I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi), possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

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1 03 giugno 2013 Più tempo per consegnare il modello 730 ai Caf o ai professionisti abilitati. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 29 maggio scorso, ha fatto slittare dal 31 maggio al 10 giugno 2013 il termine per la consegna da parte dei contribuenti dei documenti per ricevere l assistenza fiscale. Gli intermediari fiscali avranno tempo fino al prossimo 24 giugno per consegnare al contribuente la dichiarazione dei redditi elaborata; il precedente termine era fissato al 17 giugno. Infine, è stata prorogata anche la trasmissione dei modelli e del risultato contabile: la nuova scadenza slitta dal 30 giugno all 8 luglio DICHIARAZIONE DEI REDDITI I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi), possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il Modello 730 è vantaggioso perché il contribuente: - ottiene il rimborso dell imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati, a partire dal mese di agosto o di settembre); - se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. 1. Chi può utilizzare il Modello / 20

2 Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che nel 2012 hanno percepito: - redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, i cosiddetti co.co.co. ed i contratti di lavoro a progetto); - redditi dei terreni e dei fabbricati; - redditi di capitale; - redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); - redditi diversi (ad esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all estero); - alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D. 2. La dichiarazione congiunta Modello 730 La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 e almeno uno dei due può utilizzare il Modello 730. Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Modello 730 (paragrafo 3), possono presentare la dichiarazione in forma congiunta al sostituto d imposta di uno dei due, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato. Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato. 3. A chi si presenta Il Modello 730 può essere presentato: 2 / 20

3 - al proprio sostituto d imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell anno; - ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Modello 730 all ufficio che svolge le funzioni di sostituto d imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d imposta, svolge l attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli. Anche se non prestano assistenza fiscale, i sostituti d imposta effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito oppure nel rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Si segnala che il sostituto d imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. 4. Quando e come si presenta I termini per la presentazione sono: - entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d imposta; - entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato. Presentazione al sostituto d imposta Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d imposta deve consegnare: - il Modello 730 già compilato. Il contribuente in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione; - il Modello 730-1, in busta chiusa; il modello riporta la scelta per destinare l 8 per mille e il 5 per mille dell Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando Scelta per la destinazione dell otto e del cinque per mille dell Irpef, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime nessuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, il contribuente deve inserire le schede per 3 / 20

4 destinare l otto per mille e il cinque per mille in un unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante. Presentazione al Caf o al professionista abilitato Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato può consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Al momento della presentazione della dichiarazione, il Caf può richiedere i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell 8 per mille e del 5 per mille dell Irpef (Modello 730-1), anche se non ha espresso alcuna scelta. 5. Chi deve presentare il Modello UNICO Persone fisiche Devono presentare il Modello UNICO Persone fisiche 2013 e non possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni: - nel 2012 hanno posseduto: - redditi d impresa, anche in forma di partecipazione; - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva; - redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5; - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; - redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario; - nel 2012 e/o nel 2013 non sono residenti in Italia; - nel 2013 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa); - devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato (sostituti d imposta); - devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; 4 / 20

5 - lavoratori con contratto a tempo indeterminato se, al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato, il rapporto di lavoro è cessato, sempre che non si conoscano i dati del nuovo sostituto d imposta che potrà effettuare i conguagli. 6. Cos è il Modello UNICO Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali. Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare i modelli di dichiarazione: PF per le persone fisiche; ENC per gli enti non commerciali ed equiparati; SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati; SP per le società di persone ed equiparate. Come è composto e come si utilizza il Modello UNICO Persone Fisiche Il Modello UNICO Persone Fisiche 2013 comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione annuale IVA. Il Modello UNICO per la dichiarazione dei redditi è composto da: - FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in: - FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione; - prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese); RN (calcolo dell Irpef), RV (addizionali all Irpef). CR (crediti d imposta), RX (compensazioni e rimborsi e CS (contributo di solidarietà); 5 / 20

6 7. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Quando si presenta la dichiarazione Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modifiche, il Modello UNICO Persone Fisiche 2013 deve essere presentato entro i termini seguenti: - dal 2 maggio 2013 al 1 luglio 2013 (il 30 giugno è domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; - entro il 30 settembre 2013 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente o se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati (CAF, commercialisti, ecc.) o da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate. 8. Modalità e termini di versamento Termini di versamento Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno è domenica), oppure en tro il 17 luglio I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l anno 2012 e prima rata di acconto per l anno 2013) nel periodo dal 18 giugno al 17 luglio 2013 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all unità di euro, così come determinati nella stessa dichiarazione dei redditi. Invece, se l ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, 6 / 20

7 rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell arrotondamento al centesimo di euro (ad esempio, euro ,752 arrotondato diventa euro ,75; euro ,755 arrotondato diventa euro ,76; euro ,758 arrotondato diventa euro ,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l importo di 12 euro, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali). Acconto IRPEF per l anno 2013 Per stabilire se è dovuto o meno l acconto IRPEF per l anno 2013, occorre controllare l importo indicato nel rigo RN33 DIFFERENZA. Se questo importo: - non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto; - supera 51,65 euro, è dovuto l acconto nella misura del 99 % del suo ammontare. Poiché tutti gli importi indicati nella dichiarazione dei redditi devono essere espressi in unità di euro, l acconto risulta dovuto qualora l importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a 52 euro. L acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato e il 1 dicembre è domenica), se l importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; - in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno è sabato), oppure entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello o,40% a titolo di interesse; - la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato e il 1 dicembre è domenica). Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2013 o di minori redditi 7 / 20

8 percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto dell IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo Rateazione. Casi particolari In presenza di redditi di lavoro dipendente prestato all estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, l acconto Irpef per l anno 2013 deve essere calcolato senza tener conto della franchigia di esenzione di euro prevista per l anno Sempre per il calcolo dell acconto Irpef 2013, i redditi dominicale e agrario devono essere ulteriormente rival utati del 15 per cento. Nel caso di terreno agricolo, nonché di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, l ulteriore rivalutazione, sempre ai fini dell acconto 2013, dovrà essere pari al 5 per cento (colonna 13 barrata nel quadro RA). I soggetti non residenti devono calcolare l acconto Irpef per l anno 2013 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia, prevista dall art. 12 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Per la determinazione dell acconto IRPEF, i soggetti titolari di reddito d impresa devono inoltre consultare la voce dell Appendice Acconti IRPEF e addizionale comunale all IRPEF casi particolari. Rateazione Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell acconto di novembre che deve essere versato in un unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un unica soluzione il saldo o viceversa. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio Rateazione/Regione/Provincia 8 / 20

9 del modello di versamento F24. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all imposta, ma devono essere versati separatamente. I contribuenti non titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno è domenica), oppure entro il 17 luglio 2013 maggiorando l importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d interesse. Per le rate successive, si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella: RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI % 1^ 9 / 20

10 17 giugno 0,00 17 luglio 0,00 2^ 1 luglio 0,14 31 luglio 0,14 3^ 31 luglio 10 / 20

11 0,47 2 settembre 0,47 4^ 2 settembre 0,80 30 settembre 0,80 5^ 30 settembre 1,13 11 / 20

12 31 ottobre 1,13 6^ 31 ottobre 1,46 2 dicembre 1,46 7^ 2 dicembre 1,79 12 / 20

13 (*) In questo caso l importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. 9. Contribuenti titolari di partita IVA I contribuenti titolari di partita IVA possono anch essi effettuare i pagamenti della prima rata entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno è domenica), oppure entro il 17 luglio 2013 maggiorando l importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d interesse. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella: RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI % 1^ 13 / 20

14 17 giugno 0,00 17 luglio 0,00 2^ 16 luglio 0,32 20 agosto 0,32 3^ 20 agosto 14 / 20

15 0,65 16 settembre 0,65 4^ 16 settembre 0,98 16 ottobre 0,98 5^ 16 ottobre 1,31 15 / 20

16 18 novembre 1,31 6^ 18 novembre 1,64 (*) In questo caso l importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. 10. La compensazione Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i redditi risultanti dalla dichiarazione 16 / 20

17 e dalle denunce periodiche contributive. Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati, sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute all INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell INPS. È compensabile anche l IVA che risulti dovuta per l adeguamento del volume d affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore. I crediti che risultano dal Modello Unico 2013 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni: - il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi; - il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente. Ai sensi dell art. 17, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge. Inoltre, il comma 7 dell art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009 subordina l utilizzo 17 / 20

18 in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, si vedano il provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di ,90 euro, per ciascun anno solare. Qualora l importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari, oppure può essere portata in compensazione nell anno solare successivo. È importante ricordare che l importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di ,90 euro, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24. È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione (ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997) non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute), piuttosto che per diminuire l acconto IRPEF. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicato alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito: - in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare ed a presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, lo stesso modello presenti un saldo finale uguale a zero; - in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di 18 / 20

19 dichiarazione, oppure anche nel modello F24. I crediti IVA, risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti, possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. In alternativa, i contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell eccedenza dell IVA detraibile nel corso dell anno possono effettuare la compensazione di questa eccedenza. In crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella stessa denuncia, barrando l apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del MOdello Unico 2013 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva. I crediti INAIL utilizzati in compensazione sono quelli risultanti dall autoliquidazione dell anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così, un credito derivante dall autoliquidazione 2012/2013 in scadenza al 18 febbraio 2013 potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. I crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell INAIL non possono essere utilizzati in 19 / 20

20 compensazione con debiti nei confronti di altri Enti. 20 / 20

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