CAPITOLATO D APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA, PER IL PERIODO

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1 CAPITOLATO D APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA, PER IL PERIODO BRESCIA CIG: BC

2 ART.1 OGGETTO DELL INCARICO L incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore dell Università di Brescia, ai sensi del D.lgs , n.209 s.m.i. ART. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO Il servizio ha per oggetto l espletamento da parte del broker aggiudicatario delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva: a. analisi dei rischi in capo all Università di Brescia e delle relative coperture assicurative; b. predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze; c. collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare dei capitolati da utilizzarsi per l espletamento delle gare d appalto; d. predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo; e. collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell incarico; f. consulenza ed assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando l Università di Brescia dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato; g. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto; h. resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi universitari su questioni in materia assicurativa o attinente; i. consulenza ed assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi; j. rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti; k. progetto formativo per il personale dell Università che si occupa del servizio assicurativo relativamente alle Assicurazioni in generale e all analisi delle specifiche polizze stipulate, compresa la gestione dei sinistri. Il Broker aggiudicatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell Università, né potrà impegnare in alcun modo l Università di Brescia, se non preventivamente autorizzato. ART. 3 DURATA DELL INCARICO L incarico decorre dal al L Università di Brescia si riserva, ai sensi dell art.57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 s.m.i., di ripetere il servizio per ulteriori 3 anni. 2

3 Da tale data il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all art.2. In caso di scadenza naturale o anticipata dell incarico, il Broker aggiudicatario, su richiesta dell Università di Brescia, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all Università ovvero al nuovo Broker. L incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.lgs , n.209 s.m.i. ART. 4 OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO Il Broker aggiudicatario dovrà svolgere l incarico nell esclusivo interesse dell Università di Brescia, osservando tutte le indicazioni e richieste che l Università stessa fornirà. Il Broker aggiudicatario dovrà, in particolare, osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase e dovrà seguire quanto dallo stesso indicato nell offerta tecnica, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell Università di Brescia, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo e qualificato. Il Broker aggiudicatario ha l obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell espletamento del servizio. E fatto obbligo al Broker aggiudicatario di garantire che il personale addetto all esecuzione del servizio conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nell espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all oggetto del servizio. L Università di Brescia ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dal D.lgs , n.209 s.m.i., imputabili a negligenze, errori, omissioni. Il Broker aggiudicatario deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia di assicurazione. E vietata la cessione del contratto e il subappalto del servizio. ART. 5 PREROGATIVE DELL UNIVERSITA Resta di esclusiva competenza dell Università di Brescia: a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; c. l adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l Università; d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. ART. 6 OBBLIGHI DELL UNIVERSITA L Università di Brescia si obbliga a: 3

4 a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker; b. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l Università; c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio. ART. 7 CORRISPETTIVO L incarico di cui al presente capitolato non comporta per l Università di Brescia alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie assicuratrici. ART. 8 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell Università di Brescia, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. In ordine all efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell Università e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l Università stessa. I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva. L Università non provvederà al pagamento in presenza di DURC negativi, ai sensi del D.L n.185 convertito, con modificazioni, dalla L n.2 ed in presenza di inadempienze ai sensi dell art. 48 bis del D.P.R n.602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso il Broker aggiudicatario dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte dell Università. Il Broker aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.i. Nell ipotesi di transazione eseguita in difformità alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto. La somma totale dei premi assicurativi pagati dall'università di Brescia, nell'anno 2010, ammonta a circa Euro ,00 (centoquarantunomilaeuro). Le polizze attivate dall Università attualmente sono le seguenti: DESCRIZIONE POLIZZA VALIDITA Infortuni morte e invalidità permanente categorie diverse 30/09/ /09/2012 infortuni rischio volo 05/06/ /06/2011 responsabilità civile verso terzi di tutti gli studenti e 31/10/ /10/2014 4

5 dipendenti dell'ateneo responsabilità civile verso terzi assegnisti e studenti 30/09/ /09/2012 delle professioni sanitarie responsabilità civile circolazione veicoli acquistati 31/03/ /03/2012 dall'ateneo responsabilità dei progettisti dell'ateneo per varianti 20/05/ /05/2012 tecniche in corso d'opera tutela legale dipendenti dell'ateneo 31/10/ /10/2014 rischio Fabbricati NON storici 20/11/ /11/2012 rischio Fabbricati storici 20/11/ /11/2012 incendio, furto, Kasko veicoli amministratori e 11/05/ /05/2011 dipendenti rischio portavalori 31/03/ /03/2011 ART. 9 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere durante il periodo di vigenza contrattuale nell esecuzione del servizio sono devolute alla giurisdizione ordinaria. E esclusa la competenza arbitrale. ART. 10 RECESSO UNILATERALE L Università di Brescia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sessanta giorni da effettuarsi con raccomandata a.r., in caso di reiterate inadempienze da parte del Broker incaricato agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato. E fatto espressamente divieto di cedere il contratto oggetto del presente capitolato. ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Ai sensi degli artt e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione automatica del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate: la cessione del contratto in violazione delle disposizioni del presente capitolato; la violazione dell obbligo di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente capitolato; l impiego di personale non adeguatamente qualificato per l espletamento del servizio; la circostanza che il Broker aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell Università degli Studi di Brescia; la radiazione o la cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.lgs , n.209 s.m.i.; aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate ai sensi del presente capitolato. Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall Università di Brescia mediante 5

6 raccomandata con ricevuta di ritorno e l escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. Con la risoluzione sorgerà il diritto per l Università di affidare a terzi la prestazione del contratto o la parte restante, in danno del Broker aggiudicatario inadempiente. Sarà carico del Broker aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall Università. Il Broker si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell avvenuta aggiudicazione a terzi del servizio. ART. 12 CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell offerta tecnica ed economica del broker aggiudicatario, l Università di Brescia provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker un termine di 15 giorni per produrre controdeduzioni scritte. Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, sarà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura di: euro 150,00, a valere sull ammontare della cauzione definitiva, per omissioni o per ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere; euro 30,00 per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull ammontare della cauzione definitiva, per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo, per ritardo nell adempimento rispetto ai termini indicati dall Università di Brescia o nell offerta tecnica od economica per l esecuzione delle prestazioni contrattuali. ART. 13 RESPONSABILITA DEL BROKER AGGIUDICATARIO Il Broker aggiudicatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare nell oggetto e nel contenuto ed a far stipulare, modificare od integrare. Il Broker aggiudicatario è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa e/o contabile degli Organi dell Università, dei dirigenti o dei funzionari preposti alla gestione del servizio. Il Broker aggiudicatario risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura. ART. 14 MODALITA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO La presente procedura di gara sarà espletata mediante Procedura Aperta, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i. La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri, sub-criteri e relativi coefficienti e con le seguenti modalità: 6

7 Elementi considerati Relazione tecnica massimo 60 punti A Progetto operativo per l espletamento delle prestazioni oggetto del servizio Fino a 40 punti di cui: A.1 Attività proposte, metodologia organizzativa ed operativa concreta per la gestione del servizio, mezzi di studio e di ricerca utilizzati per lo svolgimento dell incarico Fino a 10 punti A.2 Modalità da attuare al fine di ridurre la sinistrosità dell Università Fino a 10 punti A.3 Periodico monitoraggio ed attività proposte per la gestione dei sinistri attivi e passivi, nonché modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri A.4 Supporto e assistenza agli uffici nella gestione dei sinistri in franchigia e illustrazione di un relativo piano di lavoro Fino a 6 punti Fino a 6 punti A.5 Tempi di risposta a richieste di pareri e tempestività Fino a 5 punti A.6 Servizio di assistenza gare e consulenza Fino a 3 punti B C Struttura organizzativa dedicata al servizio e modalità di raccordo di interfaccia con l Università Strumenti informatici in dotazione al concorrente e finalizzati alla gestione del presente servizio nonché degli accessi informatici posti a disposizione dell Università Fino a 5 punti Fino a 7 punti D Costante e sistematico aggiornamento formativo alle strutture dell Università con presentazione del progetto e relativi tempi di attuazione. Qualità e quantità dei percorsi formativi offerti Fino a 5 punti E Servizi aggiuntivi da prestare gratuitamente Fino a 3 punti F Elemento di natura economica 40 punti Indice di economicità relativo all entità massima dei compensi che in caso di aggiudicazione saranno posti a carico delle compagnie di assicurazione Fino a 40 punti 7

8 Totale 100 La relazione tecnica, condensata in massimo 50 pagine, deve essere redatta in lingua italiana e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante dell operatore economico concorrente o da persona munita di apposita procura. Il punteggio per gli elementi A) B) C) D) ed E) sarà attribuito sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara, nominata ai sensi dell art.84 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 s.m.i. A. Progetto operativo per l espletamento delle prestazioni oggetto del servizio: concernente l erogazione delle prestazioni ed, in particolare: A1: Attività proposte, metodologia organizzativa ed operativa concreta per la gestione del servizio, mezzi di studio e di ricerca utilizzati per lo svolgimento dell incarico; A2: Modalità da attuare al fine di ridurre la sinistrosità dell Università; A3: Periodico monitoraggio ed attività proposte per la gestione dei sinistri attivi e passivi, nonché modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri; A4: Supporto e assistenza agli uffici nella gestione dei sinistri in franchigia e illustrazione di un relativo piano di lavoro; A5: Tempi di risposta a richieste di pareri e tempestività; A6: Servizio di assistenza gare e consulenza. B. Indicazione della Struttura organizzativa dedicata al servizio e modalità di raccordo di interfaccia con l Università C. Indicazione degli strumenti informatici in dotazione al concorrente e finalizzati alla gestione del presente servizio nonché degli accessi informatici posti a disposizione dell Università. D. Presentazione del progetto di costante e sistematico aggiornamento formativo alle strutture dell Università ed indicazione dei tempi di attuazione. Qualità e quantità dei percorsi formativi offerti. E. Indicazione dei servizi aggiuntivi da prestare gratuitamente. Per tutti i criteri e sottocriteri relativi ai punti A, B, C, D e E, il punteggio da attribuire sarà determinato mediante confronto a coppie e con la seguente modalità: ciascun componente della Commissione assegnerà un coefficiente numerico (da 1 a 6) alle singole offerte in base al grado di preferenza (preferenza massima=6, preferenza grande=5, preferenza media=4, preferenza piccola=3, preferenza minima=2, parità=1). Al termine del confronto e sempre per ciascun criterio o subcriterio di valutazione si sommano i coefficienti numerici attribuiti a ciascuna offerta da parte di tutti i commissari. Successivamente si riporterà la somma più alta ad 1 e le restanti somme provvisorie saranno proporzionate a tale 8

9 somma massima in modo da ottenere i coefficienti numerici definitivi mediante l impiego della seguente formula: coefficiente numerico definitivo del concorrente in esame = somma del concorrente in esame diviso la somma più alta. Il coefficiente numerico definitivo è adottato fino alla terza cifra decimale. Per ciascun criterio o sub criterio di valutazione il relativo coefficiente numerico sarà, poi, moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il criterio o subcriterio in esame in modo da ottenere per quel criterio o subcriterio il punteggio effettivo attribuito a ciascuna offerta. Il punteggio attribuito al criterio di valutazione è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai subcriteri riferentesi al criterio in esame. Il punteggio attribuito al merito tecnico con la modalità descritta non permette di individuare la migliore offerta in assoluto, ma solo quella che, nel confronto con le altre, si rileva essere la migliore. Il punteggio attribuito al merito tecnico per l offerta tecnica del singolo operatore economico concorrente è dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i diversi criteri di valutazione. Si precisa che nell offerta tecnica non dovrà essere contenuta alcuna quantificazione economica di prezzo o di costo. Il punteggio per l elemento F) sarà attribuito come segue: Indice di economicità: Massimo 40 punti Provvigioni su rami diversi da RCA max 30 punti Fino al 6% Oltre il 6% e fino all 8% Oltre l 8% e fino al 9% Oltre il 9% e fino al 10% Oltre il 10% Provvigioni ramo RCA - max 10 punti Fino al 4% Oltre il 4% e fino al 6% Oltre il 6% e fino all 8% Oltre l 8% 30 punti 20 punti 15 punti 10 punti 0 punti 10 punti 7 punti 4 punti 0 punti Il punteggio attribuito all elemento di natura economica per ogni singolo operatore economico concorrente è dato dalla somma del punteggio attribuito relativamente alle provvigioni su rami diversi da RCA e provvigioni ramo RCA. Il punteggio totale, per ciascun operatore economico concorrente, è dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti negli elementi A, B, C, D, E ed F. ART.15 RINVIO ALLE LEGGI Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i. 9

10 ART SPESE CONTRATTUALI Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all espletamento dell incarico, nonché i rischi connessi all esecuzione dell incarico stesso. L importo delle spese contrattuali è a carico del Broker aggiudicatario e dovrà essere corrisposto prima della sottoscrizione del contratto. 10

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