Regolamento per le attività di verifica ETS

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1 Regolamento per le attività di verifica ETS Ernst & Young Version Date Modification Prepared by Reviewed by Approved by 1 17/01/2014 New document M. Benedetti 2 17/10/2016 Update of the procedure following periodic review and change in Company name B. Casartelli A. Pagnotta R. Raccanelli M. Benedetti R. Raccanelli G. Paglioni G. Paglioni

2 Indice 1. Scopo e campo di applicazione Documenti e norme di riferimento Definizioni e soggetti coinvolti Condizioni generali Processo di verifica EY delle comunicazioni in ambito EU-ETS Richiesta di certificazione e offerta Pianificazione Analisi strategica, analisi di rischio e piano di verifica Analisi strategica Analisi di rischio (pre-audit) Piano di verifica Attività di verifica (audit) Non-conformità e inesattezze Revisione tecnica indipendente Rilascio della Dichiarazione di Verifica Riservatezza Obblighi e responsabilità dell Organizzazione Condizioni economiche Ricorsi, reclami e contenziosi Regolamento per le attività di verifica ETS

3 1. Scopo e campo di applicazione Il presente documento costituisce il Regolamento per le attività di verifica che Ernst & Young (di seguito EY) svolge relativamente alle Comunicazioni delle emissioni di gas a effetto serra che i gestori e gli operatori aerei effettuano, in attuazione della Direttiva 2003/87/CE, al Ministero per l Ambiente e la tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in quanto autorità Nazionale Competente. EY fornisce servizi di verifica a qualsiasi Organizzazione ne faccia richiesta, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni e i requisiti del presente Regolamento e delle proprie procedure interne. Da tali servizi sono da ritenersi escluse attività di consulenza per l elaborazione della Comunicazione delle emissioni, attività di consulenza per l attuazione del sistema di raccolta, elaborazione e controllo dei dati impiegati per la compilazione della Comunicazione stessa, nonché attività di formazione relative al calcolo delle emissioni di gas climalteranti, allo schema EU-ETS e alla compilazione e trasmissione della Comunicazione delle emissioni. A conclusione delle attività di verifica, EY rilascia una Dichiarazione di Verifica che attesta se la Comunicazione sia o meno giudicata soddisfacente in relazione all eventuale presenza di inesattezze rilevanti, non-conformità oppure limitazioni all ambito di applicazione della verifica stessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività di verifica di EY sono svolte per campionamento; pertanto, il rilascio della Dichiarazione di Verifica non costituisce di per sé una garanzia del pieno rispetto delle leggi applicabili nel campo delle emissioni di gas a effetto serra da parte dell Organizzazione soggetta a verifica. 2. Documenti e norme di riferimento Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE Regolamento (UE) n.600/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ISO 14065:2013 Greenhouse gases Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition ISO 14066:2011 Greenhouse gases Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams D. Lgs. 13 marzo 2013, n.30 Attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra EA-6/03 versione del novembre 2013 EA Document for Recognition of verifiers under the EU-ETS Directive RG-15 Accredia (3 dicembre 2012) Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Verifica delle emissioni di gas a effetto serra RG 09 Accredia (9 luglio 2013) Regolamento per l utilizzo del marchio Accredia 2 Regolamento per le attività di verifica ETS

4 3. Definizioni e soggetti coinvolti Ai fini del presente Regolamento sono valide le definizioni riportate nei documenti elencati al paragrafo precedente. Si specifica che in Italia i soggetti coinvolti nell ambito di applicazione della Direttiva EU- ETS sono i seguenti: Autorità Nazionale Competente: Ministero per l Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) attraverso il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto; Organismo di Accreditamento: Accredia; Organismi di verifica (OdV): tutti gli organismi che, in possesso dell accreditamento rilasciato da Accredia per lo specifico schema di certificazione, effettuano attività di verifica indipendente delle comunicazioni delle emissioni di gas a effetto serra; Gestori/operatori aerei: tutte le organizzazioni che presentano all Autorità Competente la propria comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra sottoposta a verifica indipendente da parte di un Organismo di Verifica. 4. Condizioni generali Affinchè EY possa fornire servizi di verifica della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ad una Organizzazione che ne faccia richiesta, devono valere le seguenti condizioni generali: L Organizzazione deve ricadere nell ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE, così come riportato nell Allegato I al D. Lgs. N.30 del 13 marzo 2013; L Organizzazione deve essere in possesso dell autorizzazione ad emettere gas a effetto serra (art. 13 del D. Lgs. 30/2013) e/o in possesso della richiesta di un aggiornamento dell autorizzazione a seguito di modifiche/ampliamenti dell installazione; l organizzazione deve, inoltre, aver trasmesso all Autorità Nazionale Competente le informazioni necessarie per l assegnazione delle quote di CO 2 per il periodo di riferimento e il Piano di Monitoraggio per approvazione; L Organizzazione deve accettare quanto prescritto dal presente Regolamento e le condizioni contrattuali previste per la verifica della comunicazione. L Organizzazione deve, inoltre, garantire ai componenti del team di verifica di EY e ai componenti del Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) di Accredia l accesso presso le sedi dell Organizzazione che saranno oggetto di verifica da parte di EY (secondo quanto previsto dal Regolamento Accredia RG-15, ). Il rilascio della Dichiarazione di Verifica è subordinato al pagamento da parte dell Organizzazione degli importi tariffari dovuti e previsti dal contratto. 3 Regolamento per le attività di verifica ETS

5 5. Processo di verifica EY delle comunicazioni in ambito EU- ETS L obiettivo del processo di verifica delle comunicazioni in ambito EU-ETS svolto da EY è quello di rilasciare una Dichiarazione di Verifica in cui si conclude con ragionevole garanzia che la comunicazione del gestore/operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti (art. 7 comma 1 Reg. (UE) 600/2012). Tale Dichiarazione di Verifica viene inviata da EY al gestore/operatore aereo sottoposto a verifica, il quale provvede a inviarlo all Autorità Nazionale Competente, unitamente alla Comunicazione, entro il termine ultimo del 31 marzo di ogni anno di riferimento (art. 27 comma 1 e 2 del Reg. (UE) 600/2012). 5.1 Richiesta di certificazione e offerta Qualora un Organizzazione intenda sottoporre a verifica da parte di EY le proprie Comunicazioni delle emissioni di gas a effetto serra, essa deve fornire, per ogni installazione che presenta una Comunicazione, le seguenti informazioni: Informazioni generali sull impianto (tipologia, localizzazione, persona di riferimento, ecc.); Settore di attività e categoria emissiva (secondo quanto previsto dall Art. 19 comma 2 del Regolamento (UE) n. 601/2012); Numero di fonti e numero e tipologia di combustibili impiegati; Metodologia di monitoraggio impiegata (secondo quanto previsto dall Art. 21 comma 1 del Regolamento (UE) n. 601/2012); L ultima versione del Piano di Monitoraggio approvato o inviato all Autorità Nazionale Competente per approvazione. Tutte le informazioni elencate sopra consentono a EY di effettuare le valutazioni di cui all art. 8 e 9 del Regolamento (UE) n. 600/2012 (Obblighi Precontrattuali e Tempistica) e di formulare un offerta e una quotazione preliminare. Tale quotazione di basa sulla complessità dell impianto, sulla necessità di effettuare attività di pre-audit e una o più visite in sito, sulla conoscenza pregressa di EY dell impianto (se applicabile). EY invia l offerta così formulata all Organizzazione, la quale, in caso di accettazione dell offerta stessa, provvede a inviarne una copia firmata a EY. Al ricevimento dell offerta firmata per accettazione, EY procederà con l avvio della pianificazione delle attività di verifica. Si specifica che la formulazione e l invio di un offerta preliminare ad un Organizzazione che ne faccia richiesta è subordinata al soddisfacimento dei requisiti di indipendenza e imparzialità secondo quanto stabilito dalla procedure interne EY. 5.2 Pianificazione EY pianifica le attività di verifica EU-ETS per ogni singola installazione sottoposta a verifica secondo quanto previsto dalle proprie procedure interne. Per ogni installazione sottoposta a verifica viene designata una squadra di verifica composta da un lead auditor e da uno o più auditor; la definizione delle squadre di verifica avviene tenendo conto di: 4 Regolamento per le attività di verifica ETS

6 Esperienza e conoscenze necessarie per la verifica della specifica installazione; Qualifiche del personale EY; Disponibilità del personale EY per il periodo di verifica previsto. Il team di verifica nel suo complesso e i singoli componenti sono designati in modo da garantire le competenze e i requisiti di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse così come richiesto dalla normativa vigente richiamata al paragrafo 2 del presente Regolamento e così come descritto nelle procedure interne EY. Le tempistiche di verifica e le date degli audit (e dei pre-audit laddove applicabile) sono concordate con l Organizzazione, sulla base della disponibilità del personale coinvolto e della necessità di rispettare le scadenze definite dalla normativa vigente. In particolare, per garantire l adempimento da parte del verificatore di quanto previsto dall art. 76 del Regolamento (UE) n.600/2012, una pianificazione preliminare delle attività deve essere redatta entro il 15 novembre di ogni anno di riferimento. 5.3 Analisi strategica, analisi di rischio e piano di verifica Analisi strategica L analisi strategica permette al team di verifica EY di conoscere l installazione sottoposta a verifica e di identificare il livello generale di complessità e di rischio associati alla verifica stessa. Tali valutazioni si basano sui seguenti elementi principali: Complessità del settore industriale; Dimensioni dell installazione e complessità della sua organizzazione; Risultati delle attività di verifica precedenti (laddove disponibili); Modifiche nei processi produttivi rispetto ai periodi precedenti (laddove applicabile); Modalità di raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati; ambiente e sistema di controllo. Ai fini dell effettuazione dell analisi strategica l Organizzazione deve fornire a EY i documenti necessari, a integrazione di quelli elencati al paragrafo 5.1 del presente Regolamento. EY provvederà a fornire via alle singole installazioni l elenco dettagliato di tali documenti Analisi di rischio (pre-audit) L analisi di rischio ha lo scopo di identificare i rischi intrinseci e i rischi di controllo per quanto riguarda l ambito e la complessità delle attività del gestore/operatore aereo e delle fonti e dei flussi di fonti di emissioni che potrebbero determinare inesattezze e non conformità rilevanti. L analisi di rischio si basa sui seguenti elementi: Risultati dell analisi strategica; Risultati dell analisi di rischio condotta da EY nei periodi precedenti per la medesima installazione (laddove applicabile); Risultati delle attività di verifica condotte da EY nei periodi precedenti per la medesima installazione (laddove applicabile); Risultati dell analisi di rischio condotta dal gestore/operatore aereo (laddove applicabile). 5 Regolamento per le attività di verifica ETS

7 L analisi di rischio viene condotta in relazione ai seguenti aspetti (elenco non esaustivo): Aspetti generali e amministrativi (autorizzazione a emettere, organizzazione, procedure, ecc.); Dati di attività (sistemi di misura, incertezza, manutenzione, ecc.); Fattori di emissione (utilizzo di laboratori, analisi, ecc.); Attività di controllo. Analogamente a quanto specificato per l analisi strategica, ai fini dell effettuazione dell analisi di rischio l Organizzazione deve fornire a EY i documenti necessari, a integrazione di quelli elencati al paragrafo 5.1 del presente Regolamento. EY provvederà a fornire via alle singole installazioni l elenco dettagliato di tali documenti. Nel caso di impianti particolarmente complessi (quali, ad esempio, raffinerie, impianti per la produzione di cemento, ecc.) EY può valutare necessario che l analisi di rischio includa una visita in sito (pre-audit). Tali attività di pre-audit consentono al team di verifica di individuare quali parti dell installazione dovranno successivamente essere analizzate in dettaglio, nonché di definire la dimensione dei campioni da analizzare in termini di dati e di attività di controllo da sottoporre a verifica. A conclusione dell analisi di rischio e sulla base del tempo disponibile, le attività di pre-audit possono comprendere anche l inizio delle attività di verifica (audit) così come descritto al paragrafo 5.4 del presente Regolamento Piano di verifica A conclusione dell analisi strategica e dell analisi di rischio, il team di verifica redige un piano di verifica che include i seguenti elementi principali: Nominativi e ruoli dei membri del team di verifica EY; Tempistiche per le attività di verifica; Descrizione delle attività di verifica previste (interviste con il personale dell organizzazione, visita all installazione, verifica dei dati e dei sistemi di controllo, ecc.); Documentazione richiesta. EY provvede a inviare via ad ogni singola installazione oggetto di verifica un programma di audit contenente le informazioni elencate sopra. Si specifica che il piano di verifica può essere soggetto a modifiche durante il corso delle attività di verifica stesse, in caso dovessero emergere informazioni o fatti tali da modificare le valutazioni effettuate in fase di analisi strategica e di rischio. 5.4 Attività di verifica (audit) Il team di verifica EY effettua le attività di verifica secondo quanto previsto dal Piano di Verifica di cui al paragrafo precedente. Le attività di verifica comprendono: Visita in sito (laddove applicabile sulla base della normativa vigente e dei risultati dell analisi di rischio); Interviste con il personale coinvolto nelle attività di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra; Procedure analitiche; Revisione e verifica della documentazione e dei dati alla base del calcolo delle emissioni; 6 Regolamento per le attività di verifica ETS

8 Verifica delle metodologie di monitoraggio, della loro applicazione e conformità a quanto dichiarato all interno del Piano di Monitoraggio; Verifica delle procedure e del sistema di controllo. Durante lo svolgimento delle attività di verifica i membri del team di verifica EY limitano al minimo le proprie interferenze con le attività operative dell installazione. Al termine delle attività di verifica il responsabile del gruppo di verifica EY organizza una riunione di chiusura con il personale di sito per riassumere le principali attività svolte nonché i risultati, le eventuali questioni da risolvere e i prossimi passi a conclusione del processo di verifica. Sulla base di quanto discusso il responsabile del gruppo di verifica redige un rapporto di audit e provvede ad inviarlo per condivisione al personale di sito. 5.5 Non-conformità e inesattezze Eventuali inesattezze e non-conformità identificate durante le attività di verifica verranno prontamente comunicate dal team di verifica al gestore/operatore aereo e dovranno essere corrette, indipendentemente dal loro impatto sul quantitativo totale di emissioni comunicato. Se il gestore/operatore aereo non è in grado di correggere l inesattezza o la nonconformità prima del rilascio della Dichiarazione di Verifica da parte di EY, il team di verifica valuterà l impatto di tale inesattezza o non-conformità sulle emissioni totali, basandosi anche sulle spiegazioni e le evidenze fornite a giustificazione dal gestore/operatore stesso. Nei seguenti casi EY rilascerà una Dichiarazione di Verifica negativa (si veda il paragrafo 5.7 per ulteriori dettagli in merito): L inesattezza rilevata e non corretta, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, ha un effetto rilevante sul totale delle emissioni comunicate; La non-conformità rilevata e non corretta, individualmente o se aggregata con altre nonconformità, ha un impatto rilevante sui dati riportati o provoca un inesattezza rilevante. Negli altri casi, se il team di verifica valuta le non-conformità e le inesattezze rilevate e non corrette come non rilevanti, tali inesattezze e non-conformità vengono riportate all interno del rapporto di audit (si veda il paragrafo 5.4 del presente Regolamento) e viene emessa una Dichiarazione di Verifica con rilievi (si veda il paragrafo 5.7 per ulteriori dettagli in merito). In quest ultimo caso le azioni correttive effettuate dal gestore/operatore aereo verranno controllate durante le attività di verifica dell anno successivo (laddove applicabile), anche in relazione al piano di miglioramento sottoposto dall installazione all Autorità Nazionale Competente (secondo quanto previsto dall art. 69 del Regolamento (UE) n. 601/2012). Al fine di completare le attività di verifica entro i termini concordati con l Organizzazione ed entro le scadenze previste dalla normativa vigente, tutte le informazioni, dati e documentazione necessari per chiudere i rilievi (inesattezze e non-conformità) emersi in fase di verifica, unitamente alla versione finale della Comunicazione, devono essere resi disponibili al team di verifica EY da parte dell Organizzazione almeno 10 giorni lavorativi prima della data concordata con l Organizzazione stessa per il rilascio della Dichiarazione di Verifica. 7 Regolamento per le attività di verifica ETS

9 5.6 Revisione tecnica indipendente A seguito delle attività di verifica sopra descritte e prima del rilascio della Dichiarazione di Verifica, EY nomina un Responsabile del Riesame Indipendente (secondo quanto previsto dall art. 25 del Regolamento (UE) n.600/2012). Tale responsabile fa parte del personale EY, ma non ha preso parte alle attività di verifica per l anno di riferimento e per le installazioni per cui svolge attività di riesame indipendente. L obiettivo del riesame indipendente è quello di verificare e assicurare che il processo di verifica sia stato condotto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla procedure interne EY e che le attività siano state svolte con debita diligenza e discernimento professionale. Il riesame indipendente comprende l intero processo di verifica, a partire dal soddisfacimento degli obblighi precontrattuali fino allo svolgimento delle attività e al rilascio della Dichiarazione di Verifica. Il rilascio della Dichiarazione di Verifica da parte di EY è subordinato all approvazione da parte del Responsabile del Riesame Indipendente. 5.7 Rilascio della Dichiarazione di Verifica Prima del rilascio della Dichiarazione di Verifica, l Organizzazione invia a EY una lettera di attestazione firmata che riporti: L ultima versione del Piano di Monitoraggio impiegata per compilare la Comunicazione delle emissioni; Il valore finale di emissioni di CO 2 comunicate per l anno di riferimento; Tutte le informazioni rilevanti che il team di verifica giudica necessarie a seguito dei risultati delle attività di verifica. Sulla base dei risultati delle attività di verifica e secondo quanto previsto dall art. 27 del Regolamento (UE) n. 600/2012 e dalle proprie procedure interne, EY rilascia una delle seguenti tipologie di Dichiarazione di Verifica: Dichiarazione di verifica positiva (senza rilievi) se la Comunicazione è giudicata soddisfacente poiché non sono stati rilevate inesattezze rilevanti e il monitoraggio è stato condotto in accordo a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e dalla normativa vigente. Dichiarazione di verifica con rilievi se la Comunicazione è affetta da inesattezze e nonconformità valutate come non rilevanti, in quanto non provocano un impatto materiale sul valore emissivo finale comunicato. In questo caso la presenza di rilievi non altera la capacità della Comunicazione di rappresentare in maniera veritiera e affidabile le emissioni dell impianto. Dichiarazione di verifica negativa se la comunicazione è affetta da inesattezze rilevanti che non sono state corrette oppure se sono state rilevate non-conformità che, singolarmente o aggregate, provocano un impatto materiale sul valore emissivo finale comunicato. Impossibilità di esprimere un giudizio qualora: L ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell articolo 28 del Regolamento (UE) n. 600/2012 e il team di verifica non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui asserisce che la Comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti; 8 Regolamento per le attività di verifica ETS

10 Le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al team di verifica di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti. La Dichiarazione di Verifica viene redatta dal responsabile del Gruppo di Verifica e condivisa con il personale di riferimento dell installazione oggetto di verifica. A valle di tale condivisione e dell approvazione finale da parte del Responsabile del Riesame Indipendente, EY rilascia la Dichiarazione di Verifica firmata dal socio responsabile per le attività di verifica EU-ETS. 6. Riservatezza Il team EY raccoglie durante le attività di verifica tutte le evidenze, cartacee o in formato elettronico, a supporto del giudizio formulato. Tali evidenze verranno conservate da EY per tutta la durata temporale richiesta dalla normativa vigente. Le informazioni e i documenti raccolti e forniti dall Organizzazione nell ambito della verifica EU-ETS saranno conservati con la massima riservatezza; il personale EY è tenuto al segreto professionale e al rispetto dell impegno di riservatezza sottoscritto con EY. 7. Obblighi e responsabilità dell Organizzazione La responsabilità per la trasmissione all Autorità Nazionale Competente entro il 31 marzo di ciascun anno della propria Comunicazione delle emissioni unitamente alla Dichiarazione di Verifica rilasciata da EY è dell Organizzazione sottoposta a verifica, così come previsto dall art. 27, comma 2 del Regolamento (UE) n.600/2012. La responsabilità per la restituzione entro il 30 aprile di ciascun anno delle quote di emissione comunicate è dell Organizzazione sottoposta a verifica. Il rilascio della Dichiarazione di Verifica da parte di EY riguarda esclusivamente la conformità della Comunicazione delle emissioni alle disposizioni normative applicabili in materia di emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE e s.m.i.; la responsabilità per la conformità legislativa rimane pertanto in capo alla sola Organizzazione oggetto di verifica. 8. Condizioni economiche Gli importi economici, le modalità di versamento degli stessi e le relative tempistiche sono stabiliti all interno delle singole offerte. 9. Ricorsi, reclami e contenziosi Tutti i ricorsi e i reclami presentati a EY dalle Organizzazioni sottoposte a verifica vengono presi in considerazione, trattati e registrati in un apposito database interno. La valutazione iniziale dei ricorsi e dei reclami è responsabilità del socio responsabile delle 9 Regolamento per le attività di verifica ETS

11 attività di verifica EU-ETS, che la effettua in collaborazione con il responsabile del team di verifica. Il successivo trattamento dei ricorsi, dei reclami e di eventuali contenziosi è affidato a personale esterno al team che ha svolto le attività di verifica ed è regolato da un apposita procedura interna EY. Tale procedura viene fornita, su richiesta, alle Organizzazioni sottoposte a verifica. 10 Regolamento per le attività di verifica ETS

12 EY Assurance Tax Transactions Advisory About EY EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com. About EY s Climate Change and Sustainability Services Governments and organizations around the world are increasingly focusing on the environmental, social and economic impacts of climate change and the drive for sustainability. Your business may face new regulatory requirements and rising stakeholder concerns. There may be opportunities for cost reduction and revenue generation. Embedding a sustainable approach into core business activities could be a complex transformation to create long-term shareholder value. The industry and countries in which you operate as well as your extended business relationships introduce specific challenges, responsibilities and opportunities. Our global, multidisciplinary team combines our experience in assurance, tax, transactions and advisory with climate change and sustainability skills and experience in your industry. You'll receive a tailored service supported by global methodologies to address issues relating to your specific needs. Wherever you are in the world, EY can provide the right professionals to support you in reaching your sustainability goals Ernst & Young S.p.A. All Rights Reserved. Please consider the environment before printing this document Legal disclaimer: This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice. ey.com

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