Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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- Enrico Zanetti
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1 L 242/44 IT DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2002 che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE [notificata con il numero C(2002) 3310] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/747/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti. (3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito, prima della fine del rispettivo periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione. (4) È opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 1999/568/CE della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche ( 2 ) per tenere conto dell'evoluzione del mercato. Occorre inoltre modificare il periodo di validità di tale decisione e la definizione del gruppo di prodotti. (5) Occorre adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con validità quadriennale. (6) È opportuno che per un periodo limitato di tempo, non superiore a dodici mesi, i nuovi criteri previsti dalla presente decisione e i criteri stabiliti dalla decisione 1999/568/CE siano entrambi validi, per consentire alle imprese che hanno ottenuto o richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di applicazione della presente decisione di adeguare tali prodotti e renderli conformi ai nuovi criteri. ( 1 ) GU L 237 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 216 del , pag. 18. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri elaborati dal comitato dell'unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000. (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, una lampada deve rientrare nel gruppo di prodotti «lampade elettriche», definito all'articolo 2 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione. Articolo 2 1. Il gruppo «lampade elettriche» comprende: «lampade elettriche ad attacco singolo»: lampade elettriche per illuminazione generale ad attacco singolo, a baionetta, a vite o a spinotto. Esse devono essere collegabili alla rete elettrica; «lampade elettriche a doppio attacco»: lampade elettriche per illuminazione generale con attacchi alle due estremità, in particolare i tubi fluorescenti; le lampade devono essere collegabili alla rete elettrica. 2. I seguenti tipi di lampade non sono inclusi nel gruppo di prodotti: lampade compatte a fluorescenza con un reattore magnetico, lampade per proiettori, lampade fotografiche e tubi per solarium. Articolo 3 Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «lampade elettriche» è «008». Articolo 4 L'articolo 3 della decisione 1999/568/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 agosto 2003.»
2 L 242/45 IT Articolo 5 La presente decisione si applica dal 1 o settembre 2002 al 31 agosto Se al 31 agosto 2005 non saranno stati adottati criteri aggiornati, la presente decisione si applica fino al 31 agosto I produttori di articoli appartenenti al gruppo di prodotti «lampade elettriche» che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1 o settembre 2002 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 agosto I produttori di articoli appartenenti al gruppo di prodotti «lampade elettriche» che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1 o settembre 2002 possono ottenere l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 1999/568/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 31 agosto Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre Per la Commissione Margot WALLSTRÖM Membro della Commissione
3 L 242/46 IT ALLEGATO OSSERVAZIONI GENERALI Finalità dei criteri I criteri definiti nel presente allegato mirano, in particolare, a promuovere: la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (riscaldamento planetario, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico, la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso di risorse a livello di fabbricazione e trattamento/ smaltimento di una lampada elettrica aumentandone la durata, la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso di mercurio riducendo le emissioni totali di mercurio durante il ciclo di vita di una lampada elettrica. I criteri incoraggiano anche l'applicazione delle migliori pratiche (uso ambientale ottimale) e aumentano la consapevolezza ambientale dei consumatori. I criteri sono stabiliti a livelli tali da promuovere l'etichettatura di lampade prodotte a basso impatto ambientale. Requisiti di valutazione e verifica Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica. Le prove vanno eseguite in opportuni laboratori accreditati o laboratori conformi ai requisiti generali figuranti nella norma EN ISO e competenti per eseguire i relativi test. Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, all'organismo competente che valuta la richiesta per verificarne la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc. L'organismo competente che esamina la richiesta può svolgere verifiche indipendenti. In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio, EMAS o ISO 14001). (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria). CRITERI 1. Efficienza energetica, vita media, mantenimento dei lumen e tenore di mercurio Le lampade elettriche ad attacco singolo devono rispettare i seguenti requisiti: Attacco singolo con reattore integrato (lampade compatte a fluorescenza) Attacco singolo senza reattore integrato (lampade con attacco a più pin) Efficienza energetica classe A classe A o B Durata altre ore oltre ore Mantenimento dei lumen oltre 70 % a ore oltre 80 % a ore Tenore medio di mercurio 4,0 mg massimo 4,0 mg massimo Le lampade elettriche a doppio attacco devono rispettare i seguenti requisiti: Doppio attacco, durata normale Doppio attacco, lunga durata Efficienza energetica classe A classe A Durata oltre ore oltre ore Mantenimento dei lumen oltre 90 % a ore oltre 90 % a ore Tenore medio di mercurio 5,0 mg massimo 8,0 mg massimo
4 IT L 242/47 Nota: L'efficienza energetica è definita all'allegato IV della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico ( 1 ). Valutazione e verifica: Il richiedente deve presentare un rapporto di prova in cui si dichiara che i valori relativi a efficienza energetica, durata e mantenimento dei lumen della lampada riportati sono stati determinati mediante le procedure di cui alla norma EN Qualora non sia stata eseguita la prova idonea relativa alla durata, è sufficiente, in attesa dei risultati, la durata indicata sull'imballaggio del prodotto. Il risultato della prova, tuttavia, deve essere comunicato entro 12 mesi dalla data della domanda del marchio di qualità ecologica. Il richiedente deve presentare un rapporto di prova in cui si dichiara che il tenore di mercurio è stato misurato con il metodo descritto qui di seguito. Il rapporto deve inoltre riportare il tenore di mercurio medio, calcolato analizzando 10 lampade, eliminando il valore minimo e massimo prima di calcolare la media matematica dei restanti otto valori. Il metodo di prova per determinare il tenore di mercurio è il seguente. Il tubo ad arco è separato dalla parte in plastica e la relativa parte elettronica. I fili in piombo sono tagliati il più vicino al vetro possibile. Il tubo ad arco viene portato in una cappa aspirante e sezionato in segmenti. Quindi si inseriscono i segmenti in una bottiglia di plastica di dimensioni idonee, sigillata con un robusto tappo a vite. Nella bottiglia si aggiungono una sfera di porcellana del diametro di 25,4 mm e 25 ml di acido nitrico puro ad alta concentrazione (70 %). Si sigilla la bottiglia e la si agita per qualche minuto fino a che il tubo ad arco non sia ridotto alla dimensione di granuli. Il tappo deve essere allentato di tanto in tanto per scaricare la pressione. Il contenuto della bottiglia viene lasciato reagire per 30 minuti, durante i quali si agita il contenuto di tanto in tanto. Il contenuto della bottiglia viene successivamente filtrato mediante un filtro di carta resistente all'acido e raccolto in un pallone volumetrico da 100 ml graduato. Nel pallone si aggiunge bicromato di potassio in modo da ottenere una concentrazione finale di cromo pari a ppm rispetto al cromo. Il pallone viene poi riempito con acqua pura. Soluzioni analoghe vengono realizzate per ottenere una gamma di concentrazioni fino a 200 ppm di mercurio. Le soluzioni vengono analizzate ricorrendo alla spettroscopia di fiamma di assorbimento atomico ad una lunghezza d'onda di 253,7 nm con correzione del fondo. Dai risultati ottenuti e conoscendo il volume della soluzione si può calcolare il contenuto originale di mercurio della lampada. I dettagli del metodo di prova possono essere modificati dagli organismi competenti, qualora gli adattamenti siano necessari per ragioni tecniche, e devono essere applicati in maniera coerente. 2. Accensione e spegnimento Per le lampade compatte a fluorescenza (LCF), il numero di cicli di accensione e spegnimento deve essere superiore a Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto attestante il numero di cicli di accensione e spegnimento per una LCF è stato determinato utilizzando un metodo di prova a ciclo rapido (0,5 acceso, 4, 5 minuti spento) e le procedure relative alla durata indicate nella norma EN Nel rapporto si deve dichiarare che il numero di cicli di accensione e spegnimento raggiunti con il 50 % delle lampade testate soddisfa i requisiti relativi alla vita media delle lampade di cui alla norma EN Indice di resa del colore L'indice di resa del colore della lampada deve essere superiore a 80. Valutazione e verifica: Il richiedente deve presentare un rapporto attestante l'indice di resa del colore della lampada è stato determinato applicando il metodo di cui alla norma CIE/pubblicazione 29/2. Il rapporto deve riportare l'indice di resa del colore della lampada. 4. Ritardanti di fiamma a) Le parti in plastica di peso superiore a 5 grammi non devono contenere i seguenti ritardanti di fiamma: Nome N. CAS Decabromodifenile Monobromodifeniletere Dibromodifeniletere Tribromodifeniletere Tetrabromodifeniletere Pentabromodifeniletere ( 1 ) GU L 71 del , pag. 1.
5 L 242/48 IT Nome N. CAS Esabromodifeniletere Eptabromodifeniletere Ottabromodifeniletere Nonabromodifeniletere Decabromodifeniletere Cloroparaffine con catena composta da atomi di C, tenore in cloro > 50 % in peso b) Le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze o preparati ritardanti di fiamma contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita, al momento della richiesta, una delle seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni): R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità), R61 (può provocare danni al feto), come definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 1 ) e nelle successive modifiche. Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti. 5. Imballaggio Non devono essere usati laminati e composti plastici. Per le lampade ad attacco singolo, tutti gli imballaggi di cartone devono contenere una percentuale minima del 65 % di materiale riciclato (rispetto al peso). Per le lampade a doppio attacco, tutti gli imballaggi di cartone devono contenere una percentuale minima dell'80 % di materiale riciclato (rispetto al peso). Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti. 6. Istruzioni per l'uso Il prodotto deve essere accompagnato dalle istruzioni per l'uso in cui devono figurare tra l'altro le avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente. In particolare: a) le informazioni (mediante pittogramma o altro) ai consumatori devono richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di smaltimento del prodotto usato, ivi incluse le pertinenti disposizioni legislative; b) per le lampade ad attacco singolo, le lampade che non funzionano con i regolatori d'intensità luminosa devono essere contrassegnate con un'apposita etichetta e l'imballaggio deve mostrare la dimensione relativa e la forma di una lampada compatta a fluorescenza rispetto ad una tradizionale lampada ad incandescenza; c) per le lampade ad attacco doppio, le informazioni sull'imballaggio devono indicare che le prestazioni ambientali della lampada migliorano se essa viene utilizzata con un dispositivo elettronico di controllo ad alta frequenza; d) l'imballaggio deve indicare la possibilità di ottenere maggiori informazioni sul marchio di qualità ecologica al sito web: Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti e fornire una copia dell'imballaggio all'organismo competente incaricato di valutare la domanda. 7. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Il secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve riportare le seguenti diciture: «Ad alta efficienza energetica Vita media elevata». ( 1 ) GU 196 del , pag. 1.
6 IT L 242/49 Se la lampada non contiene mercurio, detto riquadro può anche specificare che la lampada non contiene mercurio. Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti e fornire una copia del marchio di qualità ecologica così come riportato sull'imballaggio e/o sul prodotto l'organismo competente incaricato di valutare la domanda.
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