ASPETTI FISCALI DEL FALLIMENTO
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- Aurelio Speranza
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1 ASPETTI FISCALI DEL FALLIMENTO Corso Biennale di preparazione all esame di Stato di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
2 INTRODUZIONE La lezione affronterà nell ordine: REGISTRO IMPRESE IVA IRES IRAP SOSTITUTO D IMPOSTA ICI 2
3 REGISTRO IMPRESE Il primo compito del Curatore previsto dal comma 6 dell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, obbliga questo a comunicare, entro i successivi quindici giorni dall accettazione della nomina (art. 29 L.F.), i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale: la denominazione della società o dell'impresa, il codice fiscale, la sede e il numero della procedura concorsuale; il nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell'incarico; la data dell'udienza fissata dal giudice delegato per la verifica dello stato passivo L invio va fatto al Registro Imprese tramite COMUNICA. 3
4 IVA - DENUNCIA DI VARIAZIONE Presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento la "denuncia di variazione" (art. 35, c. 3, D.P.R. n. 633/72). N.B. i 30 giorni iniziano NON dall accettazione della nomina da parte del curatore, ma dalla data di dichiarazione del fallimento! Si utilizza il modello AA7 per le società e AA9 per le imprese individuali, si compilano i seguenti quadri: QUADRO A: 3 VARIAZIONE DATI QUADRO B: DATI SOCIETA FALLITA QUADRO C: DATI RAPPRESENTANTE CURATORE ALLEGATI: SENTENZA DI FALLIMENTO N.B. ufficio competente è quello in cui la società ha la sede principale (quello dell attività direttiva ed amministrativa) art. 9.L.F. L invio tramite COMUNICA può esser fatto unitamente alla comunicazione al 4 Registro delle Imprese.
5 IVA REGISTRI Il curatore durante il verbale di interrogatorio o comunque nei primi giorni successivi al fallimento deve: Acquisire, se tenuti, i registri IVA delle fatture emesse (art. 23, c. 1, D.P.R. n. 633/72). Acquisire, se tenuti, i registri IVA degli acquisti (art. 25, c. 1, D.P.R. n. 633/72). Acquisire, se tenuti, i registri dei corrispettivi (art. 24, c. 1, D.P.R. n. 633/72). Il curatore può continuare ad utilizzare i registri IVA dell impresa fallita o adoperarne di nuovi. 5
6 IVA FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE Si devono distinguere due periodi, ANTE e POST dichiarazione di fallimento. ANTE-FALLIMENTO Entro quattro mesi dalla nomina il curatore deve provvedere ad adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento, se i termini non sono ancora scaduti. 6
7 IVA FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE POST-FALLIMENTO Fatturazione e registrazione delle operazioni attive Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento gli adempimenti IVA, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore. Le fatture che vengono emesse nel corso della procedura fallimentare devono essere emesse e registrate secondo quanto disposto dalla legge IVA e pertanto (art. 74 bis, c. 2, D.P.R. n. 633/72): Emissione delle fatture dev'essere effettuata entro 30 giorni dal momento dell'effettuazione della prestazione (vendita beni, servizi, parcella, etc.) (art. 74 bis, c. 2, D.P.R. n. 633/72) con deroga alla norma generale che prevede l emissione della fattura all atto dell operazione; Registrazione delle fatture dev'essere effettuata entro 15 giorni dall'emissione delle stesse (art. 23, c. 1, D.P.R. n. 633/72). 7
8 IVA FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE POST-FALLIMENTO Registrazione delle fatture di acquisto Anche se l'art. 74-bis non dice nulla in merito, il curatore deve procedere alla registrazione delle fatture pervenute nell'apposito registro. Non sono previste particolari modalità, per cui valgono le regole generali disposte dall'art. 25 del D.P.R. n. 633/
9 IVA LIQUIDAZIONI PERIODICHE Relativamente alle liquidazioni periodiche, è previsto che le stesse devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. Dalle predette liquidazioni può derivare un importo di IVA periodica dovuta o a credito. Il versamento dell'imposta a debito deve essere effettuato nei termini ordinari (entro il 16 del mese successivo per i mensili, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento per i trimestrali). 9
10 IVA Modello 74-bis I curatori entro quattro mesi dalla data di nomina, devono presentare una dichiarazione ai fini IVA relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell anno precedente alla dichiarazione di fallimento utilizzando il modello IVA 74-bis. Con questa dichiarazione, si informa l ufficio dell Agenzia delle Entrate sulla posizione debitoria o creditoria ai fini Iva alla data di fallimento. Attenzione Il modello Iva 74-bis non rappresenta una vera e propria dichiarazione, quindi non è possibile chiedere il rimborso dell Iva eventualmente risultante a credito. 10
11 IVA OBBLIGHI DICHIARATIVI Ai fini IVA il curatore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi dichiarativi: 1. dichiarazione iva dell anno precedente il fallimento; 2. dichiarazione dell anno nel corso del quale e stato dichiarato il fallimento; 3. dichiarazione iva annuali in corso di procedura 4. dichiarazione finale; 11
12 IVA 1. DICHIARAZIONE IVA DELL ANNO PRECEDENTE IL FALLIMENTO Le istruzioni di compilazione del modello IVA 2011 (periodo d imposta 2010) al paragrafo 2.3 sui casi particolari di presentazione delle dichiarazioni:, prevedono quanto segue: Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno 2010, e quest ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione. 12
13 IVA 1. DICHIARAZIONE IVA DELL ANNO PRECEDENTE IL FALLIMENTO Il punto 2.3 delle istruzioni di compilazione al modello IVA 2011 si può riassumere come segue. Se il fallimento è dichiarato: dal 1 gennaio al 31 maggio (+ 4 mesi = 30 settembre 2011) spetta al Curatore inviare la dichiarazione IVA anno precedente nei termini; dal 1 giugno al 30 settembre spetta al Curatore inviare la dichiarazione IVA anno precedente entro 4 mesi dalla dichiarazione di fallimento; dopo il 1 ottobre non spetta al Curatore inviare la dichiarazione IVA anno precedente. 13
14 IVA 1. DICHIARAZIONE IVA DELL ANNO PRECEDENTE IL FALLIMENTO Se dalla dichiarazione emerge un debito, non procedere al versamento. Sarà l'ufficio ad insinuarsi in sede di verifica di crediti. Se dall'ultima dichiarazione emerge un credito è consigliabile NON portarlo in detrazione per evitare sanzioni da parte dell'ufficio se questo, predisposti gli accertamenti, verificasse irregolarità compiute dal fallito e comminasse sanzioni al fallimento. Ciò non toglie che, qualora lo ritenesse, il curatore può comunque portarlo in detrazione e chiedere a tal proposito il rimborso del credito IVA eventualmente chiedendo una verifica fiscale che, se predisposta, farà fede ai fini del rimborso stesso. 14
15 IVA 2. DICHIARAZIONE DELL ANNO NEL CORSO DEL QUALE E STATO DICHIARATO IL FALLIMENTO Nel caso in cui il fallimento abbia avuto inizio nell anno in corso, si deve presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l anno d imposta, comprensiva di due moduli: 1. il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento; 2. il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. 15
16 IVA 3. DICHIARAZIONE IVA ANNUALI IN CORSO DI PROCEDURA Il Curatore entro il termine ordinario del 30 settembre deve provvedere alla presentazione delle dichiarazione annuale IVA relativa alle operazioni effettuate nell anno precedente, anche se non sono state effettuate operazioni imponibili. 16
17 IVA 4. DICHIARAZIONE FINALE L obbligato alla presentazione della dichiarazione finale può non essere il curatore, infatti: se la chiusura del fallimento determina la cessazione dell attività ai fini IVA il CURATORE deve presentare, entro i termini ordinari, della dichiarazione annuale relativa all ultimo periodo d imposta compreso tra l inizio dell anno solare e la data del decreto di chiusura. se dopo la chiusura del fallimento ci fosse il ritorno in bonis e riprendesse l attività ai fini IVA il SOGGETTO (EX) FALLITO deve predisporre la dichiarazione relativa all anno in questione, composta da due moduli per due distinti periodi, quello fallimentare e il post-fallimentare. 17
18 IVA DENUNCIA DI CESSAZIONE La chiusura del fallimento può determinare la cessazione del soggetto fallito o il ritorno di questo in bonis. Nel primo caso il Curatore è tenuto alla presentazione, entro 30 giorni, della dichiarazione di cessazione dell attività dal decreto di chiusura (art. 35 DPR 633/72). 18
19 IVA COMUNICAZIONE DATI IVA La comunicazione dati IVA è la comunicazione dei dati relativi all imposta sul valore aggiunto riferita all anno solare precedente, che de essere trasmessa entro il mese di febbraio ci ciascun anno. I soggetti sottoposti a procedure concorsuali sono esonerati dal trasmettere la comunicazione annuale dei dati IVA. 19
20 IRES Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle dichiarazioni dei redditi deve essere preso in considerazione l art. 183 del TUIR. Ai fini del reddito d impresa si identificano i seguenti tre periodi d imposta: 1. anteriore a quello in corso alla data di dichiarazione di fallimento; 2. la frazione d esercizio che va dall inizio dell esercizio alla data di dichiarazione di fallimento, detto pre-fallimentare ; 3. tutto l acro della procedura, quale che ne sia la durata, detto maxi periodo fallimentare ; 20
21 IRES 1. PERIODO D IMPOSTA ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in cui avviene la dichiarazione di fallimento non è previsto a carico del curatore alcun adempimento dichiarativo. Di conseguenza il curatore non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo né quella relativa all'irap. 21
22 IRES 2. REDDITO D IMPRESA DEL PERIODO PRE-FALLIMENTARE In caso di fallimento il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento è determinato in base al bilancio redatto dal curatore (art. 183, comma 1 del TUIR), La dichiarazione dei redditi del fallito o della società fallita per il periodo che è compreso tra la data d'inizio del periodo d'imposta e la data di dichiarazione della sentenza deve essere predisposta ed inviata in via telematica dal curatore entro l ultimo giorno del nono mese dalla sua nomina. 22
23 IRES 2. REDDITO D IMPRESA DEL PERIODO PRE-FALLIMENTARE Ci sono delle differenze in base al soggetto fallito. IRES qualora dalla dichiarazione iniziale dovesse emergere un reddito imponibile il curatore NON deve procedere a versare la relativa imposta ma attendere l'insinuazione da parte dell'ufficio imposte in quanto credito relativo a periodo ante-fallimento. IRPEF nell'ipotesi di fallimento individuale o di società di persone spedire per raccomandata una copia della dichiarazione al fallito ed ai soci che dovranno inserire il risultato nella rispettiva dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la procedura concorsuale. 23
24 IRES 3. REDDITO RISULTANTE DEL MAXI PERIODO FALLIMENTARE art. 183, comma 2 : Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. PATRIMONIO NETTO ALL INIZIO DEL PROCEDIMENTO: deve essere determinato tenendo conto che: rileva il costo fiscalmente riconosciuto degli elementi patrimoniali attivi e passivi e non il loro valore di stima; rilevano le attività e le passività aziendali accertate dal curatore, anche se non registrate nelle scritture contabili; sono esclusi gli elementi, attivi o passivi, appartenenti al patrimonio personale dell'imprenditore individuale. Il residuo attivo è pari al valore di quanto restituito al fallito. Tale valore deve essere determinato tenendo conto di tutti i debiti verso eventuali creditori, accertati ma non insinuati o che abbiano successivamente rinunciato al concorso. 24
25 IRES DICHIARAZIONE DI CHIUSURA Il Curatore deve provvedere alla presentazione della dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del fallimento. La dichiarazione è dovuta anche se non c'è massa imponibile. La data di chiusura cui fare riferimento è quella di deposito in cancelleria del decreto emesso dal Tribunale in base all'art. 119, L.F. Ci sono delle differenze in base al soggetto fallito: IRES è previsto che il curatore prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento dell'ires, nei modi ordinari, se la società fallita vi è soggetta. IRPEF in caso di un imprenditore individuale o una società di persone, il curatore contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione finale, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui si è chiuso il 25 procedimento concorsuale.
26 IRAP ESERCIZIO PROVVISORIO D IMPRESA Il presupposto dell IRAP: l esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Nel fallimento l IRAP si applica solo in caso di esercizio provvisorio è previsto dall art. 104, comma 1, L.F. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l esercizio provvisorio dell impresa, anche limitatamente a specifici rami dell azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. 26
27 IRAP ESERCIZIO PROVVISORIO D IMPRESA La finalità è la conservazione dell impresa e il Curatore è tenuto a svolgere solo la normale attività connessa alla produzione, commercio dei beni o le prestazioni di servizi oltre alla liquidazione dei beni non necessari per l esercizio provvisorio. Il fallimento diventa soggetto passivo IRAP limitatamente al valore della produzione netta realizzata nell attività di continuazione dell esercizio d impresa e la base imponibile per il calcolo dell imposta non terrà conto delle risultanze dell attività liquidatoria propriamente detta. 27
28 IRAP DICHIARAZIONE INIZIALE Il curatore è obbligato a presentare entro l ultimo giorno del nono mese successivo a quello della nomina, la dichiarazione IRAP relativa al periodo tra l inizio del periodo d imposta e la data di apertura della procedura. 28
29 IRAP DICHIARAZIONE ANNUALE INFRA-PROCEDURALE Il Curatore è tenuto a presentare le dichiarazioni annuali infra-procedurali, solo se è stata autorizzato l esercizio provvisorio d impresa. L eventuale imposta risultante dalle dichiarazioni costituisce debito di massa, da pagarsi in prededuzione. N.B. Il risultato dell esercizio provvisorio dell impresa fallita confluisce direttamente nell imponibile relativo all intero periodo fallimentare, privando così l esercizio provvisorio dell impresa d autonoma rilevanza fiscale. 29
30 SOSTITUTO D IMPOSTA Con l art. 37, comma 1 del DL 4 luglio 2006 n. 223 il Curatore è sostituto d imposta ed è tenuto a: a) operare le ritenute sui seguenti redditi corrisposti durante la procedura: 1.sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati; 2.sui redditi di lavoro autonomo; 3.sui redditi da provvigione; b) provvedere ai versamenti dalle scadenze di legge; c) rilasciare le certificazione ai sostituti; d) predisporre e presentare la dichiarazione annuale Mod Questi obblighi riguardano: i compensi dovuti nell ambito della gestione fallimentare (spese di procedura); i riparti eseguiti a favori di creditori insinuati al passivo della procedura. 30
31 SOSTITUTO D IMPOSTA - TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTE DELLE RITENUTE Gli adempimenti possono essere così schematicamente riassunti: a) effettuazione e versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del reddito soggetto; b) rilascio, entro il 28 febbraio dell anno successivo, dell idonea certificazione; c) presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770) entro il 31 luglio. Il curatore può procedere al versamento della ritenuta soltanto dopo l autorizzazione del GD e la copia conforme del mandato di pagamento, ai sensi dell art. 34, ultimo comma, L.F.. 31
32 ICI L Imposta Comunale sugli Immobili è un imposta reale destinata a gravare sui patrimoni immobiliari (art. 1 comma 2, del D.lgs. n. 504/1992). I cespiti assoggettati ad imposizione sono: a)fabbricati b)aree fabbricabili c)terreni agricoli 32
33 ICI ANTE FALLIMENTO L imposta dovuta per il periodo anteriore alla data della sentenza dichiarativa di fallimento rappresenta un debito concorsuale che l amministrazione comunale insinuerà nel passivo del fallimento attraverso e procedura previste dagli artt. 93 L.F. e seguenti (tempestive) o dall art. 101 L.F. (tardive). 33
34 ICI PERIODO DEL FALLIMENTO Entro 90 giorni dalla data della sua nomina, il curatore deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l avvio della procedura. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE i dati catastali e l ubicazione dell immobile; la titolarità del diritto reale sull immobile che continua ad appartenere al fallito, nonostante lo spossessamento di cui all art. 42 L.F.; i dati della sentenza di fallimento e le generalità del Curatore. 34
35 ICI PERIODO DEL FALLIMENTO MODALITÀ DI CALCOLO L imposta deve essere calcolata considerando il periodo di possesso dell immobile, da parte della procedura, come un unico periodo e liquidando la stessa, per ogni anno solare di durata del possesso, con le aliquote vigenti anno per anno nei singoli comuni. Il momento fino a quando si deve considerare il possesso in capo alla procedura è il deposito del decreto di trasferimento dell immobile oppure la data di stipula dell atto notarile formalizzato al termine della procedura competitiva. 35
36 ICI PERIODO DEL FALLIMENTO VERSAMENTO Deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell immobile oppure la data di stipula dell atto notarile formalizzato al termine della procedura competitiva. Per il versamento usare i bollettini postali ICI o modello F24. 36
37 ICI DICHIARAZIONE La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno di riferimento. E stato abolito l obbligo in caso di fallimento di presentare la dichiarazione entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento. 37
38 Grazie per l attenzione 38
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