FISSATO AL L INVIO DEI DATI DELLE FATTURE DEL SECONDO SEMESTRE 2017
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1 Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Dott. Luca Lombardo Rag. Monica Massironi Avv. Marianovella Gianfreda Avv. Antonio Meneghetti Avv. Silvia Segato Dott. Tommaso Gazzea Dott.ssa Hillary Romanato Dott. Enrico Cetera Padova, 13 marzo 2018 Spett.li Sig.ri Clienti OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2018 FISSATO AL L INVIO DEI DATI DELLE FATTURE DEL SECONDO SEMESTRE 2017 Art. 21, DL n. 78/2010 Provvedimenti Agenzia Entrate Circolare Agenzia Entrate , n. 1/E Risoluzioni Agenzia Entrate , n. 87/E e nn. 104/E e 105/E Con la pubblicazione sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate dello specifico Provvedimento di recepimento delle novità in materia di invio dei dati delle fatture emesse / ricevute, è fissato al il termine per l invio dello spesometro relativo al secondo semestre Si rammenta che il Decreto c.d. Collegato alla Finanziaria 2018 ha apportato le seguenti novità applicabili a partire già dall adempimento relativo al secondo semestre: Riduzione dei dati da comunicare, relativamente al cliente / fornitore; Ripristino del c.d. documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300. Entro il è possibile altresì beneficiare della sanatoria per gli errori commessi in sede di invio dei dati relativi al primo semestre Si rammenta che dal 2019, a seguito dell introduzione generalizzata della fattura elettronica, l adempimento in esame sarà soppresso. Studio SC&A Via N. Tommaseo n Padova - T: F: info@studiosca.net studiosca.net
2 Come noto, l art. 21, DL n. 78/2010, prevede l obbligo per i soggetti IVA, compresi i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, di inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali e delle relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo. L adempimento in esame è analogo, nella sostanza, all invio opzionale dei dati delle fatture emesse / ricevute di cui al D.Lgs. n. 127/2015. Sul punto l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 1/E ha specificato che i chiarimenti forniti con riferimento all invio opzionale dei dati delle fatture emesse / ricevute valgono anche per assolvere l obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010, ossia per lo spesometro. In particolare l invio va effettuato: In forma analitica Entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per il 2017 l adempimento ha cadenza semestrale e riguarda: Il primo semestre, che dopo le ripetute proroghe, doveva essere inviato entro il ; Il secondo semestre, da inviare entro il Con il Comunicato stampa l Agenzia delle Entrate ha specificato che, al fine di recepire le novità introdotte dal DL n. 148/2017, Decreto c.d. Collegato alla Finanziaria 2018, il termine di invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 è fissato al 60 giorno successivo all emanazione definitiva del Provvedimento di aggiornamento delle specifiche tecniche contenute nel Provvedimento Con il recente Provvedimento l Agenzia ha aggiornato le specifiche tecniche contenute nel citato Provvedimento A seguito della pubblicazione del nuovo Provvedimento è individuata la data di invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2017, che risulta fissata al Entro la predetta data: Va effettuata la trasmissione dei dati relativi al secondo semestre 2017 da parte dei soggetti che hanno optato per l invio telematico ex D.lgs. n. 127/2015. È possibile integrare / correggere le comunicazioni relative al primo semestre L art. 1-ter, comma 2, lett. a), DL n. 148/2017, c.d. Collegato alla Finanziaria 2018 ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale. Con tale disposizione, il Legislatore, ferma restando la cadenza trimestrale prevista dal citato art. 21, consente ai contribuenti di inviare i dati fatture con cadenza semestrale. Considerato che, come sopra evidenziato, i dati relativi al secondo semestre 2017 devono essere inviati entro il prossimo , la scelta della periodicità riguarderà, di fatto, l invio dei dati relativi al Di seguito si riepilogano gli aspetti che caratterizzano l adempimento in esame, considerando, oltre ai Provvedimenti attuativi, i chiarimenti forniti nel corso del tempo dall Agenzia delle Entrate.
3 ESONERO DALL ADEMPIMENTO La normativa di riferimento prevede l esonero soltanto per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane di cui all art. 9, DPR n. 601/73. A tal fine sono considerati montani : i terreni ubicati ad una altitudine non inferiore a 700 metri slm e quelli facenti parte di particelle catastali che risultano solo in parte alla predetta altitudine; i terreni compresi nell elenco dei territori montani della commissione censuaria centrale; i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. Con riferimento a detti soggetti nella Risoluzione , n. 105/E l Agenzia delle Entrate ha specificato che, per individuare i soggetti esonerati: è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l attività agricola e non a quello in cui i soggetti di cui all articolo 34, comma 6 abbiano il domicilio fiscale ; lo svolgimento dell attività in detti terreni non debba essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell esonero i produttori agricoli di cui all articolo 34, comma 6 che esercitano l attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane. Si rammenta altresì che nella Circolare , n. 1/E l Agenzia ha precisato che: se l agricoltore in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 opera in zone diverse da quelle montane, l obbligo di invio dei dati riguarda esclusivamente le autofatture emesse dagli acquirenti, la cui copia va consegnata al produttore agricolo; se l agricoltore ha optato per l applicazione ordinaria dell IVA, l invio dei dati in esame deve essere ordinariamente assolto. ALTRI SOGGETTI ESONERATI La stessa Agenzia, in aggiunta a quanto sopra, ha riconosciuto l esonero anche: alle Amministrazioni pubbliche, considerato l obbligo di fattura elettronica tramite il SdI. Merita evidenziare che l art. 1-ter, DL n. 148/2017 ha previsto l esonero relativamente alle Pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, dall invio dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; ai contribuenti forfetari / minimi, considerato che gli stessi non addebitano / detraggono l IVA, non liquidano / versano l imposta, non sono tenuti ad annotare le fatture e non presentano la dichiarazione IVA annuale. Si ritiene che tale esonero, previsto per tutte le fatture, comprenda anche le fatture relative ad operazioni con reverse charge per le quali il minimo / forfetario è tenuto a versare l IVA entro il 16 del mese successivo all operazione.
4 DATI DA INVIARE Come sopra accennato la comunicazione va effettuata in forma analitica. In base al comma 2 del citato art. 21 vanno indicati i seguenti elementi: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede); data e numero della fattura; base imponibile / aliquota applicata / imposta; tipologia dell operazione (qualora l imposta non sia indicata in fattura). Con riferimento ai dati da trasmettere, l art. 1-ter, DL n. 148/2017 ha previsto che il contribuente può limitare la comunicazione a: partita IVA dei soggetti coinvolti nell operazione / codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell esercizio di imprese, arti e professioni; data e numero della fattura; base imponibile / aliquota applicata / imposta; tipologia dell operazione (qualora l imposta non sia indicata in fattura). La semplificazione, quindi, riguarda soltanto i dati identificativi dei soggetti, per i quali è ora possibile indicare solo partita IVA / codice fiscale. Non è più necessario comunicare la denominazione / nome e cognome per le persone fisiche e l indirizzo della sede. Tale modalità ridotta di comunicazione dei dati rappresenta una facoltà e quindi il contribuente può scegliere di trasmettere comunque tutti i dati identificativi (ad esempio, perché risultano in automatico dall anagrafica inserita in contabilità) ovvero la sola partita IVA / codice fiscale. Considerato che la novità in esame è stata introdotta in sede di conversione del DL n. 148/2017, in vigore dal , tale semplificazione è applicabile già con riferimento all invio relativo al secondo semestre 2017 da effettuare entro il prossimo Le specifiche tecniche allegate al citato Provvedimento recepiscono la suddetta novità stabilendo che il campo Altri dati identificativi (Denominazione / Nome / Cognome / Sede) è opzionale. I dati sopra citati che devono essere inviati sono quelli relativi alle: fatture emesse, indipendentemente dalla loro annotazione. Sono quindi comprese anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi; fatture / bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA degli acquisti, comprese quelle ricevute da contribuenti minimi / forfetari; note di variazione delle predette fatture Non è necessario comunicare i dati contenuti in altri documenti. Così, ad esempio, non vanno comunicati i dati delle schede carburante e neppure quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino / ricevuta fiscale. Merita altresì evidenziare che: i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, in base al quale non vige l obbligo di annotare le fatture ricevute, devono inviare solo i dati delle fatture emesse;
5 la comunicazione dei dati va predisposta per competenza rispetto al periodo di riferimento. Pertanto: per le fatture emesse rileva la data di emissione. Così, ad esempio, la comunicazione riferita al secondo semestre 2017 dovrà contenere i dati delle fatture emesse dall 1.7 al ; per le fatture ricevute va fatto riferimento alla data di registrazione del documento. Fanno eccezione gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo, per i quali rileva la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse. In tali casi il sistema segnalerà l incompatibilità della data di emissione con il periodo, ma la stessa non avrà alcuna rilevanza; dati oggetto di comunicazione sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri IVA delle fatture emesse / acquisti; in caso di fatture cointestate, fattispecie che l Agenzia ritiene plausibile soltanto con riferimento ad acquirenti / committenti privati, vanno riportati i dati Identificativi fiscali di uno solo dei soggetti intestatari; non è necessario inviare i dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il SdI. Tuttavia, se risulta più agevole, le stesse possono essere ricomprese nel flusso di dati da inviare. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO A seguito delle novità introdotte dal citato art. 1-ter: in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata. Da quanto sopra, quindi, è stata ripristinata la rilevanza del documento riepilogativo per le fatture di importo inferiore a 300, così come previsto dall art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96, in quanto anche ai fini dello spesometro non è più necessario indicare i dati relativi ad ogni singola fattura, ancorché di importo esiguo. In particolare ora è sufficiente comunicare: la partita IVA del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse; la partita IVA dell acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti; la data e il numero del documento riepilogativo; l ammontare dell imponibile complessivo e dell imposta complessiva, distinti secondo l aliquota IVA applicata. Considerato che la novità in esame è stata introdotta in sede di conversione del DL n. 148/2017, in vigore dal , tale modalità di invio dei dati del documento riepilogativo è applicabile già per l invio relativo al secondo semestre 2017 da effettuare entro il prossimo
6 L utilizzo del documento riepilogativo è stato recepito nel recente Provvedimento (in particolare il documento riepilogativo è individuato dal codice TD12 ). Come specificato dall Agenzia nel recente incontro di inizio anno l importo di 300 va considerato comprensivo di IVA. DATA DOCUMENTO In generale va indicata la data del documento al quale si riferiscono i dati. In particolare: per le fatture emesse, in caso di utilizzo del documento riepilogativo, va indicata la data di un giorno qualsiasi del mese in cui sono state emesse le fatture ricomprese nel documento; per le fatture ricevute, la data può non essere riportata in caso di utilizzo del documento riepilogativo. NUMERO DEL DOCUMENTO Come noto ai sensi dell art. 21, comma 2, lett. b), DPR n. 633/72, ogni fattura va numerata progressivamente in modo da essere univocamente identificata. Ne consegue che: per le fatture emesse, nel campo Numero va riportato il numero attribuito al documento; per le fatture ricevute, non essendo previsto l obbligo di riportare il numero progressivo attribuite dal fornitore nel registro IVA degli acquisti, in assenza dello stesso è possibile riportare nel campo Numero il valore 0. TIPO DOCUMENTO Ad ogni tipologia di documento (tipologia, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice. Con particolare riferimento alla fatture intraue, l Agenzia nella Risoluzione , n. 87/E ha precisato che, in caso di fattura riferita sia alla cessione di beni che a prestazioni di servizi, per la compilazione del campo Tipo Documento va utilizzato un criterio di prevalenza basato sull ammontare delle cessioni / prestazioni. Così, ad esempio, se il valore della cessione di beni è maggiore rispetto a quello della prestazione, nel campo Tipo Documento va indicato TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni.
7 Qualora la comunicazione sia relativa ad una nota di credito di un acquisto intraue, nel campo Tipo Documento va indicato TD04. NATURA DELL OPERAZIONE Le informazioni riferite alla Tipologia di operazione fanno riferimento alle informazioni che caratterizzano la fattura ai fini IVA. In particolare, in presenza di un operazione senza indicazione dell imposta va specificata la natura dell operazione ai fini IVA, così come annotato in fattura e usualmente nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l imposta. Fatture emesse Per le fatture emesse il campo Natura va compilato, in alternativa al campo Imposta nel caso in cui in fattura non sia stata applicata l IVA, utilizzando i seguenti codici. (*) Se il contribuente, pur essendo esonerato, emette fattura con l imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi Aliquota e Imposta va riportato 0 e nel campo Natura il codice N7. Fatture ricevute Per le fatture ricevute, il campo Natura può essere valorizzato con gli stessi codici sopra riportati per le fatture emesse. Preme evidenziare che con riferimento alle operazioni soggette a reverse charge (la cui fattura senza IVA viene integrata e annotata dall acquirente / committente sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse), l Agenzia ha chiarito che: i dati vanno riportati una sola volta, nelle fatture ricevute; oltre ad indicare nel campo Natura il codice N6, vanno valorizzati anche i campi Imposta e Aliquota
8 Casi particolari Con riferimento agli specifici casi di seguito riportati, l Agenzia ha indicato il codice da utilizare. (*) Va indicata l aliquota e l imposta e nel campo Esigibilità IVA va indicato S. BOLLETTE DOGANALI In applicazione del presupposto che i dati oggetto di comunicazione sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri IVA delle fatture emesse / acquisti, con riferimento alle bollette doganali, nella citata Risoluzione n. 87/E, e come confermato nella FAQ disponibili sul sito Internet dell Agenzia, l Agenzia ha precisato che: i campi Identificativo Paese e Identificativo Codice del cedente / prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi; nel caso in cui nel campo Identificativo Paese sia indicato uno Stato extraue, il contenuto del campo Identificativo Codice non viene controllato. La stessa Agenzia nella citata Risoluzione n. 87/E ha altresì specificato che i dati del cedente / prestatore extraue, compreso lo Stato sono valori da registrare nel registro IVA degli acquisti ex art. 25, comma 2, DPR n. 633/72 e pertanto da comunicare. Tuttavia, in considerazione della prassi di rilevare per le bolle doganali soltanto l Ufficio doganale, nei citati campi Identificativo Paese e Identificativo Codice, solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d imposta 2017 è consentito compilare: il campo IdPaese con OO ; il campo IdCodice con una sequenza di undici 9. Nelle FAQ disponibili sul proprio sito l Agenzia delle Entrate precisa che, al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili, la semplificazione in esame è utilizzabile anche per le comunicazioni del 2018.
9 ACQUISTI DA TERRITORI UE NON APPARTENENTI AI FINI IVA ALL UE Con riferimento ad un acquisto di beni provenienti dalle Isole Canarie, l Agenzia ha precisato di considerare l operazione quale importazione. Di conseguenza, considerando i chiarimenti già forniti con la Risoluzione , n. 87/E, solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d imposta 2017 è consentito compilare: il campo IdPaese con OO ; il campo IdCodice con una sequenza di undici 9. AUTOFATTURE Nelle citate FAQ è precisato che in caso di: autofattura per regolarizzare l omessa / errata emissione della fattura da parte del cedente / prestatore, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, non va indicata la natura e va riportata l imposta come un ordinaria fattura d acquisto; autofattura per acquisto di beni / servizi da un soggetto extraue, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando sia l imposta che la natura con il codice N6. OPERAZIONI STRAORDINARIE Al verificarsi di operazioni straordinarie / trasformazioni sostanziali che comportano l estinzione del dante causa, il soggetto risultante deve trasmettere distinte comunicazioni relativamente: ai dati delle sue fatture; ai dati delle fatture del soggetto dante causa estinto; relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l operazione straordinaria relative al periodo precedente l operazione straordinaria se il dante causa non vi ha provveduto autonomamente essendo non ancora decorso il termine per l adempimento. MODALITA DI INVIO Come sopra accennato la trasmissione dei dati delle fatture in esame va effettuata in via telematica tramite un file in formato xml che: può contenere i dati di una o più fatture, anche relative a più committenti / fornitori; deve essere sigillato elettronicamente / firmato elettronicamente tramite CAdES-BES, XAdES-BES ovvero Entratel (Desktop telematico), per garantire origine e integrità dello stesso; può essere trasmesso con una delle seguenti modalità: web service HTTPS, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo; SPCoop, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo; FTP, con il quale è possibile trasmettere più file, previo accordo; WEB, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta.
10 La comunicazione va effettuata in forma analitica, tramite 2 distinti file, in formato xml, il primo contenente i dati delle fatture emesse ed il secondo i dati delle fatture ricevute / bollette doganali. CONTROLLO FILE - DIAGNOSTICO Come riportato nelle Motivazioni del citato Provvedimento al fine di supportare i contribuenti e gli intermediari nella fase di predisposizione e trasmissione dei dati l Agenzia (finalmente) mette a disposizione il diagnostico per provvedere al controllo dei dati prima dell invio. Analoga possibilità è ora disponibile anche nella piattaforma Desktop Telematico. ESITO Le notifiche sull esito dell elaborazione del file da parte del Sistema Ricevente vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file ed è costituita da un file XML. Il file viene trasmesso come allegato al messaggio di notifica dell esito, previsto dal canale di trasmissione utilizzato. In particolare, a seguito dell invio dei dati fattura in esame, la notifica dell esito può essere contraddistinta da uno dei seguenti codici: ED notifica di esito relativa a file dati fattura ; EF Notifica di esito relativa a file compresso (.zip) di tipo FL ; NA Notifica di esito relativa a file non identificato. Con riferimento all esito dei controlli svolti sul file trasmesso il sistema utilizza i codici: ES01 File validato; ES02 File validato con segnalazione; ES03 File scartato. MONITORAGGIO / ELABORAZIONE DEI FILES TRASMESSI Nel caso in cui non sia possibile individuare un file trasmesso utilizzando la funzione di Monitoraggio dei file trasmessi presente nella sezione Consultazione dell area Fatture e Corrispettivi non si deve procedere ad un nuovo invio in quanto l elaborazione può richiedere anche più giorni. In merito all utilizzo dei criteri di ricerca presenti nella citata funzione Monitoraggio dei file trasmessi è stato chiarito che: fino a quando non è conclusa l elaborazione del file, lo stato dello stesso può essere interrogato digitando il codice identificativo assegnato al momento della trasmissione visualizzabile nella banda azzurra che compare nella pagina al momento dell invio; conclusasi l elaborazione del file trasmesso, ancorchè sia individuabile il suo firmatario, è possibile al fine di ricercare l esito della trasmissione utilizzare anche gli altri filtri presenti nella funzione di ricerca (identificativo fiscale del cedente / prestatore o del committente) o in alternativa verificare lo scarto del file mediante l identificativo ad esso associato.
11 File scartato In presenza di un file scartato per il quale non è possibile visualizzare il nome dello stesso né l icona per accedere ai dettagli, è stato precisato che lo scarto è riconducibile all impossibilità di riconoscere il firmatario a seguito della mancata apposizione della firma elettronica sul file o alla non validità della stessa (certificato scaduto o errori verificati durante l acquisizione della firma). REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO Come previsto dall art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97, il regime sanzionatorio è così sintetizzabile. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all art. 12, D.Lgs. n. 472/97. Con il citato art. 1-ter, DL n. 148/2017, è stata disposta la non applicazione delle predette sanzioni per l errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il Come specificato nel citato Provvedimento : l integrazione / correzione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017 può essere effettuata entro il nuovo termine del ; anche in tal caso è possibile beneficiare della riduzione dei dati da comunicare. Va sottolineato che la sanatoria non può essere estesa all omesso invio della comunicazione. Si rammenta che è stato altresì armonizzato il regime sanzionatorio previsto che per i soggetti che hanno optato per l invio dei dati delle fatture tramite il SdI, in caso di omessa / errata trasmissione. In tal caso, sono applicabili le sanzioni previste dal citato art. 11, comma 2-bis. RAVVEDIMENTO OPEROSO Nella Risoluzione , n. 104/E l Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di utilizzare il ravvedimento ex art. 13, D.lgs. n. 472/97, per regolarizzare l omessa / errata comunicazione dei dati delle fatture in esame. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l occasione porgiamo i migliori saluti.
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