La Direttiva Europea EED 2012/27/UE sull Efficienza Energetica e il suo decreto di recepimento nell ambito Nazionale D.

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1 La Direttiva Europea EED 2012/27/UE sull Efficienza Energetica e il suo decreto di recepimento nell ambito Nazionale D. Lgs 102/2014 Analisi generale della Direttiva Europea UE 2012/27 e del D. Lgs. 102/2014 di recepimento Ing. Francesca Coscia Ing. Lorenzo Mele

2 Indice degli argomenti:. Diagnosi Energetiche : Art. 8 del Dlgs 102/2014 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici : Art. 9 del Dlgs 102/2014. Accreditamento e Certificazione : Art. 12 del Dlgs 102/2014. pag. 2

3 La Direttiva 2012/27/CE: Capo I Direttiva 2012/27/UE D. Lgs. 102/2014 CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA TITOLO I FINALITÀ E OBIETTIVI CAPO II EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA TITOLO II EFFICIENZA NELL USO DELL ENERGIA CAPO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA TITOLO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL ENERGIA CAPO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI TITOLO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CAPO V DISPOSIZIONI FINALI TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI XV ALLEGATI VIII ALLEGATI pag. 3

4 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO I - Oggetto, ambito di applicazione (art. 1) L Articolo 1 della EED individua gli OBIETTIVI E IL CAMPO DI APPLICAZIONE della direttiva la quale stabilisce: un quadro comune di MISURE PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELL'UNIONE e il CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO PRINCIPALE RELATIVO AL SUO AUMENTO DEL 20% ENTRO IL 2020 gettando le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. NORME ATTE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI SUL MERCATO DELL'ENERGIA PER SUPERARE LE CARENZE DEL MERCATO CHE NE FRENANO LA FORNITURA E IL SUO USO. I requisiti minimi che non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. D.L. 102/2014 art. 1 L Articolo 1 del decreto, recepisce l art 1 della EED l oggetto e l ambito di applicazione della Direttiva. individuando nelle «Finalita» pag. 4

5 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO I Definizioni (art. 2) L Articolo 2 della EED individua 45 «Definizioni»: «RISPARMIO ENERGETICO», quantità di energia risparmiata, determinata mediante UNA MISURAZIONE E/O UNA STIMA DEL CONSUMO PRIMA E DOPO L'ATTUAZIONE DI UNA MISURA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; «DISTRIBUTORE DI ENERGIA», una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, RESPONSABILE DEL TRASPORTO DI ENERGIA AL FINE DELLA SUA FORNITURA A CLIENTI FINALI E A STAZIONI DI DISTRIBUZIONE che vendono energia a clienti finali (ad es. ACEA Distribuzione o Enel Energia a Roma); «FORNITORE DI SERVIZI ENERGETICI», una persona fisica o giuridica che FORNISCE SERVIZI ENERGETICI O ALTRE MISURE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE INSTALLAZIONI O NEI LOCALI DEL CLIENTE FINALE(ES. LE ESCO) D.L. 102/2014 art. 2 L Articolo 2 del decreto, recepisce l art 2 della EED con 41 definizioni pag. 5

6 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO I - Obiettivi di efficienza energetica (art. 3) Ciascuno Stato membro stabilisce UN OBIETTIVO NAZIONALE INDICATIVO DI EFFICIENZA ENERGETICA, basato sul CONSUMO e sul RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA O SULL'INTENSITÀ ENERGETICA. GLI STATI MEMBRI NOTIFICANO TALI OBIETTIVI ALLA COMMISSIONE conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 e all'allegato XIV, parte I Stati membri esprimono TALI OBIETTIVI E PRECISANO COME, E IN BASE A QUALI DATI, SONO STATI EFFETTUATI I CALCOLI. pag. 6

7 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO I - Obiettivi di efficienza energetica (art. 3) D.L. 102/2014 art. 3 L ART. 3 recepisce, IN COERENZA CON LA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE «SEN» ELABORATA DAL MISE nel 2013, L OBIETTIVO INDICATIVO DI RISPARMIO ENERGETICO DA CONSEGUIRE NELL ANNO 2020 che consiste nella RIDUZIONE, entro l anno 2020, DI 20 MILIONI DI TONNELLATE EQUIVALENTI DI PETROLIO DAI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010 Sul piano macroeconomico, LA POLITICA PER L EFFICIENZA ENERGETICA ha un rapporto positivo con LA CRESCITA ECONOMICA DEL PAESE, consentendo di RIDURRE LE RISORSE INVESTITE per unità di prodotto E LIBERARE NUOVI POTENZIALI anche sul versante DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DELL OCCUPAZIONE E DELLE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI. A livello di BENEFICI AMBIENTALI, l efficienza energetica è anche positivamente correlata ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2, che come noto rappresenta un OBIETTIVO VINCOLANTE per ciascuno Stato membro dell Unione europea, il cui mancato raggiungimento può esporre il Paese a un concreto RISCHIO DI SANZIONI ECONOMICHE. pag. 7

8 La Direttiva 2012/27/CE: Capo II Direttiva 2012/27/UE D. Lgs. 102/2014 CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA TITOLO I FINALITÀ E OBIETTIVI CAPO II EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA TITOLO II EFFICIENZA NELL USO DELL ENERGIA CAPO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA TITOLO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL ENERGIA CAPO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI TITOLO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CAPO V DISPOSIZIONI FINALI TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI pag. 8

9 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA Art 4 - Ristrutturazioni di immobili Gli Stati membri devono stabilire una STRATEGIA a lungo termine PER MOBILITARE GLI INVESTIMENTI NELLA RISTRUTTURAZIONE del parco nazionale DI EDIFICI RESIDENZIALI E COMMERCIALI, sia PUBBLICI che PRIVATI. Tale strategia comprende: a) una RASSEGNA DEL PARCO IMMOBILIARE NAZIONALE fondata, se del caso, su campionamenti statistici; b) l'individuazione di APPROCCI ALLE RISTRUTTURAZIONI EFFICACI IN TERMINI DI COSTI, pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica; c) MISURE POLITICHE VOLTE A STIMOLARE RISTRUTTURAZIONI DEGLI EDIFICI profonde ed EFFICACI in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi; d) una PROSPETTIVA RIVOLTA AL FUTURO per guidare le decisioni di INVESTIMENTO DEI SINGOLI INDIVIDUI, DEL SETTORE DELL'EDILIZIA E DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE; e) una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato. Una PRIMA VERSIONE DELLA STRATEGIA è stata pubblicata il 30 aprile 2014 (successivamente verrà aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla Commissione nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica). pag. 9

10 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA Art 4 - Ristrutturazioni di immobili D.L. 102/2014 art. 4 Il Ministero dello sviluppo economico «MISE» ed il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare «MATT» hanno sottoscritto il DM 09/01/2015 per l istituzione della CABINA DI REGIA PER L EFFICIENZA ENERGETICA, (che si compone di 8 membri) finalizzata al coordinamento ottimale delle misure e degli interventi di EE, come prevista dal presente EED - ART. 4 RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI articolo. In base a quanto previsto dal DM 09/01/2015, la cabina di regia si avvale anche della collaborazione di ENEA (Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile e del GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra i primi obiettivi, COORDINARE LA RAPIDA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELLA PA per il quale in Governo ha stanziato RISORSE PER 350 MILIONI DI EURO PER IL PERIODO pag. 10

11 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA Art 4 - Ristrutturazioni di immobili D.L. 102/2014 art. 4 Il MISE e il MATT hanno incaricato l'enea (per l attuare il Programma dell efficienza energetica) per la predisposizione ed aggiornamento ogni 3 ANNI DI UN DOCUMENTO DI PROPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA degli EDIFICI RESIDENZIALI E COMMERCIALI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI che comprende quando indicato nell art. 4 della EED: EED - ART. 4 RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI rassegna del parco di edifici nazionale; INTERVENTI PIÙ EFFICACI IN TERMINI DI COSTI E METODOLOGIA di cui all art. 5 DIRETTIVA 2010/31/UE (edifici ad energia quasi zero); ELENCO MISURE INCENTIVAZIONE A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI ANALISI DELLE BARRIERE TECNICHE, economiche e finanziarie di ostacolo alla realizzazione interventi per attrarre nuovi investimenti; STIMA RISPARMIO ENERGETICO e ulteriori benefici. pag. 11

12 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici (art. 5) Ciascun Stato membro ha l obbligo di rinnovare dal 01/01/2014 il 3 % DELLA SUPERFICIE COPERTA UTILE TOTALE DEGLI EDIFICI RISCALDATI E/O RAFFREDDATI DI PROPRIETÀ DEL PROPRIO GOVERNO CENTRALE o da esso occupati che NON SODDISFANO I REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA che esso ha stabilito in attuazione dell'art. 4 della direttiva 2010/31/UE. (Prestazione Energetica nell Edilizia - Sugli edifici ad energia quasi zero ) La quota del 3 % È CALCOLATA sulla superficie coperta totale degli edifici con una SUPERFICIE COPERTA UTILE TOTALE > 500 MQ di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1 gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. TALE SOGLIA È PORTATA A 250 MQ A PARTIRE DAL 9 LUGLIO ENTRO IL 31/12/2013 GLI STATI MEMBRI STABILISCONO E RENDONO PUBBLICO UN INVENTARIO DEGLI EDIFICI RISCALDATI E/O RAFFREDDATI DEL GOVERNO CENTRALE con una superficie coperta utile totale superiore a 500 mq e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 mq. pag. 12

13 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici (art. 5) EED - ART. 5 RUOLO ESEMPLARE DEGLI EDIFICI DEGLI ENTI PUBBLICI D.L. 102/2014 art. 5 Recepisce completamente art. 5 EED e dispone che dal 2014 al 2020, nell ambito della cabina di regia istituita: Verranno realizzati INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PARI AL 3%/ANNO sup coperta utile climatizzata o in alternativa interventi che comportino un volume di RISPARMIO ENERGETICO CUMULATO >=0,04 MTEP Verrà redatto un PROGRAMMA D INTERVENTI di miglioramento prestazioni energetiche degli immobili PAC dal 2014 (MISE). Verrà redatto di un INVENTARIO (nell ambito della COLLABORAZIONE TRA MISE E AGENZIA DEL DEMANIO, a partire dai primi mesi del 2013). Verrà redatto RAPPORTO a MATTM, MIT, Agenzia Demanio e MISE sul CONSEGUIMENTO OBIETTIVO. Al momento sono state CENSITE occupazioni di proprietà e ad uso governativo, per un totale di di mq. pag. 13

14 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici (art. 5) D.L. 102/2014 art. 5 EED - ART. 5 RUOLO ESEMPLARE DEGLI EDIFICI DEGLI ENTI PUBBLICI LE PRIORITA DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI sono: Ottimizzazione tempi di recupero investimento Minori tempi di realizzazione intervento Adozione forme di cofinanziamento anche FFT (tramite terzi) ESCLUSIONE Immobili sup cop utile to < 500 mq (<250mq al 09/07/2015) IMMOBILI VINCOLATI DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (DLGS 42/2004) IMMOBILI PER LA DIFESA LUOGHI DI CULTO LA TABELLA DI MARCIA stabilita dal decreto prevede investimenti pubblici per RIDURNE I CONSUMI CIRCA MILIONI L'ANNO, DAL 2014 AL 2020, PER UN TOTALE DI 541 MILIONI IN 7 ANNI. pag. 14

15 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Acquisto da parte di enti pubblici (art. 6) Gli Stati membri provvedono affinché il governo centrale acquisti ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI, SERVIZI ED EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, nella misura in cui tali appalti hanno un IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE di cui all art 7 della direttiva 2004/18/CE.IT ( EUR/ EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e EUR, per gli appalti pubblici di lavori) in coerenza con il: RAPPORTO COSTI-EFFICACIA, LA FATTIBILITÀ ECONOMICA, SOSTENIBILITÀ L'IDONEITÀ TECNICA LIVELLO SUFFICIENTE DI CONCORRENZA, come indicato nell'allegato III. pag. 15

16 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Acquisto da parte di enti pubblici (art. 6) D.L. 102/2014 art. 6 Il recepimento dispone che, IN OCCASIONE DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI ACQUISTO O DI NUOVA LOCAZIONE DI EDIFICI ovvero nell acquisto di prodotti e servizi per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie del dlgs 163/2006 LE PA DEBBONO ATTENERSI A DETERMINATI REQUISITI MINIMI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI ALL ALLEGATO I. EED - ART. 6 ACQUISTO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI I RISPARMI SUI COSTI ENERGETICI DI ESERCIZIO, derivanti dal MINOR CONSUMO ENERGETICO, CONSENTONO DI COMPENSARE IPOTETICI MAGGIORI COSTI DI ACQUISTO NELL ARCO DI POCHI ANNI. e la conseguente RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI. È in questa logica che si muove LA PROPOSTA DI NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUGLI APPALTI PUBBLICI, CHE PREVEDE CHE IL COSTO DI UN PRODOTTO debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto, MA AL COSTO CHE IL BENE HA DURANTE IL SUO CICLO DI VITA (IL COSIDDETTO LIFE CYCLE COSTING). pag. 16

17 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Regimi obbligatori di efficienza energetica (art. 7) Ciascuno Stato membro deve istituire un REGIME NAZIONALE OBBLIGATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA in grado di garantire che i DISTRIBUTORI di energia e/o le società di VENDITA DI ENERGIA al dettaglio che operano sul territorio di ciascuno stato membro conseguano un OBIETTIVO DI RISPARMIO ENERGETICO CUMULATIVO FINALE entro il 31 dicembre Tale obiettivo deve essere almeno EQUIVALENTE al conseguimento ogni anno (dal 2014 al 2020), di nuovi RISPARMI PARI ALL'1,5 %, IN VOLUME, DELLE VENDITE MEDIE ANNUE DI ENERGIA AI CLIENTI FINALI di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate nell'ultimo triennio precedente al 01/01/2013. Le vendite di ENERGIA, IN VOLUME, UTILIZZATA NEI TRASPORTI POSSONO ESSERE ESCLUSE in tutto o in parte da questo calcolo. Gli stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso del periodo. pag. 17

18 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Regimi obbligatori di efficienza energetica (art. 7) D.L. 102/2014 art. 7 EED - ART. 7 REGIMI OBBLIGATORI DI EFFICIENZA ENERGETICA I DISTRIBUTORI E/O RIVENDITORI DI ENERGIA DOVRANNO CONSEGUIRE RISPARMI IN TERMINI DI VOLUMI DI VENDITE DI ENERGIA. Il conseguimento del risparmio energetico al 31/12/2020, deve essere garantito per una quota NON INFERIORE AL 60% CON I CERTIFICATI BIANCHI -TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE), NEGOZIABILI CHE CERTIFICANO IL CONSEGUIMENTO DI RISPARMI di energia primaria NEGLI USI FINALI DI ENERGIA attraverso interventi di efficientamento energetico. EQUIVALE AL RISPARMIO DI UNA TONNELLATA EQUIVALENTE DI PETROLIO (TEP). IL RESTANTE VOLUME DI RISPARMI DI ENERGIA POTRA ESSERE OTTENUTO attraverso altre misure di incentivazione quali: CONTO TERMICO di cui al DM 28/12/2008, è relativo l erogazione di un contributo annuale per un periodo compreso tra 1-5 anni per L INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L INCREMENTO DELL EFFICIENZA ENERGETICA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI. pag. 18

19 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Regimi obbligatori di efficienza energetica (art. 7) D.L. 102/2014 art. 7 EED - ART. 7 REGIMI OBBLIGATORI DI EFFICIENZA ENERGETICA IL GSE S.P.A. è il soggetto responsabile dell attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa L EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AI SOGGETTI BENEFICIARI. COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO o «CAR» sono unità di cogenerazione riconosciute ad ALTO RENDIMENTO ovvero quelle unità la cui PRODUZIONE COMBINATA, in un unico processo, di energia elettrica o meccanica e calore per le quali è previsto l accesso al sistema dei certificati bianchi in numero commisurato al risparmio di energia primaria realizzato nell anno in questione (DM 05/09/2011) DETRAZIONI FISCALI (50% fino al % dal ) concesse quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi) l'installazione di pannelli solari la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. E inoltre prevista la redazione da parte del MISE, con supporto di ENEA E GSE, di DUE RAPPORTI INTERMEDI SULLO STATO DI CONSEGUIMENTO DELL OBIETTIVO (31/12/2016 e 31/12/2018). pag. 19

20 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia (Art 8) D.L. 102/2014 art. 8 EED - ART. 8 AUDIT ENERGETICO E SISTEMI DI GESTIONE DELL ENERGIA Gli stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi Le GRANDI IMPRESE (occupati >250 fatturato> 50 mlne ecc) o le IMPRESE ENERGIVORE (Imprese a forte consumo di Energia uso >2,4 GWh energia elettrica o altra energia ecc.) avranno l OBBLIGO di effettuare un AUDIT ENERGETICO entro il 31 DICEMBRE 2015 (E DOPO OGNI 4 ANNI) da comunicare a ENEA ed ISPRA AUDIT ENERGETICO. È una DIAGNOSI CHE RAPPRESENTA UNO DEI PARAMETRI CHIAVE ALL INTERNO DI UN QUALSIASI PROGRAMMA DI EFFICIENZA ENERGETICA, e mira a stabilire la base di partenza per le misurazioni da effettuare. Tramite l audit, SI COMPRENDE IN CHE MODO L ENERGIA VIENE UTILIZZATA IN UN DETERMINATO EDIFICIO O UNA DATA AZIENDA, E SI PROCEDE AD INDIVIDUARE LA CAUSA DEGLI SPRECHI E A SUGGERIRE E PIANIFICARE GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO. Le diagnosi vengono effettuate o da auditor interni o da società ESCo (Energy Services Company) pag. 20

21 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Art D.L. 102/2014 art. 9 L articolo 9 del DLgs 102/2014 recepisce le disposizioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della EED i clienti finali, devono RICEVERE A PREZZI CONCORRENZIALI CONTATORI INDIVIDUALI che EED - ART MISURAZIONE INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE COSTI DELL ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA MISURAZIONE E FATTURAZIONE. riflettano con precisione il loro CONSUMO EFFETTIVO e forniscano informazioni sul tempo effettivo D'USO. LE INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE DEVONO ESSERE PRECISE E FONDATE SUL CONSUMO REALE. i clienti finali devono poter ricevere GRATUITAMENTE TUTTE LE LORO FATTURE e informazioni sulla fatturazione PER IL CONSUMO DI ENERGIA pag. 21

22 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - Programma di informazione e coinvolgimento dei consumatori ART 12 e ART 17 (CAPO III) informazione e formazione EED - ART. 12 PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CONSUMATORI Devono essere adottate le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche. EED - ART. 17 INFORMAZIONE E FORMAZIONE Le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari e giuridici disponibili devono essere trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, D.L. 102/2014 art. 13 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014, l ENEA deve predisporre un PROGRAMMA TRIENNALE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULL EFFICIENZA ENERGETICA rivolto a piccole e medie imprese PMI, dipendenti pubblici, famiglie, studenti e istituti bancari, da sottoporre al MiSE TALE PROGRAMMA È FINALIZZATO A: SOSTENERE E SENSIBILIZZARE LE IMPRESE e le PMI nell esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all installazione di tecnologie efficienti; FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE BANCHE E DEGLI ISTITUTI FINANZIARI al finanziamento di interventi di miglioramento dell efficienza energetica. MANCATO RECEPIMENTO : Art 17, comma 2 della EED Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli operatori del mercato forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica. pag. 22

23 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO II - SANZIONI (art. 13) D.L. 102/2014 art. 16 EED - ART. 13 SANZIONI Norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. È soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il CONDOMINIO ALIMENTATO DAL TELERISCALDAMENTO O DAL TELERAFFREDDAMENTO o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che NON RIPARTISCE LE SPESE in conformità alle disposizioni di cui all articolo 9 comma 5 lettera d) L IMPRESA DI DISTRIBUZIONE o le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio CHE NON FORNISCONO NELLE FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI CLIENTI finali PRESSO I QUALI NON SONO INSTALLATI CONTATORI INTELLIGENTI LE INFORMAZIONI PREVISTE dall Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell articolo 9, comma 6, lettera a) sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna omissione L IMPRESA DI DISTRIBUZIONE o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che NON CONSENTONO AI CLIENTI FINALI DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUI CONSUMI STORICI in conformità a quanto previsto dall Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente. pag. 23

24 La Direttiva 2012/27/CE: Capo III Direttiva 2012/27/UE D. Lgs. 102/2014 CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA TITOLO I FINALITÀ E OBIETTIVI CAPO II EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA TITOLO II EFFICIENZA NELL USO DELL ENERGIA CAPO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA TITOLO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL ENERGIA CAPO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI TITOLO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CAPO V DISPOSIZIONI FINALI TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI pag. 24

25 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO III (artt. 14 e 15) ANALISI GENERALE Art. 14 «Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento» Sostegno alla Cogenerazione ad Alto Rendimento Art. 15 «Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia» Incentivi all efficienza energetica Priorità di accesso alla rete di energia da Cogenerazione ad Alto Rendimento pag. 25

26 La Direttiva 2012/27/CE: Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento (art. 14) ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015 VALUTAZIONE GLOBALE del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (rif. ALLEGATO VIII) ANALISI COSTI-BENEFICI relativa al territorio dello Stato Membro, basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica (rif. ALLEGATO IX, parte 1) D.L. 102/2014 art. 10 predispone e trasmette la valutazione approva e notifica ENTRO il 30 ott 2015 ENTRO il 31 dic 2015 pag. 26

27 La Direttiva 2012/27/CE: Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento (art. 14) OBBLIGO DI ANALISI COSTI-BENEFICI PER OPERATORI Analisi costi-benefici OBBLIGATORIA PER GLI OPERATORI: Progetto o ammodernamento sostanziale avvenuto dopo il 5 giugno 2014 di impianti industriali, di generazione di energia termica o produzione di energia con potenza termica totale superiore a 20 MW; D.L. 102/2014 art. 10 A decorrere dal 5 giugno 2014 è fatto obbligo agli operatori proponenti dei progetti di effettuare l analisi costi-benefici, conformemente all allegato 4, parte 2. pag. 27

28 La Direttiva 2012/27/CE: Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento (art. 14) Rilascio della garanzia d origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. D.L. 102/2014 art. 10 GARANZIA DI ORIGINE Le Garanzie d Origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri. In caso di rifiuto di riconoscere la garanzia di origine, gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. La garanzia di origine è rilasciata dal GSE Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine viene comunicato dal GSE al MiSE, che lo notifica alla Commissione. Riferimenti: ALL. II lettera f) e ALL. X pag. 28

29 La Direttiva 2012/27/CE: Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia (art. 15) ENTRO il 30 GIUGNO 2015 GLI STATI MEMBRI DEVONO: a) Effettuare una VALUTAZIONE dei potenziali di efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica D.L. 102/2014 art. 11 L AEEGSI rilascia una valutazione dei potenziali di aumento dell efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l energia elettrica. b) Individuare MISURE CONCRETE E INVESTIMENTI per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica, prevedendo un calendario per la loro introduzione. NON RECEPITO NEL D.L. 102/2014 pag. 29

30 La Direttiva 2012/27/CE: Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia (art. 15) INCENTIVI ALL EFFICIENZA ENERGETICA Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico incoraggino gli operatori di rete a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture. D.L. 102/2014 art. 11 L AEEGSI provvede a consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento, stabilendo requisiti e modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione. pag. 30

31 La Direttiva 2012/27/CE: Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia (art. 15) Gli Stati membri: assicurano la soppressione nelle tariffe degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete ADEGUAMENTI TARIFFARI D.L. 102/2014, art. 11 L AEEGSI: entro il 30 giugno 2015 introduce specifiche misure per eliminare componenti che possono pregiudicare l efficienza nell ambito della remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione adegua le componenti della tariffa elettrica ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità, con l obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi pag. 31

32 La Direttiva 2012/27/CE: Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia (art. 15) SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E BILANCIAMENTO I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, se responsabili del dispacciamento degli impianti di produzione, devono assicurare l accesso prioritario o garantito alla rete di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento. I gestori della cogenerazione ad alto rendimento devono essere in grado di offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione. NON RECEPITI NEL D.L. 102/2014 pag. 32

33 La Direttiva 2012/27/CE: Capo IV Direttiva 2012/27/UE D. Lgs. 102/2014 CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA TITOLO I FINALITÀ E OBIETTIVI CAPO II EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA TITOLO II EFFICIENZA NELL USO DELL ENERGIA CAPO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA TITOLO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL ENERGIA CAPO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI TITOLO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CAPO V DISPOSIZIONI FINALI TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI pag. 33

34 La Direttiva 2012/27/CE: CAPO IV (artt ) ANALISI GENERALE Regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (art. 16) Divulgazione dei meccanismi di efficienza energetica (art. 17) Promozione del mercato dei servizi energetici: incentivi, semplificazioni amministrative, finanziamenti ecc. (artt ) pag. 34

35 La Direttiva 2012/27/CE: Servizi energetici (art. 18) Gli Stati Membri promuovono e sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici. Alcuni strumenti suggeriti: Diffondendo informazioni chiare e accessibili e agevolando punti di contatto per i clienti finali Rendendo pubblico e aggiornando periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati; Vigilanza su distributori di energia, gestori dei sistemi di distribuzione e società di vendita di energia al dettaglio Effettuando un esame qualitativo dello sviluppo del mercato dei servizi energetici. Eliminazione ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare Meccanismi indipendenti per risoluzione di reclami e controversie sui contratti energetici pag. 35

36 La Direttiva 2012/27/CE: Servizi energetici (art. 18) D.L. 102/2014 art. 14: I contratti di prestazione energetica stipulati dalla pubblica amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all ALLEGATO 8 Il MISE approva tramite decreto le LINEE GUIDA per: semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l installazione in ambito residenziale e terziario di impianti e dispositivi tecnologici per l efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili armonizzare le regole sul APE degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni. DIVIETO per i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici pag. 36

37 La Direttiva 2012/27/CE: Altre misure per promuovere l'efficienza energetica (art. 19) Gli Stati membri adottano misure adeguate per eliminare gli ostacoli, di ordine regolamentare e non regolamentare, all'efficienza energetica nei seguenti casi: Separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari Disposizioni giuridiche o pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici, di bilancio e di contabilità annuali. Alcuni esempi di misure: Erogazione di incentivi Abrogazione o modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari Semplificazione delle procedure amministrative. Azioni di istruzione, formazione e assistenza tecnica in materia di efficienza energetica. NON RECEPITO NEL D.L. 102/2014 pag. 37

38 La Direttiva 2012/27/CE: Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico (art. 20) Gli Stati membri possono: agevolare il ricorso a strumenti finanziari per misure di miglioramento dell'efficienza energetica NON RECEPITO NEL D.L. 102/2014 istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica La Commissione assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e dei regimi di supporto tecnico D.L. 102/2014 art. 15: Messi a disposizione 800 M per il periodo per la riqualificazione energetica degli edifici e per l efficienza delle imprese energivore. Varato il FONDO NAZIONALE PER L EFFICIENZA ENERGETICA Fondo Rotativo per finanziare la riqualificazione di edifici basata su interventi di efficienza energetica. pag. 38

39 La Direttiva 2012/27/CE: Coefficienti di conversione (art. 21) Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile, si applicano i fattori di conversione stabiliti all'allegato IV, salvo non sia giustificabile il ricorso ad altri fattori di conversione. NON RECEPITO NEL D.L. 102/2014 pag. 39

40 La Direttiva 2012/27/CE: Capo V Direttiva 2012/27/UE D. Lgs. 102/2014 CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA TITOLO I FINALITÀ E OBIETTIVI CAPO II EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA TITOLO II EFFICIENZA NELL USO DELL ENERGIA CAPO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA TITOLO III EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL ENERGIA CAPO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI TITOLO IV DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CAPO V DISPOSIZIONI FINALI TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI pag. 40

41 La Direttiva 2012/27/CE: Atti delegati ed esercizio della delega (artt ) Alla Commissione è conferito il potere di: adottare atti delegati per rivedere i valori di rendimento di riferimento armonizzati (rif. comma 2 dell'articolo 14, paragrafo 10). adottare atti delegati per adattare al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui agli allegati I, II, III, IV, V, VII, VIII,, X e XII. pag. 41

42 La Direttiva 2012/27/CE: Riesame e monitoraggio dell'attuazione (art. 24) SCADENZE DEGLI STATI MEMBRI A PARTIRE DAL 2013 Entro il 30 aprile di ogni anno RELAZIONE ANNUALE SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA RELAZIONE ANNUALE SULLA COGENERAZIONE D.L. 102/2014 art. 17 A PARTIRE DAL 2014 Entro il 30 aprile e successivamente ogni tre anni PIANO D AZIONE NAZIONALE PER L EFFICIENZA ENERGETICA pag. 42

43 La Direttiva 2012/27/CE: Riesame e monitoraggio dell'attuazione (art. 24) SCADENZE DELLA COMMISSIONE EUROPEA Entro il 30 giugno 2014 valutazione sui progressi compiuti dagli Stati Membri (art. 3). Entro il 5 dicembre 2015 riesame dell efficacia dell'attuazione dell'art. 6 (acquisto da parte di enti pubblici) Entro il 30 giugno 2016 relazione sull'attuazione dell'art. 7 (regimi obbligatori di efficienza energetica) Entro il 30 giugno 2018 valutazione dei progressi realizzati dagli Stati Membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e no (rif. art. 19) pag. 43

44 La Direttiva 2012/27/CE: Piattaforma in linea (art. 25) La Commissione istituisce una piattaforma «in linea» al fine di promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale. La piattaforma sostiene lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete, nonché pratiche innovative. pag. 44

45 La Direttiva 2012/27/CE: Piattaforma in linea (art. 25) pag. 45

46 La Direttiva 2012/27/CE: Articoli conclusivi (artt ) Art. 26 «Procedura di comitato» La Commissione è assistita da un comitato, istituito ai sensi del regolamento UE n. 182/2011. Art. 27 «Modifiche e abrogazioni» Abrogate dal 5 giugno 2014 le direttive 2006/32/CE e 2004/8/CE ALLEGATO XV: tavola di concordanza con le direttive 2006/32/CE e 2004/8/CE Art. 28 «Recepimento» Art. 29 «Entrata in vigore» Art. 30 «Destinatari» pag. 46

47 La Direttiva 2012/27/CE: ULTERIORI MANCATI RECEPIMENTI ALLEGATI I e II totalmente non recepiti ALLEGATO III lettera d), seconda frase, e lettera f), punti ii) e iii), e ultima frase L obbiigo di acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della ciasse più elevata di aderenza sui bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica. Gli obblighi dell allegato non si applicano nel caso degli enti pubblici, qualora rivendano l edificio senza avvalersene per fini propri di ente pubblico. La conformità ai requisiti citati viene verificata tramite gli attestati di prestazione energetica di cui all articolo 11 della direttiva 2010/31/UE. ALLEGATO VII, punto 1.3 Non recepita la disposizione relativa ai consigli sull efficienza energetica allegati alle fatture e le altre informazioni al cliente finale. pag. 47

48 Grazie per l attenzione!!! Riferimenti : pag. 48

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