di esposizione della Direttiva Europea e del D.Lgs. 187 (2005) non vanno considerati come valori sicuri per la salute dei lavoratori. Secondo la relazione esposizione-risposta dello standard ISO (2001) per l occorrenza di fenomeno di Raynaud (vibration-induced white finger, VWF), (cfr. sezione ), l insorgenza di VWF è attesa nel 10% dei lavoratori di una popolazione che usa utensili vibranti dopo 12 e 5.8 anni di esposizione, rispettivamente, al valore di azione e al valore limite di esposizione stabiliti dalla Direttiva europea e dal D.Lgs. 187 (2005). Si tratta, pertanto, di valori di esposizione che non escludono la possibilità di insorgenza, nel breve-medio periodo, di patologie vascolari nei lavoratori esposti. Per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero, il valore limite di esposizione (1.15 m/s 2 r.m.s.) risulta eccessivamente elevato e non trova giustificazione se confrontato sia con la proposta di relazione esposizione-risposta dello standard ISO (Figura B.1 dell Allegato B dello standard) sia con i dati della letteratura epidemiologica (Bovenzi e Hulshof, 1999). Una precedente proposta di Direttiva (G.U.C.E. C 230 del ) suggeriva un valore limite di esposizione di 0.7 m/s 2 r.m.s. per le vibrazioni al corpo intero, che appare più ragionevole alla luce dei risultati degli studi sperimentali ed epidemiologici, anche se le evidenze epidemiologiche attualmente disponibili non sono sufficienti a delineare una possibile relazione esposizione-risposta. Motivazioni di ordine politico e di compatibilità economica hanno determinato un innalzamento del valore limite di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero, portandolo all attuale 1.15 m/s 2 r.m.s. È necessario ribadire che i valori di esposizione della Direttiva europea non vanno definiti come valori protettivi per la salute dei lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche: il valore di azione indica la necessità di procedere all implementazione di misure amministrative, tecniche e sanitarie volte a salvaguardare la sicurezza e la salute degli esposti, mentre il valore limite di esposizione rap- 19

21 Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni presenta l esposizione giornaliera massima permissibile a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero. A titolo informativo si ricorda che precedenti proposte della Direttiva Europea (es. G.U.C.E. C 230 del ) fissavano valori di soglia per esposizione alle vibrazioni, definiti come valori di esposizione al di sotto dei quali un esposizione permanente e/o ripetitiva non ha conseguenze negative per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tali valori soglia, soppressi nell edizione finale della Direttiva, erano fissati a A(8)=1 m/s 2 r.m.s. per le vibrazioni mano-braccio e a A(8)=0.25 m/s 2 r.m.s. per le vibrazioni al corpo intero. Da ultimo si segnala la disponibilità sul Web di una guida pratica per l implementazione della Direttiva Europea 2002/44/EC, a cura della Commissione Europea, intitolata VIBGUIDE Project ( 20

22 Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni PRIMA REVISIONE 2007 Capitolo 4 La sorveglianza sanitaria L articolo 8 della Direttiva Europea 2002/44/CE sulle vibrazioni meccaniche stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori in relazione all esito della valutazione dei rischi di cui all articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, allorché ne risulti un rischio per la loro salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi nazionali. In ottemperanza al dettato della Direttiva Europea, l articolo 7 del D.Lgs. 187 (2005), dedicato alla sorveglianza sanitaria, stabilisce che: 1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all articolo 16 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l individuazione di un nesso tra l esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro 21

23 Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. Le disposizioni dell articolo 7 del D.Lgs. 187 (2005) suggeriscono, pertanto, che la sorveglianza sanitaria possa essere effettuata anche in situazioni lavorative in cui l esposizione alle vibrazioni sia inferiore ai valori di azione, ma sussistano le condizioni elencate nel sopracitato comma 2. In questa ottica, risulta evidente il ruolo fondamentale che il medico competente, quale esperto e conoscitore del fattore umano e delle alterazioni precoci dello stato di salute conseguenti all esposizione a vibrazioni, dovrà ricoprire, in collaborazione con gli altri attori della prevenzione, nella fase della valutazione del rischio specifico allo scopo di programmare un efficace sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. Il comma 3 dell articolo 7 del D.Lgs. 187 (2005) afferma che: nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico. Al verificarsi di questa evenienza, scattano una serie di obblighi per il datore di lavoro, il quale: a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell articolo 4; b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tiene conto del parere del medico competente nell attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un esposizione simile. A scopo comparativo si riporta di seguito quanto stabilisce la Direttiva Europea 2002/44/CE, al comma 3 dell articolo 8 sulla sorveglianza sanitaria, nel caso di riscontro di una patologia attribuibile all esposizione a vibrazioni meccaniche: 3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli che un lavoratore soffre di una malattia o affezione identificabile che un medico o uno specialista di medicina del lavoro attribuisce all esposizione a vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro: a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano personalmente. Egli riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrà sottoporsi nel periodo successivo all esposizione; 22

24 Vibrazioni - PRIMA REVISIONE 2007 b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico; c) il datore di lavoro: i. sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell articolo 4, ii. sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a norma dell articolo 5, iii. tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata, ovvero dell autorità competente, nell attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma dell articolo 5, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano rischio di ulteriore esposizione, iv. organizza una sorveglianza sanitaria continua e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un esposizione simile. In tali casi il medico competente o lo specialista di medicina del lavoro, ovvero l autorità competente, può proporre che i soggetti esposti siano sottoposti a esame medico. Nel caso di riscontro di patologie attribuibili alle vibrazioni meccaniche, il lettore attento può rilevare alcune differenze tra la Direttiva Europea 2002/44/CE e il D.Lgs. 187 (2005), in particolare per quanto concerne l eventuale cambiamento di mansione del lavoratore affetto da malattie indotte da vibrazioni, e l organizzazione della sorveglianza sanitaria nei lavoratori con esposizione simile a quella del lavoratore affetto, che la Direttiva Europea definisce continua mentre il D.Lgs. 187 (2005) definisce straordinaria. Comunque, dalla lettura sia della Direttiva Europea sia del D.Lgs. 187 (2005) emerge chiaramente la stretta relazione che esiste tra valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria, essendo quest ultima motivata dalla prima e nello stesso tempo chiamata a confermare, oppure a sottoporre a revisione, le procedure di accertamento del rischio. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, infine, l articolo 8 del D.Lgs. 187 (2005) stabilisce che sia istituita e aggiornata una documentazione sanitaria individuale, e in particolare: Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all articolo 7, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n Nella cartella sono, tra l altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 23

25 Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni Si ricorda, infine, che dall entrata in vigore del D.Lgs. 187 (2005) sono abrogati l articolo 24 del D.P.R. 303 (1956) ( Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l intensità ) e la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all articolo 33 del medesimo decreto, che imponeva un controllo sanitario preventivo e periodico a cadenza annuale per un limitato numero di lavoratori esposti a vibrazioni e scuotimenti ( Lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile ). Dopo aver esaminato gli articoli del D.Lgs. 187 (2005) dedicati alla sorveglianza sanitaria, è opportuno delineare le finalità dei controlli medici preventivi e periodici nei lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche, e sintetizzarne gli obiettivi principali che sono: (i) l informazione dei lavoratori sui motivi e le finalità dei controlli sanitari (ii) preventivi e periodici; l informazione dei lavoratori sui rischi associati all uso di macchine e/o utensili vibranti e sui mezzi di prevenzione attualmente disponibili; (iii) la valutazione del loro stato di salute generale; (iv) l individuazione precoce dei sintomi e segni clinici che possono essere causati da una prolungata esposizione a vibrazioni; (v) il giudizio di idoneità alla mansione specifica; (vi) la verifica dell efficacia dei mezzi di prevenzione tecnica e dei dispositivi di protezione individuale; (vii) l eventuale diagnosi e denuncia di malattia professionale. Il programma di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche è gestito e condotto dal medico competente nominato dal datore di lavoro (D.Lgs. 626, 1994, art. 16). Il medico competente, avendo partecipato alla valutazione dei rischi, è tenuto a conoscere le caratteristiche del processo lavorativo, nonché le macchine utilizzate dai lavoratori, e, in accordo con le disposizioni dell art. 17 del D.Lgs. 626 (1994), deve eseguire i sopralluoghi degli ambienti di lavoro, annotando ogni eventuale modificazione delle condizioni di rischio specifico. Come sopramenzionato e in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 187 (2005), il medico competente deve istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, contenente i dati personali e sanitari e la stima dell esposizione individuale a vibrazioni meccaniche. Le informazioni relative ai dati personali e sanitari dei lavoratori esposti devono essere trattate e conservate dal medico competente e i suoi collaboratori nel rispetto delle regole del segreto professionale e delle disposizioni della normativa sulla privacy. 24

26 Vibrazioni - PRIMA REVISIONE 2007 È compito del medico competente redigere con periodicità regolare un rapporto, in forma di riepilogo epidemiologico di dati anonimi, sullo stato di salute dei lavoratori esposti a vibrazioni e discutere con il datore di lavoro, i preposti ed i rappresentanti dei lavoratori le possibili associazioni tra i quadri clinici emersi dalla sorveglianza sanitaria periodica e l esposizione a vibrazioni meccaniche. In tale contesto, il medico competente dovrà suggerire possibili soluzioni tese a migliorare le condizioni di lavoro e di salute dei lavoratori esposti. È anche compito del medico competente coadiuvare il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione nella scelta di nuove macchine e/o utensili da introdurre nel ciclo lavorativo, nonché dare un parere esperto sulla efficacia dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori. Collabora inoltre con gli altri soggetti aziendali della prevenzione nell assicurare l informazione e la formazione dei lavoratori, adeguata e specifica per l azienda, sui rischi da vibrazioni meccaniche e sulle misure di prevenzione. Di seguito vengono riportate alcune linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche allo scopo di fornire al medico competente strumenti clinico-diagnostici utili a valutare l idoneità del lavoratore a sopportare il rischio specifico. 25

27 Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni PRIMA REVISIONE 2007 Capitolo 5 Controlli sanitari preventivi e periodici VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO La visita medica periodica In accordo con le disposizioni dell articolo 7 del D.Lgs. 187 (2005), i lavoratori con esposizione a vibrazioni mano-braccio superiore al valore di azione stabilito dalla Direttiva Europea 2002/44/CE e dal D.Lgs. 187 (2005) (A(8) = 2.5 m/s 2 r.m.s.), sono sottoposti periodicamente a sorveglianza sanitaria, di norma una volta l anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi. Qualora si verificassero importanti cambiamenti nell esposizione a vibrazioni mano-braccio o nello stato di salute del lavoratore, la visita medica periodica può essere effettuata anche ad intervalli più brevi a discrezione del medico competente. Per contro, in caso di esposizioni saltuarie o comunque per periodi limitati nel corso di un tipico anno lavorativo, e qualora il livello di esposizione quotidiana alle vibrazioni sia ragionevolmente contenuto e inferiore al valore di azione, la sorveglianza sanitaria potrà essere effettuata con periodicità biennale o triennale o anche a cadenza maggiore nei soggetti che siano asintomatici e che non presentino condizioni di aumentata suscettibilità agli effetti delle vibrazioni. La cadenza temporale della sorveglianza sanitaria periodica dovrà, comunque, essere sempre adeguatamente motivata dal medico competente e, come prescritto dal comma 1 dell articolo 7 del D.Lgs. 187 (2005), riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. È opportuno anche ricordare che sempre il comma 1 dell articolo 7 stabilisce che: L organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 26

28 Vibrazioni - PRIMA REVISIONE 2007 Nota 2: oltre alla scala sintomatologica di Stoccolma (Allegato 4, prima edizione), un ulteriore metodo di valutazione del fenomeno di Raynaud da vibranti (VWF) è stato proposto da Griffin (1990), che assegna un punteggio di severità (score) al pallore digitale in base alle falangi colpite (Figura 1). Nota 3: l uso di fotografie di mani colpite da variazioni patologiche del colorito della cute si è domostrato molto efficace per la diagnosi anamnestica di fenomeno di Raynaud (Figura 2). Nota 4: l osservazione di un tipico attacco di pallore digitale rappresenta il reperto obiettivo fondamentale per la diagnosi di fenomeno di Raynaud. È importante che i lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio siano istruiti ad evidenziare e segnalare, laddove possibile, la comparsa degli episodi di pallore digitale ai preposti e/o al personale sanitario. Il medico competente o i suoi collaboratori dovranno riportare l avvenuta osservazione di tale evento patologico nella cartella sanitaria del lavoratore. Figura 1: Punteggio da assegnare alle falangi delle dita delle mani colpite da fenomeno di Raynaud (Griffin, 1990). Ad esempio, se il pallore è limitato all ultima falange delle ultime tre dita di entrambe le mani, il punteggio sarà 6. Se il pallore è esteso a tutte le falangi di una sola mano, il punteggio sarà

29 Linee guida per la formazione continua e l accreditamento del Medico del Lavoro: vibrazioni Figura 2: Fotografie a colori utilizzate per la diagnosi anamnestica di varie patologie acrali. 0A-0B=colorito normale della cute delle mani. 1A=fenomeno di Raynaud (pallore intenso e ben demarcato). 1B=chiazze di pallore cutaneo ( patching ). 2A-3B=cianosi (colorito blue) di varia intensità. 4A-4B=eritromelalgia (colorito rosso patologico della cute). 28

30 Vibrazioni - PRIMA REVISIONE 2007 Accertamenti strumentali Indagini vascolari La valutazione obiettiva del fenomeno di Raynaud da vibranti si avvale di diverse procedure di raffreddamento delle estremità distali degli arti superiori (cold test) con osservazione delle variazioni di colorito della cute delle dita e delle mani, o con la misura dei tempi di recupero della temperatura cutanea digitale di base, oppure con il calcolo delle variazioni assolute e percentuali dei flussi sanguigni e delle pressioni sistoliche digitali rilevate mediante pletismografia straingauge, fotopletismografia o laser-doppler. È stato recentemente approvato uno standard internazionale ISO (ISO 14835, parte 1 e 2, 2005) sulle modalità di esecuzione del cold test e sui metodi di valutazione della funzione circolatoria periferica nei lavoratori esposti a vibranti. Negli Allegati 7 e 8 sono riportati alcuni contenuti dello standard ISO con riferimento alle modalità di esecuzione del cold test mediante misura delle temperature cutanee digitali e delle pressioni sistoliche digitali. Criteri per la diagnosi e la denuncia di malattia professionale Nel D.M. 27 aprile 2004 (G.U. 134 del 10 giugno 2004), che riporta l aggiornamento dell elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell art. 139 del D.P.R (1965), le patologie da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono inserite nella lista I (gruppo 2 - malattie da agenti fisici), ovvero la lista contenente le malattie la cui origine lavorativa è considerata di elevata probabilità. In particolare sono citate le seguenti patologie: (i) sindrome di Raynaud secondaria (angioneurosi delle dita delle mani); (ii) osteoartropatie (polso, gomito, spalla); (iii) sindrome del tunnel carpale; (iv) altre neuropatie degli arti superiori; (v) tendiniti-tenosinoviti del segmento mano-polso. È opportuno ricordare che l elenco delle malattie incluse nel D.M. sopracitato, peraltro già previsto dall art. 10 del D.Lgs. 38 (2000), ha uno scopo ben preciso, e cioè quello di elencare le patologie da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli artt. 3 e 211 D.P.R (1965), più volte modificati, riportano le malattie professionali tabellate (l ultimo elenco è quello approvato con il D.P.R. 336 (1994), disponibile anche sul sito Web dell INAIL: Pertanto la denuncia ai sensi dell art. 139 del D.P.R (1965) non equivale né al referto (art. 365 c.p.) né al primo certificato di malattia pro- 29

STIMA DEL RISCHIO: BANCHE DATI, VALORI FORNITI DAI COSTRUTTORI E MISURE SUL CAMPO

STIMA DEL RISCHIO: BANCHE DATI, VALORI FORNITI DAI COSTRUTTORI E MISURE SUL CAMPO STIMA DEL RISCHIO: BANCHE DATI, VALORI FORNITI DAI COSTRUTTORI E MISURE SUL CAMPO PIETRO NATALETTI ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro Alessandria, 16 giugno 2010 Articolo 202 Valutazione dei rischi

Dettagli

Capo II. Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Capo II. Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro articolo. Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Art. 198. Linee Guida per i settori della musica delle attivita' ricreative e dei call center 1. Su

Dettagli

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI CAPO IV - PROTEZIONE DEI AVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI EETTROMAGNETICI Articolo 206 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori

Dettagli

AGENTI FISICI TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI. 14.42.17 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16

AGENTI FISICI TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI. 14.42.17 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16 TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 14.42.17 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16 Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione 1. Ai fini del presente decreto legislativo

Dettagli

SORVEGLIANZA SANITARIA

SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA Definizione e obiettivi Negli anni '80, nel corso di una riunione della Comunità Economica Europea, la sorveglianza sanitaria è stata definita come "la valutazione

Dettagli

CSM care S.r.l. Via Polidoro da Caravaggio, 15 20156 Milano Partita IVA 06369260960 Tel. 02 3086652 r.a. Fax 02 3087805 email: info@csmcare.

CSM care S.r.l. Via Polidoro da Caravaggio, 15 20156 Milano Partita IVA 06369260960 Tel. 02 3086652 r.a. Fax 02 3087805 email: info@csmcare. CSM care S.r.l. Via Polidoro da Caravaggio, 15 20156 Milano Partita IVA 06369260960 Tel. 02 3086652 r.a. Fax 02 3087805 email: info@csmcare.it Sicurezza sul lavoro La gestione della salute e della sicurezza

Dettagli

La valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio chimico La valutazione del rischio chimico Introduzione Per sua stessa definizione, l agente chimico è una sostanza o un preparato di natura chimica. L agente chimico può presentarsi sotto forma di gas, vapore,

Dettagli

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Modulo di domanda Come noto (NOTA

Dettagli

RSPP - CARATTERISTICHE

RSPP - CARATTERISTICHE RSPP - CARATTERISTICHE Figura obbligatoria Consulente del Datore di Lavoro La designazione deve essere scritta ed accettata Deve aver frequentato corsi di formazione professionale specifici per il macro-settore

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Dettagli

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Lezione 6 La riunione periodica (art 35) La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NOZIONI DI BASE D.Lgs.81 - Introduzione D.Lgs.81 - Introduzione TITOLO I: PRINCIPI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Finalità; Art. 2: Definizioni; Art. 3: Campo di

Dettagli

La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa

La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08 HSR Resnati spa dott. Rino Donghi 29 novembre 2008 Premessa Il dlgs 81/08 del 29 aprile 08, in particolare agli artt. 25, 38 e 41,

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

Rumore: nozioni generali

Rumore: nozioni generali Rumore: nozioni generali Pietro Nataletti INAIL (Dipartimento Igiene del Lavoro ex ISPESL) p.nataletti@inail.it Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione

Dettagli

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, n n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della

Dettagli

Effettuare gli audit interni

Effettuare gli audit interni Scopo Definire le modalità per la gestione delle verifiche ispettive interne Fornitore del Processo Input Cliente del Processo Qualità (centrale) e Referenti Qualità delle sedi territoriali Direzione Qualità

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 RIFERIMENTI... 2 3 SIGLE E DEFINIZIONI... 2 4 RESPONSABILITA...3 5 PROCEDURA...3

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 RIFERIMENTI... 2 3 SIGLE E DEFINIZIONI... 2 4 RESPONSABILITA...3 5 PROCEDURA...3 del 13 11 2012 Pagina 1 di 6 INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 RIFERIMENTI... 2 3 SIGLE E DEFINIZIONI... 2 4 RESPONSABILITA...3 5 PROCEDURA...3 5.1 Programmazione delle attività...3 5.2 Documentazione...

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Metodologia dell attività di vigilanza e controllo dell Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione

Dettagli

1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2- INTRODUZIONE

1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2- INTRODUZIONE 1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO... 1 2- INTRODUZIONE... 1 3- ACCESSO ALLA PROCEDURA... 2 4- COMPILAZIONE ON-LINE... 4 5- SCELTA DELLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA... 5 6- DATI ANAGRAFICI... 6 7- DATI ANAGRAFICI

Dettagli

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP004 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP004 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO SCHEMA per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE dei profilati cavi di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali di cui alle norme UNI

Dettagli

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 12 Salone della qualità e sicurezza sul lavoro IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA GESTIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA Ing. Davide Musiani STUDIO TECNICO PROF. NERI S.r.l. Bologna, 12 Giugno 2009

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

1 La politica aziendale

1 La politica aziendale 1 La Direzione Aziendale dell Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. al livello più elevato promuove la cultura della Qualità, poiché crede che la qualità delle realizzazioni dell Impresa sia raggiungibile solo

Dettagli

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente Commissione Consultiva Permanente Comitato n. 4 Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG) Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente Prima di procedere

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Norme per l organizzazione - ISO serie 9000

Norme per l organizzazione - ISO serie 9000 Norme per l organizzazione - ISO serie 9000 Le norme cosiddette organizzative definiscono le caratteristiche ed i requisiti che sono stati definiti come necessari e qualificanti per le organizzazioni al

Dettagli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI MANO BRACCIO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI MANO BRACCIO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI MANO BRACCIO Azienda Sede BLUCAR COMUNE DI SALERNO Indirizzo: Via Diaz 18 Datore di lavoro Rossi Paolo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione De

Dettagli

SGSL UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA SCUOLA

SGSL UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA SCUOLA SGSL UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NELLA SCUOLA COSA È IN PRATICA UN SISTEMA DI GESTIONE? L insieme delle regole e dei processi di funzionamento di un organizzazione. Comprende:

Dettagli

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL PARE

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL PARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL PARE PIETRO NATALETTI ISPESL Dipartimento Igiene del Lavoro Alessandria, 15 giugno 2010 Il Testo Unico Modalità di attuazione degli obblighi di prevenzione

Dettagli

Seminario su D.Lgs.81/08

Seminario su D.Lgs.81/08 Seminario su D.Lgs.81/08 La Valutazione del Rischio Per individuare le Misure di Prevenzione e Protezione a tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori Piacenza, 17/11/2010 Anna Bosi Dipartimento Sanità

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Sede operativa via Ricasoli, 9-50122 Firenze Sede Legale via de' Martelli 8-50129 Firenze Tel. 055 271731 - Fax 055 214720 http://www.cesvot.it Organizzazioni di volontariato: quadro sintetico degli adempimenti

Dettagli

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri TEST VERIFICA INTERMEDIO 1. Il Datore di Lavoro è: a. La persona che in azienda paga gli stipendi b. La persona che dispone di pieni poteri decisionali e di spesa c. Il capoufficio, il capofficinao colui

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI

SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI SCHEMA DEL VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA Modello A) BOZZA DI LETTERA

Dettagli

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A. INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

Le regole e i modelli organizzativi

Le regole e i modelli organizzativi Dipartimento Tecnologie di Sicurezza Ex ISPESL Le regole e i modelli organizzativi Luigi Monica 29 Marzo 2011 Modelli di organizzazione e di gestione Riferimenti tecnici sui modelli di organizzazione e

Dettagli

Vibrazioni Meccaniche

Vibrazioni Meccaniche AGENTI FISICI AGENTI FISICI Vibrazioni Meccaniche Vibrazioni Meccaniche Anno 2010 Vibrazioni v.02 1 PREMESSA MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO AGRICOLTURA LAVORAZIONI

Dettagli

Progetto Labor - Linea 4 Emersì Sicurezza nei luoghi di lavoro ed Emersione del lavoro irregolare

Progetto Labor - Linea 4 Emersì Sicurezza nei luoghi di lavoro ed Emersione del lavoro irregolare Progetto Labor - Linea 4 Emersì Sicurezza nei luoghi di lavoro ed Emersione del lavoro irregolare Prevenzione e promozione della sicurezza Lavoro sicuro 1 LAVORO SICURO 2 1. Sicurezza: i provvedimenti

Dettagli

1. DISTRIBUZIONE Datore di Lavoro Direzione RSPP Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Ragioneria (Ufficio Personale) Ufficio Segreteria

1. DISTRIBUZIONE Datore di Lavoro Direzione RSPP Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Ragioneria (Ufficio Personale) Ufficio Segreteria Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA Sede legale in Cuneo, corso Nizza 9 acquedotto.langhe@acquambiente.it www.acquambiente.it SGSL Procedura Gestione dei documenti e del 06/05/2013 1. DISTRIBUZIONE Datore

Dettagli

LE NUOVE NORME DI CERTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI DI VIBRAZIONI. Dipartimento di Prevenzione Laboratorio Agenti Fisici - Azienda USL 7 Siena

LE NUOVE NORME DI CERTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI DI VIBRAZIONI. Dipartimento di Prevenzione Laboratorio Agenti Fisici - Azienda USL 7 Siena LE NUOVE NORME DI CERTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI DI VIBRAZIONI Iole Pinto Dipartimento di Prevenzione Laboratorio Agenti Fisici - Azienda USL 7 Siena 1. Introduzione Il D.L. 9 Aprile 2008 n. 81 titolo

Dettagli

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si

Dettagli

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si

Dettagli

Inquadramento legislativo e normativo: dal D.Lgs.81/2008 alla UNI/TR 11450:2012 Modena 12 ottobre 2012

Inquadramento legislativo e normativo: dal D.Lgs.81/2008 alla UNI/TR 11450:2012 Modena 12 ottobre 2012 Inquadramento legislativo e normativo: dal D.Lgs.81/2008 alla UNI/TR 11450:2012 Modena 12 ottobre 2012 Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

Contributo di INAIL alla diffusione dell adozione di un SGSL. INAIL-DR Toscana-CONTARP

Contributo di INAIL alla diffusione dell adozione di un SGSL. INAIL-DR Toscana-CONTARP 1 Contributo di INAIL alla diffusione dell adozione di un SGSL INAIL-DR Toscana-CONTARP Contributo di INAIL alla diffusione dell adozione di un SGSL 2 Sistemi di gestione della sicurezza Un Sistema di

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

4.6 APPROVVIGIONAMENTO

4.6 APPROVVIGIONAMENTO Unione Industriale 43 di 94 4.6 APPROVVIGIONAMENTO 4.6.1 Generalità Il capitolo indica le modalità con le quali la filatura conto terzi deve gestire il rapporto di subfornitura nell ambito di un sistema

Dettagli

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI legali 0 18/05/09 1 6 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI INDICE PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGALI...1 INDICE...1 1 Scopo...2 2 Campo di applicazione...2 3 Terminologia ed abbreviazioni...2

Dettagli

PRG 7.4 A GESTIONE DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

PRG 7.4 A GESTIONE DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO Gestione del processo di approvvigionamento Pag. 1 di 7 PRG 7.4 A GESTIONE DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO n ediz. Data Descrizione Firma preparazione Firma approvazione DIR Firma verifica RGQ 00 01/09/02

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8 Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali

Dettagli

A.O. MELLINO MELLINI CHIARI (BS) GESTIONE DELLE RISORSE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 3. INFRASTRUTTURE...

A.O. MELLINO MELLINI CHIARI (BS) GESTIONE DELLE RISORSE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 3. INFRASTRUTTURE... Pagina 1 di 6 INDICE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 2.1. GENERALITÀ... 2 2.2. COMPETENZA, CONSAPEVOLEZZA E ADDESTRAMENTO... 2 3. INFRASTRUTTURE...3 4. AMBIENTE DI LAVORO...6

Dettagli

D. Lgs 81/08 titolo VIII AGENTI FISICI. A cura di Norberto Canciani

D. Lgs 81/08 titolo VIII AGENTI FISICI. A cura di Norberto Canciani D. Lgs 81/08 titolo VIII AGENTI FISICI A cura di Norberto Canciani Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI - definizioni e campo di applicazione - Agenti fisici: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche,

Dettagli

SIMT-POS 038 GESTIONE STRUMENTI

SIMT-POS 038 GESTIONE STRUMENTI 1 Prima Stesura Redattori: Gasbarri, De Angelis, Rizzo Data: 15-02-/2014 SIMT-POS 038 GESTIONE STRUMENTI Indice 1 SCOPO... 2 2 CAMPO D APPLICAZIONE... 2 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 4 DESCRIZIONE ATTIVITÀ...

Dettagli

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi Nuova disciplina dell attività di Restauro Sintesi Definizione dei profili professionali Il D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 definisce così i profili professionali degli operatori che eseguono interventi

Dettagli

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO INTRODUZIONE

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO INTRODUZIONE OBIETTIVI DEL DOCUMENTO... 1 INTRODUZIONE... 1 ACCESSO ALLA PROCEDURA... 2 COMPILAZIONE ON-LINE... 3 SCELTA DELLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA... 4 DATI ANAGRAFICI... 5 SCELTA DEL PROGETTO... 9 DATI RELATIVI

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione

Dettagli

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. OT/20

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. OT/20 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. OT/20 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei Premi (D.M. 12.12.2000) nei primi due anni

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

1. DISTRIBUZIONE Direzione, RSPP, RLS, preposti 2. SCOPO

1. DISTRIBUZIONE Direzione, RSPP, RLS, preposti 2. SCOPO Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA Sede legale in Cuneo, Corso Nizza 9 acquedotto.langhe@acquambiente.it www.acquambiente.it SGSL Procedura Monitoraggio salute e del 16/09/09 1. DISTRIBUZIONE, RSPP,

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS 18001 AV2/07/11 ARTEMIDE.

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS 18001 AV2/07/11 ARTEMIDE. I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS 18001 AV2/07/11 ARTEMIDE. 1 Nel panorama legislativo italiano la Salute e la Sicurezza sul Lavoro sono regolamentate da un gran numero di

Dettagli

Decreto Ministeriale 11.04.2011 DENUNCIA DI MESSA IN ESERCIZIO E VERIFICHE PERIODICHE PER GLI APPARECCHI INDICATI NELL ART 71 DEL D.L.

Decreto Ministeriale 11.04.2011 DENUNCIA DI MESSA IN ESERCIZIO E VERIFICHE PERIODICHE PER GLI APPARECCHI INDICATI NELL ART 71 DEL D.L. Decreto Ministeriale 11.04.2011 DENUNCIA DI MESSA IN ESERCIZIO E VERIFICHE PERIODICHE PER GLI APPARECCHI INDICATI NELL ART 71 DEL D.L.GS 81/08 1 Il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle

Dettagli

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi La sicurezza sui luoghi di lavoro Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Ing. Luca Magnelli Firenze 19 ottobre 2010 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP003 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP003 0.1 DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO SCHEMA per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE dei prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali di cui alla norma UNI EN 10025-1, edizione

Dettagli

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative

Manuale della qualità. Procedure. Istruzioni operative Unione Industriale 19 di 94 4.2 SISTEMA QUALITÀ 4.2.1 Generalità Un Sistema qualità è costituito dalla struttura organizzata, dalle responsabilità definite, dalle procedure, dai procedimenti di lavoro

Dettagli

ELENCO ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ELENCO ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Data 01-03-2010 Rev. N. 00 Pagina 1 di 8 ELENCO ED ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Documento unico formato da 8 pagine Ddl RSPP RLS MC INDICE ISTITUTO

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico

Dettagli

PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 250B LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE

PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 250B LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 250B LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE (In vigore per le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale svolte dal 1 gennaio 2015)

Dettagli

PROCEDURA. Gestione del processo di radioprotezione per personale esterno all AOU Careggi esposto a radiazioni ionizzanti SOMMARIO 1. SCOPO...

PROCEDURA. Gestione del processo di radioprotezione per personale esterno all AOU Careggi esposto a radiazioni ionizzanti SOMMARIO 1. SCOPO... SOMMARIO 1. SCOPO... 2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 3. RIFERIMENTI... 2 4. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI... 3 5. RESPONSABILITÀ... 3 6. MODALITÀ OPERATIVE... 4 6.1. VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA... 4 6.2.

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA Con il presente documento si precisano le modalità di intervento da adottare da parte degli Spisal per valutare

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

Protocollosicurezzacnism.doc vers. 17 luglio 2006 - pag. 1 di 5

Protocollosicurezzacnism.doc vers. 17 luglio 2006 - pag. 1 di 5 PROTOCOLLO DI INTESA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO TRA CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA (CNISM) E UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA Art. 1. Generalità

Dettagli

DELIBERA. Art. 1. Requisiti di Accreditamento

DELIBERA. Art. 1. Requisiti di Accreditamento DELIBERA n. 13/13 del 31 luglio 2013 Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata Codice di Pratica di cui alla delibera del Comitato Centrale per l

Dettagli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO «DVR _ STRESS LAVORO CORRELATO» Pagina 1 di 9 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO (Art. 28 comma 1 D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 così come modificato dal D.Lgs. 106/09) conforme

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso SORVEGLIANZA E CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso Pagina 1 di 10 INTRODUZIONE La Norma UNI EN ISO 9001:2008 fa parte delle norme Internazionali

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI Pagina 1 di 10 GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLE DISTRIBUZIONE Fornitori di beni e servizi Documento pubblicato su www.comune.torino.it/progettoqualita/procedure.shtml APPLICAZIONE SPERIMENTALE Stato del documento

Dettagli

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto

La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto La formazione degli addetti alle attività che comportano esposizione ad amianto 1 Riferimenti normativi Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 capo VI Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 Decreto

Dettagli

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124 Regolamento del Settore Attività Giovanile Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - L Attività Giovanile 1- Per organizzare e coordinare

Dettagli

VIBRAZIONI MECCANICHE. Cinzia Delucis LSP USL2 Lucca

VIBRAZIONI MECCANICHE. Cinzia Delucis LSP USL2 Lucca VIBRAZIONI MECCANICHE Cinzia Delucis LSP USL2 Lucca Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187(N), recante attuazione della Direttiva 2002/44/CE(N) sulle prescrizioni minime di sicurezza e di

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR / RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI GESTIONE FORESTALE

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR / RESPONSABILE GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI GESTIONE FORESTALE Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: corsi@cepas.it Sito internet: www.cepas.it sigla: SH131 Pag. 1 di 5 SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR

Dettagli

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.

Dettagli

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Titolo del pag. 1 di 6 Titolo del I N D I C E 1. SCOPO 2. GENERALITÀ 3. CAMPO DI APPLICAZIONE 4. LISTA DI DISTRIBUZIONE 5. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO 6. SELEZIONE DEL PERSONALE 7. ITER DI INSERIMENTO

Dettagli

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ART. 2, COMMI SESTO, SETTIMO ED OTTAVO DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A cura dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici Direzione

Dettagli