Art. 5 Durata e recesso

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1 PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELL IMPIANTO SEGGIOVIARIO TRE PINI, DELLE PISTE E DELLE STRUTTURE ANNESSE DELLA STAZIONE SCIISTICA DI MONESI DI TRIORA PER LA STAGIONE INVERNALE DISCIPLINARE TECNICO Art. 1 Oggetto Il presente Disciplinare regola compiutamente i rapporti tra Ente Provincia di Imperia e Gestore e i reciproci obblighi, ha per oggetto LA GESTIONE DELL IMPIANTO SEGGIOVIARIO TRE PINI, DELLE PISTE E DELLE STRUTTURE ANNESSE DELLA STAZIONE SCIISTICA DI MONESI DI TRIORA PER LA STAGIONE INVERNALE , comprese le attrezzature inventariate, di proprietà della srl Alpi Liguri Sviluppo e Turismo, società partecipata della Provincia di Imperia, in liquidazione, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive invernali assunti in comodato gratuito con atto rep. N del Art. 2 Descrizione degli impianti, dei beni e delle attrezzature Impianto di risalita Seggiovia Tre Pini sita in località Monesi del comune di Triora (IM) e delle relative stazioni di arrivo, partenza con annesso locale biglietteria, del locale tecnico adiacente alla stazione di partenza, delle attrezzature risultanti dall inventario consultabile presso il Settore competente dell Ente. Caratteristiche tecniche della seggiovia o Ubicazione stazione motrice: a valle o Ubicazione stazione rinvio e tensione: a monte o Lunghezza orizzontale m. 1304,90 o Lunghezza inclinata m. 1376,20 o Dislivello m. 402,50 o Numero dei veicoli n. 185 o Tempo di percorrenza min. 12,27 o Portata massima pedoni P/h 900 o Portata massima sciatori P/h 1200 o Quota stazione di valle m. 1389,20 s.l.m. o Quota stazione di arrivo m. 1791,65 s.l.m. La Provincia di Imperia ha il diritto non esclusivo di utilizzare per lo sci invernale e far utilizzare dagli sciatori le piste sciistiche del comprensorio indicate nella planimetria consultabile presso il Settore competente dell Ente. In riferimento alle caratteristiche dell impianto di risalita, dei fabbricati, delle piste da sci, del materiale ed attrezzature varie come da inventario, il Gestore dovrà dichiarare espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti. Quanto descritto viene affidato al Gestore, che ne garantirà, per tutto il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione. Art. 3 Modalità e prescrizioni per l utilizzo degli impianti, dei mezzi,ecc. Nell attività di utilizzo dell impianto di risalita, dei fabbricati, delle piste da sci e delle attrezzature di cui sopra, il Gestore dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a quanto disposto dal presente Disciplinare. L impianto di risalita, deve essere utilizzato per l attività del trasporto di persone e sciatori per l attività sportiva dello sci nonché per le eventuali attività di altra natura che saranno individuate dal Gestore ed approvate dall Ente Provincia. L impianto di risalita dovrà essere dotato, a cura del Gestore, della segnaletica di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio di trasporto pubblico di viaggiatori, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d esercizio definite dalla prassi e dalla normativa vigente.

2 L impianto seggioviario, destinato al trasporto dei viaggiatori in regime di servizio pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80, dovrà essere equipaggiato a cura del Gestore, della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea, secondo quanto prescritto nel piano delle operazioni di soccorso allegato al regolamento d esercizio ed approvato dalle Autorità di Controllo e Vigilanza. Qualora il Gestore si avvalga della possibilità di non eseguire direttamente con il proprio personale di esercizio le operazioni di soccorso, dovrà stipulare con altri Enti ed Associazioni riconosciute, accordi impegnativi in merito all esecuzione delle necessarie operazioni per scaricare i viaggiatori eventualmente fermi in linea. L organizzazione, le prove pratiche e l eventuale esecuzione delle operazioni di soccorso in linea, si intendono a carico del gestore il quale dovrà provvedervi senza costi ed oneri a carico dell Ente Provincia neppure a titolo di rimborso. Art. 4 Criteri di utilizzo degli impianti e limiti all attività di gestione Il Gestore, fermo restando il rispetto della normativa relativa all utilizzo ed apertura al pubblico esercizio dell impianto, potrà utilizzare lo stesso anche per organizzazioni, manifestazioni ed incontri, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell opera, da quanto disposto dal presente Disciplinare, e di tutte le norme in materia di trasporto applicabili alla natura dell impianto stesso e della sicurezza persone. Il Gestore sarà tenuto nei limiti delle particolari prescrizioni normative a prevedere il trasporto degli sciatori a ridotta capacità motoria ed a ridotta capacità visiva, purché accompagnati e previa verifica sulla capacità d utilizzo dell impianto. Il Gestore, per l esercizio di pubblico trasporto dell impianto in oggetto, potrà disporre dell uso delle piste di discesa esistenti, le quali saranno a completa disposizione dei viaggiatori trasportati sull impianto seggioviario, con le sole limitazioni connesse alla sicurezza ed alla presenza di un sufficiente innevamento. Il Gestore non potrà utilizzare o concedere l impianto di risalita per iniziative o attività che rechino pregiudizio all immagine della Località e del Comprensorio. A tal proposito sarà cura del Gestore acquisire il preventivo assenso della Provincia di Imperia per tutte quelle iniziative che esulano dalla normale attività connessa alla pratica sportiva dello sci. Il Gestore si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni: - garantire l assistenza sanitaria per i casi di emergenza e pronto intervento, a norma di legge; - garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale tutto quanto occorrente alle stazioni di partenza e arrivo, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti, verificando l efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori; - garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali dell impianto per tutta la durata della concessione, provvedendo ad eseguire lavori di manutenzione dello stesso per il regolare e sicuro esercizio in regime di trasporto pubblico dell impianto; - garantire a proprie spese la presenza del Personale di Esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza, con i turni di lavoro giornalieri e con i disposti normativi vigenti; - garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro per il settore specifico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente; - equipaggiare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento; - eseguire tutte le operazioni di verifica e prove funzionali giornaliere, settimanali e mensili al di fuori dell orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio; - eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria al di fuori dell orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio; - garantire il servizio d ordine indipendentemente da quello prestato dalle forze di pubblica sicurezza; - stipulare polizze assicurative e quant altro necessario al funzionamento dell impianto, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature; - provvedere alla custodia dei fabbricati, dell impianto e delle attrezzature, a corrispondere le spese di energia elettrica, di riscaldamento e telefoniche delle strutture e dell impianto dati in concessione. L Ente Provincia si impegna a consegnare la seggiovia collaudata a norma di legge per l esercizio dell attività. Resta a carico del Gestore il puntuale adempimento di tutte le eventuali formalità relative all invio delle comunicazioni di subingresso agli enti competenti, alla voltura delle utenze, alla nomina del personale (Direttore dell Esercizio, Capo del Servizio, Macchinista ed Agenti di Stazione) etc. Art. 5 Durata e recesso

3 La gestione avrà la durata di mesi cinque dal 01 dicembre 2011 al 30 aprile Il Gestore si impegna a gestire l impianto per il periodo sopra descritto senza avere la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. L impianto dovrà essere aperto al pubblico, innevamento permettendo, entro e non oltre l 8 dicembre 2011; nel caso entro tale data l innevamento non fosse sufficiente a garantire l apertura dell impianto, il Gestore si impegna ad aprire l impianto non appena le condizioni dell innevamento lo permettano. Nel caso di avvenuto innevamento, qualora il Gestore avviasse in ritardo l attività concessa, lo stesso avrà l obbligo di corrispondere, senza necessità di alcuna richiesta o costituzione in mora da parte della Provincia di Imperia, una penale di (Euro trecento) per ogni giorno di ritardo. È fatta salva la facoltà dell Ente Provincia di richiedere il risarcimento del maggior danno. Art. 6 Oneri e responsabilità del Gestore La gestione dell impianto di risalita, dei fabbricati annessi e delle piste da sci, fermo restando il rispetto delle finalità e di quanto stabilito dal presente Disciplinare, sarà esercitata dal Gestore a totale suo rischio, facendosi carico di tutti i costi derivanti con l esonero dell Ente Provincia concedente di qualsiasi responsabilità da parte di terzi. Il Gestore si obbliga a provvedere a tutti gli oneri ed a tutte le spese per espletare l esercizio di trasporto in servizio pubblico con l impianto in oggetto per tutta la durata della gestione. Sono inoltre a carico del Gestore tutti gli oneri da corrispondere al personale di esercizio, che dovrà sempre essere presente in numero congruo e sufficiente per la regolare e sicura conduzione del servizio di trasporto pubblico. Eventuali altre attività esercitate dal Gestore e giudicate comunque compatibili dalla Provincia di Imperia, tramite adeguata autorizzazione, potranno essere svolte solamente a seguito dell ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta. Gli oneri connessi con la richiesta e l ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta, saranno a carico del Gestore, senza costi ed oneri a carico dell Ente Provincia neppure a titolo di rimborso. Il Gestore è obbligato alla piena e puntuale ottemperanza di tutte le norme concernenti la sicurezza del personale in servizio, della sicurezza delle persone trasportate, dell idoneità e funzionalità dell impianto per tutta la durata della gestione, considerando anche le variazioni normative in merito che verranno emanate nel corso della durata della stessa. Il Gestore si obbliga a propria cura ed a proprie spese a dotarsi di tutta la documentazione necessaria per espletare con regolarità il servizio di trasporto pubblico, cosi come richiesto dalla Normativa vigente per l impianto, impegnandosi a gestirlo secondo le normali prassi ed a custodirlo con cura e diligenza per tutta la durata della gestione. A solo titolo esemplificativo, si riportano i principali documenti, che sono: il regolamento d esercizio e piano delle operazioni di soccorso, i registri giornali delle prove e verifiche degli impianti, i verbali di visita, le comunicazioni e circolari emesse dalle Autorità di Controllo, gli ordini di servizio emessi dalla Direzione d Esercizio, i verbali degli incidenti accaduti, gli atti di concessione per l esercizio dell impianto, le eventuali convenzioni con altri Enti. Al termine del periodo di gestione, tutta la documentazione riferita all impianto e sopra sommariamente descritta, ritornerà con l impianto stesso nella disponibilità dell Ente Provincia. Il Gestore nel corso dell attività di pubblico esercizio della stazione, si obbliga, in ottemperanza alle vigenti normative, a mettere a disposizione l impianto e le strutture per tutte le visite, ispezioni e sopralluoghi da parte delle Autorità di Controllo (U.S.T.I.F.), degli Enti e delle Amministrazioni aventi titolo, provvedendovi con il proprio personale, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell Ente Provincia neppure a titolo di rimborso. La Provincia di Imperia, si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal Contratto. Il Gestore è obbligato per tutto il periodo della gestione all assoluta osservanza di tutti gli obblighi fiscali, tributari, previdenziali, contributivi ed assicurativi esonerando l Ente Provincia da qualsiasi responsabilità in merito. Il Gestore sarà l esercente esclusivo dell impianto per tutta la durata della gestione, esonerando l Ente Provincia da qualsiasi responsabilità in merito alla conduzione e gestione dello stesso nel rispetto delle normative vigenti. Il Gestore, si obbliga con la presente a garantire la manutenzione ordinaria dell impianto, dei fabbricati annessi (locali di servizio, stazione di partenza, biglietteria, stazione di arrivo) e a gestire e manutenere le

4 piste di discesa per la pratica dello sci, a cui è possibile accedere con l impianto di risalita in oggetto, secondo i criteri e le prestazioni connessi alla pratica dello sport, con diligenza e tempestività secondo le normative nazionali e regionali in materia di sicurezza.. Art. 7 Inventario All atto dell inizio della gestione, sarà redatto un apposito inventario riportante l elenco del materiale in dotazione alla stazione comprese le attrezzature di uso e manutenzione, il quale verrà sottoscritto da entrambi i Contraenti. Art. 8 Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi Il Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento dell impianto, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l apertura del medesimo, necessario ad espletare in modo sicuro e regolare l esercizio di pubblico trasporto. E tenuto, inoltre, per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziale, assistenziale e assicurativo di settore, tenendo sollevato l Ente Provincia da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi ed a richiesta della Provincia stessa, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi. Dovrà inoltre, dotarsi di un Direttore d Esercizio. Il Gestore ai fini della gestione dell impianto, si obbliga a propria cura ed a proprie spese di assumere con un congruo anticipo il personale di esercizio (Capo Servizio, Macchinista e Agenti di stazione) al fine di poterlo sottoporre ad un adeguato periodo di apprendistato e conoscenza dell impianto. Gli oneri per la formazione, qualificazione ed abilitazione del Personale in servizio sull impianto, sono a completo carico del Gestore, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico della Provincia di Imperia neppure a titolo di rimborso. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico, e il Gestore è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste dell Ente Provincia in questo senso saranno impegnative per il Gestore. In ottemperanza alle vigenti normative riguardanti l esercizio di impianti in servizio pubblico, tutto il personale operante sull impianto, prima di essere impiegato nelle proprie mansioni, deve essere riconosciuto idoneo sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo fisico ed attitudinale, mediante specifica abilitazione. Per il Direttore di Esercizio e il Capo Servizio, il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito previa visita medica legale, mentre il riconoscimento tecnico è eseguito tramite prova teorica e pratica condotta dai Funzionari dell U.S.T.I.F. Per il rimanente personale di esercizio (Macchinista e Agenti), il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito con visita medica legale ed il riconoscimento tecnico è eseguito tramite una valutazione congiunta da parte del Direttore di Esercizio con l assistenza del Capo Servizio, a cui segue il verbale di abilitazione. A tal riguardo il Gestore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni normative e procedurali concernenti il personale di esercizio. In merito alla disposizioni sopra specificate per il personale, si richiamano le particolari disposizioni contenute nel D.M , n recante: Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri. Art. 9 Designazione del Responsabile della Gestione e del Direttore di Esercizio Il Gestore prima dell avvio delle attività è obbligato, ai sensi di legge, a nominare un Direttore di Esercizio, regolarmente abilitato all esercizio dell attività a cui è preposto, al quale compete l assolvimento di tutte le attività ed incombenze disciplinate dal D.M , n relative ai tipi di impianti. Il Gestore prima dell inizio della gestione dovrà designare la persona Responsabile della Gestione, alla quale la Provincia di Imperia potrà fare prescrizioni, notifiche ed altro. Il Responsabile della Gestione è tenuto a comunicare prontamente ogni variazione del proprio domicilio e del proprio recapito telefonico onde essere rintracciabile dall Ente Provincia per eventuali urgenti comunicazioni e/o richieste. Il Responsabile della Gestione può anche coincidere nella medesima persona del Capo Servizio o del Direttore di Esercizio. Art. 10 Oneri e spese di gestione

5 Sono a carico del Gestore, oltre all offerta di gara, tutte le spese inerenti e necessarie al corretto funzionamento a norma di legge dell impianto seggioviario sopra descritto nessuna esclusa, ivi comprese tutte le necessarie polizze assicurative di cui all art. 15 del presente disciplinare. Rimane a carico dell Ente Provincia il canone di affitto dei terreni da corrispondere ai proprietari su cui insistono le piste. Art.11 Criteri di aggiudicazione Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: Offerta in aumento canone di.1.000,00 (mille/00) posto a base di gara. Il canone non può essere offerto in diminuzione, ma solo con offerte in aumento non inferiori ad. 500,00. Art. 12 Requisiti e modalità di partecipazione Sono ammessi a partecipare alla procedura le persone fisiche e le società regolarmente iscritte alla CCIAA in possesso, al momento della presentazione dell offerta, dei requisiti di seguito specificati. È ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d imprese, costituiti o costituendi, ai sensi degli art. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Capacità economica/finanziaria richiesta. I concorrenti, dovranno produrre idonea dichiarazione di almeno un istituto o intermediario finanziario autorizzato (iscritto nell elenco speciale di cui all at. 107 D.Lgs. n. 385/1993), attestante la capacità economica e finanziaria dell operatore economico concorrente. Capacità tecnico economiche richieste. I concorrenti, dovranno dichiarare alternativamente: 1. di gestire o aver gestito impianti sciistici o aver effettuato altri servizi attinenti (ad esempio: scuola di sci, gestione o manutenzione pista da sci); 2. di gestire o aver gestito attività nel settore turistico/sportivo (ad esempio: strutture ricettive o turistiche in località montane ovvero strutture ricettive in aree dedicate allo svolgimento di attività sportive all aria aperta). Art.13 Diritto di prelazione La gestione diverrà operativa e si potrà procedere alla stipula del relativo atto, soltanto quando la società Nuova Monesi S.r.l., in virtù della scrittura privata non autenticata dell , registrata ad Imperia il e confermata con atto pubblico notaio Re di Imperia del , rep.58299, avrà manifestato per iscritto, l intenzione a non esercitare il diritto di prelazione alle stesse condizioni sulla gestione entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento di raccomandata che la Provincia di Imperia invierà comunicando il prezzo di aggiudicazione. Art. 14 Canone gestione Il canone - pena la revoca dell aggiudicazione e la decadenza della gestione nonché l incameramento della cauzione provvisoria e/o di quella definitiva - dovrà essere versato dal Gestore all Amministrazione Provinciale di Imperia secondo le seguenti modalità: in un unica soluzione entro il 31 gennaio 2012 mediante bonifico bancario (salvo diversa modalità di pagamento espressamente autorizzata per iscritto dalla Provincia) Art. 15 Assicurazioni per la responsabilità del Gestore Pena la revoca dell aggiudicazione e l incameramento della cauzione provvisoria, il Gestore ha l obbligo di sottoscrivere con primaria Compagnia Assicuratrice, polizza assicurativa a garanzia dei beni custoditi e per eventuali danni arrecati all impianto per un massimale di ,00 (Euro cinquecentomila/00). La polizza deve prevedere l espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice, salvo il caso di dolo, ad esercitare il diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile verso chi ha cagionato il danno. Il Gestore ha l obbligo a sottoscrivere altresì, sempre con primaria Compagnia Assicuratrice, polizza di Responsabilità Civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti dall attività esercitata, con un massimale per sinistro di ,00 (Euro duemilioni/00) con un limite di: ,00 (euro duemilioni/00) per ciascuna persona deceduta o ferita e di: ,00 (euro duemilioni/00) per i danni a cose, anche se appartenenti a più persone.

6 Ha inoltre l obbligo di sottoscrivere sempre con primaria Compagnia Assicuratrice polizza di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, con un massimale per sinistro di ,00 (Euro duemilioni/00) con un limite di: ,00 (euro duemilioni/00) per ciascuna persona deceduta o ferita. Art. 16 Garanzie degli adempimenti contrattuali A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti direttamente o indirettamente dal presente contratto, dovrà essere costituito un deposito cauzionale infruttifero, alla stipula del contratto di gestione, di importo pari ad ,00 (Euro centomila/00) effettuato tramite bonifico bancario emesso direttamente nei confronti dell Ente Provincia di Imperia. E concessa la facoltà di sostituire tale deposito cauzionale infruttifero con una fideiussione bancaria di pari importo, di primario istituto di credito, a prima richiesta, da pagarsi entro 15 giorni dalla richiesta dell Ente Provincia, ogni eccezione rimossa e con espressa rinuncia del garante al beneficium excussionis, di cui all art.1940 del Cod. Civ., valida ed efficace sino al termine di 2 (due) mesi decorrenti dall effettiva restituzione dell impianto. La cauzione dovrà contenere la clausola di automatica proroga della stessa a semplice richiesta dell Ente Provincia ove le operazioni di verifica dello stato dell impianto a fronte dell effettiva restituzione evidenzino problematiche che il Gestore non abbia provveduto a rimuovere. La fidejussione sarà restituita successivamente all effettiva restituzione degli immobili, previa verifica dello stato degli stessi e sempre che il Gestore abbia adempiuto agli obblighi tutti derivanti allo stesso direttamente o indirettamente dal presente disciplinare. In caso di mancata puntuale riconsegna in buono stato, così come nel caso di inadempimento anche ad uno soltanto degli obblighi di cui al presente disciplinare, la Provincia di Imperia, sarà autorizzata ad escutere senza formalità alcuna la corrispondente fidejussione, nonché agire nelle sedi competenti per vedersi riconoscere l eventuale ulteriore risarcimento di maggiori danni. Art. 17 Modalità di gestione Il Gestore si obbliga a gestire la stazione sciistica senza modificarne l'attuale destinazione per il periodo 1 dicembre aprile 2012 ed in particolare dovrà garantire: - la gestione dell impianto seggioviario Tre Pini della stazione sciistica di Monesi del Comune di Triora; - la manutenzione ordinaria dell impianto e dei fabbricati (locali di servizio, stazione di partenza, biglietteria, stazione di arrivo); - la cura e manutenzione delle piste sciistiche. Detta attività dovrà essere allestita secondo i migliori standards qualitativi ed in particolare dovrà garantire: - l apertura al pubblico esercizio dell impianto, salvo motivato impedimento e compatibilmente con le condizioni climatiche, ambientali e con l innevamento esistente, tutti i giorni dal 08 dicembre 2011 al 15 aprile 2012 con orario differenziato per i seguenti periodi: dicembre/gennaio almeno dalle ore 8.45 alle ore 16.45, febbraio/aprile almeno dalle ore 8.30 alle ore 16.45; - la perfetta percorribilità e sicurezza delle piste asservite dall impianto anche attraverso la posa di reti e materassi di sicurezza; - la segnaletica ove necessario; - la disponibilità di n. 1 mezzo battipista in buono stato di manutenzione di adeguata potenza; - la dotazione locale di infermeria; e dovrà altresì favorire: - convenzioni con le scuole di sci, maestri di sci, sci club e soggetti operanti nel settore, con particolare riguardo a quelli locali, che possano favorire lo sviluppo del territorio. Verrà garantito dall Amministrazione Provinciale di Imperia il seguente servizio: - gestione della viabilità nei giorni festivi e nei week-end. In conformità a quanto stabilito dal punto n. 8 della Convenzione stipulata con i proprietari dei terreni in data 08/06/2007 e registrata presso l Agenzia delle Entrate di Imperia il 22/06/2007 il Gestore si impegna a verificare la possibilità della gestione unitaria degli impianti insistenti nel comprensorio. I prezzi dei biglietti inerenti l impianto di risalita oggetto del presente contratto (seggiovia Tre Pini) dovranno essere non superiori a: - Euro 13,00 per il giornaliero; - Euro 10,00 ridotto per i ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 anni; - Euro 10,00 per il pomeridiano;

7 - Euro 5,00 per la corsa singola. - Accesso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni. E fatta salva la possibilità di emettere biglietti settimanali, stagionali ecc.. Il Gestore, fermo restando l obbligo del rispetto per l utilizzo ed apertura al pubblico esercizio dell impianto, potrà utilizzare lo stesso anche per organizzazioni, manifestazioni ed incontri, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell opera, da quanto disposto dal presente disciplinare, e di tutte le norme in materia di trasporto applicabili alla natura dell impianto stesso e della sicurezza delle persone. Il Gestore si obbliga ad effettuare in particolare le seguenti prestazioni: garantire le operazioni di soccorso e di assistenza sulle piste da sci; garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria ed in generale tutto quanto occorrente alle stazioni di partenza e di arrivo, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti; garantire a proprie spese la presenza del personale di esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza, con i turni di lavoro giornalieri e con i disposti normativi vigenti; garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro per il settore specifico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente; eseguire tutte le operazioni di verifica e prove funzionali giornaliere, settimanali e mensili al di fuori dell orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio così come previste dal Libro Giornale e curarne la compilazione; fatto salvo casi di urgenza, eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria al di fuori dell orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio. Nell attività della gestione, il Gestore, dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e rispettare il Regolamento di Esercizio; in particolare l impianto di risalita dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per la gestione definite dalla normativa vigente; l impianto dovrà essere equipaggiato della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea, secondo quanto prescritto nel piano delle operazioni di soccorso allegato al regolamento d esercizio ed approvato dalle autorità di Controllo e Vigilanza. Qualora il Gestore si avvalga della possibilità di non eseguire direttamente con il proprio personale di esercizio le operazioni di soccorso, dovrà stipulare con altri enti ed associazioni riconosciute, accordi in merito all esecuzione delle necessarie operazioni per scaricare i viaggiatori eventualmente fermi in linea. Art. 18 Costituzione complesso gestionale e volturazioni Si intendono compresi nella gestione, la disponibilità delle licenze ed autorizzazioni concesse dalle competenti autorità alla s.r.l. Alpi Liguri Sviluppo e Turismo in Liquidazione (nonché eventuali utenze di servizio già attivate). Al riguardo, l Ente Provincia si obbliga a prestare ogni più ampio consenso, dietro richiesta del Gestore, affinché le stesse vengano pro-tempore, nei limiti della validità ed efficacia del contratto, intestate allo stesso. Il Gestore si impegna a volturare altresì l utenza Enel n a far data dal 1 dicembre 2011, nel caso, per motivi non imputabili alla propria volontà, la volturazione avvenisse dopo tale data, si impegna a rifondere l Ente Provincia delle spese sostenute entro 10 giorni dalla richiesta. Alla cessazione del contratto di gestione, le licenze ed autorizzazioni di cui sopra dovranno essere immediatamente volturate all Ente originario. Art. 19 Divieto di cessione E fatto assoluto divieto al Gestore di cedere o trasferire a terzi a qualsivoglia titolo, anche solo temporaneamente o parzialmente, la gestione, l esercizio e/o, comunque, il godimento del bene oggetto del presente disciplinare, senza l autorizzazione scritta della Provincia di Imperia. Pertanto, qualora abbia intenzione di procedere alla predetta cessione e/o trasferimento, dovrà chiedere ed ottenere il preventivo consenso scritto della Provincia, forma richiesta a pena di nullità e validità del predetto consenso. Art.20 Manutenzioni e riparazioni Sono a carico del Gestore tutte le manutenzioni e riparazioni ordinarie, nessuna esclusa relative alla conservazione dell efficienza dell impianto e degli immobili, così come previsto dall art c.c. Sono a carico dell Ente Provincia le spese di straordinaria manutenzione, a condizione che non derivino dall inosservanza degli obblighi manutentivi di competenza del Gestore. Art. 21 Modifiche e migliorie

8 E vietato al Gestore compiere mutamenti nella destinazione dell impianto e degli ambienti, nonché procedere a trasformazioni, modifiche e/o migliorie degli stessi, senza il consenso scritto della Provincia di Imperia, forma richiesta a pena di nullità. In ogni caso, anche se debitamente autorizzate, eventuali modifiche dovranno essere effettuate a propria cura e spese del Gestore nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Al termine del rapporto, l Ente Provincia ha il diritto di pretendere o procedere alla messa in pristino, anche solo parziale, a spese del Gestore, oppure di ritenere le nuove opere senza corrispondere alcun compenso, anche in espressa deroga agli artt e 1593 del c.c., se ed in quanto applicabili. La Provincia di Imperia ha il diritto di pretendere la messa in pristino anche nel corso del rapporto, qualora le modificazioni o nuove opere abbiano avuto luogo senza il suo consenso e, in tal caso, dovrà essere eseguita e ultimata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Art. 22 Uso dell impianto, locali ecc. L Ente Provincia garantirà per tutta la durata della gestione il libero uso delle strutture di cui trattasi. Il Gestore si impegna ad utilizzare il complesso affidatole con la diligenza del buon padre di famiglia ed a rispettare e far rispettare dai suoi collaboratori e/o dipendenti (in modo da mantenere in piena efficienza tutte le dotazioni) le disposizioni di legge regolamentari, fiscali ed amministrative in materia, connesse. Art. 23 Riconsegna delle strutture Alla scadenza della gestione, il Gestore dovrà restituire, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, l impianto, i fabbricati di servizio, le attrezzature ecc. senza corrispettivo alcuno, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. Alla riconsegna delle strutture, verrà redatto apposito verbale. Art. 24 Rapporti con i dipendenti Il Gestore si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a manlevare la Provincia di Imperia da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere, anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali o extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, retribuzioni, trattamenti e pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, trattamento di fine rapporto, tredicesima o quattordicesima mensilità, ferie eventualmente non godute ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori dipendenti del Gestore, o ai loro eredi o aventi causa. All atto della cessazione del contratto e della restituzione delle strutture il Gestore si impegna a regolare e definire i rapporti di lavoro eventualmente ancora in essere con i propri dipendenti. Art. 25 Esonero da responsabilità della Provincia Il Gestore si obbliga ad esonerare e tenere indenne la Provincia di Imperia da qualsiasi responsabilità patrimoniale e non patrimoniale, conseguente e/o comunque connessa all attività svolta, per qualsiasi danno che potesse provenirle da fatto di terzi. Riconosce ed accetta, altresì, che non avrà nulla a pretendere a nessun titolo in caso di eventuale chiusura temporanea o definitiva, totale o parziale nonché in caso di cattivo o mancato funzionamento dell impianto, per qualsiasi causa, esonerando espressamente l Ente Provincia da qualsiasi responsabilità al riguardo e rinunciando al risarcimento di eventuali danni che ne potessero derivare. Art. 26 Clausole finali Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme del codice civile e delle leggi vigenti. Imperia IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Michele RUSSO)

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