A cura di Attilio Romano Le collaborazioni rese in favore di società ed associazioni sportive. Tavola sinottica

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1 A cura di Attilio Romano Le collaborazioni rese in favore di società ed associazioni sportive Categoria: Associazioni Sottocategoria: Sportive Tavola sinottica Sintesi Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I compensi derivanti dai suddetti accordi stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si qualificano, invece, redditi diversi i compensi derivanti da co.co.co stipulati dalle associazioni dilettantistiche; per queste a decorrere dal 1 gennaio 2018, i compensi sportivi saranno assoggettati a ritenuta Irpef e relative addizionali comunali e regionali solo al superamento del limite di Da un punto di vista contributivo, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative vanno iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'inps superstiti. Controversa appare la questione concernente l assoggettamento a contribuzione previdenziale per i co.co.co. stipulati da associazioni dilettantistiche. Prassi interpretativa Circolare INPS , n. 3; Circolare INPS , n. 4746; Nota Ministero del Lavoro Giurisprudenza Corte di Appello di Bologna ; Corte di Appello di Roma, sentenza , n. 2118; Corte di Appello di Firenze , n. 683; Corte di Appello di Milano , n Riferimenti Normativi Art. 409 c.p.c.; Artt. 50, 67, co. 1, lettera m), D.P.R , n. 917; D.Lgs n. 81; L , n. 90; Art. 76, D.Lgs , n

2 Le collaborazioni coordinate e continuative Gli indicatori di presunzione Il Legislatore civilistico per rapporti di collaborazione intende quelle attività lavorative che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Come noto, il D.Lgs. n. 81/2015, ha introdotto a partire dal 25 giugno 2015, alcune importanti novità, tra cui quelle relative alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e alle partite IVA. La norma ha rivisitato alcuni articoli del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi ) in particolare nella parte dedicata al c.d. "contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto", enucleando alcuni elementi distintivi ai fini della presunzione di lavoro subordinato sia in ambito di collaborazioni che di lavoro autonomo con partita IVA ( 1 ). Con il chiaro fine di evitare gli abusi nella concreta applicazione della normativa, l art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 ha inserito un meccanismo di presunzione che, in presenza di determinati indicatori, determina l applicazione della disciplina propria del rapporto di lavoro dipendente. L automatismo presuntivo, operante dal 1 gennaio 2016, si estende ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro. Gli indicatori devono essere tutti presenti affinché si verifichi la riconduzione al lavoro subordinato. INDICATORI di PRESUNZIONE Prestazioni esclusivamente personali e continuative Modalità di esecuzione organizzata dal datore di lavoro Tempi e luoghi organizzati dai datori di lavoro (eteroorganizzazione) Devono essere presenti tutti e tre affinché si possa ricondurre il rapporto al lavoro subordinato L applicazione della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015 determina l applicazione delle sanzioni in materia di collocamento i cui obblighi attengono anch essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. 1 D. BONADDIO, Il punto sul contratto di co.co.co. Fiscal Focus, Lavoro,

3 Deroghe al meccanismo presuntivo In alcuni casi gli indicatori di presunzione che determinano l applicazione della disciplina del lavoro subordinato non hanno efficacia. Si tratta di: Collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle Confederazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali (dunque le professioni ordinistiche). Attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni. Prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall articolo 90 della Legge , n In ambito sportivo dilettantistico le parti possono richiedere alle commissioni di certificazioni del contratto di lavoro la certificazione dell assenza dei requisiti di subordinazione. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. I compensi per attività sportiva Con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei compensi percepiti per attività sportiva dilettantistica. Trattamento tributario C.co.co stipulati da ASD lucrative I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ivi comprese quelle di natura amministrativo gestionale) stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell art. 50, D.P.R , n Co.co.co stipulati da ASD dilettantistiche I compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ivi comprese quelli di natura amministrativo-gestionale) stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative riconosciute dal CONI, mantengono la loro natura di redditi diversi ai sensi dell articolo 67, comma 1, lettera m), D.P.R , n. 917, qualsiasi sia l importo corrisposto. Per tali compensi è stato previsto l aggiornamento ad ,00 (in precedenza la soglia era di 7.500) dell importo detassato. 3

4 Fino ad Oltre e fino ad ,28 Oltre ,28 Nessuna tassazione Ritenuta d imposta nella misura del 23% oltre ad addizionali comunali e regionali Ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20 % Per le ASD la medesima disciplina riferita ai compensi si applica, nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, anche per i premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive e viene mantenuto l obbligo dell invio in formato telematico della certificazione unica indipendentemente dall ammontare del corrispettivo effettivamente riconosciuto. Rilevanza previdenziale C.co.co stipulati da ASD lucrative A partire dal 1 gennaio 2018, come stabilito dal co. 359, art. 1, L. n. 205/17 i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell assicurazione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori che prestano la loro opera in favore di associazioni sportive dilettantistiche lucrative non operano forme di assicurazione diverse da quella per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Co.co.co stipulati da ASD dilettantistiche Il lavoro sportivo dilettantistico rimarrebbe privo di tutele previdenziali ed assicurative. Il legislatore parrebbe continuare a riservare a tali rapporti di collaborazione una normativa speciale volta a favorire ed agevolare la pratica dello sport dilettantistico. In tale direzione sarebbe esentato dal pagamento della contribuzione il compenso erogato non solo agli atleti ma anche a tutti coloro che collaborano con mansioni tecniche o anche gestionali al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza non è pervenuta a soluzioni univoche. Secondo Corte di Appello di Roma, sentenza , n. 2118, una ASD che gestiva un centro di fitness era obbligata a versare i contributi per gli istruttori alla gestione ex Enpals anche se era stata riconosciuta l esenzione fiscale fino alla soglia di cui all art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR. Ciò in virtù dell elencazione contenuta nel D.M , che include tra le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l Enpals impiegati, operai, istruttori ed addetti 4

5 agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi.... Indipendentemente dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro. In tal senso, Nota Ministero del Lavoro Al contrario si riporta la soluzione di Corte di Appello di Bologna n. 558 secondo cui: tutte le collaborazioni svolte nell ambito sportivo dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dall abitualità e dalla continuità della prestazione con la conseguenza che non essendo il compenso imponibile (ai fini tributari N.d.A.) non potranno su di esso calcolarsi neppure oneri previdenziali. Nella stessa direzione, Corte di Appello di Firenze , n. 683, Corte di Appello di Milano , n In ogni caso è operante l obbligo nei confronti di tutti i soggetti a cui sono corrisposti i cd compensi sportivi (società sportive dilettantistiche lucrative ed associazioni sportive dilettantistiche) ivi compresi gli atleti di provvedere all iscrizione nel libro unico del lavoro, alla comunicazione al centro per l impiego ed al rilascio del cedolino paga (Circolare INPS , n. 4746) Come stipulare un contratto di Co.co.co. Si fornisce un modello di co.co.co (art. 409 c.p.c. art. 81, D.Lgs. n. 81/2015, L. n. 205/2017): Contratto di collaborazione coordinata tra ASD ed ISTRUTTORE tra L associazione associazione sportiva dilettantistica con sede in, Via, n. nella persona del suo legale rappresentante così come risulta da delibera del consiglio direttivo n del, in seguito per brevità definita associazione o committente e Il Signor, nato a il, residente a, via n., codice fiscale, in seguito per brevità "collaboratore". Premesso che la associazione con delibera del consiglio direttivo n. ha constatato la necessità di assicurarsi le prestazioni di istruttore di sala fitness, ovvero di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi di quanto previsto dall articolo 67 comma 1 lettera m) del D.P.R. n. 917/1986 al fine favorire lo sviluppo ed il miglioramento dell attività sportiva dell associazione; che il collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare, solo in forma autonoma, senza vincoli di dipendenza, nel ramo di attività sopra indicato, con la associazione, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l espletamento dell attività sopra indicata; che la associazione verificata l'effettiva competenza della collaboratore in riferimento alle proprie esigenze intende avvalersi dell'opera della medesima per le finalità indicate; 5

6 che il presente rapporto per espressa esclusione prevista dall articolo 61, comma 3, del decreto numero 276/2003, non rientra nel campo di applicazione delle nuove norme sul lavoro a progetto stabilite dal decreto stesso; il collaboratore dichiara di non svolgere attività oggetto del presente incarico in via principale, ancorché non esclusiva. Ciò premesso le parti concordano quanto segue: Articolo 1) Premessa La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e forma con essa pattuizione espressa. Articolo 2) Oggetto dell incarico La associazione conferisce al collaboratore, che s'impegna a svolgerlo, ai sensi dell'articolo 2230 codice civile l'incarico di ottimizzare i risultati della propria organizzazione sportiva attraverso Articolo 3) Oggetto della prestazione Il collaboratore si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale e senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo che sarà necessario in riferimento alla natura dell'incarico professionale ricevuto; quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, agirà con assoluta autonomia o indipendenza senza risultare soggetto a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica da parte della associazione, né di alcuno dei suoi organi, funzionari o dipendenti, fatto salvo il necessario coordinamento con la presidenza o la persona da questa delegata. Disporrà di orari personalizzati fissati di comune accordo con il consiglio direttivo dell associazione Articolo 4) Esecuzione dell incarico Il collaboratore sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati d intesa tra le parti, in occasione di apposite riunioni, nel quadro delle esigenze necessarie al raggiungimento del risultato prefissato. Il presente incarico avrà inizio il e terminerà il Articolo 5) Uso delle attrezzature associative Le parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano che: il collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli uffici anche periferici della associazione; all uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione; potrà utilizzare, se ed in quanto le necessitassero, le strutture e le attrezzature della associazione purchè questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli associati; Il collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario della associazione, né a potere gerarchico di alcuno di essi. Articolo 6) Obblighi del collaboratore Il collaboratore si impegna: a non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e 6

7 radiotelevisive, pubblicazioni, ect.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli: a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati. non svolgere attività in concorrenza con il committente. Il collaboratore dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, con riferimento all incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti Articolo 7) Durata dell incarico Il presente incarico decorrerà dalla data della sua sottoscrizione. La collaboratore dichiara che il presumibile periodo necessario all espletamento dell incarico ricevuto sarà di mesi e, pertanto, riterrà di poter concludere la sua prestazione alla data del ; data in cui il rapporto si intenderà, comunque, concluso senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione. Articolo 8) Compenso per il collaboratore ed obblighi dell associazione In considerazione del tipo di incarico affidato, le parti determinano forfettariamente in euro, al lordo di ritenute fiscali da applicarsi per la parte eccedente i ,00 euro, il compenso dovuto dalla associazione al collaboratore e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificatamente prevista. Tale compenso verrà erogato è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all esecuzione dell incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi e nei limiti previsti nei regolamenti dell associazione, che il collaboratore dichiara di ben conoscere ed accettare. L Associazione si assume l obbligo di stipula di polizza assicurativa per incidenti o infortuni in favore del collaboratore. Trovano applicazione le norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Articolo 9) Clausola risolutiva espressa Costituisce clausola risolutiva espressa del presente atto e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla associazione per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi qui previste: a) la mancata prestazione dell'attività richiesta dalla associazione al collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre 10 giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con la associazione; b) la violazione degli obblighi di correttezza e di segretezza; c) l'esecuzione negligente dell'incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all'attività della associazione. In caso di recesso immotivato del Committente il collaboratore avrà diritto alla parte di corrispettivo pattuito in relazione allo stato di avanzamento dell incarico ed al risultato utile conseguito dal Committente. Resta ferma la possibilità di recesso per giusta causa a norma di legge con risarcimento del danno. Articolo 10) Modalità d erogazione del compenso A richiesta della collaboratore il compenso potrà essere corrisposto in rate mensili, 7

8 posticipate, di pari importo previa predisposizione della regolare documentazione fiscale. La associazione provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Articolo 11) Foro competente Per ogni controversia relativa all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente indicano quale foro competente quello di. Articolo 12) Elezione di domicilio Il collaboratore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto. Articolo 13) Modifiche al presente accordo Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere prima del termine stabilito con comunicazione scritta da inviare all altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. / PEC con giorni/mesi di preavviso. Articolo 14) Consenso al trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali, l associazione, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l informativa prevista dall articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore all atto della stipula del presente contratto. Articolo 15) Registrazione del contratto Il presente contratto sarà registrato solo in caso d uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo. Articolo 16) Rinvio Per tutto quanto non previsto espressamente dal contratto si rinvia alle disposizioni sul lavoro autonomo ex art c.c. Luogo, il La associazione Il collaboratore 8

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