La natura giuridica delle polizze finanziarie a seguito dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali

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1 La natura giuridica delle polizze finanziarie a seguito dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali La Corte di Cassazione (Sezione terza) ha emesso un Ordinanza (n /2018), pubblicata in data 30 aprile 2018, alla quale gli organi di stampa hanno dato ampia diffusione, in quanto ritenuta potenzialmente in grado di rivoluzionare l attuale classificazione legale e regolamentare dei prodotti d investimento assicurativi, tra i quali i prodotti Unit (e Index) Linked. In tale Ordinanza viene menzionato il principio per cui in mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e, dunque, della natura assicurativa del prodotto, il medesimo prodotto dovrebbe essere considerato un vero e proprio investimento finanziario. Per il corretto inquadramento processuale della fattispecie, si rinvia al box di approfondimento a piè di pagina. Da un punto di vista generale, si segnala che la classificazione dei prodotti Unit Linked quali polizze vita non muta a seguito della recente pronuncia della Corte di Cassazione. Nonostante le notizie di stampa diffuse sull argomento, infatti, si precisa che non è stato sancito (né confermato) alcun principio in forza del quale tutti i prodotti vita con forte componente finanziaria (prime fra tutte le polizze Unit e Index Linked) non sarebbero contratti assicurativi nei casi in cui il premio investito non fosse garantito (o protetto) nei confronti del possibile andamento negativo dei mercati finanziari. Tale conclusione, oltre a travalicare i limiti di quanto affermato dalla Cassazione, non è condivisibile per una serie di considerazioni di carattere storico-giuridico. In primo luogo, la funzione assicurativa delle polizze vita sussiste nella misura in cui il contratto copre il c.d. rischio demografico (ossia il rischio legato alla durata della vita umana). Pertanto, qualora il prodotto Unit Linked preveda l esigibilità della prestazione assicurata, ossia il pagamento del capitale alla data del decesso, la natura assicurativa del prodotto dovrebbe potersi dire soddisfatta, a prescindere dalla rivalutazione del capitale, dalle garanzie offerte sul suo mantenimento o rendimento, nonché da eventuali meccanismi di protezione. Non a caso, tali meccanismi costituiscono opzioni contrattuali (e non obblighi di legge), oggetto di specifiche previsioni informative a favore dei contraenti nel contesto della documentazione precontrattuale di prodotto (nota informativa, da redigersi secondo i modelli standard di Ivass). Merita inoltre di essere rammentato che già con la Legge sul Risparmio (Legge n. 265/2005, che riformò integralmente l impostazione del Testo Unico della Finanza), ma soprattutto con l introduzione in Italia delle norme del D.Lgs. n. 303/2007 (finalizzato al coordinamento e all'adeguamento del Testo Unico Bancario, del Testo Unico della Finanza e di altre leggi speciali alle disposizioni della legge per la tutela del risparmio), è da tempo effettivo in Italia il pieno riconosciuto (per legge) della natura finanziaria delle polizze appartamenti al ramo III (Unit e Index Linked) e V (operazioni di capitalizzazione), attraverso l introduzione della categoria dei prodotti finanziari-assicurativi. Tale riconoscimento implica (già dal 2006) l assoggettamento di tale categoria di prodotti alle stesse regole di comportamento previste per la distribuzione (diretta e indiretta) dei prodotti finanziari. La Roma Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles Hong Kong Londra New York Shanghai 1

2 disciplina contenuta, infatti, nel Regolamento Intermediari della Consob (attuativo del Testo Unico della Finanza) è da questo punto di vista da ritenersi lungimirante, avendo anticipato l impostazione della nuova normativa europea in materia di distribuzione assicurativa di oltre dieci anni. Tuttavia, nonostante l assorbimento dei prodotti di ramo III e V nella disciplina sulla circolazione dei prodotti finanziari, nessun intervento di legge, né regolamentare da parte delle competenti Autorità di vigilanza (Ivass e Consob) ha mai negato la natura assicurativa che tali contratti continuano a possedere, non solo ai fini dell applicazione della normativa di settore (Codice delle Assicurazioni e regolamentazione Ivass), ma anche e soprattutto ad ogni effetto civile e fiscale. Peraltro, anche con riferimento all attuale quadro comunitario, l affermazione per la quale la mancata garanzia del capitale determinerebbe il venire meno della natura assicurativa del contratto, risulta comunque incompatibile con quanto previsto dalla nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa (Direttiva 2016/97 o IDD), che definisce i prodotti d investimento assicurativi come qualsiasi prodotto (senza distinzione in ordine alle garanzie di capitale o di rendimento) che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Deve comunque essere sottolineato che il nuovo quadro di riferimento (la cui implementazione finale è attesa per il prossimo autunno) dovrebbe portare maggiore chiarezza nel dibattito attuale circa la natura delle così dette polizze finanziarie. Infatti (benché vada segnalato il mancato chiarimento, da parte della Corte di Cassazione, dei possibili impatti delle proprie recenti affermazioni sul recepimento della IDD), è certo che la Direttiva aiuterà ad andare oltre la tradizionale allocazione delle polizze vita in classi, introducendo: due categorie di puro rischio (morte e incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità), sottratte alla disciplina dei requisiti supplementari di derivazione MiFID II; e, dall altro lato i prodotti d investimento assicurativi, che incorporeranno tutte le restanti tipologie di prodotti vita, con la finalità di rafforzare l allineamento del loro trattamento con quello dei prodotti finanziari, anche mediante l obbligo di predisposizione del KID (Key Information Document), applicabile anche ai prodotti d investimento assicurativo se preassemblati (quali appunto le polizze Unit Linked). Roma Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles Hong Kong Londra New York Shanghai 2

3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Brevemente, i contraenti di una polizza Index Linked sottoscritta nel 2006 (oggi di difficile reperibilità sul mercato) fecero causa alla compagnia emittente (un impresa con sede in uno Stato membro dell Unione Europea, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi), lamentando la mancata idoneità del contratto rispetto al loro profilo di rischio, nonché la violazione di determinate regole di condotta in fase di collocamento, domandando (tra il resto) la risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione del premio investito. La polizza era stata stipulata per il tramite di una società fiduciaria, la quale agì come attore nei confronti della compagnia emittente unitamente ai contraenti. Mentre in primo grado la domanda venne respinta, la Corte d Appello di (Sentenza n. 220/2016) accolse il ricorso, sostanzialmente affermando che il contratto - strutturato senza la garanzia che il capitale investito sarebbe stato conservato, nonostante qualsiasi potenziale deprezzamento degli attivi sottostanti, e pertanto interamente restituito alla scadenza - avrebbe dovuto essere considerato come un investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati. Conseguentemente, la Corte di Appello affermò che il collocamento della polizza avrebbe dovuto essere stato condotto sulla base delle regole di condotta previste per la distribuzione dei prodotti finanziari (Testo Unico della Finanza e Regolamento Intermediari Consob), tra le quali le norme invocate dagli attori. Inoltre, la Corte di Appello di concordò con la linea difensiva dei contraenti, affermando che l idoneità del prodotto avrebbe dovuto essere verificata in relazione al profilo di rischio degli assicurati (le persone fisiche classificate come investitori non professionali) e non in relazione alla società fiduciaria (classificabile come investitore professionale). In contrasto con gli approcci interpretativi della Corte di Appello di, l impresa di assicurazione propose ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte confermò il precedente giudizio con l Ordinanza n /2018. Analisi e commenti Prima di tutto, va evidenziato che la Corte di Cassazione si è limitata a riportare, nella parte descrittiva dei motivi del ricorso e non nella parte dispositiva, una parte delle motivazioni della sentenza di appello, senza aggiungere altro circa la possibile classificazione del contratto. Infatti, qualora la Corte di Cassazione avesse inteso contestare la natura legale del prodotto, avrebbe dovuto dichiarare nullo il contratto e conseguentemente riclassificarlo. Infatti, allorché la Suprema Corte afferma (riportando la sentenza di grado precedente) che, in mancanza di una garanzia sul capitale investito, il singolo contratto oggetto di contenzioso non può ritenersi avente natura assicurativa, non intende decretare che tutti i contratti esposti alle fluttuazioni del mercato non debbano essere più trattati, da questo punto in avanti, come contratti assicurativi. Al contrario, se le affermazioni riportate dalla Cassazione si leggono nel contesto del contenzioso in concreto esaminato, risulta evidente che ciò che la Corte di Appello intendeva affermare è che lo specifico prodotto in questione, in quanto privo di una garanzia di rimborso, doveva essere considerato come un prodotto finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati nel caso concreto, ossia in termini di livello minimo di misure di protezione che avrebbero dovuto essere osservate in fase di collocamento. In altri termini, inizialmente la Corte di Appello si era limitata a riconoscere il diritto dei contraenti, identificati nei beneficiari effettivi della polizza e dunque negli investitori finali e non nel soggetto (professionale) che aveva firmato il contratto quale fiduciante dei primi, a vedersi applicate, in sede di collocamento e proprio in ragione della loro classificazione come clienti al dettaglio, anche le norme più tutelanti - in materia di trasparenza informativa e di giudizio sulla compatibilità del prodotto rispetto al Roma Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles Hong Kong Londra New York Shanghai 3

4 proprio profilo di rischio previste dalla normativa sulla distribuzione dei prodotti finanziari (Regolamento Intermediari Consob), in considerazione delle caratteristiche intrinseche del contratto stesso. Secondo la Corte di Cassazione, era compito del giudice di merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità se esente da vizi di motivazione (principio ripreso dalla sentenza n. 6061/2012 della Cassazione stessa), interpretare il contratto e individuare quali soggetti avrebbero dovuto considerarsi come investitori. Poiché investitore doveva considerarsi non la società fiduciaria, bensì il fiduciante, la Cassazione ha meramente convalidato l impostazione della Corte di Appello, secondo la quale gli obblighi dell intermediario finanziario devono essere valutati nei confronti [del fiduciante] e non nei confronti della società fiduciaria, affermando che il giudice di merito ha coerentemente accertato il mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento rispetto a un operazione finanziaria non adeguata ( ) con riferimento alla persona fisica dell investitore e non alla società fiduciaria. La Corte di Cassazione non ha fatto altro, dunque, che confermare la legittimità del precedente giudizio di merito, senza con ciò variare la classificazione dei prodotti di ramo III e V quali contratti assicurativi. Alla luce delle argomentazioni sottostanti ai riportati giudizi, e concordemente con le interpretazioni ufficiali di ANIA (l associazione delle imprese di assicurazione italiane) e di AIPB (l associazione italiana del private banking), la recente Ordinanza della Corte di Cassazione deve essere mantenuta in stretta correlazione con la singola fattispecie oggetto di giudizio in quanto non in grado di introdurre alcun principio di carattere generale. Si tratta, in definitiva, di un pronunciamento reso in relazione al rispetto di regole di correttezza durante il processo di vendita. L Ordinanza, pertanto, non pregiudica la natura assicurativa delle polizze Unit (e Index) Linked, con la conseguenza che rimangono salve, ad ogni effetto di legge, le disposizioni a fini successori e i benefici di tipo fiscale e quelli connessi alla impignorabilità e insequestrabilità delle somme conferite a titolo di premio, profili qui quali la Corte di Cassazione non si è infatti pronunciata Roma Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles Hong Kong Londra New York Shanghai 4

5 Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare: Emanuele Grippo Partner emgrippo@gop.it Andrea Banfi Associate abanfi@gop.it Raffaele Sansone Associate rsansone@gop.it gop.it Roma Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles Hong Kong Londra New York Shanghai 5

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