Risparm io energetico nelle abitazionisecondo ild.lgs. 311/06 e agevolazionipreviste dalla legge finanziaria 2007
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1 Incontro Tecnico Efficienza energetica e soluzioni impiantistiche innovative Saluggia (VC) 17 aprile 2007 / 22 maggio 2007 Lerici (SP) 29 maggio 2007 Risparm io energetico nelle abitazionisecondo ild.lgs. 311/06 e agevolazionipreviste dalla legge finanziaria 2007 GiovanniRAIM ONDINI-CTI(Com itato Term otecnico Italiano)
2 Il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) Il CTI è un ente normatore federato all UNI; tra le sue attività principali si ricordano: Partecipazione all attività normativa europea Elaborazione di allegati o documenti di supporto alla normativa europea Progetti di norme tecniche nazionali Attività pre-normativa Partecipazione nei gruppi di studio riguardanti provvedimenti legislativi nazionali
3 Struttura del CTI Il CTI è strutturato in Sottocomitati, ciascuno dei quali segue un particolare settore della termotecnica: SC 1 - Trasmissione del calore e fluidodinamica SC 2 - Fonti convenzionali di energia e processi di conversione SC 3 - Generatori di calore e impianti in pressione SC 4 - Turbomacchine e macchine volumetriche SC 5 - Condizionamento dell'aria e refrigerazione SC 6 - Riscaldamento e ventilazione SC 7 - Impianti termoelettrici, nucleari e tecnologie di sicurezza SC 8 - Misure e strumentazione SC 9 - Fonti rinnovabili di energia SC 10 - Termoenergetica ambientale I Sottocomitati 1, 5 e 6 si occupano delle norme relative all applicazione della direttiva europea sul rendimento energetico degli edifici.
4 Attività del CTI Il CTI dedica parte delle proprie risorse all'attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, quasi sempre a supporto dell'attività normativa, più propriamente istituzionale. L'attivazione di progetti di ricerca ha scopi molteplici: fornire il necessario background per attività normative specifiche, sviluppare utili collaborazione con Enti istituzionali nazionale e internazionali ed altri soggetti pubblici e privati del settore termotecnico). L'attività si concentra prevalentemente nei settori delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico, quali ad esempio combustibili alternativi, combustibili derivati dai rifiuti e sviluppo di normative pilota mirate al contenimento dei consumi energetici. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet del CTI
5 Obiettivi del governo italiano Con il D. Lgs. n. 311/06 e la legge finanziaria 2007 il governo si è proposto i seguenti obiettivi: ridurre i consumi di energia con vantaggi economici per le famiglie, per le imprese e per l intero paese; ridurre le emissioni di anidride carbonica per tutelare l ambiente e facilitare il raggiungimento dell obiettivo di Kyoto; creare nuove opportunità di lavoro per le aziende esistenti e favorire la creazione di nuove imprese; stimolare l innovazione tecnologica per consentire al sistema Italia di reggere la competitività internazionale. Il solare termico e la condensazione giocano un ruolo di primo piano nell ambito di queste iniziative.
6 Regole, norme, chiarimenti Per muoversi senza (o con pochi) problemi in occasione della ristrutturazione di un impianto termico, e in particolar modo quando si installa una caldaia a condensazione o un impianto solare termico, occorre tenere conto, fra l'altro, di: D. Lgs. n. 311/06 (e precedente legislazione da questo aggiornata); Legge finanziaria 2007; Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (attuativo della finanziaria per quanto riguarda gli edifici) Chiarimenti ENEA D.Lgs. n. 152/06 (testo unico dell ambiente) Nuova Raccolta R Norme UNI 8364, 9317, 10389, 11071
7 Il D. Lgs. n. 311/06: le novità Il D. Lgs. n. 311/06 modifica (in alcuni punti significativamente) il precedente D. Lgs. n. 192/05; in particolare: dispone una rapida - anche se graduale - estensione della certificazione energetica a tutti gli edifici: dal 1 luglio 2007 per gli edifici superiori a 1000 m 2, nel caso di compravendita dell intero immobile; dal 1 luglio 2008 per gli edifici sotto i 1000 m 2, sempre nel caso di compravendita dell intero immobile; dal 1 luglio 2009 anche per la compravendita del singolo appartamento; dal 1 gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica. entro maggio 2007 un decreto ministeriale individuerà le linee guida per i criteri di certificazione.
8 Il D. Lgs. n. 311/06: le novità Fino a quando le linee guida non saranno emanate e rese operative la certificazione energetica potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione redatto dal progettista dell edificio o dal direttore dei lavori, o se esistente da prima dell'8 ottobre da una procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune; tali procedure perderanno valore trascorso un'anno dall'entrata in vigore delle linee guida nazionali. In occasione di nuove installazioni di impianti o di ristrutturazioni di impianti esistenti deve essere rilasciata una relazione tecnica (Allegato E) che confermi la rispondenza del realizzato al progetto, asseverata dal direttore dei lavori. Non è richiesta nel solo caso di sostituzione del generatore di calore (la portata termica del nuovo generatore non deve superare per più del 10% la portata termica del vecchio).
9 Il D. Lgs. n. 311/06: le novità Il rendimento di combustione dei generatori di calore, misurato in opera, deve rispettare i valori minimi riportati nell'allegato H; in particolare per quelli installati a partire dall'8 ottobre 2005 il valore misurato non deve essere inferiore di oltre un punto percentuale rispetto a log Pn, dove Pn è la potenza utile nominale del generatore. Si noti che questa disposizione è retroattiva! Questo valore taglia fuori molte caldaie standard, e potrebbe mettere in crisi anche qualche caldaia a tre stelle ; sebbene l'allegato I consenta l'installazione di caldaie a camera aperta laddove altre tipologie siano incompatibili con il sistema fumario esistente (c.c.r.), ciò significa di fatto impedire l'installazione di apparecchi commercializzati ai sensi delle vigenti direttive europee (90/396/CEE, apparecchi a gas e 92/42/CEE, rendimenti delle caldaie ad acqua calda), recepite dall Italia!
10 Il D. Lgs. n. 311/06: le novità L'Allegato I prescrive, tra l'altro: per tutti gli edifici e gli impianti nuovi o ristrutturati l'installazione di valvole termostatiche nei singoli locali o zone con caratteristiche di uso ed esposizione uniformi; per tutti gli edifici e gli impianti nuovi o ristrutturati almeno il 50% annuo del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria (20% per i centri storici) deve essere coperto tramite fonti rinnovabili; l'impossibilità va giustificata in relazione tecnica; in caso di nuovi edifici o ristrutturazione di edifici esistenti è obbligatoria l'installazione di impianti solari fotovoltaici; se entro 1000 metri dall'edificio è presente, o pianificata, una rete di teleriscaldamento, devono essere predisposte opere per il collegamento dell'edificio a tale rete.
11 La legge finanziaria 2007 La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007, S.O. alla G. U. n. 299 del 27/12/06), dispone incentivi per il risparmio energetico, sia per i privati che per i titolari di attività (commercianti e imprenditori). Gli investimenti necessari per migliorare l'efficienza energetica di abitazioni o luoghi di lavoro saranno ricompensati non solo da minori spese future per l'energia e dalla consapevolezza di aver contribuito a salvaguardare l'ambiente, ma anche da detrazioni di imposta che in alcuni casi coprono più della metà dei costi da sostenere. In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per la riduzione delle dispersioni termiche degli edifici (commi 344 e 345), l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346), l' installazione di caldaie a condensazione (comma 347) e la costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica (comma 351).
12 La legge finanziaria Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Secondo i chiarimenti forniti da ENEA, rientrano in questo comma gli interventi sugli impianti diversi dall'impiego di generatori a condensazione (es. generatori di calore a legna).
13 La legge finanziaria Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m 2 K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. La Tabella 3 di cui sopra dovrà però essere ripubblicata corretta, causa inversione dei valori di pavimenti e copertura.
14 La legge finanziaria Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
15 La legge finanziaria 2007 La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa sempre che siano rispettate le seguenti condizioni: a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, o un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
16 La legge finanziaria 2007 La finanziaria si occupa anche del controverso contratto servizio energia, previsto dal D.P.R. n. 412/93 e per la cui applicazione si attende ancora l emanazione del decreto da parte dei ministeri delle finanze e dello sviluppo economico (nelle more di tale emanazione si considera contratto servizio energia ogni prestazione che rispetta i requisiti minimi indicati nella circolare n. 273/E Agenzia delle Entrate - del Il contratto servizio energia gode di IVA ridotta al 10% (rispetto al 20% applicabile ad altre forme di gestione dell impianto termico) solo se l energia viene prodotta da fonti rinnovabili o da un impianto di cogenerazione ad alto rendimento. Si ricorda che uno dei requisiti previsti dalla circolare n. 273/E consiste nell effettuazione, a cura dell impresa, della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto all atto della presa in carico.
17 Il D.M. 19 febbraio 2007 Il decreto, di concerto tra i Ministeri dell'economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007), fornisce alcuni chiarimenti alle disposizioni della legge finanziaria, e le modalità operative per avvalersi delle detrazioni fiscali. In particolare, alcuni adempimenti richiesti dal D. Lgs. n. 311/06 vengono semplificati, relativamente agli interventi ammessi a godere delle detrazioni fiscali. Il decreto fornisce inoltre il modello di attestato di qualificazione energetica (Allegato A), uno schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio (Allegato B), e la scheda informativa per interventi di cui all'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007 (Allegato E).
18 Il D.M. 19 febbraio 2007 Tra i chiarimenti più significativi ricordiamo: tecnico abilitato è il professionista abilitato a progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (ingegnere, perito, architetto, geometra); la detrazione di imposta compete per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007; gli interventi di natura impiantistica sono: per il solare termico, anche integrato con l'impianto di riscaldamento, fornitura e posa in opera di apparecchi e componenti, opere idrauliche e murarie; per la condensazione, smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, opere idrauliche e murarie, interventi su rete di distribuzione, dispositivi di controllo e regolazione, sistemi di emissione. sono detraibili anche le spese relative all'intervento dei professionisti, comprese quelle per la redazione della certificazione o attestato di qualificazione energetica.
19 Il D.M. 19 febbraio 2007 Cosa fare per ottenere la detrazione: asseverazione di un tecnico abilitato della rispondenza di quanto eseguito a quanto richiesto dal decreto (da conservare per eventuali successivi controlli); trasmissione, entro 60 gg fine lavori, all'enea (non all'agenzia delle Entrate) di copia dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (Allegato A) e scheda informativa degli interventi realizzati (Allegato E) Per interventi relativi a solare termico e per impianti a condensazione aventi portata termica < 100 kw la valutazione della prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica può essere condotta con metodo semplificato (Allegato B). Di fatto questa somma di semplificazioni rischia di togliere significato all attestato di qualificazione energetica, ridotto a mero adempimento formale!
20 Il D.M. 19 febbraio 2007 Il decreto fornisce indicazioni sui contenuti minimi delle asseverazioni relative agli interventi, sia per gli impianti solari che a condensazione; ulteriori chiarimenti (tuttora in costante aggiornamento) sono disponibili sul sito dell'enea all'indirizzo: Per avere diritto alla detrazione non è sufficiente la sola sostituzione del generatore di calore, ma occorre anche la non meglio precisata messa a punto del sistema di distribuzione; è ammessa la sostituzione di più impianti autonomi con impianto centralizzato con contabilizzazione, ma non l'inverso. Per impianti di potenza termica < 100 kw l'asseverazione è sostituita dalle certificazioni dei produttori della caldaia e delle valvole termostatiche, oltre alle certificazioni dei componenti richieste dalle vigenti disposizioni. È un ulteriore banalizzazione del lavoro del professionista!
21 Il D.M. 19 febbraio 2007 Per quanto riguarda la cumulabilità delle detrazioni concesse ai sensi della finanziaria 2007, si ricorda che non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali concesse da disposizioni legislative nazionali per lo stesso tipo di intervento (lo sono quindi per quelle concesse da Regioni ed Enti locali); tuttavia sono compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica (i certificati bianchi di cui ai decreti MAP e Min. Ambiente del 24 luglio 2004). Nella ristrutturazione di una casa, inoltre, è possibile approfittare della detrazione del 36% per i lavori di manutenzione straordinaria e del 55% per i lavori di riqualificazione energetica (ovviamente non per lo stesso intervento).
22 La nuova Raccolta R L ISPESL, preso atto della pubblicazione della norma UNI e dell evoluzione della regolamentazione tecnica europea in materia di impianti di riscaldamento ad acqua calda (in particolare la direttiva 97/23/CE (PED, recipienti in pressione), ha comunicato che la nuova Raccolta R, specificazioni tecniche applicative del D.M , di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, può essere applicata in sostituzione di quella attuale, anche se non ancora pubblicata. Vengono così a cadere per ora nella sostanza, con la prossima pubblicazione della Raccolta R e il suo recepimento da parte del D.M anche nella forma - i contrasti di natura interpretativa generatisi con i nuovi limiti massimi di temperatura consentiti (110 C) e con la marcatura CE di apparecchi e componenti.
23 Il D. Lgs. n. 152/06 Il D. Lgs. n. 152/06 - il cosiddetto testo unico dell ambiente impone (art. 286) per tutti gli impianti termici civili non alimentati a gas o gasolio almeno una misura annuale delle emissioni; prevede (art. 287) anche per gli impianti termici a gas di potenza superiore a 232 kw l obbligo del patentino di conduzione; inoltre (art. 284), entro 90 giorni dall installazione o modifica di un impianto avente portata termica > 35 kw, una denuncia redatta dall installatore su apposito modello deve essere inviata al Comune (con più di abitanti) o alla Provincia; infine (art. 290) i regolamenti edilizi comunali possono imporre la realizzazione di impianti centralizzati, relativamente ad interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione, se tale misura sia individuata dai piani e dai programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, come necessaria al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria.
24 Il D. Lgs. n. 152/06 Il D. Lgs. n. 152/06 potrebbe però creare anche qualche problema a chi effettua la riqualificazione energetica dell edificio inserendo una caldaia a condensazione: l art. 285 prevede il rispetto delle caratteristiche tecniche previste da un allegato al decreto, tra le quali spicca tra l altro l obbligo di impiegare esclusivamente camini marcati CE, che garantiscano l assenza di condensazione al loro interno. Inoltre i raccordi tra caldaia e canale da fumo devono essere esclusivamente metallici. Il CTI si è già attivato presso il Ministero dell Ambiente affinché si proceda a una riscrittura dell allegato tecnico che lo ponga in sintonia con le regole e norme tecniche nazionali e comunitarie.
25 Norme tecniche pertinenti Per la gestione, manutenzione e controllo degli impianti termici aventi portata > 35 kw sono ancora vigenti le norme UNI 8364 e UNI 9317; tali norme stanno per essere sostituite dalla norma UNI 8364, strutturata in tre sezioni distinte: UNI Esercizio, UNI Conduzione, UNI Controllo e manutenzione. Si prevede la pubblicazione di tale norma, predisposta dal CTI, entro giugno Per la misurazione in opera del rendimento di combustione vige la UNI 10389, predisposta dal CTI e dal CIG, attualmente in corso di revisione (è prevista tra l altro l introduzione della procedura per la misurazione del rendimento di combustione per apparecchi a condensazione).
26 Norme tecniche pertinenti Per l installazione di caldaie a condensazione a gas aventi portata non maggiore di 35 kw vige la norma UNI 11071, predisposta dal CIG e approvata ai sensi della legge n. 1083/71 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28/04/2004. Per quanto riguarda i componenti dell impianto, si ricorda che per molti di essi, che rientrano nell ambito della direttiva 89/106/CEE (prodotti da costruzione), e in particolare per i canali da fumo, i camini e i sistemi camino, è già obbligatorio, o sarà obbligatorio a breve, l impiego esclusivo di prodotti con marcatura CE.
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