DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE PER LA BASILICATA. Regolamento di funzionamento

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1 DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE PER LA BASILICATA Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22, comma 2, del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 ex art. 19 del D.Lgs. n 334 del 17 agosto 1999 così come modificato dal D.Lgs. n 238 del 21 settembre 2005

2 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 2 di 18 Sommario Titolo I CAMPO DI APPLICAZIONE PREMESSA... 3 Titolo II : COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA PREVENZIONE INCENDI - (art. 19 D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999 e s.m.i.) FINALITÀ DEFINIZIONI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO COMPITI DEL COMITATO STABILIMENTI ESISTENTI Esame del Rapporto di Sicurezza Modifiche o ampliamenti Accadimento di incidente presso lo stabilimento NUOVI STABILIMENTI SOPRALLUOGHI CONTROLLO DELL URBANIZZAZIONE EFFETTO DOMINO VERIFICHE ISPETTIVE DISPOSTE DAL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO AI SENSI DELL ART. 25, COMMA 2 DEL DECRETO PARERE DI CUI ALL ART. 47 DEL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA, PREVISTO PER L OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE PER L IMPIANTO E L ESERCIZIO DI STABILIMENTI E DEPOSITI COSTIERI DI OLI MINERALI PARERE DI CUI ALL ART. 4, COMMA 4 DEL D.P.R. 420/94 PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ E STABILIMENTI DI LAVORAZIONE E DEPOSITO DI OLI MINERALI SOGGETTI A PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA ATTIVITA E STABILIMENTI DI LAVORAZIONE SOGGETTI, OLTRE ALLA SPECIFICA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. 624/96, ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA PIANIFICAZIONE D EMERGENZA COMPITI DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO DISPOSIZIONI IN MERITO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DISPOSIZIONI FINALI... 14

3 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 3 di 18 Titolo I CAMPO DI APPLICAZIONE 1. - PREMESSA Nell ambito della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Basilicata è istituito il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi, quale organo consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti : a) fino all emanazione da parte delle Regioni della disciplina per l esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell art. 72 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, nella composizione integrata prevista dall art. 19 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i., provvede a svolgere l istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza indicati nell art. 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 ed a formulare le relative conclusioni.

4 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 4 di 18 Titolo II : COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA PREVENZIONE INCENDI - (art. 19 D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999 e s.m.i.) 2. - FINALITÀ Il presente paragrafo disciplina l organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi per la Basilicata, nella composizione integrata prevista dal D.lgs. n 334 del 17/08/1999 e s.m.i., nonché le procedure relative all esercizio dell attività di controllo per gli stabilimenti al cui interno sono presenti sostanze pericolose in quantitativi tali da ricadere nel campo di applicazione del decreto legislativo n 334/99 e s.m.i. Tale regolamentazione ha validità fino alla emanazione da parte della Regione Basilicata della disciplina per l esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell art. 72 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, e pertanto : è redatta ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. per disciplinare i procedimenti tecnici di competenza del suddetto Comitato; è da ritenersi un atto di esclusiva valenza interna, soggetto ad ogni opportuna modifica decisa dal Comitato Tecnico Regionale e subordinato a nuove disposizioni di valore cogente (leggi, decreti, circolari, ecc.) 3. - DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento si intende per : a) decreto il decreto legislativo n 334 del 17/08/1999 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose modificato e coordinato dal decreto legislativo n 238 del 21/09/2005 Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose b) Comitato il Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi per la Basilicata di cui all art. 19 del decreto legislativo n. 334 del 17/08/1999 e s.m.i. c) regolamento il regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi per la Basilicata di cui all art. 19 del decreto legislativo n. 334 del 17/08/1999 e s.m.i. d) Direzione VVF la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Basilicata. 4. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO Fino all emanazione da parte della Regione Basilicata della disciplina di cui all art. 18 del Decreto, il Comitato ha la propria sede presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Basilicata e provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ed a formulare le relative conclusioni, nonché gli altri compiti ad esso demandati dal decreto. Ai fini dell espletamento dei compiti previsti del presente regolamento il Comitato è composto dal CTR di cui all art. 22 del D.Lgs. n. 139/2006 (ex art. 20 del D.P.R. 577/82), ovvero : 1. il Direttore Regionale VVF della Basilicata con funzione di Presidente 2. il Comandante Provinciale VVF di Potenza 3. il Comandante Provinciale VVF di Matera 4. un Funzionario Tecnico VVF della Regione 5. un Ispettore del Lavoro designato dalla Direzione Regionale del Lavoro 6. un Rappresentate dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza

5 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 5 di un Segretario designato dal Direttore Regionale dipendente della Direzione VVF integrato da : 8. due Rappresentanti dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) 9. due Rappresentanti dell INAIL (ex Dipartimento ISPESL) di Potenza 10. un Rappresentante della Regione Basilicata 11. un Rappresentante della Provincia territorialmente competente 12. un Rappresentate del Comune territorialmente competente Per ogni componente titolare è nominato un supplente. In relazione al parere del Consiglio di Stato n. 4097/2003 e tenuto conto di quanto disposto dal Ministero dell Interno (L.C. prot. n. DCPST/A4/RS/2600 dell 11 novembre 2004 e L.C. prot. n. DCPST/A4/RS/600 del 28 febbraio 2005), il Comitato è integrato da un funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza designato dalla Questura competente per territorio nei seguenti casi : a) ai fini dell espressione del parere di cui all art. 47 del Regolamento per la navigazione marittima, previsto per l ottenimento della concessione per l impianto e l esercizio di stabilimenti e di depositi costieri di oli minerali, da rilasciare al competente organo del Ministero dei Trasporti (Autorità Marittima o Autorità Portuale); b) ai fini dell espressione del parere di cui all art. 4, comma 4 del D.P.R. 420/94 (nulla osta di fattibilità) all Amministrazione competente al rilascio dell autorizzazione per attività e stabilimenti di lavorazione e deposito di oli minerali soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del decreto). Il suddetto funzionario può essere, comunque, invitato a partecipare alle sedute del Comitato anche nel caso in cui la tipologia dello stabilimento, pur non ricadendo nel settore degli oli minerali, richieda un approfondimento di competenza dello stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Inoltre il Comitato si avvale, ai sensi del disposto ex art.l9, comma 5 del decreto, del supporto tecnico fornito da un funzionario designato dall ufficio UNMIG - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, della Direzione Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche, del Ministero dello Sviluppo Economico competente per territorio, alla luce della specifica Circolare Interministeriale (Ml - MISE - MATTM) del emanata per facilitare l adempimento della norma sia in relazione alle concessioni di stoccaggio già in esercizio, sia per i progetti di futura realizzazione. Analogo avvalimento viene attuato anche per altre attività rientranti nell ambito di applicazione del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 ed altresì soggette alla normativa dl cui al decreto, previo coordinamento con il citato ufficio UNMIG competente per territorio ; Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso contrario si procede ad una nuova convocazione. Il verbale conterrà i nominativi dei partecipanti alla riunione ed esplicita indicazione del numero dei presenti e della validità dello stesso. E dovere dei componenti titolari, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, avvertire il proprio sostituto; l eventuale indisponibilità di entrambi i membri dovrà essere tempestivamente comunicata alla Segreteria Tecnica del Comitato.

6 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 6 di 18 Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti. Il Comitato dovrà essere convocato con apposita nota scritta in linea di massima almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della seduta, con l indicazione del relativo ordine del giorno. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Direttore Regionale VV.F. o, in caso di suo impedimento, dal Dirigente dei Vigili del Fuoco indicato come sostituto nel decreto ministeriale di composizione dello stesso Comitato. Ai fini dell emanazione dei provvedimenti conclusivi di ciascuna istruttoria il Comitato si esprime a maggioranza dei presenti tenuto conto di quanto di seguito riportato: a) il gruppo di lavoro o il funzionario incaricato dell istruttoria sottopone la propria relazione scritta ai componenti del Comitato che sono chiamati ad esprimere il proprio parere, favorevole o contrario (non essendo ammessa l astensione) assumendosene, in caso di approvazione, la titolarità dei contenuti; b) nel verbale della seduta saranno riportate le motivazioni dei componenti che non concordano con le conclusioni deliberate a maggioranza dal Comitato stesso; c) nel caso di parità tra i pareri favorevoli e quelli contrari espressi dai componenti, ai fini di una rapida adozione dell atto conclusivo dell istruttoria in questione, il parere espresso dal Presidente diventa determinante. 5. COMPITI DEL COMITATO Il presente articolo regolamenta le procedure da attuare ed i pareri tecnici che devono essere espressi dal Comitato ed in particolare nei seguenti casi : 5.1 STABILIMENTI ESISTENTI Esame del Rapporto di Sicurezza Il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l istruttoria dandone comunicazione al Gestore e, per conoscenza, al Comune, alla Provincia, alla Prefettura, all ARPA ed al Comando Provinciale VV.F. competenti territorialmente, alla Regione, al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, al Ministero dell'interno - Area Rischi Industriali, e ad ogni ulteriore soggetto ritenuto direttamente interessato al procedimento (es. Autorità Marittima, Autorità Portuale, Questura). Nei casi ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice di Navigazione la comunicazione di avvio del procedimento viene inviata al Ministero dei Trasporti - Dipartimento Navigazione Marittima e Interna. Per le Regioni a statuto speciale la comunicazione dovrà essere inviata anche al competente assessorato regionale.nel caso di rapporti di sicurezza relativi ad attività di fabbricazione e deposito di sostanze esplosive la comunicazione è inviata anche, per conoscenza, al Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale. In relazione ai termini temporali previsti dall articolo 21, comma 2 del decreto per l effettuazione dell istruttoria, il Comitato nomina un Gruppo di Lavoro. La comunicazione di avvio del procedimento specificherà : l indicazione che il Comitato di cui all art. 19 del D.Lgs 334/99 è l amministrazione competente del procedimento; che i termini previsti per la conclusione dell istruttoria sono quelli di cui all art. 21, comma 2, del decreto; l indicazione del responsabile tecnico del procedimento; il nominativo del coordinatore del gruppo di lavoro incaricato dell istruttoria;

7 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 7 di 18 che l istruttoria comprende sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento, ai sensi dell art. 21, comma 5-bis del decreto; la facoltà per il Gestore di partecipare all istruttoria tecnica in conformità a quanto disposto dal comma 5 dello stesso art. 21; l'avviso alla Società circa la riserva della richiesta dell'effettuazione dell'eventuale versamento in relazione a quanto disposto dall'art. 29, comma 2 del decreto. Il Gestore potrà essere invitato a rendere disponibili ulteriori copie, eventualmente su supporto informatico, del rapporto di sicurezza o di parte di esso per i componenti del gruppo di lavoro che ne facessero richiesta per ragioni organizzative finalizzate ad una ottimizzazione dei tempi istruttori. Le conclusioni dell'istruttoria vengono comunicate, per il seguito di competenza, al Gestore, al Comune, alla Provincia, alla Prefettura, all ARPA ed al Comando Provinciale VV.F. competenti territorialmente, alla Regione, al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, al Ministero dell'interno - Area Rischi Industriali, e nei casi ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice di Navigazione, al Ministero dei Trasporti - Dipartimento Navigazione Marittima e Interna. Nel caso di rapporti di sicurezza relativi ad attività di fabbricazione e deposito di sostanze esplosive la comunicazione è inviata anche, per conoscenza, al Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per gli affari della Polizia Amministrativa e Sociale. Nel caso di rapporti di sicurezza relativi ad attività soggette al rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs n. 128/2010, la comunicazione è inviata anche all Autorità Competente. Qualora, a seguito del riesame del rapporto di sicurezza che il Gestore è tenuto ad effettuare nei termini di cui al comma 7 dell art. 8 del decreto, non si renda necessaria una modifica dello stesso, la Segreteria Tecnica sottopone al Comitato la comunicazione, resa in tal senso dal Gestore, per la necessaria ratifica. Dell'avvenuta ricezione e ratifica da parte del Comitato viene data comunicazione al Gestore ed agli altri Enti interessati. Se il riesame comporta, invece, una modifica al rapporto di sicurezza si procede alla relativa istruttoria secondo i criteri e le modalità sopra indicate. Per le attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto e contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione incendi perché comprese nell'elenco dell allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011 n. 151, si applicano, per quanto attiene la prevenzione incendi, le procedure semplificate definite dal decreto ex art. 26 co.2 del D.Lgs 334/99 e s.m.i Modifiche o ampliamenti Le modifiche comportanti o meno aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi dell art. 10 del decreto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 9/8/2000. Nel caso che le modifiche e/o ampliamenti non comportino un aggravio del preesistente livello di rischio il Gestore, in conformità a quanto previsto dall art. 2 del suddetto decreto, presenta una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i., attestante che la modifica e' progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Tale dichiarazione viene posta all ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato che la esamina per valutare quanto dichiarato dal Gestore. Se ritenuto necessario il Comitato può richiedere chiarimenti ed integrazioni a quanto dichiarato dal Gestore. In caso di valutazione positiva la dichiarazione viene acquisita agli atti del Comitato.

8 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 8 di 18 Della presentazione della dichiarazione di non aggravio di rischio viene data comunicazione scritta agli enti interessati, solo in caso di particolari problematiche, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Al Gestore viene richiamato l obbligo di ottemperare alle disposizioni dell art. 2, comma 3 e dell art. 4 del D.M. Ambiente 9/8/2000, concernenti la conservazione della documentazione finalizzata ad eventuali controlli dell autorità competente nonché l aggiornamento di tutta la documentazione di sicurezza. Per le modifiche e/o ampliamenti comportanti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell art. 1 del Decreto del Ministro dell Ambiente 9 agosto 2000, il Gestore deve presentare il rapporto preliminare di sicurezza per la fase Nulla Osta di Fattibilità relativamente alle modifiche o ampliamenti richiesti. Per gli stabilimenti esistenti non soggetti all art. 8 del decreto, il Gestore deve presentare il rapporto preliminare di sicurezza per la fase Nulla Osta di Fattibilità nel caso in cui le sostanze pericolose previste conseguenti alla modifica, siano in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 del decreto. Sono poste in atto le normali procedure istruttorie aggiungendo nella comunicazione di avvio dell istruttoria l'invito: - al Gestore, di comunicare al Comitato notizie sull'eventuale avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e sull'esercizio della facoltà di predisposizione di una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla Regione con riferimento a quanto previsto dall art.10, comma 2, lettera c), dall art. 23, comma 2 e dall art. 22 co. 2 del decreto; - alla Regione ed al Comune, di fornire al Comitato notizie, per quanto di rispettiva competenza, in ordine agli adempimenti di cui all art. 22 ed all art. 23 del decreto indicante rispettivamente le Informazioni sulle misure di sicurezza e la Consultazione della popolazione. Successivamente all ottenimento del nulla osta di fattibilità il Gestore, prima di attivare i nuovi impianti, presenta al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza. Il rapporto deve essere redatto conformemente all art. 8 del decreto secondo le indicazioni di cui all art. 21, comma 3. Sono poste in atto le procedure già previste nel punto del presente regolamento. Nel caso di rapporti di sicurezza relativi ad attività soggette al rilascio dell A.I.A. ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, e/o alla procedura di V.I.A., le conclusioni dell'istruttoria vengono comunicate anche alle rispettive Autorità Competenti Accadimento di incidente presso lo stabilimento Avuta notizia dell accadimento di un incidente rilevante viene convocata una riunione urgente del Comitato per l illustrazione e l esame della documentazione e delle informazioni pervenute e per l eventuale nomina di un gruppo di lavoro cui assegnare l incarico di svolgere gli approfondimenti necessari. Al gruppo di lavoro viene dato un termine per la presentazione della relazione finale correlato alla complessità e gravità dell evento. Contestualmente alla convocazione della riunione del Comitato, si provvede a richiedere al Gestore una relazione dettagliata sull incidente contenente le informazioni di cui all art. 24, comma 1 del decreto. Nel caso di incidente non rilevante è facoltà del Presidente del Comitato, in relazione alla gravità dell evento, convocare urgentemente una riunione del Comitato ed eventualmente attivare le stesse procedure previste nel caso di incidente rilevante. In alternativa l argomento viene comunque posto all ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato. Qualora lo stabilimento coinvolto fosse soggetto alla normativa specifica del D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 il gruppo di lavoro potrà essere integrato da un funzionario dell UNMIG ai

9 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 9 di 18 sensi dell art. 19, comma 5, del decreto previo coordinamento con il citato Ufficio competente del territorio NUOVI STABILIMENTI. Per i nuovi stabilimenti, in cui sono previste sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I al decreto, parti 1 e 2, colonna 3, il Gestore, ai sensi dell art. 9 del decreto, deve presentare il rapporto preliminare di sicurezza per la fase nulla osta di fattibilità. Sono poste in atto le procedure istruttorie già previste in aggiungendo nella comunicazione di avvio dell istruttoria l'invito: - al Gestore, di comunicare al Comitato notizie sull'eventuale avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e sull'esercizio della facoltà di predisposizione di una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla Regione con riferimento a quanto previsto dall art.10, comma 2, lettera c) e dall art. 23, comma 2 del decreto; - alla Regione ed al Comune, di fornire al Comitato notizie, per quanto di rispettiva competenza, in ordine agli adempimenti di cui all art. 22 ed all art. 23 del decreto indicante rispettivamente le Informazioni sulle misure di sicurezza e della Consultazione della popolazione del decreto. Nel caso di rapporti di sicurezza relativi ad attività soggette al rilascio dell A.I.A. ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, e/o alla procedura di V.I.A., le conclusioni dell'istruttoria vengono comunicate anche alle rispettive Autorità Competenti. Successivamente all ottenimento del nulla osta di fattibilità il Gestore, prima di dare inizio all'attività, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Per la relativa istruttoria sono poste in atto le procedure già previste al punto del presente regolamento SOPRALLUOGHI Oltre ai sopralluoghi ed ispezioni nell ambito dell istruttoria del rapporto di sicurezza, di cui al punto 5.1.1, è prevista la seguente procedura riguardante l applicazione del D.M. 19 marzo In relazione alle istanze presentate ai Comandi Provinciali VV.F. ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato decreto, il Comitato nomina la commissione di accertamento sopralluogo composta da almeno tre componenti tra cui il Comandante Provinciale VV.F. competente territorialmente, con il compito di verificare l osservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato nonché il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi. La commissione può essere integrata da uno o più funzionari e/o esperti di altri organismi, già componenti del gruppo di lavoro che ha effettuato l istruttoria del rapporto di sicurezza, con il compito di verificare l osservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato a conclusione della suddetta istruttoria. La commissione riferisce l esito del sopralluogo al Comitato che ne terrà conto anche in relazione alle competenze in materia di controllo sugli stabilimenti evidenziate dal parere del Consiglio di Stato n del 26/11/2003. L esito favorevole dell accertamento sopralluogo è comunicato al Comando Provinciale VV.F. interessato ai fini del rilascio e/o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi CONTROLLO DELL URBANIZZAZIONE Per nuovi insediamenti o modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, i quali possano aggravare il rischio o le

10 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 10 di 18 conseguenze di un incidente rilevante, qualora non sia stata ancora adottata la variante urbanistica, il Comitato, ai sensi dell art. 14, comma 3 del decreto, su specifica richiesta del Comune interessato, rilascia il parere tecnico in ordine alla compatibilità territoriale dei singoli interventi soggetti a concessione o autorizzazione. Nel caso di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all art. 8 del decreto tali pareri sono espressi sulla base delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza e, ove già disponibili, delle conclusioni dell istruttoria tecnica. Nel caso di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto tali pareri sono espressi sulla base delle informazioni di cui al punto 7.1 dell allegato al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 che il Gestore avrà precedentemente fornito al Comune. Inoltre, il Comitato, ai sensi dell art. 5, comma 5 del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001, fornisce, su richiesta del Comune, un parere consultivo ai fini della predisposizione della variante urbanistica. Ai fini del rilascio di tali pareri il Comitato nomina un gruppo di lavoro ponendo un termine per la presentazione di una relazione conclusiva che viene esaminata dal Comitato stesso ai fini delle valutazioni di competenza di cui sopra EFFETTO DOMINO Il Comitato, ai sensi dell art.12 del decreto: fornisce al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su richiesta dello stesso, ogni informazione in merito all individuazione degli stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell inventario delle sostanze pericolose presenti in essi; accerta che: avvenga lo scambio, fra i Gestori, delle informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione; i Gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni VERIFICHE ISPETTIVE DISPOSTE DAL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO AI SENSI DELL ART. 25, COMMA 2 DEL DECRETO Al termine della verifica ispettiva la Commissione trasmette il Rapporto finale di ispezione al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, il quale, verificata la conformità del rapporto al mandato, provvederà direttamente alla trasmissione dello stesso al gestore e agli altri enti interessati inviandone pertanto copia al Comitato competente per territorio. Le valutazioni del Rapporto finale vengono poste all ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato e le determinazioni dello stesso sono comunicate al Gestore, alla Regione, al Prefetto, al Sindaco e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e al Ministero dell'interno - Area Rischi Industriali. Nella comunicazione saranno fissati i tempi ed i modi per l attuazione dei provvedimenti ritenuti necessari. Al Gestore sarà richiesto di fornire, alla scadenza dei termini, la comunicazione di avvenuto adempimento. In relazione alle competenze in materia di controllo sugli stabilimenti evidenziate dal parere del Consiglio di Stato n del 26/11/2003, il Comitato, nomina un apposito gruppo di lavoro

11 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 11 di 18 con l incarico di effettuare verifiche dirette presso lo stabilimento dell avvenuta attuazione dei provvedimenti PARERE DI CUI ALL ART. 47 DEL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA, PREVISTO PER L OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE PER L IMPIANTO E L ESERCIZIO DI STABILIMENTI E DEPOSITI COSTIERI DI OLI MINERALI. In relazione al parere del Consiglio di Stato n. 4097/2003 del 10 dicembre 2003 e tenuto conto di quanto disposto dal Ministero dell Interno con lettere circolari n dell 11 novembre 2004, n del 10 dicembre 2004, sono stabilite le procedure di seguito indicate. Il Comitato riceve dal competente organo del Ministero dei Trasporti (Autorità Marittima o Autorità Portuale) o, per le Regioni a statuto speciale, dal competente assessorato regionale, la richiesta di parere di cui all art. 47 del regolamento per la navigazione marittima previsto per l ottenimento della concessione per l impianto e l esercizio di stabilimenti e di depositi costieri di oli minerali, per l avvio dell istruttoria nell ambito della procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza di cui all art. 21 del decreto. A tal fine il Comitato è integrato con un funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza designato dalla Questura competente per territorio. Per modifiche o ampliamenti di stabilimenti esistenti sono poste in atto le procedure previste al punto Nel caso di nuovi stabilimenti sono poste in atto le procedure previste al punto 5.2. Le comunicazioni di avvio e conclusione delle istruttorie del rapporto preliminare di sicurezza per la fase nulla osta di fattibilità e del rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato sono comunicate anche al Ministero dei Trasporti Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna ed al Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale e per le Regioni a statuto speciale, al competente assessorato regionale. Con la comunicazione del parere tecnico conclusivo conseguente all esame del rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato si intende espresso il parere che il Ministero dell Interno deve rilasciare ai sensi dell art. 47 del Regolamento per la navigazione marittima tramite il Comitato Tecnico Regionale. Ai fini del rilascio e/o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi sono poste in atto le procedure di cui al punto PARERE DI CUI ALL ART. 4, COMMA 4 DEL D.P.R. 420/94 PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ E STABILIMENTI DI LAVORAZIONE E DEPOSITO DI OLI MINERALI SOGGETTI A PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA In relazione al parere del Consiglio di Stato n del 26/11/2003 in materia di individuazione dell autorità competente al controllo sulle attività industriali a rischi di incidenti rilevanti e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 23/8/2004, n. 239 concernente il Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia e di quanto disposto dal Ministero dell Interno con lettere circolari n del 26/7/2004 e n. 600 del 28/2/2005, sono stabilite le procedure di seguito indicate. Con riferimento all art. 4, comma 4 del D.P.R. 420/94 il parere che il Ministero dell Interno deve esprimere all Autorità competente al rilascio dell autorizzazione (Ministero dello Sviluppo Economico o Regione o Ente Locale dalla stessa delegato secondo le disposizioni di cui alla sopracitata legge), viene formulato dal Comitato, integrato dal funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell ambito del procedimento di valutazione del rapporto preliminare di sicurezza finalizzato al rilascio del nulla osta di fattibilità di cui all art. 21, comma 3 del decreto. Per modifiche o ampliamenti di stabilimenti esistenti sono poste in atto le procedure previste al punto 5.1.2

12 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 12 di 18 Nel caso di nuovi stabilimenti sono poste in atto le procedure previste al punto 5.2. Le comunicazioni di avvio e conclusione delle istruttorie del rapporto preliminare di sicurezza per la fase nulla osta di fattibilità e del rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato sono comunicate anche all Amministrazione competente al rilascio dell autorizzazione ed al Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale ATTIVITA E STABILIMENTI DI LAVORAZIONE SOGGETTI, OLTRE ALLA SPECIFICA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. 624/96, ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA Nel caso di attività di stoccaggio sotterraneo di idrocarburi gassosi in giacimenti o in unità geologiche profonde si applica il disposto della Circolare Interministeriale (MI MISE MATTM) del 21/10/2009 anche ai fini di effettuazione di verifiche e controlli che possano essere eseguiti congiuntamente. Analoga o similare procedura potrà essere applicata per le altre attività soggette alla norma di cui al D.Lgs. n. 624/1996 e contemporaneamente a quella di cui al D.Lgs. 334/99 previo coordinamento con l ufficio UNMIG competente per territorio. Pertanto per modifiche o ampliamenti di stabilimenti esistenti sono poste in atto le procedure previste al punto 5.1.2, mentre nel caso di nuovi stabilimenti sono poste in atto le procedure al punto PIANIFICAZIONE D EMERGENZA Con riferimento alla lettera circolare DPCST/A4/RS/108 del il Comitato, qualora richiesto, dovrà fornire fattiva collaborazione alle Prefetture di competenza, ai fini dell elaborazione dei piani di emergenza esterni ex art. 20 D.Lgs 334/99 e s.m.i. 6. COMPITI DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Il Direttore Regionale, quale Presidente del Comitato, coordina i lavori del Comitato e si avvale della Segreteria Tecnica istituita presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Basilicata, per lo svolgimento delle seguenti funzioni : a) predisposizione dell'ordine del giorno della riunione del Comitato; b) convocazione del Comitato; c) sintesi dei lavori e proposta del provvedimento conclusivo, per l adozione da parte del Comitato, con l eventuale previsione di limitazione o divieto di esercizio; d) trasmissione del verbale della riunione del Comitato alle Amministrazioni competenti; e) comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio ai sensi dell art. 8 della legge 241/90 ; f) comunicazione delle conclusioni dell'istruttoria; g) trasmissione delle valutazioni ed eventuali prescrizioni del Comitato a seguito dell esame del Rapporto finale della verifica ispettiva disposta dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell art. 25, comma 2 del decreto; h) monitoraggio sulle tempistiche delle istruttorie in relazione ai termini indicati nel decreto; i) rappresentanza verso Enti ed Organismi esterni; j) comunicazione preventiva delle verifiche ispettive da avviare a seguito di segnalazioni e/o anomalie e/o incidenti e composizione delle relative commissioni. Il Comitato è convocato, di norma, con comunicazione scritta, tramite fax, o con posta elettronica certificata inviata ai membri, con almeno 8 (otto) giorni lavorativi di anticipo con l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione e della sede della stessa.

13 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 13 di 18 Il Comitato ha sede formale presso la Direzione Regionale VV.F. Il gestore dello stabilimento o il titolare dell attività devono essere informati della data nella quale verrà trattata la pratica di loro interesse. 7. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO Ai fini dell istruttoria preliminare per ogni procedimento in carico al Comitato, è nominato un gruppo di lavoro. I componenti del gruppo di lavoro saranno individuati tra: a) componenti titolari o supplenti del Comitato; b) dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in servizio nella Regione Basilicata; c) dipendenti qualificati di amministrazioni o enti pubblici rappresentati in seno al Comitato e/o funzionari di altri enti di cui si avvale (UNMIG, Questura, A.S.L., Autorità Portuale, Capitaneria di Porto) in relazione alle loro specifiche competenze; d) funzionari analisti di rischio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio nella regione Basilicata, a cui affiancare, ove del caso, altri funzionari di comprovata e specifica competenza in materia. Ove il procedimento lo permetta, per l istruttoria preliminare potrà essere incaricato anche un solo componente appartenente ad una delle categorie di cui sopra. Il nominativo del coordinatore del gruppo di lavoro, individuato tra i componenti del Comitato, verrà reso noto nella comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio. Nel corso dell istruttoria tecnica, a fronte di specifiche esigenze, il Comitato può disporre la sostituzione del coordinatore o di un componente del gruppo di lavoro o l integrazione del gruppo medesimo. Della sostituzione del coordinatore verrà data comunicazione al Gestore dello stabilimento interessato. Ai fini dell'istruttoria, il Coordinatore del gruppo di lavoro: organizza riunioni periodiche per l esame del rapporto di sicurezza e per l effettuazione dei necessari sopralluoghi, finalizzati a verificare che le informazioni contenute nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento; cura gli aspetti connessi con l eventuale partecipazione del Gestore, o di suo tecnico di fiducia, all istruttoria tecnica, dandone notizia nella relazione istruttoria finale; trasmette al Comitato, entro il termine stabilito, la relazione istruttoria finale con proposta di parere per la successiva discussione da parte dello stesso Comitato; nel caso in cui il gruppo di lavoro ritenga necessario acquisire documentazione e/o informazioni supplementari, inoltra direttamente al Gestore, e per conoscenza al Comitato, la richiesta della documentazione e/o delle informazioni mancanti, dando contestuale comunicazione al Gestore della sospensione dei termini per la conclusione dell istruttoria per il periodo compreso tra la data di ricezione della comunicazione e quella di acquisizione della documentazione da parte del gruppo di lavoro SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO Tutte le attività organizzative e di supporto per il funzionamento del Comitato sono svolte dalla Segreteria Tecnica del Comitato, istituita presso la Direzione Regionale VV.F. Inoltre la Segreteria Tecnica del Comitato provvede all istituzione dell archivio cartaceo ed informatico degli stabilimenti di cui all articolo 2, comma 1, del decreto e s.m.i,curando altresì la conservazione di tutti gli atti connessi agli stessi stabilimenti ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO ED ADEMPIMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Qualora nel corso dei sopralluoghi dei gruppi di lavoro o nel corso delle verifiche ispettive si riscontrassero presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell art. 27 del decreto legislativo n.334/99 e

14 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 14 di 18 s.m.i. il coordinatore del gruppo di lavoro o il componente VF della commissione ispettiva informa immediatamente per iscritto il Comitato per gli adempimenti di competenza DISPOSIZIONI IN MERITO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dal Comitato, conformemente a quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e smi, dal D.P.R. 184/2006, e dal D.Lgs 195/2005, recante quest ultimo Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull accesso del pubblico all informazione ambientale. In relazione alle istanze di accesso pervenute, il Comitato valuta l esistenza di eventuali controinteressati e procede ad effettuare la comunicazione di cui all art. 3 del D.P.R. 184/2006. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, senza che i controinteressati abbiano presentato motivata opposizione, il Comitato provvede sulla richiesta. L individuazione dei controinteressati è effettuata sulla base della natura del documento richiesto, tenuto conto anche del contenuto degli atti connessi. L esame dei documenti avviene presso la Segreteria Tecnica del Comitato durante l orario d ufficio, nel periodo indicato nell atto di accoglimento della richiesta, e comunque per un periodo non inferiore a 15 giorni. Responsabile del procedimento di accesso è il Presidente del Comitato. Per la determinazione dei casi di esclusione del diritto di accesso si fa riferimento alla disciplina di cui all art. 24 della legge n 241/90 e s.m.i. Per le modalità di esercizio dell accesso, la forma e i contenuti dell atto di accoglimento, rifiuto, limitazione o differimento della richiesta, i termini di conclusione del procedimento, la tutela amministrativa e giurisdizionale, e tutto quanto non espressamente previsto, si applica la L. 241/90 e s.m.i DISPOSIZIONI FINALI Il presente regolamento è approvato con la maggioranza dei componenti permanenti-fissi del Comitato, ovvero il Presidente, tre rappresentanti dei Vigili del Fuoco, il rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro, il rappresentante dell Ordine degli Ingegneri, il rappresentante della Regione, due rappresentanti dell ARPA, due rappresentanti dell ex ISPESL e può essere modificato con le stesse modalità. Per ogni altro argomento il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti alla seduta.

15 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 15 di 18 Allegato A ATTIVITA ART. 8 RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA O NULLA OSTA DI FATTIBILITA Presentazione al CTR, tramite la Direzione Regionale di Istanza di N.O.F. Comunicazione agli Enti interessati dell inizio del procedimento Nomina gruppo di lavoro Entro 3 mesi esclusi eventuali periodi di interruzione per richiesta di informazioni supplementari che comunque non possono essere superiori a 2 mesi PROPOSTA DI PARERE TECNICO (viene trasmesso alla Segreteria del CTR) Entro 1 mese la Segreteria Tecnica convoca il CTR RILASCIO NULLA OSTA di FATTIBILITA PROPOSTA DI DIVIETO DI COSTRUZIONE

16 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 16 di 18 ATTIVITA ART. 8 RAPPORTO DEFINITIVO DI SICUREZZA SU PROGETTO PARTICOLAREGGIATO Presentazione al CTR, tramite la Direzione Regionale di Istanza di P.T.C. Comunicazione agli Enti interessati dell inizio del procedimento Entro 3 mesi Nomina gruppo di lavoro possibilmente lo stesso GdL del N.O.F. esclusi eventuali periodi di interruzione per richiesta di informazioni supplementari che comunque non possono essere superiori a 2 mesi PROPOSTA DI PARERE TECNICO (viene trasmesso alla Segreteria del CTR) Entro 1 mese la Segreteria Tecnica convoca il CTR RILASCIO PARERE TECNICO CONCLUSIVO

17 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 17 di 18 ATTIVITA ART. 8 MODIFICHE O AMPLIAMENTI Modifiche senza aggravio di rischio - N.A.R. - Modifiche con aggravio di rischio o ampliamenti - C.A.R. Dichiarazione ai sensi dell art. 2 del D.M.A Procedimento di N.O.F. La Segreteria Tecnica verifica la completezza formale della documentazione Il CTR ne prende atto Procedimento di P.T.C. Comunicazione agli Enti interessati

18 Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all art. 22 del D.Lgs. n 139 del 8 marzo 2006 Pagina 18 di 18 ATTIVITA ART. 8 RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI Al termine dei lavori di costruzione o di modifica comportante l aggravio del preesistente livello rischio e a valle del procedimento di N.O.F. e del P.T.C. il Gestore presenta al Comando Provinciale VVF competente, istanza di accertamento sopralluogo finalizzata al rilascio del C.P.I. Il gestore presenta istanza CPI al Comando VVF Il Comando VVF comunica al CTR, trasmettendo copia della richiesta CPI Il Presidente nella prima seduta utile del CTR 334 propone la Commissione di sopralluogo Commissione composta da minimo tre componenti di cui uno il Comandante VVF competente per territorio o un suo delegato La Commissione comunica al CTR le risultanze del sopralluogo Il CTR qualora ritenga l esito del sopralluogo soddisfacente invita il Comando VVF competente a rilasciare il CPI Il Comando VVF rilascia il CPI con validità di 5 anni

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