Veronafiere ottobre 2018
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1 Veronafiere ottobre 2018 Petrolchimico Alimentare Petrolchimico Vi aspettiamo a mct Petrolchimico Milano, 29 novembre 2018
2 Autorizzazione Ordinaria, Generale, AUA o AIA? Modalità per l ottenimento dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera Paolo Malesani - Provincia di Verona Sabina De Biasio - Provincia di Verona Angelo Pasotto - Consigliere AIAT
3 Autorizzazione Ordinaria ex art. 269 Autorizzazione delle emissioni ai sensi della Parte V del D.Lgs.n. 152/ (...) per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione (..) L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
4 Autorizzazione Ordinaria ex art. 269 Autorizzazione delle emissioni ai sensi della Parte V del D.Lgs.n. 152/ Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata: a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
5 Autorizzazione Ordinaria ex art. 269 Autorizzazione delle emissioni ai sensi della Parte V del D.Lgs.n. 152/ Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata: b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
6 Autorizzazione Ordinaria ex art Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi (...), nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del DPR n 380/2001 (TUE), e del RD n 1265/1934 (industrie insalubri). Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente.
7 Autorizzazione Ordinaria ex art L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del co. 3.
8 Autorizzazione Ordinaria ex art L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 : a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento; b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli; c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento
9 Emissioni in AIA Procedimenti di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13 L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII alla Parte II b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) L'Allegato VIII alla Parte Seconda fornisce una classificazione qualitativa, ed in alcuni casi anche quantitativa, delle attività: 1. Attività energetiche 2. Produzione e trasformazione dei metalli 3. Industria dei prodotti minerali 4. Industria chimica 5. Gestione dei rifiuti 6. Altre attività
10 Trattamento termico dei rifiuti Art.267, comma 2 Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nella autorizzazione di cui all'articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) o nell'autorizzazione integrata ambientale. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta (Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti - titolo inserito dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46) e dei piani regionali di qualità dell'aria.
11 Emissioni di Composti Organici Volatili Art. 275 ed Allegato III alla Parte V 1. L'Allegato III alla Parte V del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte V indica i casi in cui le attività degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.
12 Distribuzione di carburanti Art. 272, comma 5 Si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 (Controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione) e 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina)
13 ESCLUSIONI: Oli minerali o gas liquefatti Impianto non sottoposto ad autorizzazione. Art. 269, comma 10 I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.
14 ESCLUSIONI: Sfiati e ricambi d'aria Art. 272, comma 5 Per sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro lo stabilimento è non sottoposto ad autorizzazione.
15 Impianti e attività in deroga - ESCLUSIONI Art. 272 comma 1 (ed elenco della parte I dell'allegato IV) Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all' articolo 271, commi 3 e 4 (Normative regionali, piani e i programmi di qualità dell'aria). Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'allegato IV si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
16 Impianti e attività in deroga - ESCLUSIONI Portata ad 1 MW, a prescindere dalla tipologia di combustibile utilizzato, la soglia al di sotto della quale non ricorre l obbligo dell autorizzazione alle emissioni; vengono aggiunte le voci: - kk-quater) Attività di stampa 3d e stampa ink jet ; - kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti; - viene precisato che la lett. kk-ter) si riferisce ai frantoi di materiali vegetali (precedentemente solo frantoi );
17 Impianti e attività in deroga - ESCLUSIONI Modificate le lett. v-bis), jj) e kk-bis) come segue: v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas. jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di ettolitri per gli altri prodotti.
18 Autorizzazione di carattere generale Art. 272 commi 2 e 3 (ed elenco della parte II dell'allegato IV) Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. ( )
19 Impianti e attività in deroga Autorizzazione di carattere generale Art. 272 commi 2 e 3 (ed elenco della parte II dell'allegato IV) L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.
20 Impianti e attività in deroga Autorizzazione di carattere generale Art. 272 commi 2 e 3 (ed elenco della parte II dell'allegato IV) Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. (...) Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell' articolo 269.
21 Impianti e attività in deroga Autorizzazione di carattere generale Art. 272 commi 2 e 3 (ed elenco della parte II dell'allegato IV) L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all' articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'autorizzazione generale si applica (...) per un periodo pari ai dieci 15 anni successivi all'adesione.
22 Impianti e attività in deroga Autorizzazione di carattere generale Art. 272 commi 2 e 3 (ed elenco della parte II dell'allegato IV) L autorità competente può stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni; al di fuori di questi casi, agli impianti soggetti a questo tipo di autorizzazione non si applicano le disposizioni dell articolo 270 relativo al convogliamento delle emissioni;
23 Autorizzazione di carattere generale -Art. 272 commi 2 e 3 Viene consentita la presenza nel medesimo stabilimento di impianti e attività soggetti a diverse tipologie di autorizzazioni generali a condizione si provveda all adesione alle stesse; negli stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività soggetti a diverse tipologie di autorizzazioni generali e le relative emissioni sono convogliate a punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata;
24 Autorizzazione di carattere generale -Art. 272 commi 2 e 3 Negli stabilimenti con autorizzazione ordinaria è possibile l installazione di impianti e l avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali previa adesione alle stesse, ciò a condizione che la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l autorità competente provvede ad aggiornare l autorizzazione prevista all articolo 269 sulla base dell avvenuta adesione;
25 Autorizzazione di carattere generale - Art.272 c.4 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
26 Metodi di campionamento e analisi delle emissioni Modificato l art. 271, cc. 17 e 18 Le autorizzazioni devono individuare i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore; i controlli svolti dalle autorità competenti vanno effettuati sulla base dei metodi riportati in autorizzazione o, in assenza, con i metodi indicati (norme tecniche CEN, o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti) o attraverso un sistema di monitoraggio in continuo (conforme alle previsioni dell allegato VI che rispetta le procedure di garanzia di qualità della norma UNI EN 14181) se previsto dalla normativa nazionale o regionale o se l autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche a fini di controllo.
27 Autorizzazione Unica Ambientale - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, (...) si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del DM 18 aprile 2005 [ PMI imprese, pubbliche e private cfr. DGRV n. 622 del 29 aprile 2014 ], (...) nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
28 Autorizzazione Unica Ambientale - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Art. 3 Autorizzazione unica ambientale 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06; e) comunicazione o nulla osta di cui all'art.8, co.4 o co.6, L. 26 ottobre 1995, n. 447; f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
29 Autorizzazione Unica Ambientale - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Art. 3 Autorizzazione unica ambientale 5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/06, i gestori devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione. 6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
30 IMPIANTI TERMICI CIVILI Titolo II - Artt Art. 282 comma 1 Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore. Art. 284 comma 1 1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal DM n. 37/2008, (DM Impianti), per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kw), l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all' art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art ( ) L'autorità che riceve la dichiarazione (...) provvede ad inviare tale atto all'autorità competente.
31 IMPIANTI TERMICI CIVILI Titolo II - Artt Introdotta la nuova definizione, all art. 283 c. 1: d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro. Sulla base delle nuove norme, non sarà più l installatore ad attestare l idoneità al rispetto dei valori limite di emissione (quale risultante da specifiche prove effettuate secondo norme tecniche da laboratori accreditati) e la conformità degli impianti termici alle caratteristiche costruttive, bensì il produttore. Presso ciascuna autorità competente, dovrà essere istituito un registro autorizzativo dei medi impianti termici civili. Quelli messi in esercizio o soggetti modifica dopo il dovranno essere preventivamente iscritti nel predetto registro. Invece, gli impianti termici civili messi in esercizio precedentemente al 20 dicembre 2018 dovranno iscriversi nel registro autorizzativo entro il 1 gennaio 2029
32 Medi impianti di combustione Nuovo articolo 273-bis del D.Lgs. 152/2006, si tratta degli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all allegato II alla Parte Quinta
33 Medi impianti di combustione Diventa necessaria l autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che può essere - di tipo ordinario (ex art. 269 ) - un AIA (ex titolo IIIbis parte II e allegato VIII) - un autorizzazione di carattere generale (ex art. 272 ) - quella prevista per la gestione rifiuti se sono utilizzate biomasse rifiuto.
34 Allegato V - Polveri e sostanze organiche liquide Sostituiti la Parte I dell allegato Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti e la Parte II Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide
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