STUDIO DOTT. AVV. SILVIA A. ZENATI
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- Arturo Toscano
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1 CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO ************* IL REGIME CONTABILE ED IL REDDITO IMPONIBILE DEGLI AVVOCATI E DEI NOTAI Lezione tenuta da Dott.Avv.Silvia Zenati Verona, 16 febbraio 2007 REQUISITI PER L'AMMISSIONE REGIME Professionisti che percepiscono ANALITICO compensi o utilizzano beni (Art. 54, D.P.R. strumentali o sostengono spese 917/86 con per dipendenti di ammontare modifiche l. 296 del superiore a quello fissato per 27/12/2006 in professionisti minimi, cioè vigore dal ,14 01/01/2007) PROFESSIONISTI. NORMALI DETERMINAZIONE DEL REDDITO E TASSAZIONE DURATA E ADEMPIMENTI CONTABILI Il reddito viene determinato analiticamente, Il reddito viene quale differenza tra compensi in denaro o in determinato in base natura percepiti nel periodo d imposta e le alla contabilità spese sostenute nel periodo stesso semplificata, supersemplificata, o nell esercizio della professione. I compensi sono computati al netto dei ordinaria per contributi previdenziali ed assistenziali, opzione stabiliti a carico del soggetto che li corrisponde Concorrono a formare il reddito: 1) le plusvalenze dei beni strumentali, ad eccezione di oggetti di antiquariato, arte e collezione, se: 1.a) realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 1.b) realizzate con risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 1.c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare, o a finalità estranee Le plusvalenze non sono rateizzabili Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se realizzate come ai precedenti punti 1.a) e 1.b); Si considera plus/minusvalenza la differenza tra il corrispettivo o l indennità percepiti e il costo non ammortizzato. In assenza di corrispettivo, si considera la differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato; 2) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione di clientela o altri elementi immateriali riconducibili all attività esercitata. (cfr. infra lo schema sui tipi di contabilità per i professionisti soggetti al regime analitico) Le spese sostenute sono deducibili per cassa, ad eccezione delle quote di ammortamento, delle quote di
2 accantonamento del TFR, e dei canoni di locazione finanziaria, che vengono dedotte per competenza. Per i beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, è ammessa la deduzione di quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti fiscali. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,40. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente fiscale e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Sono deducibili le quote ammortamento relative a beni immobili strumentali, purchè relative ad immobili acquisiti dopo il 1/1/2007 e fino al 31/12/2009, con la riduzione ad un terzo delle quote massime deducibili negli esercizi 2007, 2008 e 2009: a partire dal 2010 viene ripristinata la deducibilità piena applicando il coefficiente del 3%. Le stesse riduzioni si applicano nel caso in cui l immobile venga acquisito tramite locazione finanziaria. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 % del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro onorari; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Per gli immobili uso promiscuo, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, e' deducibile una somma pari al 50 % della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche
3 finanziaria, un importo pari al 50 % del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Le spese e gli altri componenti negativi relative all acquisto e all impiego di beni mobili ad utilizzo promiscuo nell'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili nella misura del 50 %;. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli ad uso promiscuo sono deducibili nella misura del 25%, limitatamente ad un solo veicolo, senza tenere conto della parte di costo di acquisizione eccedente ,99 per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,65 per i motocicli, 2.065,83 per i ciclomotori; in caso di locazione finanziaria, non si tiene conto dell ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti beni che eccede i limiti indicati. In caso di locazione o noleggio, non si tiene conto dei costi eccedenti 3.615,20 per autovetture ed autocaravan, 774,69 per i motocicli, 413,17 per i ciclomotori. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (impianti di telefonia fissa e telefoni cellulari) sono deducibili all'80%; Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
4 Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.
5 REQUISITI PER L'AMMISSIONE REGIMI I compensi non devono essere DELLE NUOVE superiori a ,41 ATTIVITA Per i contribuenti che non hanno esercitato negli ultimi tre anni cd. forfettino attività professionale;l attività (Legge 388/2000, art. 13) svolta non deve essere una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta (escluso il periodo di pratica obbligatoria per l esercizio della professione forense) Devono essere stati regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. La durata massima di permanenza nel regime è di 3 anni. Il regime agevolato cessa di avere efficacia, e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria,: a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi superano gli importi indicati; b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi superano del 50 per cento gli importi indicati DETERMINAZIONE DEL REDDITO E TASSAZIONE I compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d acconto, previa apposita dichiarazione rilasciata dal professionista. Il reddito è determinato per differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute. Ai redditi derivanti dall esercizio della professione è applicata una imposta sostitutiva del 10%. L Iva è determinata secondo i criteri ordinari. DURATA E ADEMPIMENTI CONTABILI Tale regime prevede: -l esonero dalla tenuta delle scritture contabili, salvo quelle previste da leggi speciali in relazione all'attività svolta e quelle obbligatorie per i sostituti di imposta; -l esonero dalle liquidazioni periodiche Iva e dai versamenti di acconti Irpef e Iva. - l obbligo di conservazione dei documenti contabili (ricevuti ed emessi) e fiscali. La scelta del regime opzionale deve essere comunicata in sede di presentazione della dichiarazione Iva d'inizio attività Il contribuente può farsi assistere negli adempimenti dalla locale Agenzia delle Entrate, gratuitamente, con l'ausilio di collegamenti telematici.
6 REGIME DELLE ATTIVITA MARGINALI REQUISITI PER L'AMMISSIONE I compensi del periodo d'imposta precedente non devono comunque essere superiori a ,85 DETERMINAZIONE DEL REDDITO E TASSAZIONE cd. forfettone L attività svolta deve rientrare determinati fra quelle soggette agli studi di (cfr. provv. Agenzia Entrate n. settore. 2001/231695) (Legge 388/2000, art. 14) La scelta del regime opzionale è Ai redditi derivanti dall esercizio della valida per almeno un periodo professione è applicata una imposta d'imposta, con rinnovo sostitutiva del 10%. automatico salvo rinuncia. A differenza del regime fiscale agevolato per le nuove attività (cd. forfettino), quello per le attività marginali è a tempo indeterminato, e pertanto cessa per revoca o decadenza. Il reddito da dichiarare scaturisce dal confronto tra i compensi minimi di riferimento determinati in base ad appositi studi di settore e i costi e le spese sostenute, analiticamente DURATA E ADEMPIMENTI CONTABILI E previsto: -l obbligo di conservare i documenti contabili (ricevuti e emessi), di fatturare i corrispettivi; -l esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell'irap e dell'iva e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini Iva, la quale va versata solo annualmente. La scelta del regime opzionale deve essere presentata su apposito modello entro il dell'anno dal quale si intende adottare il regime
7 REGIME FORFETARIO (legge n. 662/96 commi ) Abrogato dall art. 5, co. 2, dl n. 203/2005 convertito in L. n. 248/2005, con effetti a decorrere dal 01/01/2007 A seguito della soppressione del regime in esame, per il 2007 i professionisti potranno trovarsi in una delle seguenti condizioni: -se soddisfano le condizioni potranno transitare nel nuovo regime in franchigia solo ai fini IVA, con determinazione ordinaria del reddito; -se non soddisfano le condizioni, transiteranno nel regime ordinario di determinazione dell Iva e del reddito. PROFESSIONISTI MINIMI DETERMINAZIONE DEL REQUISITI PER L'AMMISSIONE REDDITO E TASSAZIONE Per professionisti con compensi dell anno precedente non superiore a ,14 Costo complessivo dei beni strumentali (anche in leasing), al netto degli ammortamenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a ,14 Non hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) per importi complessivi superiori al 70% del volume d'affari di cui sopra (tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali). E' il regime naturale per professionisti che soddisfino i requisiti per l'ammissione, salvo opzione per il regime di contabilità semplificata o ordinaria (professionisti cd. normali) Calcolo forfetario delle imposte, in percentuale. Iva: applicando all'imposta corrispondente le operazioni imponibili la percentuale dell'84% Imposte sul reddito: applicando all'ammontare complessivo dei compensi la percentuale del 78% DURATA E ADEMPIMENTI CONTABILI Obbligo di conservazione di fatture e documenti d'acquisto. Tenuta del solo registro fatture o del prospetto contabile ex D.M Annotazione cumulativa nei registri Iva o in un citato prospetto delle operazioni fatturate in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo.
8 PROFESSIONISTI IN FRANCHIGIA REQUISITI PER L'AMMISSIONE CONDIZIONI ADEMPIMENTI CONTABILI CONTRIBUENTI Il nuovo regime IVA è il regime L esclusione dal campo di Esonero dagli obblighi di: MINIMI IN naturale per quei professionisti applicazione iva per le FRANCHIGIA residenti nel territorio dello Stato operazioni effettuate che, nell anno solare precedente, comporta da un lato hanno realizzato o, in caso dil impossibilità di Art. 32-bis D.P.R. n. inizio di attività, prevedono diaddebitare l iva a titolo di 633/1972, introdotto realizzare un volume d affaririvalsa sulle fatture dall art. 37, c. 15 d.l. non superiore a 7.000,00 emesse, e dall altro 223/2006 ; l indetraibilità dell iva Attribuzione di uno speciale assolta sugli acquisti, Circ. Ag. Entr. N. numero di partita Iva in sede dinazionali e comunitari. 28/2006, 52; presentazione di dichiarazione di inizio attività Il reddito viene Provvedimento Agenzia determinato e tassato Entrate.del 20/12/2006 -Disapplicazione del regime per secondo il regime di in G.U. 301 del opzione: Vi è la possibilità diappartenenza. 29/12/2006) optare per l applicazione dell Iva nei modi ordinari, ex art. 32-bis co. 7, comunicandola nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta; -Disapplicazione del regime di diritto: avviene qualora il volume d affari realizzato supera 7.000,00. Il regime cessa di aver efficacia dall anno solare successivo se la soglia viene superata oltre il 50% del limite stesso - versamento dell'iva ; - registrazione delle fatture emesse, registrazione degli acquisti, - redazione della dichiarazione iva annuale, della comunicazione dati invio dell elenco clienti e fornitori; Adempimenti obbligatori: - esecuzione dei pagamenti delle imposte, dei contributi e dei premi con modalità telematiche; - obblighi di registrazione e dichiarazione delle operazioni intracomunitarie. - numerazione e conservazione. delle fatture di acquisto - certificazione di compensi - integrazione di fatture per acquisti intracomunitari e per le altre operazioni da cui risultano debiti d imposta, con indicazione di aliquota e relativa imposta, nonché di versamento dell imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni - esecuzione della rettifica della detrazione ex art. 19- bis-2 dpr 633/1972 nella dichiarazione annuale relativa all anno precedente a quello di transito nel regime speciale in oggetto; -indicazione nelle fatture emesse, in luogo dell ammontare d imposta, dell annotazione trattasi di operazione ex art. 32-bis I contribuenti in franchigia possono farsi assistere dalla locale Agenzia delle Entrate
9 TIPI DI CONTABILITA' PER PROFESSIONISTI SOGGETTI AL REGIME ANALITICO SEMPLIFICATA SUPER-SEMPLIFICATA L.23/12/1996 n.662 art.3 comma 166 ORDINARIA CARATTERISTICHE E il regime contabile naturale per i professionisti indipendentemente dall'ammontare dei compensi Può essere adottata su opzione da i professionisti che abbiano contemporaneamente: - un ammontare compensi non superiore a ,71 - degli acquisti (al netto Iva) non superiori a ,14; - il costo dei beni strumentali, al netto delle quote di ammortamento, iscritto al 31 dicembre dell anno precedente, non deve essere superiore a ,84; -abbiano corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori non occasionali, in percentuale non superiore al 70% dei compensi percepiti nell anno precedente Può essere adottata su opzione, con validità annuale, indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti. SCRITTURE CONTABILI E richiesta la tenuta di: - Registri Iva acquisti e vendite - Libri per il personale dipendente (matricola, paga) E richiesta la tenuta dei soli registri Iva acquisti e vendite, sostituibili da apposito prospetto semplificato, come indicato ex D.M Libri per il personale dipendente (matricola, paga) E richiesta la tenuta di: - Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie, - Registri Iva acquisti e vendite - Registro beni ammortizzabili, qualora non venga riportata la registrazione delle quote sul registro cronologico - Libri per il personale dipendente (matricola, paga) TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTO - Analitico - Induttivo - Presuntivo sulla base degli studi di settore in caso di incongruità anche per una sola annualità. * Per il 2006 si tiene conto anche di specifici indici di normalità economica Analitico - Induttivo - Presuntivo sulla base degli studi di settore in caso di incongruità anche per una sola annualità. * Per il 2006 si tiene conto anche di specifici indici di normalità economica - Analitico - Induttivo - Presuntivo sulla base degli studi di settore in caso di incongruità anche per una sola annualità. * Per il 2006 si tiene conto anche di specifici indici di normalità economica Verona,
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