Via dei Lotti, n Bassano del Grappa (VI) Codice fiscale e partita IVA N /Reg. D.G. Bassano del Grappa, 28/12/2018

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1 Via dei Lotti, n Bassano del Grappa (VI) Codice fiscale e partita IVA N /Reg. D.G. Bassano del Grappa, 28/12/2018 DELIBERAZIONE del COMMISSARIO Nominato con D.P.G.R. n. 124 dell 8/10/2018 Coadiuvato dai sigg.: DIRETTORE AMMINISTRATIVO avv. GIANLUIGI BARAUSSE DIRETTORE SANITARIO f.f. dr.ssa LICIA SARTORI DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI dott. ALESSANDRO PIGATTO OGGETTO: UOC Gestione Risorse Umane - Individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e approvazione ``Regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza``. f.to IL COMMISSARIO DELL AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA Dr Bortolo Simoni Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'azienda.

2 Il Direttore ff UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Chiara Prevedello Il Dirigente Responsabile proponente riferisce che: l art. 47 del d.lgs. 81/2008 contiene l enunciazione del principio generale secondo il quale in tutte le Amministrazioni o Unità lavorative deve essere eletto o designato il rappresentante per la sicurezza con le attribuzioni di cui all art. 50 del d.lgs medesimo; i commi 4, 5 e 7 del citato articolo prevedono: 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. Il CCNQ Rappresentante per la sicurezza del quali Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza prevede: a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU. La procedura di elezione e' quella applicata per le elezioni delle RSU. b) Nei casi in cui sia gia' costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue: entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza e'/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione sempre all'interno della R.S.U; nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre sessanta giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima. c) Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita - e fino a tale evento - e nelle amministrazioni o nelle unita' lavorative operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del vigente art. 19 della legge n. 300/70 il/i rappresentante/i per la sicurezza e'/sono eletto/i dai pag. 1

3 lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le amministrazioni o unita' lavorative con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali. d) Nelle amministrazioni o unita' lavorative in cui vi sia compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto. L'elettorato passivo e' riservato ai componenti della RSU e delle RSA. e) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza e' eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle amministrazioni con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali. con precedente deliberazione n. 982 del dell ex ULSS 3 di Bassano del Grappa e con comunicazione del della RSU dell ex ULSS 4 agli atti della UOC Gestione Risorse Umane sono stati individuati i precedenti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il contratto collettivo quadro, sottoscritto il tra l'aran e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI stabilisce che gli RLS restano in carica per un triennio; con note prot. n del , prot. n del e prot. n del l Azienda invitava la RSU e le Organizzazioni Sindacali delle Dirigenze a designare i propri RLS; con la sopracitata nota prot. n del l Azienda inviava inoltre, per la conclusiva condivisione, a tutte le parti sindacali interessate anche il regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, già presentato e discusso con la parte sindacale negli incontri del , del e del ; il regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza sopradetto, condiviso dalla maggioranza delle OO.SS., stabilisce tra l altro che il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per l Azienda Sanitaria n. 7 sia pari a 16 di cui: n. 12 del personale del Comparto; n. 3 della Dirigenza Medica e Veterinaria; e n. 1 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa; con nota n. prot del la Rappresentanza Sindacale Unitaria per il personale del Comparto, ha designato i propri rappresentanti per la sicurezza come di seguito indicato: sigg. 1. Baggio Denis; 2. Bonin Giovanna; 3. Bucco Stefano; 4. Campana Paolo; 5. Castello Massimo; 6. Cenzato Catia; 7. De Rossi Maurizio; 8. Franco Vania; 9. Santagiuliana Ezio; 10. Sartori Gian Antonio; 11. Squarzon Sergio; 12. Zanco Giulia; non sono pervenute designazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali delle Dirigenze; pag. 2

4 i commi 10 e 11 dell art. 37 del d.lgs. 81/2008 prevedono: 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Visti il d.lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, il CCNQ del sugli aspetti applicativi del D.Lgs. n. 626/1994 riguardanti il rappresentante per la sicurezza e per quanto sopra, il Dirigente propone di nominare i rappresentanti per la sicurezza secondo le nomine finora pervenute; IL COMMISSARIO Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento; Ritenuto di approvare la nomina dei rappresentanti per la sicurezza in argomento; Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare; Visto l art. 32 della L.R n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie; Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari per quanto di rispettiva competenza; DELIBERA 1. di individuare, quali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell art. 47 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sulla base delle designazioni pervenute dalla R.S.U. Aziendale del Comparto e con riferimento ai parametri indicati in premessa, i seguenti dipendenti: Area Comparto 1) Baggio Denis; 2) Bonin Giovanna; 3) Bucco Stefano; 4) Campana Paolo; 5) Castello Massimo; pag. 3

5 6) Cenzato Catia; 7) De Rossi Maurizio; 8) Franco Vania; 9) Santagiuliana Ezio; 10) Sartori Gian Antonio; 11) Squarzon Sergio; 12) Zanco Giulia; che potranno essere integrati o modificati secondo le modalità contenute nel Regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza ; 2. di far effettuare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di nuova nomina la necessaria formazione iniziale; 3. di far effettuare agli altri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il prescritto aggiornamento periodico; 4. di demandare al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione il coordinamento dell attività formativa iniziale e di aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 5. di riconoscere n. 40 ore annue di permesso retribuito per dipendente titolare della funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 6. di dare atto che l incarico di rappresentanti per la sicurezza, di cui al precedente punto 1), ha durata di anni tre, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento; 7. di approvare l allegato Regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 8. di stabilire l entrata in vigore del nuovo regolamento dal primo gennaio 2019; 9. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di inoltrare il presente provvedimento alle parti sindacali interessate; 10.di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di dare attuazione al regolamento in parola; 11.di precisare che il presente provvedimento non comporta maggiori spese a carico del Bilancio aziendale; 12.di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all albo del sito istituzionale dell Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del pag. 4

6 REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA Premessa L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana adotta il presente Regolamento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa vigente in materia, al fine di disciplinare le attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), quali figure previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008, testo vigente. Art. 1 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite con D.Lgs. 81/2008. La rappresentanza dei RLS non ha funzioni negoziali che sono invece proprie della Rappresentanza Sindacale. Per tutto quanto non regolamentato si rinvia alla normativa vigente di riferimento. Art. 2 Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Tenuto conto della complessità organizzativa aziendale, della presenza di ulteriori lavoratori e di soggetti non inquadrabili come dipendenti ricompresi nell ampia accezione di lavoratori dettata dall art. 2 del D.Lgs. 81/2008, e della compresenza, nell ambito del SSN di tre aree di contrattazione collettiva, nelle more di una definizione complessiva in sede di contrattazione collettiva nazionale, il numero dei RLS viene fissato complessivamente in n. sedici (16), così suddiviso: n. 12 dipendenti appartenenti all'area di contrattazione collettiva del personale del Comparto Sanità; n. 3 dipendenti per l'area di contrattazione collettiva della Dirigenza Medica e REGOLAMENTO RLS 1

7 Veterinaria; n. 1 dipendenti per l'area di contrattazione collettiva della Dirigenza Sanitaria Tecnica Professionale e Amministrativa (SPTA). Art. 3 Designazione Il RLS riferito alle aree contrattuali della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA, è individuato su designazione delle relative rappresentanze sindacali aziendali. Il RLS riferito al Comparto Sanità, è individuato su designazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) costituita in Azienda. I nominativi designati vengono prontamente comunicati per iscritto da parte dell Azienda a tutti i Responsabili di struttura nonché a tutti i dipendenti mediante i canali istituzionali. La rappresentanza dei RLS così costituita ha mandato triennale. Alla scadenza, i componenti sono nuovamente designabili e restano in carica sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. I nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono debitamente comunicati all'inail ai sensi di legge. Qualora uno o più componenti della RLS non potessero più esercitare la funzione attribuita, la relativa rappresentanza sindacale procede alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovi componenti. Art. 4 Diritti ed obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza L'Azienda ULSS 7 rende disponibile alla RLS una postazione PC, dedicata nonché il materiale di cancelleria necessario all'espletamento del mandato. È consentito alla RLS l'utilizzo del mezzo aziendale, previa richiesta anticipata e verifica della disponibilità dello stesso presso i servizi preposti, per gli spostamenti nell'ambito delle strutture aziendali per l'espletamento dei compiti istituzionali. È altresì garantita la partecipazione della RLS a iniziative, convegni e congressi organizzati dall'azienda ULSS7 Pedemontana in materia di Igiene e sicurezza dei lavoratori. La RLS deve avvertire per iscritto la Direzione Generale dell'azienda ed i responsabili delle strutture aziendali interessate dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro. La RLS è tenuta a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con l'azienda e con i Servizi interni di pertinenza, in materia di sicurezza, prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. La RLS è tenuta a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni di REGOLAMENTO RLS 2

8 carattere riservato di cui viene a conoscenza nell'esercizio del mandato, impegnandosi a non fornire a terzi informazioni di qualsiasi natura riguardanti l'esercizio della funzione ascritta. La RLS è tenuta altresì al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del segreto in relazione ai contenuti del documento di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La RLS ha diritto, per ciascun componente, all'utilizzo di un massimo di 40 ore di permesso retribuito, in ragione di anno solare, per l'effettuazione delle mansioni attribuite. Detto monte ore annuo è proporzionalmente ridotto nel caso di mandato espletato per porzione di anno. Non è prevista retribuzione o compenso aggiuntivo a favore dei componenti RLS per l'esercizio delle attività ascrivibili alla nomina di RLS. Art. 6 Formazione specifica L'Azienda ULSS 7 Pedemontana si fa carico, tramite il Servizio Formazione e il Servizio di Prevenzione e Protezione, di assicurare alla RLS la partecipazione al percorso formativo specifico, previsto dalla disciplina vigente, compresi gli aggiornamenti periodici. La suddetta formazione viene integrata laddove siano introdotte innovazioni rilevanti. La formazione di cui trattasi si connota come attività di servizio e viene svolta mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l'esercizio della attività propria della RLS. Art. 7 Attribuzioni della RLS Le attribuzioni della RLS sono quelle derivanti dalla specifica disciplina vigente in materia ed in particolare previste dall'articolo 50, primo comma, del D.Lgs. 81/2008. Tale elencazione deve intendersi aggiornata, nel caso di successivo adeguamento della normativa. Si riporta di seguito lo stralcio della norma in richiamo nel testo ad oggi vigente: D.Lgs.vo 81/2008. Art. 50, comma 1 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; REGOLAMENTO RLS 3

9 c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute el'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In particolare: Viene garantito alla RLS il diritto di accesso nei luoghi di lavoro, previa comunicazione ai soggetti aziendali interessati, il RSPP ed il responsabile della struttura, al fine di assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti le informazioni attinenti alle attività, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione ed informazione predisposte. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro può essere esercitato nel rispetto delle esigenze produttive ed organizzative e deve svolgersi congiuntamente al RSPP o addetto da questi incaricato. La RLS viene consultata nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e sicurezza da illustrare nella riunione periodica prevista dall art. 35 del D.Lgs.n. 81/2008. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana e le parti sindacali fanno pervenire periodicamente alla RLS le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale in materia di igiene e sicurezza e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente di lavoro, nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione ed igiene. La RLS ha diritto di accesso, presso i luoghi di lavoro dell'azienda ULSS 7 Pedemontana, al documento di valutazione del rischio, alla documentazione aggregata (anonima) relativa agli infortuni sul lavoro e malattie professionali e di esposizione ai rischi rilevanti. Le specifiche richieste della RLS devono essere prodotte in forma scritta alla Direzione Generale dell Azienda e, laddove possibile, devono essere riscontrate entro il termine di REGOLAMENTO RLS 4

10 trenta giorni dai servizi di competenza assegnatari delle stesse. L'onere della formazione ed informazione di tutti i lavoratori in relazione al sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro spetta all UOSD Servizio di Prevenzione e Protezione, presso cui la RLS può farsi portavoce in merito a progetti di sensibilizzazione dei lavoratori ritenuti opportuni. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), e), g), i) ed l) dell'articolo 50, primo comma, non viene utilizzato il monte ore individuale annuo (40 ore) e l'attività svolta è considerata tempo di lavoro. Art. 8 Riunioni periodiche e convocazioni Il Direttore Generale dell Azienda ULSS 7 Pedemontana indice direttamente, o mediante l UOSD Servizio di Prevenzione e Protezione, la riunione per la prevenzione e protezione dai rischi così come richiesto dalla normativa vigente (art. 35 D.Lgs. 81/2008). La RLS viene convocata con congruo anticipo, di almeno 15 giorni, per la partecipazione alle predette riunioni. La convocazione viene trasmessa ai singoli componenti della RLS nonché ai dirigenti dei servizi di assegnazione dei medesimi. La partecipazione alla riunione periodica e ai sopralluoghi deve essere svolta durante l orario di lavoro compatibilmente con le esigenze di servizio. La presenza alla riunione periodica, ai sopralluoghi o altra convocazione viene validata dal RSPP, in tutti questi casi i componenti RLS dovranno comunicare al proprio responsabile la necessità di partecipare al fine di ottenerne l autorizzazione, salvo priorità di servizio a salvaguardia dei riposi così come previsto dal D.Lgs 66/2003. Qualora tale attività venga effettuata a fine turno o in giornata di riposo, o smontante notte, la stessa non può essere riconosciuta come orario di lavoro in quanto, trattandosi di permesso retribuito, non può generare straordinario, né violare il diritto al risposo. I componenti RLS, in caso di attività o riunioni autodeterminate, convalidano entrata e uscita, inviando all Ufficio Rilevazione presenze/assenze il modulo apposito. Tale orario fa parte del monte ore indicato dal D.Lgs 81/2008. In caso di convocazione da parte di organismi esterni, ad esempio incontri di Coordinamento Regionale, il RLS deve compilare il modulo di missione in tutte le sue parti e farlo firmare per autorizzazione dal proprio responsabile. Al modulo vanno allegati, al rientro, l attestato di partecipazione e tutte le ricevute delle spese sostenute ai fini del riconoscimento dell orario di lavoro e degli eventuali rimborsi. La mancata partecipazione ad incontri e riunioni da parte del componente RLS va comunicata e giustificata preventivamente al datore di lavoro da parte dell'interessato. La ripetuta mancata partecipazione agli eventi in parola viene comunicata alle rispettive Rappresentanze Sindacali al fine di consentire la sostituzione del componente RLS inadempiente secondo le valutazioni discrezionali delle Rappresentanze Sindacali medesime. REGOLAMENTO RLS 5

11 La mancata partecipazione, per tre volte, alle riunioni autodeterminate comporta la decadenza del componente RLS, anche nel caso in cui le assenze siano per giusta causa e/o giustificato motivo. Art. 9 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio Art. 10 Norma finale Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme previste dal CCNQ del 10/07/1996 sugli aspetti applicativi del D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs. 81/2008. La RLS non può subire alcun pregiudizio o discriminazione a causa dello svolgimento della propria attività. Il sistema valutativo, l'accesso alle risorse del salario accessorio, la partecipazione a progetti incentivanti o la progressione di carriera non possono subire pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento. REGOLAMENTO RLS 6

12 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata in copia all Albo del sito istituzionale dell Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14/9/94 n. 56). La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010. Bassano del Grappa, lì 31/12/2018 f.to IL RESPONSABILE U.O.C. AFFARI GENERALI O FUNZIONARIO DELEGATO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'azienda. DELIBERAZIONE del COMMISSARIO N del 28/12/2018

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