Morte post-partum. Medico assolto: manca nesso causale

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1 Morte post-partum. Medico assolto: manca nesso causale Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud ) , n I giudici assolvono un medico ospedaliero dall imputazione di responsabilità per il reato di cui all art. 113 e 589 c.p., perché in qualità di sanitario in servizio presso il reparto di ginecologia e ostetricia, aveva cagionato, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia professionale, la morte di una giovane donna al nono mese di gravidanza, a causa di collasso cardiocircolatorio ipovolemico conseguente a profusa emorragia post-partum, in placenta accreta. Nella specie, veniva contestato all odierno imputato di non aver, nella fase antecedente il parto cesareo, adottato le specifiche cautele, quali la convocazione di un equipe chirurgica esperta e multidisciplinare, previa verifica della disponibilità di tutti i componenti dell equipe ad intervenire in sala operatoria e conseguente adeguata programmazione dell intervento di parto cesareo; richieste dalla particolare difficoltà del caso, in presenza di diagnosi di placenta accreta (notoriamente associata a massive perdite ematiche e alta morbilità e mortalità materna). Si rimproverava, altresì, di avere omesso di far intervenire sin dall inizio del parto cesareo un chirurgo urologo, chiamato in sala operatoria solo

2 ad intervento in corso. La vicenda giunta in Cassazione, si concludeva col rigetto dell atto di impugnazione. Sulla base del giudizio tecnico, nella sentenza di proscioglimento del giudice di primo grado (G.U.P. del Tribunale di Roma) era emerso che le cautele, la cui omissione era stata contestata all imputato, ove poste in essere, non avrebbero evitato l evento, sia perché il decesso della paziente non era stato determinato dallo shock emorragico, sia perché l evento in concreto verificatosi, non avrebbe potuto essere evitato dalla presenza di specialisti. L argomentazione motivazionale della sentenza impugnata, era in altre parole, ancorata tutta sulla mancata prova del nesso causale tra il contestato comportamento omissivo dell imputato ed il decesso della paziente, alla luce dei risultati dell indagine peritale, non tralasciando di evidenziare le diverse ipotesi sviluppate dai consulenti del pubblico ministero e della parte civile. A tal riguardo, giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, la possibilità per il giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e, dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere. Ove simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto, come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale. È ben noto, come in tema di nesso causale nei reati omissivi, sussiste la responsabilità del medico il quale non si attivi, laddove nel giudizio controfattuale l adozione di una misura

3 idonea avrebbe, con l alta credibilità razionale o probabilità logica richieste ai fini della certezza penale, evitato il decesso. Tale giudizio, alla luce delle risultanze processuali e delle indagini peritali, per il caso di specie, doveva considerarsi negativo e, secondo la valutazione del giudice di merito, neppure superabile in una successiva fase di giudizio. Occorre osservare come, in tema di responsabilità medica, colpa ed omissione, concetti pur apparentemente e dogmaticamente distinti, si trovano spesso su un terreno per certi versi comune, quanto agli effetti, perché entrambi portano a dichiarare la responsabilità di una persona per un evento che non ha voluto o non ha realizzato: la colpa perché costituisce un rimprovero normativo che muove dalla violazione di regole cautelari generiche o specifiche, l omissione (impropria) perché genera violazione della posizione di garanzia. Il sanitario è un porfessionista su cui grava una posizione di garanzia, che gli deriva in virtù del contatto (sociale o contrattuale elemento che in questa sede non rileva) con il paziente. Nella sua qualità di garante, giuridicamente (oltre che deontologicamente) è tenuto a tutelare la salute del paziente e ad impedire eventi lesivi, come quello di lesioni o decessi, delitti che possono verificarsi anche in forma colposa o, in forma omissiva (ai sensi dell art. 40 cpv c.p.). Non di rado colpa ed omissione si combinano tra loro. Dai molti casi di cronca e prima ancora, dai molti casi giudiziari si evince un dato: una corretta anamnesi è fondamentale e la maggior parte degli errori medici sono dovuti ad una diagnosi errata, frettolosa e poco professionale. (Gasparre) Per altro verso, deve osservarsi un altro altro aspetto importante connesso alla regola della diligenza qualificata, quello cioè della c.d. medicina difensiva, vale a dire quella pratica attraverso cui i medici, per evitare ogni eventuale contestazione, dispongono plurimi accertamenti diagnostici terapeutici o prognostici, pur di

4 fugare ogni dubbio e/o contestazione professionale e giudiziaria. È noto, però, come non tutti gli accertamenti sui pazienti siano indispensabili, opportuni o consigliati, specie in ragione del fatto che taluni possono comportare rischi o risultare molto invasivi. Ma allora come è possibile raggiungere un giusto equilibrio tra il diritto dei pazienti ad essere curati senza perciò stesso essere sottoposti a pratiche cliniche inutili, o addiruttura dannose e il diritto dei medici di effettuare la propria prestazione lavorativa senza il timore di essere sottoposti a contestazioni dalle quali doversi difendere? Il problema non è di poco conto! Si tratta di stabilire, in altre parole, sino a dove il medico risponde e, a partire da quale momento non risponde più a titolo di colpa. La Suprema Corte di Cassazione, come riportato nella sentenza odierna, si è più volte pronunciata in questi termini: «In tema di nesso causale nei reati omissivi, sussiste la responsabilità del medico il quale non si attivi, laddove nel giudizio controfattuale, l adozione di una misura idonea avrebbe, con alta credibilità razionale o probabilità logica richiesta ai fini della certezza penale, evitato l evento oltre ogni ragionevole dubbio; deve, pertanto escludersi». (Cass. pen., IV, 28 ottobre 2009, n ). Ebbene, la conclusione a cui quest oggi giunge la Corte non può che essere condivisa. Si tratta di una ipotesi di assenza di causalità. Nel momento in cui, la causa della morte di una persona risulta ignota, o comunque scientificamente spiegabile attraverso una sequenza causale che non è in grado di incrociare una condotta umana, sia essa commissiva od omissiva, viene a mancare lo stesso nesso causale. Non ha, perciò, nemmeno senso domandarsi se il comportamento alternativo sarebbe stato o meno in grado di evitare il verificarsi dell evento. Tanto è vero che, come emerso dalle risultanze peritali nel caso in esame, laddove anche il medico

5 avesse debitamente tenuto la condotta contestata, l evento si sarebbe ugualmente verificato. Avv. Sabrina Caporale Assistenza Legale Ti serve un consiglio sulla questione trattata? Scrivici a redazione@responsabilecivile.it o con whatsapp al numero

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