Accoglimento totale del 22/04/2016 RG n /2016

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Accoglimento totale del 22/04/2016 RG n /2016"

Transcript

1 N. R.G. 2016/12012 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /2016 promosso da: PORTS 1961 ITALIA S.P.A. (C.F ) con il patrocinio dell avv. PRADO IURI MARIA e dell avv. PRADO CLAUDIO MARIA (PRDCDM40H10F205V) FORO BUONAPARTE, MILANO; ZAMBONI BARBARA (ZMBBBR78B68F205W) FORO BUONAPARTE, MILANO; elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE, MILANO presso il difensore avv. PRADO IURI MARIA ricorrente contro STRADIVARIUS ITALIA S.R.L. (C.F ), con il patrocinio dell avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO e domiciliato in VIA SENATO, MILANO presso il difensore avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO resistente FASHION RETAIL S.A. (C.I.F. A ), con il patrocinio dell avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO e domiciliato in VIA SENATO, MILANO presso il difensore avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO resistente Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 06/04/2016, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Ports 1961 Italia s.p.a. ( Ports Italia ) società rappresentante l approdo europeo del Gruppo Ports, che opera a livello mondiale nel mondo della moda e, in particolare, nei settori di abbigliamento ed accessori (doc. 1, visura camerale) ha proposto ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c., artt. 126, 129 e 131 d.lgs. n. 30/2005 nei confronti di Stradivarius Italia s.r.l. ( Stradivarius ) società italiana operante anch essa nell ambito della moda, che, tra l altro, commercializza nei propri negozi il prodotto di cui è causa e Fashion Retail S.A. ( Fashion ) società di diritto spagnolo cui, tra l altro, fa riferimento la gestione del sito web stradivarius.com, ove, in tesi di parte ricorrente, sarebbe possibile acquisire informazioni circa la disponibilità dei prodotti nei diversi esercizi di Stradivarius chiedendo al giudice di: 1. disporre il sequestro delle calzature per cui è procedimento nei confronti di Stradivarius; 2. inibire a Stradivarius e a Fashion la produzione, commercializzazione, importazione, promozione delle suddette calzature; 3. fissare a titolo di penale una somma dovuta per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell adempimento del comando cautelare, somme che rispettivamente sono indicate in euro e 2.000, o nelle altre ritenute congrue dal Tribunale; Pagina 1

2 4. disporre la pubblicazione dell intestazione e del dispositivo dell emanando provvedimento per due volte, su almeno due colonne e a caratteri doppi del normale, su due quotidiani a diffusione nazionale nonché, alle medesime condizioni, su tre riviste specializzate del settore, il tutto a scelta e cura della ricorrente e a spese delle resistenti, in solido, con diritto della ricorrente di ripetere le spese a semplice presentazione fattura, nonché la pubblicazione del testo integrale dell emanando provvedimento, per giorni trenta, sulla home page del sito stradivarius.com. A fondamento del proprio ricorso Ports Italia ha dedotto: - di aver creato un nuovo modello di calzatura, contraddistinto dall originalissima soluzione che in tesi assurgerebbe ad elemento individualizzante per cui la parte superiore e prominente della tomaia è costituita da un fiocco o nodo per così dire che avvolge la scarpa, con due elementi a guisa di ali escrescenti dai profili, ricomposte appunto a nodo o fiocco che dir si voglia (ricorso, p. 3); tale prodotto avrebbe riscontrato un immediato e notevole successo nel pubblico, come dimostrerebbero la rassegna stampa prodotta in atti (doc. 11) e il fatto che celebrità del mondo dello spettacolo lo abbiano indossato (doc. 12), il che, in particolare, dimostrerebbe la potente capacità distintiva dello stesso e la sua idoneità a renderlo riferibile a Ports; - Ports Italia ha constatato la presenza sul mercato di prodotti imitativi della calzatura, ossia di modelli di scarpe contraddistinte dal medesimo elemento individualizzante (il fiocco/nodo sulla tomaia) ed offerte ad un prezzo di molto inferiore quello del prodotto della ricorrente (meno di 30 euro, a fronte di circa 400 euro); detti prodotti sarebbero promossi e commercializzati (tra l altro) sul sito web riferibile alle resistenti, sito tramite il quale è possibile controllare la disponibilità della merce negli esercizi della zona cui si è interessati; il fatto che la promozione e commercializzazione del modello delle resistenti sia stata attuata tramite la rete web aggraverebbe ulteriormente la condotta, in quanto la circolazione tramite internet delle immagini riproduttive dello stesso avrebbe aumentato in modo considerevole l effetto di risonanza dell imitazione e, quindi, il pregiudizio subito dalla ricorrente. Ad avviso della ricorrente la condotta delle resistenti avrebbe integrato un ripresa imitativa degli elementi caratteristici e distintivi in particolare del fiocco o nodo delle calzature originali della ricorrente, in usurpazione di un vero e proprio segno dell impresa concorrente; ciò costituirebbe una condotta di concorrenza sleale rilevante ai sensi dell art. 2598, nn. 1 e 2 c.c.; esse, infatti, con tale imitazione servile, (i) avrebbero ingenerato confusione nel pubblico dei consumatori circa la provenienza di tale modello di calzature; (ii) si sarebbero indebitamente appropriate di pregi della ricorrente, approfittando in modo parassitario del notevolissimo accreditamento commerciale e pubblicitario (ricorso, p. 7) raggiunto da Ports Italia sul mercato grazie al prodotto di cui è causa e, commercializzandone un prodotto imitativo a prezzo (e di qualità) assai inferiore, avrebbero provocato un pregiudizio a Ports Italia in termini di discredito, in particolare per svilimento delle proprie realizzazioni e dell apparato distintivo per cui esse si segnalano (ricorso, p. 10). Rimandando al giudizio di merito l accertamento della responsabilità per tale condotta, Ports Italia ha dunque instaurato il presente procedimento per la concessione delle misure cautelari sopra indicate. Le parti resistenti (con comparse di risposta di contenuto sostanzialmente identico) hanno richiesto l integrale rigetto delle domande di parte ricorrente per le seguenti ragioni: a) Ports Italia non essendo titolare di alcun diritto di privativa avrebbe agito in giudizio invocando, a fondamento della sussistenza di una condotta di concorrenza sleale, un asserito segno distintivo, della cui capacità individualizzante e distintiva non avrebbe, però, fornito alcun riscontro, perché non avrebbe provato che ogni consumatore riferisca immediatamente un qualunque fiocco/nodo su un paio di scarpe da donna alla (e solo alla) Ports Italia; Pagina 2

3 in questo senso, le resistenti rilevano come, anche a livello meramente presuntivo, sarebbe ben difficile pensare che un prodotto immesso in commercio da soli quattro mesi sia stato già in grado di divenire un icona di una casa di moda; infatti, perché una forma acquisisca le caratteristiche di un segno distintivo di fatto, non sarebbe sufficiente che la stessa sia dotata di originalità, ma dovrebbe anche essere idonea a individuarne l azienda di provenienza; b) carenza del fumus boni iuris: non sarebbero integrati i presupposti per l applicazione dell art c.c., e in particolare: - quanto al n. 1 (imitazione confusoria) (i) mancherebbe la capacità distintiva del segno ; (ii) l utilizzo del segno non sarebbe stato tale da poter conseguire una notorietà qualificata, nel senso di essere percepito come tale dal pubblico, vale a dire come segno che distingue i prodotti e le attività provenienti da un determinato imprenditore da quelli di provenienza diversa; le fotografie riportate nell atto dimostrerebbero che l utilizzo del fiocco è una tendenza di stagione, del cui lancio non è stata fornita prova che la ricorrente sia stata il setter; (iii) in generale, non sarebbe poi sussistente alcun rischio di confusione, in quanto il prodotto delle resistenti è sempre venduto in luoghi chiaramente di competenza di Stradivarius (negozi o sito internet) e, comunque, corredati dal suo marchio; - quanto al n. 2 (appropriazione di pregi), mancherebbe (i) l individuazione degli asseriti pregi di cui la ricorrente sarebbe stata espropriata, (ii) la prova del fatto che l utilizzazione del fiocco/nodo sulla tomaia sia stata la ragione della scelta del consumatore di acquistare la scarpa Stradivarius; - quanto al n. 3 (condotte contrarie ai principi di correttezza professionale), non sarebbe stata fornita prova del fatto che l asserita imitazione avrebbe superato quel margine di tolleranza per cui è normale che un follower segua il setter del settore; c) carenza periculum in mora: sarebbe la stessa parte ricorrente a non esplicare le ragioni per cui sussisterebbe una reale necessità di intervenire in via cautelare; peraltro, la stessa diversità delle richieste di Ports Italia (in particolare, la scelta di non agire direttamente inaudita altera parte anche nei confronti della Fashion, con riguardo alla quale ha chiesto di fissare l udienza di discussione del ricorso) denuncerebbe la mancanza di esigenze cautelative gravi; in particolare, sarebbe inaccoglibile la richiesta di pubblicazione del provvedimento in quanto il provvedimento cautelare non ha natura definitiva, onde la sua pubblicazione arrecherebbe a Stradivarius un danno all immagine difficilmente eliminabile. In data si è tenuta l udienza di comparizione, nel corso della quale, tra l altro: (i) parte ricorrente ha precisato che unica destinataria dell ordine di pubblicazione dovrebbe essere la Fashion, in ragione del fatto che solo questa (e non anche Stradivarius) è titolare del sito ove la calzatura è commercializzata; (ii) parte resistente ha insistito circa l insussistenza dei presupposti dell illecito ex art. 2598, n. 1 c.c. in quanto la forma del fiocco non avrebbe capacità individualizzante. Il Giudice, dunque, discussa la controversia con le Parti e preso atto dell impossibilità di individuare un intesa transattiva, si è riservato. Ciò premesso, si osserva: Pagina 3 Ports Italia ha dedotto la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale rilevante ai sensi dell art c.c., nn. 1 e 2, compiuta da Stradivarius e Fashion con la produzione e la commercializzazione di un modello di calzatura caratterizzato da quell elemento del fiocco/nodo sulla tomaia che sarebbe in tesi di parte ricorrente l elemento individualizzante del suo prodotto; poiché la ricorrente non ha invocato tutela ex art 2598 n. 3 c.c. (concorrenza sleale per contrarietà ai principi della correttezza professionale) in alcun passaggio del proprio ricorso, le difese articolate da parte

4 resistente sul punto (comparse delle resistenti, pp. 20 e 21) risultano non conferenti, onde alcuna pronuncia è dovuta dal Tribunale sul punto. Le questioni da risolvere sul piano del fumus boni iuris sono, dunque: a) quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.p.c. per imitazione servile e confusoria, (a.1) se il fatto che la calzatura di parte ricorrente presenti la parte superiore e prominente della tomaia è costituita da un fiocco o nodo per così dire che avvolge la scarpa, con due elementi a guisa di ali escrescenti dai profili, ricomposte appunto a nodo o fiocco che dir si voglia sia circostanza tale da poter ritenere tale forma, in astratto, dotata di efficacia individualizzante; (a.2) se, nel caso di specie, il prodotto di parte resistente riprenda illecitamente detto elemento individualizzante con un conseguente effetto confusorio per i consumatori; b) quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.p.c.: (b.1) per appropriazione di pregi altrui, se la condotta di imitazione servile del prodotto di cui è causa abbia permesso alle resistenti di appropriarsi indebitamente dell accreditamento raggiunto sul mercato dalla calzatura col fiocco/nodo sulla tomaia di Ports Italia, ottenuto dalla stessa a seguito di ingenti investimenti anche pubblicitari, che le resistenti potrebbero sfruttare in scia, senza esborsi paragonabili, con la conseguenza, tra l altro, di poter commercializzare il proprio prodotto ad un prezzo notevolmente inferiore; (b.2) se la commercializzazione di prodotti imitativi di (qualità e) prezzo notevolmente inferiore rispetto alla calzatura Ports abbia determinato discredito all accreditamento raggiunto da parte ricorrente sul mercato. a) Sul fumus boni iuris della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c. La pretesa imitazione servile della calzatura oggetto di causa viene in rilievo in questa sede unicamente in termini di asserita commissione di atti di concorrenza sleale, dal momento che Ports Italia non invoca alcuna privativa, né pare possa considerarsi in detti termini l accenno al fatto che la Stradivarius avrebbe usurpato un vero e proprio segno dell impresa concorrente: invero la narrativa del ricorso non appare volta ad affermare la sussistenza di una violazione di un proprio diritto sul marchio di forma di fatto costituito dal nodo o fiocco sulla tomaia, quale segno dotato di capacità distintiva (ovvero di capacità di collegare il bene ad un determinato produttore), bensì volta ad affermare più semplicemente - che tale nodo o fiocco costituirebbe l elemento individualizzante del proprio prodotto, come tale idoneo ad essere tutelato rispetto ad una riproduzione servile confusoria. Benché sia pacifico che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), la ricorrente richiama il principio, altrettanto pacifico, per cui la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento, della destinazione d'uso). Il Tribunale deve quindi valutare: (a) se le caratteristiche esteriori del prodotto di Ports abbiano efficacia individualizzante caratteristica che la resistente nega e siano, perciò, idonee, in virtù della propria capacità distintiva, a ricollegare un prodotto ad una determinata impresa; (b) se l imitazione di dette caratteristiche esteriori da parte di un impresa concorrente sia idonea ad indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto ( sotto raffigurato ). Pagina 4

5 a.1) Quanto al presupposto della capacità individualizzante e distintiva del prodotto, giova ricordare che la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere ad elemento distintivo di un prodotto: in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1, cod. civ. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. (Cass. n /08). Alla luce di quanto documentato in atti, il Tribunale ritiene - pur alla luce di una cognizione sommaria, tipica di questa fase cautelare - che il fiocco/nodo sulla tomaia della calzature di Ports sia dotato di capacità individualizzante del prodotto, in quanto costituisce una caratteristica esteriore, originale, non condizionata dalla funzione, e perciò destinata ad avere una portata distintiva, in quanto è tramite la stessa che il consumatore ricollega il prodotto ad una determinata azienda: le molteplici immagini anche pubblicitarie versate in atti dalle resistenti riguardano modelli di calzature accomunati dalla presenza di fiocchi/nodi (cfr., ad esempio, pp comparsa Stradivarius) molto diversi da quelli del modello Ports, che è caratterizzato da una forma del nodo - originale e arbitraria - per cui due lembi di stoffa avvolgono tutta la tomaia e si annodano al centro; le immagini di calzature sottoposte la vaglio del Tribunale dalla resistente onde dimostrare che l idea della forma del nodo/fiocco di Ports non è originale né nuova, confermano, invece, proprio il contrario: prima facie, invero, ci si avvede del fatto che dette diverse calzature esaltano la tipologia dell ornamento costituita dal fiocco con modalità ed effetto del tutto diversi da quelli del nodo di Ports, che interessa tutta la tomaia e si integra ad essa (ad es. si veda la prima immagine a p. 11, che presenta un fiocco ben più piccolo, o la terza immagine a p. 13, che presenta un fiocco talmente grande che i suoi lembi fuoriescono dalla tomaia). Peraltro le calzature che presentano una tomaia o una forma del nodo sulla tomaia che produce un effetto assai simile a quello di Ports sono state oggetto di iniziative cautelari del tutto analoghe alla presente, ovvero di accordi transattivi (Asos, HM, French Connection, Aversa Shoes, Jeffrey Campbell ecc.) Pertanto risulta infondata l affermazione di parte resistente per cui Ports non è e non ha dimostrato di essere il setter, ma uno dei tanti follower della tendenza del fiocco (comparsa Stradivarius, p. 9): la società ricorrente, infatti, non pretende le sia riconosciuto una sorta di monopolio nell utilizzo del dettaglio del fiocco o del nodo su una calzatura, bensì che sia riconosciuta l originalità e l effetto individualizzante della propria specifica reinterpretazione del nodo sulla tomaia, onde impedire che la stessa sia pedissequamente riprodotta da terzi. Ed il fatto che si stia diffondendo nella moda della stagione la tendenza ad imitare la forma del nodo ideato da Ports, pare costituire un riscontro del fatto che detta nuova forma si sia accreditata sul mercato, e dunque sia dotata, oltre che efficacia individualizzante, anche di capacità distintiva. Pagina 5

6 L elemento individualizzante del prodotto Ports, ovvero quella caratteristica esteriore la cui forma non è condizionata dalla funzione, è perciò destinata ad avere una portata distintiva, perché è tramite la stessa che il consumatore ricollega il prodotto ad una determinata azienda. a.2) Quanto al presupposto della idoneità della calzatura di Stradivarius a produrre un effetto confusorio, ovvero ad indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto, si osserva che la stessa parte resistente non ha mai negato la (peraltro evidente) somiglianza della forma del nodo che avvolge la tomaia della calzatura di Stradivarius e quella delle calzature Ports: invero le argomentazioni difensive della resistente sono state incentrate esclusivamente sulla mancanza di capacità individualizzante e distintiva della forma in questione. In ogni caso, si osserva che i prodotti di parte resistente riproducono in modo sostanzialmente identico l elemento individualizzante del prodotto Ports, tanto da suscitare, ictu oculi, la medesima impressione generale nel consumatore: infatti, la forma del fiocco è assolutamente identica a quella della calzatura della ricorrente, sia che si consideri la posizione ove viene apposto rispetto alla scarpa (sulla tomaia), sia che si consideri la sua grandezza (tale da ricoprire, fino a divenire un tutt uno con, la tomaia), sia, infine, che si consideri la forma stessa dell annodatura (un fiocco ad orientamento verticale che segue la lunghezza della tomaia). Eventuali differenze di mero dettaglio che, comunque, parte resistente nemmeno ha menzionato non incidono sull impressione generale che ne trae il consumatore medio che, certo, non riesce a discernere quale sia il prodotto originale e quale quello imitato (tanto più se si considera che detta distinzione dovrebbe avvenire alla luce del ricordo del prodotto originale impresso nella mente del consumatore, non certo di un confronto diretto di due elementi contestualmente offerti alla sua attenzione). Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ritiene che la condotta di parte resistente integri la condotta di concorrenza sleale per imitazione servile di cui all art n.1 c.c. Pagina 6 b) La concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c. b.1) Ports Italia sostiene che la condotta di concorrenza sleale di parte resistente sia idonea a permettere a Stradivarius e Fashion un appropriazione indebita dei pregi dei propri prodotti. La stessa sostiene di aver acquisito, grazie al lancio del prodotto di cui è causa, una notevolissima imposizione di immagine sul mercato, trattandosi di un prodotto oggetto di accreditamento lusinghiero, rafforzato dal grande riscontro di stampa e pubblicitario (ricorso, pp. 4 s.) e che le resistenti, commercializzando i propri prodotti imitativi, abbiano partecipato di un suo elemento di pregio dato dal fatto che si colloca in una fascia alta del mercato, pur senza scontarne i costi elevati (ricorso, p. 10, richiamando App. Milano, ).

7 Parte resistente replica recisamente a ciò, rilevando come non sia stata fornita alcuna prova né del fatto che il fiocco/nodo Ports possa essere percepito come un elemento di pregio da parte dei consumatori (comparsa Stradivarius, p. 19), né che alcun accreditamento sia stato raggiunto da Ports sul mercato grazie a questo modello. Il Tribunale, salvo quanto sopra osservato a proposito dell intensificarsi di imitazioni del prodotto della ricorrente che, evidentemente, ha raggiunto un certo accreditamento ed apprezzamento nel mercato (come dimostrano anche le pubblicazioni di cui è stato oggetto prodotte in atti; cfr. IO Donna, D la repubblica ) osserva che, nella specie, non pare si possano ravvisare i presupposti dell illecito concorrenziale invocato: la riproduzione degli elementi più caratteristici del prodotto altrui non integra come sembra pretendere parte attrice un ipotesi di agganciamento illecito, in quanto l ipotesi normativa in commento si riferisce al diverso caso della condotta parassitaria, che sia rivolta all'appropriazione di qualità e pregi dell'attività e del prodotto altrui, ferma restando la distinzione d'identità fra gli uni e gli altri. (Cass. n del 01 marzo 1986), e ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Anche questo Tribunale ha anche di recente affermato a proposito della fattispecie della concorrenza sleale per agganciamento di cui all art n. 2 c.c. (look alike) che tale agganciamento sussiste quando è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l altrui lavoro e l altrui investimento per l accreditamento del nuovo prodotto, ma non è idoneo a creare confusione, e pertanto ad integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale di cui all art n. 1 c.c. (Tribunale di Milano Sentenza n /2014 pubbl. il 17 settembre 2014). Sul periculum in mora. Ferma la considerazione che l accertamento della responsabilità delle parti resistenti con le pronunce e determinazioni consequenziali saranno oggetto del giudizio di merito, il Tribunale ritiene che, nel tempo occorrente per tale accertamento, sussiste il pericolo di un danno di sviamento e/o confusione, difficilmente reversibile e, come noto, di difficile ristoro ex post, connesso alla circolazione dei prodotti imitativi di quello della ricorrente, come ritenuto dalla giurisprudenza in materia, che ha sottolineato che il periculum in simili casi è connesso alla rapidità di propagazione dell effetto confusorio presso il pubblico dei consumatori 1, tanto più sussistente nella specie, atteso il mezzo utilizzato per la vendita prodotti imitativi, promossi e commercializzati (quanto meno anche) per il tramite della rete internet: proprio questo tipo di commercializzazione, che implica una pubblicazione con elevata potenzialità di diffusione delle immagini delle forme illecitamente imitative, è idonea a cagionare quel pregiudizio alla capacità distintiva del prodotto originale che la ricorrente vuole scongiurare. Quanto alle cautele richieste si osserva che il sequestro, quale misura prevista dall art. 129 c.p.i., non pare ammissibile nella specie in ragione del fatto che l illecito di cui si ritiene sussistente il fumus boni iuris (concorrenza sleale per imitazione servile) non ammette siffatta cautela; appare, invece, necessario inibire la prosecuzione dell illegittima condotta posta in essere dalle resistenti, ai sensi dell art. 700 c.p.c., ossia la distribuzione, commercializzazione, importazione, promozione, pubblicizzazione, anche tramite internet, dei prodotti di Stradivarius oggetto del ricorso; detta inibitoria va presidiata attraverso la fissazione di una somma a titolo di penale, stante il valore dei prodotti in questione, pari ad. 250,00, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e pari ad euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del provvedimento a partire dal decimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento. 1 Trib. Roma, Pagina 7

8 Va, invece, respinta la richiesta di ordinare la pubblicazione del dispositivo dell Ordinanza cautelare secondo le modalità indicate da parte ricorrente, poiché avuto riguardo al bilanciamento in punto degli opposti interessi appare congruo riservare il provvedimento alla conclusione del giudizio di merito (e ciò assorbe l ulteriore richiesta di pubblicazione dell intero provvedimento sulla home page del sito stradivarius.com). Spese. Le spese, che vanno regolate nella presente fase stante la natura anticipatoria della misura cautelare adottata, vanno poste a carico di parte resistente; le stesse si liquidano in considerazione dei parametri di legge, del valore della controversia e dell impegno difensivo in concreto profuso, in euro 3000,00 per compensi, in euro 245,00 per spese documentate, oltre 15 % per spese forfettarie CPA e IVA come per legge. P.Q.M. Visti gli artt. e 669-sexies e 700 c.p.c. 1) inibisce alla resistente STRADIVARIUS ITALIA S.R.L. e a FASHION RETAIL S.A. la produzione, commercializzazione, importazione, promozione, anche tramite internet, delle calzature oggetto del ricorso; 2) dispone la penale di euro 250,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e di euro 1,000,00 per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del provvedimento, a partire dal decimo giorno successivo alla notifica dello stesso; 3) condanna le resistenti STRADIVARIUS ITALIA S.R.L. e FASHION RETAIL S.A. a rifondere in favore di PORTS 1961 Italia s.p.a. le spese di lite liquidate in euro 3245,00 oltre 15 % per spese forfettarie CPA e IVA come per legge. Si comunichi Milano, 22 aprile 2016 Pagina 8 Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A -

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - N. R.G. 2016/51429 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 51429/2016 promosso da: PORTS 1961 ITALIA S.P.A. (C.F.

Dettagli

Concorrenza sleale - Tribunale di Milano: i confini delle fattispecie di concorrenza sleale per prodotti confondibili (calzature con fiocco)

Concorrenza sleale - Tribunale di Milano: i confini delle fattispecie di concorrenza sleale per prodotti confondibili (calzature con fiocco) Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Concorrenza sleale - Tribunale di Milano: i confini delle fattispecie di concorrenza sleale per prodotti confondibili

Dettagli

N. R.G. 6126/2017. MARLÙ S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti RESISTENTE. e contro

N. R.G. 6126/2017. MARLÙ S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti RESISTENTE. e contro N. R.G. 6126/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nella causa civile iscritta al n.r.g. 6126/2017 promossa da: MABINA S.R.L., in persona dell amministratore unico,

Dettagli

RGAC n /17 IL TRIBUNALE DI ROMA

RGAC n /17 IL TRIBUNALE DI ROMA RGAC n. 41392/17 IL TRIBUNALE DI ROMA IX Sezione Civile in persona del giudice designato dott. Giuseppe Russo, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 6/07/2017, ha emesso la seguente ORDINANZA

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -

Dettagli

R.G /2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2015 pr

R.G /2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2015 pr R.G. 71782/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 71782/2015 promosso da: SRL ; RICORRENTE contro IL LLC, CASO.it.

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il giudice designato, dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A ORDINANZA

TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A ORDINANZA N.R.G. 24793/2017 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 13 giugno 2017, ha pronunciato

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE N. R.G. 6752/2017 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,

Dettagli

Summer School Univr Fashion Week Edizione 2018 Case study in materia di marchi patronimici

Summer School Univr Fashion Week Edizione 2018 Case study in materia di marchi patronimici Summer School Univr Fashion Week Edizione 2018 Case study in materia di marchi patronimici Diletta Danieli Ph.D. 1 Contenuti della presentazione 1) Il marchio patronimico e il suo ruolo nel settore della

Dettagli

Sentenza n. 1674/2017 pubbl. il 28/03/2017 RG n. 5178/2016

Sentenza n. 1674/2017 pubbl. il 28/03/2017 RG n. 5178/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in persona dei magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo

Dettagli

Accoglimento totale del 20/09/2017

Accoglimento totale del 20/09/2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Nrg 16345/2017 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA -----------------

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA. XVII (ex IX) Sezione Civile. Sezione specializzata in materia di impresa

TRIBUNALE DI ROMA. XVII (ex IX) Sezione Civile. Sezione specializzata in materia di impresa R.G.59008/2018 TRIBUNALE DI ROMA XVII (ex IX) Sezione Civile Sezione specializzata in materia di impresa Il Giudice, letto il ricorso ex artt. 126 e segg. C.P.I. e 700 c.p.c. avanzato da RTL 102,500 Hit

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO N. R.G. 836/2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Tribunale delle Imprese Anche quale Tribunale dei Marchi Comunitari ex art. 95 Regolamento CE n.207/2009 Nella causa civile iscritta al n. r.g. 836/2017 promossa

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella procedura cautelare iscritta al N.

Dettagli

Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale

Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale Tribunale di Reggio Emilia; ordinanza 10 settembre 2014. Estensore Gianluigi Morlini Possibilità del creditore sociale

Dettagli

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /2016 promosso da:

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /2016 promosso da: N. R.G. 2016/19016 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 19016/2016 promosso da: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (C.F. 01217430154)

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: N. R.G. 67233/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE N. R.G. 2017/13553 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 13553/2017 promosso da: CASSINA SPA, in persona del legale rappresentante

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE N. R.G. 30014/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.

Dettagli

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE E PIANO DELL OPERA

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE E PIANO DELL OPERA INTRODUZIONE E PIANO DELL OPERA 1. La nozione giuridica di mercato. La crisi del diritto pubblico dell economia. L evoluzione giurisprudenziale fino alla legge n. 287 del 1990... 1 2. La necessità di leggere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA Pubblicato il 11/05/2017 N. 00075/2017 REG.PROV.CAU. N. 00100/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

Dettagli

contro LANIFICIO BIELLESE S.P.A. (GIA LANIFICIO BERTOTTO S.P.A.), C.F , con l Avv. D ANDREA RENATO

contro LANIFICIO BIELLESE S.P.A. (GIA LANIFICIO BERTOTTO S.P.A.), C.F , con l Avv. D ANDREA RENATO N. R.G. 4548/2016 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Tribunale delle Imprese Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4548/2016 promossa da: MODESTO BERTOTTO S.R.L., C.F. 02084130026, con l Avv. MORSERO TITO

Dettagli

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014 N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

dott. Claudio Marangoni dott. Silvia Giani ha pronunciato la seguente SENTENZA

dott. Claudio Marangoni dott. Silvia Giani ha pronunciato la seguente SENTENZA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A N. R.G. 14890/2016 Sentenza n. 1804/2018 pubbl. il 20/02/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE N. R.G. 45178/2015 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Gentile Presidente dott.

Dettagli

Tribunale di Genova. Sezione IX. con ricorso ai sensi dell art. 700 cpc la PDP Srl (da ora PDP), premesso di svolgere attività di

Tribunale di Genova. Sezione IX. con ricorso ai sensi dell art. 700 cpc la PDP Srl (da ora PDP), premesso di svolgere attività di Tribunale di Genova Sezione IX Rilevato in fatto che con ricorso ai sensi dell art. 700 cpc la PDP Srl (da ora PDP), premesso di svolgere attività di commercio al minuto e all ingrosso di prodotti per

Dettagli

L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. L art. 88 del codice di procedura civile afferma che Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. L art. 96 dello stesso codice afferma che Se risulta che

Dettagli

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 20929/2018 -... (difeso dall avv....) -... (difesa dagli avv....) All udienza in data 29/05/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati,

Dettagli

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE N. R.G. 3629/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 3629/2016 promosso da: CAMICERIA FRAY, assistita

Dettagli

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; TRIBUNALE DI GENOVA R.G. N 4022/10 The Xxxxxxxx Trust CONTRO Yyyyy Yyyyyy S.r.l. *** *** *** Il Giudice Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; rilevato che con ricorso ai sensi dell art. 700

Dettagli

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER

TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:,

Dettagli

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014 N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

Sentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014

Sentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato

Dettagli

Proprietà intellettuale e tutela della forma

Proprietà intellettuale e tutela della forma Proprietà intellettuale e tutela della forma Firenze, La tutela della forma Diritto d autore / industrial design Disegno e modello Disegno e modello non registrato (Reg. EU 6/2000) Marchio Concorrenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

Accoglimento totale n. cronol /2016 del 08/04/2016 RG n /2015

Accoglimento totale n. cronol /2016 del 08/04/2016 RG n /2015 N. R.G. 2015/13702 Nella causa civile iscritta promossa da TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO AMEL BEJAOUI (C.F./P.IVA BJEMLA67A61Z352B), con l avv.to ELISABETTA ZACCARIA RICORRENTE contro SMERALDO

Dettagli

Accoglimento totale del 31/08/2018 RG n. 6042/2018

Accoglimento totale del 31/08/2018 RG n. 6042/2018 TRIBUNALE DI PADOVA Sezione Feriale Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Guido Marzella, Presidente dott.ssa Silvia Rigon, Giudice Relatore dott.ssa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO OTTAVA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N DELL ANNO 2011

TRIBUNALE DI MILANO OTTAVA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N DELL ANNO 2011 TRIBUNALE DI MILANO OTTAVA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N. 1760 DELL ANNO 2011 TRA GAREGNANO IMM.RE SRL (C.F. 04927080152 ), con il patrocinio dell avv. CICOGNA SALVATORE e dell avv. attore o ricorrente

Dettagli

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,

Dettagli

Accoglimento totale del 26/11/2014 RG n /2014

Accoglimento totale del 26/11/2014 RG n /2014 N. R.G. 2014/53856 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 53856/2014 promosso da: MONICA BIANCO SRL RICORRENTE contro LOXI LIFE

Dettagli

Certificato di destinazione urbanistica

Certificato di destinazione urbanistica Certificato di destinazione urbanistica REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 06863/2010 REG.SEN. N. 03858/2000 REG.RIC. (Sezione Quarta) Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Dettagli

TRIBUNALE DEI MARCHI COMUNITARI. Valigeria Roncato s.p.a. con gli avv. M. Prado, C.M. Prado, B. Zamboni, A. Casellati e F.

TRIBUNALE DEI MARCHI COMUNITARI. Valigeria Roncato s.p.a. con gli avv. M. Prado, C.M. Prado, B. Zamboni, A. Casellati e F. TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, anche quale TRIBUNALE DEI MARCHI COMUNITARI Il G.D., letto il ricorso promosso dalla Valigeria Roncato s.p.a.

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO N. R.G. 1071/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. Nella causa promossa da ASSOCIAZIONE FEDERFARMA BELLUNO ARRIGONI DOMINGO, titolare della farmacia codice 3 CUNIAL GIAN

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019 All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come

Dettagli

Sentenza n. 424/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n /2012 Repert. n. 325/2015 del 14/01/2015

Sentenza n. 424/2015 pubbl. il 14/01/2015 RG n /2012 Repert. n. 325/2015 del 14/01/2015 N. R.G. 75546/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona dei Giudici dott. Fernando Ciampi

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ORDINANZA

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ORDINANZA N. R.G. 2015/9339 TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Giudice dott. Paolo Corso, a scioglimento della riserva assunta all udienza che precede, ha pronunciato la seguente ORDINANZA

Dettagli

pagina 1 di 5 intellettuale

pagina 1 di 5 intellettuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22102 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 11/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 28320-2016 proposto da: SAMPEI S.R.L. C.F.07346830156,

Dettagli

tende ad assicurare al processo le prove necessarie per l accertamento del diritto in contesa e porle a disposizione del giudice per la decisione di m

tende ad assicurare al processo le prove necessarie per l accertamento del diritto in contesa e porle a disposizione del giudice per la decisione di m N.5235-sub1/2015 R.G. TRIBUNALE DI UDINE ordinanza di autorizazione di sequestro giudiziario ex art.670 2 c.p.c. Il Giudice Istruttore, in persona del dott. Gianmarco Calienno - letti gli atti e gli allegati

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 7 N. 02139/2013 REG.PROV.COLL. N. 02702/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass. 3082/2015. Anche chi non è proprietario del veicolo può chiedere il risarcimento danni in presenza d

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass. 3082/2015. Anche chi non è proprietario del veicolo può chiedere il risarcimento danni in presenza d Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha affermato che legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE N. R.G. 2015/17410 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 17410/2015 promosso da: T. MANUFACTORING MALTA LIMITED, con

Dettagli

I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento

I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento Autore: La Marchesina Dario In: Diritto processuale civile I provvedimenti di istruzione preventiva sono provvedimenti istruttori disciplinati

Dettagli

Avv. Marco Verrini

Avv. Marco Verrini TRIBUNALE DI PRATO Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. * * * Nell interesse della Group S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Caio, con sede legale in Prato, Via.., n., C.f. e P.iva:.,

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO

TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 4.03.2015, nella causa iscritta al n.r.g. 2199/2015 tra Associazione sindacale

Dettagli

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 00394/2009 REG.SEN. N. 01635/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha pronunciato la presente (Sezione Terza)

Dettagli

Firmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec

Firmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Giudice Daniela Bracci, visti gli atti ed i documenti di causa; a scioglimento della riserva adottata all udienza dell 11.1.2016 nel procedimento ex art. 28 l. n. 300/70

Dettagli

cibi al pubblico, denominata " Cafè", sito al piano terreno dello stesso immobile nel quale la società concedente esercita l'attività alberghiera, in

cibi al pubblico, denominata  Cafè, sito al piano terreno dello stesso immobile nel quale la società concedente esercita l'attività alberghiera, in N. R.G. 2016/64946 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 64946/2016 promossa da: RESIDENCE SRL (C.F. ) con il patrocinio dell avv. DANESI LUCA e dell avv.

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017 promossa da:

TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017 promossa da: N.R.G. 50043/2017 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 50043/2017 promossa da: CHIARA BONI & SONS SRL (C.F. 12486270155), in persona

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 1341 Anno 2019 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: BILLI STEFANIA Data pubblicazione: 18/01/2019 ORDINANZA sul ricorso 24662-2014 proposto da: COMUNE DI MIGLIANICO, elettivamente

Dettagli

Tribunale Ordinario di Verona

Tribunale Ordinario di Verona N.5187/2016 R.G. Tribunale Ordinario di Verona Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A.

Dettagli

Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.

Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L. N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da: Pubblicato il 09/12/2016 N. 02056/2016 REG.PROV.CAU. N. 04892/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013 N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione. N. R.G. 2013/29942 TRIBUNALE ORDINARIO di MANO SPECIALIZ

luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione. N. R.G. 2013/29942 TRIBUNALE ORDINARIO di MANO SPECIALIZ Procedimento di descrizione e apprezzamento del fumus. Giurisdizione del giudice italiano quale giudice del forum commissi delicti anche per i paesi non firmatari della convenzione di Bruxelles Tribunale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle

Dettagli

Sentenza n. 9292/2016 pubbl. il 25/07/2016 RG n /2013

Sentenza n. 9292/2016 pubbl. il 25/07/2016 RG n /2013 N. R.G. 31243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 01285/2014 REG.PROV.COLL. N. 00713/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato, al termine della udienza di

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE Il giudice designato, dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo sopra

Dettagli

partecipazioni in questione in forza del reperimento di scheda testamentaria olografo del 30 aprile 2008 in base alla quale Sergio Z. avrebbe regolato

partecipazioni in questione in forza del reperimento di scheda testamentaria olografo del 30 aprile 2008 in base alla quale Sergio Z. avrebbe regolato N.10228/2016 R.G. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Ha emesso la seguente Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ORDINANZA pronunciando sul ricorso ex art. 670 cpc depositato in data 25 ottobre 2016 da Z. A.

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N. 18266: confisca del mezzo appartenente al terzo estraneo al reato ed onere della prova. «come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Antonio MATANO

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 01140/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

dott. Claudio Marangoni SENTENZA contro

dott. Claudio Marangoni SENTENZA contro SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A N. R.G. 4848/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Il Tribunale, in

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 27011 Anno 2017 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 15/11/2017 ORDINANZA sul ricorso 11300-2016 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Dettagli