La programmazione dei lavori
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- Albino Chiari
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1 La programmazione dei lavori le interferenze i costi della sicurezza contenuti del fascicolo dell'opera elaborato tecnico per la sicurezza delle coperture. La programmazione dei lavori Il processo attuativo di un opera è costituito da una serie di fasi costruttive che una tecnica di programmazione deve analizzare e correlare. Ciascuna fase costruttiva è a sua volta costituita da una serie di attività, correlate tra loro, che impegnano soggetti diversi aventi tutti un medesimo obbiettivo: la realizzazione dell intervento nel rispetto dei suoi vincoli di compatibilità, delle sue caratteristiche qualitative e delle sue finalità, al fine di poter procedere alla valutazione di scelte appropriate per una migliore qualità ed il miglior costo del prodotto finale e nel rispetto del tempo di esecuzione (tempo di contratto) 1
2 La programmazione di un lavoro rappresenta l evoluzione logica e ragionata delle fasi che costituiscono un progetto, formato da una progressione ordinata di lavori In generale con programmazione si intende la proiezione del futuro nel presente di operazioni già decise, per raggiungere obbiettivi anch essi già prefigurati. Nel linguaggio comune la programmazione spesso assume il significato di sinonimo di pianificazione. La redazione di un programma lavori comporta l individuazione di una sequenza di azioni, temporaneamente definite, che soddisfano i vincoli esistenti e tramite le quali, gli obbiettivi potranno essere raggiunti. Le previsioni della programmazione hanno una base certa che è rappresentata dai lavori da eseguire. 2
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4 Le figure interessate alla programmazione negli interventi di costruzioni edili e civili sono: 1. Il committente Conoscere la durata complessiva della realizzazione Conoscere l importo dei lavori Disporre uno strumento di controllo 2. Il progettista Stimare i tempi e i costi di costruzione 3. Il coordinatore in fase di progettazione 4. Il direttore dei lavori Disporre di uno strumento efficace 5. Il coordinatore in fase di esecuzione Indicare le misure preventive per lo svolgimento delle attività Attuare l azione di 6. L impresa realizzatrice Programmare le scadenze produttive ed economiche Ottimizzare l allocazione e l utilizzazione delle risorse Commisurare le strutture operative alle necessità della costruzione le interferenze E le interferenze in un cantiere - generalmente sono ampie e qualificabili essenzialmente in due tipologie: interferenze tra ditte (incluse le ditte individuali senza dipendenti); interferenze tra lavorazioni eseguite da personale della medesima ditta. 4
5 Per sottolineare ancora che il ruolo del CSE è quello di gestione e controllo di quanto programmato nel PSC con attenzione alle interferenze, è possibile far riferimento all art. 92 T.U. che parla per il CSE... verifica,. E nell All. XV (Contenuti minimi del PSC) propone una linea guida di gestione per il CSE, che, presuppone con evidenza un ruolo del CSE incentrato sulla gestione delle interferenze in ogni senso, ovvero dentro e fuori dal cantiere. Ad esempio al punto 2.3 dell allegato XV indica che il coordinatore per la progettazione effettua l analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi Insomma il fulcro dell attività del Coordinatore ( CSP e CSE) è l eliminazione ove possibile, e comunque, la programmazione prima e la gestione poi delle interferenze di qualunque tipo all interno del cantiere durante la realizzazione dell opera. Se la gestione delle interferenze non esaurisce i compiti di controllo e di organizzazione del cantiere del CSE, di certo, la gestione delle interferenze è compito specialistico del CSE nell ambito del cantiere, rispetto al quale egli ricopre una chiara Posizione di Garanzia. 5
6 Per comprendere il ruolo del CSE rispetto ai reati in cantiere, ed, in specifico, rispetto ai reati ax artt. 589 e 590 cp, l intervento riporta una sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 18/01/2011, n. 1225) dove i Supremi Giudici, chiamati ad affrontare un caso di infortunio mortale sul lavoro dovuto a inescusabile trascuratezza del coordinatore per l esecuzione e del datore di lavoro della vittima, sottolineano con particolare vigore l esistenza dell inderogabile obbligo di gravante sul coordinatore per l esecuzione. Al Coordinatore spetta un ruolo di centrale importanza a tutela dell altrui incolumità sul luogo di lavoro in caso di compresenza di più lavoratori dipendenti da imprese diverse. Si indica poi che la figura del coordinatore per l esecuzione (al pari di quella del coordinatore per la progettazione, nel caso in esame, coincidenti nella stessa persona) è titolare di una posizione di garanzia che non si sovrappone a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass. Pen., sez. IV, n dell 8 maggio 2008, B., in Ced Cass ). Al Coordinatore si richiede quella concreta e puntuale azione di controllo la cui omissione può comportare la sua responsabilità in ordine ad un infortunio mortale. Ricordiamo infine che l impresa Affidataria, o meglio, le imprese Affidatarie, hanno un ruolo di gestione delle interferenze e di controllo di prima fase (prima del CSE) sulle imprese e sui LA (lavoratori autonomi, ndr) della loro specifica catena di subappalto (se esistente), quantomeno, mediante: - degli interventi delle imprese esecutrici e dei LA; - verifica della congruenza delle Valutazioni dei Rischi (POS) delle imprese in subappalto, rispetto al proprio POS; 1 step per una analisi di rischio ove possono emergere interferenze. 6
7 I costi della sicurezza ONERI DELLA SICUREZZA - Legislazione applicabile DLgs 163/06 (Codice Appalti) Determina Autorità Lavori Pubblici n 4/2006 DM 145/ Capitolato generale d appalto LL.PP. (art. 3, L. 109/94) LINEE GUIDA PROMOSSE DA ITACA D Lgs 81/2008 Titolo IV Allegato XV Art. 131, DLgs 163/06 Gli oneri relativi al PSC vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d asta. Art. 100 DLgs 81/2008 Il PSC deve contenere anche la stima dei relativi costi di cui al punto 4 dell allegato XV Nel redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC una fase essenziale è la valutazione dei costi della sicurezza. E necessario, per prima cosa, chiarire la differenza tra i due termini utilizzati e cioè: Costi della Sicurezza e Oneri della Sicurezza. La distinzione tra Costi della sicurezza e Oneri della sicurezza nasce dalle diverse dizioni letterali che si rinvengono nella normativa italiana, in particolare al punto lettera m), dell allegato XV del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 si legge la definizione onnicomprensiva di costi per la sicurezza: costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del DLgs n.163/2006 e successive modifiche. 7
8 I cosiddetti costi generali delle singole imprese esecutrici (ad esempio i D.P.I., la formazione, l informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all interno del P.S.C., salvo il caso in cui il P.S.C. non preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente. Tali somme sono appunto un onere, in quanto sono attività che l appaltatore deve porre in essere ex lege e non ex contractu. Il P.O.S. che, per sua natura, è complementare e di dettaglio del P.S.C., è anche equiparato al documento di valutazione dei rischi della singola impresa, documento previsto dall art. 28 del DLgs n.81/2008 e s.m. e i. Ciò significa che il P.O.S. deve contenere anche tutte le indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori normalmente predisposte dall azienda. Quindi, per questo tipo di scelte (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.), che sono obbligatorie per legge e quindi indipendenti dal contratto con la committenza, non verrà riconosciuto alcun costo aggiuntivo dalla stazione appaltante, ma troveranno compensazione all interno delle spese generali. È di conseguenza evidente che tutte le situazioni non ricomprese tra quelle precedentemente riportate nel paragrafo COSTI, sono da computarsi tra gli ONERI della sicurezza. 8
9 Sistema di gestione della sicurezza aziendale: Documento di Valutazione dei Rischi o Autocertificazione; Valutazioni dei rischi specifici (es. rumore, vibrazioni, chimico ecc); Servizio di prevenzione e protezione (compresi costi di formazioneinformazione ed addestramento RSPP, ASPP, RLS); Dirigenti e Preposti (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento); Rappresentante dei lavoratori della sicurezza; Medico Competente; Addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento relativo all antincendio e al primo soccorso); Presenza di un sistema di gestione certificato; Assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali (INAIL ecc); Gestione della documentazione obbligatoria (Libro Unico, Registro Infortuni, ecc). Gestione del personale: Sorveglianza sanitaria; Formazione, Informazione ed addestramento specifico (all assunzione, periodica, uso macchine, montaggio ponteggi, DPI di 3 categoria ecc); DPI e dotazioni varie. Macchine, attrezzature, impianti e simili: Manutenzione; Verifiche periodiche. 9
10 Gestione del Cantiere: Costo relativo al servizio di prevenzione e protezione per l impegno relativo al singolo cantiere; Costo relativo al RLS per l impegno relativo al singolo cantiere; Costo relativo al Medico Competente per l impegno relativo al singolo cantiere; Costo relativo alla presenza continuativa di addetti alla gestione antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze relativo al singolo cantiere; Costo relativo ai Dirigenti per l impegno relativo al singolo cantiere; Costo relativo ai Preposti per la presenza costante (compresa quella specifica richiesta ad esempio per montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, per l esecuzione di lavori in quota, per l esecuzione di demolizioni ecc) relativo al singolo cantiere; Gestione del Cantiere: Gestione, da parte dell Impresa (o raggruppamento) titolare dell appalto, delle Imprese subappaltatrici, dei sub affidatario, dei lavoratori autonomi e dei fornitori, in termini di azioni di riguardo la parte della sicurezza che è in capo alla singola impresa, lavoratore autonomo o fornitore; Formazione-informazione specifica per gli addetti impegnati nel singolo cantiere; Costo relativo alle riunioni con RLS o RSLT relativo al singolo cantiere; Costo relativo alla documentazione (POS, PSS, PiMUS, verifiche strutturali, relazioni o indagini specifiche ecc); Apprestamenti non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC (es. mantovana parasassi); 10
11 Gestione del Cantiere: Servizi igienico assistenziali non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC (spogliatoi, refettori, bagni, ecc); Segnaletica di sicurezza non riconducibile a quella eventualmente prevista dal PSC; Dispositivi di protezione (collettivi ed individuabili) non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC; Impianto elettrico, idrico e fognante di cantiere per la quota riconducibile alla sicurezza dei lavoratori; Oneri più comuni previsti dai capitolati speciali d appalto per la quota riconducibile alla sicurezza dei lavoratori. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA NEI CASI IN CUI SIA PREVISTA LA REDAZIONE DEL PSC Apprestamenti previsti nel PSC (ponteggi, trabattelli, parapetti, servizi, recinzioni, passerelle, impalcati, armature scavi, ecc.) Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavorazioni interferenti Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche, antincendio, evacuazione fumi Mezzi e servizi di protezione collettiva Procedure contenute nel PSC previste per specifici motivi di sicurezza Eventuali interventi di sicurezza per lo sfasamento spaziale o temporale di lavorazioni interferenti Misure di per l uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 11
12 LA STIMA DEGLI ONERI IL PROGETTISTA EFFETTUA STIMA DELLE OPERE (soggetta a ribasso) IL COORDINATORE EFFETTUA STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetta a ribasso) Congrua Analitica per voci singole A corpo o a misura Le singole voci dei costi della Riferita a elenchi prezzi standard o sicurezza vanno calcolate specializzati (o basata su prezziari o considerando il loro costo di utilizzo listini ufficiali vigenti nell area per il cantiere interessato che interessata o sull elenco prezzi comprende: la posa in opera, lo delle misure di sicurezza del smontaggio, la manutenzione e committente o analisi costi complete e desunte da indagini di l ammortamento Mercato) REVISIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Le modifiche al PSC, avvenute in corso d opera non comportano costi aggiuntivi per il committente (art. 100, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.) Eventuali variazioni e/o integrazioni al PSC non possono costituire per l appaltatore elemento per richiedere la revisione dei prezzi pattuiti (art. 100, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.) In caso di varianti in corso d opera andranno individuati anche gli oneri della variante che rappresentano la quota non sottoposta a ribasso e/o a sconti della variante (art. 7, comma 5 del DPR 222/03 Allegato XV) 12
13 I costi della sicurezza vengono comunemente suddivisi in: Costi ordinari ed in costi speciali. I costi ordinari sono quelli in generale necessari per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro e che, se anche non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nella stima dei lavori; I costi speciali sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel PSC e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o le particolari situazioni di rischio. Costi ordinari - per le delimitazioni delle aree di scavo, la protezione dei fronti di scavo, ecc.. - per l installazione del cantiere - per l illuminazione - per l impianto elettrico e altri impianti necessari all esecuzione dei lavori - per le opere provvisionali - per la viabilità di cantiere - per gli apprestamenti logistici - per la prevenzione incendi - per la gestione delle emergenze - per la formazione e informazione dei lavoratori - per la sorveglianza sanitaria - per tutte quelle opere e interventi necessari per rispettare il D. Lgs. 81/ per la redazione dei POS e PSS. 13
14 Costi speciali - per riunioni di e incontri periodici in cantiere con il CSE - per l individuazione di cavi e condutture sotterranee - per rilievi, calcoli e misure necessarie alla sicurezza - per la segnaletica di sicurezza deputata ad eliminare i rischi da interferenze - per particolari opere provvisionali di protezione contro le interferenze - per i DPI atti ad eliminare i rischi da interferenze - per i presidi antincendio previsti dal PSC - per il presidio sanitario previsto dal PSC - per i DPI per i visitatori o per i fruitori dell edificio oggetto di intervento N.B. : nei costi della sicurezza di cui all art. 100 del DLgs n. 81/2008 sono da inserire quindi, a parere dello scrivente, sia i costi ordinari che i costi speciali. Il coordinatore in fase di progettazione, una volta in possesso del progetto esecutivo e del computo metrico analitico sul quale è stata predisposta la stima dei lavori dovrà, sentendosi con il progettista, estrapolare i costi ordinari per gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza dei lavoratori già previsti nelle spese generali riconosciute all'appaltatore, integrarli al limite nel caso in cui constati che i costi ordinari inseriti nel computo metrico non siano congrui e aggiungere ad essi gli eventuali costi speciali stimati analiticamente secondo i criteri stabiliti dall Allegato XV. In definitiva al committente sarà presentato un quadro economico nel quale viene riportato il costo totale dell opera compresi gli oneri della sicurezza costituiti dalla somma dei costi ordinari e dei costi speciali, da detrarre dall'importo complessivo dell'opera per individuare l'importo dei lavori da assoggettare a ribasso d'asta. 14
15 2.1 Contenuti minimi Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto Il P.S.C. contiene almeno i seguenti elementi: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) indirizzo del cantiere 2) descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere 3) descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche. b) individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dei responsabili dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; c) una relazione concernente l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento bolognesi stefano all area - ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; 15
16 Il P.S.C. contiene almeno i seguenti elementi: c) una relazione concernente l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti e ; 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti e ; 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti e ; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti , e ; Il P.S.C. contiene almeno i seguenti elementi: f) le misure di relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti e ; g) le modalità organizzative della cooperazione e del, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 16
17 Il P.S.C. contiene almeno i seguenti elementi: i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto , è riportato nell'allegato XV.1. 17
18 Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: b.1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, b.2) al rischio di annegamento; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi: a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) i servizi igienico-assistenziali; c) la viabilità principale di cantiere; d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 18
19 In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi: i) la dislocazione degli impianti di cantiere; l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell attività dell impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; c) al rischio di caduta dall'alto; d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio rumore; m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 19
20 Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti , , , il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di atte a realizzare quanto previsto alla lettera a) Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti agli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n
21 In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario Le misure di relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto ed al punto e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 21
22 contenuti del fascicolo dell'opera Il fascicolo dell opera è dunque un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera. Nel caso di opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999). elaborato tecnico per la sicurezza delle coperture DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2005, n. 62/R Art. 5 Elaborato tecnico della copertura 4. L elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie di cui all articolo 6, deve avere i seguenti contenuti: elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l esecuzione dei lavori di copertura; da consegnare sempre all'amministrazione concedente e al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo 22
23 relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all articolo 7 da consegnare sempre all'amministrazione concedente e al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei; da consegnare all'amministrazione concedente solo in caso di abitabilità assieme al fascicolo e sempre al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fi da consegnare all'amministrazione concedente solo in caso di abitabilità assieme al fascicolo e sempre al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517 da consegnare all'amministrazione concedente solo in caso di abitabilità assieme al fascicolo e sempre al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo 23
24 dichiarazione di conformità dell installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere c) e d) da consegnare all'amministrazione concedente solo in caso di abitabilità assieme al fascicolo e sempre al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo manuale d uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica da consegnare all'amministrazione concedente solo in caso di abitabilità assieme al fascicolo e sempre al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo avente titolo programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati da consegnare all'amministrazione concedente solo in caso di abitabilità assieme al fascicolo e sempre al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo 24
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