COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

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1 Ref. Ares(2015) /12/2015 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE Direzione F Ufficio alimentare e veterinario DG(SANTE) MR RELAZIONE FINALE SU UN AUDIT CONDOTTO IN ITALIA DAL 9 AL 20 MARZO 2015 PER VALUTARE IL SISTEMA VIGENTE DEI CONTROLLI UFFICIALI DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, IN PARTICOLARE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

2 Sintesi L audit è stato condotto in Italia dal 9 al 20 marzo 2015 allo scopo di valutare i controlli ufficiali sulla produzione e il magazzinaggio del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché le misure di follow-up adottate dalle autorità competenti (AC) in risposta alle raccomandazioni formulate nelle precedenti relazioni di audit. Sono state visitate tre regioni (Abruzzo, Puglia e Piemonte). I controlli ufficiali vengono effettuati sovente in base a piani di controllo, sono basati sui rischi e ben documentati. Tuttavia, le relazioni degli stabilimenti contengono pochissime informazioni pertinenti e molte carenze non vengono rilevate. Inoltre, vi sono pochissime misure di follow-up efficaci. La comunicazione nelle unità delle AC locali resta scarsa. Negli otto stabilimenti visitati solo alcune delle carenze riscontrate dal gruppo di audit dell Ufficio alimentare e veterinario erano state identificate e documentate dall AC. Gli audit (articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004) vengono condotti a livello centrale e regionale. Le relazioni su tali audit presentano i risultati per quanto riguarda le non conformità e i problemi sistemici. Dei sette stabilimenti visitati (escluso il centro di raccolta del latte) in tre regioni (sei province), dal punto di vista della struttura, manutenzione, attrezzatura, pulizia e igiene durante le operazioni, quattro sono risultati soddisfacenti (con livelli diversi di osservazioni e carenze), mentre tre sono risultati insoddisfacenti. Non sussisteva un rischio immediato per la salute pubblica. Gravi carenze sono state individuate nei controlli ufficiali delle aziende lattiero-casearie visitate. Standard di qualità del latte crudo (sezione IX dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004): deroghe nazionali, notificate alla Commissione per il periodo per tutto il latte, esistono ancora per il latte ovino e caprino. Gli operatori del settore alimentare (OSA) prelevano campioni, ma questi non sempre vengono analizzati e le prestazioni di laboratorio non sono sempre affidabili. Non sempre i risultati non conformi vengono notificati alle AC e non esiste un sistema che ne assicuri la notifica (l AC prende provvedimenti quando viene informata). Non esiste un sistema nazionale per il monitoraggio ufficiale dei controlli propri degli OSA riguardo ai parametri del latte crudo. Residui: in tutti gli stabilimenti visitati esistevano procedure per i controlli degli inibitori. Tuttavia, in tre stabilimenti venivano utilizzati kit scaduti. La prescrizione relativa alla conservazione dei registri dei trattamenti con medicinali veterinari nelle aziende di produzione lattiero-casearie non veniva rispettata. Per colmare le lacune identificate nel corso dell audit sono state formulate alcune raccomandazioni all AC. Almeno cinque di queste raccomandazioni, o raccomandazioni molto simili, sono già state fatte nella relazione di audit DG(SANCO) , e , ma non sono state affrontate o attuate in maniera adeguata. II

3 Indice 1 Introduzione Obiettivi e portata Base giuridica Contesto Risultanze e conclusioni Autorità competenti Legislazione Designazione delle autorità competenti La cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti e al loro interno Registrazione/riconoscimento degli operatori del settore alimentare Definizione delle priorità dei controlli ufficiali Campionamento ufficiale e analisi di laboratorio Procedure per l espletamento delle attività di controllo e la documentazione dei controlli ufficiali Formazione Misure esecutive Verifica e revisione dei controlli e delle procedure ufficiali Controlli ufficiali del rispetto delle norme d igiene da parte degli operatori del settore alimentare a livello di stabilimento Requisiti generali in materia d igiene Sistemi basati sull HACCP Criteri microbiologici per i prodotti alimentari Tracciabilità, etichettatura e marchio di identificazione Controllo delle aziende di produzione del latte Controlli del latte crudo al momento della raccolta Sottoprodotti di origine animale Raccomandazioni degli audit precedenti rilevanti per l audit attuale Conclusioni generali Riunione conclusiva Raccomandazioni...19 Allegato 1 Riferimenti normativi III

4 ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA PRESENTE RELAZIONE Abbreviazione ASL AC ACC PCC CE DG(SANCO) DG(SANTE) UE OSA ICA UAV HACCP Spiegazione Azienda Sanitaria Locale unità sanitaria locale (responsabile della salute pubblica, della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali) Autorità competente Autorità centrale competente Punti critici di controllo Commissione europea Direzione generale Salute e consumatori, attualmente DG(SANTE) Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare Unione europea Operatore del settore alimentare Informazioni sulla catena alimentare Ufficio alimentare e veterinario Analisi di rischio e punti critici di controllo Pacchetto igiene Regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 PCNP SCC SINTESIS CBT DGSAN Piano di controllo nazionale pluriennale Conta delle cellule somatiche Sistema INTEgrato per gli Scambi, le Importazioni e le Strutture Conta batterica totale (carica batterica a 30 C) Direzione Generale Sicurezza Alimenti e Nutrizione IV

5 1 INTRODUZIONE L audit è stato condotto in Italia dal 9 al 20 marzo 2015 nell ambito del programma di audit pianificato dell UAV. Il gruppo di audit dell UAV era costituito da due ispettori dell UAV. Il gruppo di audit dell UAV è stato accompagnato nel corso dell audit da un rappresentante dell autorità centrale competente (ACC), del Ministero della Salute e delle autorità competenti (AC) delle regioni visitate. La riunione di apertura si è tenuta a Roma insieme all ACC il 9 marzo Nel corso della riunione il gruppo di audit dell UAV ha confermato gli obiettivi e l itinerario dell audit. Sono state inoltre richieste informazioni aggiuntive onde poter completare l audit in maniera soddisfacente. 2 OBIETTIVI E PORTATA L obiettivo principale dell audit era quello di valutare i controlli ufficiali sulla produzione e il magazzinaggio del latte e dei prodotti lattiero-caseari e le misure di follow-up adottate dalle AC in risposta alle raccomandazioni formulate nella relazione DG(SANCO)/ MR definitivo (di seguito denominata la relazione ) per quanto riguarda: l organizzazione e il funzionamento dell AC, e i controlli ufficiali del rispetto da parte degli operatori del settore alimentare (OSA) delle norme generali e specifiche in materia d igiene per gli alimenti di origine animale. Nell ambito del presente audit rientrano inoltre alcune raccomandazioni formulate nelle relazioni DG(SANCO)/ , DG(SANCO)/ e DG(SANCO)/ (cfr. il successivo paragrafo 6). A questa valutazione sono stati sottoposti i controlli sulla produzione del latte crudo e dei prodotti lattiero-caseari nel quadro dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004. Alla luce di tali obiettivi, l itinerario dell audit prevedeva le seguenti tappe: AUTORITÀ COMPETENTI Osservazioni Centrali 1 Riunione di apertura e riunione conclusiva Autorità competenti Regionali Locali 3 Regioni Abruzzo, Puglia e Piemonte 6 ASL delle 6 province visitate (Asti, Cuneo, Bari, Foggia, L Aquila, Chieti) PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE/DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI ATTIVITÀ 5

6 Stabilimenti di trasformazione del latte Centri di raccolta del latte Aziende produttrici di latte BASE GIURIDICA L audit è stato effettuato a norma delle disposizioni generali della legislazione dell Unione europea (UE), in particolare a norma dell articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. I riferimenti normativi completi sono riportati nell Allegato 1. Gli atti giuridici citati nella presente relazione si riferiscono, laddove ciò sia pertinente, all ultima versione modificata. 4 CONTESTO L audit precedente sulla sicurezza degli alimenti di origine animale in Italia è stato effettuato dal 26 aprile al 7 maggio 2010 e i suoi risultati sono descritti nella relazione Altri audit attinenti all audit in esame sono DG(SANCO)/ , DG(SANCO)/ e DG(SANCO)/ Queste relazioni si possono consultare all indirizzo: Il paragrafo 6 della presente relazione contiene una tabella in cui sono riportati il testo integrale delle raccomandazioni pertinenti, il riferimento alle relazioni di audit nonché una valutazione della loro attuazione. 5 RISULTANZE E CONCLUSIONI 5.1 AUTORITÀ COMPETENTI Legislazione Risultanze Parametri del latte crudo 1. All Italia è stata concessa una deroga ai requisiti riguardanti i parametri del latte crudo previsti dall Allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004. Tale deroga è 6

7 stata debitamente notificata alla Commissione europea (COM) e ad altri Stati membri dell UE con notifica TRIS n (TRIS: sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche). 2. La deroga si applica alle regioni con vincoli geografici nonché all uso dei metodi tradizionali e riguarda una riduzione nella frequenza dei controlli dei criteri per il latte crudo vaccino, ovino e caprino. Il latte non conforme ai criteri deve essere utilizzato per la produzione di formaggi con un periodo di maturazione superiore a 60 giorni. Flessibilità 3. L applicazione delle norme di flessibilità (deroghe concesse dalla normativa UE pertinente per l applicazione flessibile dei requisiti all interno di piccoli stabilimenti e/o negli stabilimenti situati in regioni isolate) è decisa a livello regionale e notificata alla COM. L'applicazione ai singoli stabilimenti dipende tuttavia dalle regioni e varia nella prassi da una regione all altra. 4. Nella regione Abruzzo non si applicano norme di flessibilità. 5. Per uno stabilimento visitato in Piemonte l AC ha concesso la flessibilità (riduzione del numero di unità campionarie da cinque a due) in conformità dell articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 2073/2005. La procedura dell OSA esistente era in linea con i requisiti di flessibilità. 6. Come indicato nel paragrafo Parametri del latte crudo, in quest area sono state applicate norme di flessibilità. Conclusioni sulla legislazione 7. Le possibilità e i benefici potenziali legati all applicazione delle norme di flessibilità non sono pienamente sfruttati, in modo particolare in alcune regioni Designazione delle autorità competenti Requisiti giuridici L articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che gli Stati membri designino le AC responsabili degli obiettivi e dei controlli ufficiali previsti dal regolamento. Fissa inoltre i criteri operativi per le AC. Risultanze 8. Una panoramica su come sono organizzati in Italia i sistemi di controllo, in base alle informazioni da essi forniti, è riportata nel profilo del paese Italia al seguente indirizzo: 7

8 9. L ACC pertinente nell ambito del presente audit è il Ministero della Salute, in particolare la Direzione Generale Sicurezza Alimenti e Nutrizione - DGSAN, di seguito denominata il Ministero. 10. Programmi annuali per i controlli ufficiali sono stati sviluppati in tutte le regioni visitate, compresa la Puglia, dove tale programma era assente al momento dell audit DG(SANCO)/ Sulla base di tali programmi è stato introdotto nelle regioni un sistema per i controlli ufficiali negli stabilimenti, basato su valutazioni del rischio. 11. Un sistema di verifica dell efficacia dei controlli ufficiali (audit interni) è stato introdotto a livello centrale e nelle regioni visitate (cfr. paragrafo Verifica dei controlli ufficiali). Conclusioni sulle autorità competenti 12. Le AC sono state designate e in Italia è stato introdotto un sistema per i controlli ufficiali, come richiesto dall articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004, ivi inclusa la verifica della loro efficacia, come stabilito dall articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/ Cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti e al loro interno Requisiti giuridici L articolo 4 (paragrafi 3 e 5) del regolamento (CE) n. 882/2004 richiede un coordinamento efficiente ed efficace tra le autorità competenti e al loro interno. Risultanze 13. L organizzazione delle autorità competenti è stata descritta nella relazione e nel profilo del paese e, in particolare, nel suo paragrafo 2.2. A livello centrale, l unità responsabile nell ambito di questo audit rimane l Ufficio III Igiene dei prodotti di origine animale. 14. È stato istituito un sistema di audit interni effettuati dal Ministero nelle regioni; cfr. il paragrafo (Verifica e revisione dei controlli e delle procedure ufficiali). 15. Le difficoltà di comunicazione tra le sezioni dell ASL responsabili della salute animale (sezione A), delle aziende e degli stabilimenti di produzione del latte crudo (sezione C) e degli stabilimenti alimentari (sezione B) sono state precedentemente evidenziate in alcune relazioni di audit del Ministero (ACC) e delle AC regionali, in particolare in quella del Ministero alle regioni Abruzzo e Puglia, ma anche in quella della regione Abruzzo all ASL dell ottobre-novembre Le raccomandazioni formulate in queste relazioni non sono ancora state attuate in maniera efficace. 16. In una provincia, il gruppo di audit dell UAV ha rilevato che le non conformità riscontrate nei parametri del latte crudo di uno specifico fornitore per tre mesi 8

9 consecutivi, identificate da un ASL, non erano state comunicate all ASL responsabile del controllo a livello di azienda produttrice di latte. Conclusioni sulla cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti e al loro interno 17. I problemi di comunicazione tra le varie sezioni dell AC locale, evidenziati in diverse relazioni a vari livelli, non sono stati affrontati adeguatamente. Permangono pertanto difficoltà di comunicazione Registrazione/riconoscimento degli operatori del settore alimentare Requisiti giuridici L articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, l articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, l articolo 3 del regolamento (CE) n. 854/2004 e l articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004. Risultanze 18. Il sistema di riconoscimento degli stabilimenti è descritto nel profilo del paese. 19. Nel settore lattiero-caseario gli stabilimenti di trasformazione del latte e i centri di raccolta del latte sono stati riconosciuti, le aziende di produzione del latte sono state registrate. 20. Tre degli stabilimenti di trasformazione del latte visitati presentavano inadeguatezze strutturali e di manutenzione, pertanto non erano conformi con i requisiti di riconoscimento stabiliti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/ Il Sistema INTEgrato per gli Scambi, le Importazioni e le Strutture (SINTESIS) fornisce un elenco unico degli stabilimenti riconosciuti e registra le varie attività autorizzate dei singoli stabilimenti. 22. In una regione uno stabilimento è stato sospeso due anni fa dall elenco del Sistema INTEgrato per gli Scambi, le Importazioni e le Strutture (SINTESIS). L AC ha spiegato che ciò era una conseguenza del terremoto verificatosi in Abruzzo nel 2009 e che gli stabilimenti danneggiati stavano aspettando gli aiuti dalle autorità per rinnovare i locali. Durante il periodo di sospensione lo stabilimento era oggetto di visite di verifica quattro volte l'anno, volte a confermare l'assenza di attività dello stesso. Lo stabilimento è stato rimosso dall'elenco il giorno in cui il gruppo di audit dell'uav ha chiesto di visitarlo 23. Un altro stabilimento, sospeso nel 2013, rimane sospeso. In questa regione non erano disponibili criteri riguardo alla durata della sospensione di uno stabilimento prima della sua rimozione dall elenco. 9

10 24. In un altra regione l AC ha dichiarato che uno stabilimento viene rimosso dall elenco dopo sei mesi di sospensione. 25. Uno stabilimento compariva nell elenco del trattamento termico (stabilimento per la produzione di latte alimentare). Tuttavia, stando alle informazioni fornite dall UAV, tale stabilimento non ha mai prodotto latte alimentare. 26. Sul sito web del Ministero risulta un solo elenco di stabilimenti riconosciuti in Italia, che contiene tutte le attività degli stabilimenti interessati: Conclusioni sul riconoscimento degli stabilimenti 27. Non sono stati elaborati criteri standard in relazione agli stabilimenti sospesi. Di conseguenza gli stabilimenti sospesi possono rimanere sull elenco per un periodo illimitato. Negli elenchi delle attività degli stabilimenti sono stati rilevati taluni errori di piccola entità Definizione delle priorità dei controlli ufficiali 28. I controlli ufficiali vengono effettuati frequentemente, sono basati sui rischi e ben documentati. 29. Le decisioni in merito ai criteri di valutazione dei rischi e alla frequenza dei controlli vengono prese a livello regionale o locale, sia per i controlli negli stabilimenti di trasformazione del latte che per i controlli nelle aziende di produzione del latte. Conclusioni in merito alla definizione delle priorità dei controlli ufficiali 30. In tutte le regioni visitate esistono sistemi per la definizione delle priorità dei controlli basata sui rischi e per la determinazione della frequenza dei controlli Campionamento ufficiale e analisi di laboratorio 31. I piani di controllo per il campionamento ufficiale e le analisi di laboratorio vengono stabiliti a livello regionale: In una regione vengono prescritti il numero dei campioni ufficiali da prelevare e i parametri da controllare per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Non sempre vengono inclusi criteri importanti. Ad esempio, in una regione non viene indicato il controllo della presenza di Listeria ed E. coli nei formaggi prodotti con latte non pastorizzato. 10

11 32. In una seconda regione il numero dei campioni da prelevare non è specificato. Il piano richiede all AC di verificare la conformità dei campionamenti dell OSA e di prelevare campioni ufficiali quando necessario utilizzando i criteri e i metodi stabiliti dal regolamento (CE) n. 2073/ Non esistevano piani di controllo ufficiali per verificare i criteri CBT e SCC del latte crudo. Sono stati effettuati solo controlli ufficiali mirati in caso di sospensione. 34. Il controllo degli inibitori nel latte crudo fa parte del piano nazionale di controllo dei residui. 35. I risultati del campionamento ufficiale non vengono utilizzati per verificare i risultati dell analisi del latte crudo effettuata in laboratori accreditati privati. In un caso (cfr. paragrafo 5.2.6) non è stato identificato o investigato un conflitto tra l analisi ufficiale e l analisi dell OSA proveniente dalla stessa azienda di produzione del latte. 36. L ACC ha informato il gruppo di audit dell UAV che è stato raggiunto un accordo tra Stato e regioni per effettuare i controlli ufficiali dei laboratori che eseguono le analisi dei controlli propri dell OSA. Tale accordo, firmato l 8 gennaio 2015, fornisce orientamenti per questi controlli e la sua entrata in vigore è prevista entro la fine del Conclusioni sul campionamento ufficiale e le analisi di laboratorio 37. I piani di controllo per il campionamento ufficiale e le analisi di laboratorio esistono, ma presentano lacune che variano da una regione/località a un altra. 38. Non esistevano piani di controllo ufficiali per controllare i criteri CBT e SCC del latte crudo. 39. I laboratori che effettuano esami per i controlli propri dell OSA non sono ancora sottoposti a controlli ufficiali Procedure per l espletamento delle attività di controllo e la documentazione dei controlli ufficiali 40. Nelle varie regioni/località vengono utilizzate linee guida e liste di controllo diverse, ma tutte sono risultate soddisfacenti. 11

12 Conclusioni sulle procedure per l espletamento delle attività di controllo e la documentazione dei controlli ufficiali 41. Nonostante si applichino procedure diverse nelle varie regioni, tali procedure consentono in generale al personale ufficialmente incaricato di eseguire e documentare i controlli ufficiali in conformità dell articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/ Formazione 42. In una regione in cui è stato valutato l aspetto della formazione: in seguito a un audit condotto dal Ministero nel 2013, su richiesta dell AC regionale, il Ministero ha organizzato una formazione sul latte e sui prodotti lattiero-caseari, con la partecipazione dell UAV. Si sono tenute due sessioni di formazione, una nel mese di dicembre 2014 e una nel gennaio Dai controlli ufficiali negli stabilimenti (cfr. paragrafo 54) emerge che, sebbene il personale che ha ricevuto la formazione sia competente nell individuare le irregolarità, ciò non si riflette nello standard dei controlli ufficiali eseguiti. Conclusioni sulla formazione 44. Il personale dell AC responsabile dei controlli nel settore lattiero-caseario ha ricevuto una formazione approfondita, ma ciò non sempre si rifletteva nello standard dei controlli ufficiali eseguiti Misure esecutive 45. La normativa italiana prevede la possibilità di imporre sanzioni amministrative (sanzioni, multe, sospensioni) in caso di non conformità Verifica e revisione dei controlli e delle procedure ufficiali 46. Audit interni nel settore lattiero-caseario sono stati condotti nel dalle AC (il Ministero nelle regioni) e dalle autorità regionali (le regioni nell ASL). 47. Il Ministero ha condotto un audit nel 2013 e nel 2014 per valutare il controllo ufficiale eseguito sul latte e sui prodotti lattiero-caseari in due regioni. 48. Si sono riscontrati criteri di qualità del latte crudo non conformi e in tutte le relazioni di audit sono state formulate raccomandazioni pertinenti sia a livello centrale (il Ministero) che regionale (Abruzzo). 49. Una regione non ha risposto con un piano d'azione adeguato alle raccomandazioni dell audit interno. Secondo il Ministero è previsto un nuovo audit in questa regione nel

13 50. La relazione dell altra regione contiene sette raccomandazioni. La regione ha risposto con un piano d azione che è stato valutato dall ACC. Tutte le risposte sono state soddisfacenti tranne una. La risposta a una raccomandazione è stata considerata solo in parte soddisfacente perché la separazione delle responsabilità tra le due ASL in materia di latte non era chiara. 51. Le questioni evidenziate nelle relazioni di audit a livello centrale e regionale, quali una procedura per il controllo del latte crudo e per la comunicazione tra le diverse unità dell ASL, erano in corso. Conclusioni sulla verifica dei controlli ufficiali 52. Esiste un sistema di verifica dei controlli e delle procedure ufficiali, e dell'esecuzione degli audit, come prescritto dall articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tale sistema si è rivelato efficace nell identificare le inadeguatezze dei controlli ufficiali. Il follow-up di tali audit era in corso al momento dell'audit dell'uav e non è stato quindi possibile valutarlo integralmente. 5.2 CONTROLLI UFFICIALI DEL RISPETTO DELLE NORME D IGIENE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE A LIVELLO DI STABILIMENTO Requisiti generali in materia d igiene Requisiti giuridici L articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, l articolo 3 del regolamento (CE) n. 853/2004 e l articolo 4 del regolamento (CE) n. 854/2004. Risultanze 53. In tutti gli stabilimenti di trasformazione del latte visitati i controlli ufficiali sono stati effettuati secondo la frequenza prescritta o con una frequenza maggiore. 54. Le procedure ufficiali sono state rispettate e i controlli sono stati documentati. 55. Nella maggior parte dei casi le relazioni ufficiali hanno fornito una descrizione dettagliata dello stabilimento e delle procedure dell OSA esistenti. Le relazioni esaminate non fornivano tuttavia un quadro accurato dei livelli di conformità. La maggior parte delle non conformità identificate dal gruppo di audit dell UAV non erano state registrate nelle relazioni ufficiali (i risultati del gruppo di audit dell UAV sono riportati al successivo paragrafo 59). 56. Molte relazioni non includevano risultati, conclusioni o raccomandazioni. 57. Nei casi in cui erano state formulate raccomandazioni, erano documentate anche le attività di follow-up. Tuttavia, le azioni correttive sovente non venivano attuate o non erano efficaci. 13

14 58. In uno stabilimento in cui l UAV ha chiesto al funzionario dell AC locale di effettuare l ispezione seguendo le loro procedure, il funzionario ha dimostrato di avere una buona conoscenza dei requisiti ed è stato capace di identificare i dati e le carenze pertinenti. Tuttavia, le conclusioni tratte sono state ritenute non corrette e quindi non costituivano una solida base per la formulazione di raccomandazioni adeguate. 59. Segue una sintesi dei risultati del gruppo di audit dell UAV nei sette stabilimenti visitati: Quattro sono stati considerati in generale conformi ai requisiti (alcune inadeguatezze minori, solitamente legate alla manutenzione, all igiene o alla struttura dello stabilimento). In uno stabilimento sono state osservate carenze legate all igiene, ad esempio l acqua di condensazione proveniente da un impianto di refrigerazione veniva scaricata direttamente in un contenitore di prodotti esposti. Le strutture di questo stabilimento non erano a norma. A dispetto di ciò, secondo il gruppo di audit dell UAV, lo stabilimento poteva beneficiare di una deroga in forza delle norme di flessibilità, ma le disposizioni in materia di flessibilità non venivano applicate nella regione. In un altro stabilimento non erano disponibili i dati relativi al trattamento termico per la pastorizzazione. Questo stabilimento presentava inoltre notevoli carenze legate alla pulizia e alla manutenzione (sporcizia generale nei locali frigoriferi, strutture arrugginite, condensa, vernici scrostate negli apparecchi per la preparazione degli alimenti). In un terzo stabilimento, di recente sottoposto a migliorie ritenute soddisfacenti dall AC, continuavano a esserci problemi di manutenzione (vernici scrostate, materiale isolante a vista o danneggiato, ruggine, condensa, crepe nei muri e nei pavimenti). Secondo l AC tali problemi erano ricorrenti dal precedente audit effettuato nello stabilimento sei mesi prima. 60. Con riferimento a quanto esposto sopra, non si sono osservate differenze significative negli standard delle varie regioni visitate. Nessuna delle carenze individuate presenta un rischio immediato per la salute pubblica. 14

15 Conclusioni sui requisiti generali in materia d igiene 61. Sebbene nessuna delle carenze osservate presenti un rischio immediato per la salute pubblica, il sistema di controllo ufficiale non garantisce il rispetto uniforme dei requisiti generali in materia d igiene previsti dall articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, dall articolo 3 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dall articolo 4 del regolamento (CE) n. 854/ Sistemi basati sull HACCP Requisiti giuridici Articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e articolo 4 del regolamento (CE) n. 854/2004. Risultanze 62. Il sistema basato sull analisi del rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) è stato valutato nel dettaglio in uno stabilimento: Le procedure e il processo descritti nella documentazione HACCP non corrispondevano con quelli effettivamente riscontrati nello stabilimento. La procedura HACCP descritta per il processo di pastorizzazione (parametro della temperatura) non era in linea con i requisiti previsti dalla normativa. 63. La documentazione HACCP non era stata controllata dal veterinario ufficiale e le carenze di cui sopra non erano state identificate. Conclusioni sui sistemi basati sull HACCP 64. Esistono sistemi basati sull HACCP, ma i controlli ufficiali su di essi non sono sufficientemente rigorosi Criteri microbiologici per i prodotti alimentari Requisiti giuridici Articolo 4 del regolamento (CE) n. 854/2004. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce le norme UE sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Risultanze 65. In uno stabilimento l AC aveva applicato correttamente le misure di flessibilità per concedere una riduzione del numero dei prodotti finiti campionati. Le procedure dell OSA erano in linea con i requisiti. 15

16 66. In un altro stabilimento l AC regionale aveva rilevato durante un audit effettuato nel 2014 che l OSA stava applicando una normativa nazionale obsoleta anziché conformarsi ai requisiti del regolamento (CE) n. 2073/2005. L AC aveva adottato le misure del caso e dal 2015 l OSA applica le norme corrette. Conclusioni sui criteri microbiologici per i prodotti alimentari 67. I controlli microbiologici sono conformi con i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 2073/ Tracciabilità, etichettatura e marchio di identificazione Requisiti giuridici Articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004, articolo 3 della direttiva 2000/13/CE e articolo 4 del regolamento (CE) n. 854/2004. Risultanze 68. Le relazioni dei controlli ufficiali, visionate dal gruppo di audit dell UAV negli stabilimenti visitati, non segnalavano carenze nel sistema di tracciabilità negli ultimi due anni. 69. Il gruppo di audit dell UAV ha effettuato controlli della tracciabilità in due stabilimenti: Nel primo (un grande centro di raccolta del latte) le quantità di latte venduto ai clienti non hanno potuto essere messe facilmente in correlazione con le quantità ricevute dai singoli fornitori (le informazioni sui fornitori sono state richieste dai clienti). Nel secondo, lo stesso numero di lotto è stato assegnato sia al latte pastorizzato che a quello non pastorizzato. Questo stabilimento esportava prodotti in un paese terzo che richiedeva prodotti realizzati unicamente con latte pastorizzato. Conclusioni sulla tracciabilità 70. I controlli ufficiali sulla tracciabilità non sono pienamente efficaci Controllo delle aziende di produzione del latte Requisiti giuridici Articolo 8 del regolamento (CE) n. 854/2004. Risultanze 71. I controlli ufficiali sulle aziende di produzione del latte vengono effettuati dalle AC locali (ASL). Le diverse unità delle ASL si occupano di aspetti diversi (un settore è 16

17 responsabile dell igiene, della qualità del latte crudo e della zootecnia, un altro settore è responsabile della salute animale). 72. In una delle due aziende di produzione del latte visitate la struttura degli edifici era inadeguata ed era impossibile tenerla pulita. In una relazione su un controllo ufficiale si leggeva che i muri sono sporchi e le altre specie non sono adeguatamente separate. Secondo l AC non era stata presa alcuna misura per rimediare all inadeguatezza delle strutture perché il comune aveva dichiarato inadeguata la sede dell azienda e se ne prevedeva un trasferimento. 73. In questa prima azienda di produzione del latte l igiene generale era inadeguata, la protezione dai parassiti durante la raccolta del latte era insufficiente e gli standard di benessere degli animali erano insoddisfacenti (animali con zoccoli trascurati). 74. Le strutture dell altra azienda visitata erano soddisfacenti. 75. In una delle due aziende visitate i registri relativi ai trattamenti con medicinali veterinari non venivano conservati. Detti registri non sono sottoposti a controlli ufficiali. 76. Secondo quanto dichiarato dagli allevatori delle due aziende visitate, i registri relativi ai medicinali erano tenuti dai loro veterinari, che avevano effettuato tutti i trattamenti. Entrambi gli allevatori hanno dichiarato di non gestire o detenere stock di medicinali veterinari. Tuttavia, nel locale di mungitura di una delle due aziende sono stati rinvenuti medicinali veterinari e siringhe. Conclusioni sulle aziende di produzione del latte 77. I controlli ufficiali nelle aziende di produzione del latte non sono efficaci. In particolare, non viene rispettato il requisito di mantenere in sede i registri relativi ai trattamenti con medicinali veterinari Controlli del latte crudo al momento della raccolta Requisiti giuridici Articolo 8 del regolamento (CE) n. 854/2004. Risultanze Parametri di qualità del latte crudo 78. Non esiste un sistema nazionale o regionale di monitoraggio ufficiale dei controlli propri dell OSA riguardo ai parametri del latte crudo, come richiesto dal regolamento (CE) n. 854/2004, allegato IV. 17

18 79. In particolare, non esiste un sistema con il quale sia possibile garantire che gli OSA informino le AC pertinenti in merito ai risultati non conformi. In un caso in cui due OSA erano sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, uno stabilimento aveva un sistema efficiente per fornire informazioni a tutte le AC interessate (sia l ASL responsabile della supervisione dello stabilimento che l ASL responsabile dell azienda di produzione del latte), mentre l altro OSA non disponeva di un simile sistema. Un ASL ha fornito le prove del seguito dato ai casi di non conformità, ma ciò è avvenuto soltanto quando l ASL ne ha ricevuto notifica dall OSA, il che non sempre si è verificato. 80. Gli OSA hanno istituito sistemi di controllo del latte crudo in entrata, come stabilito dalla sezione IX, allegato III, del regolamento (CE) n. 853/2004. Negli stabilimenti visitati sono stati prelevati ed esaminati campioni di latte crudo, come previsto dal regolamento. Tuttavia: i risultati non sono sempre analizzati e/o i risultati non sono credibili (v. paragrafo 81 successivo) e/o quando i risultati non sono soddisfacenti, questi non sempre vengono notificati all AC. 81. Sebbene nel corso di questo audit non sia stato visitato alcun laboratorio, si sono visti risultati che pregiudicano la credibilità dei laboratori privati accreditati: In una delle aziende di produzione del latte visitate (selezionata dal gruppo di audit dell UAV) l OSA ha informato l AC (ASL) soltanto dopo cinque risultati non conformi per la CBT consecutivi. L ASL aveva presentato i campioni a un laboratorio ufficiale; il proprietario aveva presentato i campioni (raccolti per suo conto da un associazione di produttori) a un laboratorio accreditato. I risultati dei due laboratori presentavano differenze significative. In un azienda lattiero-casearia un campione di latte sfuso prelevato l 8 aprile 2014 e analizzato in questo laboratorio indicava /ml per la CBT e /ml per la SCC. Nella stessa azienda, un campione ufficiale prelevato il giorno successivo e analizzato in un laboratorio ufficiale indicava /ml per la CBT e /ml per la SCC. Nessun campionamento comparativo era stato effettuato per indagare su tale differenza. 82. In uno stabilimento visitato, per il controllo della qualità del latte crudo (CBT e SCC) sono stati prelevati campioni da ciascun fornitore ogni due mesi sia per la CBT che per la SCC. I campioni sono stati inviati a due diversi laboratori. Per calcolare la media geometrica l OSA ha selezionato il risultato più basso dei risultati di laboratorio. 18

19 Controlli degli inibitori 83. In tutti gli stabilimenti visitati esistevano procedure per verificare la presenza di sostanze inibitrici nel latte crudo. In tre di questi stabilimenti i kit per effettuare tali controlli (test rapido) erano scaduti (data di scadenza superata). In uno di essi, è stata mostrata al gruppo di audit dell UAV una comunicazione indirizzata all OSA da parte del fornitore di kit; detta comunicazione suggeriva la possibilità di continuare a utilizzare il kit per tre mesi dopo la data di scadenza, a patto che l utilizzatore effettuasse controlli propri. 84. Negli ultimi due anni si sono osservati pochissimi risultati positivi o falsi positivi (solo in due degli stabilimenti visitati). 85. I registri dei trattamenti con medicinali veterinari non erano conservati nelle aziende visitate e tale requisito non viene fatto rispettare. Conclusioni sui controlli del latte crudo 86. Non esiste un sistema per monitorare i controlli dell OSA sul latte crudo relativamente alla CBT, alla SCC e alla presenza di antibiotici. Il controllo ufficiale era debole perché le AC non tenevano conto dell affidabilità dei risultati. 87. I controlli ufficiali non verificano l affidabilità dei risultati provenienti dai laboratori accreditati, utilizzati dagli OSA. 88. Nessun seguito è stato dato a una raccomandazione formulata nel quadro di un precedente audit dell UAV, riguardante il monitoraggio dei controlli sul latte crudo (articolo 8 e allegato IV (II) del regolamento (CE) n. 854/2004) Sottoprodotti di origine animale Requisiti giuridici Articolo 5 del regolamento (CE) n. 854/2004. Il regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare gli articoli 21 e 22, stabilisce i requisiti per la raccolta e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale, inclusi i requisiti per l identificazione, i registri e l utilizzo dei documenti commerciali. Risultanze 89. In uno stabilimento la legislazione relativa ai sottoprodotti di origine animale non è stata aggiornata nelle procedure scritte dell OSA. A parte questo, il gruppo di audit dell UAV non aveva osservazioni da fare in merito ai sottoprodotti di origine animale. 6 RACCOMANDAZIONI DEGLI AUDIT PRECEDENTI RILEVANTI PER L AUDIT ATTUALE Relazione (n ) su un audit condotto dal Esaminare l accuratezza degli elenchi degli stabilimenti Non del tutto attuata 19

20 aprile al 7 maggio 2010 per valutare le misure di followup adottate dalle autorità competenti riguardo ai controlli ufficiali sulla sicurezza degli alimenti di origine animale, in particolare la carne, il latte e i prodotti derivati. riconosciuti e garantire che essi riflettano correttamente l attività dello stabilimento riconosciuto in linea con l articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004. Come sopra 3. Assicurare che i controlli ufficiali siano efficaci come previsto dall articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 ed assicurare la verifica dell efficacia dei controlli ufficiali, come previsto dall articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Come sopra 4. Riprendere al più presto l attuazione dei piani di audit ed estendere l azione già avviata nelle regioni e dalle autorità competenti a tutti i livelli come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004. Attuata in parte, ma con un follow-up inefficace Non del tutto attuata nelle regioni visitate Come sopra Come sopra 6. Garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità dell articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che, quando sono individuate non conformità riguardanti la struttura, l impianto, la manutenzione e, in generale, le norme igieniche, come previsto dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, siano prese misure correttive, come previsto dall articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/ Garantire che l AC monitori il controllo sul latte crudo, effettuato a norma dell allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III del regolamento (CE) n. 853/2004, Non del tutto attuata Non attuata 20

21 Relazione (n ) su un audit effettuato in Italia dal 18 al 28 giugno 2012 per valutare i controlli ufficiali in merito alla macellazione e alla trasformazione delle carni fresche, in particolare delle carni equine fresche. Come sopra Come sopra Come sopra Relazione (n ) su un audit effettuato in Italia dal 27 maggio al 7 giugno 2013 per valutare i controlli ufficiali dei criteri di sicurezza alimentare e igiene del processo (regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione) come richiesto nell allegato IV, capo II del regolamento (CE) n. 854/ Porre in atto in tutte le regioni d'italia un sistema di controlli ufficiali degli stabilimenti basato sulla valutazione dei rischi presentati dai diversi stabilimenti, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/ Porre in atto un sistema di audit e di verifica dei controlli ufficiali conformemente agli articoli 4 e 8 del regolamento (CE) n. 882/2004 in tutte le regioni d'italia. 5. Assicurare il rispetto, ad opera degli operatori, della conformità degli stabilimenti alle esigenze in materia d'igiene come da articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/ Assicurare che le procedure per l'autorizzazione degli stabilimenti siano conformi ai requisiti dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 853/2004 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 854/ Garantire che il latte crudo fornito agli stabilimenti lattierocaseari soddisfi i requisiti dell allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e che i controlli ufficiali del latte crudo siano svolti in conformità dell allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004. Attuata nelle regioni visitate Attuata in parte, ma con un follow-up inefficace Non del tutto attuata Non del tutto attuata nelle regioni visitate Non del tutto attuata 21

22 Come sopra 7. Attuare procedure per l audit e la verifica dell efficacia dei controlli ufficiali conformemente ai requisiti dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 854/2004 e dell articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004. Attuata in parte, ma con un follow-up inefficace 7 CONCLUSIONI GENERALI I controlli ufficiali vengono effettuati sovente in base a piani di controllo, sono basati sui rischi e ben documentati. Tuttavia, le relazioni degli stabilimenti contengono pochissime informazioni pertinenti e molte carenze non vengono rilevate. Inoltre, vi sono pochissime misure di follow-up efficaci. La comunicazione nelle unità delle AC locali resta scarsa. Negli otto stabilimenti visitati solo alcune delle carenze riscontrate dal gruppo di audit dell Ufficio alimentare e veterinario erano state identificate e documentate dall AC. Gli audit (articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004) vengono condotti a livello centrale e regionale. Le relazioni su tali audit presentano i risultati per quanto riguarda le non conformità e i problemi sistemici. Dei sette stabilimenti visitati (escluso il centro di raccolta del latte) in tre regioni (sei province), dal punto di vista della struttura, manutenzione, attrezzatura, pulizia e igiene durante le operazioni, quattro sono risultati soddisfacenti (con livelli diversi di osservazioni e carenze), mentre tre sono risultati insoddisfacenti. Non sussisteva un rischio immediato per la salute pubblica. Gravi carenze sono state individuate nei controlli ufficiali delle aziende lattiero-casearie visitate. Standard di qualità del latte crudo (sezione IX dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004): deroghe nazionali, notificate alla Commissione per il periodo per tutto il latte, esistono ancora per il latte ovino e caprino. Gli operatori del settore alimentare (OSA) prelevano campioni, ma questi non sempre vengono analizzati e le prestazioni di laboratorio non sono sempre affidabili. Non sempre i risultati non conformi vengono notificati alle AC e non esiste un sistema che ne assicuri la notifica (l AC prende provvedimenti quando viene informata). Non esiste un sistema nazionale per il monitoraggio ufficiale dei controlli propri degli OSA riguardo ai parametri del latte crudo. Residui: in tutti gli stabilimenti visitati esistevano procedure per i controlli degli inibitori. Tuttavia, in tre stabilimenti venivano utilizzati kit scaduti. I registri dei trattamenti con medicinali veterinari non sono conservati nelle aziende di produzione lattiero-casearie visitate e tale requisito non viene fatto rispettare. 22

23 8 RIUNIONE CONCLUSIVA Il 20 marzo 2015 si è tenuta una riunione conclusiva con l ACC, il Ministero della Salute. Nel corso di tale riunione il gruppo di audit dell UAV ha presentato i risultati e le conclusioni preliminari dell audit e ha comunicato all ACC i termini per produrre la relazione e fornire una risposta. I rappresentanti dell ACC non hanno espresso disaccordo con le conclusioni e i risultati presentati dal gruppo di audit dell UAV. Il rappresentante di una regione ha contestato l inaffidabilità del laboratorio responsabile dei test per i controlli propri dell OSA. Inoltre, i rappresentanti delle regioni hanno fornito informazioni sulle azioni già intraprese e pianificate per risolvere talune problematiche riscontrate negli stabilimenti visitati. 9 RACCOMANDAZIONI N. Raccomandazione 1. Elaborare e attuare criteri riguardo agli stabilimenti sospesi (soprattutto per quanto riguarda la durata della sospensione) e garantire che gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti siano adeguatamente aggiornati e forniscano informazioni accurate sulle attività degli stabilimenti, come richiesto dall articolo 31 del regolamento (CE) n. 852/2004. Raccomandazione basata sulla conclusione n. 27 Risultati correlati n. 20, 21, 22, 24, Garantire che i controlli ufficiali siano efficaci, come richiesto dagli articoli 4, paragrafo 2 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, e che quando sono individuate non conformità, siano prese misure correttive, come previsto dall articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004. Occorre, tra l altro, prestare attenzione ai controlli della tracciabilità affinché gli operatori del settore alimentare rispettino i requisiti previsti dall articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, nonché ai controlli ufficiali sulle aziende, inclusa la registrazione dei trattamenti, come richiesto dall articolo 10 della direttiva 96/23/CE del Consiglio e dall allegato I, sezione III, parte 8 b) del regolamento (CE) n. 852/2004. Raccomandazione basata sulla conclusione n. 61, 64, 70, 77, 86, 87 Risultati correlati n. 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, Garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra e all interno delle autorità competenti responsabili dei controlli nel settore lattiero-caseario, come richiesto dall articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 23

24 N. Raccomandazione 882/2004. Raccomandazione basata sulla conclusione n. 17 Risultati correlati n.15,16 4. Sviluppare e attuare un sistema per monitorare i controlli degli operatori del settore alimentare sul latte crudo, come indicato nell allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004. In particolare, il sistema dovrebbe verificare che i risultati non conformi vengano notificati alle autorità competenti e che vengano prese misure adeguate quando i requisiti di cui all allegato III, sezione IX, capo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004, non sono soddisfatti. Raccomandazione basata sulla conclusione n. 86, 87 Risultati correlati n. 78, 79, 80, 81, 82 La risposta dell'autorità competente alle raccomandazioni può essere consultata all'indirizzo seguente: 24

25 ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI Riferimento Gazzetta ufficiale normativo Reg. 1760/2000 GU L 204 dell , pagg Reg. 178/2002 GU L 31 dell , pagg Titolo Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Reg. 852/2004 Reg. 853/2004 Reg. 854/2004 Reg. 882/2004 GU L 139 del , pag. 1, Rettificato e ripubblicato in GU L 226 del , pag. 3 GU L 139 del , pag. 55, Rettificato e ripubblicato in GU L 226 del , pag. 22 GU L 139 del , pag. 206, Rettificato e ripubblicato in GU L 226 del , pag. 83 GU L 165 del , pag. 1, Rettificato e ripubblicato in GU L 191 del , pag. 1 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull igiene dei prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 25

26 Reg. 2073/2005 Reg. 2074/2005 Reg. 1069/2009 GU L 338 del , pagg GU L 338 del , pagg GU L 300 del , pagg Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) Reg. 1162/2009 GU L 314 dell , pagg Regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 Dir. 64/432/CEE Dir. 96/93/CE Dir. 97/78/CE GU 121 del , pagg GU L 13 del , pagg GU L 24 del , pagg Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina Direttiva 96/93/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità 26

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