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1 SS.UU /2014 ( 1 ) SS.UU /2014 ( 2 ) Il sistema delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite Le Sezioni Unite organizzano, in un quadro coerente e unitario le opzioni teoriche su temi cardine del rapporto tra contratto e processo, fornendo un vero e proprio sistema delle impugnative negoziali e dell azione di nullità, fondando le proprie conclusioni su principi quali la giustizia, la stabilità e la concentrazione delle decisioni, l economia processuale, l effettività della tutela, la non illimitata risorsa-giustizia. In estrema sintesi si indicano di seguito i punti più rilevanti delle pronunce in oggetto. 1) La rilevazione d ufficio di una causa di nullità del contratto L art c.c., il quale statuisce che Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d ufficio dal giudice, rende sempre obbligatoria la sola rilevazione d ufficio della nullità negoziale, intesa come indicazione alle parti della stessa, ove emerga ex actis, al fine di instaurare il contraddittorio ex artt. 183, comma 4, e 101, comma 2, c.p.c.. La ratio dell obbligo del rilevo d ufficio di una causa d nullità che emerga ex actis non è quella di eliminare, sempre e comunque, il contratto nullo dalla sfera del rilevante giuridico, ma deriva dalla necessità di impedire che un contratto nullo costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità o la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici. L obbligo della rilevazione d ufficio fa leva sul valore della giustizia della decisione. L art c.c. ricomprende, tra le ipotesi di rilevabilità d ufficio, anche le ipotesi di nullità di protezione, in quanto anch esse volte a tutelare interessi generali e costituzionalmente garantiti quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l uguaglianza quantomeno formale tra contraente forte e debole (art. 3 Cost.), oltre che interessi particolari delle parti. Inoltre, non esistono norme che ( 1 ) Fatto: Tizio cede a Caio la nuda proprietà di un immobile in cambio di un vitalizio. Caio, a sua volta, cede la nuda proprietà dello stesso immobile a Sempronio a fronte di un prezzo da pagarsi a rate. Tizio dapprima conviene in giudizio Caio per ottenere la risoluzione del contratto di rendita vitalizia: il Tribunale rigetta la domanda di risoluzione del contratto e la pronuncia passa in giudicato. Tizio successivamente conviene in giudizio Sempronio chiedendo la nullità del contratto di rendita vitalizia per difetto dell alea e conseguentemente la nullità del contratto di vendita della nuda proprietà dell immobile per difetto di titolarità in capo alla cedente. Quesito: individuazione delle condizioni per la formazione e l estensione dell efficacia del c.d. giudicato implicito esterno riguardante la sentenza di rigetto della domanda di risoluzione rispetto alla successiva azione di nullità concernente lo stesso contratto. ( 2 ) Fatto: Tizio impugna il lodo pronunciato in sede di arbitrato irrituale che aveva risolto due contratti preliminari per inadempimento di entrambe le parti in quanto il lodo doveva considerarsi invalido per errore essenziale e travisamento dei fatti da parte degli arbitri. Il Tribunale rigetta la domanda di Tizio e lo condanna ad eseguire le restituzioni in forza del lodo impugnato. Tizio impugna la sentenza davanti alla Corte d Appello e chiede la declaratoria di nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare oggetto di pronuncia arbitrale. La Corte d Appello dichiara la domanda inammissibile perché nuova. Quesito: valutare se, ove un giudizio abbia ad oggetto l invalidità di un lodo irrituale, la nullità dello stesso per profili differenti ma emergenti ex actis possa/debba essere rilevata d ufficio ex art c.c. e se, ove un giudizio abbia ad oggetto in via principale l invalidità di un lodo irrituale e per altro verso una condanna all esecuzione dello stesso, la nullità del lodo ex actis debba essere rilevata d ufficio in quanto ostativa all accoglimento della domanda di esecuzione a prescindere dalla domanda di parte. 1

2 vietano la rilevabilità d ufficio in caso di nullità speciali, ma, al contrario, vi sono fattispecie di nullità speciali in cui convivono la legittimazione riservata ad una parte e la rilevabilità d ufficio (art. 36 Codice Consumo; art TUB). La Suprema Corte giunge quindi a ritenere che vi sia unità funzionale tra le diverse fattispecie di nullità. A questo riguardo, si osserva che la giurisprudenza comunitaria è orientata per la necessità della rilevabilità d ufficio tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga: si parla in proposito di ordine pubblico di protezione. Il rilievo d ufficio obbligatorio consente la tutela di quel bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole e assume quindi carattere di irrinunciabile garanzia dell effettività della tutela di valori fondamentali dell organizzazione sociale. Il rilievo d ufficio della nullità viene ammesso, oltre che nel giudizio promosso per l adempimento e la risoluzione, anche in quello instaurato per l annullamento o la rescissione (a differenza di quanto statuito da SS.UU /2012). Infatti, tutte le azioni di impugnativa negoziale, a differenza di quelle di nullità, si caratterizzano per omogeneità funzionale e di disciplina che consente alla parte contro la quale è fatta valere l impugnativa di paralizzare detta azione, così da protrarre il perdurare degli effetti giuridici del negozio impugnato (ad es. attraverso la convalida del contratto annullabile, l esecuzione conforme alla volontà della parte nel caso di annullamento per errore, la reductio ad aequitatem nella risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e nella rescissione per lesione). Le azioni di impugnativa negoziale dunque costituiscono un plesso normativo autonomo e omogeneo, incompatibile strutturalmente e funzionalmente con la nullità contrattuale. In conseguenza di ciò e al fine di evitare che un contratto inefficace ab origine venga preso in considerazione nel processo non può esistere alcun limite alla rilevazione officiosa della nullità con riguardo a dette azioni di impugnativa negoziale. Inoltre, si rileva che l oggetto del processo viene individuato, in tutte le azioni di impugnativa negoziale, nella vicenda contrattuale nella sua interezza, e non già nel diritto potestativo di impugnativa. Viene così in rilievo sia il contratto considerato nella sua dimensione strutturale di negozio quale fatto storico, sia nella dimensione funzionale del sinallagma quale fattispecie programmatica. In appello e in cassazione il giudice ha sempre la facoltà di rilevare d ufficio la nullità negoziale se non è stata rilevata in primo grado. Quando il giudice sia stato investito fin dall inizio di una domanda di nullità, il rilievo d ufficio può riguardare anche una causa di nullità diversa da quella fatta valere dall attore in quanto vi è coincidenza tra petitum (declaratoria di nullità e conseguente inefficacia ab origine dell atto) e causa petendi (inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della nullità). E ciò sempre a condizione che la diversa causa di nullità emerga ex actis e purché si instauri il contraddittorio sul punto ex artt e c.p.c.. Nel caso di domanda di nullità parziale del contratto è doverosa la rilevazione d ufficio della nullità totale e, in caso di mancata modifica della domanda 2

3 inizialmente proposta a seguito della rilevazione d ufficio, occorrerà rigettare la domanda di nullità parziale in quanto tra le domande vi è diversità strutturale del petitum; vale anche l ipotesi speculare di domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità totale del contratto e di rilevazione d ufficio della nullità parziale. Il rilievo d ufficio della nullità negoziale è, di contro, non necessario ove la domanda venga rigettata sulla base della ragione più liquida (es. rigetto della domanda per: (i) prescrizione; (ii) adempimento palese; (iii) compensazione legale). Ciò significa che nell ipotesi di rigetto della domanda occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che la stessa riguardi il rito o il merito. Così, in conformità a esigenze di economia processuale, sarà ridotta sia l attività istruttoria, sia quella di stesura della motivazione. In caso di rigetto della domanda sulla base della ragione più liquida la questione della nullità non viene trattata e nessun giudicato si forma sul punto. Il rilievo d ufficio di un ipotesi di conversione del contratto nullo è vietato in quanto petitum e casa petendi sono diversi. 2) L iniziativa di parte nel processo A seguito della rilevazione d ufficio, la parte interessata può proporre domanda di nullità, in via principale o incidentale, senza incorrere nelle decadenze di cui all art. 183 c.p.c., in quanto la stessa non costituisce una domanda nuova, e dare spazio ad una fase istruttoria ad hoc; può, alternativamente, insistere sulle domande già proposte. Anche nel caso di nullità di protezione la parte può proporre domanda di accertamento della nullità a seguito del rilevo officioso o può insistere nelle domande originariamente proposte (in quest ultimo caso può, infatti, avere interesse ad ottenere una condanna al risarcimento dei danni conseguente all accoglimento di una domanda di impugnativa negoziale e non avere alcun interesse ad una declaratoria di nullità, la quale produce solo effetti restitutori). Nel caso di proposizione della domanda di nullità e di sua trascrizione, la parte, ai sensi dell art c.c., ove detta domanda venga accolta, beneficia dell efficacia prenotativa di detta trascrizione nei confronti dei terzi che vantino diritti sulla base di atti trascritti successivamente alla trascrizione della domanda di nullità; viceversa, se la parte non propone espressa domanda e, ciononostante, viene dichiarata la nullità del contratto, la sentenza viene semplicemente annotata a margine dell atto trascritto con effetto a valere solo dal momento di detta formalità ex art c.c.. 3) La dichiarazione di nullità del contratto A seguito della rilevazione d ufficio, la dichiarazione di nullità non è un obbligo, ma è una mera facoltà (es. non viene dichiarata la nullità del contratto perché: (i) vi è una ragione più liquida in base alla quale fondare la decisione; (ii) a 3

4 conclusione della fase istruttoria il contratto risulta valido; (iii) la parte a favore della quale è dettata una nullità speciale non ha interesse ad avvalersene). La dichiarazione di nullità, opportunamente motivata, in presenza o meno di una domanda specifica, ha effetto di giudicato (contra SS.UU /2012 per cui il rigetto della domanda di risoluzione con accertamento incidenter tantum della nullità, in assenza di specifica domanda di nullità, non comporta effetto di giudicato sulla non nullità del contratto). In caso di nullità speciali, se a seguito della rilevazione officiosa del giudice di una nullità speciale le parti non propongono domanda di accertamento della nullità e chiedono al giudice di pronunciarsi sulla domanda originaria il giudice rigetta/accoglie la domanda di impugnativa negoziale proposta, pronunciandosi solo su questa: il giudice, dunque, pur avendo rilevato la nullità di protezione in corso di giudizio, non la dichiara in motivazione, limitandosi a rigettare/accogliere la domanda, ove ne ricorrano i presupposti, per altro motivo. In tal modo non vi è accertamento della nullità speciale in sentenza e non si pone alcun problema di giudicato, attesa la peculiare natura della nullità. In caso di decisione basata sulla individuata ragione più liquida il giudice deve rigettare la domanda di impugnativa negoziale senza rilevare, né dichiarare l eventuale nullità non essendo stato esaminato neanche incidenter tantum il tema della validità del negozio e non si forma alcun giudicato sulla nullità. Al di fuori dei casi di nullità speciali o di pronuncia sulla base della ragione più liquida, se non venga dichiarata la nullità (ma nella motivazione si accerti e pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio) e venga accolta o rigettata la domanda di impugnativa negoziale, si forma un giudicato implicito di non nullità del contratto, la cui validità non potrà più essere messa in discussione dalle parti in un altro processo. Nel caso di rigetto della domanda di nullità si forma il giudicato sulla non nullità del contratto e sono dunque precluse ulteriori azioni di nullità di quel rapporto che attengano cause diverse di nullità. *.*.*.*.*.* Durante la riunione di Sezione, alla luce delle sopradette pronunce e con riferimento specifico alle fattispecie più ricorrenti di nullità, sono emerse le seguenti considerazioni. a. Salvo che la causa non possa essere decisa sulla base della ragione più liquida, è necessario, solo ove emerga ex actis, rilevare d ufficio una causa di nullità, sia essa parziale o totale, che riguardi il negozio giuridico di cui si discute già nel corso della prima udienza al fine di instaurare il contraddittorio sul punto, ai sensi degli artt e c.p.c.. Ciò per evitare il rischio di porre alla base di una decisione giurisdizionale un contratto affetto da nullità, in conformità ai principi di economia processuale, di giustizia delle decisioni, nonché di stabilità delle stesse. b. Il rilievo d ufficio di una causa di nullità è possibile anche successivamente alla prima udienza e la conseguente domanda di parte di accertamento della nullità, così 4

5 come l eventuale fase istruttoria, non trovano preclusione alcuna ai sensi degli artt. 101, II comma e 183 c.p.c.. c. Restano, tuttavia, fermi i principi fissati dall art n. 1) c.p.c. per cui con la prima memoria è possibile solo precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte. Così, per i contratti di conto corrente ancora in essere alla data della presentazione della domanda, la declaratoria di nullità e i conseguenti effetti restitutori dovranno intendersi limitati al periodo temporale indicato con la memoria n. 1, in quanto è in detta occasione che vengono cristallizzati petitum e causa petendi oggetto del giudizio. 5

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