Premesso che. Viste. Il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche ;

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1 Protocollo d intesa metodologico-operativo tra i comuni di Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Sant Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Vigonovo, Università di Padova, Gestori di telefonia mobile e o telecomunicazioni per la definizione di percorsi integrati per la collocazione di antenne per telefonia mobile nel territorio comunale. Premesso che Gli Enti e soggetti sottoscrittori intendono realizzare azioni idonee a favorire un approccio positivo alle problematiche connesse all installazione di antenne per telefonia mobile in considerazione dell impatto ambientale e sociale dei suddetti impianti. realizzare azioni di sistema per attuare soluzioni territoriali che diano risposte integrate alle esigenze degli enti territoriali di salvaguardia della salute e dell ambiente, minimizzando l esposizione ai campi elettromagnetici, e alle esigenze dei gestori tendenti all efficienza del servizio fornito. pianificare e regolamentare le sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di cui alla normativa sotto richiamata, presenti sul territorio anche al fine di garantire un più elevato livello di tutela della salute della popolazione e dell ambiente dall esposizione ai campi suddetti; garantire l informazione ai cittadini sui livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio urbano, con i mezzi di informazione ritenuti più idonei e rapidi, anche attraverso il monitoraggio in continuo; promuovere e realizzare forme d intesa tra i soggetti gestori, i comuni, l università e l ARPAV, ciascuno per le sue competenze, al fine di superare, sul piano locale, col metodo della concertazione, le problematiche esistenti; Viste La legge del 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla esposizione delle popolazioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ; Il DPCM 8 luglio 2003 recante Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 khz e 300 GHz ; Il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche ;

2 tra L amministrazione comunale di Noventa Padovana in persona del Sindaco Paviola Giuseppe che agisce in nome e per conto dell Ente predetto, domiciliato ai fini del presente atto presso il municipio di Noventa Padovana (PD); L amministrazione comunale di Ponte San Nicolò in persona del Sindaco Gasparin Giovanni che agisce in nome e per conto dell Ente predetto, domiciliato ai fini del presente atto presso il municipio di Ponte San Nicolò (PD); L amministrazione comunale di Sant Angelo di Piove di Sacco in persona del Sindaco Boischio Romano che agisce in nome e per conto dell Ente predetto, domiciliato ai fini del presente atto presso il municipio di Sant Angelo di Piove di Sacco (PD); L amministrazione comunale di Saonara in persona del Sindaco Schiavon Antonio che agisce in nome e per conto dell Ente predetto, domiciliato ai fini del presente atto presso il municipio di Saonara (PD); L amministrazione comunale di Vigonovo in persona del Sindaco Galenda Leonardo che agisce in nome e per conto dell Ente predetto, domiciliato ai fini del presente atto presso il municipio di Vigonovo (VE); L Università di Padova Dipartimento di Ingegneria dell Informazione in persona del Responsabile Scientifico Prof. Matteo Bertocco che agisce in nome e per conto dell Ente predetto, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Dipartimento in via Gradenigo, Padova; La società WIND Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 48, codice fiscale e partita I.V.A. n , capitale sociale versato euro ,00 (centoquarantasettemilionicentomila/00), iscritta presso il Registro Imprese presso la CCIAA di Roma al n /1997 e del REA al n , in persona del procuratore speciale Ing. Cesare Palù, nato a Conegliano (TV) il 28/07/1955 in virtù della procura speciale Rep. N Racc del 30/04/2002, per atto del Dott. Paolo Silvestro, notaio in Roma, domiciliato per la carica presso la sede della società. La società Vodafone Omnitel NV con sede legale ad Amsterdam Olanda, e Sede Amministrativa e Gestionale in via Jervis, Ivrea (TO), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese , REA e Partita I.V.A. n , capitale sociale ,90 in persona di Roberta Costa nata a Roma il 14 novembre 1966, procuratore della Vodafone in qualita' di responsabile NI Regione Veneto, domiciliata per la carica invia Caboto, 15 Corsico (MI), munita dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio dr. Manuela Agostini di Milano, rep. N Del La Società H3G S.p.a., con sede in Milano (MI), via Leonardo Da Vinci, 1, Trezzano Sul Naviglio (MI), codice fiscale e partita I.V.A. n , capitale sociale versato ,00 (quattrocentosettantaquattromilionitrecentotremilasettecentonovantacinque/00), iscritta presso il Registro Imprese di Milano al n /2001, in persona di Ing. Rocco Sacco, nato a Piove di Sacco (PD), il 16/06/1965, domiciliato per la carica a San Giovanni Lupatoto (VR) in via MontePastello 26, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Dr. Lorenzo Stucchi in data 12 aprile 2005 rep. n /49932;

3 La Società Tim Italia S.p.A., con unico socio (Gruppo Telecom Italia Direzione e Coordinamento di Telecom Italia S.p.A.), con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: , in questo atto rappresentata dall ing. Gabriele Sgariglia nato ad Altidona (AP) il 27/03/1963, codice fiscale SGR GRL 63C27 A233E, domiciliato ai fini della procura ad agire presso la sede legale della Tim Italia S.p.A., giusta procura autenticata in data 02/03/05 Rep Racc del notaio dott. Ignazio de Franchis di Roma, registrata all Ufficio delle Entrate di Roma 1, l 11/03/2005 al n S. I, conferita dal dott. Marco de Benedetti nato a Torino il 09/09/1962 e domiciliato per la qualifica in Milano, Piazza degli Affari n. 2, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Tim Italia S.p.A. si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 Oggetto II presente Protocollo di Intesa riguarda tutti gli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni cellulare, televisiva e radiodiffusiva, operanti nell intervallo di frequenze tra 100 KHz e 300 GHz, nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dal DPCM 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28 agosto Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz), e di ogni altra legislazione statale o regionale che verrà emanata. Art. 2 Finalità e obiettivi Tra i soggetti sottoscriventi si conviene di stipulare il presente Protocollo d Intesa al fine di costituire un tavolo di concertazione con l obiettivo di garantire la razionalizzazione, l'idonea localizzazione e gli interventi di riqualificazione ambientale degli impianti di cui all art. 1, oltre alla mitigazione degli effetti generati, nel precipuo interesse di rendere ambientalmente sostenibile il servizio per la collettività amministrata, da perseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente di settore. Le Amministrazioni possono procedere alla preventiva consultazione delle associazioni ambientaliste e di tutela dei cittadini. Al presente Protocollo di Intesa potranno volontariamente aderire anche altri Comuni limitrofi, al fine di favorire anche in momenti futuri l allargamento del tavolo di concertazione e la diffusione di criteri di gestione omogenei di anno in anno, o comunque all inizio di una fase di concertazione. Gli obiettivi principali del tavolo di concertazione sono: 1. verificare e garantire l informazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli interventi di risanamento degli impianti di stazione radio base che si rendessero necessari, al fine di contribuire alla tutela dell ambiente e della popolazione dall esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici prodotti dai suddetti impianti;

4 2. garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di realizzazione delle infrastrutture di comunicazioni elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003 e di regolamentazione dell esposizione alle emissioni elettromagnetiche, attraverso il razionale inserimento degli impianti sul territorio, ai fini, di cui all art. 3, comma 1, lett. d), n. 2, della legge n. 36/2001, della minimizzazione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a carico della popolazione e della minimizzazione dell impatto sull ambiente e sul paesaggio, sia attraverso l uso delle tecnologie più avanzate ed innovative disponibili, sia attraverso eventuali interventi di risanamento, fermo restando la necessità di garanzia del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza e la copertura del territorio; 3. garantire il razionale inserimento degli impianti di stazioni radio base per i fini di cui sopra, attraverso la pianificazione e l ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con i Comuni, individuando, di preferenza, aree e immobili pubblici; 4. garantire una adeguata informazione alle popolazioni interessate, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche attraverso la promozione di campagne periodiche. Queste ultime devono garantire una corretta informazione scientifica in merito agli effetti dell esposizione a tali campi prodotti dagli impianti e prevedere, d intesa con i Comuni, apposite forme di monitoraggio dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Art. 3 Fasi di realizzazione Il presente protocollo di intesa prevede una serie di attività che si svilupperanno in diverse fasi: 1. Avvio del tavolo di concertazione, definizione dello stato di fatto e pianificazione/programmazione delle richieste in formazione fino al Questa prima fase risulta ulteriormente suddivisa in due sottofasi: a. Analisi dei progetti già inoltrate agli uffici comunali per l autorizzazione: le parti si impegnano a concludere la fase di concertazione entro il , periodo nel quale i gestori sospendono le richieste in corso e non avviano azioni legali per eventuali pratiche per le quali siano scaduti i termini; entro questa data dovranno essere rilasciati i permessi relativi ai siti approvati e dovranno essere definite le posizioni alternative per i siti non approvati; per questi ultimi il gestore provvederà poi a depositare le relative istanze e il comune si impegna a rilasciarne i permessi nei tempi previsti dalla normativa vigente. b. Analisi delle aree di progetto presentate dai gestori: tale fase del tavolo concertazione dovrà essere ultimata entro il ; Nel periodo tra il 16/12/2005 e il 31/03/2006 i gestori potranno presentare nuove istanze relative a siti puntuali: qualora i gestori individuassero un candidato puntuale, soddisfacente una delle aree di ricerca presentate, si impegnano a discutere la localizzazione in tavolo di concertazione, prima di presentare istanza. Entro 15 gg dalla comunicazione al tavolo di concertazione i Comuni possono presentare il loro parere. Trascorso il termine dei 15 giorni senza risposta i gestori possono formalizzare l istanza. I gestori si impegnano a ritirare la pratica qualora nell ambito del tavolo di concertazione, nelle due fasi sopra definite, venga individuata una soluzione alternativa concordata. 2. Successiva messa a regime del processo di concertazione attraverso un aggiornamento annuale o semestrale della programmazione/pianificazione relativa alla localizzazione degli impianti sulla base delle esigenze dei comuni e dei gestori

5 Art. 4 Durata Il presente protocollo d intesa avrà durata fino al , prevedendo l avanzamento in due step il primo fino al e il secondo fino al , salva proroga appositamente deliberata da ciascun comune e concordata con i gestori. Qualora non vengano rispettati gli accordi e i termini previsti dal presente protocollo, tale documento non produrrà più nessun effetto e si considererà inefficace. Art. 5 Forme di consultazione tra aderenti Le consultazioni avverranno attraverso la realizzazione di un tavolo di concertazione cui parteciperanno tutti i firmatari del presente protocollo. Il tavolo di concertazione verrà ordinariamente convocato almeno una volta all anno per deliberare sui nuovi progetti di sviluppo comunicati dai gestori, salvo specifiche esigenze per le quali si ricorrerà a convocazioni straordinarie. La concertazione avviene tra i Gestori e i Comuni. L Università di Padova partecipa in qualità di consulente tecnico-scientifico, facilitando il dialogo tra le parti. Finalità principale del tavolo di concertazione sarà la ricerca di soluzioni condivise per la localizzazione degli impianti radioelettrici, mediante una analisi e comprensione delle rispettive esigenze. Laddove non si raggiunga un accordo su richieste formulate dai gestori o dalle Amministrazioni, e l Università di Padova non sia in grado di individuare una soluzione mediativa, ciascuna delle parti si assumerà le responsabilità legate al proprio ruolo istituzionale, tecnico o all attività di gestione. Art. 6 Impegni in capo a ciascun Ente Ogni Comune si impegna: 1. a concertare una pianificazione e programmazione delle installazioni di stazioni radio base delle infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui al D.Lgs. 259/2003, efficace ed efficiente in grado di rispondere alle aspettative dei soggetti pubblici ed alle esigenze di quelli privati, garantendo la necessaria elasticità in grado di rapportare le scelte urbanistiche alle nuove tecnologie ed alle richieste di mercato, con il minore impatto paesaggistico-ambientale e, in base al principio di cautela, la massima riduzione dell esposizione ai campi elettromagnetici; 2. a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale; 3. ad esaurire, nei tempi più brevi e comunque entro i termini di legge, i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per l istallazione di strutture di comunicazioni elettroniche approvate dal tavolo di concertazione, la cui localizzazione è stata ritenuta idonea da gestori e comuni che si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell Università di Padova, fatto salvo il parere favorevole dell ARPAV; 4. a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale; 5. a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico,

6 urbanistico-edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete; 6. a valutare con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare, l onere derivante dalle delocalizzazioni richieste, anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale; 7. a valutare le aree intensamente frequentate cui applicare gli obiettivi di qualità di cui all art. 4, del DPCM 8 luglio 2003; 8. a garantire una corretta informazione a tutti i portatori di interesse anche attraverso attività di controllo e di vigilanza sui livelli di emissione degli impianti di stazioni radio base, favorendone il monitoraggio con carattere di periodicità e/o continuità, avvalendosi degli organismi di prevenzione e controllo individuati dalle normative per competenza e della consulenza dell Università di Padova. Art. 7 Impegni in capo a ciascun Gestore I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile si impegnano alla data di sottoscrizione del presente protocollo: 1. a fornire ai Comuni, tramite l ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l istanza di autorizzazione all installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali; 2. a concertare con i Comuni programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge e adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici; 3. a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile; 4. ad individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli eventuali impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio; 5. a sostenere, previo concerto, le Amministrazioni comunali nella realizzazione delle attività, compreso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie, finalizzate all attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio in continuo dei suddetti campi; 6. a verificare la possibilità, con gli altri gestori, laddove tecnicamente realizzabile, di condivisione dei siti; 7. a corrispondere, ai Comuni interessati, i cosiddetti oneri per il degrado del corpo stradale, da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile.

7 Art. 8 Ruolo e competenze dell Università di Padova L università di Padova Dipartimento di Ingegneria dell Informazione interverrà come organo di consulenza tecnico-scientifico la cui attività potrà svilupparsi in fasi diverse che verranno formalizzate di volta in volta tramite contratto di collaborazione con l ateneo. L attività iniziale fino al prevede l avvio del tavolo di concertazione e ha termine con l approvazione concordata della pianificazione relativa alle stazioni radio-base la cui messa in funzione è prevista indicativamente entro fine anno. Il Dipartimento garantirà consulenza scientifica ai comuni, supporto scientifico nell attività di concertazione con i gestori, partecipazione alle riunioni, raccolta e analisi dei dati da Comuni e Gestori esclusivamente per la valutazione dell impatto elettromagnetico delle stazioni esistenti e di quelle previste entro l anno. Art. 9 Ruolo istituzionale dell ARPAV L Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell Ambiente garantirà il suo ruolo quale organo istituzionale per la verifica preventiva dell installazione dei singoli nuovi impianti di telefonia mobile e raccolta-organizzazione del data-base degli impianti esistenti e in progettazione.

8 Società H3G S.p.A.. Società TIM ITALIA S.p.A.... Società VODAFONE OMNITEL NV.. Società WIND telecomunicazioni S.p.A.... Comune di Noventa Padovana. Comune di Ponte Sa Nicolò... Comune di Sant Angelo di Piove di Sacco.. Comune di Saonara.. Comune di Vigonovo. Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria dell Informazione.

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