Documento Informativo relativo alla sottoscrizione del contratto Advice Unit Target
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- Ippolito Gasparini
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1 Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Documento Informativo relativo alla sottoscrizione del contratto Advice Unit Target Avvertenze L offerta al pubblico di Advice Unit Target rientra nell esenzione di cui all articolo 34-ter, comma 1, lett. g), del Regolamento Consob n /99. Il presente documento deve essere consegnato all investitore-contraente prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alle Condizioni di Contratto. Data di validità del Documento Informativo: dal 1 gennaio 2018
2 a) Impresa di assicurazione Eurovita S.p.A. è una società per azioni italiana con sede legale e direzione generale in Via Fra Riccardo Pampuri, Milano Italia. L impresa di assicurazione Eurovita S.p.A. fa parte del gruppo assicurativo denominato Gruppo Eurovita, operante nel mercato assicurativo vita e regolarmente iscritto all Albo dei gruppi assicurativi tenuto presso IVASS. L impresa è soggetta alla direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A. b) Prestazioni offerte ed opzioni esercitabili Copertura assicurativa principale caso morte Nel caso di decesso dell Assicurato, l Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale pari al controvalore delle quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento dell operazione di disinvestimento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell importo di premio iniziale versato nel contratto nonché, per i soli contratti con premio iniziale inferiore o pari a Euro , in funzione dell età dell Assicurato al momento del decesso, come riportato nella seguente tabella: Maggiorazione (% del controvalore delle quote) Età di riferimento Contratti con premio Contratti con premio iniziale versato iniziale versato pari o inferiore a Euro superiore a Euro Da 18 a 34 anni 5,00% 0,05% Da 35 a 44 anni 3,00% 0,05% Da 45 a 54 anni 1,00% 0,05% Da 55 a 64 anni 0,50% 0,05% Da 65 a 74 anni 0,10% 0,05% Da 75 anni e oltre 0,05% 0,05% L importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall Impresa in caso di decesso dell Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro Il giorno di riferimento per l operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell Impresa, il certificato di decesso dell Assicurato. Il controvalore delle quote attribuite al contratto ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota di ciascun fondo interno determinato secondo quanto previsto dall art. 8 del Regolamento dei fondi interni. Copertura assicurativa aggiuntiva e opzionale caso morte Programma Protezione L investitore-contraente ha la facoltà di sottoscrivere una copertura assicurativa caso morte aggiuntiva e opzionale denominata Programma Protezione. La copertura Programma Protezione prevede una maggiorazione della copertura assicurativa principale caso morte di un importo aggiuntivo pari a Euro o Euro , a scelta dell investitorecontraente al momento della sottoscrizione della copertura opzionale. La maggiorazione sarà corrisposta dall Impresa ai Beneficiari designati nel Contratto, o in mancanza, agli eredi, in caso di decesso dell Assicurato che deve essere il medesimo soggetto della copertura assicurativa principale come indicato sul Modulo di proposta - per qualunque causa esso avvenga, fatti salvi il periodo di carenza e le ipotesi di esclusione di cui all art. 2 delle Condizioni di contratto. La copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione può essere richiesta al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o in un momento successivo, in corso di contratto, purché l Assicurato abbia un età inferiore ai 66 anni compiuti alla data di entrata in vigore, definita e calcolata come indicato nelle Condizioni di contratto, e sottoscriva un apposita Dichiarazione di Buono Stato di Salute e purché la copertura assicurativa principale sia ancora in essere. In mancanza della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l Impresa non accetterà la richiesta di sottoscrizione della copertura opzionale e aggiuntiva. Nel caso in cui la copertura Programma Protezione venga richiesta mediante il Modulo di proposta, contestualmente alla copertura assicurativa principale, essa entra in vigore il giorno 1 del mese seguente la data di decorrenza del contratto, sempreché questa sia fissata entro il giorno 15 del mese; nel caso in cui la data di decorrenza sia fissata dopo il giorno 15 del mese, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del secondo mese seguente la data di decorrenza del contratto. Nel caso invece in cui la copertura aggiuntiva venga richiesta in un momento successivo, essa entrerà in vigore il giorno 1 del mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell Impresa sempreché questa pervenga entro il giorno 15 del mese; nel caso in cui la richiesta pervenga dopo il giorno 15, la copertura entra in vigore il giorno 1 del secondo mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell Impresa. Quale che sia il momento della richiesta, la data, calcolata come sopra indicato, in cui la copertura aggiuntiva Programma Protezione entra in vigore è detta data di entrata in vigore /10
3 La durata della copertura Programma Protezione è pari ad un anno dalla data di entrata in vigore, con rinnovo automatico di anno in anno, a condizione che al momento del rinnovo l Assicurato abbia un età inferiore ai 70 anni compiuti e la copertura assicurativa principale sia ancora in essere. L investitore-contraente può decidere in qualsiasi momento di non rinnovare la copertura aggiuntiva opzionale per l anno successivo, inviandone comunicazione all Impresa nei tempi e nelle modalità previste dalle Condizioni di contratto. L investitore-contraente conserva inoltre la facoltà di riattivare successivamente la copertura più volte in corso di contratto, nonché di modificarne l importo nelle modalità e nei limiti previsti dalle Condizioni di contratto. L Impresa accetta la sottoscrizione di una sola copertura Programma Protezione per ciascun Assicurato. La copertura Programma Protezione comporta un costo annuale, variabile in base all importo scelto e all età dell Assicurato al momento della data di entrata in vigore/data di rinnovo della copertura, come previsto dalle Condizioni di contratto. Per maggiori informazioni circa il funzionamento ed il costo della copertura aggiuntiva e opzionale, si rimanda agli artt. 2 e 11 delle Condizioni di contratto. Opzioni esercitabili: conversione in rendita del valore di riscatto Il contratto prevede l esercizio di un opzione in rendita, su richiesta dell investitore-contraente. Più specificatamente, l investitore-contraente può richiedere - a condizione che l Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto - di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in una rendita previdenziale, che si rivaluta annualmente. La rendita sarà corrisposta all Assicurato in rate trimestrali posticipate. L investitore-contraente ha la facoltà di scegliere fra tre diverse modalità di corresponsione della rendita: rendita vitalizia: corrisposta all Assicurato finché è in vita; rendita reversibile: corrisposta all Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall investitore-contraente; rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l Assicurato è in vita; nel caso in cui si verifichi il decesso dell Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall investitore-contraente per il periodo rimanente. Il tasso di conversione della rendita sarà quello in vigore alla richiesta dell opzione in rendita. La rendita, una volta iniziata l erogazione, per tutte le tre modalità di corresponsione sopra elencate, non è riscattabile. In caso di rendita non reversibile, al momento del decesso dell Assicurato in fase di erogazione il contratto si estingue. c) Rischi generali connessi all investimento finanziario Il valore del presente contratto è strettamente collegato al valore delle quote dei fondi interni in cui è investito il premio e ciò espone l investitore-contraente ai rischi tipici di un investimento finanziario. L investimento in quote dei fondi interni comporta infatti dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle stesse, che a loro volta risentono delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che compongono il patrimonio dei fondi interni. E quindi possibile che l investitore-contraente non ottenga, al momento della liquidazione del capitale assicurato o al momento del riscatto, la restituzione del premio versato. Di seguito sono descritti i principali rischi tipicamente connessi, in via generale, all investimento finanziario: rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell emittente, dall andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza; rischi specifico e sistematico, tipici dei titoli di capitale (es. azioni), collegati alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico della società emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico); rischio connesso alla valuta di denominazione: per l investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti; rischio di interesse: è il rischio collegato alla variabilità del prezzo dell investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei /10
4 titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa; rischio di emittente (o di credito): è il rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all eventualità che l emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l interesse o di rimborsare il capitale; rischio di liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali; rischio relativo alla valorizzazione delle quote di OICR, che è collegato all andamento dei mercati di riferimento (azionari, obbligazionari, monetari) delle quote; rischio di controparte: è il rischio connesso all eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto ad esempio di un deterioramento della loro solidità patrimoniale, negligenza o azione fraudolenta; altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l investitore-contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti. Inoltre nel caso in cui il fondo interno venga investito in OICR aperti indicizzati, si segnalano i seguenti fattori di rischio: rischio di investimento: l obiettivo di investimento dell OICR consiste nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, corrispondano in via generale alla replica del parametro di riferimento prescelto. Tuttavia non è possibile garantire la realizzazione di questo obiettivo a causa - tra l altro - dei seguenti fattori: la temporanea indisponibilità di alcuni titoli componenti l Indice o la realizzazione in circostanze eccezionali di una distorsione nella ponderazione dell indice; il Fondo/Sicav sostiene varie spese mentre il rispettivo indice non risente di alcuna spesa; il Fondo/Sicav deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione del rispettivo indice; la differente tempistica tra l OICR e l indice rispetto al momento in cui vengono imputati i dividendi/interessi; la facoltà del gestore di utilizzare derivati nel processo di replica. Rischio parametro di riferimento: non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato da parte della Società di Gestione/Sicav e in tal caso, esiste un diritto di rimborso da parte della stessa. Il valore del capitale investito in quote di fondi interni può variare in relazione alla tipologia degli strumenti finanziari ed ai settori di investimento, nonché all andamento dei diversi mercati di riferimento in cui investe ogni singolo fondo. d) Durata del contratto Il contratto è a vita intera, pertanto la durata dello stesso coincide con la vita dell Assicurato. e) Modalità di scioglimento del contratto Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell Assicurato. f) Modalità e durata di versamento dei premi L Impresa non procede alla vendita diretta dei propri prodotti, neppure tramite Internet, ma si avvale di collocatori che possono anche utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di passaggio tra fondi interni (c.d. switch). Non è prevista la possibilità di sottoscrivere il contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza. Il prodotto prevede il versamento di un premio unico iniziale, al momento della sottoscrizione della proposta, di un importo pari ad almeno Euro Il premio unico iniziale dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul c/c dell investitore-contraente presso la Società distributrice. Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall Impresa. L Impresa non si fa carico delle spese amministrative, gravanti direttamente sull investitore-contraente, relative alle suddette forme di pagamento. g) Valore di riscatto L investitore-contraente può riscattare totalmente o parzialmente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale o parziale può essere richiesto dall investitore-contraente decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza del contratto. L importo minimo riscattabile parzialmente è di Euro 500. Il riscatto parziale può essere richiesto sempreché il capitale maturato residuo non sia inferiore a Euro Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei fondi interni possedute al momento del riscatto, diminuito dei costi di riscatto. Il controvalore delle quote verrà /10
5 determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativo al giorno di riferimento, determinato secondo quanto previsto all art. 8 del Regolamento dei fondi interni. In caso di riscatto parziale, l Impresa rimborserà all investitore-contraente l importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta delle eventuali imposte di legge e dei costi di riscatto. Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'impresa si riserva la facoltà di ritardare l esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate. h) Valori di riferimento utilizzati e natura delle attività Le prestazioni del contratto sono strettamente collegate al valore delle quote dei fondi interni in cui il contratto potrà essere collegato nel corso della sua durata, che sono: Advice Profilo 1 Advice Profilo 4 Advice Profilo 5 Advice Profilo 6 Advice Profilo 7 Advice Profilo 8 Advice Profilo 9 Le attività dei fondi interni possono investire oltre il 10% in parti di OICR. Per Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio si intendono: a) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE; b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale; c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all art. 42 del Testo Unico dell intermediazione finanziaria. Tutti gli investimenti dei fondi interni di seguito descritti sono effettuati nel rispetto dei limiti e dei divieti posti dalle leggi e dalle disposizioni di vigilanza in materia assicurativa, tempo per tempo vigenti. Il fondo interno Advice Profilo 1 è riservato all investimento del premio unico iniziale ed è esclusivamente collegato al servizio Programma Periodico di Investimento previsto dal contratto, quindi non sottoscrivibile direttamente dall investitore-contraente. I fondi interni sopra elencati sono proposti in due classi di quote A e B, che si differenziano per il diverso livello di commissioni di gestione applicate. Il contratto è collegato alla Classe A o alla Classe B dei fondi interni in funzione dell importo del premio unico iniziale versato dall investitore-contraente, come definito nelle Condizioni di contratto. L Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni, nonché di istituire nuove Classi di quote dei fondi in essere. i) Modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto Ai sensi dell art. 176 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l investitore-contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso. La volontà di revoca deve essere comunicata all Impresa mediante lettera raccomandata A.R. L Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall investitore-contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Ai sensi dell art. 177 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all Impresa entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione. L Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi; nel caso in cui l investitore-contraente abbia sottoscritto la copertura Programma Protezione e la medesima sia in vigore al momento del recesso, tale importo sarà inoltre maggiorato dei costi relativi alla stessa eventualmente già prelevati dall Impresa. Si precisa che su tale controvalore l Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio connesso alla copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l emissione del contratto /10
6 l) Regime fiscale in vigore alla data di validità del presente Documento Le informazioni riportate in questo paragrafo fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di validità del presente Documento. In caso di variazione del regime fiscale l Impresa applicherà la normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento. Tassazione per i soggetti che non esercitano attività d impresa Regime fiscale dei premi Relativamente ai premi versati nel corso di ciascun anno, la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei limiti stabiliti dalla normativa stessa, esclusivamente per la quota parte utilizzata per far fronte al rischio di mortalità prelevata dall Impresa direttamente dal premio stesso. Se l Assicurato è diverso dall investitore-contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l Assicurato sia fiscalmente a carico dell investitore-contraente. I premi versati dall investitore-contraente per la sottoscrizione del contratto ed eventuali premi aggiuntivi sono esenti dall Imposta sulle Assicurazioni (ex L. 1216/1961). Regime di tassazione delle somme percepite Caso morte Le somme dovute dall Impresa in dipendenza dell assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell Assicurato, non concorrono a formare l attivo ereditario ai fini dell imposta sulle successioni. Di tali somme, i soli capitali percepiti a copertura del rischio demografico sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche. E quindi assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% la parte di capitale derivante da redditi di natura finanziaria. L aliquota è ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Caso vita Le somme corrisposte dall Impresa in caso di riscatto della polizza da parte dell investitore-contraente sono tassate come segue: se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto e l ammontare dei premi versati, ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze; se corrisposte in forma di rendita vitalizia avente finalità previdenziale, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 26%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato per ciascun periodo d imposta successivo all inizio della corresponsione, ridotto del 51,92% per la quota-parte dello stesso riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota-parte di rendimento da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze; Al momento della conversione del capitale maturato in rendita, viene applicata un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, sulla differenza (se positiva) tra il valore capitale della rendita stessa e l ammontare dei premi versati; tale differenza viene ridotta del 51,92% per la quotaparte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze /10
7 Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, inviate almeno una volta l anno (c.d. estratto conto annuale), sono soggette all imposta di bollo ai sensi dell art. 19 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre L imposta di bollo è applicata nella misura dello 0,20% su base annua (con limite massimo di se l investitore-contraente è diverso da persona fisica) del valore di rimborso dei prodotti finanziari calcolati al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, l imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all atto del rimborso o riscatto. Le modalità attuative sono stabilite con Decreto del Ministero dell Economia e della Finanza. Tassazione per soggetti nell esercizio dell attività d impresa Nel caso in cui l investitore-contraente sia un soggetto che ha sottoscritto la polizza nell'esercizio dell'attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) i proventi derivanti dalla polizza concorreranno alla formazione del reddito d impresa secondo le ordinarie regole di tassazione e non sarà applicata alcuna ritenuta alla fonte da parte dell Impresa. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell art del Codice Civile le somme dovute dall Impresa in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge. Diritto proprio dei Beneficiari designati Ai sensi dell art del Codice Civile i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione nella polizza, un diritto proprio alla prestazione nei confronti dell'impresa: pertanto le somme corrisposte loro a seguito del decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario dell investitorecontraente/assicurato. m) Reclami per questioni attinenti al contratto e possibilità di promuovere azioni giudiziarie Per questioni attinenti il contratto, eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Eurovita S.p.A. Ufficio Reclami Via Fra Riccardo Pampuri, Milano o al fax oppure all indirizzo di posta elettronica reclami@eurovita.it. L Ufficio Reclami di Eurovita S.p.A. è competente sia per i reclami inerenti tematiche strettamente connesse all attività svolta dall Impresa, sia per quelli aventi ad oggetto il comportamento degli agenti, o dei loro dipendenti o collaboratori, di cui l Impresa si avvale per lo svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa. Restano esclusi, pertanto, i reclami relativi all attività degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico degli Intermediari (Broker e Banche/Sim), che sono gestiti direttamente da questi ultimi. L ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell agente, o dei suoi dipendenti o collaboratori; ciò al fine di consentire, nella fase istruttoria, l espletamento del c.d. contraddittorio con l agente, necessario per il reperimento delle informazioni utili a fornire un adeguata risposta. Nel riscontro al reclamo, l Ufficio Reclami darà anche conto della posizione assunta dall agente o della sua mancata risposta. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo indicato, potrà rivolgersi, per iscritto, all IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, quale organo istituzionale competente ad esaminare tali tipi di reclami, o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (ad esempio la Mediazione a fini conciliativi), attraverso le seguenti modalità. Per rivolgersi ad IVASS, l esponente potrà indirizzare la missiva in Via del Quirinale Roma o inviare un fax ai nn o o scrivere tramite posta elettronica certificata all indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it, in tal caso, gli eventuali allegati al messaggio PEC dovranno essere in formato PDF, corredando, in ogni caso, l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa. I reclami rivolti all IVASS devono essere inviati per iscritto, attraverso apposito modello (scaricabile anche dal sito Internet dell Impresa alla sezione Reclami o con missiva contenente le seguenti informazioni: /10
8 nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per questioni attinenti alla trasparenza informativa, gli eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo CONSOB Via G. B. Martini Roma telefono oppure CONSOB Via Broletto Milano, telefono Sistemi alternativi di risoluzione Per avviare il procedimento di Mediazione, che si pone come condizione di procedibilità per l avvio del processo, l esponente potrà procedere, con l assistenza di un avvocato, con apposita istanzadomanda, presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per avviare il procedimento dinanzi all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando - seppur sulla base di un contraddittorio attenuato e di una istruttoria in cui non intervengono prove costituende - quella che potrebbe essere la decisione del giudice, l esponente potrà proporre ricorso, personalmente o per il tramite di un associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito Possono essere devolute all Arbitro le controversie relative alla violazione, da parte dell Impresa nei Suoi confronti, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza; liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a ,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell inadempimento o della violazione dell Impresa dei suddetti obblighi. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa dell Impresa e alle quali Lei abbia aderito; b) è stato preventivamente presentato reclamo all Impresa al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l Impresa Le abbia comunicato le proprie determinazioni. Il diritto di ricorrere all Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte Sua ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Per ulteriori questioni, l esponente potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria. A norma di quanto previsto dall articolo 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ( Codice al consumo, a norma dell art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ) la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitorecontraente, Assicurato o Beneficiario). n) Facoltà di scelta delle parti in ordine alla legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n In questo caso l Impresa proporrà la legislazione inglese. Si avverte tuttavia che in caso di scelta di una legislazione diversa da quella italiana, prevalgono comunque le norme imperative del diritto italiano. o) Legge applicabile al contratto in caso di mancata scelta tra le parti In caso di mancata scelta tra le parti, al contratto si applica la legge italiana /10
9 p) Comunicazione annuale a disposizione dell investitore-contraente Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l Impresa è tenuta ad inviare all investitorecontraente un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: cumulo dei premi versati dalla data di decorrenza del contratto al 31 dicembre dell anno precedente; numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell anno precedente; dettaglio dei premi versati e dei premi investiti nell anno di riferimento; dettaglio del numero e del controvalore delle quote dei fondi acquisiti nell anno di riferimento; numero e controvalore delle quote trasferite e delle quote assegnate a seguito di operazioni di switch eventualmente effettuate nell anno di riferimento; numero delle quote prelevate a fronte della copertura caso morte, prevista dal presente contratto (nonché a fronte della copertura opzionale Programma Protezione eventualmente in vigore con riguardo al medesimo contratto), nell anno di riferimento; numero e controvalore delle quote complessivamente assegnate al 31 dicembre dell anno di riferimento; numero e controvalore delle quote liquidate a seguito di operazioni di riscatto parziale eventualmente effettuate nell anno di riferimento; il valore di riscatto al 31 dicembre dell anno di riferimento. q) Conflitto di interesse Eurovita S.p.A., è l Impresa di assicurazioni italiana che commercializza il presente prodotto, il cui relativo contratto è direttamente collegato a fondi interni le cui attività sono investite in OICR gestiti da diverse Società di Gestione/Sicav. È prevista la possibilità di investire anche in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo di appartenenza dell Impresa. L Impresa ha predisposto delle procedure di monitoraggio e di gestione al fine di prevenire, individuare e gestire eventuali operazioni in cui ha un interesse in conflitto, sia direttamente sia indirettamente tramite rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. In particolare tali procedure sono finalizzate a: a) effettuare operazioni nell interesse dell investitore-contraente alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse; b) operare al fine di contenere i costi a carico dell investitore-contraente ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi/finanziari; c) astenersi dall effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi/finanziari; d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione o un fondo a danno di un altro. Le procedure aziendali adottate dall Impresa garantiscono la corretta individuazione e l efficace gestione dei conflitti di interesse, attribuendo chiaramente le responsabilità e individuando i relativi presidi di controllo. Qualora l Impresa ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere gli interressi dell investitore-contraente sia evitato, l impresa provvederà a darne adeguata informativa all investitore-contraente. L Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento e retrocessione di utilità con le Società di Gestione/Sicav a cui appartengono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio collegabili al presente contratto e sottostanti ai fondi interni. Dette utilità variano in funzione della Società di Gestione/Sicav e della natura dell OICR sottostante al fondo interno (azionario, flessibile, obbligazionario, monetario). Al fine di superare il conflitto di interesse potenziale, l Impresa retrocede all investitore-contraente le utilità in forma indiretta, cioè attribuendo le utilità percepite al patrimonio del fondo interno stesso, con conseguente incremento del valore unitario della quota. Le utilità saranno attribuite dall Impresa alla fine di ogni trimestre solare, sulla base degli incassi effettivi. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al fondo. La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse all investitore-contraente sarà indicata nel rendiconto annuale di gestione dei singoli fondi interni, pubblicato sul sito /10
10 In ogni caso l Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti e si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra. Eurovita S.p.A. L Amministratore Delegato Erik Stattin /10
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