DISTRETTO SOCIALE N19

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1 DISTRETTO SOCIALE N19 Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45 Regolamento unico per l affido familiare e l adozione nazionale e internazionale Distretto Sociale n 19 Premesso a) che il minore ha diritto di vivere nell ambito della propria famiglia e che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono garantire tale diritto fondamentale rimuovendo anzitutto gli ostacoli che si frappongono alla sua attuazione e promuovendo iniziative idonee al fine di porre i genitori ed i parenti fino al IV grado di adempiere direttamente alla loro funzione educativa; b) che all istituto dell Affido familiare si potrà ricorrere solo qualora la famiglia d origine si trovi nell impossibilità e nell incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato ed armonioso sviluppo psico-fisico, nonostante l apporto dei Servizi Sociali e Sanitari Territoriali e delle altre Agenzie preposte alla tutela del minore; c) che l Istituto dell Affido Familiare è da considerarsi sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia come intervento riparatorio in situazioni di crisi e ciò dopo aver esperito tutti i tentativi possibili per consentire al minore la permanenza nella famiglia d origine; d) che per Affido familiare deve intendersi la collocazione temporanea di minori presso famiglie diverse dalla loro, disposta dal Servizio Sociale Professionale dell Ente Locale e resa esecutiva dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, o dal Tribunale per i Minorenni qualora manchi l assenso dei genitori esercitanti la potestà genitoriale o del tutore, in presenza delle situazioni previste dall art. 330 e seguenti del Codice Civile; e) che per il minore temporaneamente privo di un nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente, secondo il dettato legislativo, l Affido Familiare o qualora non sia possibile l inserimento in una comunità di tipo familiare e che abbia sede nel luogo più vicino alla residenza del nucleo familiare d origine. f) che l Istituto dell Affido non costituisce titolo per un eventuale adozione del minore in affido e che, pertanto, è fatto obbligo a tutti gli operatori di evitare ogni possibile ambiguità in merito, soprattutto durante la fase di promozione, sensibilizzazione e informazione della cittadinanza. 1

2 SI STABILISCE Che la premessa è parte integrante del presente Regolamento unico per l Affido Familiare ed Adozione Nazionale ed Internazionale prodotto dal tavolo tecnico che ha lavorato all armonizzazione dei contenuti, delle modalità di lavoro e delle metodologie in atto nei Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano, e contenute nelle Linee guida per l attuazione dell Affido Familiare e dell Adozione Nazionale e Internazionale ad uso degli operatori del Distretto Sociale N 19. Le predette Linee Guida costituiscono parte integrante del presente Regolamento. Art.1 Tipologia Giuridica Dell affido Familiare. L affido Familiare, secondo la Legislazione vigente, può essere: a) consensuale: l affido familiare è disposto dal Servizio Sociale Professionale territoriale, previo consenso di entrambi i genitori o dell unico genitore esercente la potestà o dal tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento) con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento rispondente ai requisiti di cui alla L. 149/2001 Diritto del minore ad una famiglia. b) Giudiziale: l affido, qualora manchi l assenso degli esercenti la potestà genitoriale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è disposto dal Tribunale per i Minori e si avvale del Servizio Sociale Professionale territoriale per la sua attuazione e vigilanza. Art.2 Tipologia Dell affido Familiare In Base Alla Durata. L affido Familiare può essere: - a lungo termine: fino a due anni, prorogabili, dal Tribunale per i Minori, qualora la sospensione dell affido rechi pregiudizio al minore per situazioni familiari molto gravi e complesse; - a medio termine: non più di dodici mesi, sempre in riferimento alle difficoltà della famiglia d origine; - a breve termine: per qualche mese (tre sei mesi); - a tempo parziale: è una particolare forma di affido a carattere preventivo e di sostegno, che può riguardare alcune ore del giorno o le notti (dalle ore 8,00 alle ore 20,00), i fine settimana, brevi periodi di vacanza, secondo un progetto elaborato a favore del minore, qualora i genitori naturali non siano in grado di occuparsene a tempo pieno. In questi casi la famiglia affidataria svolge una funzione di sostegno per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa. ART. 3 Soggetti beneficiari. Possono beneficiare dell Istituto Dell affido Familiare i minori da 0 a 18 anni, fatte salve le disposizioni della normativa nazionale e disponibilità finanziaria del Distretto Sociale N.19 e/o dei singoli comuni ad essi afferenti. 2

3 ART. 4 Durata. La durata dell affido deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d origine. Tale periodo, per legge, non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minori, anche per gli affidi consensuali, qualora la sospensione dell affido rechi pregiudizio al minore. ART. 5 Cessazione. L affido cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. ART. 6 Funzioni e Compiti Delle Singole Componenti Del SAAT: Il Segretariato Sociale In ciascun Comune del Distretto Sociale N 19 è presente il Segretariato Sociale che in collaborazione con le istituzioni pubbliche, del privato sociale interessate e le associazioni e reti di famiglie affidatarie, ove esistenti, attua iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione al fine di stimolare e far maturare nelle persone singole, nelle coppie e nelle famiglie una cultura dell affido familiare. Esso funge da filtro per l accesso. Per il Servizio SAAT avvia il cittadino all accesso ai servizi di Affido Adozioni: 1. informazione ed orientamento 2. divulgazione di materiale pubblicitario 3. acquisizione della scheda di adesione, 4. trasmissione della scheda di adesione all Assistente Sociale Referente del SAAT territoriale. 5. Collaborazione alle campagne informative come da indicazioni dell antenna SAAT territoriale e l equipe socio-sanitaria ART. 19 Funzioni e Compiti delle singole componenti del SAAT: L antenna SAAT c/o ogni Comune In ogni Servizio Sociale Professionale è presente un Assistente Sociale Referente per Adozioni e Affido la quale svolge funzioni di Referente dell Antenna SAAT c/o il Comune di appartenenza e di Assistente Sociale esperta, nell ambito dell adozione ed affido, per i compiti e le funzioni da svolgersi nell equipe socio-sanitaria integrata SAAT L antenna SAAT c/o ogni Comune Attua le campagne informative organizzate dal Servizio SAAT di Ambito (Equipe Socio Sanitaria Adozioni e Affido + Assistenti Sociali Referenti) anche con il supporto del Terzo Settore. Acquisisce la scheda di adesione trasmessa dal segretariato sociale 3

4 Fissa un appuntamento contattando il cittadino telefonicamente Effettua uno o più colloqui di orientamento specialistico sul significato dell Affido e/o dell adozione orientando successivamente l utenza nel modo seguente: 1. Per il percorso Adozionale invia la coppia al Tribunale per i Minorenni per la presentazione dell istanza di disponibilità all adozione. 2. per il percorso di Affidamento familiare, al invia la relazione psico-socio-educativa all Equipe Adozione e Affido. Provvede all aggiornamento costante della mappatura delle associazioni, delle parrocchie, delle scuole, luoghi frequentati da famiglie e dove poter sensibilizzare le stesse All affido E All adozione L antenna SAAT Per l Affido Cura l abbinamento famiglia affidataria minore chiedendo eventuale supporto tecnico all Equipe Adozione e Affido, nelle fasi di elaborazione e del monitoraggio del Progetto di Affido Comunica all Equipe Adozione e Affido l avvio e/o la chiusura dei Progetti di Affido L antenna SAAT Per il post adozione Segue la coppia e redige relazione psicosociale relativa al progetto educativo così come previsto dalle norme legislative nel corso dell Anno di Affido Pre-adottivo o collocamento provvisorio. Chiede supporto tecnico all Equipe Adozione e Affido in caso di particolari crisi del neo sistema famiglia. Collabora alla programmazione e realizzazione di percorsi Post-Adozionali per la neofamiglia adottiva ART. 8 Funzioni e Compiti delle singole componenti del SAAT: L Equipe Socio-Sanitaria Integrata per l Adozione e l Affdo Presso il Comune di Afragola è presente l èquipe Adozione ed Affido che organizza e coordina le attività di sensibilizzazione ed informazione seguendo la logica del welfare community sul servizio di Affido ed Adozioni: 4 - Organizza e conduce il percorso di formazione per le famiglie aspiranti l Adozione e per quelle disponibili all affido; avvalendosi per queste ultime delle famiglie affidatarie; provvede inoltre alla valutazione delle famiglie disponibili all affido.

5 - Relaziona sui singoli casi inviandone i contenuti per le coppie adottive all A.G.M. e perle coppie disponibili all Affido all Antenna SAAT Comunale. L Equipe Socio Sanitaria Integrata Per l Affido - Offre supporto tecnico all antenna SAAT comunale nella fase di abbinamento famiglia affidataria minore - Programma la formazione delle famiglie aspiranti ed esperte per l affido, quest ultime in funzione di tutor su segnalazione del SAAT. - Cura i rapporti con la banca dati regionale, in relazione all immissioni ed alla elaborazione periodica dei dati riferiti agli affidamenti (compito specifico della Referente di Area); - Cura il monitoraggio dei servizi in questione e la programmazione in un sistema interistituzionale in raccordo con gli Organi Regionale e, ove necessario, con l A.G.M. per il miglioramento degli stessi. L Equipe Socio Sanitaria Integrata Per il post adozione: - Trasmette all antenna SAAT territoriale il Decreto di collocamento del minore nella famiglia adottiva. eliminato - Fornisce supporto tecnico, in caso di difficoltà, nell anno di affido prea-dottivo o nel periodo di collocamento provvisorio, per facilitare le dinamiche relazionali della neofamiglia adottiva in caso di crisi del neo sistema familiare - Cura i rapporti con il Tribunale per i Minorenni ART. 9 Affidatari. Il minore può essere affidato ad una famiglia preferibilmente avente figli minori, a coniugi senza prole, a persone singole, siano questi legati da vincolo di parentela (affidamento intrafamiliare) o meno con la famiglia d'origine (affidamento extrafamiliare) L affidatario deve avere raggiunto comunque la maggiore età. La scelta degli affidatari deve tenere conto delle specifiche esigenze del minore. Possono essere prese in considerazione anche famiglie di fatto purché soddisfino alle caratteristiche elencate all art. 14 del presente regolamento. Devono essere preferite le famiglie aventi figli minori, quelle che non abbiano presentato domanda di adozione ed, infine, quelle che presentano una certa prossimità territoriale ed omogeneità con la famiglia d'origine. Art. 10 Reperimento, valutazione e preparazione delle famiglie affidatarie Le caratteristiche di massima di cui occorre verificare l esistenza sono: - un età e uno stato di salute sufficientemente adeguati al minore da affidare; - condizioni di igiene, sicurezza e salubrità sufficienti dell abitazione ed esistenza di spazi vitali adeguati;

6 L art. 1 comma 3 della L. 149/01 prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali promuovano incontri di formazione e preparazione per le famiglie, le coppie e le persone singole che intendono accogliere minori in affido. Per le famiglie che si candidano all affido è previsto un percorso attraverso il quale viene favorita la loro preparazione e viene tracciato un loro profilo, al fine di potere attuare un intervento mirato al bisogno del bambino. I cittadini interessati all affido possono rivolgersi per un primo colloquio informativo ed orientativo agli operatori del Segretariato Sociale che provvederà ad inviare la scheda di adesione alla Referente territoriale del SAAT. Al SAAT, tra l altro, è affidato il compito di approfondire, attraverso colloqui di orientamento e visite domiciliari, la conoscenza sia della situazione socioambientale e relazionale nel suo complesso, sia delle capacità affettive, di ascolto, di empatia, delle attitudini e degli orientamenti educativi dei cittadini interessati. Tali contenuti saranno oggetto della relazione psico-socio-educativa da trasmettere all Equìpe Socio Sanitaria Integrata per i necessari adempimenti di competenza di cui all art.8 Art. 11 Formazione degli affidatari La preparazione degli aspiranti affidatari (nucleo familiare completo, coppie e persone singole con o senza figli), intesa come costante ricerca della migliore rispondenza al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati, viene operata attraverso la partecipazione a percorsi formativi. Quest ultimi sono promossi e realizzati congiuntamente dall Equipe Socio-Sanitaria Integrata per L affido, all Antenna SAAT Territoriale, Terzo Settore e dalle Associazioni di Volontariato, ciascuno per la propria competenza. Nell iter formativo sono previsti incontri individuali con gli operatori esperti nel campo ed incontri esperenziali di gruppo. ART.12 Gruppo famiglie affidatarie - integrazione nel tessuto sociale di appartenenza; - esistenza di significativi rapporti con altre figure parentali (nonni, zii, ecc); - presenza ed età dei figli e loro orientamento rispetto all affido; - motivazione e disponibilità a ricoprire un ruolo attivo di entrambi i genitori nel caso si tratti di una coppia; - buone capacità educative ed affettive; - buon equilibrio psico-sessuale; - buona flessiblilità; - capacità di riconoscere i propri bisogni e i propri limiti; - disponibilità e capacità reale ad accettare il minore con la sua storia, i suoi limiti e le sue risorse; - consapevolezza che il minore proviene da una famiglia che bisogna conoscere e comprendere; - disponibilità a mantenere rapporti con la famiglia d origine del minore; - disponibilità a mantenere rapporti di collaborazione con i Servizi Sociali professionali dell Ente Locale e altre famiglie affidatarie, in particolare rispetto al confronto sugli aspetti educativi. Valutata positivamente la possibile collaborazione della famiglia, o persona, si concorderà la sua partecipazione al gruppo di famiglie affidatarie, per formarla e prepararla attraverso il confronto con esperienze di affidamenti già realizzati, al fine di mantenere i rapporti in prospettiva di un futuro abbinamento con uno o più minori. In attuazione dell art. 1 comma 5 della L. 149/01 che sancisce il diritto del minore a vivere, a crescere e ad essere educato nell ambito di una famiglia senza distinzione di etnia, di lingua, di religione e nel rispetto della sua identità culturale, per il minore straniero, quando non sia possibile la sua permanenza nella famiglia d origine, si preferirà l affido in una famiglia che sia della stessa etnia o coinvolta nella conoscenza della stessa. 6

7 Gli operatori dell Equipe Socio- Sanitaria Integrata, in collaborazione con l Antenna S.A.A.T.territoriale, conducono gruppi di discussione e approfondimento sul tema inerente l affido familiare, la cui partecipazione sarà aperta sia alle famiglie, coppie o persone con affidamenti in corso o conclusi, sia alle famiglie o persone da avviare alla formazione con lo scopo di valutare la loro idoneità (per quest ultime il percorso è obbligatorio). Le famiglie esperte dell affido per diventare tutor, dovranno dare la loro disponibilità all Antenna S.A.A.T.territoriale per essere iscritte in un apposito elenco. Il lavoro di gruppo ha un triplice scopo: - formazione delle famiglie, delle coppie e delle persone singole disponibili; - vigilanza e sostegno da parte degli operatori sugli affidamenti in corso; - auto mutuo aiuto tra le famiglie. Inoltre il gruppo formato può essere chiamato a partecipare attivamente a iniziative di pubblicizzazione e sensibilizzazione sul tema dell affido familiare e dei problemi minorili più in generale. Art. 13 Associazioni e reti di famiglie affidatarie Le Associazioni e reti di famiglie affidatarie svolgono, in collaborazione con i servizi preposti, attività in favore: a) della promozione e dello sviluppo della cultura dell accoglienza attraverso iniziative pubbliche di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione dell istituto dell affido familiare. b) del sostegno alle famiglie d origine attraverso la costituzione di gruppi di mutuo aiuto. ART.14 Banca dati delle famiglie delle coppie e delle persone affidatarie e/o disponibili Per ogni famiglia considerata idonea dovrà essere compilata, dall équipè adozione e affido una scheda contenente i dati di maggior rilievo desunti dagli incontri con la famiglia o persona volontaria allo scopo di redigere e tenere aggiornata la banca dati delle famiglie, delle coppie e delle persone affidatarie. ART.15 Obblighi, diritti e impegni degli affidatari 2. 2 La Legge n. 149/2001 introduce un importante novità, attribuendo agli affidatari i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.. Per quanta riguarda l istituzione scolastica gli affidatari gestiscono in toto i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazioni delle assenze, autorizzazione alle uscite o gite scolastiche, colloqui con gli insegnanti. Rientrano invece nella straordinaria amministrazione la scelta dell indirizzo scolastico dopo la scuola dell obbligo, la scelta dell insegnamento della religione cattolica. Poteri analoghi hanno nei rapporti con le autorità sanitarie: occorrerà il consenso dei genitori o del tutore per un 7

8 L affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile o delle indicazioni del tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall autorità affidante (Tribunale per i Minori e/o Servizio Sociale). In ogni caso l affidatario esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà di affido e di adottabilità relativi al minore affidato. L affidatario ha diritto ad essere informato sulle finalità dell affido ed essere coinvolto nelle fasi del progetto; ha diritto di avere un sostegno individuale e di gruppo non solo nel corso dell affido, ma anche nella fase preparatoria e al momento del rientro del minore nella famiglia d origine. L affidatario ha diritto ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito e ad avere facilitazioni per l accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali (asilo nido, scuole dell infanzia, centri diurni, centri di aggregazione, visite mediche ecc ). Gli affidatari svolgono uno specifico ruolo educativo e partecipano alle decisioni degli operatori in merito all educazione e al trattamento del minore. Alla famiglia affidataria compete l impegno di suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia d origine, sempre che non esistano diverse disposizioni dell autorità che ha emesso il decreto. Gli affidatari si impegnano inoltre a: - assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d origine; - partecipare, ove necessario, su segnalazione dei Servizi preposti, con costanza a precise opportunità d informazione, sostegno psicologico e sociale, formazione, aggiornamento e collegamento con altre famiglie affidatarie; inoltre su invito del SAAT, in particolare, partecipa agli incontri del gruppo di famiglie affidatarie organizzato dall equipe integrata per l affido familiare; - mantenere un sistematico rapporto con gli operatori che seguono l affido, informandoli di ogni difficoltà, di eventuali problemi di salute del minore e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell affido. La famiglia affidataria ha l obbligo di: a) sottoscrivere l atto di disponibilità per avere in affidamento il minore; b) sottoscrivere l atto formale di impegno all osservanza di tutte le modalità, i tempi degli incontri con il minore e della durata dell affido nel rispetto delle esigenze del minore stesso e di entrambe le famiglie, salvo diverse disposizioni dell A.G.M. intervento chirurgico, per una vaccinazione facoltativa o per una interruzione di gravidanza, perché sono interventi che esulano dall ordinario e comportano alcuni rischi, ma non per le altre cure o visite specialistiche. 8

9 Per quanto riguarda i diritti relativi agli assegni familiari, prestazioni previdenziali, astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, permessi per malattia ecc si rinvia all art. 38 della L. 149/01. ART 16 Obblighi, diritti e impegno degli affidanti. La famiglia affidante ha l obbligo di: a) sottoscrivere l atto di assenso per l affido familiare del figlio b) sottoscrivere l atto formale di impegno all osservanza di tutte le modalità, i tempi degli incontri con il minore e della durata dell affido nel rispetto delle esigenze del minore stesso e di entrambe le famiglie salvo diverse disposizioni dell A.G.M Il SAAT territoriale affianca la famiglia d origine nel compito di rispettare e mantenere quanto concordato. Agli affidanti sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diversa disposizione dell autorità che ha emesso il decreto. Agli affidanti è garantito il sostegno psico-sociale ed ogni altro intervento di rete per rimuovere le cause che hanno determinato l affido. Agli affidanti è garantito il ritorno del minore in famiglia qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l affido. Art. 119 Processo operativo del progetto di affido L assistente sociale referente del SAAT territoriale dovrà strutturare un PEI di affidamento familiare con tutti gli operatori coinvolti, che dovrà contenere le modalità, i tempi, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi a breve, a medio e a lungo termine. Il PEI prevederà : 1. Un adeguata preparazione preliminare per l accoglienza sul minore, la famiglia d origine e la famiglia affidataria; 2. Il coinvolgimento degli operatori che il caso richiede; 3. L attivazione di una rete secondaria (scuole,asl,enti cattolici,associazioni di volontariato ecc.) a favore del minore e della famiglia d origine finalizzata alla rimozione delle difficoltà che hanno portato l allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare. 4. Un attento monitoraggio e valutazione del PEI da parte del SAAT territoriale, i cui tempi e gli strumenti saranno definiti nello stesso; Art. 18 Chiusura del progetto di affido familiare L affido cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Il minore dovrà essere sostenuto nell elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e nel reinserimento e consolidamento delle relazioni all interno del suo nucleo familiare ed ambiente di vita originario. 9

10 Per ogni affido prorogato, o interrotto prima del termine previsto, l Assistente Sociale referente del SAAT territoriale che lo ha disposto dovrà inviare specifica e dettagliata relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni. Art. 19 Il Referente d Area Responsabilità Familiari Cura il monitoraggio trimestrale dell utenza che trasmette al Coordinatore dell Ufficio di Piano e alle antenne SAAT Territoriali relaziona al Coordinatore dell UdP sull andamento del servizio semestralmente o in caso di criticità, con l obiettivo di adeguare lo stesso per migliorarne la qualità rispondendo cosi ai criteri di efficacia, efficienza.ed economicità. Art.20 Assicurazione. All atto dell ingresso del minore nella famiglia affidataria l Ente Locale stipula un contratto di assicurazione che copre il rischio di incidenti e danni al minore o che egli provoca a terzi e cose. Art. 21 Indennità di mantenimento dei minori e competenza istituzionale. L Ente Locale, ai sensi dell art. 5 comma 4 della L. 149/01 ( Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali nell ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria ), dal momento dell ingresso del minore nella famiglia affidataria si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, una indennità mensile per le spese di mantenimento e cura del minore, mediante l attivazione dei seguenti interventi: - Affido familiare a tempo pieno - Affido diurno - Affido pomeridiano Ogni Comune del Distretto Sociale N 19 determina, all atto dell approvazione del presente Regolamento, l importo dell indennità mensili, riferito a ciascuna tipologia di affido, in base alle rispettive disponibilità dei capitoli di bilancio a ciò previsti o da prevedere. Tali quote sono soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. I benefici economici per altre modalità di affido (fine settimana, giornalieri non continuativi, ecc ) sono determinati di volta in volta dai singoli Comuni del Distretto Sociale N 19, per ogni singolo caso, a seconda delle problematicità del minore affidato, su proposta motivata e documentata degli operatori che seguono il caso. In caso di malattie, disabilità psico-fisiche del minore, marcate difficoltà comportamentali e/o di socializzazione, l indennità di affido familiare a tempo pieno può essere aumentata, su proposta degli operatori che seguono il caso fino ad un massimo del 50% dell importo dell indennità stessa. Per particolari spese sanitarie, scolastiche e sociali necessarie al minore in affido, che esulano dalla ordinaria gestione, è prevista l erogazione di un contributo economico a fronte delle spese sostenute e documentate dall affidatario, dietro motivato parere degli operatori che seguono il caso. Ove se ne riscontri la possibilità, ai sensi dell art. 433 del Codice Civile, è opportuno curare la partecipazione economica dei parenti del minore tenuti a contribuire. In tale caso il contributo 10

11 comunale è ridotto o eliminato del tutto sulla base dell entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento (lo stesso avviene per eventuali redditi personali del minore), dietro valutazione degli operatori che seguono il caso. Il trasferimento del contributo erogato alla famiglia affidataria deve avvenire esclusivamente tramite l Ente Locale. L indennità di mantenimento e gli oneri economici, a qualsiasi titolo, per i minori residenti nel territorio nazionale debbono gravare sul Comune di residenza, anche se l affido viene realizzato, per necessità, in altro Comune, limitrofo o lontano. La stessa indennità di mantenimento può essere erogata in casi particolari, quale forma di prevenzione all istituzionalizzazione e previa verifica socioambientale da parte dell assistente sociale preposta, relativi alle seguenti situazioni: 1. Madri maltrattate con minori, onde rendere le stesse autonome economicamente ed in grado di sostenere sé stesse ed i minori 2. Nuclei familiari in estrema situazione di bisogno, la cui povertà è la sola causa dello stato di disagio dei minori. 3. Ragazzi ospiti di comunità con decreto di convalida della residenzialità sino al ventunesimo anno per favorirne la deistituzionalizzazione per il processo di autonomia. Art. 22 Entrata in vigore del presente regolamento e cessazione. Rinvio a norme e benefici di legge 3. 3 Norme e benefici di legge: Assegni familiari In base alla normativa vigente (L. 149/01, art. 38, comma 2) il giudice, anche in relazione alla durata dell affido, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell affidatario. Detrazioni di imposta La legge sul Diritto del minore ad una famiglia (L. n.149/01, art.38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d imposta per carichi di famiglia, purché l affidato risulti a carico (art. 12. DPR n. 9119/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell autorità giudiziaria. Iscrizione del minore all anagrafe Negli affidamenti di breve durata non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà. Tutela dei lavoratori e delle lavoratrici affidatarie La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (legge 8/3/2000, n. 53; D Lgs n.151 del 2001) e la legge sul Diritto del minore ad una famiglia (legge 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari con affido pre-adottivo o temporaneo hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri. Hanno le stesse tutele e le stesse opportunità. E' loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare. E cambia, ovviamente, l'età massima della bambina o del bambino. Per il congedo di maternità: fino al 6 anno di vita (cioè fino al giorno, compreso, del 6 compleanno), nei primi 3 mesi dall'ingresso. Per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruire o sia deceduta o la bambina/o sia stata affidata/o in via esclusiva al padre. Per il congedo parentale: fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo familiare; nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può esercitare nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a scelta del genitore. 11

12 Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione e cessa alla data della sua sostituzione o dichiarazione di decadimento. Il presente Regolamento può essere suscettibile di integrazioni secondo la legislazione vigente al momento. Art. 23 Norma transitoria Gli affidi familiari, che i Comuni del Distretto Sociale. N 19 hanno in corso prima dell approvazione del presente Regolamento, rimangono in carico al Servizio indicato nel Provvedimento emesso dall Autorità Giudiziaria e per le relative indennità di mantenimento i Comuni possono mantenere, se lo riterranno opportuno, gli importi precedentemente stabiliti. Anche se questa legge esplicitamente non lo prevede, è da ritenere esteso il diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma. Il congedo parentale è riconosciuto nei 3 mesi entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore (di età fino a 12 anni) nel nucleo familiare. La circolare Inps n. 109/2000 riconosce che se nell'atto dell'adozione o dell'affido il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o di affido coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino all'età di 15 anni, data corrispondente all'ultimo giorno di congedo comunque riconoscibile. La circolare fa questo esempio: se la bambina o il bambino all'atto dell'adozione o dell'affido abbia 11 anni e 6 mesi, ma sia entrato nel nucleo familiare dopo 1 mese, il diritto al congedo parentale può essere esercitato fino compimento di 14 anni e 19 mesi. Ne consegue che se il congedo è concesso al limite massimo previsto, di tre anni dall'ingresso, quando cioè il minore abbia 14 anni e 19 mesi, lo stesso può essere goduto fino al giorno del 15 compleanno, e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi. 12

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