Documento Informativo relativo alla sottoscrizione del contratto Fideuram In Persona

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1 Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Documento Informativo relativo alla sottoscrizione del contratto Fideuram In Persona Avvertenze L offerta al pubblico di Fideuram In Persona rientra nell esenzione di cui all articolo 34-ter, comma 1, lett. g), del Regolamento Consob n /99. Il presente documento deve essere consegnato all investitore-contraente prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alle Condizioni di Contratto. Data di validità del Documento Informativo: dall 1 aprile 2018

2 a) Impresa di assicurazione Eurovita S.p.A. è una società per azioni italiana con sede legale e direzione generale in Via Fra Riccardo Pampuri, Milano Italia. L impresa di assicurazione Eurovita S.p.A. fa parte del gruppo assicurativo denominato Gruppo Eurovita, operante nel mercato assicurativo vita e regolarmente iscritto all Albo dei gruppi assicurativi tenuto presso IVASS. L impresa è soggetta alla direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A. b) Prestazioni offerte ed opzioni esercitabili Copertura assicurativa caso morte In caso di decesso dell Assicurato, l Impresa corrisponderà per ogni premio versato ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale variabile in funzione dell età dell Assicurato alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio. Nel dettaglio: - nel caso in cui l Assicurato non abbia ancora compiuto 76 anni alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio, l Impresa corrisponderà in caso di decesso dell Assicurato e limitatamente a tali premi, un capitale che sarà pari al controvalore delle quote attribuite al singolo premio nel giorno di riferimento dell operazione di disinvestimento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell età dell Assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella: Età di riferimento dell evento Maggiorazione (% del controvalore delle quote) Da 18 a 64 anni 0,50% 65 anni e oltre 0,05% - nel caso in cui l Assicurato abbia già compiuto 76 anni alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio, l Impresa corrisponderà in caso di decesso dell Assicurato e limitatamente a tali premi, un capitale pari al controvalore, come sotto definito, delle quote acquisite con ogni singolo premio nel giorno di riferimento dell operazione di disinvestimento, diminuito delle penalità di riscatto e quindi maggiorato dello 0,05%. L importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall Impresa in caso di decesso dell Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro Il giorno di riferimento per l operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell Impresa, il certificato di decesso dell Assicurato. Il controvalore delle quote attribuite al singolo premio, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni purché compatibile con i processi operativi dell Impresa ed indicato nell Elenco dei fondi oggetto di investimento allegato alle Condizioni di contratto, al netto dell eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto. Opzioni esercitabili: conversione in rendita del valore di riscatto Il contratto prevede l esercizio di un opzione in rendita, su richiesta dell investitore-contraente. Più specificatamente, l investitore-contraente può richiedere - a condizione che l Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto - di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in una rendita previdenziale, che si rivaluta annualmente. La rendita sarà corrisposta all Assicurato in rate trimestrali posticipate. L investitore-contraente ha la facoltà di scegliere fra tre diverse modalità di corresponsione della rendita: rendita vitalizia: corrisposta all Assicurato finché è in vita; rendita reversibile: corrisposta all Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall investitore-contraente; rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l Assicurato è in vita; nel caso in cui si verifichi il decesso dell Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall investitore-contraente per il periodo rimanente. Il tasso di conversione della rendita sarà quello in vigore alla richiesta dell opzione in rendita. La rendita, una volta iniziata l erogazione, per tutte le tre modalità di corresponsione sopra elencate, non è riscattabile. In caso di rendita non reversibile, al momento del decesso dell Assicurato in fase di erogazione il contratto si estingue /9

3 c) Rischi generali connessi all investimento finanziario Il valore del presente contratto è strettamente collegato al valore delle quote dei fondi esterni in cui è investito il premio. Il valore delle quote è soggetto a variazioni in funzione alle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che compongono il patrimonio di ogni singolo fondo esterno e ciò espone l investitore-contraente ai rischi tipici di un investimento finanziario. E quindi possibile che l investitore-contraente non ottenga, al momento della liquidazione del capitale assicurato o al momento del riscatto, la restituzione del premio versato. Di seguito sono descritti i principali rischi tipicamente connessi, in via generale, all investimento finanziario: rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell emittente, dall andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza; rischi specifico e sistematico, tipici dei titoli di capitale (es. azioni), collegati alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico della società emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico); rischio connesso alla valuta di denominazione: per l investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo esterno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti; rischio di interesse: è il rischio collegato alla variabilità del prezzo dell investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa; rischio di emittente (o di credito): è il rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all eventualità che l emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l interesse o di rimborsare il capitale; rischio di liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali; rischio relativo alla valorizzazione delle quote di OICR, che è collegato all andamento dei mercati di riferimento (azionari, obbligazionari, monetari) delle quote; rischio di controparte: è il rischio connesso all eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto ad esempio di un deterioramento della loro solidità patrimoniale, negligenza o azione fraudolenta; altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l investitore-contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti. Inoltre in caso di OICR aperti indicizzati, si segnalano i seguenti fattori di rischio: rischio di investimento: l obiettivo di investimento dell OICR consiste nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, corrispondano in via generale alla replica del parametro di riferimento prescelto. Tuttavia non è possibile garantire la realizzazione di questo obiettivo a causa - tra l altro - dei seguenti fattori: la temporanea indisponibilità di alcuni titoli componenti l Indice o la realizzazione in circostanze eccezionali di una distorsione nella ponderazione dell indice; il Fondo/Sicav sostiene varie spese mentre il rispettivo indice non risente di alcuna spesa; il Fondo/Sicav deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione del rispettivo indice; la differente tempistica tra l OICR e l indice rispetto al momento in cui vengono imputati i dividendi/interessi; la facoltà del gestore di utilizzare derivati nel processo di replica. Rischio parametro di riferimento: non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato da parte della Società di Gestione/Sicav e in tal caso, esiste un diritto di rimborso da parte della stessa. Il valore del capitale investito in quote di fondi esterni può variare in relazione alla tipologia degli strumenti finanziari ed ai settori di investimento, nonché all andamento dei diversi mercati di riferimento in cui investe ogni singolo fondo /9

4 d) Durata del contratto Il contratto è a vita intera, pertanto la durata dello stesso coincide con la vita dell Assicurato. e) Modalità di scioglimento del contratto Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell Assicurato. f) Modalità e durata di versamento dei premi Il prodotto prevede il versamento di un premio unico iniziale, al momento della sottoscrizione della proposta, di importo pari o superiore a Euro e inferiore a Euro Oltre al pagamento del premio unico iniziale, l investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo minimo pari a Euro L Impresa non procede alla vendita diretta dei propri prodotti, neppure tramite Internet, ma si avvale di collocatori che possono anche utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la sottoscrizione dei contratti. I premi saranno versati all Impresa di assicurazione tramite bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. sul c/c bancario intestato a Eurovita S.p.A., oppure tramite assegno (circolare o bancario) non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.. L Impresa potrà comunicare eventuali altre forme di pagamento. g) Valore di riscatto L investitore-contraente ha la facoltà di riscattare totalmente o parzialmente il contratto con la seguente tempistica, variabile in base alla modalità di applicazione dei costi scelta dall investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta: - Classe Short: in qualsiasi momento, decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza del contratto; - Classe Long: in qualsiasi momento, fatto salvo il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto per l esercizio del diritto di recesso. Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, è pari al controvalore delle quote attribuite al contratto al momento del riscatto diminuito dei costi di riscatto previsti all art. 11 delle Condizioni di contratto. Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel primo giorno lavorativo (giorno di riferimento) successivo alla data in cui sia stata ricevuta dall Impresa la richiesta di riscatto dell investitore-contraente per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni purché compatibile con i processi operativi dell Impresa ed indicato nell Elenco dei fondi oggetto di investimento allegato alle Condizioni di contratto. In caso di giorno non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all investitore-contraente. L investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, richiedendo la liquidazione parziale con le stesse modalità della liquidazione totale. In questo caso il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata, al netto delle eventuali imposte di legge, e dei costi di riscatto previsti all art. 11 delle Condizioni di contratto. h) Valori di riferimento utilizzati e natura delle attività Le prestazioni del contratto sono strettamente collegate al valore delle quote di fondi esterni, cioè in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) ovvero: a) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioé che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE e 2009/65/CE; b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale; c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all art. 42 del Testo Unico dell intermediazione finanziaria. Per una lista completa degli OICR sottoscrivibili si rinvia all Elenco dei fondi oggetto di investimento allegato alle Condizioni di contratto. i) Modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto L investitore-contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto, ai sensi dell art. 176 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n A tal fine, l investitore-contraente deve inviare all Impresa una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., con l indicazione di tale volontà e contenente gli elementi identificativi della proposta /9

5 Gli obblighi assunti dall investitore-contraente e dall Impresa cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. L Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall investitore-contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso ai sensi dell art. 177 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n A tal fine, l investitore-contraente deve inviare all Impresa una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. con l indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall investitore-contraente e dall Impresa cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. L Impresa rimborserà all investitore-contraente un importo pari al controvalore delle quote, al netto dell eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato sul contratto e maggiorato dei costi di caricamento eventualmente applicati al premio; si precisa che su tale controvalore l Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l emissione del contratto. l) Regime fiscale in vigore alla data di validità del presente Documento Le informazioni riportate in questo paragrafo fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di validità del presente Documento. In caso di variazione del regime fiscale l Impresa applicherà la normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento. Tassazione per i soggetti che non esercitano attività d impresa Regime fiscale dei premi Relativamente ai premi versati nel corso di ciascun anno, la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei limiti stabiliti dalla normativa stessa, esclusivamente per la quota parte utilizzata per far fronte al rischio di mortalità prelevata dall Impresa direttamente dal premio stesso. Se l Assicurato è diverso dall investitore-contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l Assicurato sia fiscalmente a carico dell investitore-contraente. I premi versati dall investitore-contraente per la sottoscrizione del contratto ed eventuali premi aggiuntivi sono esenti dall Imposta sulle Assicurazioni (ex L. 1216/1961). Regime di tassazione delle somme percepite Caso morte Le somme dovute dall Impresa in dipendenza dell assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell Assicurato, non concorrono a formare l attivo ereditario ai fini dell imposta sulle successioni. Di tali somme, i soli capitali percepiti a copertura del rischio demografico sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche. E quindi assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% la parte di capitale derivante da redditi di natura finanziaria. L aliquota è ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Caso vita Le somme corrisposte dall Impresa in caso di riscatto della polizza da parte dell investitore-contraente sono tassate come segue: se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto e l ammontare dei premi versati, ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze; se corrisposte in forma di rendita vitalizia avente finalità previdenziale, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 26%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato per ciascun periodo d imposta successivo all inizio della corresponsione, ridotto del 51,92% per la quota-parte dello stesso riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle /9

6 obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota-parte di rendimento da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze; Al momento della conversione del capitale maturato in rendita, viene applicata un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, sulla differenza (se positiva) tra il valore capitale della rendita stessa e l ammontare dei premi versati; tale differenza viene ridotta del 51,92% per la quotaparte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, inviate almeno una volta l anno (c.d. estratto conto annuale), sono soggette all imposta di bollo ai sensi dell art. 19 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre L imposta di bollo è applicata nella misura dello 0,20% su base annua (con limite massimo di se l investitore-contraente è diverso da persona fisica) del valore di rimborso dei prodotti finanziari calcolati al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, l imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all atto del rimborso o riscatto. Le modalità attuative sono stabilite con Decreto del Ministero dell Economia e della Finanza. Tassazione per soggetti nell esercizio dell attività d impresa Nel caso in cui l investitore-contraente sia un soggetto che ha sottoscritto la polizza nell'esercizio dell'attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) i proventi derivanti dalla polizza concorreranno alla formazione del reddito d impresa secondo le ordinarie regole di tassazione e non sarà applicata alcuna ritenuta alla fonte da parte dell Impresa. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell art del Codice Civile le somme dovute dall Impresa in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge. Diritto proprio dei Beneficiari designati Ai sensi dell art del Codice Civile i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione nella polizza, un diritto proprio alla prestazione nei confronti dell'impresa: pertanto le somme corrisposte loro a seguito del decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario dell investitorecontraente/assicurato. m) Reclami per questioni attinenti al contratto e possibilità di promuovere azioni giudiziarie Per questioni attinenti il contratto, eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Eurovita S.p.A. Ufficio Reclami Via Fra' Riccardo Pampuri, Milano o al fax oppure all indirizzo di posta elettronica reclami@eurovita.it. L Ufficio Reclami di Eurovita S.p.A. è competente sia per i reclami inerenti tematiche strettamente connesse all attività svolta dall Impresa, sia per quelli aventi ad oggetto il comportamento degli agenti, o dei loro dipendenti o collaboratori, di cui l Impresa si avvale per lo svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa. Restano esclusi, pertanto, i reclami relativi all attività degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico degli Intermediari (Broker e Banche/Sim), che sono gestiti direttamente da questi ultimi. L ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell agente, o dei suoi dipendenti o collaboratori; ciò al fine di consentire, nella fase istruttoria, l espletamento del c.d. contraddittorio con l agente, necessario per il reperimento delle informazioni utili /9

7 a fornire un adeguata risposta. Nel riscontro al reclamo, l Ufficio Reclami darà anche conto della posizione assunta dall agente o della sua mancata risposta. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo indicato, potrà rivolgersi, per iscritto, all IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, quale organo istituzionale competente ad esaminare tali tipi di reclami, o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (ad esempio la Mediazione a fini conciliativi), attraverso le seguenti modalità. Per rivolgersi ad IVASS, l esponente potrà indirizzare la missiva in Via del Quirinale Roma o inviare un fax ai nn o o scrivere tramite posta elettronica certificata all indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it, in tal caso, gli eventuali allegati al messaggio PEC dovranno essere in formato PDF, corredando, in ogni caso, l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa. I reclami rivolti all IVASS devono essere inviati per iscritto, attraverso apposito modello (scaricabile anche dal sito Internet) dell Impresa alla sezione Reclami o con missiva contenente le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per questioni attinenti alla trasparenza informativa, gli eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo CONSOB Via G. B. Martini Roma telefono oppure CONSOB Via Broletto Milano, telefono Sistemi alternativi di risoluzione Per avviare il procedimento di Mediazione, che si pone come condizione di procedibilità per l avvio del processo, l esponente potrà procedere, con l assistenza di un avvocato, con apposita istanzadomanda, presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per avviare il procedimento dinanzi all Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando - seppur sulla base di un contraddittorio attenuato e di una istruttoria in cui non intervengono prove costituende - quella che potrebbe essere la decisione del giudice, l esponente potrà proporre ricorso, personalmente o per il tramite di un associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito Possono essere devolute all Arbitro le controversie relative alla violazione, da parte dell Impresa nei Suoi confronti, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza; liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a ,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell inadempimento o della violazione dell Impresa dei suddetti obblighi. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa dell Impresa e alle quali Lei abbia aderito; b) è stato preventivamente presentato reclamo all Impresa al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l Impresa Le abbia comunicato le proprie determinazioni. Il diritto di ricorrere all Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte Sua ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Per ulteriori questioni, l esponente potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti /9

8 In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria. A norma di quanto previsto dall articolo 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ( Codice al consumo, a norma dell art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ) la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitorecontraente, Assicurato o Beneficiario). n) Facoltà di scelta delle parti in ordine alla legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n In questo caso l Impresa proporrà la legislazione inglese. Si avverte tuttavia che in caso di scelta di una legislazione diversa da quella italiana, prevalgono comunque le norme imperative del diritto italiano. o) Legge applicabile al contratto in caso di mancata scelta tra le parti In caso di mancata scelta tra le parti, al contratto si applica la legge italiana. p) Comunicazione annuale a disposizione dell investitore-contraente Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l Impresa è tenuta ad inviare all investitorecontraente un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: cumulo dei premi versati dalla data di decorrenza del contratto al 31 dicembre dell anno precedente; numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell anno precedente; dettaglio dei premi versati e dei premi investiti nell anno di riferimento; dettaglio del numero e del controvalore delle quote dei fondi acquisiti nell anno di riferimento; numero e controvalore delle quote trasferite e delle quote assegnate a seguito di operazioni di switch eventualmente effettuate nell anno di riferimento; numero delle quote prelevate a fronte della copertura caso morte, prevista dal presente contratto, nell anno di riferimento; numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell anno di riferimento; numero e controvalore delle quote complessivamente assegnate al 31 dicembre dell anno di riferimento; numero e controvalore delle quote liquidate a seguito di operazioni di riscatto parziale eventualmente effettuate nell anno di riferimento; il valore di riscatto al 31 dicembre dell anno di riferimento; la quantificazione delle utilità retrocesse durante l anno di riferimento. q) Conflitto di interesse Eurovita S.p.A., è l Impresa di assicurazioni italiana che commercializza il presente prodotto, il cui relativo contratto è direttamente collegato a fondi esterni (OICR) gestiti da diverse Società di Gestione/Sicav. È prevista la possibilità di investire anche in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo di appartenenza dell Impresa. L Impresa ha predisposto delle procedure di monitoraggio e di gestione al fine di prevenire, individuare e gestire eventuali operazioni in cui ha un interesse in conflitto, sia direttamente sia indirettamente tramite rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. In particolare tali procedure sono finalizzate a: a) effettuare operazioni nell interesse dell investitore-contraente alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse; b) operare al fine di contenere i costi a carico dell investitore-contraente ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi/finanziari; c) astenersi dall effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi/finanziari; d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione o un fondo a danno di un altro. Le procedure aziendali adottate dall Impresa garantiscono la corretta individuazione e l efficace gestione dei conflitti di interesse, attribuendo chiaramente le responsabilità e individuando i relativi presidi di controllo. Qualora l Impresa ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere gli interessi dell investitore-contraente sia evitato, l impresa provvederà a darne adeguata informativa all investitore-contraente. L Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento e retrocessione di utilità con le Società di Gestione/Sicav a cui appartengono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio collegabili al presente contratto /9

9 L importo di dette utilità varia in funzione della Società di Gestione/Sicav e della natura del fondo. Per una quantificazione delle stesse si rinvia all Allegato alle Condizioni di contratto, in cui è indicata, per ogni singola proposta d investimento e per ogni singolo fondo esterno, la percentuale attesa annua di utilità sulla base degli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente documento. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute all investitore-contraente. L Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito dalle Società di Gestione/Sicav tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute agli investitori-contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l Impresa si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo. Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni investitore-contraente sulla base delle quote degli OICR possedute durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l ultima scelta di investimento indicata dall investitore-contraente antecedentemente alla data di attribuzione. In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte dell investitore-contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo. L Impresa comunicherà all investitore-contraente, mediante l estratto conto annuale della posizione assicurativa, l importo delle utilità retrocesse durante l anno. In ogni caso l Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione, ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra. Eurovita S.p.A. L Amministratore Delegato Erik Stattin /9

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