VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 2009

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1 Provincia di Parma Comune di Torrile VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 2009 Adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/06/2010 Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2011 RELAZIONE TECNICA Marzo 2011 Commessa Via Nicolodi 5/a Parma tel fax

2 Comune di Torrile Provincia di Parma Comune di Torrile VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 2009 v. Nicolodi, 5/a Parma tel fax DIREZIONE TECNICA dott. Giorgio Neri Tecnico competente In acustica dott. Marco Rogna CODIFICA D I A / 1 0 ELABORATO DESCRIZIONE PCA Relazione Tecnica Marzo 2011 M. Rogna M. Rogna G. Neri Approvazione Ottobre 2010 M. Rogna M. Rogna G. Neri Integrazione ARPA 01 Giugno 2010 M. Rogna M. Rogna G. Neri Emissione REV. DATA REDAZIONE VERIFICA APPROV. DESCRIZIONE FILE RESP. ARCHIVIAZIONE COMMESSA 1251_VAR-PCA_rev_01-00.doc DG 1251

3 Variante al INDICE INTRODUZIONE LINEE GUIDA REGIONALI DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA Azioni di piano Approfondimento del clima acustico della zona d insediamento dell edificio scolastico Misura fonometrica P Misura fonometrica P Misura fonometrica P Misure di mitigazione Misura fonometrica P1 Post modifica della viabilità Misura fonometrica P2 Post modifica della viabilità Considerazioni conclusive 21 FIGURE Figura 1: Estratto variante al Piano di classificazione acustica e individuazione della zona d insediamento dell Edificio scolastico (classe I) Figura 2: Ubicazione indicativa delle postazioni fonometriche Figura 3: Ubicazione indicativa della postazione fonometrica sulla strada Asolana Figura 4: Modifica della viabilità come deliberato dall Amministrazione Comunale ALLEGATO A Riferimenti legislativi A1 - Definizioni A2 - D.P.C.M. 01/03/1991 A3 - Legge Quadro sull Inquinamento Acustico A4 - D.P.C.M. 14 novembre 1997 A5 - D.P.C.M. 3 dicembre 1997 A6 - D.M.Amb. 16 marzo 1998 A7 - D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 A8 - D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 A9 - D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 AMBITER s.r.l. 1

4 1. INTRODUZIONE La presente relazione d accompagnamento alla variante alla classificazione acustica del territorio comunale di Torrile illustra la metodologia seguita e le scelte effettuate per la realizzazione del Piano di Zonizzazione Acustica. In particolare riguarda la realizzazione di un nuovo edificio scolastico situato tra via Giuffredi e Via Bruno Buozzi, un nuovo impianto di depurazione presso la località Risaia (settore nord-est del territorio comunale) e il nuovo tracciato del lotto 2 della Strada Cispadana, compreso tra la S.P. Parma Mezzani (est) e la Variante Asolana (ovest). Il presente documento è inoltre integrato con le osservazioni di ARPA espresse con nota 8605 del 23/0/2010, nella quale si esprime parere non favorevole per la classe I nell area del nuovo edificio scolastico, situato tra via Giuffredi e Via Bruno Buozzi, perché si sono registrati valori fonometrici non propriamente conformi alla classe I medesima. 2. LINEE GUIDA REGIONALI La D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi dell Art. 2, comma 3, della L.R. n. 15 del 09/05/2001, definisce i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto, nonché di quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. Il primo passo riguarda l individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO), che devono rispondere ai seguenti criteri d omogeneità: 1. usi reali; 2. tipologia edilizia esistente; 3. infrastrutture per il trasporto esistenti; 4. considerazione la presenza d eventuali discontinuità naturali (dossi, ecc...) o artificiali. La metodologia indicata per l'identificazione delle Unità Territoriali Omogenee e l attribuzione alle sei classi di destinazione d uso del territorio comunale, di cui al DPCM 14/11/97, prevede sia criteri di assegnazione diretta, per le classi I, V, VI e IV (solo per alcuni casi particolari), sia metodi di calcolo per le classi II, III e IV. I parametri per il calcolo prendono in considerazione la densità di popolazione, la densità d attività commerciali e la densità d attività produttive. Sulla base dei valori assunti da tali parametri è associato un punteggio, che confrontato a valori tabulati, di cui al D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001, si ottiene l attribuzione alle classi acustiche II, III e IV. AMBITER s.r.l. 2

5 La D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001 fissa, inoltre, i criteri per definire la classificazione acustica delle nuove trasformazioni urbanistiche e delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto. A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si potranno individuare possibili situazioni di conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra Unità Territoriali Omogenee confinanti. Il superamento di tali conflitti potrà realizzarsi con le seguenti modalità: l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto); la scelta da parte dalla Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche con la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, o tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili; l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto). Vi sarà, tuttavia, una fase transitoria in cui le situazioni di criticità acustica permarranno nel tessuto edilizio ed urbano esistente; pertanto la classificazione acustica del territorio comunale dovrà individuare e descrivere tali situazioni di criticità acustica transitoria in una Relazione di accompagnamento e disciplinarle nelle proprie Norme di Attuazione. 3. DESCRIZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE La Variante 01/2010 al PSC del Comune di Torrile prevede la trasformazione o l aggiornamento cartografico delle seguenti aree: nuovo edificio scolastico situato tra via Giuffredi e Via Bruno Buozzi; impianto di depurazione presso la località Risaia (settore nord-est del territorio comunale); tracciato del lotto 2 della Strada Cispadana, compreso tra la S.P. Parma Mezzani (est) e la Variante Asolana (ovest). 4. VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 4.1. Azioni di piano La variazione alla classificazione acustica del territorio esistente è effettuata per le azioni di piano indicate nel precedente cap. 3. AMBITER s.r.l. 3

6 Sono stati inoltre effettuati piccoli aggiustamenti alla classificazione vigente in ottemperanza al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004" Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, nonché l'estensione delle cosiddette "fasce di pertinenza" circostanti le infrastrutture stradali medesime. La variazione alla classificazione acustica è stata quindi determinata in base alla destinazione d'uso del territorio, definita nello strumento urbanistico generale. Nella delimitazione delle classi acustiche si è utilizzata, dove possibile, una strada, un edificio, un fosso o un altro limite ben determinato. L oggetto della variante sono le seguenti classi: nuovo edificio scolastico situato tra via Giuffredi e Via Bruno Buozzi; variazione della classe II aree prevalentemente residenziali con limite diurno di 55 dba e limite notturno di 45 dba, mediante l introduzione della classe I Aree particolarmente protette con limite diurno di 50 dba e limite notturno di 45 dba, per tutto l ingombro dell edificio scolastico; le aree contermini all edificio scolastico sono rimaste in classe II, onde formare una fascia tampone per le aree industriali ad est di via Giuffredi; impianto di depurazione presso la località Risaia; variazione della classe III aree di tipo misto con limite diurno di 60 dba e limite notturno di 50 dba e della classe IV Aree d intensa attività umana con limite diurno di 65 dba e limite notturno di 55 dba, mediante l inserimento della classe V Aree prevalentemente industriali con limite diurno di 70 dba e limite notturno di 60 dba, in tutta l area d espansione, e di una fascia tampone alla classe V, d estensione pari a 50 metri, in classe IV con limite diurno di 65 dba e limite notturno di 55 dba; tracciato del lotto 2 della Strada Cispadana, compreso tra la S.P. Parma Mezzani (est) e la Variante Asolana (ovest); variazione della classe III aree di tipo misto con limite diurno di 60 dba e limite notturno di 50 dba, mediante l inserimento della classe IV Aree d intensa attività umana con limite diurno di 65 dba e limite notturno di 55 dba, per una fascia d estensione di 100 metri parallela all infrastruttura medesima; le aree in classe IV dove risiedeva il precedente tracciato del lotto 2 della Strada Cispadana, compreso tra la S.P. Parma Mezzani (est) e la Variante Asolana (ovest) sono state inserite alla classe III ( destinazione agricola) con limite diurno di 60 dba e limite notturno di 50 dba; la zona golenale del T. Parma è stata completamente inserita alla classe I aree particolarmente protette, con limite diurno di 50 dba e limite notturno di 40 dba, comprese le aree che si trovano nella fascia di pertinenza della viabilità principali, sulla base della presenza dell argine maestro che di fatto costituisce una barriera fisica alla propagazione del rumore. AMBITER s.r.l. 4

7 4.2. Approfondimento del clima acustico della zona d insediamento dell edificio scolastico L edificio scolastico in previsione dovrebbe collocarsi tra via Giuffredi e Via Bruno Buozzi. Nella zona d insediamento dell edificio scolastico sono presenti in aree contermini importanti insediamenti produttivi che potenzialmente sono fonte di emissioni sonore. È stata quindi intrapresa una campagna di indagini fonometriche onde verificare la compatibilità acustica o meno della scelta della variante al Piano di Classificazione Acustica. Figura 1: Estratto variante al Piano di classificazione acustica e individuazione della zona d insediamento dell Edificio scolastico (classe I). AMBITER s.r.l. 5

8 In particolare sono state eseguite due misure fonometriche in continuo della durata di 24 ore ubicate come descritto nella successiva Figura 2. P2 P1 Figura 2: Ubicazione indicativa delle postazioni fonometriche, presso il polo scolastico AMBITER s.r.l. 6

9 P3 Figura 3: Ubicazione indicativa della postazione fonometrica sulla strada Asolana Misura fonometrica P1 La misura fonometrica P1 si colloca a circa 10 metri da via Magnani, proprio in corrispondenza del muro perimetrale dell edificio scolastico. AMBITER s.r.l. 7

10 AMBITER s.r.l. 8

11 I valori misurati rendono evidente che i livelli d immissione acustica non sono conformi al limite assoluto di 50 dba (diurno) e di 40 dba (notturno) della classe I definita dal Piano di Classificazione Acustica. Il rumore registrato è la somma dei seguenti contributi: rumore generato dal traffico stradale sulla Strada Asolana; emissioni acustiche provenienti dalle attività artigianali in fregio a Via Magnani; transito di veicoli leggeri e pesanti in via Magnani. Da osservazioni dirette sul campo si è osservato che la terminazione di Via Magnani e la prosecuzione di via Giuffredi è utilizzata come punto di manovra degli autoarticolati e delle autovetture che frequentano via Magnani. Tale fenomeno espone il ricettore sensibile ad emissioni superiori ai limiti assoluti della classe I con picchi di oltre 61 dba. AMBITER s.r.l. 9

12 Misura fonometrica P2 La misura fonometrica P2 si colloca a circa 10 metri da via Giuffredi proprio in corrispondenza del muro perimetrale dell edificio scolastico. Via Magnani è una strada di servizio alle aree produttive insediate ai suoi lati. AMBITER s.r.l. 10

13 I valori misurati rendono evidente che i livelli d immissione acustica sono conformi al limite assoluto di 50 dba (diurno), ma non di 40 dba (notturno) della classe I definita dal Piano di Classificazione Acustica. Essendo la classe 1 riferibile ad un edificio scolastico è importante che sia rispettato il solo limite diurno quando si espleta l attività scolastica. Il rumore registrato, come nel caso precedente è la somma dei seguenti contributi: rumore generato dal traffico stradale sulla Strada Asolana; emissioni acustiche provenienti dalle attività artigianali in fregio a Via Magnani; transito di veicoli leggeri e pesanti in via Magnani. AMBITER s.r.l. 11

14 Misura fonometrica P3 La misura fonometrica P3 si colloca a circa 40 metri dalla Strada Asolana. AMBITER s.r.l. 12

15 I valori misurati rendono evidente che i livelli d immissione acustica sono conformi ai limiti assoluti diurno di 65 dba e notturno di 55 dba della classe IV definita dal Piano di Classificazione Acustica. Il rilievo nei pressi della strada Asolana si è reso necessario per scorporare il contributo della rete infrastrutturale presso l area dell edificio scolastico. Lo scorporo è effettuato a partire dal dato misurato nella postazione fonometrica P3, valutando il decadimento atteso per divergenza geometrica a partire da una sorgente lineare (strada Asolana). Il decadimento è valutato in funzione della distanza intercorrente tra la postazione P2 (rappresentativa del rumore dell edificio scolastico. Nel caso specifico si hanno i seguenti parametri: distanza della postazione P3 dalla strada Asolana: d P2-A15 = 40 m; distanza tra l edificio scolastico e la strada Asolana 285 m; livello equivalente alla stazione P3 nel periodo diurno: L eq,diurno-p3 = 55,1 dba; AMBITER s.r.l. 13

16 livello equivalente alla stazione P3 nel periodo notturno: L eq,notturno-p1 = 51,0 dba; La formula che consente di calcolare il valore di Leq atteso presso l edificio scolastico dovuto al solo contributo della strada Asolana è la seguente: L L eq eq , diuno scuola1 Leq, diurnop3 10 log( ) 55,1 10 log( ) 46,6dB( A) , notturno scuola Leq, notturnop3 10 log( ) 60,0 10 log( ) 42,5dB( A) A questo punto è possibile sottrarre il contributo prodotto dalla Strada Asolana (stazione P3) dal rumore misurato presso l edificio scolastico, ottenendo il rumore depurato dal traffico veicolare: L L L L eqp eqp eqp eqp 50, depuratodiurno 10 log(10 10 ) 47,7dB( A) 45, depuratonotturno 10 log(10 10 ) 41,7 db( A) 48, depuratodiurno 10 log(10 10 ) 44,6dB( A) 43, depuratonotturno 10 log(10 10 ) 34,4dB( A) 46,6 42,5 46,6 42,5 I limiti di immissione alla stazione P1 e P2, depurati dal rumore viario proveniente dalla rete infrastrutturale sono quindi pari a: livello equivalente alla stazione P1 depurato: L eq,diurno-p1 = 47,7 dba; livello equivalente alla stazione P1 depurato: L eq,notturno-p1 = 41,7 dba. livello equivalente alla stazione P2 depurato: L eq,diurno-p1 = 44,6 dba; livello equivalente alla stazione P2 depurato: L eq,notturno-p1 = 34,4 dba Misure di mitigazione Dalle osservazioni sul campo è emerso che una delle sorgenti sonore maggiormente responsabili del supermento della classe I, in corrispondenza dell edificio scolastico, è legata alle operazioni di manovra degli autoarticolati e delle autovetture nel punto di confluenza tra Via Magnani e Via Giuffredi. Occorre sottolineare che il traffico in via Magnani è molto ridotto e non sarebbe in grado di comportare il superamento del limite di 50 dba della classe I. Ciononostante l utilizzo dell intersezione di Via Magnani e Via Giuffredi come punto di manovra espone il ricettore sensibile a picchi sonori di oltre 61 dba. In proposito l amministrazione comunale di Torrile ha modificato con delibera n. 99 del 26/08/2010 la viabilità in via Giuffredi e Via Magnani risolvendo di fatto il problema delle emissioni acustiche responsabili del superamento di classe. AMBITER s.r.l. 14

17 AMBITER s.r.l. 15

18 COMUNE DI TORRILE EDIFICIO SCOLASTICO Figura 4 Modifica della viabilità come deliberato dall Amministrazione Comunale AMBITER s.r.l. 16

19 Variante al A seguito della modifica della viabilità sono state ripetute nei punti P1 e P2, come indicato nella Fig. 2, misure fonometriche in continuo della durata di 24 ore Misura fonometrica P1 Post modifica della viabilità La misura fonometrica P1 si colloca a circa 10 metri da via Magnani, proprio in corrispondenza dell ingresso dell edificio scolastico. AMBITER s.r.l. 17

20 I valori misurati rendono evidente che i livelli d immissione acustica sono conformi al limite assoluto di 50 dba (diurno) della classe I definita dal Piano di Classificazione Acustica. Il limite notturno della classe I, 40 dba, è superato di qualche frazione di db. Occorre rilevare che nel calcolo del livello equivalente diurno non sono stati tenuti in considerazione le fasce orarie dalle alle e dalle alle che coincidono con l ingresso e l uscita degli studenti dall edificio scolastico. In queste fasce orarie è rilevabile inoltre il flusso di traffico di insegnanti, professori, alunni e genitori automuniti. Nel calcolo del livello equivalente le fasce orarie di cui sopra non sono state considerate. AMBITER s.r.l. 18

21 Misura fonometrica P2 Post modifica della viabilità La misura fonometrica P2 si colloca a circa 10 metri da via Giuffredi proprio in corrispondenza del muro perimetrale dell edificio scolastico. Via Magnani è una strada di servizio alle aree produttive insediate ai suoi lati. AMBITER s.r.l. 19

22 I valori misurati rendono evidente che i livelli d immissione acustica sono conformi al limite assoluto di 50 dba (diurno) della classe I definita dal Piano di Classificazione Acustica. Il limite notturno della classe I, 40 dba, è superato di un db. Occorre rilevare che nel calcolo del livello equivalente diurno non sono stati tenuti in considerazione le fasce orarie dalle alle e dalle alle che coincidono con l ingresso e l uscita degli studenti dall edificio scolastico. In queste fasce orarie è rilevabile inoltre il flusso di traffico di insegnanti, professori e genitori automuniti. Nel calcolo del livello equivalente le fasce orarie di cui sopra non sono state considerate. AMBITER s.r.l. 20

23 Considerazioni conclusive Analizzando le misure fonometriche eseguite presso l edificio scolastico si evince che la modifica della viabilità ha sostanzialmente migliorato il clima acustico. Nel periodo diurno il limite della classe 1 è rispettato, mentre nel periodo notturno si ha un leggero superamento. Per l edificio scolastico, avendo funzioni esclusivamente diurne, è possibile affermare che s inserisce in un Unità Territoriale Omogenea (UTO), con clima acustico adeguato. Relativamente al periodo notturno, non funzionale all attività scolastica, la causa principale del superamento è dovuta alle emissioni acustiche indotte dal traffico veicolare sulla Strada Asolana. In proposito occorre richiamare l art. 6 lnterventi per il rispetto dei limiti del DPR 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare) che sostiene: 1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori. 2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: 35 db(a) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 40 db(a) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo; 45 db(a) Leq diurno per le scuole. 3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento. 4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico. AMBITER s.r.l. 21

24 AMBITER s.r.l. 22

25 Variante al ALLEGATO A RIFERIMENTI LEGISLATIVI A1- Definizioni I termini tecnici, utilizzati nel presente documento, derivano dall art. 2 della Legge n. 447 del 26/10/1995 e nell'allegato A del DPCM 01/03/1991. Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente. Valori limite d emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Valori limite d immissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Valori d attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge n Livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura dei rumore ambientale. AMBITER s.r.l. 1

26 Livello di rumore ambientale (La): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. Livello differenziale di rumore: differenza tra il livello leq(a) di rumore ambientale e quello dei rumore residuo. Il concetto di livello differenziale si applica solo ai valori di immissione e pertanto i valori limite di immissione sono distinti in: valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. A2 - D.P.C.M. 01/03/1991 Il 01/03/1991 è stato emanato il D.P.C.M. dal titolo Limiti massimi d esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno ; nell allegato A al D.P.C.M. citato sono sancite le modalità di misura del livello sonoro (quantificato in modo univoco tramite il Livello di Pressione Sonora Continuo Equivalente Ponderato A, L AeqT ) e le penalizzazioni nel caso di rumori con componenti impulsive o tonali. Nell allegato B sono invece riportati i limiti massimi di rumorosità ammessa in funzione della destinazione d uso del territorio (v. Tab. All. A1). Tabella All. A1 Classi di destinazione d uso del territorio comunale. Classe Denominazione Descrizione Classe I Classe II Classe III Classe IV Aree particolarmente protette Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Aree di tipo misto Aree d intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie Classe V Aree prevalentemente Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti AMBITER s.r.l. 2

27 Classe VI industriali Aree esclusivamente industriali industriali e con scarsità d abitazioni Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive d insediamenti abitativi Tabella All. A2 Valori limite di immissioni validi in regime definitivo. Classe Classi di destinazione d uso del Limiti assoluti (dba) Limiti differenziali (dba) territorio notturno diurno notturno diurno I Aree particolarmente protette II Aree prevalentemente residenziali III Aree di tipo misto IV Aree di intensa attività umana V Aree prevalentemente industriali VI Aree esclusivamente industriali L applicabilità dei limiti suddetti è subordinata alla zonizzazione del territorio (v. Tab. All. A1), che compete ai singoli Comuni. In attesa che essi provvedano a tale incombenza, valgono comunque limiti provvisori basati sulla zonizzazione urbanistica (v. Tab. All. A3). Tabella All. A3 Valori limite di immissione validi in regime transitorio. Zonizzazione Limiti assoluti (dba) Limiti differenziali (dba) notturno diurno notturno diurno A (art.2 DM 02/04/1968) B (art.2 DM 02/04/1968) Altre (tutto il territorio) Esclusivamente industriali Le aree residenziali di completamento sono usualmente classificate in zona B, mentre i centri storici in zona A. Va tuttavia precisato che una lettura pedissequa del testo del D.P.C.M. citato porta ad escludere l applicabilità dei limiti provvisori alle sorgenti mobili, giacché il testo della norma recita testualmente: In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: etc. etc. Tuttavia la nuova Legge Quadro sull Inquinamento Acustico, di cui si riferisce in un successivo paragrafo, ha modificato in maniera definitiva questo punto, perché include esplicitamente le infrastrutture di trasporto fra le sorgenti sonore fisse. Va infine precisato che, a livello di misurazione del rumore ambientale, il D.P.C.M. distingue chiaramente fra sorgenti sonore fisse e mobili. Per queste ultime il Livello Equivalente va misurato (o AMBITER s.r.l. 3

28 calcolato) relativamente all intera durata del periodo di riferimento considerato (diurno e notturno), mentre per le sorgenti fisse la misura va limitata all effettiva durata del fenomeno rumoroso. Oltre ai limiti assoluti, di cui si è ampiamente riferito sopra, il D.P.C.M. 1 marzo 1991 prevede anche limiti di tipo differenziale: nessuna sorgente sonora specifica può portare ad un innalzamento della rumorosità superiore a 5 db diurni e 3 db notturni, misurati negli ambienti abitativi, a finestre aperte. Normalmente si assume che, sebbene a rigore tale verifica andrebbe effettuata all interno delle abitazioni, il rispetto del limite differenziale verificato all esterno degli edifici sia garanzia sufficiente anche per il rispetto di tale limite all interno. In base alle definizioni riportate nell allegato A al D.P.C.M. si evince che il criterio differenziale può essere applicato solo a specifiche sorgenti disturbanti, e non alla rumorosità d assieme in un certo sito. L applicabilità del criterio differenziale al rumore da traffico stradale è stata dunque ampiamente contestata, e sicuramente non può essere sostenuta in termini assoluti (confrontando cioè il rumore rilevato in presenza di traffico con quello che si ha in completa assenza dello stesso), anche e soprattutto perché considerando il traffico stradale nel suo assieme viene a mancare la specifica individuazione delle sorgenti che è invece chiaramente richiesta dal D.P.C.M.. A3 - Legge Quadro sull Inquinamento Acustico La Legge Quadro sull inquinamento acustico, è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 25 maggio 1995 e, con modifiche molto limitate, dalla Commissione Ambiente del Senato il 26 luglio La firma della legge e la conseguente pubblicazione sulla G.U. sono datate rispettivamente 25 ottobre 1995 e 4 novembre La legge, sebbene pienamente operativa soltanto dopo l emanazione di tutti i previsti decreti attuativi, introdusse, sin dalla sua emanazione, alcune rilevanti innovazioni al quadro legislativo, chiarendo soprattutto determinati punti lasciati nel vago dal D.P.C.M. 1 marzo I decreti attuativi avrebbero dovuto essere emanati tutti entro due anni dall entrata in vigore della Legge Quadro, ed invece, a 6 anni dall entrata in vigore, ne sono stati emanati solo poco più della metà. Mancano, in particolare, quelli relativi al rumore da traffico stradale. Sono pertanto qui illustrati i punti maggiormente rilevanti della Legge Quadro: - L art. 1 riporta le finalità della legge; - L art. 2 contiene le definizioni dei termini. In particolare, il comma c) definisce come sorgenti sonore fisse:...le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriale, artigianali, agricole; - L art. 3 definisce le competenze dello Stato. - L art. 4 definisce le competenze delle Regioni: entro il termine di 1 anno, esse debbono emanare una legge regionale sulla classificazione del territorio in zone secondo il D.P.C.M. 1 marzo 1991; AMBITER s.r.l. 4

29 in tale legge regionale deve essere previsto esplicitamente il divieto di far confinare aree con limiti di rumorosità diversi di più di 5 db(a), anche se appartenenti a comuni diversi. Inoltre devono essere precisati modalità, sanzioni e scadenze per l obbligo di classificazione del territorio per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati; - L art. 5 definisce le competenze delle Provincie; - L art. 6 definisce le competenze dei Comuni: essi sono tenuti ad adeguare entro 1 anno i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, in modo da renderli conformi alla Legge Quadro; - L art. 7 definisce i piani di risanamento acustico; tale articolo prevede anche che entro 2 anni, e successivamente con cadenza biennale, i Comuni con più di abitanti siano tenuti a presentare una relazione sullo stato acustico del Comune; - L art. 8 reca disposizioni in materia d Impatto Acustico; sono ricondotti entro i limiti di questa legge tutti i procedimenti di V.I.A. resi obbligatori dalla legge 8/7/86 n. 349, dal D.P.C.M. 10/8/88 n. 377 e dal D.P.C.M. 27/12/88; in ogni caso deve essere fornita al Comune una relazione di Impatto Acustico relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, eliporti, aviosuperfici; b) strade ed autostrade di ogni ordine e grado, escluse le interpoderali o private; c) discoteche; d) impianti sportivi e ricreativi; e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia; va poi notato che è richiesto uno studio di compatibilità acustica anche come allegato alla richiesta di licenza edilizia, per quegli edifici situati in prossimità delle opere di cui ai precedenti punti a), b) e c) (restano dunque escluse le ferrovie!). In pratica, però, la relazione di compatibilità acustica è richiesta quasi ovunque, basta che ci sia una strada comunale nei dintorni; - L art. 9 riguarda ordinanze contingibili ed urgenti; - L art. 10 riguarda le sanzioni amministrative previste: il comma 5 di tale articolo stabilisce che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite vigenti, hanno l obbligo di presentare entro 6 mesi al Comune competente territorialmente piani di contenimento ed abbattimento del rumore; essi debbono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore; AMBITER s.r.l. 5

30 - L art. 11 prevede 4 Regolamenti d Esecuzione, che saranno emanati entro 1 anno mediante appositi D.P.R., sulla disciplina dell inquinamento acustico prodotto dalle specifiche sorgenti: stradali, ferroviarie, marittime ed aeree; - L art. 12 limita il volume dei messaggi pubblicitari tele o radio trasmessi; - L art. 13 regolamenta i contributi delle Regioni agli enti locali; - L art. 14 regolamenta le attività di controllo; - L art. 15 riguarda il regime transitorio: fino all emanazione dei Regolamenti di Esecuzione di cui all art. 11, si applica il D.P.C.M. 1 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, limitatamente al disposto di cui agli art. 2, comma 2, e 6, comma 2; ciò significa che il criterio differenziale non va applicato alle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti); esse tuttavia, essendo state comprese esplicitamente nella definizione di sorgenti fisse, sono comunque soggette ai limiti assoluti provvisori, che in determinati casi possono risultare più restrittivi dei limiti definitivi derivanti dalla zonizzazione acustica; - L art. 16 riguarda l abrogazione di norme in conflitto con la Legge Quadro; - L art. 17 definisce l entrata in vigore della legge: 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A4 - D.P.C.M. 14 novembre 1997 Sulla G.U. n. 280 del 1/12/1997 è stato pubblicato il DPCM del 14/11/1997, che sostituisce ed integra il precedente DPCM 01/03/1991, stabilendo i nuovi limiti assoluti e differenziali di rumorosità vigenti sul territorio, nonché i criteri d assegnazione delle classi (che restano sostanzialmente gli stessi già visti). Le principali novità del nuovo DPCM sono le seguenti: - si definiscono per ciascun tipo di sorgente sonora due diversi limiti, detti di emissione e di immissione; i primi rappresentano il rumore prodotto nel punto recettore dalla sola sorgente in esame, mentre i secondi costituiscono la rumorosità complessiva prodotta da tutte le sorgenti (quello che nel DPCM 1 marzo 1991 era chiamato rumore ambientale ); si osservi come queste definizioni risultino in parziale contrasto sia con la stessa Legge Quadro, sia con analoghe definizioni esistenti in normative di altri paesi: ad es., in Germania si definisce Livello di Immissione il rumore prodotto dalla singola sorgente sonora nel punto ricettore, mentre si definisce Livello di Emissione il rumore prodotto ad una distanza fissa normalizzata di 25 m dalla singola sorgente; il livello sonoro complessivo, prodotto da tutte le sorgenti, si chiama ancora rumore ambientale; anche la Legge Quadro suggerisce una definizione analoga, sebbene non sufficientemente specifica; AMBITER s.r.l. 6

31 - i limiti di immissione sono gli stessi già indicati dal DPCM 1 marzo 1991 (v. Tab. All. A1), così come la definizione delle classi di destinazione d uso del territorio; in attesa che i comuni provvedano all attribuzione di tali classi, si adottano i limiti provvisori previsti dal DPCM 1 marzo 1991; - i limiti di emissione sono riportati in Tab. All. A4, in funzione della classe di destinazione d uso del territorio, e sono in pratica sempre inferiori di 5 db rispetto ai relativi limiti di immissione; per esempio, se si ipotizza di trovarsi in una zona di classe IV (lim. diurno 65 dba), una singola sorgente sonora non può superare (da sola) i 60 db(a), mentre l assieme di tutte le sorgenti sonore non può superare i 65 db(a); non è chiaro tuttavia a che distanza dalla sorgente sonora stessa dovrà essere effettuata la verifica del limite d emissione; AMBITER s.r.l. 7

32 Tabella All. A4 Valori limite di emissione validi in regime definitivo. Limiti assoluti di emissione (dba) Classe Classi di destinazione d uso del territorio notturno diurno I Aree particolarmente protette II Aree prevalentemente residenziali III Aree di tipo misto IV Aree di intensa attività umana V Aree prevalentemente industriali VI Aree esclusivamente industriali sono ribaditi i valori limite differenziali di immissione di 5 db diurni e 3 db notturni, validi all interno delle abitazioni; tali limiti non si applicano nelle zone di classi IV, V e VI, ed inoltre quando il livello di immissione, misurato a finestre aperte, è inferiore a 50 db(a) di giorno ed a 40 db(a) di notte, ovvero quando, a finestre chiuse, tali valori sono inferiori rispettivamente a 35 db(a) diurni e 25 db(a) notturni; sulla base di tale affermazione, diventa possibile ipotizzare, nel caso di superamento dei limiti differenziali, non solo di intervenire alla fonte, ma anche di dotare le abitazioni disturbate di serramenti in grado di produrre una sufficiente attenuazione, in modo da rientrare nell ultimo caso di esenzione previsto; i limiti differenziali non si applicano alle infrastrutture di trasporto, alla rumorosità prodotta in maniera occasionale ed estemporanea (feste, schiamazzi, litigi, etc.) e dai servizi ed impianti a servizio comune dell edificio disturbato stesso (ascensore, centrale termica). - le norme transitorie non stabiliscono limiti d emissione validi fino all adozione da parte dei comuni della suddivisione in zone del relativo territorio comunale; sembra pertanto che gli stessi entrino in vigore solo dopo che è stata effettuata la zonizzazione acustica; - alcuni punti oscuri del DPCM sono chiariti dal successivo decreto sulla strumentazione e tecniche di misura (D.M. Amb. 16/3/1998). A5 - D.P.C.M. 3 dicembre 1997 Il D.P.C.M. del 03/12/1997 è uno dei decreti attuativi della Legge Quadro, avente per titolo Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. In sostanza si tratta di un dispositivo molto semplice, che fissa la prestazioni minime in termini di isolamento al rumore aereo fra unità abitative adiacenti R w, dell isolamento di facciata D 2m,nT,w, del livello normalizzato di calpestio su solai separanti unità abitative diverse L n,w, nonché del rumore massimo prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento saltuario L ASmax e continuo L Aeq, sempre con riferimento agli effetti nelle unità abitative adiacenti quella in cui sono installati. AMBITER s.r.l. 8

33 I requisiti sono variabili in funzione delle destinazioni d uso dei locali, definiti nella seguente Tab. All. A5 Tabella All. A5 Classificazione degli ambienti abitativi. categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. I valori dei parametri acustici da rispettare sono riportati nella seguente Tab. All. A6. Tabella All. A6 Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici. Categorie Parametri R w D 2m,nT,w L n,w L ASmax L Aeq 1. D A, C E B, F, G Si deve osservare che i valori numerici delle prime due colonne della precedente Tab. 6 sono minimi, perciò è auspicabile avere situazioni di maggiore protezione, mentre le successive tre colonne riportano dei massimi, che non debbono essere superati. Per maggior chiarezza, sono descritte le 5 grandezze atte a quantificare la prestazione acustica degli edifici, richiamando le relative norme UNI per la definizione e le modalità di misura: - Isolamento acustico normalizzato da misurare su pareti divisorie cieche di unità abitative confinanti requisito minimo da garantire per edifici di civile abitazione R w > 50 db; - Isolamento normalizzato di facciata da misurare su facciate con serramenti rivolte all esterno dell edificio - requisito minimo per edifici di civile abitazione D 2m,nT,w > 48 db; - Livello normalizzato di calpestio da misurare su solai divisori di unità abitative diverse requisito minimo per edifici di civile abitazione L n,w > 63 db; - Livello massimo Slow, ponderato A, del rumore prodotto da impianti a funzionamento discontinuo - requisito minimo per edifici di civile abitazione L ASmax < 35 db; AMBITER s.r.l. 9

34 - Livello equivalente ponderato A del rumore prodotto dagli impianti a funzionamento continuo - requisito minimo per edifici di civile abitazione L Aeq < 25 db. E ovvio che tutti gli edifici realizzati dopo l entrata in vigore del decreto siano progettati e realizzati con idonei accorgimenti costruttivi e soluzioni tipologiche tali da garantire il rispetto dei limiti prestazionali di cui sopra. Nel caso tali valori non siano raggiunti, potrà essere negata l abitabilità o l agibilità dell edificio, ovvero potranno essere negate le autorizzazioni per l esercizio d attività produttive o commerciali. Non è chiaro tuttavia se il rispetto dei limiti prestazionali debba essere dimostrato (o garantito) anche in sede di domanda di concessione edilizia, perché l'ottenimento dei risultati voluti dipende solo parzialmente dalle soluzioni progettuali definite in tale sede, ed in misura ben maggiore dalle tecniche esecutive delle strutture e degli impianti. A6 - D.M.Amb. 16 marzo 1998 Il D.M. del 16/03/1998 ha sostituito l allegato A al DPCM 1 marzo 1991 ed ha introdotto numerose innovazioni e complicazioni alle tecniche di rilievo. Le complicazioni riguardano in particolare la definizione e la modalità di rilevamento dei fattori di penalizzazione per presenza di componenti impulsive, tonali e di bassa frequenza, che fortunatamente però non si applicano al rumore generato dai mezzi di trasporto. Non si riferisce pertanto qui in merito a tali complesse problematiche. Per quanto riguarda il rilevamento del rumore prodotto dal traffico stradale, il decreto prevede un rilevamento in continuo per una settimana, con memorizzazione dei livelli equivalenti ponderati A ogni ora, e calcolo a posteriori del livello equivalente medio del periodo diurno e notturno. Non è prevista né l analisi statistica del rumore, né il tracciamento di profili temporali con risoluzione inferiore all ora. A parte dunque la necessità di protrarre il rilevamento per un intera settimana (cosa giustificabile in alcuni casi, ma non certo in tutti), questa nuova normativa prevede un rilevamento molto semplice, attuabile anche con strumentazione di costo molto basso. A7 - D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 Il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 fissa i limiti di rumorosità ammessi per le sorgenti di rumore ferroviario, nonché l estensione delle cosiddette fasce di pertinenza circostanti le infrastrutture ferroviarie. In pratica, si distingue fra linee ferroviarie già in esercizio e linee di nuova realizzazione; per queste ultime, si distingue ulteriormente fra linee a bassa ed alta velocità (> 200 km/h). AMBITER s.r.l. 10

35 Per le linee ferroviarie esistenti e per quelle di nuova realizzazione a bassa velocità, sono previste due diverse fasce di pertinenza, con limiti differenziati. La fascia più interna ha ampiezza pari a 100 m a partire dalla mezzeria dl binario più esterno, ed all interno della stessa vige un limite di immissione del solo rumore ferroviario pari a 70 db(a) diurni e 60 db(a) notturni. La fascia più esterna ha ampiezza di ulteriori 150 m (va dunque dai 100 ai 250 m dalla mezzeria del binario più esterno): entro tale seconda fascia, il limite di immissione del solo rumore ferroviario scende a 65 db(a) diurni e 55 db(a) notturni. Si precisa inoltre che, nel caso di nuove edificazioni in prossimità di una linea già in esercizio, gli interventi eventualmente necessari onde garantire il rispetto dei limiti suddetti sono a carico di chi realizza i nuovi edifici, e non dell ente gestore della infrastruttura ferroviaria. In entrambe le fasce, comunque, i ricettori esposti (scuole, case di riposo, case di cura, ospedali) vengono tutelati con limiti molto più restrittivi (50 dba diurni, 40 notturni). Per le scuole si applica solo il limite diurno. Per le linee di nuova costruzione ad alta velocità, invece, esiste un unica fascia di pertinenza ampia 250 m, all interno della quale vigono i limiti di immissione di 65 db(a) diurni e di 55 db(a) notturni, tranne che per i ricettori esposti di cui sopra, che mantengono i valori limite su indicati. Le altre sorgenti di rumore debbono rispettare i relativi limiti di immissione, come se la sorgente ferroviaria non ci fosse, entro le fasce di pertinenza di quest ultima. Inoltre, al di fuori delle fasce di pertinenza, il rumore ferroviario concorre al raggiungimento dei limiti di immissione complessivi previsti sulla base della Classificazione acustica delle aree. A8 - D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 è uno dei decreti attuativi della Legge Quadro, avente per titolo" Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, nonché l'estensione delle cosiddette "fasce di pertinenza" circostanti le infrastrutture stradali medesime. All'art. 4 sono dettati i limiti d'immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione; in proposito il proponente dell'opera è subordinato all'individuazione dei corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio d ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Nella seguente Tab. All. A7 sono riportati i valori limite d'immissione. Tabella All. A7 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per le strade di nuova realizzazione (per le scuole vale il solo limite diurno). AMBITER s.r.l. 11

36 Tipo di strada (secondo Codice della strada) Sottotipi a fini acustici (secondo Dm Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade) Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) Scuole, ospedali, case di cura e di riposo Diurno DB(A) Notturno db(a) Diurno DB(A) Altri Ricettori Notturno A - autostrada B extraurbana principale db(a) C - extraurbana C secondaria C D - urbana di scorrimento E - urbana di quartiere - 30 F - locale - 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 All'art. 5 sono dettati i limiti d'immissione per le Strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti. I valori limite di immissione indicati nella successiva Tab. 8 devono essere conseguiti mediante un'attività pluriennale di risanamento, di cui al D.M.Amb del 29/11/2000. Per le infrastrutture di nuova realizzazione in affianca mento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, i limiti di immissione indicati nella successiva Tab. All. A8 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n.447 del AMBITER s.r.l. 12

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